CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 ottobre 2023
184.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 26

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 17 ottobre 2023.

Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1458, di conversione del decreto-legge n. 133 del 2023 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, di Carla Garlatti, presidente dell'Autorità Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 12.15.

Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1458, di conversione del decreto-legge n. 133 del 2023 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, di Chiara Cardoletti, Rappresentante per l'Italia, la Santa Sede e San Marino dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) (in videoconferenza); Syed Hasnain, presidente dell'Unione Nazionale Italiana Rifugiati ed Esuli (UNIRE) (in videoconferenza) e Roberto Zaccaria, presidente del Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.

Audizione informale nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1458, di conversione del decreto-legge n. 133 del 2023 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, di rappresentanti dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI) (in videoconferenza).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 17 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020.
C. 1388 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Edoardo ZIELLO (LEGA), relatore, fa presente che il Comitato è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020 (C. 1388), già approvato dal Senato. Evidenzia che l'Accordo ha lo scopo di intensificare la cooperazione fra le forze di polizia dei due Stati per prevenire e contrastare la criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme e il terrorismo internazionale. Sottolinea che, come si legge nella relazione illustrativa, l'Accordo, che si inserisce in un contesto internazionale che richiede una maggiore collaborazione nel contrasto alla criminalità organizzata, costituisce lo strumento giuridico per regolamentare la collaborazione operativa e rafforzare i rapporti tra le autorità nazionali dei due Stati.
  Passando alla descrizione dei contenuti dei 14 articoli che compongono l'accordo, fa presente che gli articoli 1 e 2 definiscono, rispettivamente, l'ambito di applicazione e gli obiettivi dell'Accordo. L'articolo 3 individua come autorità competenti, per la Repubblica italiana, il Ministero dell'interno–Dipartimento della Pubblica sicurezza e, per la Repubblica del Kosovo, la Polizia del Kosovo–Ministero degli affari interni. L'articolo 4 indica i principali settori di cooperazione: crimine organizzato transnazionale; reati contro la vita, l'incolumità personale e l'integrità fisica; produzione e traffico di stupefacenti; tratta di persone; traffico illecito di armi, criminalitàPag. 27 informatica e pedopornografia on line; reati economico-finanziari e terrorismo. La cooperazione opera attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze. L'articolo 5 prevede collaborazione e scambi nella formazione del personale e negli strumenti legislativi e scientifici, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale. Gli articoli da 6 a 9 riguardano i requisiti per le richieste di assistenza, le condizioni per opporre un rifiuto, le procedure da seguire per l'esecuzione delle richieste e le modalità per assicurare la protezione dei dati personali e le informazioni classificate. L'articolo 10 prevede riunioni delle Autorità competenti, anche in videoconferenza, e ammette la costituzione di gruppi di lavoro ad hoc. L'articolo 11 indica le procedure per la ripartizione tra le Parti degli oneri finanziari. Gli articoli da 12 a 14, infine, riguardano la lingua di lavoro, le modalità per la soluzione delle controversie interpretative o attuative del testo e le disposizioni finali.
  Passando al disegno di legge di ratifica, fa presente che esso consta di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione; l'articolo 3 contiene la determinazione e la copertura degli oneri finanziari, derivanti dall'attuazione degli articoli 5 sulle forme di cooperazione, e 10, in tema di riunioni e consultazioni, che sono pari a 63.627 euro a decorrere dall'anno 2023. L'articolo 4 dispone, altresì, una clausola di invarianza finanziaria, per gli oneri diversi da quelli indicati nell'articolo precedente. L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Introduzione dell'insegnamento, nelle scuole secondarie di secondo grado, del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
C. 630 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, avverte che il Comitato permanente per i pareri è chiamato ad esprimersi oggi sulla proposta di legge C. 630, recante «Introduzione dell'insegnamento, nelle scuole secondarie di secondo grado, del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro», come risultante dall'approvazione di alcuni emendamenti presso la Commissione di merito. In qualità di relatore, evidenzia che la proposta C. 630 – alla quale è abbinata la proposta di legge C. 373 – è stata infatti adottata come testo base dalla Commissione Cultura ed è stata oggetto di alcune modifiche che hanno riguardato anche il titolo. Conseguentemente, il testo all'esame del Comitato, che consta di 3 articoli, è ora intitolato «Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica».
  Descrivendo i contenuti del provvedimento, sottolinea che l'articolo 1 reca le finalità e l'oggetto della proposta di legge. La finalità è quella di garantire la diffusione nelle istituzioni scolastiche delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso le testimonianze di vittime di infortuni sul lavoro, per contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore. L'oggetto della proposta è l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazionePag. 28 civica. L'articolo 2 prevede l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica attraverso la novella dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 92 del 2019, che ha istituito nelle scuole l'insegnamento trasversale dell'educazione civica. L'articolo 3 della proposta di legge, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite rileva che le disposizioni all'esame del Comitato attengono principalmente alla materia «norme generali sull'istruzione», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione. In merito, evidenzia che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 279 del 2005, ha individuato un quadro generale di riferimento per l'interpretazione del riparto delle competenze legislative in materia di istruzione. In particolare, la Corte – intendendo preliminarmente distinguere la categoria delle «norme generali sull'istruzione», di competenza esclusiva dello Stato, da quella dei «principi fondamentali» in materia di istruzione, destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente – ha precisato che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale». In tal senso, le norme generali si differenziano dai «principi fondamentali», i quali, «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in sé stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose». La Corte è tornata sull'argomento con la sentenza n. 200 del 2009, con la quale ha evidenziato che una chiara definizione vincolante, ma ovviamente non tassativa, degli ambiti riconducibili al concetto di «norme generali sull'istruzione» è ricavabile, anzitutto, dal contenuto degli articoli 33 e 34 della Costituzione. In relazione alla proposta di legge in esame, la giurisprudenza costituzionale riconduce alle norme generali sull'istruzione anche gli ambiti individuati dalla legge n. 53 del 2003, fra i quali rientra la previsione generale del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la «quota nazionale».
  In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.
C. 1324, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni XII e XIII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA (FDI), presidente e relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere nella seduta odierna, il disegno di legge C. 1324, già approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. In qualità di relatore, segnala che il disegno di legge, cui è stata abbinata la proposta di legge C. 746 Carloni, è stato adottato come testo base dalle Commissioni riunite XII e XIII e non ha subito modifiche nel corso dell'esame delle proposte emendative in sede referente. Quanto al contenuto del testo in esame, fa presente che l'articolo 1, al comma 1, enuncia le finalità perseguite dal provvedimento, diretto ad assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini, oltre che a preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di Pag. 29prodotti che sono espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia. Il valore di tale processo è riconosciuto di rilevanza strategica per l'interesse nazionale. Il comma 2 dispone che ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni richiamate dalla legislazione generale comunitaria. Più in particolare si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 (definizione di «alimento») e 3 (altre definizioni) del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i princìpi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
  Segnala che l'unico comma dell'articolo 2 prevede il divieto per gli operatori del settore alimentare e per gli operatori del settore dei mangimi di impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, ovvero promuovere ai suddetti fini alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati. Il divieto viene istituito sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del citato regolamento n. (CE) 178/2002. Nello specifico, ricorda che il citato articolo 7 prevede la possibilità di adottare misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un livello elevato di tutela della salute, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio, qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico. Come stabilito dal medesimo articolo del regolamento, le misure adottate sulla base del principio di precauzione devono essere proporzionate e prevedere le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nell'Unione europea, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti. Tali misure devono essere riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio per la vita o per la salute individuato e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente.
  L'articolo 3, inserito nel corso dell'esame al Senato, introduce – al comma 1 – il divieto di utilizzo, per la produzione e la commercializzazione di prodotti trasformati contenenti proteine vegetali, di denominazioni riferite alla carne, di riferimenti alle specie animali, di terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria, nonché di nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali. Tali divieti sono volti a tutelare il patrimonio zootecnico nazionale, riconoscendo il suo elevato valore culturale, socio-economico e ambientale, nonché un adeguato sostegno alla sua valorizzazione, assicurando nel contempo un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini che consumano nonché del loro diritto all'informazione.
  I successivi commi dell'articolo precisano che le disposizioni in esame: non precludono l'aggiunta di proteine vegetali, aromi o ingredienti ai prodotti di origine animale (comma 2); non si applicano quando le proteine animali sono prevalentemente presenti nel prodotto contenente proteine vegetali e purché non si induca in errore il consumatore circa la composizione dell'alimento (comma 3); non si applicano alle combinazioni di prodotti alimentari di origine animale con altri tipi di prodotti alimentari che non sostituiscono né sono alternativi a quelli di origine animale, ma sono aggiunti ad essi nell'ambito di tali combinazioni (comma 4).
  Il comma 5 dell'articolo 3, infine, stabilisce che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, è adottato un elenco delle denominazioni di vendita degli alimentiPag. 30 che se ricondotte a prodotti vegetali possono indurre il cittadino che consuma in errore rispetto alla composizione dell'alimento.
  Fa presente che il comma 1 dell'articolo 4 individua le Autorità che, ciascuna per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione del provvedimento in esame. Esse possono avvalersi, ove necessario, del personale specializzato del Ministero della salute, del Comando carabinieri per la tutela della salute e delle aziende sanitarie locali in possesso di specifiche attribuzioni in tema di controlli qualitativi e tecnico-biologici di natura sanitaria, in relazione ai potenziali rischi per la salute umana, sulla base del già citato principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002. I successivi commi 2 e 3 dispongono in ordine all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni.
  L'articolo 5 delinea il trattamento sanzionatorio per la violazione dei divieti introdotti dal provvedimento. In particolare, il comma 1 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e gli operatori del settore dei mangimi che vìolino le disposizioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria nonché all'applicazione congiunta delle seguenti ulteriori sanzioni: la confisca del prodotto illecito; il divieto di accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni o altre erogazioni dello stesso tipo, per un periodo minimo di un anno e fino al massimo di tre anni; la chiusura dello stabilimento di produzione, per lo stesso periodo.
  Il comma stabilisce, inoltre che alle medesime sanzioni è soggetto chiunque abbia finanziato, promosso, agevolato in qualunque modo le condotte vietate dagli articoli 2 e 3.
  Secondo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 5, per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché delle condizioni economiche dello stesso.
  Il comma 1 dell'articolo 6 opera un rinvio alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, per quanto non previsto dal provvedimento in esame. Il successivo comma 2 dispone invece in ordine alle modalità di aggiornamento dell'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie.
  L'articolo 7 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il disegno di legge attiene prevalentemente alle materie «tutela della salute» e «alimentazione», di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Rileva come l'articolo 3, comma 5, che demanda a un decreto ministeriale l'individuazione di un elenco delle denominazioni di vendita degli alimenti che, se ricondotte a prodotti vegetali, possono indurre il consumatore in errore rispetto alla composizione dell'alimento, non prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie.
  Le disposizioni relative alla preservazione del patrimonio agroalimentare appaiono invece riconducibili alla materia della «tutela dell'ambiente» e «dell'ecosistema», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione. Assume rilevanza anche la materia «ordinamento civile e penale» di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia Pag. 31di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.
C. 1406 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Augusta MONTARULI (FDI), relatrice, avverte che il disegno di legge sul quale è chiamato ad esprimersi il Comitato nella seduta odierna, che consta di 10 articoli, è collegato alla manovra di finanza pubblica e concorre all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, laddove prevede, tra le riforme abilitanti, la «semplificazione delle norme in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno» nell'ambito di un più ampio intervento di revisione complessiva del sistema degli incentivi alle imprese. Fa presente che il Comitato è chiamato ad esprimere il proprio parere sul testo del disegno di legge come approvato dal Senato in prima lettura lo scorso 13 settembre in quanto nel corso dell'esame in sede referente la Commissione di merito della Camera dei deputati non ha apportato modifiche al testo.
  Descrivendo sinteticamente il contenuto del disegno di legge, evidenzia che l'articolo 1 individua l'oggetto del disegno di legge nella definizione delle disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi, anche di natura fiscale, alle imprese, con la finalità di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione. Il successivo articolo 2 identifica i principi e criteri direttivi generali per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese: stabilità nel tempo e adeguatezza delle misure; misurabilità dell'impatto; programmazione; coordinamento; agevole conoscibilità delle misure; digitalizzazione, semplicità, uniformità e trasparenza delle procedure; accessibilità ai contenuti; coesione sociale, economica e territoriale; valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile; strategicità per l'interesse nazionale; fruibilità, ove previsto e ricorrendone i presupposti, da parte dei professionisti. L'articolo 3 delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese. Nell'esercizio della delega, al Governo è affidato il compito di razionalizzare l'offerta di incentivi e armonizzare la disciplina mediante la redazione di un Codice, nel rispetto dei principi generali dettati dall'articolo 2 e degli ulteriori princìpi e criteri direttivi definiti ai successivi articoli 4 (ai fini della razionalizzazione degli incentivi) e 6 (ai fini della formazione di un codice degli incentivi). Il comma 3 del citato articolo individua la procedura di adozione dei decreti legislativi. L'articolo 4 reca i princìpi e i criteri specifici ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi: ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti; concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico; programmazione degli interventi di incentivazione da parte di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale. L'articolo 5 prevede che, al fine di favorire un utilizzo sinergico delle complessive risorse disponibili, ivi comprese quelle assegnate nell'ambito della politica di coesione europea, e di prevenire la sovrapposizione degli interventi, i decreti attuativi debbano favorire la compartecipazione finanziaria delle regioni, il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali, nonché individuare le condizioni e le soluzioni di raccordo tra Stato e regioni, affinché la programmazione regionale, ivi compresa quella relativa ai Fondi strutturali e di investimento europei, possa tenere conto di quella nazionale in funzione del perseguimento della complementarità di sistemi incentivanti e della massima incentivazione complessiva. Prevede, quindi, la possibilità per lo Stato e le regioni di stipulare specifici accordi programmatici. Ai sensi del comma 2, le soluzioni di raccordo dovranno in ogni caso prevedere elementi di flessibilità per consentire a Pag. 32tutte le amministrazioni il rispetto dei vincoli e dei tempi di spesa previsti dalle programmazioni di livello regionale, nazionale o europeo. L'articolo 6 indica i princìpi e i criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega per armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese nell'ambito di un organico «codice degli incentivi». Si prevede che, in attuazione della delega, siano definiti i contenuti minimi dei bandi; sia aggiornata la disciplina dei procedimenti amministrativi per il riconoscimento degli incentivi; siano rafforzate le attività di valutazione ex ante, in itinere ed ex post sull'efficacia degli interventi; siano implementate le soluzioni tecnologiche dirette a facilitare la conoscenza dell'offerta di incentivi, la pianificazione degli interventi e le attività di valutazione; si garantisca la conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato; si attribuisca natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti e degli incentivi e siano riconosciute premialità, ai fini del riconoscimento di incentivi, alle imprese che assumano persone con disabilità, valorizzino il lavoro femminile e giovanile e sostengano la natalità. Si prevede, infine, il coinvolgimento delle associazioni di categoria nella promozione di azioni di informazione sull'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso degli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese. L'articolo 7 abroga l'articolo 27, comma 3, della legge 5 agosto 2022 (cosiddetta legge sulla concorrenza 2021), che indica in dieci mesi dall'entrata in vigore della stessa legge il termine per l'adozione di almeno uno dei decreti legislativi che il Governo è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 118 del 2022 per semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche. Resta fermo, quindi, per tutti i decreti delegati, il termine già fissato al 27 agosto 2024. L'articolo 8 reca norme per la valorizzazione delle potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it». Si prevede che il Registro nazionale degli aiuti di Stato assolva, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione, all'onere di pubblicità e di trasparenza a carico delle amministrazioni pubbliche previsto dalla disciplina vigente. L'articolo reca poi semplificazioni in relazione agli obblighi in capo alle imprese di dare pubblicità delle erogazioni pubbliche percepite, prevedendo che la loro registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato li esenta dall'obbligo di darne evidenza nella nota integrativa del bilancio, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. Prevede, altresì, che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione sia assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma Incentivi.gov.it. Inoltre, viene promossa la stipula di protocolli per il rilascio tempestivo delle certificazioni attestanti i requisiti per l'accesso agli incentivi e di protocolli operativi per accelerare le procedure di rilascio del documento unico di regolarità contributiva e della documentazione antimafia. L'articolo 9 autorizza una spesa pari a 500 mila euro per il 2023 e ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per lo svolgimento delle attività di studio, monitoraggio e valutazione dell'attuazione delle deleghe previste dal disegno di legge, nonché per le attività di valorizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato. Prevede, inoltre, coerentemente con quanto previsto dalla legge n. 196 del 2009, che le relazioni tecniche allegate agli schemi dei decreti attuativi diano conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Qualora uno o più decreti legislativi dovessero determinare nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore delle disposizioni che stanziano le occorrenti risorse finanziarie. L'articolo 10 stabilisce che le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame e nei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa siano applicabili nelle regioni a statutoPag. 33 speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.
  Passando ad esaminare i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il disegno di legge reca prevalentemente norme riconducibili alla materia della «tutela della concorrenza», competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. In merito ricorda che con la sentenza n. 14 del 2004 la Corte costituzionale ha affermato che la tutela della concorrenza «non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali». Pertanto, «l'inclusione di questa competenza statale nella lettera e) dell'articolo 117, secondo comma, Cost., evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese; strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico». Gli incentivi alle imprese, di cui il disegno di legge prevede la revisione con decreti delegati, costituiscono dunque interventi promozionali che lo Stato può porre in essere nell'esercizio della competenza riconosciutagli dall'articolo 117, secondo comma, lettera e). Ricorda che, sempre secondo la Corte costituzionale, «appartengono, invece, alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva regionale tali comunque da non creare ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni e da non limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale (articolo 120, primo comma, Cost.)». Rileva, al riguardo, che l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge richiama il rispetto dell'articolo 117, terzo e quarto comma e che, in base all'articolo 3, comma 3, i decreti legislativi sono adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In proposito, ricorda che l'oggetto della delega comprende il coordinamento tra gli incentivi statali e quelli regionali, oltre che la revisione di incentivi statali attinenti anche a materie di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, quali la ricerca scientifica e tecnologica e il sostegno all'innovazione per i settori produttivi, o di competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, comma quarto, quali la formazione professionale. Con specifico riguardo agli incentivi di carattere fiscale, compresi nell'ambito della delega, fa presente che rileva, inoltre, la materia «sistema tributario e contabile dello Stato», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Disposizioni per l'istituzione del salario minimo.
Esame emendamenti C. 1275 e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA (FDI), presidente e relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, gli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 1275 e abb., recante «Disposizioni per l'istituzione del salario minimo». RicordaPag. 34 che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna. Al riguardo segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto appare possibile esprimere su di essi nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.40.