CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 ottobre 2023
181.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 150

RISOLUZIONI

  Mercoledì 11 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 13.30.

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7-00050 Appendino, 7-00079 Peluffo e 7-00105 Zucconi: Sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti.
(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 20 settembre 2023.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, chiedo se vi siano richieste di intervento.

  Chiara APPENDINO (M5S) ritiene opportuno chiedere che la Commissione acconsenta a rinviare il seguito della discussione congiunta al fine di provare a pervenire ad una soluzione condivisa.

  La Commissione concorda.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.
C. 1294 Governo e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere parere, alla II Commissione, sul disegno di legge 1294 del Governo, recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, e abbinate proposte di legge A.C. 439 Bonetti, A.C. 603 Ascari e A.C. 1245 Ferrari. Segnala che il disegno di legge in esame non è stato originariamente assegnato per il parere alla nostra Commissione essendola stata invece l'abbinata proposta di legge A.C. 1245 Ferrari che, peraltro, reca solo labili ambiti di interesse per la X Commissione. Di talché osserva che, di fatto, sul provvedimento all'esame non sussistono aspetti di interesse per la Commissione attività produttive, commercio e turismo, e anticipa un parere favorevole su di esso. Ciò evidenziato espone, comunque, brevemente i contenuti del disegno di legge C. 1294 che consta di 15 articoli e prevede la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 1 (Rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime) è diretto ad estendere l'applicabilità dell'istituto dell'ammonimento del questore, previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica, cosiddetti «reati spia», rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive (attuali e passate), al fine di intercettare il cosiddetto «ciclo della violenza» e bloccarlo, preventivamente e tempestivamente, prima che straripi e prorompa nello stadio finale di estinzione, compromissione ovvero grave lesione dei beni giuridici protetti. Per tutte le tipologie di reati ivi previsti, vengono coordinati gli strumenti di tutela per le vittime nonché di azione procedurale nei confronti degli autori dei delitti stessi.
  L'articolo 2 (Potenziamento delle misure di prevenzione) apporta alcune modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, estendendo le misure di prevenzione (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale) ai soggetti indiziati dei delitti più ricorrenti nella violenza contro Pag. 152le donne e nella violenza domestica. Le misure di prevenzione sono misure special-preventive, considerate tradizionalmente di natura formalmente amministrativa, dirette a evitare la commissione di reati da parte di determinate categorie di soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Vengono, quindi, applicate indipendentemente dalla commissione di un precedente reato, da cui la denominazione di misure ante delictum o praeter delictum. La normativa vigente contempla un insieme di misure di prevenzione a carattere amministrativo e giurisdizionale. La sorveglianza speciale costituisce la principale misura di prevenzione a carattere personale e di natura giurisdizionale.
  L'articolo 3 (Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi) interviene sull'articolo 132-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale», al fine di assicurare una trattazione spedita dei processi, in particolare modificando il comma 1, lettera a-bis), nel senso di ampliare le fattispecie delittuose per le quali è assicurata priorità nella trattazione dei processi. Le fattispecie punite dal codice penale aggiunte all'articolo 132-bis in quanto rappresentano reati spia rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone nel contesto delle relazioni familiari ed affettive (attuali e passate) sono: costrizione o induzione al matrimonio (articolo 558-bis), maltrattamenti contro familiari o conviventi (articolo 572) deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies), violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 387-bis), violenza sessuale (articolo 609-bis), atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater), corruzione di minorenne (articolo 609-quinquies), violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies), atti persecutori (articolo 612-bis), diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (articolo 612-ter), stato di incapacità procurato mediante violenza (articolo 613) nell'ipotesi aggravata di cui al terzo comma, ossia se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato o se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto, lesione personale (articolo 582) nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2., 5. e 5.1, e 577, primo comma, numero 1., e secondo comma, ovvero nei casi in cui ricorrano altre specifiche aggravanti.
  L'articolo 4 (Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare) introduce una previsione volta ad accelerare la trattazione degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica anche nella fase cautelare, richiamando esplicitamente le fattispecie delittuose di cui all'articolo 132-bis, comma 1, lettera a-bis), del citato decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dall'articolo 3 del disegno di legge all'esame.
  L'articolo 5 (Disposizioni in materia di attribuzioni del Procuratore della Repubblica) interviene sul comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, che concerne la facoltà, per il procuratore della Repubblica, di delegare ad uno o più procuratori aggiunti ovvero a uno o più magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attività dell'ufficio che necessitano di uniforme indirizzo. In particolare, l'articolo 5 intende rafforzare il contenuto della citata disposizione, prevedendo che, in relazione alla cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica, in caso di delega, l'individuazione specifica di uno o più procuratori aggiunti ovvero di uno o più magistrati avvenga sempre.
  L'articolo 6 (Termini per la valutazione delle esigenze cautelari) mira, attraverso l'inserimento nel codice di procedura penale del nuovo articolo 362-bis, recante misure urgenti di protezione della persona offesa, ad introdurre un termine per la valutazione della sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari da parte del pubblico ministero e un termine per la decisione sull'istanza cautelare da parte del Pag. 153giudice. Del nuovo articolo 362-bis, recante misure urgenti di protezione della persona offesa, ad introdurre un termine per la valutazione della sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari da parte del pubblico ministero e un termine per la decisione sull'istanza cautelare da parte del giudice.
  L'articolo 7 (Rilevazione dei termini) introduce il nuovo comma 1-bis all'articolo 127 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Si prevede, in particolare, l'acquisizione, con cadenza trimestrale, da parte del procuratore generale presso la corte d'appello, dei dati delle procure della Repubblica del distretto relativi al rispetto dei termini concernenti i procedimenti di cui al nuovo articolo 362-bis, introdotto dall'articolo 6 del disegno di legge, nonché la trasmissione di una relazione almeno semestrale al procuratore generale presso la Corte di cassazione.
  L'articolo 8 (Modifiche degli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari) estende la medesima disciplina penalistica prevista dall'articolo 387-bis del codice penale per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile. L'intervento in esame si basa sulla circostanza che l'ordine di protezione contro gli abusi familiari di cui all'articolo 342-ter, primo comma, del codice civile presuppone una condotta pregiudizievole per l'integrità fisica o morale del coniuge o convivente e che viene emesso dal giudice all'esito di una compiuta istruttoria, per cui è opportuno equiparare le conseguenze della violazione del predetto ordine emesso in sede civile a quelle previste per la violazione delle misure cautelari del divieto di avvicinamento o dell'obbligo di allontanamento.
  Con l'articolo 9 (Arresto in flagranza differita) si introduce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 382-bis, al fine di prevedere che, nei casi di cui agli articoli 387-bis (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), 572 (Maltrattamenti contro familiari o conviventi) e 612-bis (Atti persecutori) del codice penale, si consideri comunque in stato di flagranza colui che, sulla base di documentazione video fotografica o di altra documentazione ottenuta nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento di dati personali, da dispositivi di comunicazione informatica o telematica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore. L'arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto. Si evidenzia che le sopra citate ipotesi di reato, per le quali verrebbe consentito l'arresto in flagranza differita, costituiscono alcune delle fattispecie più comuni e reiterate in tema di violenza contro le donne e domestica, ragion per cui la modifica varrebbe ad ampliare la gamma di comportamenti criminali suscettibili di tempestivo intervento repressivo, con finalità però soprattutto preventive di condotte più gravi e talvolta letali, della polizia giudiziaria.
  L'articolo 10 (Rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico) interviene, con il comma 1, lettera a), sulla disciplina delle misure cautelari e del braccialetto elettronico modificando il comma 1 dell'articolo 275-bis del codice di procedura penale, sostituendo l'obbligo, attualmente previsto in capo al giudice procedente, che ritenga di applicare la misura degli arresti domiciliari prescrivendo procedure di controllo mediante l'utilizzo di «mezzi elettronici o altri strumenti tecnici», di verificare preventivamente la disponibilità di tali apparati da parte della polizia giudiziaria con quello di accertare previamente la fattibilità tecnica dei suddetti strumenti da parte della polizia giudiziaria. Alla lettera b), amplia la portata dell'articolo 276, comma 1-ter, del codice di procedura penale in materia di provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni impartite, prevedendo l'applicazione della misura cautelare in carcere, non solo nel caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanamento dalla propria abitazionePag. 154 o da altro luogo di privata dimora, ma anche nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari o con le misure di cui agli articoli 282-bis (Allontanamento dalla casa familiare) o 283-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) del medesimo codice. Alla lettera c), apporta modifiche alla disciplina di cui all'articolo 282-bis del codice di procedura penale in materia di allontanamento dalla casa familiare. Alla lettera d), apporta analoghe modifiche alla disciplina del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all'articolo 282-ter del codice di procedura penale.
  L'articolo 11 (Ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive) interviene in materia di misure cautelari coercitive, apportando modifiche all'articolo 275, comma 2-bis (Criteri di scelta delle misure), all'articolo 280 (Condizioni di applicabilità delle misure coercitive) e all'articolo 391, comma 5 (Udienza di convalida) del codice di procedura penale.
  L'articolo 12 (Disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione) estende la previsione dell'immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o contro le donne, di tutti i provvedimenti de libertate inerenti all'autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, condannato o internato, fornendo un chiarimento operativo valido per qualsiasi fase, grado e stato del processo e raggruppando in un'unica norma le disposizioni dettate in altri articoli del codice di procedura penale, tra cui il comma 1-bis dell'articolo 659, che è, pertanto, abrogato.
  L'articolo 13 (Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena) apporta talune modifiche all'articolo 165 del codice penale. Tale disposizione indica gli obblighi ai quali il condannato deve soggiacere per accedere all'istituto della sospensione condizionale della pena. Tale istituto costituisce una causa estintiva del reato che determina una sospensione integrale, anche se provvisoria, dell'esecuzione della pena. Nel caso in cui non vi sia l'adempimento degli obblighi imposti dal giudice o nei casi di reiterazione dell'attività criminale, la concessione è revocata. Va da sé che il beneficio della sospensione condizionale della pena richiede, come presupposto essenziale e necessario, che la pena debba essere ancora, in tutto o in parte, da espiare, dovendosi considerare, in caso contrario, come illegittima. Nei casi di condanna per alcuni specifici delitti, indicati al comma 5 del citato articolo 165, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. La modifica di cui alla lettera a) integra tale disposizione, stabilendo che non è sufficiente la mera partecipazione a specifici corsi, ma è necessario anche il superamento degli stessi con esito favorevole, accertato dal giudice. Con la modifica di cui alla lettera b) si integra il quinto comma dell'articolo 165, prevedendo che il giudice, ai fini appena detti, sia chiamato ad avvalersi degli uffici di esecuzione penale esterna (UEPE), istituzionalmente deputati ad effettuare il trattamento socioeducativo delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, svolgendo il compito di favorire il reinserimento sociale delle persone che hanno subìto una condanna definitiva.
  L'articolo 14 (Provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime o degli aventi diritto) introduce l'articolo 13-bis della legge 7 luglio 2016, n. 122, al fine di prevedere una provvisionale a titolo di ristoro «anticipato» in favore della vittima o, in caso di morte, degli aventi diritto che, in conseguenza dei delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno. Viene così superato l'attuale limite della necessità dell'acquisizione della sentenza di condanna, attualmente previsto quale elemento imprescindibile per il riconoscimentoPag. 155 e la conseguente elargizione dell'indennizzo, anticipando il momento della richiesta alla fase delle indagini preliminari, sulla base degli atti del procedimento penale previo parere del pubblico ministero competente. Si precisano, inoltre, le condizioni che devono sussistere per la corresponsione della provvisionale.
  L'articolo 15 prevede la clausola di invarianza finanziaria, avendo il provvedimento natura meramente ordinamentale.
  Alla luce di quanto premesso propone che la Commissione esprima un parere favorevole sul provvedimento in titolo (vedi allegato 1).

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, dà conto delle sostituzioni e chiede se vi siano interventi per dichiarazione di voto.

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) fa presente che nella Commissione competente per il merito è stato rinviato l'esame degli emendamenti con l'intento di cercare di trovare una più ampia condivisione sui diversi aspetti del testo in titolo. È quindi dell'avviso che oggi non vi siano ancora le condizioni per l'espressione del parere da parte della X Commissione, ciò anche per consentire la generazione di un ampio consenso sulla proposta di parere della relatrice.

  Emma PAVANELLI (M5S) si associa alle considerazioni svolte dal collega Peluffo sottolineando, peraltro, che le sono oscure le ragioni per le quali il provvedimento in titolo è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione, considerando che il testo non contiene profili di interesse di competenza della X Commissione.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, osserva che il parere che esprimerebbe oggi la Commissione sul testo base del provvedimento in titolo non esclude che la medesima X Commissione possa convocarsi nuovamente per esprimere un nuovo parere sul testo eventualmente emendato dalla Commissione competente per il merito.
  Quanto le ragioni relative all'assegnazione del provvedimento in sede consultiva alla Commissione, evidenzia che probabilmente esse risiedono nel fatto che una delle proposte di legge abbinate al disegno di legge C. 1294, l'atto Camera n. 1245, era stato originariamente assegnato in sede consultiva anche alla X Commissione. Osserva, peraltro, che questa potrebbe essere anche l'occasione, esprimendo direttamente il parere, per non far tornare la X Commissione ad esaminare un testo di cui profili di interesse sono assai labili.

  Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, anche in considerazione dell'andamento dei lavori presso la II Commissione Giustizia competente per il merito, annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, confermando comunque quanto già espresso in precedenza, annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

  Eleonora EVI (AVS), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 1).

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.
C. 1324 Governo, approvato dal Senato e abb.
(Parere alle Commissioni XII e XIII).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 ottobre 2023

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  Salvatore Marcello DI MATTINA (LEGA), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che i deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle hanno presentato una proposta di parere alternativa (vedi allegato 3).
  Chiede quindi se vi siano interventi per dichiarazione di voto.

  Enrico CAPPELLETTI (M5S) illustra la proposta di parere alternativa presentata dal suo gruppo evidenziando la sua divergenza da quella formulata dalla relatrice. Sottolinea, in primo luogo, che la normativa all'esame potrebbe rappresentare un danno di cospicue dimensioni per l'industria alimentare italiana e per la sua economia. A tal proposito, peraltro, ricorda le dichiarazioni iniziali del Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, che ebbe ad affermare che le iniziative del suo Governo ma gli avrebbero ostacolato l'industria nazionale e lo sviluppo economico italiano, dichiarazioni che si dovrebbero ritenere quindi smentite.
  Evidenzia poi che il testo all'esame contraddice posizioni prese a livello unionale, ricordando che nell'ottobre 2020, il Parlamento europeo ha già respinto una proposta di modifica al Regolamento dell'Organizzazione comune dei mercati agricoli, deliberando così che le nomenclature comunemente collegate ai prodotti di carne animale possono essere usate anche per le carni vegetali.
  Quanto ai possibili danni all'economia fa presente che una ricerca del Ministero degli affari esteri britannico ha dimostrato che, su scala mondiale, la diversificazione dell'approvvigionamento proteico potrebbe aggiungere mille miliardi di dollari americani all'economia, creando fino a 10 milioni di posti di lavoro e che secondo uno studio condotto dal Good Food Institute Europe, l'Italia rappresenta il terzo mercato più grande in Europa in termini di vendita al dettaglio di prodotti a base vegetale e le vendite continuano a crescere. Tra il 2020 e il 2022, le vendite di alimenti di origine vegetale sono cresciute del 21 per cento raggiungendo i 680,9 milioni di euro.
  Crede quindi che i divieti di cui agli articoli 2 e 3, la cui necessità per la tutela della salute non appare ad oggi né riscontrabile né proporzionale come richiesto dal richiamato principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002, hanno il potenziale di generare un grave svantaggio competitivo per il Paese nei confronti delle grandi economie europee le quali già da anni investono nel settore della carne coltivata e vegetale, ovvero di causare ingenti danni alle imprese italiane e al mercato del lavoro, poiché generano un fattore di alto rischio per l'iniziativa economica del settore, ovvero la impediscono.
  Ritiene perciò che il provvedimento presenta evidenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e rischia di arrecare dei gravi danni alle imprese italiane operanti nel settore, nonché di ostacolare delle cruciali opportunità di sviluppo economico sostenibile.
  Per tali motivi annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore e raccomanda l'approvazione della proposta di parere alternativa presentata dal suo gruppo.

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Eleonora EVI (AVS), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia voto contrario sulla proposta di parere del relatore. Considera, infatti, il disegno di legge all'esame come l'ennesima proposta oscurantista del Governo chiedendosi che senso abbia proibire la vendita della «carne coltivata» (e non «carne sintetica») in un contesto di mercato unico come quello europeo. Ritiene, peraltro, che tale prodotto, qualora venga approvato dagli organi preposti dell'Unione europea, debba essere visto, anzi, favorevolmente visto l'impatto che avrebbe sulle tematiche ambientali e sulla sostenibilità alimentare non solo in Europa ma nel mondo. A tal proposito rimarca che comunque la carne coltivata sarebbe certamente prodotta in altre parti del mondo.Pag. 157
  Considera quindi all'esame inutile, oscurantista infinitamente volto a tutelare il made in Italy che, al contrario, è sempre più dipendente da elementi estranei, cioè prodotti provenienti da fuori del Paese come la carne di zebù utilizzata per la produzione della bresaola valtellinese.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (vedi allegato 2), risultando pertanto preclusa la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.
C. 1387 Senatori La Marca ed altri, approvata dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 ottobre 2023.

  Michele SCHIANO DI VISCONTI (FDI), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, chiede se vi siano interventi per dichiarazione di voto.

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Eleonora EVI (AVS), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.
C. 1416 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 ottobre 2023.

  Luca SQUERI (FI-PPE), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, chiede se vi siano interventi per dichiarazione di voto.

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Eleonora EVI (AVS) intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 11 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 13.55.

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Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.
C. 1406 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 ottobre 2023.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che, alla scadenza del termine, sono state presentate 103 proposte emendative al disegno di legge di Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche (C. 1406 Governo, approvato dal Senato), e comunica che il fascicolo degli emendamenti è in distribuzione e sarà allegato al resoconto della seduta odierna (vedi allegato 6).
  Ricorda innanzitutto che il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2023.
  A questo riguardo rammenta che il regime di ammissibilità degli emendamenti riferiti ai disegni di legge collegati è disciplinato dall'articolo 123-bis, comma 3-bis, del Regolamento, ai sensi del quale sono dichiarate inammissibili non solo le proposte emendative che risultino estranee al loro oggetto, ma anche quelle che contrastino con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato ossia non corredate da idonea copertura finanziaria.
  Rammenta che le disposizioni finanziarie del disegni di legge in titolo sono recate dall'articolo 9: in particolare, il comma 1 prevede che per le attività di cui all'articolo 8, comma 1, per lo studio, il monitoraggio e la valutazione funzionali all'attuazione delle deleghe previste dalla proposta di legge in esame, segnatamente per quanto concerne le valutazioni relative all'impatto delle principali misure di incentivazione oggetto di ricognizione e revisione, è autorizzata la spesa di 500 mila euro per l'anno 2023, 1 milione di euro per l'anno 2024 e 1 milione di euro per l'anno 2025, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. Il comma 2, inoltre, prevede che, fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge siano corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. La norma richiama quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità pubblica), ai sensi del quale le leggi di delega che comportano oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Tuttavia nei casi in cui, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi, i quali, qualora comportino nuovi o maggiori oneri, sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Coerentemente con quanto disposto dal citato articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, il secondo periodo del comma 2 del disegno di legge prevede espressamente che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione nel proprio interno, i medesimi decreti legislativi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.Pag. 159
  Osserva, quindi, che nel predetto quadro normativo sono dunque da ritenere ammissibili, oltre agli emendamenti privi di effetti diretti sui saldi di finanza pubblica, anche gli emendamenti che intervengono sulle deleghe conferite dal disegno di legge in esame al fine di introdurre nuovi oggetti e/o criteri di delega, anche potenzialmente suscettibili di determinare effetti finanziari, purché agli stessi risulti applicabile il meccanismo procedurale di cui al predetto articolo 17, comma 2, ferma restando la verifica parlamentare delle quantificazioni degli eventuali oneri e delle relative coperture, da effettuarsi all'atto dell'esame dei relativi schemi di decreto legislativo.
  Avverte, dunque, che alla luce dei già menzionati criteri sono quindi da ritenere ammissibili, per i profili finanziari e perché non estranee all'oggetto del provvedimento, tutte le proposte emendative presentate.
  Nessuno chiedendo di intervenire sul complesso delle proposte emendative presentate, dà conto delle sostituzioni e avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1.
  Invita quindi il relatore, onorevole Maurizio Casasco, e il rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite all'articolo 1.

  Maurizio CASASCO (FI-PPE), relatore, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Peluffo 1.1, Schullian 1.2, Evi 1.3, Peluffo 1.7 e 1.8, nonché Evi 1.9, esprimendo altrimenti parere contrario.

  Il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello del relatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Peluffo 1.1 e Schullian 1.2.

  Eleonora EVI (AVS) illustra l'emendamento a sua firma 1.3, che inserisce al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 il concetto di sostenibilità in quanto a suo avviso la crescita deve tenere conto anche della dimensione ambientale ed essere coerente e rispettosa degli impegni assunti dall'Italia con l'Unione europea e in ambito internazionale.

  La Commissione respinge l'emendamento Evi 1.3.

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.7 ricordando innanzitutto la grande importanza del provvedimento all'esame, collegato la manovra di bilancio, che trae origine anche dal PNRR. Fa presente che al Senato l'approccio dell'opposizione con il relatore, la maggioranza e il Governo è stato molto costruttivo di talché è stato possibile giungere ad adottare significative modifiche al testo originale. Ricorda altresì che il suo gruppo al Senato si è astenuto, soprattutto perché taluni aspetti portati all'attenzione in quella sede non sono stati accolti oppure sono stati ignorati. Osserva che in questa seconda lettura alla Camera dei deputati c'è tutto lo spazio a disposizione per affrontare quelle tematiche che il Senato ha mantenuto aperte e sulle quali chiede si possa avere un confronto. Quanto all'emendamento in discussione, di cui raccomanda l'approvazione, evidenzia che esso è volto a canalizzare l'attenzione sugli impegni che affrontano le imprese al fine di migliorare il sistema degli incentivi a loro sostegno.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI intervenendo sull'emendamento Peluffo 1.7, evidenzia che il provvedimento è stato frutto di un lungo lavoro svolto al Senato seguito da lui personalmente, all'esito del quale molti emendamenti di maggioranza e opposizione sono stati approvati, modificando integralmente il testo.
  Ricorda, infatti, che tutti i gruppi, ad eccezione del PD, hanno espresso in Senato il loro voto favorevole sul provvedimento.
  Evidenzia, altresì, che alcune tematiche sono state inserite tra i principi e i criteri generali di delega per evitare possibili ridondanze.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Peluffo 1.7 e 1.8.

Pag. 160

  Eleonora EVI (AVS) illustrando l'emendamento a sua firma 1.9 segnala che esso è volto ad inserire nel testo il riferimento al regolamento europeo sul sistema di classificazione comune per le attività economiche sostenibili, la «tassonomia dell'UE», che stabilire un linguaggio comune e una definizione chiara di quali attività vengono considerate sostenibili.

  La Commissione respinge l'emendamento Evi 1.9.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte, quindi, che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 2. Invita il relatore, Maurizio Casasco, e il rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite al predetto articolo.

  Maurizio CASASCO (FI-PPE), relatore, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Pavanelli 2.1, Evi 2.2, Cappelletti 2.3, Appendino 2.4, Todde 2.5, Pavanelli 2.6, Peluffo 2.7 e 2.8, Cappelletti 2.9, Peluffo 2.10, 2.11, 2.12 e 2.13, Todde 2.14, Cappelletti 2.15, Appendino 2.16 e 2.17, Evi 2.18, Peluffo 2.19, Todde 2.20, Evi 2.21, Todde 2.22, Peluffo 2.23 e 2.24, Evi 2.25, Cappelletti 2.26, Evi 2.27 e Pavanelli 2.28, esprimendo altrimenti parere contrario.

  Il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello del relatore.

  Enrico CAPPELLETTI (M5S) intervenendo sull'emendamento Pavanelli 2.1 osserva che la convergenza tra le forze politiche avvenuta al Senato è certamente rilevante, cosa che però non impedisce che alla Camera dei deputati il testo possa essere migliorato, anche considerato che il sistema italiano continua ad essere bicamerale. Commentando le osservazioni del sottosegretario Bitonci, si chiede, visto che egli, anche a nome del Governo, dichiara di condividere i principi contenuti nei diversi emendamenti, come mai questi non vengono poi inseriti puntualmente nel testo, come ad esempio richiesto dall'emendamento in oggetto che ne enumera taluni. Tra di essi, in particolare, sottolinea il principio della misurabilità dell'impatto sociale ed economico oggetto degli incentivi sulla base della valutazione ex ante ed ex post delle misure di incentivazione, in termini, essenzialmente, di rapporto costi benefici, ciò al fine di comprendere l'effettiva utilità degli incentivi stessi. Considerandola una misura di buon senso raccomanda l'approvazione dell'emendamento.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pavanelli 2.1, Evi 2.2, Cappelletti 2.3, Appendino 2.4, Todde 2.5, Pavanelli 2.6, Peluffo 2.7 e 2.8, Cappelletti 2.9 nonché Peluffo 2.10.

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.11, evidenzia che esso riguarda un concetto oggetto dell'intervento praticamente tutti i gruppi, cioè il principio della valorizzazione del sistema produttivo nazionale, attraverso il pieno coinvolgimento di micro, piccole e medie imprese, delle filiere produttive e delle reti d'imprese, evitando la polarizzazione degli incentivi verso un numero ristretto d'imprese. Ritiene quindi che questa sia l'occasione giusta per inserirlo nel testo.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Peluffo 2.11 e 2.12.

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.13 che prevede l'istituzione di un portale unico nazionale che raccolga i tipi di incentivo proposti dalle diverse amministrazioni al fine di semplificare accesso e procedure per le imprese.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Peluffo 2.13, Todde 2.14, Cappelletti 2.15 nonché Appendino 2.16 e 2.17.

  Eleonora EVI (AVS) illustra l'emendamento a sua firma 2.18 che sottolinea come il processo di digitalizzazione debba e possa Pag. 161contribuire a ridurre gli impatti sugli ecosistemi naturali e i danni ambientali che sia importante per la sostenibilità ambientale.

  La Commissione respinge l'emendamento Evi 2.18.

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.19 che riguarda un oggetto di intervento di interesse praticamente di tutti i gruppi, cioè il principio della non duplicazione degli adempimenti a carico delle imprese durante la gestione delle pratiche per la concessione degli incentivi evitando di reiterare richieste dei dati e della documentazione di cui già dispone la pubblica amministrazione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Peluffo 2.19, Todde 2.20, Evi 2.21, Todde 2.22, Peluffo 2.23 e 2.24, Evi 2.25, Cappelletti 2.26, Evi 2.27 nonché Pavanelli 2.28.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte, quindi, che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 3. Invita il relatore, Maurizio Casasco, e il rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite al predetto articolo.

  Maurizio CASASCO (FI-PPE), relatore, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Peluffo 3.1, 3.2 e 3.3, Appendino 3.4, Cappelletti 3.5, Pavanelli 3.6, Ilaria Fontana 3.7, Cappelletti 3.8 e Evi 3.9, esprimendo altrimenti parere contrario.

  Il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello del relatore.

  La Commissione respinge l'emendamento Peluffo 3.1.

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 3.2 che, per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese, è volto a valorizzare le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie per la trasformazione digitale delle imprese, evidenziando come ciò possa rappresentare anche un elemento di grande rilievo in termini di competitività delle imprese.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Peluffo 3.2 e 3.3, Appendino 3.4, Cappelletti 3.5 nonché Pavanelli 3.6.

  Emma PAVANELLI (M5S) illustra l'emendamento Ilaria Fontana 3.7, di cui è cofirmataria, che chiede di superare i modelli di agevolazione basati su incentivi ambientalmente dannosi innanzitutto anche al fine di rendere l'Italia adempiente nei confronti di precisi impegni assunti in ambito internazionale. Evidenzia, peraltro, che tale necessità è stata sottolineata da più parti, comprese talune associazioni imprenditoriali, considerato che le stesse imprese chiedono di poter procedere alla transizione ecologica attraverso misure strutturali per uscire dal sistema dell'energia di tipo fossile.

  La Commissione respinge l'emendamento Ilaria Fontana 3.7.

  Enrico CAPPELLETTI (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 3.8 volto ad introdurre nel testo una di salvaguardia che ritiene di interesse per tutti non solo per l'opposizione, e cioè l'inserimento della previsione che sui decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 3 ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai princìpi e criteri direttivi, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione nonché che le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cappelletti 3.8 e Evi 3.9.

Pag. 162

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte, quindi, che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 4. Invita il relatore, Maurizio Casasco, e il rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite al predetto articolo.

  Maurizio CASASCO (FI-PPE), relatore, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Peluffo 4.1 e 4.2, Evi 4.3 e 4.4, Peluffo 4.5, Evi 4.6, Del Barba 4.7, degli identici emendamenti Peluffo 4.8 e Pavanelli 4.9, degli emendamenti Peluffo 4.10, Todde 4.11, Appendino 4.12 e 4.13, Del Barba 4.14, Peluffo 4.15, 4.16 e 4.17, Appendino 4.18, Evi 4.19 e 4.20, Pavanelli 4.21, Evi 4.22, Todde 4.23, Peluffo 4.24 nonché Pavanelli 4.25, esprimendo altrimenti parere contrario.

  Il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello del relatore.

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.1 volto a introdurre, tra i principi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi, che nell'esercizio della delega si preveda la definizione degli specifici ambiti o settori su cui concentrare l'individuazione degli incentivi stabilmente applicabili, in virtù del carattere strategico dei settori stessi, delle esigenze di transizione delle attività produttive, degli obiettivi di consolidamento della produzione e della crescita occupazionale.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Peluffo 4.1 e 4.2, Evi 4.3 e 4.4, Peluffo 4.5, Evi 4.6, Del Barba 4.7 nonché gli identici emendamenti Peluffo 4.8 e Pavanelli 4.9.

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.10 volto a dedicare le necessarie attenzioni alle peculiari esigenze di ciascuna filiera produttiva, con particolare riguardo al sostegno delle imprese più esposte agli effetti della transizione ecologica, industriale e digitale, nonché alle peculiari esigenze delle aree territoriali interessate. Evidenzia l'importanza delle tematiche del tessuto produttivo in quanto esposte alla transizione che deve essere considerata una priorità.

  Il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo BITONCI intervenendo sull'emendamento Peluffo 4.10, fa presente che le tematiche oggetto del suo emendamento sono ricomprese nell'articolo 4, lettera a) del provvedimento. Ricorda, inoltre, che si è inteso utilizzare un termine generico quale «aggregazione» per esprimere il concetto di rete di imprese.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Peluffo 4.10, Todde 4.11, Appendino 4.12 e 4.13, nonché Del Barba 4.14.

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 4.15, ringrazia il sottosegretario Bitonci per l'impegno dimostrato e per le interlocuzioni condotte osservando, tuttavia, che non sempre è consigliabile evitare ridondanze nel testo. Invita quindi ad accogliere l'emendamento in oggetto, in materia di ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, volto ad introdurre una considerazione anche per gli strumenti di sostegno alla mutualità delle imprese, ricordando, peraltro, che si tratta di misure richieste anche da talune associazioni imprenditoriali quali, ad esempio, Confartigianato e CNA.

  Il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo BITONCI intervenendo sull'emendamento Peluffo 4.15, fa presente che durante i lavori al Senato si è deciso, quanto al sistema cooperativo, di non scendere troppo nel dettaglio evitando così indebite esclusioni. Sottolinea, inoltre, che le normative europee sono indirettamente richiamate dai termini generali utilizzati nel disegno di legge.

  La Commissione respinge l'emendamento Peluffo 4.15.

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  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 4.16, osserva che, se anche in linea astratta è condivisibile l'affermazione secondo cui nella delega entrare troppo nel dettaglio potrebbe rivelarsi inefficiente, l'opposizione ha interesse a delimitare con certezza lo spazio d'azione successiva del Governo al fine di evitare possibili sorprese o effetti indesiderati. Evidenzia quindi che l'emendamento in oggetto propone che per le finalità riguardanti la sistematizzazione degli incentivi si tenga conto del bilanciamento delle componenti dell'intervento e delle tipologie di aiuto, nonché dell'intensità dell'aiuto, applicando percentuali differenziate per dimensione d'impresa, così da sostenere maggiormente i soggetti di minore dimensione, al fine di valorizzare l'effetto reale di incentivazione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Peluffo 4.16 e 4.17, Appendino 4.18, Evi 4.19 e 4.20, Pavanelli 4.21, Evi 4.22, Todde 4.23, Peluffo 4.24 nonché Pavanelli 4.25.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte, quindi, che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 5. Invita il relatore, Maurizio Casasco, e il rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi all'unica proposta emendativa riferita al predetto articolo.

  Maurizio CASASCO (FI-PPE), relatore, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Cappelletti 5.1, esprimendo altrimenti parere contrario.

  Il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello del relatore.

  Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 5.1, osserva che intervenire con l'obiettivo di razionalizzare il sistema degli incentivi anche attraverso in coordinamento con quelli di tipo regionale, è condivisibile i per rendere più efficaci gli incentivi e perché l'attuale sistema è caotico. Evidenzia quindi che l'emendamento in oggetto è volto ad assicurare il necessario coordinamento tra i livelli decisionali e di favorire la complementarietà degli interventi, attraverso la definizione modelli standardizzati di agevolazione per gli interventi regionali.

  La Commissione respinge l'emendamento Cappelletti 5.1.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte, quindi, che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 6. Invita il relatore, Maurizio Casasco, e il rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite al predetto articolo.

  Maurizio CASASCO (FI-PPE), relatore, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Evi 6.1, degli identici emendamenti L'Abbate 6.2 e Evi 6.3, degli emendamenti Peluffo 6.4, Pavanelli 6.5, Todde 6.6 e 6.7, degli identici emendamenti Appendino 6.8 e Peluffo 6.9, degli emendamenti Appendino 6.10, Evi 6.11, Peluffo 6.12, Cappelletti 6.13, Evi 6.14, Peluffo 6.15, Pavanelli 6.16, Todde 6.17 e 6.18, Evi 6.19, Appendino 6.20, Cappelletti 6.21, Pavanelli 6.22, Del Barba 6.23, Pavanelli 6.24, Ilaria Fontana 6.25, Peluffo 6.26, Appendino 6.27 nonché Pavanelli 6.28, esprimendo altrimenti parere contrario.

  Il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello del relatore.

  La Commissione respinge l'emendamento Evi 6.1.

  Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento L'Abbate 6.2, di cui è cofirmataria, identico all'emendamento Evi 6.3, ribadisce quanto già espresso in un suo precedente intervento in materia di sussidi ambientalmente dannosi. Ritiene preferibile che il testo non rimanga sul generico e che quindi bisogna specificare un richiamo sulla tematica perché, osserva, ci potrebbe essere il rischio che l'Italia possa dimenticare di dover attuare gli obblighi internazionale.Pag. 164 Ricorda infatti che questi ultimi hanno una tempistica ben precisa che bisogna evitare che le imprese si facciano trovare impreparate ad affrontare le future limitazioni stabilite dall'Unione europea o lo debbano fare, immediatamente, da un momento all'altro. Raccomanda pertanto l'approvazione degli identici emendamenti in oggetto.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti L'Abbate 6.2 e Evi 6.3, e gli emendamenti Peluffo 6.4, Pavanelli 6.5 nonché Todde 6.6 e 6.7.

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Appendino 6.8 e 6.9 a sua prima firma, evidenzia che essi sono volti a valorizzare strumenti digitali sempre che si rispettino le regole tecniche esistenti in materia di accessibilità e interoperabilità dei dati nelle piattaforme digitali pubbliche.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Appendino 6.8 e Peluffo 6.9, nonché gli emendamenti Appendino 6.10, Evi 6.11, Peluffo 6.12, Cappelletti 6.13 e Evi 6.14.

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 6.15, evidenzia che esso è volto ad inserire un preciso elemento: la certificazione della parità di genere come requisito premiante.

  Il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo BITONCI intervenendo sull'emendamento Peluffo 6.15, fa presente che, trattandosi del tema dei punteggi di premialità si è inteso utilizzare termini generali per evitare di introdurre fattispecie troppo vincolanti all'interno della delega.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Peluffo 6.15, Pavanelli 6.16, Todde 6.17 e 6.18, Evi 6.19, Appendino 6.20, Cappelletti 6.21, Pavanelli 6.22, Del Barba 6.23 nonché Pavanelli 6.24.

  Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento Ilaria Fontana 6.25 segnala che esso intende aggiungere tra i criteri direttivi anche quelli concernenti la previsione di premialità, nell'ambito delle valutazioni di ammissione agli incentivi, per le imprese che svolgano attività eco-sostenibili e a basso impatto ambientale. Crede infatti che sia di fondamentale importanza premiare le imprese che stanno facendo la transizione e che sia importante sostenerle. Quindi ritiene utile incentivare chi sta facendo bene e non incentivare chi sta facendo male. Rileva che anche il mercato chiede di andare verso quella direzione, come recentemente testimoniato dallo stanziamento di 80 milioni per l'installazione delle colonnine di ricarica elettrica. Ritiene infine che non si deve mettere il freno a mano alle imprese, soprattutto per non comprometterne la competitività.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ilaria Fontana 6.25, Peluffo 6.26, Appendino 6.27 nonché Pavanelli 6.28.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte, quindi, che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 8. Invita il relatore, Maurizio Casasco, e il rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite al predetto articolo.

  Maurizio CASASCO (FI-PPE), relatore, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Peluffo 8.1, Todde 8.2, Pavanelli 8.3, nonché degli identici emendamenti L'Abbate 8.4 e Evi 8.5, esprimendo altrimenti parere contrario.

  Il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello del relatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Peluffo 8.1, Todde 8.2, Pavanelli 8.3, nonché gli identici emendamenti L'Abbate 8.4 e Evi 8.5.

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  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte, quindi, che si passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 9. Invita il relatore, Maurizio Casasco, e il rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi all'unica proposta emendativa riferita al predetto articolo.

  Maurizio CASASCO (FI-PPE), relatore, invita la presentatrice al ritiro dell'emendamento Evi 9.1, esprimendo altrimenti parere contrario.

  Il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo BITONCI esprime parere conforme a quello del relatore.

  La Commissione respinge l'emendamento Evi 9.1.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che si è quindi concluso l'esame delle proposte emendative presentate. Avverte, altresì, che il testo sarà trasmesso alle competenti Commissioni per acquisirne il parere.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 11 ottobre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.