CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 ottobre 2023
181.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 187

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.
C. 1406 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Andrea VOLPI (FDI), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla X Commissione (Attività produttive) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1406 Governo, approvato in prima lettura dal Senato il 13 settembre 2023, recante delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.
  Il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con le indicazioni del Documento di economia e finanza (DEF). Il DEF, in particolare, oltre a menzionare la revisione organica degli incentivi alle imprese, fa esplicito riferimento a quelli i cui destinatari operano nel Mezzogiorno; tale riferimento, come esplicitato nella relazione illustrativa dal Governo, è indotto dalla genesi dell'iniziativa, che trova fondamento nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Nell'ambito del piano, infatti, è prevista come riforma abilitante, tra le altre, anche la «semplificazione delle norme in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno», pur declinata nel disegno di legge nell'ambito del più ampio obiettivo di riforma complessiva del sistema degli incentivi alle imprese.
  Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, per quanto attiene ai profili di competenza della XI Commissione, rileva che l'articolo 1 identifica l'oggetto del disegno di legge nella definizione delle disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, con la finalità di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione.
  L'articolo 2 reca i princìpi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega.
  L'articolo 3, nel delegare il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese, specifica al comma 3 che i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro per le disabilità, nonché di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei medesimi decreti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Pag. 188regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
  L'articolo 4 elenca i princìpi e criteri specifici, ulteriori rispetto ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai quali il Governo, nel rispetto dell'autonomia programmatica delle regioni, è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi prevista all'articolo 3, tra cui si prevede la ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, sulla base di criteri che tengano conto degli ambiti o delle finalità delle stesse, quali il sostegno agli investimenti, alla ricerca, allo sviluppo, al lavoro, all'occupazione, alla riqualificazione professionale dei lavoratori, alla formazione e all'innovazione, alla sostenibilità ambientale, nonché la facilitazione nell'accesso al credito da parte delle imprese, il rafforzamento patrimoniale delle stesse e la crescita dimensionale, anche favorendo l'aggregazione, o altri ambiti e finalità del sostegno, in rapporto.
  L'articolo 6 indica i principi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega prevista dal disegno di legge in esame per armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese nell'ambito di un organico «codice degli incentivi». Si prevede, in particolare, alla lettera g) che, con i decreti legislativi di attuazione, siano riconosciute premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli interventi di incentivazione, per le imprese che, fermi restando gli obblighi assunzionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, assumano persone con disabilità. Alla lettera h) si prevede poi che si riconoscano premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, anche per le imprese che valorizzino la quantità e la qualità del lavoro giovanile e del lavoro femminile, nonché il sostegno alla natalità.
  Rileva quindi che l'articolo 8, al comma 4, con il fine di semplificare e accelerare le procedure di concessione e di erogazione degli incentivi, dispone che le amministrazioni titolari degli interventi di incentivazione e quelle competenti al rilascio di certificazioni funzionali ai controlli sui requisiti per l'accesso e la fruizione degli incentivi promuovono la stipula di protocolli per il rilascio accelerato delle certificazioni, anche attraverso modalità di acquisizione e gestione massiva delle richieste e delle verifiche telematiche quali quelle effettuate ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 602 del 1973.
  Si prevede inoltre che, in via sperimentale, al fine di semplificare e accelerare le procedure di concessione e di erogazione degli incentivi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il Ministero delle imprese e del made in Italy definisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e la Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE), nonché di concerto con il Ministero dell'interno, protocolli operativi per l'accelerazione delle procedure di rilascio, rispettivamente, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 e della documentazione antimafia di cui al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Una modifica approvata nel corso dell'esame al Senato precisa che detti protocolli operativi dovranno anche consentire alle imprese di avviare, su base volontaria, la procedura di verifica della regolarità contributiva fino a quindici giorni in anticipo rispetto alla scadenza del predetto documento unico di regolarità contributiva.
  Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Arturo SCOTTO (PD-IDP) fa notare che il Governo, ancora una volta, risulta assente, durante l'esame di provvedimenti che incidono su materie di interesse della Commissione. Osserva che le premialità previste all'articolo 6, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli interventi di incentivazione, rischiano di non produrre effetti positivi, laddove la spinta alle assunzioniPag. 189 risulti priva di reale efficacia vincolante.
  Dichiara, infine, che si sarebbe aspettato maggiori delucidazioni da parte del relatore in ordine all'articolo 8, comma 4, con comprendendo in cosa consista la semplificazione delle procedure di rilascio, rispettivamente, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 e della documentazione antimafia di cui al codice delle leggi antimafia. Preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, esprimendo la propria contrarietà al provvedimento in titolo.

  Francesco MARI (AVS) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, ritenendo non opportuno conferire una delega di tale portata al Governo, che rischia di creare un sistema parallelo di benefici a vantaggio delle solo imprese.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.
C. 1294 Governo e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Chiara TENERINI (FI-PPE), relatrice, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla II Commissione il parere di competenza sul disegno di legge C. 1294, recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. Il provvedimento – a cui risultano abbinate le proposte di legge C. 439 Bonetti, C. 603 Ascari, C. 1245 Ferrari – è stato adottato come testo base, presso la Commissione di merito, nella seduta del 28 settembre 2023.
  Come evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento, il disegno di legge – teso a rafforzare procedure e strumenti per la tutela delle donne vittime di violenza, che consenta una preventiva ed efficace valutazione e gestione del rischio di letalità, di reiterazione e di recidiva – recepisce le istanze più urgenti emerse nell'ambito dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito dall'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, muovendosi inoltre nel solco delle considerazioni rappresentate nella Relazione finale (Doc. XXII-bis, n. 15, della XVIII legislatura) della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere (istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 16 ottobre 2018 e prorogata con deliberazione del Senato della Repubblica del 5 febbraio 2020) sull'attività dalla medesima svolta, nonché in continuità con talune iniziative legislative presentate sul tema anche nella passata legislatura.
  L'adozione di un intervento normativo si impone anche alla luce del quadro normativo sovranazionale, in particolare della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», nonché delle diverse pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo che hanno evidenziato la necessità di intensificare, a livello statale, le misure positive di protezione.
  In tale contesto, l'iniziativa legislativa vuole rappresentare una risposta del Governo alle esigenze più urgenti manifestate su tale odioso fenomeno, rimettendo la discussione dello stesso alla dialettica parlamentare nell'ottica della massima condivisione delle misure da intraprendere.
  Nello specifico, l'intervento consta di 15 articoli e prevede la clausola di invarianza finanziaria.
  Per quanto concerne i profili di competenza dalla XI Commissione, rileva che non si riscontrano disposizioni di specifico interesse nel testo in oggetto, ritenendosi che l'assegnazione in sede consultiva alla presente Commissione sia riconducibile al tenore di specifiche norme contenute in talunePag. 190 delle proposte di legge ad esso abbinate, tra le quali segnalo la proposta di legge C. 603, che, all'articolo 5, reca norme in tema di formazione degli appartenenti ai corpi di polizia locale, degli operatori sociali e degli operatori sanitari, e la proposta di legge C. 1245, che, all'articolo 13, reca interventi di formazione, aggiornamento e riqualificazione destinata agli operatori delle Forze di polizia e della polizia municipale, ai magistrati, al personale del settore giudiziario, al personale sanitario e socio-sanitario e agli insegnanti che possono entrare in contatto con le vittime medesime.
  Formula in conclusione una proposta di nulla osta sul provvedimento in esame (vedi allegato 2).

  Arturo SCOTTO (PD-IDP) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

  Valentina BARZOTTI (M5S) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 11 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso.
C. 408 Ascari, C. 510 Ubaldo Pagano e C. 786 Morgante.
(Esame e rinvio).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marta SCHIFONE (FDI), relatrice, osserva che la XI Commissione è chiamata ad esaminare in sede referente le proposte di legge C. 408, C. 510 e C. 786, che recano disposizioni per favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e domestica e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso.
  Tale obiettivo è perseguito sia attraverso il riconoscimento di agevolazioni contributive per le assunzioni a tempo indeterminato, sia attraverso l'inserimento delle suddette vittime nelle categorie protette ai fini dell'applicazione della disciplina sul collocamento mirato al lavoro.
  Passa quindi ad illustrare il contenuto di tali proposte di legge, rilevando, in primo luogo, che le proposte di legge C. 408 e C. 786 si compongono di un solo articolo, laddove la proposta di legge C. 510 si compone di tre articoli.
  La proposta di legge C. 786 estende alle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso (di cui all'art. 583-quinquies del codice penale) l'applicazione della legge n. 68 del 1999, che ha la finalità di promuovere l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Tale estensione si realizza attraverso una modifica dell'articolo 1 della richiamata legge n. 68 del 1999, che ne definisce l'ambito di applicazione soggettivo.
  Si ricorda che tale legge individua come beneficiari di quanto ivi disposto: le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento; le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento; le persone non vedenti o sordomute; le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio. Per i suddetti soggetti, la richiamata legge n. 68 del 1999 prevede un obbligo di assunzione (cosiddetta quota di riserva) da parte dei datori di lavoro, pubblici e privati, diverso a seconda del numero di dipendenti presenti. Le quote sono le seguenti: da 15 a 35 dipendenti, 1 lavoratore disabile; da 36 a 50 dipendenti, 2 Pag. 191lavoratori disabili; oltre 50 dipendenti, il 7 per cento dei lavoratori occupati.
  Si segnala che la proposta di legge C. 786 specifica che le eventuali disabilità acquisite dai lavoratori nel corso della carriera lavorativa e non presenti al momento dell'assunzione, che obbligano i datori di lavoro pubblici e privati a garantire la conservazione del posto di lavoro ai lavoratori medesimi, sono quelle definite dalla proposta medesima.
  Le proposte di legge C. 408 e C. 510 attribuiscono in favore, rispettivamente, delle donne vittime di violenza domestica e delle donne vittime di violenza di genere, la quota di riserva già prevista dalla normativa vigente (ex articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999) in favore di altri soggetti, nelle more dell'adozione di una specifica disciplina del diritto al lavoro dei medesimi soggetti. Tale quota è pari ad una unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti e all'1 per cento per i medesimi datori di lavoro che occupano più di 151 dipendenti e la proposta di legge C. 510 ne prevede l'applicazione alle donne vittime di violenza di genere dal 1° luglio 2023.
  Si ricorda che gli altri soggetti a cui si applica la suddetta quota di riserva ai sensi del richiamato articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999 sono: gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause; i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati; i figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi dell'articolo 577 del codice penale (secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge n. 4 del 2018); coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria (secondo quanto previsto dall'articolo 67-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020).
  Ai sensi della proposta di legge C. 510, le donne a cui viene estesa la suddetta quota di riserva sono quelle beneficiarie di interventi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza ovvero dai centri antiviolenza o dalle case-rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge n. 93 del 2013.
  Sul punto, si ricorda che il richiamato decreto-legge n. 93 del 2013 reca disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. In particolare, all'articolo 5-bis si disciplinano le azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali si garantisce l'anonimato, prevedendo, tra l'altro, che essi siano sono promossi da: enti locali, in forma singola o associata; associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato; i soggetti prima menzionati, di concerto, d'intesa o in forma consorziata.
  La proposta di legge C. 510 rende strutturale, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui e a decorrere dal 1° luglio 2023, il contributo già riconosciuto in via temporanea fino al 2021 e consistente in uno sgravio dai contributi previdenziali e assistenziali in favore dei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato donne vittime di violenza di genere, inserite in percorsi di protezione debitamente certificati ai sensi della normativa vigente (ex articolo 5-bis del decreto-legge n. 93 del 2013). Essa estende tale sgravio a tutti i datori di lavoro privati e non più solo alle cooperative sociali, come previsto dalla richiamata disciplina temporanea (di cui all'articolo 1, comma 220, della legge n. 205 del 2017).
  La definizione delle modalità di attuazione del suddetto esonero è demandata ad Pag. 192apposito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno.
  Agli oneri derivanti dall'attuazione della suddetta previsione – pari a 5 milioni di euro annui dal 2023 – si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per esigenze indifferibili (di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014).

  Stefania ASCARI (M5S) esprime la propria soddisfazione per l'avvio del presente iter di esame, ritenendo necessario un intervento volto a favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere, a fronte dell'incremento dei casi di violenza nei loro confronti. Osserva che un sostegno di tale portata, favorendo l'autosufficienza economica delle donne, può contribuire a contrastare il dilagare di tali fenomeni, evidenziando che spesso le donne non denunciano tali episodi di violenza in quanto risultano economicamente dipendenti. Auspica un lavoro proficuo tra i gruppi che possa portare ad un testo unificato condiviso.

  Valentina BARZOTTI (M5S) esprime soddisfazione per l'avvio dell'esame dei provvedimenti in titolo, ritenendo che il tema in questione, in virtù del suo carattere trasversale, meriti una collaborazione tra i gruppi in vista dell'elaborazione di un testo unificato condiviso. Ritiene sia necessario prevedere un reale sostegno economico alle donne vittime di violenza, sulla scia del lavoro già svolto nella precedente legislatura.

  Arturo SCOTTO (PD-IDP) evidenzia come il suo gruppo lavorerà con spirito costruttivo in vista della elaborazione di un testo efficace e condiviso.

  Walter RIZZETTO, presidente, fatto presente che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà possibile definire lo svolgimento di un ciclo di audizioni sul tema in oggetto, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 11 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti, C. 1128 Rizzetto e C. 1395 Tenerini.
(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1395).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 settembre 2023.

  Walter RIZZETTO, presidente, comunica che è stata nel frattempo assegnata alla XI Commissione la proposta di legge C. 1395 Tenerini, recante modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e altre disposizioni recanti misure a favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche.
  Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge già all'ordine del giorno, ne dispone l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.
  Chiede al relatore di illustrare il contenuto della proposta di legge C. 1395 testé abbinata.

  Andrea GIACCONE (LEGA), relatore, fa presente che la proposta di legge C. 1395 Tenerini, testé abbinata alle proposte di Pag. 193legge C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta e C.1128 Rizzetto, reca modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e altre disposizioni recanti misure a favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche.
  Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, segnala che l'articolo 1, comma 1, lettera a), è volto a prevedere che all'interno della Commissione della ASL che accerta lo stato di invalidità o handicap sia presente un medico oncologo specialista nella patologia da esaminare.
  L'articolo 1, comma 1, lettera b), è volto a estendere il diritto a tre giorni di permesso retribuito previsto dall'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 anche ai lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che sono o sono stati affetti da patologie oncologiche che, pur avendo superato la fase acuta della malattia, devono sottoporsi alle cure riabilitative necessarie alla completa guarigione, previa presentazione di comprovante attestazione medica.
  L'articolo 2 innalza per tutti i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, previa presentazione di comprovante attestazione medica, il periodo di comporto a 12 mesi, indipendentemente dall'inquadramento e dall'anzianità, ferma restando l'applicazione della contrattazione collettiva ove preveda condizioni più favorevoli. In alternativa si prevede, laddove possibile e previo accordo con il datore di lavoro, un cambio di mansione compatibile con l'attuale stato di salute.
  L'articolo 3 estende ai lavoratori dipendenti, pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, ai quali non siano stati riconosciuti l'invalidità o lo stato di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992, il diritto di usufruire del congedo straordinario, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, dietro presentazione della documentazione sanitaria attestante la necessità di effettuare controlli medici; il congedo è utilizzabile, anche in maniera frazionata, entro diciotto mesi dalla presentazione della documentazione stessa per un periodo non superiore a trenta giorni per i primi dodici mesi e a ulteriori quindici giorni per i restanti sei mesi.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 11 ottobre 2023.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti, C. 1128 Rizzetto e C. 1395 Tenerini.

  Il Comitato si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 11 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

  La seduta comincia alle 15.

5-00971 Schullian: Sulla carenza di personale presso la direzione provinciale dell'Inail di Bolzano.

  Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Manfred SCHULLIAN (MISTO-MIN.LING.), replicando, esprime apprezzamento per la disponibilità manifestata dal Governo nell'ultima parte della sua risposta, auspicando si ponga rimedio alla carenza di personale presso la direzione provinciale dell'Inail di Bolzano.

Pag. 194

5-01006 Carotenuto: Iniziative volte a sopperire alla drammatica carenza di organico dei Cpi nella regione Calabria.

  Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Dario CAROTENUTO (M5S), replicando, fa presente che, nonostante la risposta del Governo faccia riferimento ad un miglioramento della situazione dell'organico dei Centri per l'impiego nella regione Calabria, continua a destare forte preoccupazione la situazione complessiva che riguarda le politiche attive per il lavoro, a fronte di una inerzia del Governo associata, peraltro, alla soppressione degli strumenti di sostegno al reddito. Ritiene che ciò testimoni lo svolgimento di una politica volta a colpire i più deboli.

5-01234 Bakkali: Acquisizione di informazioni sulla fruizione dell'ammortizzatore sociale unico introdotto a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nei territori della Regione Emilia-Romagna a partire dal 1° maggio 2023.

  Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Ouidad BAKKALI (PD-IDP), replicando, auspica che la disponibilità mostrata dal Governo porti ad un integrale impiego delle risorse stanziate dal decreto-legge n. 61 del 2023 – sinora solo in minima parte utilizzate – al fine di riconoscere l'intervento di sostegno al reddito ad una platea di lavoratori la più ampia possibile, fronteggiando così le conseguenze degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

5-01382 Zurzolo: Sulla difficoltà di accedere agli ammortizzatori sociali per le imprese del settore della panificazione della Regione Emilia-Romagna che risultano inadempienti sul piano dell'obbligazione contributiva a causa delle incertezze interpretative delle disposizioni vigenti.

  Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Immacolata ZURZOLO (FDI), replicando, si dichiara soddisfatta della puntuale risposta del rappresentante del Governo.

  Walter RIZZETTO, presidente, dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.25.