CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 ottobre 2023
181.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 226

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 11.05.

Sull'ordine dei lavori.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, in considerazione della mutata programmazione dei lavori dell'Assemblea, propone di anticipare alla seduta pomeridiana odierna lo svolgimento dell'esame dei provvedimenti la cui votazione è calendarizzata dalla Commissione per giovedì.

  La Commissione concorda.

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.
C. 1406 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione esamina il provvedimento in titolo.

  Fabio PIETRELLA (FDI), relatore, ricorda che il disegno di legge all'esame della Commissione, approvato dal Senato della Repubblica il 13 settembre scorso e collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con le indicazioni del Documento di economia e finanza, si propone di accrescere l'efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo attuato mediante le politiche d'incentivazione, perseguendo anche obiettivi di piena coesione sociale, economica e territoriale.
  In questa prospettiva, il disegno di legge concorre pienamente all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, laddove prevede, tra le riforme abilitanti, la «semplificazione delle norme in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno», nell'ambito di un più ampio intervento di revisione complessiva del sistema degli incentivi alle imprese.
  L'iniziativa è volta al superamento dei limiti esistenti nell'attuale panorama degli incentivi alle imprese, connotato dall'estrema numerosità delle misure incentivanti (quasi 2000 tipologie, stando all'ultima rilevazione di settore) e dall'assenza di un sistema compiuto di regole, anche procedimentali, applicabili in materia.
  Passando sinteticamente al contenuto del provvedimento, segnalo che esso consta Pag. 227di dieci articoli. L'articolo 1 identifica l'oggetto del disegno di legge nella definizione delle disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, con la finalità di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione. Con una modifica al testo approvata al Senato, è stato opportunamente precisato che la revisione riguarda anche gli incentivi alle imprese aventi natura fiscale.
  L'articolo 2 identifica i princìpi e criteri direttivi generali per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese: stabilità e adeguatezza, misurabilità dell'impatto, programmazione, coordinamento, agevole conoscibilità, digitalizzazione, semplicità, uniformità, accessibilità ai contenuti e trasparenza delle procedure, coesione sociale, economica e territoriale, valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile, strategicità per l'interesse nazionale e di inclusione dei professionisti.
  L'articolo 3 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese. Nel rispetto dei princìpi generali dettati dall'articolo 2 e degli ulteriori princìpi e criteri direttivi definiti ai successivi articoli 4 e 6, al Governo è affidato il compito di razionalizzare l'offerta di incentivi e armonizzare la disciplina mediante la redazione di un Codice settoriale.
  L'articolo 4 elenca i princìpi e criteri specifici ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi: ricognizione e sistematizzazione delle misure d'incentivazione esistenti; concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico; programmazione degli interventi di incentivazione da parte di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale.
  L'articolo 5 prevede che i decreti attuativi debbano favorire la compartecipazione finanziaria delle regioni ed il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali, nonché individuare le condizioni e le soluzioni di raccordo tra Stato e regioni utili a garantire la complementarietà tra i sistemi di incentivazione.
  In Senato è stato introdotto un nuovo comma 2, ai sensi del quale le soluzioni di raccordo dovranno in ogni caso prevedere elementi di flessibilità per consentire a tutte le amministrazioni il rispetto dei vincoli e dei tempi di spesa previsti dalle programmazioni di livello regionale, nazionale o dell'Unione europea.
  L'articolo 6 indica i princìpi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega per armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese nell'ambito di un organico «codice degli incentivi».
  Si prevede che, in attuazione della delega, siano definiti i contenuti minimi dei bandi; sia aggiornata la disciplina dei procedimenti amministrativi per il riconoscimento degli incentivi; siano rafforzate le attività di valutazione sull'efficacia degli interventi; siano implementate le soluzioni tecnologiche dirette a facilitare la conoscenza dell'offerta di incentivi, la pianificazione degli interventi e le attività di valutazione; si garantisca la conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato; si attribuisca natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti e degli incentivi e siano riconosciute premialità, ai fini del riconoscimento di incentivi, alle imprese che assumano persone con disabilità, valorizzino il lavoro femminile e giovanile e sostengano la natalità.
  Un emendamento approvato dal Senato ha previsto come ulteriore principio e criterio direttivo, il coinvolgimento delle associazioni di categoria per promuovere azioni di informazione sull'offerta di incentivi.
  L'articolo 7, inserito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, abroga l'articolo 27, comma 3 della legge sulla concorrenza 2021, che indica in dieci mesi dall'entrata in vigore della stessa legge il termine per l'adozione di almeno uno dei decreti legislativi che il Governo è chiamato Pag. 228ad adottare per semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche. Resta fermo, quindi, per tutti i decreti delegati, il termine già fissato al 27 agosto 2024.
  L'articolo 8 contiene norme per la valorizzazione delle potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it». Si prevede che il Registro nazionale degli aiuti di Stato assolva, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle amministrazioni pubbliche previsto dalla disciplina vigente.
  L'articolo reca poi semplificazioni dell'obbligo in capo alle imprese di pubblicazione delle erogazioni pubbliche a loro favore. Prevede, altresì, che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione sia assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma «Incentivi.gov.it». Inoltre, viene promossa la stipula di protocolli per il rilascio tempestivo delle certificazioni attestanti i requisiti per l'accesso agli incentivi e di protocolli operativi per accelerare le procedure di rilascio del documento unico di regolarità contributiva e della documentazione antimafia.
  L'articolo 9 autorizza una spesa pari a 500 mila euro per il 2023 e ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per lo svolgimento delle attività di studio, monitoraggio e valutazione dell'attuazione delle deleghe previste dal disegno di legge, nonché per le attività di valorizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato. Prevede, inoltre, che le relazioni tecniche riguardanti gli schemi dei decreti attuativi diano conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
  Qualora uno o più decreti legislativi dovessero determinare nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore delle disposizioni che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.
  Segnala che l'articolo 10 stabilisce che le disposizioni del disegno di legge in esame e, come precisato da una modifica approvata dal Senato, quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.
  Il sistema degli incentivi alle imprese riveste un'importanza assolutamente strategica, laddove la partecipazione a bandi per ottenere contributi a fondo perduto o a tasso agevolato e per ottenere crediti di imposta rappresenta talvolta l'unica strada possibile, per le nostre imprese, per migliorare la capacità produttiva e per rimanere all'interno del mercato, cioè all'interno di un contesto temporale di competizione globale, un contesto in cui le nostre imprese devono competere con altre imprese che, all'interno dei rispettivi territori, registrano una pressione fiscale e tributaria nettamente inferiore e un costo del lavoro nettamente inferiore – mi riferisco ovviamente alle imprese asiatiche, laddove le norme sono molto meno stringenti sul tema del rispetto ambientale – perché sostengono costi di produzione nettamente inferiori.
  Sotto il profilo degli ambiti di competenza della XIV Commissione, sottolinea che gli interventi prefigurati dal provvedimento consentiranno un'applicazione uniforme delle norme in materia d'incentivi, permettendo a tutte le imprese coinvolte di ricorrere più agevolmente e consapevolmente ai benefici incentivanti previsti. Ciò garantisce un mercato concorrenziale più consapevole, in cui le imprese saranno in grado di pianificare le proprie scelte d'investimento, in virtù della maggiore stabilità delle norme di riferimento e di una politica d'incentivazione improntata a criteri di programmazione.
  La standardizzazione di diversi aspetti delle procedure agevolative garantirà un più agevole controllo sul rispetto dei vincoli Pag. 229connessi alla tutela della concorrenza, ad esempio, favorendo il rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
  Gli interventi risultano del resto pienamente coerenti con la disciplina unionale in materia di concorrenza ed aiuti di Stato, prefiggendosi di attuare obiettivi generali di crescita e sviluppo e di coesione territoriale, pienamente conformi alle politiche europee.
  In conclusione, il disegno di legge delega è stato approvato in prima lettura dal Senato nel segno di un'ampia convergenza tra tutte le forze politiche con il voto conclusivo favorevole dei senatori del Movimento 5 Stelle e l'astensione di quelli del Partito democratico, che in Assemblea il 13 settembre scorso, ove è stato approvato con nessun voto contrario. In quest'ultima sede hanno dichiarato il voto a favore, oltre i gruppi di maggioranza, anche i gruppi di Azione-Italia Viva – Renew Europe e Movimento 5 Stelle mentre la componente del gruppo misto Alleanza Verdi e Sinistra e il gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista si sono astenuti.
  Auspica che anche presso la Commissione Politiche dell'Unione europea possa registrarsi questa significativa convergenza politica per un effettivo miglioramento del sistema degli incentivi alle imprese, fortemente bisognoso di una riforma coerente ed organica.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Isabella DE MONTE (A-IV-RE), dopo avere richiamato il recepimento, da parte della maggioranza, di alcune delle proposte emendative avanzate nel corso dell'iter presso l'altro ramo del Parlamento dal Gruppo Azione-Italia Viva – Renew Europe, conferma il voto favorevole sul provvedimento già espresso al Senato dai suoi colleghi.

  Maria Anna MADIA (PD-IDP) annuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

  Nessun altro chiedendo d'intervenire, La Commissione approva la proposta di parere del relatore, on. Pietrella.

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.
C. 1294 Governo ed abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione esamina il provvedimento in titolo.

  Lucrezia Maria Benedetta MANTOVANI (FDI), relatrice, il quadro legislativo vigente in materia di contrasto alla violenza sulle donne ed alla violenza domestica è da tempo, nel nostro Paese, all'attenzione del legislatore, il quale ha costruito un buon impianto normativo, lavorando con continuità, pur nel succedersi delle diverse compagini governative. Al tempo stesso questa disciplina ha mostrato, particolarmente in alcuni ambiti della sua applicazione, alcune evidenti criticità che ne hanno indebolito l'efficacia.
  I progetti di legge in esame – tra i quali il disegno di legge C. 1294 Governo, adottato come testo base dalla II Commissione Giustizia nella seduta del 28 settembre scorso – apportano modifiche alla legislazione vigente: ciò al fine di contrastare il fenomeno della violenza sulle donne e della violenza domestica, spesso declassata a semplice conflittualità, ed il reiterarsi di episodi di violenza che possono degenerare in condotte più gravi, finanche in femminicidi, il disegno di legge recepisce le istanze più urgenti emerse nell'ambito dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito dall'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  Il disegno di legge si muove nel solco delle considerazioni rappresentate nella Relazione finale della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere (Doc. XXII-bis, n. 15, della XVIII legislatura), nonché in continuità con talune iniziative legislative presentate sul tema anche nella passata legislatura.
  L'adozione di un intervento normativo teso a rafforzare procedure e strumenti per la tutela delle vittime di violenza, che consentaPag. 230 una preventiva ed efficace valutazione e gestione del rischio di letalità, di reiterazione e di recidiva, si impone anche alla luce del quadro normativo sovranazionale, in particolare della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», nonché delle diverse pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo che hanno evidenziato la necessità di intensificare, a livello statale, le misure positive di protezione.
  Segnala che la maggior parte degli Stati dell'UE dispone di leggi per contrastare la violenza basata sul genere o sull'orientamento sessuale. L'assenza di una definizione unica e di regole comuni, tuttavia, impedisce che venga affrontarla in modo efficace. Per questo il Parlamento europeo è tornato più volte a chiedere una normativa europea a riguardo.
  Ai fini delle competenze della Commissione Politiche dell'Unione europea viene in rilievo, in primo luogo, l'articolo 12, recante disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione che estende la previsione dell'immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o contro le donne, di tutti i provvedimenti de libertate inerenti all'autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, condannato o internato, fornendo un chiarimento operativo valido per qualsiasi fase, grado e stato del processo e raggruppando in un'unica norma le disposizioni dettate in altri articoli del codice di procedura penale.
  Più nel dettaglio, viene modificato l'articolo 90-ter, comma 1, del codice di procedura penale, in materia di comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione, introdotto dal decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, recante attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.
  Nello specifico, il decreto legislativo n. 212 del 2015 ha dettato nuove norme in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, apportando alcune modifiche al Titolo VI del Libro I del codice di rito, dedicato alla persona offesa dal reato. Fra le modifiche si segnala, per l'appunto l'introduzione dell'articolo 90-ter del codice di procedura penale. Tale articolo, ai fini di una effettiva e permanente protezione della vittima, prevede che, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona a quest'ultima debba essere immediatamente comunicata (se ne ha fatto richiesta) l'evasione e la scarcerazione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, ovvero della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva.
  Parimenti rilevante è, ai nostri fini, l'articolo 14 che introduce e disciplina la possibilità di corrispondere in favore della vittima di taluni reati, oppure degli aventi diritto in caso di morte della vittima, una provvisionale, ossia una somma di denaro liquidata dal giudice, come anticipo sull'importo integrale che le spetterà in via definitiva. La somma è corrisposta, su richiesta, alle vittime, o agli aventi diritto, che vengano a trovarsi in stato di bisogno in conseguenza dei reati medesimi.
  La disposizione fa riferimento ai delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima o deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
  Il disegno di legge introduce un nuovo articolo 13-bis nella legge 7 luglio 2016, n. 122 (legge europea 2015-2016) la quale, agli articoli 11 e seguenti, reca disposizioni in materia indennizzi in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE.
  Conclusivamente, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento, che appare pienamente conforme all'ordinamento giuridico ed alle politiche promosse dall'Unione europea nel settore del contrastoPag. 231 alla violenza sulle donne ed alla violenza domestica. Ricordo infatti a tale proposito che il Parlamento europeo, nella seduta del 16 settembre 2021, ha adottato una risoluzione che invita gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie a promuovere e garantire il sostegno e il risarcimento per tutte le vittime della violenza di genere, così come a promuovere e garantire la loro protezione contro tutte le forme di violenza; segnalando che tali misure dovrebbero essere adeguate, tempestive, olistiche e proporzionate alla gravità del danno subìto e dovrebbero tenere debito conto delle esigenze di coloro che hanno subito forme di discriminazione e violenza.
  Formula pertanto una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, on. Mantovani.

  La seduta termina alle 11.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 11 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 11.15.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168.
Atto n. 74.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 5 ottobre 2023.

  Alberto BAGNAI (LEGA), relatore, illustra i contenuti di una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore, on. Bagnai.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132.
Atto n. 75.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione esamina lo schema di decreto all'ordine del giorno.

  Gianfranco ROTONDI (FDI), relatore, ricorda preliminarmente che per «controparte centrale» – Central Counterpart – (CCP) s'intende il soggetto che, in una transazione, si interpone tra due contraenti, evitando che questi siano esposti al rischio di inadempienza della propria controparte contrattuale e garantendo il buon fine dell'operazione.
  Al subentro della CCP, il singolo contratto stipulato tra le due parti lascia il posto a due nuovi contratti tra la CCP e ciascuna delle due controparti. I due contraenti originari non sono più controparti fra loro, ma sono entrambi controparte della CCP, con la quale adempiono all'obbligo di clearing. Questo processo ha l'obiettivo di aumentare la trasparenza e ridurre il rischio di controparte.
  La società Cassa di compensazione e garanzia S.p.A. è l'unica controparte centrale autorizzata in Italia. L'attività della Cassa di compensazione e garanzia ha originariamente riguardato i soli strumenti finanziari derivati; nel tempo si è estesa anche agli strumenti del mercato azionario (in via obbligatoria) e ai titoli di Stato italiani (in via facoltativa) fino ad annoverare un'ampia gamma di piattaforme di trading e di strumenti finanziari.Pag. 232
  Per quanto le CCP abbiano dei requisiti talmente stringenti da rendere, almeno in teoria, poco probabile un default, in quanto ciascun aderente alla CCP è tenuto a versare del collaterale a copertura dell'eventuale fallimento degli altri membri, vista la rilevanza sistemica di tali entità, il legislatore europeo ha ritenuto necessario disciplinare, secondo un criterio di massima armonizzazione, le eventuali situazioni di crisi, con l'obiettivo generale del mantenimento della stabilità finanziaria e della riduzione al minimo del costo del dissesto della CCP per i contribuenti.
  Lo schema di decreto legislativo all'esame della nostra Commissione, che consta di 27 articoli, il contenuto del provvedimento in esame, è inteso a dare attuazione alla delega di cui all'articolo 7 della legge n. 127 del 2022 (legge di delegazione europea 2021) ed è diretto proprio ad adeguare alla normativa europea in questione, la disciplina nazionale.
  Passando all'esame degli articoli, l'articolo 1 contiene l'elenco delle definizioni applicabili. L'articolo 2 disciplina l'ambito di applicazione del decreto legislativo, disponendo, al comma 1, che il decreto legislativo, per gli aspetti non coperti direttamente dal regolamento (UE) 2021/23, sia applicabile a tutte le controparti centrali aventi sede legale in Italia. Il comma 2 dispone che la Banca d'Italia e la CONSOB emanino con propri atti le disposizioni di attuazione del decreto entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso.
  L'articolo 3 dispone al comma 1, che la Banca d'Italia svolga le funzioni ed eserciti i poteri disciplinati dal regolamento (UE) 2021/23 e dal decreto, in qualità di unica autorità di risoluzione nei confronti delle controparti centrali con sede legale in Italia. In particolare, il comma 2 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartire istruzioni e adottare i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza. L'Istituto inoltre applica le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione e gli atti delegati adottati dalla Commissione europea, anche su proposta dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM).
  Il comma 3 dispone che, nei procedimenti amministrativi di propria competenza, la Banca d'Italia abbia il potere di indicare i termini del procedimento, fatto salvo il diverso termine eventualmente stabilito dalla legge, e il responsabile dello stesso. Inoltre, si prevede un rinvio per quanto compatibile alla legge n. 241 del 1990.
  L'articolo 4 disciplina le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, quale ministero competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/23, mentre l'articolo 5 disciplina la responsabilità delle Autorità e degli organi delle procedure di risoluzione. La norma circoscrive la responsabilità per eventuali danni cagionati ai soli casi di maggiore gravità della condotta, quali appunto il dolo e la colpa grave.
  L'articolo 6 disciplina l'obbligo di segreto in capo a tutti i soggetti coinvolti in una procedura di risoluzione; l'articolo 7 prevede un obbligo di collaborazione tra le autorità pubbliche coinvolte in una procedura di risoluzione, imponendo alle pubbliche amministrazioni di fornire le informazioni richieste dalla Banca d'Italia e di prestare ogni collaborazione necessaria. Si prevede inoltre che il dovere di collaborazione riguardi tra loro anche la Consob e la Banca d'Italia.
  L'articolo 8 detta una disciplina specifica in tema di piani di risoluzione. Il piano di risoluzione è uno strumento ex ante elaborato dall'autorità di risoluzione, contenente l'indicazione della strategia e degli strumenti da applicare, a seconda degli scenari ipotizzati, per permettere di essere pronti in caso di necessità di aprire una procedura di risoluzione.
  L'articolo 9 prevede una disciplina speciale degli esperti indipendenti ai fini della valutazione delle attività e delle passività di un ente oggetto di risoluzione.
  L'articolo 10 prevede che l'accertamento dei presupposti per la sussistenza dello stato di dissesto è effettuato dalla Banca d'Italia – che è designata quale Autorità di risoluzione – o di sua iniziativa, sentita la Pag. 233Consob, oppure su proposta della Consob stessa.
  L'articolo 11 disciplina l'iter amministrativo di apertura di una procedura di risoluzione. Il comma 1 contiene i requisiti che deve possedere il provvedimento della Banca d'Italia di apertura di una procedura di risoluzione, tra cui i presupposti dell'avvio della risoluzione e il programma di risoluzione.
  L'articolo 12 prevede una disciplina speciale per la dichiarazione dello stato di insolvenza di una controparte centrale. Il comma 1 dispone che legittimati a chiedere la dichiarazione dello stato di insolvenza siano i commissari speciali o, laddove questi ultimi non siano stati nominati, che il ricorso possa essere presentato dalla Banca d'Italia o da un soggetto da essa appositamente designato. Il comma 2 prevede che il Tribunale, nel valutare la sussistenza di uno stato di insolvenza di una controparte centrale sottoposta a risoluzione, compia la propria analisi con riferimento alla situazione alla data di apertura della risoluzione. Il comma 3 prevede che la legittimazione attiva a esperire le azioni revocatorie spetti ai commissari speciali o a un soggetto appositamente nominato dalla Banca d'Italia.
  L'articolo 13 disciplina l'attuazione del programma di risoluzione, che è elaborato dall'autorità di risoluzione e contiene la strategia e l'indicazione degli strumenti scelti al fine di portare a termine la risoluzione di una controparte centrale.
  L'articolo 14 disciplina la chiusura di una procedura di risoluzione, disposta dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento quando gli obiettivi della risoluzione sono stati raggiunti oppure quando gli stessi non possano essere conseguiti.
  L'articolo disciplina altresì il regime di pubblicità della chiusura e prevede che in caso di utilizzo della CCP-ponte o della cessione di attività, come strumenti di risoluzione, l'eventuale residuo di masse attive o passive sarà sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.
  L'articolo 15 prevede l'applicazione del bail in, istituto giuridico che contempla l'utilizzo, anche per la risoluzione delle controparti centrali, delle risorse finanziarie interne – analogamente a quanto previsto nelle procedure di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e finanziari – mediante la partecipazione degli investitori e/o risparmiatori, se possessori di certi strumenti finanziari emessi dalla società in crisi, alle perdite patrimoniali subite dalla società stessa.
  L'articolo 16 conferisce il potere alla Banca d'Italia di chiedere alla Controparte Centrale di contattare potenziali acquirenti in vista della cessione dell'attività.
  L'articolo 17 disciplina lo strumento della CCP-ponte, la cui normativa è stata allineata con il decreto legislativo n. 180 del 2015 che istituisce un quadro di risanamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento. La CCP-ponte è uno strumento di risoluzione che prevede il trasferimento temporaneo di attività e passività della CCP in crisi a un veicolo societario.
  L'articolo 18 prevede un quadro generale di disposizioni regolanti lo strumento della cessione di elementi attivi e passivi in modo da allineare la presente norma con il citato decreto legislativo n. 180 del 2015.
  L'articolo 19 si occupa degli effetti della procedura di risoluzione sui contratti retti da una legge applicabile di un Paese terzo, al di fuori dall'Unione europea, poiché, con i Paesi extra UE spesso non esistono trattati internazionali disciplinanti il riconoscimento di una procedura di risoluzione.
  L'articolo 20 reca l'esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di risoluzione, mentre l'articolo 21 disciplina le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi dall'Autorità di risoluzione al fine di garantirne la trasparenza.
  L'articolo 22 contiene una serie di norme specifiche in merito alle modalità di esercizio della tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti emessi dalla Banca d'Italia nell'ambito di una procedura di risoluzione. La norma precisa che i provvedimenti della Banca d'Italia sono impugnabili avanti al giudice amministrativo e il relativo giudizio di impugnazione è retto dalle norme del Codice del processo amministrativo, che viene conseguentemente modificatoPag. 234 al fine di ricomprendere anche le fattispecie disciplinate dal presente schema.
  L'articolo 23 prevede, in analogia all'articolo 99 del decreto legislativo n. 180 del 2015, che istituisce un quadro di risanamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento, una serie di deroghe a specifiche normative, con riguardo alle controparti centrali in stato di risoluzione.
  L'articolo 24 contiene le modifiche al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, estendendo agli amministratori straordinari e agli amministratori temporanei le sanzioni penali previste per gli organi delle procedure concorsuali.
  L'articolo 25 contiene le modifiche al TUF ritenute necessarie per l'attuazione del Regolamento 2021/23. La disposizione prevede, tra l'altro, l'introduzione di un nuovo articolo (il 79-novies.1) recante l'individuazione delle autorità nazionali competenti al fine dell'esercizio delle nuove funzioni previste dal regolamento (UE) 2021/23 e di un nuovo Capo II-bis, dedicato alle crisi delle controparti centrali, che comprende nuovi articoli recanti la disciplina dell'amministrazione straordinaria, della liquidazione coatta amministrativa e della liquidazione ordinaria (articoli 79-novies.2, 79-novies.3 e 79-novies.4).
  L'articolo 26 contiene alcune modifiche all'apparato sanzionatorio penale vigente in modo da ricomprendere tra le condotte sanzionate alcune violazioni degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2021/23, mentre l'articolo 27 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.
  Evidenzia che il provvedimento appare pienamente conforme all'ordinamento dell'UE, adeguando l'ordinamento italiano a talune modifiche intervenute nella disciplina unionale in materia di risanamento e risoluzione delle controparti centrali in situazione di crisi, che necessitano dell'intervento del legislatore nazionale al fine di dispiegare i propri effetti.
  Illustra quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore, on. Bagnai.

  La seduta termina alle 11.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 11 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA. – Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

  La seduta comincia alle 13.35.

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita.
(COM(2022) 548 final).
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023.
(Doc. LXXXVI, n. 1).
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio «Affari esteri».
(10597/23).
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 12 luglio.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, ricorda che l'esame degli atti è iniziato lo scorso 18 luglio, con lo svolgimento della relazione introduttiva da parte dell'on. Giordano, cui ha fatto seguito un'approfondita attività conoscitiva, con le audizioni di rappresentanti del Consiglio italiano del Movimento europeo, del Comitato europeo delle regioni, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani, Pag. 235del Consiglio nazionale dei giovani, dell'Associazione nazionale costruttori edili nonché delle organizzazioni sindacali (CGIL-CISL-UIL, Confsal e UGL).
  Tutte le Commissioni permanenti, nonché il Comitato per la legislazione, per i profili ricadenti nell'ambito delle rispettive competenze, hanno espresso parere favorevole: in particolare il parere della I Commissione reca tre condizioni, quello della II Commissione reca una condizione, quello della VII Commissione reca un'osservazione, quelli dell'VIII e della IX recano otto osservazioni.
  Fa presente che la seduta odierna sarà dedicata alla chiusura della discussione generale ed alla presentazione della proposta di relazione da trasmettere all'Assemblea dove sarà oggetto di discussione cui potrà seguire la presentazione di risoluzioni.

  Antonio GIORDANO (FDI), fa presente che la proposta di relazione riassume e trae le conclusioni da quanto è emerso durante il nostro esame, tenendo conto dei pareri espressi dalle altre Commissioni e delle considerazioni svolte durante il ciclo di audizioni. Deposita quindi il testo della proposta di relazione (vedi allegato 5).

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo d'intervenire, dichiara conclusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame del documento ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso.
COM(2023) 324 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto,

  Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, ricorda che la proposta di direttiva al nostro esame è volta ad introdurre un quadro normativo dell'UE per l'esenzione dalle ritenute alla fonte in eccesso sugli investimenti transfrontalieri in titoli, segnatamente le azioni e obbligazioni negoziate in borsa.
  Ricorda, in via preliminare, che la «ritenuta alla fonte in eccesso», come precisato dall'articolo 3 della proposta, è la differenza tra, da un lato, l'importo della ritenuta alla fonte prelevata da uno Stato membro sui pagamenti a titolari non residenti di dividendi o interessi su titoli, applicando l'aliquota nazionale generale, e, dall'altro l'importo inferiore della ritenuta alla fonte applicabile da tale Stato membro agli stessi dividendi o interessi in conformità con una convenzione sulla doppia imposizione o una normativa nazionale specifica, a seconda dei casi.
  Per «procedura di esenzione dalla ritenuta alla fonte» si intende invece quella in base alla quale chi percepisce dividendi o interessi da titoli che possono essere soggetti a una ritenuta alla fonte in eccesso è esentato o rimborsato per tale imposta in eccesso.
  La necessità dell'intervento normativo in esame, secondo la Commissione, discende dal fatto che attualmente nell'UE gli investitori possono essere obbligati a pagare due volte l'imposta sul reddito percepito dalla detenzione di titoli, vale dire sui dividendi sulla detenzione di azioni e sugli interessi sulla detenzione di obbligazioni.
  In primo luogo, le imposte possono essere prelevate nel paese dell'emittente dei titoli – il paese della fonte – sotto forma di ritenuta sui redditi lordi derivanti da titoli; in secondo luogo, le imposte possono essere prelevate nel paese di residenza dell'investitore sotto forma di imposta sul reddito. Per evitare questa doppia imposizione, molti paesi hanno firmato apposite convenzioni ai sensi delle quali gli investitori non residenti possono avere diritto a un'aliquota inferiore della ritenuta alla fonte o a un'esenzione nel paese della fonte. Oltre alle convenzioni, alcuni paesi della fonte hanno introdotto norme che prevedono aliquote inferiori o esenzioni per determinati contribuenti non residenti, tenendo conto di obiettivi strategici specifici.Pag. 236
  L'esenzione o riduzione della ritenuta alla fonte può essere concessa in due modi: per un verso, applicando direttamente l'aliquota ridotta o l'esenzione al momento del pagamento dei dividendi/interessi; per altro verso, rimborsando direttamente la ritenuta alla fonte in eccesso viene rimborsata sulla base di una richiesta da parte dell'investitore.
  Tuttavia, le attuali procedure di rimborso della ritenuta per i pagamenti di dividendi e interessi a investitori non residenti sono spesso inefficienti, con procedure lunghe e costose, in quanto variano notevolmente da uno Stato membro all'altro; inoltre, esse sono ad alto rischio di frode e abuso fiscale, con conseguenti perdite di gettito per gli Stati membri.
  Ciò anche per effetto della mancanza di informazioni precise in possesso delle amministrazioni fiscali e dell'assenza di misure specifiche di contrasto di frodi e abusi a livello UE.
  La situazione attuale, pertanto, a giudizio della Commissione, scoraggia gli investimenti transfrontalieri nell'UE, specie per gli investitori al dettaglio, e, di conseguenza, rende meno competitivo il mercato dell'UE, ostacolando il funzionamento dell'Unione dei mercati dei capitali. Il rischio persistente di frode o abuso ha anche un impatto negativo sul gettito fiscale degli Stati membri e, in ultima analisi, sull'equità fiscale.
  La proposta intende superare queste carenze con un intervento ad ampio respiro. Sottolinea che la relazione tecnica, trasmessa dal governo ai sensi dell'articolo sei della legge n. 234 del 2012, esprime una valutazione positiva sulle finalità generali perseguite dalla proposta e la ritiene conforme all'interesse nazionale nella misura in cui semplifica, uniforma a livello UE e razionalizza le procedure di esenzione e di rimborso. Il Governo, come meglio dirò, ritiene tuttavia necessario effettuare una valutazione più approfondita di alcune previsioni che potrebbero gravare eccessivamente sugli uffici dell'amministrazione finanziaria, con tempistiche troppo stringenti, e rivelarsi non efficaci in termini di prevenzione delle frodi fiscali.
  Passa quindi all'illustrazione delle principali misure presentate, rinviando alla documentazione prodotta dall'Ufficio per i Rapporti con l'UE per ulteriori approfondimenti.
  In primo luogo, gli Stati membri dovranno introdurre un processo automatizzato per rilasciare, in formato digitale, di regola entro un giorno lavorativo dalla richiesta, un certificato comune di residenza fiscale digitale dell'UE (eTRC). A titolo di esempio, gli investitori con un portafoglio diversificato nell'UE avranno bisogno di un solo certificato di residenza fiscale digitale per recuperare diversi rimborsi durante lo stesso anno civile.
  La relazione tecnica del Governo esprime una valutazione favorevole sulla previsione di un certificato di residenza digitale comune, nel contenuto minimo e nei requisiti tecnici, in tutti gli Stati membri dell'UE.
  In secondo luogo, la proposta introduce norme concernenti la procedura di esenzione da qualsiasi ritenuta alla fonte in eccesso che può essere trattenuta da uno Stato membro sui dividendi derivanti da azioni negoziate in borsa e, se del caso, sugli interessi derivanti da obbligazioni negoziate in borsa, versati a titolari registrati che sono residenti a fini fiscali al di fuori di tale Stato membro.
  La relazione tecnica del Governo condivide l'oggetto della proposta limitato a dividendi e interessi.
  Nel dettaglio, si propone di integrare l'attuale procedura di rimborso ordinaria con 2 procedure accelerate, demandando agli Stati membri di scegliere quale utilizzare, compresa una combinazione di entrambe.
  La prima è una procedura di esenzione alla fonte, nell'ambito della quale l'agente incaricato della riscossione della ritenuta applica l'importo corretto delle imposte al momento del pagamento dei dividendi/interessi, in conformità di una convenzione sulla doppia imposizione o di una normativa nazionale specifica.
  La seconda è una procedura di rimborso rapido, nell'ambito della quale il pagamento iniziale è effettuato tenendo conto dell'aliquota della ritenuta alla fonte Pag. 237dello Stato membro in cui sono versati i dividendi o gli interessi, ma il rimborso per eventuali imposte pagate in eccesso è concesso entro 50 giorni dalla data del pagamento (gli intermediari dovranno fare richiesta di rimborso entro 25 giorni dalla data di pagamento e gli Stati membri dovranno trattarla entro 25 giorni).
  In entrambi i casi, coinvolti nelle procedure sarebbero gli intermediari finanziari certificati che operano per conto dei loro investitori.
  La relazione tecnica del Governo ritiene opportuno valutare accuratamente le previsioni sulle procedure di rimborso, anche in un'ottica di prevenzione delle frodi. È inoltre del parere che le procedure previste non dovrebbero gravare eccessivamente sugli uffici dell'amministrazione finanziaria, con tempistiche troppo stringenti, e dovrebbero rivelarsi efficaci in termini di prevenzione delle frodi fiscali; in caso contrario, la proposta potrebbe non essere coerente con l'interesse nazionale.
  Più nel dettaglio, la relazione rileva che alcune disposizioni operative potrebbero essere di difficile applicazione nel contesto interno. In tale ambito, segnala la necessità di un ampliamento delle tempistiche attualmente ipotizzate nella proposta, soprattutto con riguardo ai rimborsi, per evitare appunto eccessivi aggravi amministrativi.
  In terzo luogo, la proposta introduce un obbligo di comunicazione standardizzato per fornire alle amministrazioni fiscali nazionali gli strumenti necessari per verificare l'ammissibilità all'aliquota ridotta e individuare potenziali abusi. Gli intermediari finanziari certificati dovranno comunicare il pagamento di dividendi o interessi all'amministrazione fiscale competente in modo che quest'ultima possa tracciare l'operazione.
  I grandi intermediari finanziari dell'UE saranno tenuti ad aderire a un apposito registro nazionale, che sarà aperto, su base volontaria, anche agli intermediari finanziari UE più piccoli e a quelli non UE. Il registro dovrà essere istituito dagli Stati membri che prelevano una ritenuta alla fonte sui dividendi derivanti da azioni negoziate in borsa pagati a titolari registrati residenti a fini fiscali al di fuori del proprio territorio e che prevedono l'esenzione dalla ritenuta alla fonte in eccesso. Gli Stati membri potranno scegliere di utilizzare tale registro anche in relazione all'esenzione dalla ritenuta alla fonte in eccesso sugli interessi derivanti da obbligazioni negoziate in borsa e dovranno anche designare un'autorità competente responsabile della sua tenuta e del suo aggiornamento.
  La relazione tecnica del Governo ritiene opportuno valutare accuratamente le previsioni concernenti il registro.
  Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, ricorda che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente l'articolo 115 del TFUE, che rappresenta di regola la base giuridica delle iniziative legislative in materia di tassazione. Benché esso non faccia esplicito riferimento all'imposizione diretta, rimanda all'emanazione di direttive sul ravvicinamento delle disposizioni legislative nazionali che hanno un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato unico.
  Per quanto riguarda la conformità della proposta al principio di sussidiarietà, la Commissione ritiene che la natura transfrontaliera prevalente della questione in esame richieda un'azione a livello dell'UE, non potendo gli Stati membri, da soli, semplificare le procedure amministrative e ridurre i costi di conformità, garantendo parità di condizioni sia per gli investitori e gli intermediari nazionali che per quelli non residenti.
  La relazione del Governo ritiene la proposta pienamente rispettosa del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del TFUE.
  Per quanto riguarda, invece, la conformità della proposta al principio di proporzionalità, la Commissione sostiene che le misure proposte non vanno al di là del livello minimo di protezione necessario per il mercato unico e limitano l'ambito di applicazione agli aspetti che i paesi dell'UE non possono conseguire da soli (eTRC a livello dell'UE, quadro di comunicazione standard, norme standardizzate in materia Pag. 238di dovuta diligenza e di responsabilità e procedure standardizzate in tutta l'UE).
  Inoltre, sebbene l'introduzione di obblighi di comunicazione per gli intermediari finanziari comporterebbe costi e oneri amministrativi, tali costi sarebbero controbilanciati dall'impatto positivo delle informazioni ricevute per le amministrazioni fiscali nel migliorare le procedure di ritenuta alla fonte in termini di sicurezza ed efficacia. Infine, uno standard comune di comunicazione a livello UE consentirebbe di ridurre i costi di conformità per gli intermediari finanziari che operano a livello transfrontaliero.
  La relazione tecnica del Governo sostiene che la proposta rispetta il principio di proporzionalità, aderendo alle argomentazioni della Commissione. Tuttavia, essa opera una specifica ed articolata valutazione dell'impatto e degli oneri finanziari ed ordinamentali di alcune previsioni, che assume rilievo ai fini della verifica della proporzionalità.
  In particolare, con riguardo all'impatto finanziario, eventuali oneri sarebbero riconducibili all'implementazione del nuovo sistema informativo da introdurre nei paesi membri, per la cui quantificazione appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali. Ulteriori potenziali effetti di gettito potrebbero essere riconducibili, da un lato all'incremento del numero delle richieste di esenzione e/o rimborso derivanti dalle nuove procedure semplificate proposte (effetti finanziari negativi), dall'altro a un effetto di deterrenza, nonché al contrasto, delle pratiche fraudolente attualmente di difficile individuazione (effetti finanziari positivi). Tali effetti deriverebbero da reazioni comportamentali degli operatori finanziari e non risultano, pertanto, quantificabili.
  Con riferimento agli effetti sull'ordinamento nazionale, la relazione ricorda che il recepimento della proposta richiede sul piano normativo di regolamentare la responsabilità di intermediari. Sul piano della prassi, occorre intervenire sulle procedure relative all'emissione dei certificati di residenza, alla raccolta di informazioni dagli intermediari, al controllo e al rimborso.
  Per quanto attiene agli effetti sull'organizzazione della PA, le procedure relative all'emissione dei certificati di residenza, alla raccolta di informazioni dagli intermediari, al controllo e al rimborso determinano ad avviso del Governo costi per l'implementazione o l'adeguamento dei sistemi attualmente utilizzati che verrebbero superati. Verosimilmente, sarà necessario l'impiego di ulteriore personale degli uffici coinvolti per velocizzare le procedure previste.
  Con riguardo infine agli effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese, la relazione rileva che la proposta potrà apportare effetti positivi sui beneficiari dei redditi e aiuterà le imprese dell'UE a raccogliere capitali da una base di investitori più ampia. Al contempo, comporta maggiori oneri per gli intermediari finanziari per mettere in atto i sistemi necessari per conformarsi.
  Come già accennato precedentemente, la relazione avverte che la proposta potrebbe risultare non coerente con l'interesse nazionale laddove le procedure gravassero eccessivamente sugli uffici dell'amministrazione finanziaria, con tempistiche troppo stringenti, e non si rivelassero efficaci in termini di prevenzione delle frodi fiscali.
  Ricorda inoltre che al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della direttiva, in particolare per il certificato digitale di residenza fiscale, la comunicazione degli intermediari finanziari e la richiesta di esenzione, la proposta attribuisce alla Commissione competenze di esecuzione per adottare formulari standard e per stabilire le informazioni e i dati che, ai fini del monitoraggio dell'attuazione della direttiva, gli Stati membri dovranno fornire annualmente alla Commissione stessa.
  Prima di concludere, ricorda, infine, che la proposta è esaminata a livello UE secondo la procedura legislativa speciale di consultazione, in base alla quale il Consiglio delibera all'unanimità dopo che il Parlamento ha espresso il proprio parere obbligatorio ma non vincolante su di essa.
  Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 23 ottobre 2023, propone, per meglio apprezzare i Pag. 239complessi elementi che ho richiamato, di svolgere un breve ciclo di audizioni di rappresentanti del Governo e di operatori del settore.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo d'intervenire, dichiara conclusa la discussione gemerle e rinvia il seguito dell'esame della proposta di direttiva ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle misure e alla cooperazione in materia di protezione degli adulti.
COM(2023) 280 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice, la XIV Commissione avvia oggi l'esame, ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle misure e alla cooperazione in materia di protezione degli adulti.
  Si tratta di un intervento di particolare delicatezza e complessità che intende rimediare all'assenza di una armonizzazione a livello europeo delle disposizioni relative alla protezione, nei casi transfrontalieri, degli adulti vulnerabili, vale a dire le persone di età superiore a 18 anni che non sono in grado di curare i propri interessi personali o finanziari a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali.
  Secondo le stime della Commissione, gli adulti vulnerabili in situazioni transfrontaliere nell'UE sarebbero tra i 145 mila e i 780 mila, cifra in continuo aumento nell'UE a causa del crescente fenomeno delle disabilità, associato a quello parallelo dell'invecchiamento demografico.
  Attualmente gli adulti vulnerabili possono essere sottoposti a differenti misure di protezione per decisione di un'autorità giudiziaria o amministrativa, oppure essere sostenuti da un terzo che hanno previamente incaricato di gestire i loro interessi attraverso il conferimento di poteri di rappresentanza. Ad esempio, gli adulti vulnerabili possono avere bisogno di gestire beni o beni immobiliari in un altro Paese, usufruire di assistenza medica programmata o di emergenza all'estero oppure trasferirsi in un altro Paese per vari motivi.
  Sono situazioni in cui vengono in gioco norme di altri Stati membri che potrebbero rivelarsi complesse e talvolta confliggenti sulle modalità di attribuzione della competenza giurisdizionale o sull'individuazione della legge applicabile alla loro fattispecie, oppure presentare problemi relativi all'esecuzione di una decisione o al funzionamento di poteri di rappresentanza all'estero.
  Inoltre, nei casi transfrontalieri le autorità giudiziarie e altre autorità pubbliche competenti si trovano a far fronte a ostacoli linguistici, scambi cartacei complicati, mancanza di cooperazione con altre autorità degli Stati membri e di informazioni sui sistemi giuridici degli altri Stati membri.
  Per superare questi problemi, la proposta al nostro esame introduce un insieme articolato di disposizioni volte a determinare lo Stato membro le cui autorità sono competenti a prendere misure di protezione della persona o dei beni dell'adulto, ad individuare la legge applicabile da tali autorità nell'esercizio della loro competenza e quella relativa alla rappresentanza dell'adulto, ad assicurare il riconoscimento e l'esecuzione di tali misure nonché l'accettazione degli atti pubblici in tutti gli Stati membri.
  Essa, inoltre, rafforza la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri per conseguire gli obiettivi del futuro regolamento, e dispone la digitalizzazione delle comunicazioni tra esse nonché tra persone fisiche e giuridiche e le autorità competenti. La proposta infine prevede l'istituzione di un certificato europeo di rappresentanza,Pag. 240 al fine di semplificare le procedure e migliorare la cooperazione all'interno dell'UE, come pure la realizzazione di un sistema di interconnessione dei registri della protezione degli Stati membri.
  La nuova disciplina riprende in sostanza le norme di cui alla Convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti relative alla competenza e alla legge applicabile con diretto riferimento alle disposizioni corrispondenti dello strumento di diritto internazionale. In tale contesto la Commissione ha abbinato l'iniziativa normativa ad una proposta di decisione del Consiglio che autorizzerebbe i 14 Stati membri che non l'hanno ancora firmata a diventare parti della medesima Convenzione nell'interesse dell'UE.
  Ricorda che la Convenzione stabilisce una normativa di diritto internazionale privato, volta a rafforzare, nelle situazioni di carattere internazionale, la protezione degli adulti incapaci, al fine di evitare conflitti tra i sistemi giuridici degli Stati contraenti in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione degli adulti. Attualmente sono parti della Convenzione soltanto 11 Stati membri, L'Italia è tra quelli che non la ha ancora ratificata, anche se allo scopo sono stati presentati due progetti di legge al Senato.
  La Commissione europea ritiene che le due proposte abbinate, di regolamento e di decisione, possano incidere positivamente sulla tutela nelle situazioni transfrontaliere dei diritti fondamentali degli adulti vulnerabili, risolvendo i problemi di incertezza giuridica, lunghezza e costi dei procedimenti sopra richiamati.
  Passa quindi all'illustrazione sintetica delle principali disposizioni del nuovo regime, rinviando per maggiori dettagli alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Sottolinea anzitutto che rientrano nel campo di applicazione del nuovo regime le seguenti questioni: la determinazione dell'incapacità dell'adulto e l'istituzione di un regime di protezione; il collocamento dell'adulto sotto la protezione di un'autorità giudiziaria o amministrativa; la tutela, la curatela e gli istituti analoghi; la designazione e le funzioni della persona o dell'organismo incaricato di occuparsi dell'adulto, di rappresentarlo o di assisterlo; le decisioni di collocamento in un istituto o altro luogo in cui possa esserne garantita la protezione; l'amministrazione, la conservazione o la facoltà di disporre dei beni dell'adulto; l'autorizzazione a compiere un determinato intervento per proteggere la persona o i beni.
  Il regolamento non si applica invece: alle obbligazioni alimentari; alla costituzione, all'annullamento e allo scioglimento del matrimonio o di una relazione analoga, nonché alla separazione legale; ai regimi patrimoniali fra coniugi e i regimi dello stesso tipo applicabili alle relazioni analoghe al matrimonio; alle amministrazioni fiduciarie e le successioni; alla previdenza sociale; alle misure pubbliche di carattere generale in materia di sanità; alle misure disposte nei confronti di una persona conseguentemente alla commissione di reati da parte della stessa; alle decisioni sul diritto d'asilo e in materia di immigrazione; alle misure aventi come unico fine la salvaguardia della pubblica sicurezza.
  Per quanto riguarda le norme generali sulla competenza internazionale, la proposta rinvia alle norme della Convenzione dell'Aja del 2000, che in generale fanno riferimento alla residenza abituale dell'adulto fatta salva una serie di eccezioni.
  Tuttavia gli articoli 6 e 7 introducono un criterio di competenza aggiuntivo, e non esclusivo, applicabile nell'UE quando un adulto ha compiuto egli stesso la scelta del foro. Scelta che però deve rispondere alle seguenti condizioni: l'adulto deve aver effettuato la scelto quando era ancora in grado di curare i propri interessi; l'esercizio della competenza è conforme all'interesse dell'adulto; le autorità di uno Stato competente a norma della Convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti non hanno esercitato la competenza.
  L'articolo 8, invece, stabilisce le norme sulla legge applicabile facendo diretto riferimento alla Convenzione dell'Aja.
  Gli articoli 9 e 10 prevedono il riconoscimento automatico delle misure disposte dalle autorità degli Stati membri, pur stabilendoPag. 241 una serie di eccezioni limitate allo stretto necessario e finalizzate alla salvaguardia dei diritti fondamentali degli adulti anche nelle situazioni transfrontaliere, come nel caso in cui una misura emanata in un altro Stato membro può non essere riconosciuta se è stata disposta, tranne in caso di urgenza, nell'ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, senza aver dato all'adulto la possibilità di essere ascoltato, oppure laddove il riconoscimento sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è richiesto.
  In materia di esecutività ed esecuzione in uno Stato membro delle misure disposte in un altro Stato dell'UE, gli articoli 11 e 12 aboliscono le procedure di exequatur, stabilendo che la misura disposta dalle autorità di uno Stato membro ed in esso esecutiva lo è anche in un altro Stato membro, senza che sia necessaria una dichiarazione che ne attesti l'esecutività.
  La Sezione 3 della proposta (articoli da 13 a 15) stabilisce le norme procedurali applicabili quando è fatto valere, contestato o chiesto il riconoscimento, oppure è chiesta l'esecuzione di una misura davanti alle autorità di uno Stato membro. Segnalo in particolare che l'articolo 13 prevede che in nessun caso la misura disposta dalle autorità di uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito.
  Il Capo V (articoli 16 e 17) include le norme sull'accettazione in uno Stato membro degli atti pubblici formati dalle autorità competenti di un altro Stato membro, agevolandone pertanto la circolazione all'interno dell'UE. Per essi viene prevista, in particolare, la medesima presunzione di autenticità ed esecutività che hanno nello Stato membro di origine.
  La Sezione 1 del Capo VI (articoli da 18 a 23) riguarda l'istituzione di autorità centrali con la funzione di agevolare l'applicazione del nuovo regime e di migliorare la protezione degli adulti nei casi transfrontalieri da esso disciplinati. Tali autorità devono cooperare tra loro e promuovere la cooperazione tra le altre autorità competenti dei rispettivi Stati nell'attuazione della disciplina.
  Il Capo VII (articoli da 34 a 44) riguarda l'istituzione di un certificato europeo che offre ai rappresentanti degli adulti la possibilità di dimostrare i poteri di cui godono in un altro Stato membro, ad esempio fini del controllo, gestione e alienazione di beni immobili o altri beni a nome dell'adulto o per suo conto; dell'esecuzione di un contratto stipulato dall'adulto e la prosecuzione per suo conto di attività commerciali o imprenditoriali; delle azioni giudiziarie a nome dell'adulto o per suo conto; delle decisioni mediche, compreso il consenso a cure mediche.
  Il certificato è rilasciato nello Stato membro in cui è stata disposta la misura o sono stati confermati i poteri di rappresentanza riguardanti un adulto, mentre produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario ricorrere a procedimenti particolari.
  Il Capo VIII (articoli da 45 a 48) disciplina l'istituzione e l'interconnessione dei registri della protezione, al fine di migliorare la trasmissione delle informazioni sulla protezione di un adulto alle autorità competenti nell'UE. Il Capo IX (articoli da 49 a 52) prevede l'uso obbligatorio delle comunicazioni digitali tra autorità competenti o centrali e l'uso facoltativo delle stesse tra persone fisiche e autorità competenti. Il Capo X (articoli 53 e 54) prevede disposizioni generali sul trattamento dei dati personali.
  Il Capo XI (articoli 55 e 56) demanda alla Commissione l'emanazione di atti delegati riguardo alle modifiche degli allegati alla proposta al fine aggiornarli. Tali allegati riguardano una serie di moduli, tra i quali, quello per agevolare il riconoscimento e l'esecuzione delle misure disposte dalle autorità di uno Stato membro e l'accettazione degli atti pubblici redatti dalle autorità di uno Stato membro, nonché il modulo che le autorità competenti devono usare per il rilascio del certificato europeo di rappresentanza.
  Passando ai profili relativi al rispetto dei principi dei Trattati in materia di competenze dell'UE, ricorda anzitutto che la base giuridica della proposta di regolamento è individuata nell'articolo 81, paragrafoPag. 242 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire, tra l'altro, il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione.
  La Commissione ritiene invece che non sia applicabile l'articolo 81, paragrafo 3, TFUE relativo al diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere, in quanto a sua avviso tale disposizione non riguarda la protezione transfrontaliera degli adulti.
  Si tratta di una scelta non pacifica e non neutra sul piano politico che merita particolare attenzione.
  La Commissione ritiene infatti l'espressione «diritto di famiglia» ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3 del TFUE deve essere interpretata in modo autonomo a prescindere dalla definizione prevista nella legislazione nazionale degli Stati membri; ricorda al riguardo che il legislatore europeo ha finora interpretato la nozione in modo piuttosto restrittivo, limitandola alle norme che disciplinano i rapporti di famiglia, ad esempio in materia matrimoniale oppure di obbligazioni alimentari o di responsabilità genitoriale.
  La Commissione riconosce che non di rado gli adulti beneficiano di una protezione assicurata dai familiari e che in alcuni Stati membri la protezione giuridica degli adulti vulnerabili è assegnata ex lege al coniuge o ai familiari. Tuttavia ritiene che la famiglia dell'adulto, ove presente, rappresenti solo uno degli aspetti da considerare per garantire la protezione e pertanto il coinvolgimento dei familiari non è un elemento necessario né un elemento disciplinato dal diritto internazionale privato.
  A conferma di questa impostazione, essa osserva che né la proposta di regolamento né la Convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti fanno in alcun modo riferimento ai rapporti familiari («genitore», «figli» o «coniuge»), diversamente dai regolamenti in materia di diritto di famiglia.
  In conclusione, la Commissione ritiene fondamentale il sostegno fornito nel rispetto del diritto degli adulti alla dignità, all'autonomia personale, alla non discriminazione e all'inclusione sociale, a prescindere dai loro legami familiari.
  Questa impostazione sembra rispondere ad una volontà quasi preconcetta di non tenere conto sul piano giuridico del ruolo fondamentale che in diversi Stati membri la famiglia svolge nella protezione degli adulti, peraltro riconosciuto dalla stessa Commissione.
  Pur volendo aderire alla interpretazione restrittiva data sinora al concetto di diritto di famiglia di cui all'articolo 81, paragrafo 3 del TFUE, nulla impedirebbe di lasciare agli Stati membri maggiore discrezionalità nel valorizzare e tutelare i legami familiari anche nelle situazioni transfrontaliere relative alla protezione degli adulti.
  Questo aspetto andrà pertanto approfondito nel prosieguo dell'esame.
  Con riferimento al rispetto del principio di sussidiarietà, la Commissione rileva correttamente che i problemi attuali degli adulti in situazioni transfrontaliere «presentano un'intrinseca dimensione unionale», in quanto hanno coinvolgono per definizione più Stati membri e incidono sui diritti fondamentali degli adulti e sul loro diritto di circolare liberamente: è quindi necessaria l'adozione di norme internazionali private uniformi e di norme sulla cooperazione transfrontaliera sotto forma di legislazione dell'Unione (in combinazione con la ratifica della Convenzione dell'Aja), precisando che ciò non può essere conseguito dagli Stati membri agendo individualmente né attraverso la semplice ratifica della citata Convenzione.
  Infatti, solo la legislazione europea, pur basandosi sulle norme di diritto internazionale esistenti nel settore compreso nella convenzione, può migliorarle e aggiungere misure necessarie e appropriate nel contesto dell'Unione, che avrebbero anche il pregio di essere supportate da un'interpretazione uniforme da parte della Corte di Pag. 243giustizia dell'UE, ovvero da una applicazione coerente sotto il controllo della Corte.
  Per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che la proposta non vada al di là di quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi, atteso che gli elementi principali del nuovo regime (armonizzazione delle norme sulla competenza la legge applicabile, esecuzione delle misure di protezione, certificato di rappresentanza, misure per il miglioramento della cooperazione tra gli Stati membri) non interferirebbero con le norme nazionali che disciplinano il sostegno agli adulti con capacità ridotte, e si applicherebbero solo ai casi di conflitto di competenza, conflitto di leggi oppure al riconoscimento di misure o documenti esteri in situazioni transfrontaliere.
  Inoltre, la Commissione sottolinea la natura facoltativa del certificato europeo di rappresentanza, che non sostituirebbe i documenti nazionali equivalenti che comprovano la rappresentanza.
  Infine, per quanto concerne il registro delle misure e dei poteri di rappresentanza e l'interconnessione dei registri degli Stati membri, la Commissione precisa che l'insieme dei dati da registrare e condividere attraverso tale sistema rimarrebbe estremamente limitato, contenendo solo informazioni sulla protezione esistente dell'adulto, e che resterebbe in ogni caso competenza degli Stati membri designare le autorità nazionali titolate ad accedere al sistema interconnesso di registri.
  Da ultimo, secondo la Commissione, collegando i sistemi giuridici, l'iniziativa si limiterebbe a risolvere le difficoltà nelle situazioni transfrontaliere senza interferire con la competenza degli Stati membri ad adottare una normativa nazionale sostanziale sulla protezione degli adulti, sul tipo di misure disponibili, l'esistenza, la portata e la modifica dei poteri di rappresentanza, e norme procedurali che si applichino alla modalità di esercizio o attuazione della protezione.
  Sulla proposta il Governo ha trasmesso la relazione ex articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012. La valutazione dell'intervento normativo viene ritenuta in linea con i principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità e positiva nelle sue finalità, considerate conformi all'interesse nazionale.
  Tuttavia, il Governo, in relazione alle prospettive negoziali, formula rilievi critici che riguardano, tra l'altro: la tecnica di redazione, in quanto il semplice richiamo alla Convenzione dell'Aja potrebbe non garantire né un facile recepimento delle norme, dovendosi esse armonizzare con il tenore del regolamento, né un diretto potere di interpretazione della Corte di giustizia dell'UE; l'ambito dei poteri rappresentativi demandabili attraverso il certificato (diritti personalissimi in particolare); la protezione dei dati personali, anche alla luce di un parere del Garante UE in materia.
  Sono infine sottolineati i costi, riconducibili, tra l'altro, all'istituzione di autorità centrali e/o dalla formazione dei giudici e di altre autorità competenti sulle nuove norme, e all'installazione e manutenzione dei punti di accesso del sistema informatico decentrato sul loro territorio e all'adattamento dei loro sistemi informatici nazionali per renderli interoperabili con i punti di accesso. Ad avviso del Governo i costi, tuttavia, non dovrebbero essere significativi e sarebbero compensati dagli incrementi di efficienza e dai risparmi derivanti dal regolamento.
  In conclusione, ribadisce che la proposta interviene in un settore molto delicato ed esige pertanto una attenta valutazione e un'istruttoria approfondita. Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 26 ottobre 2023, propongo, per meglio apprezzare i complessi elementi che ho richiamato, di svolgere un breve ciclo di audizioni di esperti della materia.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo d'intervenire, dichiara conclusa la discussione gemerle e rinvia il seguito dell'esame della proposta di regolamento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.

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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 11 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19.
Atto n. 76.
(Rinvio dell'esame).

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, essendosi evidenziata l'esigenza di svolgere alcuni approfondimenti istruttori, propone di rinviare l'esame dello schema di decreto ad altra seduta.

  La Commissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI.
Atto n. 77.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione esamina il provvedimento in oggetto.

  Cristina ROSSELLO (FI-PPE), relatrice, ricorda che il presente intervento normativo è volto a dare attuazione alla legge 127/2022 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021», in particolare dell'articolo 11 che fornisce la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) richiamato.
  Segnala che, in base al meccanismo di scorrimento dei termini previsto dal combinato disposto degli articoli 1, comma 1, della legge n. 127 del 2022 e 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale a quella europea scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
  Il presente schema di decreto legislativo è stato assegnato l'8 settembre 2023, con termine per l'espressione del parere fissato al 18 ottobre 2023 (dunque successivamente alla scadenza del termine di delega, previsto per il 10 settembre 2023, vale a dire a 12 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 127 del 2022). Di conseguenza, in virtù del previsto differimento, il termine per l'esercizio della delega è stato prorogato al 10 dicembre 2023.
  Quanto al contenuto del provvedimento in esame, l'articolo 1 ne definisce l'oggetto, individuandolo per l'appunto nella introduzione delle norme necessarie ad adattare l'ordinamento giuridico nazionale al Regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust).
  Tale regolamento, previsto dall'articolo 85 TFUE, è entrato in vigore l'11 dicembre 2018 ed ha sensibilmente modificato la disciplina dell'Eurojust, con riferimento, tra l'altro, alle competenze, alle funzioni, alla struttura, nonché allo status e ai poteri dei membri nazionali. I profili maggiormente innovativi paiono essere quelli attinenti allo status e ai poteri del membro nazionale e dei suoi collaboratori, dalla cui configurazione viene a dipendere – innanzitutto – la disciplina della procedura di nomina e, più in generale, l'assetto reciproco dei poteri spettanti al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura.
  In particolare, nel modificare quanto prima previsto dall'articolo 2, par. 4, della decisione quadro 2002/187/GAI, secondo cui «[i] membri nazionali, gli aggiunti e gli Pag. 245assistenti sono soggetti all'ordinamento interno dello Stato membro, per quanto riguarda il loro statuto» – l'articolo 7, par. 4, del citato regolamento prescrive ora che essi debbano senz'altro rivestire «lo status di magistrato del pubblico ministero, di giudice o di rappresentante dell'autorità giudiziaria con prerogative equivalenti a quelle di un pubblico ministero o di un giudice a norma del diritto nazionale», con ciò in sostanza escludendo che la relativa nomina possa essere disposta dal Ministro della giustizia, dovendo la stessa essere affidata – nei termini in cui si dirà nel prosieguo della relazione – al CSM.
  L'articolo 2 prevede che la struttura operativa italiana presso l'Eurojust sia composta dal membro nazionale distaccato presso l'Eurojust, dall'aggiunto del membro nazionale e dall'assistente del membro nazionale (comma 1), nonché dall'aggiunto e dagli assistenti nominati ai sensi dell'art. 7 (comma 2). Il comma 3 precisa che il luogo di lavoro dei componenti della struttura operativa è la sede di Eurojust all'Aja.
  L'articolo 3 disciplina la nomina del membro nazionale e dell'aggiunto, prevedendo che siano nominati dal Consiglio superiore della magistratura (CSM) fra magistrati con almeno venti anni di anzianità di servizio, anche se collocati fuori ruolo o in aspettativa (commi 1 e 2). Il comma 4 prevede i criteri di valutazione cui il CSM deve attenersi ai fini della nomina, mentre il procedimento è regolato dai commi da 5 a 7.
  L'articolo 4 disciplina il trattamento economico del membro nazionale e dell'aggiunto, stabilendo che i magistrati chiamati a tali incarichi mantengano il trattamento economico complessivo e che sia loro altresì corrisposto – nel rispetto dei massimali retributivi previsti dall'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014 – il trattamento economico previsto per il personale dell'Amministrazione degli Affari esteri in servizio all'estero nella misura spettante, nello specifico, per il posto di primo consigliere presso l'Ambasciata d'Italia a L'Aja.
  L'articolo 5 disciplina il rinnovo e la cessazione dell'incarico e il tramutamento di sede del membro nazionale e dell'aggiunto. L'articolo 6 stabilisce che l'assistente del membro nazionale è nominato dal CSM fra magistrati con almeno dodici anni di anzianità di servizio, anche se collocati fuori ruolo o in aspettativa, e che il magistrato al quale è attribuito tale incarico mantiene il proprio trattamento economico complessivo, venendogli altresì corrisposto il trattamento economico previsto per il personale dell'Amministrazione degli Affari esteri in servizio all'estero nella misura spettante per il posto di primo segretario presso l'Ambasciata d'Italia all'Aja. La durata dell'incarico è pari a quella prevista dal regolamento per il membro nazionale (e dunque di 5 anni).
  L'articolo 7 prevede la possibilità di nomina di un membro aggiunto e di ulteriori assistenti, in ogni caso in numero complessivamente non superiore a tre unità, qualora lo richiedano particolari esigenze di specializzazioni o circostanze oggettive tali da ostacolare in modo non occasionale il corretto e tempestivo adempimento dei compiti e l'esercizio dei poteri del membro nazionale.
  L'articolo 8 dispone la sostituzione della tabella B recante il ruolo organico della magistratura annessa alla legge n. 71 del 1991, al fine di tenere conto dei magistrati distaccati presso Eurojust, che viene pertanto allegata allo schema di decreto.
  L'articolo 9 disciplina i poteri del membro nazionale. Di fatto, come rimarcato dalla relazione illustrativa, il legislatore nazionale non si è avvalso della facoltà, riconosciuta dall'articolo 8, paragrafo 2, di attribuire al membro nazionale poteri ulteriori rispetto a quelli previsti dal regolamento, tra i quali figurano quello di: agevolare l'emissione o l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria o riconoscimento reciproco; contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità nazionali competenti o con qualsiasi altro organo competente dell'Unione europea; partecipare alle squadre investigative comuni; di concerto con l'autorità nazionale competente, emettere o eseguire ogni richiesta di assistenza giudiziaria reciproca o di riconoscimento reciproco.Pag. 246
  Il comma 4 prevede che il membro nazionale eserciti i predetti poteri nei limiti e alle condizioni in cui essi possono essere esercitati dal pubblico ministero e che sulle richieste del membro nazionale il giudice provveda senza ritardo e comunque entro quindici giorni, salvo un diverso termine previsto dalla legge.
  Infine, ai sensi del comma 5, il membro nazionale ha il compito di provvedere alle comunicazioni necessarie ad assicurare l'esercizio delle funzioni del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (ex articolo 371-bis del codice di procedura penale) e dei procuratori della Repubblica (ex articolo 118-bis disposizioni attuative del codice di procedura penale), ai fini del coordinamento delle indagini, anche in relazione alle richieste e agli scambi di informazioni previsti dal successivo articolo 10.
  L'articolo 10, a tale riguardo, prevede che il membro nazionale di Eurojust ha diritto a richiedere e scambiare informazioni scritte con l'autorità giudiziaria competente sui procedimenti penali e sul contenuto di atti a essi relativi, anche derogando al segreto istruttorio di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Ha inoltre accesso ad una serie di registri e banche dati quali il casellario giudiziale, i registri delle notizie di reato, l'anagrafe delle persone detenute e la banca dati nazionale del DNA.
  Le richieste relative ai procedimenti penali e all'accesso alle informazioni contenute nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari, sono inviate al pubblico ministero, il quale, se non ritiene di accogliere la richiesta, la trasmette, unitamente al proprio parere, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, che decide con decreto motivato (comma 2).
  L'articolo 11 stabilisce che debbano essere designati corrispondenti nazionali per l'Eurojust alla procura generale presso la Corte di cassazione, alla procura nazionale antimafia e antiterrorismo, alle procure generali presso le corti di appello, alle procure della Repubblica presso i tribunali dei capoluoghi di distretto e alla direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria del Ministero della giustizia.
  L'articolo 12 istituisce il Sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust per l'Italia di cui fanno parte i corrispondenti nazionali, i membri nazionali e i punti di contatto di cui all'articolo 20 del regolamento, allo scopo di garantire il coordinamento delle loro attività.
  L'articolo 13 reca le disposizioni transitorie in ordine alla nomina dei magistrati distaccati presso Eurojust in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame.
  L'articolo 14 dispone l'abrogazione della legge n. 41 del 2005, la quale dava attuazione alla decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea, istitutiva di Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.
  Infine, l'articolo 15 reca la copertura finanziaria del decreto in esame e dispone che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Poiché l'intervento normativo non presenta criticità sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'UE ma è espressamente inteso a dare attuazione alla delega di cui all'articolo 11 della legge di delegazione europea 2021 al fine di adeguare la normativa nazionale ad un regolamento dell'UE, presenta conclusivamente una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).

  Nessuno chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice, on. Rossello.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.
Atto n. 78.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

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  Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), relatore, ricorda che l'Atto del Governo n. 78 reca lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato in attuazione dell'articolo 18 della Legge di delegazione europea 2021, che delega il Governo a procedere all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.
  Il provvedimento in commento consta di 9 articoli. L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione, mentre l'articolo 2 reca le definizioni di situazione di emergenza, macerazione e incubatoio.
  L'articolo 3, comma 1, introduce, a decorrere dal 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo di pulcini di linea maschile delle galline della specie Gallus gallus domesticus provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova. Il comma 2 elenca i casi in cui il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile non si applica. Il comma 3 prevede che in ogni caso, a decorrere dal 31 dicembre 2026, l'abbattimento dei pulcini maschi sia effettuato esclusivamente mediante metodi alternativi alla macerazione, la cui applicazione, ai sensi del successivo comma 4, deve avvenire sotto la vigilanza e il controllo del medico veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio.
  L'articolo 4 prevede che gli incubatoi, al fine di osservare le disposizioni di cui all'articolo 3, si dotino di strumenti che consentono di determinare il sesso dell'embrione prima possibile e, comunque, non oltre il quattordicesimo giorno dall'incubazione.
  L'articolo 5 demanda a decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare previo passaggio in Conferenza Stato-regioni, la definizione di linee guida per promuovere l'utilizzo dei macchinari in grado di determinare il sesso dell'embrione, per sostenere il sessaggio in ovo, per favorire, sentite le associazioni nazionali di categoria, l'adeguamento strutturale degli incubatoi e l'implementazione delle tecnologie disponibili più avanzate e per promuovere campagne informative sulla filiera di provenienza delle uova e degli ovoprodotti, attraverso un adeguato sistema di etichettatura.
  L'articolo 6 dispone circa il reinserimento o l'utilizzo dei pulcini maschi rientranti in determinati casi di possibile abbattimento selettivo, prevedendo che tali pulcini possano essere affidati ad enti e associazioni per la protezione degli animali o, in alternativa, utilizzati per l'alimentazione animale.
  L'articolo 7 individua nel Ministero della salute, nelle regioni, nelle province autonome e nelle ASL, nell'ambito delle rispettive competenze, le autorità competenti in materia di vigilanza sugli incubatoi e in tema di accertamento, contestazione delle violazioni e applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente provvedimento.
  L'articolo 8 reca le disposizioni sanzionatorie: per l'inosservanza del divieto di procedere all'abbattimento selettivo dei pulcini, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000, salvo che il fatto costituisca reato; il predetto trattamento sanzionatorio è comminato anche per la violazione del divieto di procedere all'abbattimento con il metodo della macerazione, salvo che il fatto costituisca reato; nei riguardi di chi effettua l'abbattimento con metodi alternativi alla macerazione senza la prescritta vigilanza del medico veterinario della competente ASL, si prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000, salvo che il fatto costituisca reato.
  L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Segnala l'esigenza di approvare un parere sul quale possa registrarsi la più ampia convergenza dei colleghi della Commissione, in considerazione della particolare rilevanza della materia, che presenta numerose implicazioni etiche.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, preso atto della richiesta dell'on. Pisano, propone di rinviare l'esame dello schema di decreto ad altra seduta.

  La Commissione concorda.

  La seduta termina alle 14.