CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 ottobre 2023
182.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 8

SEDE REFERENTE

  Giovedì 12 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

  La seduta comincia alle 13.35.

DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno.
C. 1458 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna si procederà all'illustrazione del provvedimento e all'avvio della discussione generale.

  Francesco MICHELOTTI (FDI), relatore, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (C. 1458).
  Segnala quindi che, come riportato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, l'intervento si è reso necessario e urgente in ragione dell'eccezionale afflusso di migranti verificatosi nel corso del 2023 e delle conseguenze che ne derivano sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche in relazione a episodi di violenza di particolare gravità commessi di recente. Il provvedimento consta di tredici articoli suddivisi in cinque Capi. Quanto ai primi quattro,Pag. 9 la relazione illustrativa segnala che le relative rubriche corrispondono alle fondamentali direttrici dell'intervento. Si tratta al Capo I (articoli 1 e 2) di disposizioni in tema di prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare, volte secondo il Governo a garantire l'effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione e dei controlli in materia di immigrazione. Quanto alle disposizioni del Capo II (articoli da 3 a 6) in materia di procedimento di riconoscimento della protezione internazionale e di minori non accompagnati, esse hanno lo scopo, da un lato, di garantire i diritti dei migranti senza compromettere l'esecuzione dei provvedimenti di allontanamento già disposti e convalidati dall'autorità giudiziaria e, dall'altro, di assicurare ai minori non accompagnati adeguati livelli di accoglienza e di tutela, nel rispetto delle direttive europee in materia. In relazione al Capo III (articoli 7 e 8), che interviene in materia di accoglienza, nella relazione illustrativa si segnala che «il rilevante afflusso migratorio registratosi di recente induce a introdurre disposizioni per migliorare il sistema di accoglienza dei migranti e per assicurare forme di sostegno dei comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati nel proprio territorio». Il Capo IV (articoli da 9 a 12), introduce misure per il supporto alle politiche di sicurezza e per la funzionalità del Ministero dell'interno, anche in considerazione dei maggiori impegni connessi al predetto afflusso migratorio, come precisato nella relazione illustrativa.
  Quanto al contenuto dei singoli articoli del provvedimento, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una più ampia illustrazione del loro contenuto, fa presente che l'articolo 1 interviene sulla disciplina dell'espulsione dello straniero sotto diversi profili, modificando più articoli del testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). Un primo gruppo di disposizioni – introdotte dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 attraverso la modifica dell'articolo 9 del testo unico – riguarda l'espulsione dei titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Nel dettaglio, rileva che il numero 1) della lettera a) del comma 1 – modificando il comma 4 del citato articolo 9 del testo unico – incide sulle situazioni soggettive che devono essere considerate nel valutare la pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato del richiedente il permesso di soggiorno ai fini del rilascio del permesso, facendo riferimento alle categorie sottoposte a misure di prevenzione indicate agli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nella formulazione previgente si faceva invece riferimento alle misure di prevenzione indicate all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575). Si tratta in particolare: dei soggetti destinatari di misure di prevenzione personali applicate dal questore in quanto ritenuti dediti a traffici delittuosi o che vivono dei proventi di tali attività o che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica; dei soggetti destinatari di misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria in quanto indiziati di reati di particolare gravità quali tra gli altri associazione mafiosa e terrorismo; dei soggetti destinatari di misure di prevenzione patrimoniali. Segnala che il numero 2) della lettera a) del comma 1 modifica il comma 7 dell'articolo 9 del testo unico sull'immigrazione che elenca le cause di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai soli fini di introdurre, rispetto alla formulazione previgente, il corretto riferimento normativo interno, in relazione al caso di espulsione. Fa presente quindi che il numero 3) della lettera a) del comma 1 sostituisce il comma 10 dell'articolo 9 del testo unico, che disciplina l'espulsione del titolare del permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Nella formulazione previgente, tale disposizione prevedeva l'espulsione in tre casi tassativamente indicati: per gravi motivi di ordine pubblica o sicurezza dello Stato; in presenza di fondati motivi che portano a ritenere che la permanenza nel territorio dello Stato dell'interessato (già indiziato per reati di terrorismo) possa in qualsiasi Pag. 10modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali; quando lo straniero appartiene ad una delle categorie di soggetti considerati pericolosi in quanto sottoposti a misure di prevenzione. Evidenzia che, di questi tre casi, la disposizione in esame mantiene solo la prima, vale a dire i gravi motivi di ordine pubblica o sicurezza dello Stato, a cui affianca i gravi motivi di pubblica sicurezza. Inoltre si stabilisce che è il Ministro dell'interno, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri, l'autorità deputata a decretare l'espulsione dello straniero soggiornante di lungo periodo che costituisce una minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato. La disposizione in esame prevede che nei casi in cui ricorrano gravi motivi di pubblica sicurezza l'espulsione è invece disposta dal prefetto. Inoltre, la disposizione in esame richiama l'applicazione del comma 3 dell'articolo 13 del testo unico sull'immigrazione, in cui è disposto che il provvedimento di espulsione deve essere motivato ed è immediatamente esecutivo e sono individuati i termini di rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria, nel caso in cui lo straniero sia sottoposto a procedimento penale e non si trovi in stato di custodia cautelare in carcere. Il nuovo comma 10 dispone inoltre che, in caso di espulsione dello straniero con permesso di soggiorno UE per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, si possa ricorrere davanti al giudice amministrativo, mentre in caso di espulsione per gravi motivi di pubblica sicurezza è competente alla trattazione del ricorso l'autorità giudiziaria ordinaria e le relative controversie sono regolate dall'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Segnala poi che una modifica dello stesso tenore di quella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) – relativa all'aggiornamento dei riferimenti normativi alla base delle situazioni soggettive che devono essere considerate nel valutare la pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato del richiedente – è disposta dall'articolo 1, comma 1, lettera b), con riguardo all'espulsione degli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione. Gli interventi di cui alle lettere c), numeri 2) e 3), e d), recano disposizioni di aggiornamento normativo conseguenti alla modifica operata dal provvedimento in esame al comma 10 dell'articolo 9 del testo unico sull'immigrazione. Evidenzia quindi che la lettera c), numero 1), del comma 1 dell'articolo 1 modifica il comma 3 dell'articolo 13 del testo unico, al fine di estendere la possibilità dell'espulsione dello straniero anche ai casi in cui quest'ultimo sia destinatario di una delle misure amministrative di sicurezza (tra le altre, ricovero in casa di cura, libertà vigilate, divieto di soggiorno) di cui al Titolo VIII del codice penale (e non soltanto alle ipotesi di espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale e che non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, previste dalla formulazione previgente). In tali casi l'espulsione è disposta ai sensi del quarto comma dell'articolo 200 del codice penale, in cui si prevede che l'applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l'espulsione dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza. Viene inoltre disciplinata la relativa procedura, prevedendo tra l'altro che il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta al magistrato di sorveglianza che ha adottato la misura. La disposizione in esame fa salvo quanto disposto dall'articolo 235 del codice penale, che prevede l'espulsione dello straniero comunitario a seguito di condanna superiore a due anni. Segnala quindi che il comma 1, lettera e), modifica la disciplina relativa al diritto di difesa recato dall'articolo 17 del testo unico sull'immigrazione che, nella formulazione previgente, prevedeva che lo straniero non comunitario parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale che sia stato espulso è automaticamente autorizzato dal questore a rientrare in Italia per il tempo necessario per esercitare il suo diritto alla difesa. La disposizione in esame introduce un elemento di discrezionalità prevedendo che il questore ha la facoltà di negare l'autorizzazione al Pag. 11rientro in Italia qualora la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. La disposizione in esame, inoltre, specifica, che contro il diniego di autorizzazione può essere proposta opposizione, nel termine perentorio di 60 giorni, al giudice davanti al quale pende il procedimento penale. Il giudice, sentito il pubblico ministero, decide con decreto non impugnabile entro 30 giorni dal deposito dell'opposizione. Nel corso delle indagini preliminari decide il giudice delle indagini preliminari. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 integrano altrettante disposizioni normative al fine di adeguarle alla modifica del comma 10 dell'articolo 9 del testo unico, operata dallo stesso articolo 1.
  L'articolo 2, al comma 1, al fine di potenziare i controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia, autorizza la destinazione presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari di un contingente fino a venti unità di personale della Polizia di Stato, tratto dai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti. Tale personale è collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed opera altresì secondo le linee di indirizzo del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Il periodo minimo di permanenza è pari a due anni, il periodo massimo è pari a quattro anni (ma rimane salva l'assegnazione breve, non superiore ad un anno, con relativa riduzione degli assegni, prevista dall'articolo 170, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, il quale reca l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri). Mentre i commi 2 e 3 dispongono in materia di trattamento economico delle unità di personale collocate fuori ruolo, il comma 4 quantifica la spesa e provvede alla relativa copertura finanziaria.
  L'articolo 3 – il cui unico comma modifica l'articolo 29-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 – disciplina il caso di reiterazione di domanda di riconoscimento di protezione internazionale presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, già convalidato dall'autorità giudiziaria. In tale caso il questore, sulla base del parere del presidente della commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e qualora non sussistano nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale ne dichiara l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento. Se invece emergono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, la commissione territoriale procede all'ulteriore esame. Allo stesso modo, la commissione territoriale procede all'esame in caso emergano elementi rilevanti ai fini del divieto di espulsione stabilito dall'articolo 19 del testo unico sull'immigrazione, quali, ad esempio il pericolo di espulsione verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione.
  L'articolo 4 introduce due modifiche al procedimento di riconoscimento della protezione internazionale previsto dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con il quale si è data attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. Evidenzia, in particolare, che la lettera a) dell'unico comma dell'articolo integra le previsioni del vigente articolo 6 del citato decreto legislativo, che disciplina la presentazione della domanda di protezione internazionale da parte dello straniero. Con la modifica introdotta si stabilisce che ove lo straniero non si presenti presso l'ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica dell'identità dal medesimo dichiarata e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, la manifestazione di volontà precedentemente espressa non costituisce domanda e il procedimento non s'intende instaurato. Ricorda a tale proposito che la prima fase della procedura di riconoscimento della protezione internazionale (diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria) concerne la registrazione della Pag. 12domanda ed è di competenza della Polizia di Stato. La procedura prevede che il cittadino straniero che voglia chiedere la protezione internazionale si presenti alla polizia di frontiera all'atto di ingresso nel territorio nazionale o presso la questura territorialmente competente (comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 25 del 2008). Tuttavia, nel caso di presentazione della domanda all'ufficio di frontiera è previsto che il richiedente sia inviato presso la questura, perché solo presso le questure la domanda può essere inoltrata (comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 25 del 2008). La domanda viene registrata attraverso uno specifico verbale di cui è rilasciata copia al richiedente. Evidenzia poi che la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 modifica il comma 2 dell'articolo 23-bis del medesimo decreto legislativo, il quale prevede la sospensione dell'esame della domanda da parte della Commissione territoriale nel caso in cui il richiedente si sia allontanato senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sia sottratto alla misura del trattenimento negli hotspot o nei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR). Con la modifica apportata, si riduce da dodici a nove mesi il termine entro il quale può essere chiesta la riapertura dell'esame della domanda di protezione internazionale a seguito della sospensione decisa dalla Commissione territoriale. Rammenta che, trascorso tale termine, la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento. Resta fermo che lo straniero potrà comunque, successivamente alla dichiarazione di estinzione del procedimento, manifestare nuovamente l'intenzione di chiedere la protezione internazionale.
  Fa presente che l'articolo 5 introduce alcune novità in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nonché di accertamento dell'età nell'ambito della procedura di identificazione del minore intervenendo sugli articoli 19 e 19-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015, con i quali è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva UE 2013/33/UE. In particolare, il comma 1, lettera a) dell'articolo 5 interviene sull'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015 (cosiddetto decreto accoglienza) in base al quale, qualora i comuni non riescano a garantire l'accoglienza nelle forme già previste dalla legge, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, i Prefetti possono attivare strutture di accoglienza temporanee esclusivamente dedicate ai minori. La novella dispone che nella ulteriore possibilità che anche tali strutture temporanee momentaneamente non risultino disponibili, il prefetto può decidere di disporre l'accoglienza dei minori nei centri governativi ordinari e straordinari di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015, sostanzialmente riservati agli adulti, ma in una «sezione» appositamente dedicata ai minori. La disposizione limita la possibilità di accoglienza in tali centri ai minorenni di età almeno pari a sedici anni e per un periodo comunque non superiore a novanta giorni. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), modifica in più parti la disciplina relativa alla procedura di identificazione del minore, che rappresenta uno degli adempimenti iniziali e tra i più delicati della prima accoglienza, a partire dall'accertamento dell'età che costituisce il presupposto per applicare le misure di protezione e assistenza stabilite dalla normativa vigente in favore dei minori non accompagnati. La modifica prevista al numero 1) prevede che, qualora il presunto minore venga condannato, ai sensi dell'articolo 495 del codice penale, per false dichiarazioni o attestazioni a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o altrui, in relazione all'età dichiarata o accertata mediante documento anagrafico, la pena prevista per tale reato dal codice penale possa essere sostituita con l'espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell'articolo 16 del testo unico dell'immigrazione, che disciplina l'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione. La modifica prevista al numero 2) stabilisce che la procedura di accertamento socio-sanitario dell'età di cui al comma 6 dell'articolo 19-bis debba concludersi entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data in cui tale accertamento è stato dispostoPag. 13 dalla Procura della Repubblica. La novella introdotta al numero 3) integra la normativa finora vigente aggiungendo due ulteriori commi all'articolo 19-bis del cosiddetto decreto accoglienza. Il nuovo comma 6-bis prevede che l'accertamento socio-sanitario debba essere effettuato dalle équipe multidisciplinari e multiprofessionali già previste dall'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata, recante il «Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati». Tali équipe dovranno essere costituite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. In merito, ricorda che in base al citato Protocollo, approvato dalla Conferenza unificata il 9 luglio 2020, tali équipe sono composte da: un pediatra, con competenze auxologiche, in servizio presso il SSN; uno psicologo dell'età evolutiva o un neuropsichiatra infantile, in servizio presso il SSN; un mediatore culturale; un assistente sociale, in servizio presso il SSN o l'ente locale incardinati nei settori relativi alla materia. L'accordo prevede che la distribuzione geografica e il numero delle équipe debba essere individuata dalle regioni in base alle caratteristiche e all'incidenza del fenomeno dell'afflusso di minori stranieri non accompagnati nel territorio regionale. Segnala che il nuovo comma 6-ter introduce la possibilità per l'autorità di pubblica sicurezza di procedere direttamente ad esami per accertare l'età di un presunto minore, in deroga alle prescrizioni dettate dal comma 6. Più nel dettaglio, tale possibilità è prevista in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati e a seguito di una delle seguenti attività: ricerca e soccorso in mare; rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito; rintraccio nel territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera sulle coste e nel territorio nazionale. In tali casi, la disposizione consente che l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere ai rilievi dattiloscopici e fotografici, possa anche disporre lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età. L'esecuzione di tali operazioni deve essere autorizzata dalla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, a cui l'autorità di pubblica sicurezza deve dare immediata comunicazione. La disposizione specifica che l'autorizzazione deve essere data in forma scritta, fatti salvi i casi di particolare urgenza, in cui l'autorizzazione può essere data oralmente e successivamente essere confermata per iscritto. La novella richiama l'applicazione, in quanto compatibili, delle prescrizioni di cui al comma 3-ter del medesimo articolo 19-bis, introdotto dal presente decreto, sulla possibilità di espulsione a seguito di condanna per dichiarazioni false sull'età ed al comma 7, che prevede che il risultato dell'accertamento socio-sanitario sia comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, nonché all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. La novella prevede, altresì, la redazione di un verbale delle attività poste in essere, che reca anche l'esito delle operazioni compiute e che deve essere notificato all'interessato (e al tutore ove nominato) e trasmesso all'autorità giudiziaria nelle 48 ore successive. Nel verbale, così come nella relazione finale dei professionisti che svolgono l'accertamento socio-sanitario ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 6, deve essere indicato il margine di errore. Il verbale può essere impugnato davanti al tribunale per i minorenni entro cinque giorni dalla notificazione, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile che disciplinano i procedimenti in camera di consiglio. Nel caso in cui sia proposta istanza di sospensione, il giudice, in composizione monocratica, decide in via d'urgenza entro cinque giorni. Fino alla decisione su tale istanza è sospeso ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione.
  Segnala quindi che l'articolo 6 interviene sulla disciplina della conversione del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età, dettata dal testo unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativoPag. 14 25 luglio 1998, n. 286, come modificata dal decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20 (cosiddetto decreto Cutro). Ricorda brevemente a tale proposito che il citato testo unico prevede che, al compimento dei diciotto anni, i minori stranieri non accompagnati possono ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, ovvero di lavoro subordinato o autonomo (comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998). Il decreto-legge n. 20 del 2023 (aggiungendo un nuovo comma 1-bis all'articolo 32 del decreto legislativo) ha specificato che tale permesso può essere rilasciato «previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente», nonché ha limitato ad un anno il periodo massimo di validità del permesso che può essere concesso. Fa presente che l'unico comma dell'articolo 6 del provvedimento in esame, aggiungendo il nuovo comma 1-bis.1 all'articolo 32 del testo unico in materia di immigrazione, introduce due novità per l'ipotesi in cui si chieda la conversione per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. In primo luogo, si prevede che la verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente è demandata ai professionisti iscritti negli albi dei consulenti del lavoro, o degli avvocati e procuratori legali, o dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. In secondo luogo, la novella stabilisce che il sopravvenuto accertamento dell'assenza dei requisiti determina la revoca del permesso di soggiorno e la conseguente comunicazione di ciò al pubblico ministero competente. Ricorda a tale riguardo che il testo unico in materia di immigrazione (articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998) stabilisce il principio generale in base al quale il permesso di soggiorno in corso di validità può essere revocato se vengono a mancare i requisiti previsti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
  Passando ad analizzare il contenuto dell'articolo 7, evidenzia che la disposizione interviene sugli articoli 11, 17 e 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015 (cosiddetto decreto accoglienza) per modificare alcune disposizioni relative all'accoglienza. Con la modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo, la lettera a) consente di derogare, a determinate condizioni, ai limiti di capienza previsti dalle disposizioni amministrative degli enti territoriali per i centri governativi di accoglienza di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo e per le strutture temporanee di accoglienza. In particolare, la deroga ai limiti di capienza è consentita solo in casi di «estrema urgenza», non può comunque andare oltre il doppio dei limiti dei posti previsti dalle disposizioni amministrative degli enti territoriali e deve essere disposta nel rispetto di modalità definite da una commissione tecnica nominata dal prefetto. La successiva lettera b) modifica l'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto legislativo che elenca le condizioni soggettive di cui tenere specificamente conto nell'ambito delle misure di accoglienza: il decreto-legge, eliminando il riferimento allo stato di gravidanza, prevede che si debba tenere specificamente conto della condizione femminile tout court. In proposito, la relazione illustrativa indica che l'estensione del richiamo dell'articolo 17 a tutte le donne e non sono a quelle in stato di gravidanza comporta che per tutte le donne, e non solo per quelle in stato di gravidanza, valga l'esclusione dalle procedure accelerate di esame della domanda di protezione internazionale e dalla dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda (articoli 28-bis e 28-ter del decreto legislativo n. 25 del 2008) e l'accesso prioritario al sistema di accoglienza e integrazione. Infine, evidenzia che la lettera c) prevede che in casi di estrema urgenza connessi ad arrivi consistenti e ravvicinati di minori stranieri non accompagnati, i prefetti possano realizzare o ampliare le strutture ricettive temporaneePag. 15 destinate all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ultraquattordicenni di cui all'articolo 19, comma 3-bis, del decreto accoglienza (cosiddetti CAS minori) – anche in deroga al limite di capienza previsto, che è pari a 50 posti per singola struttura – nella misura massima del 50 per cento.
  Rammenta poi che l'articolo 8 è volto a supportare i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti sul proprio territorio. In particolare, il comma 1 riconosce, fino al 31 dicembre 2025, al prefetto territorialmente competente la possibilità di assicurare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, prodotti presso i centri governativi di prima accoglienza, previsti all'articolo 9 del più volte richiamato decreto legislativo n. 142 del 2015, e presso gli hotspot, allestiti anche occasionalmente, indicati dall'articolo 10-ter del testo unico sull'immigrazione. Il comma 2 consente ai medesimi comuni il ricorso alle procedure di affidamento diretto, anche in deroga all'articolo 50 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36). Il comma 3 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, per individuare – sulla base di parametri relativi alla media degli ospiti accolti su base annua nelle strutture previste – gli ambiti territoriali, per i quali si applica la disposizione di cui al comma 1, e gli importi da attribuire ai prefetti interessati dalle procedure previste dal medesimo comma 1, nel limite delle risorse finanziarie stabilite al comma 4. Il comma 4 quantifica gli oneri connessi alle previste attività, nella misura massima pari a mezzo milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, provvedendo alla relativa copertura.
  Fa presente che l'articolo 9 incrementa il contingente di personale delle Forze armate dell'operazione Strade Sicure di 400 unità dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023 al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese. Tale personale svolgerà – come precisato dalla relazione illustrativa – attività di supporto alle Forze di polizia già impiegate nella cosiddetta operazione Stazioni sicure, per la prevenzione e il contrasto di determinati illeciti, al fine di consentire la piena e sicura fruibilità dei servizi ferroviari alla cittadinanza e ai turisti. L'articolo 9, ai commi 2 e 3, quantifica gli oneri dell'intervento e ne dispone la copertura.
  Evidenzia poi che l'articolo 10 incrementa di 15 milioni di euro per il 2023 le risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario delle forze di polizia. L'incremento, che viene disposto in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, che stabilisce che le risorse per il trattamento accessorio del personale pubblico non possono superare l'importo determinato per l'anno 2016, è finalizzato alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, ed è così ripartito: alla Polizia di Stato 5,7 milioni di euro; all'Arma dei carabinieri 5,7 milioni di euro; alla Guardia di finanza 2,85 milioni di euro e alla Polizia penitenziaria 0,75 milioni di euro.
  L'articolo 11, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, stanzia ulteriori risorse per le politiche di sicurezza e provvede alla relativa copertura degli oneri. In particolare, i commi 1 e 2 destinano complessivi 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030 a Polizia di Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Specifica che le risorse sono destinate alla Polizia di Stato per l'acquisto e per il potenziamento dell'armamento speciale (per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale) e per interventi nei settori della motorizzazione, dell'armamento, dell'acquisto e della manutenzione straordinaria e adattamento di strutture. Esse ammontano a 3,75 milioni per l'anno 2023 e a 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Le risorse destinate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ammontano a 1,25 milioni per l'anno 2023 e a 5 milioni Pag. 16di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030 e riguardano interventi nei settori dei dispositivi di protezione individuale e dell'innovazione tecnologica. I commi 3 e 4 destinano 2 milioni di euro per il 2023 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 al finanziamento di una serie di interventi a favore di Forze armate e Arma dei carabinieri: le risorse saranno impiegate nel supporto logistico, nell'approvvigionamento di beni e servizi nonché per l'acquisto, la manutenzione e l'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti. I commi 5 e 6 autorizzano la spesa complessiva di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per il supporto dei compiti istituzionali del Corpo della Guardia di finanza. In particolare, tali risorse sono da destinarsi al potenziamento e al finanziamento di interventi diretti all'ammodernamento; al supporto logistico; all'acquisto di beni e servizi nel settore dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti telematici e di innovazione tecnologica; all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti.
  Passando a esaminare l'articolo 12, fa presente che esso autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento, nonché a disporre, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
  L'articolo 13 prevede che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Essendo stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2023, il decreto-legge n. 133 è entrato in vigore il 6 ottobre 2023 e deve dunque essere convertito in legge entro il 5 dicembre 2023.

  Nazario PAGANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, anticipando che le audizioni informali sul provvedimento si svolgeranno la prossima settimana.

  La seduta termina alle 13.40.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 12 ottobre 2023.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 335 Lollobrigida, recante disposizioni in materia di impiego delle guardie particolari giurate per servizi di protezione all'estero, di: Fausto Pocar, professore emerito di diritto internazionale presso l'Università degli studi di Milano, e di Natalino Ronzitti, professore emerito di diritto internazionale presso l'Università Luiss Guido Carli di Roma.

  Le audizioni informali si sono svolte dalle 14.15 alle 14.45.