CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 ottobre 2023
181.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 57

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 ottobre 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 9.20.

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.
C. 854-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle ulteriori proposte emendative riferite al provvedimento.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti, nel quale, oltre alle proposte emendative già contenute nel fascicolo n. 1, sulle quali la Commissione ha espresso il proprio parere nella giornata di ieri, sono contenuti gli emendamenti 1.3000 e 2.3000 della Commissione.
  In proposito, non ha osservazioni da formulare sull'emendamento 1.3000 della Commissione, giacché esso riproduce il contenuto della condizione contenuta nel parere espresso dalla Commissione Bilancio nella seduta dello scorso 27 settembre sul testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea, volta a precisare che la Settimana nazionale delle discipline STEM non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
  Rileva inoltre che l'emendamento 2.3000 della Commissione è invece volto a integrare la lettera l) del comma 2 dell'articolo 2, prevedendo in particolare che l'attivazione dei percorsi formativi ivi indicati, diretti a favorire il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che ne sono usciti, sia altresì finalizzata a incentivare azioni in favore delle donne per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se al perseguimento di tale ulteriore finalità possa effettivamente farsi fronte nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente richiamate in via generale dal comma 3 dell'articolo 2, come dettagliate dal Governo stesso nel corso della seduta della Commissione del 27 settembre 2023.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con il parere del relatore sull'emendamento 1.3000 della Commissione. In riferimento alle richieste di chiarimento riguardantiPag. 58 l'emendamento 2.3000 della Commissione, assicura che l'ulteriore finalità di incentivare azioni in favore delle donne per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, attribuita dalla proposta emendativa ai percorsi formativi volti a favorire il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che ne sono usciti, può essere perseguita nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), pur condividendo nel merito l'emendamento 2.3000 della Commissione, chiede in base a quale criterio la rappresentante del Governo abbia espresso parere favorevole su tale proposta emendativa, dal momento che in modo evidente la stessa non quantifica gli oneri derivanti dagli incentivi alle azioni in favore delle donne da essa previsti né provvede alla relativa copertura finanziaria.
  Aggiunge che l'odierna valutazione del Governo sui profili finanziari dell'emendamento 2.3000 appare discostarsi sensibilmente da quella espressa nella giornata di ieri su analoghe proposte emendative, evidenziando che il metro di giudizio applicato appare eccessivamente discrezionale e porta a pareri discordanti.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), pur apprezzando le finalità promosse dall'emendamento 2.3000 della Commissione, condivide le osservazioni critiche esposte dalla collega Guerra. Ricorda che nella seduta di ieri, la Commissione, recependo le indicazioni della rappresentante del Governo, ha espresso parere contrario sull'emendamento Caso 2.6 ritenendolo suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Fa tuttavia notare che la predetta proposta emendativa è volta a inserire tra le finalità delle iniziative della Settimana nazionale delle discipline STEM la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte alle donne e ai giovani del Mezzogiorno, che, di certo, costituiscono attività meno dispendiose degli incentivi previsti dalla proposta emendativa 2.3000 della Commissione.
  Rileva come ancora una volta le proposte emendative presentate in Assemblea siano valutate in base a criteri divergenti a seconda dell'appartenenza politica dei presentatori, esprimendo il timore che la maggioranza intenda impedirne la discussione nel merito utilizzando come pretesto la carenza di idonee risorse finanziarie.
  Invita, pertanto, ad assicurare un maggiore rispetto delle proposte avanzate dai gruppi di opposizione, ricordando come nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio per il 2023 si riuscì ad evitare l'assorbimento nelle proposte emendative del Governo di proposte precedentemente presentate dai gruppi di opposizione.
  Nel chiedere pertanto alla rappresentante del Governo di riconsiderare i pareri espressi nella giornata di ieri, invita su un piano generale a non utilizzare in modo strumentale i pareri della Ragioneria generale dello Stato per esprimere in modo generalizzato una contrarietà rispetto alle proposte emendative presentate dai gruppi di opposizione.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), premette che, con il proprio intervento, non intende accusare la sottosegretaria Albano che si è limitato a dare conto della posizione del Governo ma piuttosto mira a dare un significato sostanziale all'espressione dei pareri sui profili finanziari delle proposte emendative presentate in Assemblea. Ricorda che in passato anche gli esponenti dell'attuale maggioranza, quando rivestivano il ruolo di opposizione, hanno sempre dimostrato interesse rispetto a tale procedura sollecitando adeguati approfondimenti istruttori. Invita, pertanto, la rappresentante del Governo e il relatore a non esprimere in questa sede un parere sul merito delle proposte emendative presentate, ricordando che nell'ambito dell'esame della Commissione Bilancio rilevano esclusivamente le questioni attinenti alla copertura finanziaria dei provvedimenti. Chiede quindi alla sottosegretaria Albano se i pareri contrari espressi ieri per inidoneità della quantificazione o della copertura finanziaria al pari di quello favorevole testé dichiarato sull'emendamento 2.3000 della Commissione siano sostenuti da un'adeguataPag. 59 istruttoria tecnica da parte della Ragioneria generale dello Stato o riflettano, piuttosto, un giudizio di carattere politico. Osserva, a tale riguardo, che il continuo ricorso a parametri di valutazione che nulla hanno a che fare con le regole di copertura finanziaria non potrà che inasprire il confronto tra maggioranza e opposizione anche su provvedimenti di portata più limitata.

  Marco GRIMALDI (AVS), nel rilevare che l'emendamento 2.3000 della Commissione è di contenuto analogo a proposte emendative presentate dalle opposizioni, invita la maggioranza e il Governo a proporre una riformulazione delle proposte sulle quali la Commissione ha espresso un parere contrario nella seduta di ieri, segnalando che il proprio gruppo sarebbe disponibile a sottoscriverla.
  Conclude con una esortazione a non rendere la proceduta di espressione dei pareri sulle proposte emendative presentate in Assemblea una prassi priva di sostanziale significato, nella quale si esprimono valutazioni che attengono al merito delle proposte emendative e non alla loro copertura finanziaria.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel dichiarare di comprendere le sollecitazioni provenienti dai gruppi di opposizione e nel riconoscere che, ad una prima lettura, le differenze tra l'emendamento 2.3000 della Commissione e le proposte emendative esaminate nella seduta di ieri possono apparire limitate, fa presente che sia il Ministero dell'istruzione e del merito sia il Ministero dell'economia e delle finanze avevano rilevato la carenza di copertura tanto dell'emendamento Manzi 1.2 quanto dell'emendamento Caso 2.6 e, pertanto, la Commissione di merito ha presentato un nuovo emendamento, che non presenta criticità di carattere finanziario.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) evidenzia che le campagne di sensibilizzazione previste dall'emendamento Caso 2.6 al pari degli incentivi alle azioni in favore delle donne di cui all'emendamento 2.300 della Commissione possono comportare oneri difficilmente quantificabili a priori.
  Nel ribadire che non c'è alcuna intenzione di opporsi all'approvazione della proposta emendativa della Commissione che, anzi, condivide nel merito, evidenzia che non può essere accettato l'atteggiamento del Governo, che ha utilizzato criteri difformi nel quantificare gli oneri derivanti dalle richiamate proposte emendative. Chiede, pertanto, alla maggioranza e al Governo di esprimere la propria contrarietà sul contenuto delle proposte presso la Commissione di merito, rispettando le competenze proprie di ciascuna procedura.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nel comprendere le motivazioni sottese ai rilievi dei deputati Guerra e Ubaldo Pagano, concorda sull'esigenza di tenere ben distinte le valutazioni concernenti la copertura finanziaria delle proposte emendative esaminate e quelle che, invece, attengono al merito delle proposte, che non rientrano nella competenza di questa Commissione.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, si associa alle considerazioni circa la necessità di assicurare che l'esame in sede consultiva presso la Commissione bilancio si concentri esclusivamente sui profili finanziari dei provvedimenti e delle proposte emendative.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, dà la parola al relatore per la formulazione della proposta di parere.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, propone di esprimere nulla osta sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea e non comprese nel fascicolo n. 1.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.40.

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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 11 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI.
Atto n. 77.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, osserva preliminarmente che il provvedimento dà attuazione all'articolo 11 della legge 4 agosto 2022, n. 127, che delega il Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, ed è corredato di relazione tecnica.
  Ricorda, altresì, che il comma 3 dell'articolo 11 della legge delega autorizzava una spesa di 273.862 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  Venendo alle disposizioni del provvedimento in esame, in merito agli articoli 4, 6 e 7, che recano norme relative all'assistente del membro nazionale presso l'Eurojust e alla nomina di un aggiunto e di assistenti ulteriori del membro nazionale presso l'Eurojust, evidenzia preliminarmente che gli oneri in esame sono riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), ovvero agli oneri «inderogabili» della legge di contabilità e incompatibili con un meccanismo di limite massimo di spesa. Per i profili di quantificazione, tenendo conto della puntuale esposizione nella relazione tecnica dei dati e dei parametri considerati nella stima dei maggiori oneri inerenti alle tre posizioni, un rappresentante membro nazionale e due aggiunti, relative ai componenti dell'ufficio del magistrato presso Eurojust e per i tre magistrati assistenti, di cui è previsto il distacco presso la Corte de L'Aja, la cui quantificazione è stata rapportata alle componenti indennitarie e ai benefici economici stabilite per il trattamento economico spettante ai sensi della normativa vigente al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale collocato all'estero presso la sede de L'Aja, prendendo a riferimento le specifiche misure previste per il personale della carriera diplomatica, nei gradi di primo consigliere d'ambasciata, per i tre magistrati, e di segretario di legazione, per i tre assistenti, non ha nulla da osservare in generale. Tuttavia, ritiene che sarebbe utile un chiarimento sull'assunzione del parametro medio di un figlio per ogni componente da cui deriva la relativa maggiorazione dell'indennità. Ritiene poi che andrebbe confermato che la sede de L'Aja non comporta maggiorazione di rischio, ai sensi dell'articolo 172, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, sull'importo lordo dell'indennità di servizio all'estero mensile, in aggiunta alla indicazione dei criteri considerati nella quantificazione degli oneri relativi alle maggiorazioni per l'alloggio calcolata sull'ISE netta mensile.
  In merito all'articolo 9, concernente i poteri del membro nazionale presso l'Eurojust, in considerazione dei poteri conferiti dalla norma al membro nazionale, ritiene che andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla sostenibilità delle relative disposizioni, potendo avvalersi gli organi ed uffici di polizia giudiziaria delle Pag. 61risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.
  Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 10, concernente la richiesta e lo scambio di informazioni con le autorità nazionali, conviene su un piano generale con quanto affermato dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e procedurale delle norme. In considerazione del particolare regime di sicurezza da assicurare allo scambio delle informazioni ivi richiamate su richiesta del membro nazionale di Eurojust, ritiene tuttavia che andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla possibilità che ciò possa avvenire avvalendosi gli uffici giudiziari delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 12, concernente il sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust per l'Italia, rileva che i commi 1 e 2 prevedono la costituzione di un Sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust tra corrispondenti nazionali, membri nazionali e «punti di contatto», la cui responsabilità è affidata al corrispondente nazionale dell'organismo, designato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, che è tenuto ad assicurarne il funzionamento e a convocarne le riunioni con cadenza almeno annuale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento in merito alla effettiva possibilità che tale incarico possa essere svolto dalla figura richiamata dalla norma avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 15, che reca le disposizioni finanziarie del provvedimento, sui ritiene che andrebbe solo confermata l'esistenza delle relative disponibilità in bilancio, libere da impegni, e, con particolare riguardo al fondo di recepimento della normativa europea, il Governo dovrebbe fornire rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse rispetto alle finalità previste dalla legislazione vigente per gli stanziamenti previsti in bilancio.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in relazione ai chiarimenti richiesti dalla relatrice, con riferimento alla quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 4, 6 e 7, fa presente che l'assunzione del parametro medio di un figlio, utilizzato ai fini della stima del trattamento spettante al personale collocato all'estero presso la sede de L'Aja, risulta in linea con le più recenti statistiche sulla natalità in Italia, che registrano un numero medio di figli per donna pari a 1,25. In relazione alla quantificazione degli oneri derivanti dalle medesime disposizioni, l'assegnazione presso la sede de L'Aja non comporta il riconoscimento della maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero corrisposta in caso di situazioni di rischio, ai sensi del comma 5 dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
  Segnala, quindi, con riferimento all'articolo 9, che l'avvalimento di organi e uffici di polizia giudiziaria da parte del membro nazionale presso l'Eurojust potrà aver luogo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività riconducibili alle funzioni istituzionali dei medesimi organi. Analogamente, lo scambio di informazioni tra il membro nazionale presso l'Eurojust e le autorità nazionali, previsto dall'articolo 10, potrà avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, garantendo il più efficiente regime di sicurezza dei sistemi di scambio delle informazioni stesse.
  Fa presente, poi, che alle attività conseguenti alla costituzione di un Sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust per l'Italia e alla designazione di un corrispondente nazionale della medesima agenzia, previste dall'articolo 12, si potrà fare fronte a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Da ultimo, con riferimento alla copertura finanziaria del provvedimento, rappresenta che le risorse del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 utilizzate con finalità di copertura dall'articolo 15 sono effettivamente disponibili e la riduzione ivi prevista, anche in ragione della sua modesta entità, non è Pag. 62suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, alla luce di quanto rappresentato dalla sottosegretaria Albano, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI (Atto n. 77);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    con riferimento alla quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 4, 6 e 7, l'assunzione del parametro medio di un figlio, utilizzato ai fini della stima del trattamento spettante al personale collocato all'estero presso la sede de L'Aja, risulta in linea con le più recenti statistiche sulla natalità in Italia, che registrano un numero medio di figli per donna pari a 1,25;

    in riferimento alla medesima quantificazione, l'assegnazione presso la sede de L'Aja non comporta il riconoscimento della maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero corrisposta in caso di situazioni di rischio, ai sensi del comma 5 dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;

    con riferimento all'articolo 9, l'avvalimento di organi e uffici di polizia giudiziaria da parte del membro nazionale presso l'Eurojust potrà aver luogo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività riconducibili alle funzioni istituzionali dei medesimi organi;

    lo scambio di informazioni tra il membro nazionale presso l'Eurojust e le autorità nazionali, previsto dall'articolo 10, potrà avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, garantendo il più efficiente regime di sicurezza dei sistemi di scambio delle informazioni stesse;

    alle attività conseguenti alla costituzione di un Sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust per l'Italia e alla designazione di un corrispondente nazionale della medesima agenzia, previste dall'articolo 12, si potrà fare fronte a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    le risorse del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 utilizzate con finalità di copertura dall'articolo 15 sono effettivamente disponibili e la riduzione ivi prevista, anche in ragione della sua modesta entità, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

   ritenuto che, in considerazione della natura degli oneri derivanti dagli articoli 4, 6 e 7, occorre riformulare la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 15, al fine di precisare che i medesimi oneri sono riferiti ad una previsione di spesa,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

    All'articolo 15, comma 1, alinea, sostituire le parole: pari ad con le seguenti: valutati in».

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica Pag. 63relativa alla determinazione dei fabbisogni standard per le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, relativamente alle funzioni fondamentali di territorio, ambiente, istruzione, trasporti, polizia provinciale, funzioni generali, stazione unica appaltante/centrale unica degli acquisti e controllo dei fenomeni discriminatori, nonché relativamente alle funzioni fondamentali per le sole città metropolitane e province montane delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2022.
Atto n. 82.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, ricorda preliminarmente che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame prevede l'adozione della Nota metodologica concernente la determinazione dei fabbisogni standard per l'anno 2022 relativi alle funzioni fondamentali di territorio, ambiente, istruzione, trasporti, polizia provinciale, funzioni generali, stazione unica appaltante/centrale unica degli acquisti e controllo dei fenomeni discriminatori, esercitate dalle province e dalle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, nonché relativi alle funzioni fondamentali conferite alle sole città metropolitane e alle province montane delle regioni a statuto ordinario, rispettivamente, dai commi 44 e 86 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014.
  Fa presente che il provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono adottati, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni standard e il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia.
  Segnala che la Nota metodologica allegata allo schema di decreto, di cui costituisce parte integrante, è stata redatta dalla SOSE – Soluzioni per il sistema economico S.p.A. e approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, il 2 novembre 2021, secondo quanto disposto dall'articolo 5 del richiamato decreto legislativo n. 216 del 2010. Il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di decreto in esame, in prima deliberazione, il 16 settembre 2022 e, una volta ricevuto su di esso il parere favorevole della Conferenza Stato-città il 12 ottobre 2022, lo ha trasmesso alle Camere il 7 novembre 2022.
  Osserva come l'avvio dell'esame del provvedimento avvenga quindi con ampio ritardo rispetto alla sua trasmissione alle Camere in considerazione dell'ampio periodo di tempo occorso per la costituzione della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che ha avuto luogo il 20 settembre scorso.
  Venendo al merito del provvedimento, fa presente che l'atto in esame si colloca all'interno del più generale quadro di riforma del sistema di finanziamento delle province e delle città metropolitane, che ha inteso dare a tale comparto, a decorrere dal 2022 e dopo oltre un decennio dall'entrata in vigore della legge n. 42 del 2009, un assetto finanziario coerente con il disegno del federalismo fiscale, caratterizzato cioè da un meccanismo di perequazione delle risorse che tenga progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali degli enti territoriali. Rileva come si tratti di un modello analogo a quello applicato per i comuni, che punta al progressivo abbandono dei criteri storici di attribuzione delle risorse che hanno caratterizzato il sistema di finanziamento delle province e delle città metropolitane fino ad anni recentissimi. A tale proposito, ricorda che la riforma del sistema di finanziamento delle province e delle città metropolitane, introdotta inizialmente dall'articolo 1, commi da 783 a 785, della legge di bilancio per il 2021 e poi modificata dalla legge di bilancio per il 2022, prevede l'istituzione di due fondi unici, uno per le province e uno per le città metropolitane, nei quali far confluire i contributi e i fondi di parte corrente già attribuiti a tali enti. Fa presente che per il riparto dei due fondi è stato introdotto un meccanismo di perequazione che tiene progressivamentePag. 64 conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali come approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Rileva che l'applicazione dei criteri perequativi, nel riparto dei fondi tra i singoli enti, agisce lungo due direttrici fondamentali. In primo luogo, nella dimensione orizzontale mediante la redistribuzione tra i diversi enti, sulla base della differenza tra il fabbisogno standard e la capacità fiscale, del concorso al risanamento della finanza pubblica, con un percorso progressivo che parte dall'8 per cento del 2022 e giungerà a regime nel 2031, quando la percentuale di tale contributo sarà pari al 60 per cento del totale. In secondo luogo, i criteri perequativi agiscono sulla componente verticale, assegnando in proporzione ai rispettivi fabbisogni standard una mole via via crescente di risorse aggiuntive rispetto al concorso netto alla finanza pubblica, con il risultato di alleggerire corrispondentemente lo sforzo fiscale richiesto.
  Da un punto di vista procedurale, osserva che la riforma ha previsto che i due fondi unici e la determinazione del concorso al risanamento della finanza pubblica richiesto alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario siano individuati, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, con un decreto del Ministero dell'interno, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno. Segnala che è proprio in vista dell'entrata in vigore di questo nuovo sistema di finanziamento del comparto provinciale e metropolitano che, nel corso del 2021, ha preso avvio l'aggiornamento tecnico della stima dei fabbisogni standard per le funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, ad esito del quale la Commissione tecnica per i fabbisogni standard ha approvato, come ricordato, la Nota metodologica allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, ed è sulla base della differenza tra i fabbisogni standard, come calcolati nella Nota appena citata, e le capacità fiscali che il decreto 26 aprile 2022 del Ministero dell'interno ha ripartito le risorse per il comparto per il triennio 2022-2024.
  Con riferimento al contenuto dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, fa presente che esso dispone la determinazione dei fabbisogni standard e del fabbisogno standard complessivo per il 2022 delle province, delle città metropolitane e delle province montane delle regioni a statuto ordinario e che, per quanto riguarda le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, con la revisione metodologica si individua il fabbisogno standard per le funzioni fondamentali omogenee assegnate a tali enti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. Evidenzia che le funzioni fondamentali sono le seguenti: Funzioni generali – coordinamento complessivo, ivi comprese la raccolta e l'elaborazione dei dati e l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; Territorio – pianificazione territoriale, costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale su di esse; Ambiente – tutela e valorizzazione ambientale; Istruzione – programmazione della rete scolastica, gestione dell'edilizia scolastica; Trasporti – pianificazione dei servizi di trasporto, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato; Polizia provinciale – servizi di controllo e di sanzionamento relativamente alle altre funzioni fondamentali; Stazione unica appaltante/Centrale unica degli acquisti; Controllo dei fenomeni discriminatori – controllo delle discriminazione in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità.
  Fa inoltre presente che, per quanto riguarda le città metropolitane e le province montane delle regioni a statuto ordinario si individuano, in aggiunta, i fabbisogni standard relativi a ulteriori funzioni fondamentali a loro attribuite, rispettivamente, dai commi 44 e 86 della legge n. 56 del 2014. In particolare, per le città metropolitane si tratta delle seguenti ulteriori funzioni fondamentali: adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano; pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle Pag. 65infrastrutture di ambito metropolitano; strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; mobilità e viabilità; promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione. Per le province montane si tratta invece delle seguenti funzioni fondamentali ulteriori: cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio; cura delle relazioni istituzionali con enti subnazionali di Stati esteri confinanti, caratterizzati anch'essi da territorio montano.
  Avverte che la Nota metodologica è organizzata in cinque capitoli: il capitolo 1 illustra il calcolo della spesa storica di riferimento, il capitolo 2 riporta il calcolo delle variabili esplicative, il capitolo 3 illustra la definizione del campione di regressione, il capitolo 4 descrive la stima OLS, ordinary least squares, del modello di regressione mentre nel capitolo 5 è descritta la metodologia utilizzata per l'analisi delle funzioni fondamentali per le sole città metropolitane e province montane. Infine, la nota comprende quattro appendici: nell'Appendice A è riportato il questionario finalizzato all'acquisizione dei dati rilevanti ai fini del monitoraggio della spesa sostenuta e dei servizi erogati dagli enti, nell'Appendice B sono riportate le schede per la rilevazione delle informazioni aggiuntive richieste alle Città metropolitane e province montane, l'Appendice C espone l'ammontare in euro dei fabbisogni standard per ciascuna funzione oggetto di analisi e per ciascun ente e infine, nell'Appendice D sono riportati i coefficienti di riparto per ciascuna delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario relativi a ciascuna funzione attribuita.
  Fa presente che per il calcolo dei fabbisogni standard è stato utilizzato l'approccio teorico della regressione lineare multipla, regression cost based approach, in linea con l'impianto metodologico per la determinazione dei fabbisogni standard del comparto comunale. Come variabile dipendente è stata utilizzata la spesa storica corrente impegnata in ogni funzione per l'anno 2018. Come variabili esplicative, invece, sono state utilizzate le variabili che meglio spiegano la spesa storica nell'ambito di un modello che contiene elementi propri di una funzione di costo. Rileva che per la funzione Controllo dei fenomeni discriminatori e per le funzioni fondamentali di competenza esclusiva delle città metropolitane e province montane, per le quali non esiste una spesa storica consolidata nel tempo, sono stati utilizzati approcci alternativi. In particolare, in questi ultimi due casi i fabbisogni standard sono stati determinati attraverso l'indagine sul fabbisogno potenziale delle figure professionali, la sua standardizzazione e la standardizzazione dei rispettivi costi.
  Per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, segnala che la relazione tecnica allegata allo schema evidenzia che il decreto non determina effetti per la finanza pubblica, recando disposizioni di carattere metodologico riferite alla determinazione dei fabbisogni standard.
  Alla luce di quanto rappresentato, propone quindi di esprimere parere favorevole sullo schema in esame.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), pur prendendo atto delle valutazioni del relatore, intende richiamare in questa sede alcune osservazioni di carattere generale sul provvedimento, già formulate nell'ambito dell'esame presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.
  In primo luogo, sotto il profilo del metodo, sottolinea il ritardo con il quale il provvedimento giunge all'esame delle Commissioni parlamentari, rimarcando come la costituzione della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale sia intervenuta molto tempo dopo l'avvio della legislatura. Per quanto attiene al merito del provvedimento, pur concordando con il relatore sul fatto che il decreto non Pag. 66determina effetti per la finanza pubblica, in quanto reca disposizioni di carattere metodologico, ritiene che non si possa non rilevare che sulla base della nota metodologica si procede alla distribuzione tra gli enti interessati di un ammontare di risorse ampiamente insufficiente rispetto alle esigenze finanziarie connesse alle funzioni esercitate. Osserva, infatti, che gli stessi studi che sono alla base della determinazione dei fabbisogni standard certificano che le risorse da attribuire sono insufficienti a provvedere alla copertura dei costi riferibili alle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane e, pertanto, nell'attribuzione a ciascun ente l'ammontare delle risorse è stato conseguentemente riproporzionato. Pertanto, ancorché il provvedimento non necessiti di una copertura finanziaria, esso certifica in modo evidente che le risorse da ripartire sono insufficienti e sollecita quindi una riflessione sull'esigenza di superare una criticità che caratterizza il sistema del finanziamento delle province e delle città metropolitane almeno dal 2014.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 11 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168.
Atto n. 74.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, osserva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame reca il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168 ed è corredato di relazione tecnica.
  Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, la relazione tecnica afferma, in via generale, che dalle norme in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica che le Autorità di vigilanza competenti provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione. La relazione tecnica precisa altresì che eventuali oneri derivanti dall'adeguamento a obblighi rivenienti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea saranno interamente sopportati dalle Autorità. In proposito, la relazione tecnica precisa che la Banca d'Italia ha un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria e che le autorità di vigilanza provvedono autonomamente, con forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte. Tutto ciò considerato, non ha pertanto osservazioni da formulare.
  In merito ai profili di copertura, fa presente che l'articolo 5 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, volta a prevedere che dall'attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti in esso previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Non rilevando profili problematici di carattere finanziario, propone, pertanto, di Pag. 67esprimere una valutazione favorevole sul provvedimento.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta della relatrice.

  La Commissione approva la proposta della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132.
Atto n. 75.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Giovanni Luca CANNATA (FDI), relatore, evidenzia preliminarmente che il provvedimento, adottato in attuazione della delega contenuta negli articoli 1 e 7 della legge n. 127 del 2022, reca l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali, ed è corredato di relazione tecnica.
  Ricorda preliminarmente che per «controparte centrale» (central counterpart – CCP) si intende il soggetto che, in una transazione, si interpone tra due contraenti, evitando che questi siano esposti al rischio di inadempienza della propria controparte contrattuale e garantendo il buon fine dell'operazione. Rileva altresì che, ai sensi del Regolamento europeo n. 648 del 2012, è controparte centrale una persona giuridica che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente.
  In merito ai profili di quantificazione, ricordato che la norma di delega era corredata di un'apposita clausola di invarianza finanziaria, evidenzia il carattere prevalentemente ordinamentale delle disposizioni del presente schema di decreto legislativo, che risultano inoltre assistite dalla generale clausola di invarianza di cui all'articolo 21.
  Rileva altresì che le autorità cui vengono attribuiti compiti in materia, la Banca d'Italia e la Consob, sono esterne al perimetro della pubblica amministrazione: la relazione tecnica informa comunque che esse svolgeranno le funzioni previste dallo schema di decreto legislativo tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Su tali profili non ha pertanto osservazioni da formulare.
  Con specifico riferimento alle funzioni assegnate al Ministro dell'economia e delle finanze dagli articoli 4 e 11 e all'obbligo, previsto dall'articolo 7, per le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di fornire le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo in merito alla possibilità per dette amministrazioni di svolgere i compiti ad esse assegnati con le risorse già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 27.
  Infine, segnala che il citato Regolamento (UE) 2021/23, sulle risoluzioni delle controparti centrali, ha prefigurato un meccanismo di risoluzione delle crisi volto a consentire l'impiego di strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria – quali l'acquisto di partecipazioni – solo come soluzione di ultima istanza, in via temporanea, subordinata al sussistere di specifici presupposti e condizioni. Evidenzia che questa modalità di risoluzione, disciplinata dagli articoli da 45 a 47 del Regolamento europeo, non è oggetto di specifica disciplina da parte dello schema di decreto legislativo ora in esame e, corrispondentemente, non è commentata dalla relazione tecnica riferita al presente schema di decreto. Rileva Pag. 68che la relazione tecnica riferita alla legge delega, comunque, ha commentato la fattispecie eventuale dell'intervento di salvataggio pubblico affermando che nelle procedure di risoluzione di una controparte centrale in cui si debbano attuare decisioni aventi un impatto diretto sul bilancio dello Stato, o implicazioni che possano causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato, in ottemperanza ai generali principi di finanza pubblica, l'autorizzazione del Ministero all'avvio della procedura sarà subordinata all'emanazione di una norma di rango primario, la cui tipologia dovrebbe tenere conto anche dei requisiti di urgenza e delle conseguenze connesse all'eventuale situazione di crisi di una controparte centrale, che quantificherà gli oneri finanziari e provvederà al reperimento della necessaria copertura finanziaria. Ritiene che dai predetti elementi parrebbe derivare che l'attuazione della delega in parola non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica neppure sotto il profilo dell'ipotesi di salvataggio pubblico di una «controparte centrale», considerato che l'intervento finanziario pubblico ha carattere eventuale e che l'avvio della procedura è comunque condizionato all'autorizzazione del Ministro dell'economia, come previsto dall'articolo 4 dello schema di decreto, e, come riferito dalla relazione tecnica della legge delega, alla quantificazione e copertura dei relativi oneri si potrà provvedere tramite apposito provvedimento legislativo. Ritiene, tuttavia, opportuno richiamare espressamente nel testo del provvedimento, che, nei casi in cui venga dato avvio alla risoluzione di una controparte centrale e si debba dare attuazione a decisioni dell'autorità di risoluzione che siano suscettibili di determinare un impatto diretto sul bilancio dello Stato, l'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, prevista dall'articolo 4 del provvedimento in esame, sarà subordinata all'emanazione di una norma di rango primario, che quantificherà gli oneri finanziari e provvederà al reperimento della necessaria copertura finanziaria.
  Non ha, invece, osservazioni da formulare circa le disposizioni di copertura finanziaria contenute nell'articolo 27.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, fa presente che alle attività relative all'approvazione del provvedimento di apertura della risoluzione, attribuite alla competenza del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi degli articoli 4 e 11, si potrà provvedere nell'ambito dell'attuale assetto organizzativo del medesimo Dicastero, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in linea con quanto indicato dalla relazione tecnica riferita all'articolo 7 della legge n. 127 del 2022, che ha conferito la delega per l'adozione del presente provvedimento. Precisa altresì che le forme di collaborazione tra pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, da un lato, e Banca d'Italia, dall'altro, previste dall'articolo 7, potranno essere assicurate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività di carattere eventuale comunque riconducibili alle funzioni istituzionali delle amministrazioni interessate.
  Concorda, quindi, sull'opportunità di prevedere espressamente che, coerentemente con quanto indicato dalla relazione tecnica riferita all'articolo 7 della legge n. 127 del 2022, nei casi in cui venga dato avvio alla risoluzione di una controparte centrale e si debba dare attuazione a decisioni dell'autorità di risoluzione che siano suscettibili di determinare un impatto diretto sul bilancio dello Stato, l'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, prevista dall'articolo 4 del provvedimento in esame, sarà subordinata all'emanazione di una norma di rango primario, che quantificherà gli oneri finanziari e provvederà al reperimento della necessaria copertura finanziaria.

  Giovanni Luca CANNATA (FDI), relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativoPag. 69 recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (Atto n. 75);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    alle attività relative all'approvazione del provvedimento di apertura della risoluzione, attribuite alla competenza del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi degli articoli 4 e 11, si potrà provvedere nell'ambito dell'attuale assetto organizzativo del medesimo Dicastero, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in linea con quanto indicato dalla relazione tecnica riferita all'articolo 7 della legge n. 127 del 2022, che ha conferito la delega per l'adozione del presente provvedimento;

    le forme di collaborazione tra pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, da un lato, e Banca d'Italia, dall'altro, previste dall'articolo 7, potranno essere assicurate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività di carattere eventuale comunque riconducibili alle funzioni istituzionali delle amministrazioni interessate;

   rilevata la necessità di esplicitare, coerentemente con quanto indicato dalla relazione tecnica riferita all'articolo 7 della legge n. 127 del 2022, che, nei casi in cui venga dato avvio alla risoluzione di una controparte centrale e si debba dare attuazione a decisioni dell'autorità di risoluzione che siano suscettibili di determinare un impatto diretto sul bilancio dello Stato, l'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, prevista dall'articolo 4 del provvedimento in esame, sarà subordinata all'emanazione di una norma di rango primario, che quantificherà gli oneri finanziari e provvederà al reperimento della necessaria copertura finanziaria,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

    All'articolo 11, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Nei casi di attuazione di decisioni dell'autorità di risoluzione che danno avvio alla risoluzione di una controparte centrale dalla quale derivino effetti diretti a carico del bilancio dello Stato, l'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, prevista dall'articolo 4, comma 1, è subordinata all'entrata in vigore di un apposito provvedimento legislativo che provveda alla copertura finanziaria dei relativi oneri.

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, primo periodo, premettere le parole: Salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 11,».

  La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19.
Atto n. 76.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, rileva preliminarmente che lo schema in esame adegua l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento Pag. 70(UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate, cosiddette «STS», e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento ai profili di competenza della Commissione, rileva che la relazione tecnica allegata al provvedimento evidenzia come le autorità di vigilanza sulle cartolarizzazioni, identificate nella Banca d'Italia, nella Consob, nell'IVASS e nella COVIP, non sono contemplate tra i soggetti consolidati nel conto economico della pubblica amministrazione ai fini di contabilità nazionale (SEC2010), avvalendosi di varie forme di autofinanziamento, principalmente riconducibili alle contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, ai fini della copertura dei costi della loro attività.
  Con particolare riferimento alle attività investigative connesse alle istruttorie svolte dalle autorità di vigilanza, evidenzia che dette autorità si avvalgono tutti ordinariamente, per la loro attività, dei nuclei speciali di polizia valutaria della Guardia di finanza, su cui ricade in parte l'attività di indagine e accertamento, in considerazione delle specifiche attribuzioni e poteri di polizia, riconosciuti dalla normativa vigente ai suoi appartenenti. Pertanto, chiede al Governo di confermare che le attività investigative specialistiche delegate dalle Autorità in questione ai reparti della Guardia di finanza potranno essere svolte con le risorse umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente, ovvero al più mediante l'aggiornamento dei protocolli d'intesa tra gli organi di vigilanza e il citato Corpo, con assunzione degli oneri di collaborazione a carico delle medesime autorità e senza oneri per il bilancio dello Stato.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento ai chiarimenti richiesti dalla relatrice, fa presente che alle attività di indagine e di accertamento che potranno essere delegate ai nuclei speciali di polizia valutaria della Guardia di finanza dalle autorità di vigilanza competenti in materia di cartolarizzazioni, a seguito dell'estensione dei rispettivi poteri prevista dall'articolo 1, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto le medesime attività rientrano tra i compiti istituzionali svolti a legislazione vigente dai medesimi nuclei, sulla base di appositi protocolli d'intesa con le predette autorità di vigilanza.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (Atto n. 76);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che alle attività di indagine e di accertamento che potranno essere delegate ai nuclei speciali di polizia valutaria della Guardia di finanza dalle autorità di vigilanza competenti in materia di cartolarizzazioni, a seguito dell'estensione dei rispettivi poteri prevista dall'articolo 1, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto le medesime attività rientrano tra i compiti istituzionali svolti a legislazione vigente dai medesimi nuclei, sulla base di appositi protocolli d'intesa con le predette autorità di vigilanza,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto».

  La Commissione approva la proposta della relatrice.

Pag. 71

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali.
Atto n. 80.
(Rilievi alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente preliminarmente che la Commissione è chiamata a esprimere i propri rilievi sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato in attuazione degli articoli 3, comma 1, e 14, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99, recante la disciplina del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.
  In particolare, rileva che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 99 del 2022 il decreto in esame è chiamato ad individuare le aree tecnologiche di riferimento per gli ITS Academy mentre, ai sensi del successivo comma 2, il decreto deve definire le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale, gli standard minimi delle competenze in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola, nonché i diplomi rilasciati a conclusione dei percorsi formativi. Tali finalità sono richiamate nell'articolo 1 del provvedimento, che ne definisce l'oggetto.
  Con riferimento all'articolo 2 fa presente che lo stesso, nel definire le dieci aree tecnologiche all'interno delle quali gli ITS Academy realizzano i propri percorsi formativi, dispone che ciascun istituto si caratterizzi per il riferimento a una specifica area tra quelle elencate, purché nella medesima provincia non siano già presenti altri istituti operanti con riferimento alla stessa area, oppure anche a più aree, a condizione che sulle stesse non operino altri istituti situati nella medesima regione. Segnala come sia prevista la possibilità di derogare ai predetti limiti sulla base di un'intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata.
  Rileva, poi, che l'articolo 3 individua quindi, mediante il rinvio all'Allegato 1 allo schema di decreto, le figure professionali nazionali di riferimento dei percorsi formativi correlate a ciascuna delle aree tecnologiche e ai relativi ambiti, mentre mediante il rinvio all'Allegato 2 definisce il profilo culturale generale delle figure professionali nazionali di riferimento, comune ai percorsi di tutte le aree tecnologiche, assumendo come riferimento il Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. Si attribuisce, inoltre, agli ITS Academy la facoltà di declinare, a livello territoriale, le figure professionali di cui all'Allegato 1 in relazione alle specifiche competenze ed applicazioni tecnologiche richieste dal mondo del lavoro e delle professioni, in ogni caso riferibili alle specifiche esigenze di situazioni e contesti differenziati. Rileva che i profili proposti dagli Istituti sono sottoposti annualmente all'approvazione delle regioni e che il Comitato nazionale ITS Academy costituito ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 99 del 2022 propone, con cadenza almeno triennale, l'aggiornamento delle aree tecnologiche delle figure professionali nazionali di riferimento per ciascuna area.
  Segnala che l'articolo 4 dispone che i nuovi percorsi formativi di sesto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente siano attivabili esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, fermo restando che i percorsi già consentiti prima dell'entrata in vigore della legge n. 99 del 2022 sono disciplinati dal provvedimento in esame.
  Rileva che l'articolo 5 dispone che l'accesso ai percorsi formativi degli ITS AcademyPag. 72 sia consentito ai titolari di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale unitamente al certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore della durata di almeno 800 ore. Fa presente come si provveda, quindi, alla disciplina del riconoscimento di crediti formativi e crediti di esperienza già acquisiti, nonché si affida alle Fondazioni ITS Academy la verifica del possesso delle competenze di base tecniche, tecnologiche e di lingua inglese necessarie al fine di garantire la partecipazione alle attività formative dei percorsi, nonché la definizione dei modelli propedeutici per l'accesso ai percorsi formativi.
  Evidenzia che l'articolo 6 disciplina, inoltre, la creazione di percorsi formativi ibridi gestiti dagli ITS Academy appartenenti ad aree tecnologiche differenti che insistono sul medesimo territorio regionale sulla base di accordi scritti approvati dalle regioni.
  Osserva che, ai sensi del successivo articolo 7, al superamento delle prove di verifica finale delle competenze acquisite a conclusione dei percorsi formativi degli ITS Academy, il Ministero dell'istruzione e del merito rilascia il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, corrispondente al quinto livello Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, corrispondente al sesto livello del medesimo Quadro. Tali diplomi sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo per l'accesso ai pubblici concorsi.
  Rileva, infine, che l'articolo 8 prevede che le disposizioni del decreto si applichino a partire dall'anno formativo 2024-2025 e rinvia alla tabella di cui all'Allegato 3 per la confluenza dei percorsi vigenti nelle nuove aree tecnologiche e nei rispettivi ambiti di articolazione e che l'articolo 9 reca una clausola di salvaguardia riferita alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
  Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, nel segnalare che il provvedimento non è corredato relazione tecnica, rileva che l'articolo 10 dispone che all'attuazione dello schema di decreto in esame si provveda nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Al riguardo, rileva che le disposizioni del provvedimento hanno carattere eminentemente ordinamentale e che i compiti affidati dal provvedimento al Ministero dell'istruzione e del merito e alle regioni appaiono essenzialmente riconducibili alle rispettive funzioni istituzionali. Analogamente, segnala che le funzioni affidate al Comitato nazionale ITS Academy dall'articolo 3, comma 7, corrispondono a quelle attribuite al medesimo Comitato dall'articolo 10, comma 2, lettera c), della legge n. 99 del 2022, evidenziandosi che il medesimo articolo 10, al comma 9, reca una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle relative disposizioni nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ciò premesso, evidenzia che il provvedimento non sembra presentare profili problematici di carattere finanziario. Sul punto, ritiene comunque utile acquisire l'avviso del Governo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento ai chiarimenti richiesti, conferma su un piano generale che il provvedimento ha carattere ordinamentale e i compiti affidati dal provvedimento al Ministero dell'istruzione e del merito e alle regioni si riconducono pienamente alle rispettive funzioni istituzionali, senza comportare, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente.
  Analogamente, rileva che le funzioni affidate al Comitato nazionale ITS Academy dall'articolo 3, comma 7, dello schema di decreto, concernenti le proposte di aggiornamento, con cadenza almeno triennale, delle aree tecnologiche e delle figure professionali nazionali di riferimento per ciascunaPag. 73 area, corrispondono a quelle attribuite a tale organismo dall'articolo 10, comma 2, lettera c), della legge n. 99 del 2022, poi confermate in sede attuativa dall'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale 17 maggio 2023, n. 87, recante disposizioni in merito alla costituzione e al funzionamento del Comitato Nazionale ITS Academy, nonché definizione dei criteri e modalità di partecipazione dei rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
  Ricorda, in proposito, che tanto la legge n. 99 del 2022 quanto il citato decreto ministeriale n. 87 del 2023 recano una clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle relative disposizioni nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto di quanto evidenziato dalla rappresentante del Governo, in sostituzione del relatore, propone di esprimere una valutazione favorevole sul provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE.
Atto n. 61.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, ricorda che il provvedimento in esame è volto ad assicurare l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari ed è corredato di una relazione tecnica. Rammenta, in via preliminare, che, a decorrere dal 28 gennaio 2022, è divenuto applicabile in tutta l'Unione europea il regolamento UE 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, segnalando che, prima del regolamento, la normativa di riferimento per il settore dei medicinali veterinari era costituita dalla direttiva 2001/82/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 193 del 2006, recante «Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari».
  Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, con riferimento all'articolo 3 dello schema osserva che in linea generale le attività indicate dall'articolo risultano in effetti già espletate dalle autorità competenti individuate dal medesimo articolo. Segnala, tuttavia, che l'adeguamento e il coordinamento dei sistemi informatici nazionali e l'interconnessione ai sistemi informatici istituiti con il regolamento e gestiti dall'Agenzia europea per i medicinali, di cui al comma 1, lettera f), sembrano rappresentare compiti ulteriori rispetto a quelli già esistenti.
  In merito all'articolo 11, concernente il sistema nazionale di farmacovigilanza, osserva che in base alla normativa vigente non risulta prevista l'interconnessione e l'integrazione del sistema nazionale di farmacovigilanza, già esistente, con il sistema di farmacovigilanza dell'Unione europea. Tale innovazione appare in astratto suscettibile di determinare oneri una tantum per l'implementazione del collegamento e dell'integrazione e a regime per la gestione del relativo sistema. A suo avviso, andrebbero quindi forniti elementi quantitativi circa la loro entità e la loro sostenibilità a valere sulle risorse dedicate a tale tipologia di spese nei bilanci delle pubbliche amministrazioni coinvolte, al fine di assicurare l'effettività della clausola d'invarianza finanziaria, di portata generale, recata dall'articolo 46.
  Riguardo l'articolo 12, che disciplina i compiti e funzioni delle autorità competenti nel Sistema nazionale di farmacovigilanza, pur convenendo in linea di massimaPag. 74 con l'asserzione della relazione tecnica circa la limitata portata innovativa delle presenti disposizioni rispetto a quelle recate dall'articolo 94 del decreto legislativo n. 193 del 2006, osserva tuttavia che una differenza di non scarso rilievo sembra emergere in relazione all'attività di formazione degli operatori del settore che, mentre nell'alinea del comma 2 dell'articolo 94 è limitata al solo ambito della farmacovigilanza, nella lettera a) del comma 2 in esame viene riferita ai medici veterinari e agli altri professionisti del settore sanitario, senza ulteriori specificazioni circa l'ambito oggettivo di intervento. Osserva che tale disposizione prefigura un potenziale ampliamento dell'attività formativa demandata alle regioni e alle province autonome. Ritiene, pertanto, opportuno acquisire un chiarimento in ordine alla sostenibilità di tale ampliamento nell'ambito della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 46.
  In merito all'articolo 32, che disciplina le modalità di tenuta e gestione delle scorte presso gli stabilimenti in cui si allevano e si detengono animali, atteso che le ispezioni di cui al comma 6 rappresentano un'innovazione potenzialmente onerosa rispetto alla normativa recata dagli articoli 81 e 82, rinvia alle osservazioni che formulerà con riferimento all'articolo 41 in relazione ai controlli effettuati ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento, fra i quali rientrano le ispezioni in questione.
  Con riferimento all'articolo 41, che disciplina i controlli e le ispezioni, osserva in via generale che i compiti inerenti ai controlli e alle ispezioni sono già previsti dall'articolo 100 del decreto legislativo n. 193 del 2006. Rileva tuttavia che, mentre la legislazione vigente, all'articolo 109, comma 1, pone a carico dei soggetti controllati tutti gli oneri riferibili alle attività ispettive svolte dalle pubbliche amministrazioni, la normativa in esame prevede che essi siano calcolati «tenendo conto delle spese di missione del personale». Ritiene, pertanto, necessario chiarire se tutti gli oneri riferibili ai controlli siano posti a carico dei soggetti controllati.
  Inoltre, osserva che, alla luce della formulazione complessiva dell'articolo, gli oneri correlati ai controlli e alle ispezioni di cui all'articolo 123, paragrafo 1, lettera a), quelli sui fabbricanti e importatori di medicinali veterinari e sostanze attive, affidati alle regioni, e quelli riferibili all'articolo 126 del regolamento, riguardanti i sistemi di farmacovigilanza, sembrerebbero restare a carico delle amministrazioni competenti. Sul punto andrebbero, quindi, acquisiti chiarimenti e valutazioni in relazione all'entità di tali oneri e alla loro sostenibilità a valere sulle risorse ordinariamente disponibili a legislazione vigente, onde confermare l'effettività della clausola d'invarianza finanziaria recata in via generale dall'articolo 46.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento ai chiarimenti richiesti, precisa in primo luogo che, con riferimento all'articolo 3, i compiti attribuiti al Ministero della salute, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle aziende sanitarie locali potranno essere espletati da ciascun ente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività riconducibili alle rispettive funzioni istituzionali. In tale ambito, fa presente che all'adeguamento e al coordinamento dei sistemi informatici nazionali e all'interconnessione ai sistemi informatici istituiti dal regolamento (UE) 2019/6 si potrà provvedere nell'ambito degli stanziamenti destinati a legislazione vigente alla gestione e alla manutenzione dei sistemi informatici.
  Segnala, poi, che le attività previste dall'articolo 11, in materia di interconnessione e integrazione del sistema nazionale di farmacovigilanza con il sistema di farmacovigilanza dell'Unione europea, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica giacché dette attività rientrano nell'ambito delle funzioni istituzionali del Ministero della salute ai sensi degli articoli 9 e 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, e potranno essere svolte a valere sulle risorse di cui ai programmi 20.2 «Sanità pubblica veterinaria» e 20.10 «Sistemi informativi per la tutela della salute e il Pag. 75governo del Servizio sanitario nazionale» dello stato di previsione del medesimo Ministero.
  Per quanto attiene alla formazione dei medici veterinari e di altri professionisti del settore sanitario di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), assicura che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano potranno provvedere nell'ambito degli stanziamenti destinati alle attività di formazione nell'ambito dei rispettivi bilanci. Mentre con riferimento all'articolo 32, comma 6, in materia di controlli sulla detenzione di scorte di medicinali da parte degli operatori degli stabilimenti dove si allevano o si detengono animali, osserva che la norma prevede una semplificazione della procedura autorizzatoria prevista a legislazione vigente e, pertanto, non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi.
  Da ultimo, fa presente che, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, tutte le spese relative ai controlli e alle ispezioni di cui all'articolo 123, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) 2019/6 di competenza del Ministero della salute, ivi compresi quelli svolti nei confronti dei fabbricanti e degli importatori di medicinali veterinari e sostanze attive, qualora si tratti di officine, sono a carico dei soggetti nei confronti dei quali sono effettuati i medesimi controlli e ispezioni.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, preso atto di quanto evidenziato dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (Atto n. 61);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    con riferimento all'articolo 3, i compiti attribuiti al Ministero della salute, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle aziende sanitarie locali potranno essere espletati da ciascun ente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività riconducibili alle rispettive funzioni istituzionali e, in tale ambito, all'adeguamento e al coordinamento dei sistemi informatici nazionali e all'interconnessione ai sistemi informatici istituiti dal regolamento (UE) 2019/6 si potrà provvedere nell'ambito degli stanziamenti destinati a legislazione vigente alla gestione e alla manutenzione dei sistemi informatici;

    le attività previste dall'articolo 11, in materia di interconnessione e integrazione del sistema nazionale di farmacovigilanza con il sistema di farmacovigilanza dell'Unione europea, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica giacché dette attività rientrano nell'ambito delle funzioni istituzionali del Ministero della salute ai sensi degli articoli 9 e 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, e potranno essere svolte a valere sulle risorse di cui ai programmi 20.2 “Sanità pubblica veterinaria” e 20.10 “Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio sanitario nazionale” dello stato di previsione del medesimo Ministero;

    alla formazione dei medici veterinari e di altri professionisti del settore sanitario di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano potranno provvedere nell'ambito degli stanziamenti destinati alle attività di formazione nell'ambito dei rispettivi bilanci;

    le disposizioni dell'articolo 32, comma 6, in materia di controlli sulla detenzione di scorte di medicinali da parte degli operatori degli stabilimenti dove si allevano o si detengono animali, prevedono una semplificazione della procedura autorizzatoria prevista a legislazione vigente e, pertanto, non sono suscettibili di determinare oneri aggiuntivi;

Pag. 76

    ai sensi dell'articolo 41, comma 4, tutte le spese relative ai controlli e alle ispezioni di cui all'articolo 123, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) 2019/6 di competenza del Ministero della salute, ivi compresi quelli svolti nei confronti dei fabbricanti e degli importatori di medicinali veterinari e sostanze attive, qualora si tratti di officine, sono a carico dei soggetti nei confronti dei quali sono effettuati i medesimi controlli e ispezioni,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto»

  La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 e che abroga la direttiva 90/167/CEE.
Atto n. 71.
(Rilievi alle Commissioni XII e XIII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, segnala preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame dispone l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 e che abroga la direttiva 90/167/CEE, ed è corredato di relazione tecnica.
  Per quanto attiene ai profili di competenza, non ha osservazioni da formulare rispetto alla quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, atteso che la relazione tecnica chiarisce che il Regolamento (UE) 2019/4 non individua compiti o responsabilità delle autorità competenti ulteriori rispetto alla normativa precedente, in quanto si tratta di attività già svolte dal sistema sanitario nazionale, sia a livello autorizzativo sia di successivo controllo ufficiale. Pertanto, fa presente che non si rendono necessarie ulteriori risorse finanziarie, oltre a quelle previste dalla legislazione vigente. In particolare, evidenzia come alcune norme contenute nello schema in esame – dal riconoscimento degli stabilimenti di produzione, alla loro iscrizione nel Sistema Informativo Nazionale Veterinario per la Sicurezza degli Alimenti (SINVSA), fino alla produzione e commercializzazione dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi, e alla prescrizione veterinaria – operano all'interno di un quadro già vigente che fa capo a risorse già esistenti e che vengono specificate della relazione tecnica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 16 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, volta a prevedere che dall'attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgono le attività in esso previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, nel rilevare che la formulazione utilizzata può ritenersi sostanzialmente corretta, segnala tuttavia l'opportunità di richiamare nel testo della disposizione esclusivamente l'esclusione di «nuovi o maggiori oneri», in conformità alla prassi costantemente seguita nella redazione delle clausole di invarianza finanziaria, giacché il riferimento all'assenza di nuovi o maggiori oneri appare di per sé idoneo a ricomprendere anche eventuali minori entrate. Sul punto ritiene in ogni caso opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda sull'opportunità di riformulare la clausola di invarianza finanziaria nel senso indicato dal relatore.

Pag. 77

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 e che abroga la direttiva 90/167/CEE (Atto n. 71);

   rilevata l'opportunità di riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 16 al fine di allinearne la formulazione a quella costantemente utilizzata nella redazione di tali clausole,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

    All'articolo 16, comma 1, sopprimere le parole: , né minori entrate».

  La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.
Atto n. 78.
(Rilievi alla XIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, ricorda preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame dispone l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, alla luce delle informazioni fornite della relazione tecnica da cui si evince che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in conformità con quanto previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9. Infatti, per quanto attiene ai controlli in materia di divieto di abbattimento selettivo di cui all'articolo 3, la relazione tecnica precisa che tali controlli rientrano nell'ambito dell'attività di controllo periodica e programmata dai servizi veterinari delle ASL. Inoltre, con riferimento alle campagne informative di cui all'articolo 5, comma 2, la relazione tecnica afferma che la disposizione ha il solo scopo di individuare delle linee guida per programmare una metodologia che consenta con immediatezza di poter conoscere la filiera di provenienza delle uova e degli ovo-prodotti. Per quanto concerne infine l'articolo 7, rileva che dalla relazione tecnica emerge che il sistema dei controlli ivi previsto è già contemplato dalla legislazione vigente, posto che tale sistema segue l'animale nel corso di tutta la sua vita sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo n. 32 del 2021, che stabilisce anche le modalità di finanziamento dei controlli medesimi.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 9 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, volta a prevedere che dall'attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate svolgono le attività in esso previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, nel rilevare che la formulazione utilizzata può ritenersi sostanzialmente corretta, segnala tuttavia l'opportunità di richiamarePag. 78 nel testo della disposizione esclusivamente l'esclusione di «nuovi o maggiori oneri», in conformità alla prassi costantemente seguita nella redazione delle clausole di invarianza finanziaria, giacché il riferimento all'assenza di nuovi o maggiori oneri appare di per sé idoneo a ricomprendere anche eventuali minori entrate. Sul punto ritiene in ogni caso opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda sull'opportunità di riformulare la clausola di invarianza finanziaria nel senso indicato dalla relatrice.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (Atto n. 78);

   rilevata l'opportunità di riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9 al fine di allinearne la formulazione a quella costantemente utilizzata nella redazione di tali clausole,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

  All'articolo 9, comma 1, sopprimere le parole: , né minori entrate».

  La Commissione approva la proposta della relatrice.

  La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 11 ottobre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.