CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 ottobre 2023
181.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 202

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 11 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

  La seduta comincia alle 13.55.

Proposta di nomina del professor Rocco Domenico Alfonso Bellantone a presidente dell'Istituto superiore di sanità (ISS).
Nomina n. 18.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 ottobre 2023.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, ricorda che nella seduta precedente il relatore, deputato Ciocchetti, ha svolto la relazione sulla proposta di nomina in oggetto.
  Dà quindi la parola al relatore per l'espressione del parere.

  Luciano CIOCCHETTI (FDI), relatore, ribadisce, alla luce del curriculum eccellente del professor Bellantone e delle altre considerazioni svolte nella seduta precedente,Pag. 203 la proposta di esprimere un parere favorevole sulla sua nomina a presidente dell'Istituto superiore di sanità.

  Andrea QUARTINI (M5S) annuncia l'astensione del Movimento 5 Stelle sulla proposta di nomina del professor Bellantone, precisando che tale posizione non è motivata da una valutazione critica delle qualità del candidato, che a suo avviso possiede il curriculum e l'esperienza necessari, bensì dalla contrarietà al meccanismo dello spoil system adottato dalla maggioranza.
  Coglie l'occasione per rivolgere un ringraziamento al presidente uscente dell'Istituto superiore di sanità, professor Brusaferro, per aver svolto un ottimo lavoro anche in un contesto particolarmente difficile come quello caratterizzato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

  Marco FURFARO (PD-IDP), nell'associarsi ai ringraziamenti al professor Brusaferro per il modo in cui ha esercitato le proprie funzioni di presidente dell'Istituto superiore di sanità e riconoscendo il valore dell'esperienza professionale del professor Bellantone, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di nomina. Nell'esprimere alcune perplessità in merito alle prime dichiarazioni rese dal candidato, attualmente commissario dell'Istituto, osserva che sarebbe stato anche possibile dare continuità all'operato del presidente uscente.
  Auspica che il professor Bellantone possa agire al di fuori di ogni condizionamento politico, richiamando in proposito, in maniera critica, i suoi recenti interventi in materia di gratuità della pillola anticoncezionale.
  Si augura che vi possa essere un ulteriore rilancio dell'Istituto superiore di sanità, in quanto esso rappresenta un tassello fondamentale della sanità pubblica.

  Luana ZANELLA (AVS) preannuncia la propria astensione sulla proposta di nomina, augurandosi che vi possa essere una proficua collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, che consenta alla Commissione Affari sociali di svolgere in maniera sempre più efficace il proprio lavoro.

  Luciano CIOCCHETTI (FDI), relatore, sottolinea che non appare appropriato effettuare in questa sede un richiamo allo spoil system, posto che il professor Brusaferro ha concluso il proprio mandato nei termini previsti dalla legge, svolgendolo per alcuni mesi anche dopo l'insediamento dell'attuale Governo.

  La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, comunica il risultato della votazione:

   Presenti... 22
   Votanti... 14
   Astenuti... 8
   Maggioranza... 8
   Hanno votato ... 14

  (La Commissione approva).

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

  Hanno preso parte alla votazione i deputati: Benigni, Cappellacci, Ciancitto, Ciocchetti, Colosimo, Lancellotta, Lazzarini, Loizzo, Maccari, Morgante, Panizzut, Rosso, Schifone, Vietri.

  Si sono astenuti i deputati: Ciani, Di Lauro, Furfaro, Girelli, Malavasi, Quartini, Marianna Ricciardi, Zanella.

  Luana ZANELLA (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, rappresenta come a suo avviso il sistema di votazione mediante le palline sia inadeguato in quanto non consente ai singoli deputati di astenersi, se non in maniera palese. Questo rende più difficoltoso per i deputati, sia di maggioranza che di opposizione, assumere una posizione difforme da quella del proprio Pag. 204gruppo di appartenenza attraverso l'astensione.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, fa presente che il sistema di votazione utilizzato con riferimento alle proposte di nomina è coerente con il modo in cui è configurata l'astensione nel regolamento della Camera dei deputati. Precisa che, in ogni caso, il sistema delle palline, piuttosto vetusto, potrebbe essere superato nell'ambito di una riforma regolamentare.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.
C. 1294 Governo e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, ricorda che il provvedimento in oggetto è calendarizzato per la discussione in Assemblea a partire da lunedì 16 ottobre.
  Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Loizzo, per lo svolgimento della relazione e per l'illustrazione della proposta di parere.

  Simona LOIZZO (LEGA), relatrice, fa presente che il disegno di legge C. 1294 del Governo, all'esame della XII Commissione in sede consultiva, rappresenta una risposta del Governo a fronte del fenomeno della violenza sulle donne e della violenza domestica, al reiterarsi di episodi di violenza che purtroppo degenerano spesso in condotte più gravi, fino al femminicidio. Il disegno di legge recepisce le istanze più urgenti emerse nell'ambito dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito dall'articolo 1, comma 149, della legge n. 234 del 2021. Esso si muove inoltre nel solco delle considerazioni rappresentate nella Relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere – istituita al Senato nel corso della precedente legislatura – sull'attività svolta dalla medesima, nonché in continuità con talune iniziative legislative presentate sul tema anche nella passata legislatura.
  Le misure introdotte con il provvedimento in oggetto s'inseriscono in un quadro normativo già ben strutturato, avviato con la ratifica della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012 e ratificata con la legge n. 77 del 2013), al fine di superare alcune criticità che sono state evidenziate nel corso degli anni.
  Entrando nel merito del contenuto, rileva che l'articolo 1, comma 1, è diretto ad estendere l'applicabilità dell'istituto dell'ammonimento del questore, previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2013, ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica – cosiddetti «reati spia» – rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive, al fine di intercettare il cosiddetto «ciclo della violenza» e bloccarlo, preventivamente e tempestivamente.
  La disposizione in esame interviene inoltre sulla definizione di violenza domestica, inserendovi anche la cosiddetta violenza assistita ovvero la violenza commessa alla presenza di soggetti minori di età.
  Viene inoltre ampliato il novero di reati per i quali scatta l'obbligo da parte delle Forze dell'ordine, dei presìdi sanitari e delle istituzioni pubbliche, di informare la vittima sui centri antiviolenza presenti sul territorio nonché di metterla in contatto con i centri medesimi ove essa ne faccia espressamente richiesta. Si prevede altresì che l'ammonimento non possa essere revocatoPag. 205 prima che siano decorsi tre anni dalla sua emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero e tenuto conto dei relativi esiti.
  Il comma 2 interviene sulla disciplina dell'ammonimento per il reato di atti persecutori, al fine di estenderla anche ai reati di violenza sessuale e revenge porn. Inoltre, la disposizione in esame estende l'obbligo di fornire informazioni alle vittime sui centri antiviolenza in relazione ai reati di: tentato omicidio, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.
  L'articolo 2 del disegno di legge modifica il decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), estendendo alcune misure di prevenzione (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale) ai soggetti indiziati dei delitti più ricorrenti di violenza contro le donne.
  In particolare, per i soggetti indiziati dei delitti di violenza, si prevede che il tribunale debba imporre il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone.
  L'articolo 3 interviene sull'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Al fine di assicurare priorità nella trattazione dei processi, esso introduce l'indicazione di alcuni reati spia di situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica nel contesto delle relazioni familiari e affettive. Il successivo articolo 4 introduce una previsione volta ad accelerare la trattazione degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica anche nella fase cautelare. A tal fine, si dispone che i dirigenti degli uffici giudicanti adottino i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria.
  L'articolo 5, al fine di favorire la specializzazione nella trattazione di questa particolare tipologia di processi, prevede che, nel caso in cui il procuratore capo eserciti la facoltà di delega a procuratori aggiunti o sostituti, l'individuazione debba avvenire con riferimento al criterio della cura degli affari in materia di violenza di genere e domestica.
  Fa presente, poi, che l'articolo 6 introduce l'articolo 362-bis nel codice di procedura penale, in materia di termini per la valutazione delle esigenze cautelari. In particolare, si prevede che nei procedimenti relativi a delitti di violenza domestica e di genere ivi richiamati, il pubblico ministero debba valutare senza ritardo – e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato – la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare e che il giudice debba pronunciarsi sulla richiesta nei trenta giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria.
  Al fine di assicurare il rispetto dei predetti termini, il successivo articolo 7 introduce l'obbligo per il procuratore generale presso la corte di appello di acquisire trimestralmente, dalle procure della Repubblica del distretto, i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui al nuovo articolo 362-bis del codice di procedura penale.
  L'articolo 8 estende la disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 387-bis del codice penale per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile.
  L'articolo 9 introduce nel codice di procedura penale l'articolo 382-bis, in materia di arresto in flagranza differita. In particolare, la nuova disposizione prevede che nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, si considera comunque in stato di flagranza colui che, sulla base di documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o Pag. 206telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulti autore.
  L'articolo 10 interviene sulla disciplina delle misure cautelari e del braccialetto elettronico, mentre l'articolo 11 estende ai procedimenti per il delitto di lesioni personali, a determinate condizioni, una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista a legislazione vigente in materia di criteri di scelta e di condizioni di applicabilità delle misure cautelari coercitive.
  L'articolo 12 reca modifiche in materia di informazioni da rendere alla persona offesa dal reato, estendendo l'obbligatorietà dell'immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica e di genere a tutti i provvedimenti de libertate inerenti all'autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, condannato o internato.
  L'articolo 13 interviene sulla disciplina della sospensione condizionale della pena nel caso di reati di violenza domestica, specificando che ai fini della concessione della sospensione non sia sufficiente la mera partecipazione ai percorsi di recupero, ma occorra che tali percorsi siano superati con esito favorevole, accertato dal giudice, e disponendo che per l'individuazione degli enti o delle associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per reati di violenza domestica e di genere, nonché degli specifici percorsi di recupero, il giudice si avvalga degli uffici di esecuzione penale esterna.
  L'articolo 14 introduce e disciplina i presupposti per la corresponsione in favore della vittima di taluni reati ovvero degli aventi diritto in caso di morte della vittima, di una provvisionale, ossia una somma di denaro liquidata dal giudice, come anticipo sull'importo integrale che le spetterà in via definitiva. La somma è corrisposta, su richiesta, alle vittime o agli aventi diritto che vengano a trovarsi in stato di bisogno in conseguenza dei delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è ovvero è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
  L'articolo 15 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria, avendo il provvedimento natura ordinamentale.
  Sulla base delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Luana ZANELLA (AVS) ritiene che sia poco congruo dover assumere una posizione rispetto a un testo sul quale è ancora aperta la discussione presso la Commissione competente in sede referente. Preannuncia pertanto la propria astensione sulla proposta di parere, precisando che avrebbe potuto anche esprimere un parere favorevole nel caso di accoglimento di emendamenti correttivi al testo da parte della Commissione di merito.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, ricorda che il provvedimento in esame è calendarizzato in Assemblea a partire da lunedì 16 ottobre e che la Commissione ha facoltà di esprimersi in sede consultiva sul testo base adottato nel corso dell'esame in sede referente.

  Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FDI), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, evidenzia la necessità di intervenire con urgenza per contrastare la violenza sulle donne. Ricorda altresì che la Commissione deve esprimersi in sede consultiva solo sugli aspetti specifici di propria competenza.

  Paolo CIANI (PD-IDP), nel concordare sul fatto che la Commissione debba esprimere il proprio parere sui profili di competenza, ribadisce in ogni caso, in analogia con quanto segnalato dalla collega Zanella, le difficoltà determinate dal dover esaminare un testo che potrebbe essere anche profondamente modificato nelle prossime ore.

  Ilenia MALAVASI (PD-IDP), ricordando che presso la Commissione di merito i gruppi di opposizione hanno acconsentito Pag. 207alla scelta di adottare come testo base il disegno di legge del Governo nel presupposto che esso avrebbe potuto essere modificato attraverso un percorso condiviso, sul quale sono ancora in corso interlocuzioni per trovare una soluzione adeguata, reputa che sia poco opportuno esprimersi sul testo base. Segnala che questo modo di procedere rappresenta un'occasione sprecata e rischia di svilire il ruolo consultivo della stessa Commissione.

  Andrea QUARTINI (M5S), nel condividere le perplessità sulla scelta di esprimersi sul testo non emendato, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere. Precisa che, ove fossero stati già approvati alcuni emendamenti volti a correggere un testo attualmente ritenuto non soddisfacente, il Movimento 5 Stelle avrebbe potuto votare a favore della proposta di parere.

  Marco FURFARO (PD-IDP), nel ribadire le preoccupazioni espresse dai colleghi precedentemente intervenuti, chiede di rinviare l'espressione del parere alla conclusione dell'esame degli emendamenti da parte della Commissione Giustizia.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, ribadisce che, in considerazione della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea a partire dal prossimo lunedì, nella giornata odierna la Commissione non può che esprimere il proprio parere sul testo base adottato dalla Commissione giustizia. Precisa che, come già accaduto in precedenti occasioni, ove all'esito della fase emendativa dovessero risultare sostanziali modifiche al testo del provvedimento, che investano le competenze della Commissione Affari sociali, quest'ultima sarà convocata per esprimere un nuovo parere, anche nella giornata di venerdì 13 ottobre.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 11 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di riconoscimento dell'apnea ostruttiva nel sonno come malattia cronica e invalidante nonché per la diagnosi e la cura di essa.
C. 765 Varchi.
(Esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 252 Panizzut).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Avverte, altresì, che è stata assegnata, in sede referente, alla XII Commissione la proposta di legge n. 252 Panizzut, recante «Disposizioni per il riconoscimento dell'apnea ostruttiva nel sonno come malattia cronica e invalidante nonché per la diagnosi e la cura di essa». Poiché essa verte su materia identica a quella della proposta di legge in esame, la presidenza ne dispone l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.
  Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Rosso, per lo svolgimento della relazione.

  Matteo ROSSO (FDI), relatore, fa presente che la proposta di legge di cui la XII Commissione avvia l'esame è finalizzata a riconoscere l'apnea ostruttiva nel sonno come malattia cronica e invalidante e a disciplinarne gli indirizzi di cura, disponendo anche il conseguente aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.
  Rileva preliminarmente che la sindrome delle apnee ostruttive nel sonno, nota anche come OSAS (Obstructive Sleep Apnea Syndrome) è una condizione caratterizzata da pause nella respirazione durante il sonno, Pag. 208dovute all'ostruzione parziale o totale delle prime vie aeree. Nel primo caso si determina ipopnea, cioè il ridotto passaggio del flusso dell'aria nelle vie aeree, nel secondo apnea, cioè la sospensione temporanea dei movimenti respiratori associata all'interruzione completa del flusso aereo, per un tempo superiore ai quindici secondi. Questa condizione determina riduzione della concentrazione di ossigeno nel sangue, variazioni della frequenza cardiaca, aumento dei valori della pressione arteriosa e frammentazione del sonno, che è la causa di un'eccessiva sonnolenza durante il giorno.
  Le condizioni che possono causare e favorire l'insorgenza della sindrome delle apnee ostruttive nel sonno sono di vario genere, tra cui le alterazioni anatomo-funzionali delle prime vie aeree respiratorie, l'obesità, l'abuso di bevande alcoliche, l'assunzione di sonniferi. Le complicanze della sindrome delle apnee nel sonno possono coinvolgere l'apparato respiratorio, l'apparato cardio-circolatorio, il sistema neurologico. Inoltre, la sindrome può rappresentare un fattore di rischio importante per lo sviluppo di numerose malattie croniche non trasmissibili (insufficienza renale, neoplasie, obesità e diabete).
  Si stima che la sindrome in oggetto interessi oltre 900 milioni di soggetti nel mondo, con oltre 400 milioni che presentano una forma moderata-grave.
  Il trattamento dell'OSAS è finalizzato all'eliminazione o alla riduzione delle cause che determinano l'ostruzione. Rispetto a tale obiettivo, le linee guida internazionali segnalano i seguenti approcci terapeutici: terapia comportamentale con riduzione del peso, se necessario, attraverso una sana alimentazione e un'attività fisica adeguata; terapia posizionale, utilizzando un dissuasore di posizione in grado di evitare che il paziente assuma il decubito supino durante il sonno; terapia protesico-ortodontica, con l'utilizzo, nelle ore notturne, di apparecchi ortodontici di avanzamento mandibolare per aumentare lo spazio retro-faringeo e ridurre così l'ostruzione; terapia chirurgica, attraverso interventi chirurgici sulle prime vie aeree; terapia protesico-ventilatoria, mediante utilizzo nelle ore notturne di un dispositivo in grado di generare una pressione positiva che viene applicata alle vie aeree del paziente con una maschera da porre sul viso.
  Ricorda che nella passata legislatura la XII Commissione ha approvato all'unanimità, dopo aver svolto un ampio ciclo di audizioni, il testo unificato delle risoluzioni a prima firma dei deputati Boldi, Carnevali e Gemmato in materia di prevenzione, diagnosi e cura della sindrome delle apnee ostruttive del sonno.
  Passando al merito della proposta di legge, che si compone di dieci articoli, rileva che l'articolo 1 prevede il riconoscimento dell'apnea ostruttiva del sonno come malattia cronica e invalidante, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 124 del 1998, con assegnazione di uno specifico codice ai fini dell'esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria.
  L'articolo 2 attribuisce alle regioni e alle province autonome il compito di istituire, nell'ambito delle rispettive strutture sanitarie, centri specializzati di diagnosi, terapia e follow up per la sindrome dell'apnea ostruttiva nel sonno, con la presenza di un centro ogni 250.000 abitanti, tenuto conto anche delle zone disagiate. Si prevede che i centri siano composti da un'équipe di professionisti con esperienza certificata in disturbi respiratori nel sonno, in possesso di specializzazioni universitarie e di comprovata esperienza lavorativa nel settore da almeno tre anni, secondo le indicazioni contenute nel documento approvato in Conferenza Stato-regioni il 12 maggio 2016.
  L'articolo 3 rimette a un decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge: la definizione delle modalità di erogazione dei dispositivi terapeutici per l'apnea ostruttiva del sonno, senza l'obbligo del preventivo riconoscimento dell'invalidità civile, prevedendo un utilizzo degli stessi di almeno quattro ore durante la notte per almeno il 70 per cento delle notti; l'istituzione, nel sito internet del predetto Ministero, di una specifica area informativa pubblica che illustri le caratteristiche di degradazione e sicurezza dei materiali interniPag. 209 contenuti nei dispositivi terapeutici; la definizione, di intesa con l'Istituto superiore di sanità, dei requisiti garantiti dei dispositivi terapeutici nonché dei requisiti specifici minimi della telemedicina.
  L'articolo 4 prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si provveda all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, ai fini dell'inserimento della terapia con protrusore mandibolare nel nomenclatore tariffario.
  L'articolo 5 prescrive che presso l'Istituto superiore di sanità sia istituito il Registro nazionale della sindrome dell'apnea ostruttiva nel sonno, finalizzato alla raccolta e all'analisi dei dati clinici riferiti a tale malattia. Lo scopo del registro è quello di stabilire appropriate strategie di intervento, monitorare l'andamento e la ricorrenza della malattia, oltre che rilevare le problematiche connesse e le eventuali complicanze. I dati riportati nel Registro sono utilizzati per individuare azioni finalizzate alla diagnosi precoce, alla previsione di trattamenti medico-sanitari più efficaci e alla realizzazione di analisi cliniche.
  Fa presente che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, con decreto del Ministro della salute si provvede alla definizione dei criteri e delle modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro, anche con strumenti informatici e telematici. Per l'attuazione dell'articolo in esame è autorizzata una spesa pari a un milione di euro annui.
  L'articolo 6 dispone circa la tutela dei lavoratori affetti dall'apnea ostruttiva nel sonno, disponendo che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce direttive volte a tutelare i lavoratori affetti dalla sindrome dell'apnea ostruttiva del sonno nelle forme medio-gravi con sintomatologia conclamata o comorbilità, allo scopo di garantirne l'occupazione e di favorirne il mantenimento dell'idoneità lavorativa.
  Ai sensi dell'articolo 7, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, è chiamato a stipulare accordi con le associazioni imprenditoriali per favorire l'accesso delle persone affette da apnee ostruttive nel sonno, nelle forme gravi con sintomatologia conclamata, allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, ai sensi delle disposizioni del capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81.
  Con riferimento alla formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario in materia di apnea ostruttiva nel sonno, l'articolo 8 dispone che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, è chiamato a stabilire con uno o più decreti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in sindrome dell'apnea ostruttiva nel sonno.
  All'articolo 9 si prevede che il Ministero della salute promuova campagne di informazione e di sensibilizzazione, che devono avere carattere periodico e riguardare l'informazione sulle problematiche relative all'apnea ostruttiva nel sonno.
  Infine, l'articolo 10 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge, quantificati in 30 milioni di euro annui.

  Massimiliano PANIZZUT (LEGA), segnalando che sia il testo illustrato dal relatore che quello a sua prima firma riprendono il contenuto di proposte di legge presentate nella precedente legislatura, ritiene utile lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni anche per valutare, ai fini dell'adozione del testo base, quale sia il livello di dettaglio auspicabile della normativa che si intende introdurre.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia.
C. 113 Panizzut.
(Seguito dell'esame e rinvio).

Pag. 210

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 luglio 2023.

  Ugo CAPPELLACCI, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Ricorda che sul provvedimento in oggetto si sono svolte alcune audizioni informali; la documentazione acquisita nel corso dello svolgimento dell'attività conoscitiva è a disposizione dei deputati attraverso l'applicazione GeoCamera ed è pubblicata sul sito internet della Camera.
  Ricorda, altresì, che nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di concludere l'esame preliminare nella seduta odierna.
  Non essendovi richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare.
  Avverte che il termine per la presentazione di proposte emendative alla proposta di legge Panizzut C. 113 sarà pertanto fissato nell'imminente riunione dell'ufficio di presidenza.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 11 ottobre 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00051 Marianna Ricciardi, in materia di sicurezza delle cure e dei pazienti e di contrasto alla medicina difensiva, di rappresentanti dell'Associazione ANAAO-ASSOMED e della Federazione CIMO-FESMED.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.40.