CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 ottobre 2023
181.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito, Paola Frassinetti.

  La seduta comincia alle 14.10.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

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Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.
C. 1406 Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rossano SASSO (LEGA), relatore, riferisce che la VII Commissione è chiamata ad esprimere un parere, alla X Commissione Attività produttive sul disegno di legge recante delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche, già approvato dal Senato.
  Rileva, preliminarmente, che il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica e concorre all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, laddove prevede, tra le riforme abilitanti, la «semplificazione delle norme in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno» nell'ambito di un più ampio intervento di revisione complessiva del sistema degli incentivi alle imprese.
  Passando al contenuto del provvedimento, esso consta di dieci articoli.
  L'articolo 1 identifica l'oggetto del disegno di legge nella definizione delle disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, con la finalità di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione. Segnala che con una modifica al testo approvata al Senato, è stato precisato che la revisione riguarda anche gli incentivi alle imprese aventi natura fiscale.
  L'articolo 2 identifica i principi e criteri direttivi generali per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese: stabilità e adeguatezza, misurabilità dell'impatto, programmazione, coordinamento, agevole conoscibilità, digitalizzazione, semplicità, uniformità, accessibilità ai contenuti e trasparenza delle procedure, coesione sociale, economica e territoriale, valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile, strategicità per l'interesse nazionale e di inclusione dei professionisti.
  L'articolo 3 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese. Nel rispetto dei principi generali dettati dall'articolo 2 e degli ulteriori princìpi e criteri direttivi definiti ai successivi articoli 4 e 6, al Governo è affidato il compito di razionalizzare l'offerta di incentivi e armonizzare la disciplina mediante la redazione di un Codice.
  L'articolo 4 elenca i princìpi e criteri specifici ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi: ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti; concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico; programmazione degli interventi di incentivazione da parte di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale.
  L'articolo 5 prevede che i decreti attuativi debbano favorire la compartecipazione finanziaria delle regioni ed il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali, nonché individuare le condizioni e le soluzioni di raccordo tra Stato e regioni utili a garantire la complementarietà tra i sistemi di incentivazione. In Senato è stato introdotto un nuovo comma 2, ai sensi del quale le soluzioni di raccordo dovranno in ogni caso prevedere elementi di flessibilità per consentire a tutte le amministrazioni il rispetto dei vincoli e dei tempi di spesa previsti dalle programmazioni di livello regionale, nazionale o comunitario.
  L'articolo 6 indica i principi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega per armonizzare la disciplina di carattere generale in materiaPag. 98 di incentivi alle imprese nell'ambito di un organico «codice degli incentivi». Si prevede che, in attuazione della delega, siano definiti i contenuti minimi dei bandi; sia aggiornata la disciplina dei procedimenti amministrativi per il riconoscimento degli incentivi; siano rafforzate le attività di valutazione sull'efficacia degli interventi; siano implementate le soluzioni tecnologiche dirette a facilitare la conoscenza dell'offerta di incentivi, la pianificazione degli interventi e le attività di valutazione; si garantisca la conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato; si attribuisca natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti e degli incentivi e siano riconosciute premialità, ai fini del riconoscimento di incentivi, alle imprese che assumano persone con disabilità, valorizzino il lavoro femminile e giovanile e sostengano la natalità. Ricorda, inoltre, che con un emendamento approvato dal Senato, è stato previsto, come ulteriore principio e criterio direttivo, il coinvolgimento delle associazioni di categoria per promuovere azioni di informazione sull'offerta di incentivi.
  L'articolo 7, inserito nel corso dell'esame al Senato, abroga l'articolo 27, comma 3 della legge sulla concorrenza 2021, che indica in dieci mesi dall'entrata in vigore della stessa legge il termine per l'adozione di almeno uno dei decreti legislativi che il Governo è chiamato ad adottare per semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche. Resta fermo, quindi, per tutti i decreti delegati, il termine già fissato al 27 agosto 2024.
  L'articolo 8 contiene norme per la valorizzazione delle potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it». Si prevede che il Registro nazionale degli aiuti di Stato assolva, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle amministrazioni pubbliche previsto dalla disciplina vigente. L'articolo reca poi semplificazioni dell'obbligo in capo alle imprese di pubblicazione delle erogazioni pubbliche a loro favore. Prevede, altresì, che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione sia assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma Incentivi.gov.it. Inoltre, viene promossa la stipula di protocolli per il rilascio tempestivo delle certificazioni attestanti i requisiti per l'accesso agli incentivi e di protocolli operativi per accelerare le procedure di rilascio del documento unico di regolarità contributiva e della documentazione antimafia.
  L'articolo 9 autorizza una spesa pari a 500 mila euro per il 2023 e ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per lo svolgimento delle attività di studio, monitoraggio e valutazione dell'attuazione delle deleghe previste dal disegno di legge, nonché per le attività di valorizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato. Prevede, inoltre, che le relazioni tecniche riguardanti gli schemi dei decreti attuativi diano conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Qualora uno o più decreti legislativi dovessero determinare nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore delle disposizioni che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.
  Infine, l'articolo 10 stabilisce che le disposizioni del disegno di legge in esame e, come precisato da una modifica approvata dal Senato, quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.
  Formula infine una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

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Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.
C. 1294 e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rita DALLA CHIESA (FI-PPE), relatrice, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla II Commissione Giustizia, sul disegno di legge recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, adottato come testo base dalla Commissione di merito, cui sono abbinate le proposte di legge C. 439 Bonetti, C. 603 Ascari e C. 1245 Ferrari. Segnala anzitutto che la Commissione di merito sta, in questa fase, ancora procedendo all'esame delle proposte emendative.
  Evidenzia che il disegno di legge consta di 15 articoli e a differenza di alcune proposte di legge abbinate non reca disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della VII Commissione strettamente intesi. Illustrerò quindi sinteticamente il contenuto del provvedimento, rinviando per ogni ulteriore approfondimento alla documentazione elaborata dagli Uffici.
  L'articolo 1, in materia di Rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime è diretto ad estendere l'applicabilità dell'istituto dell'ammonimento del questore, previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica, cosiddetti «reati spia», rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive (attuali e passate), al fine di intercettare il cosiddetto «ciclo della violenza» e bloccarlo, preventivamente e tempestivamente, prima che straripi e prorompa nello stadio finale di estinzione, compromissione ovvero grave lesione dei beni giuridici protetti. Per tutte le tipologie di reati ivi previsti, vengono coordinati gli strumenti di tutela per le vittime nonché di azione procedurale nei confronti degli autori dei delitti stessi.
  L'articolo 2 in materia di Potenziamento delle misure di prevenzione apporta alcune modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, estendendo le misure di prevenzione (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale) ai soggetti indiziati dei delitti più ricorrenti nella violenza contro le donne e nella violenza domestica. Le misure di prevenzione sono misure special-preventive, considerate tradizionalmente di natura formalmente amministrativa, dirette a evitare la commissione di reati da parte di determinate categorie di soggetti ritenuti socialmente pericolosi. Vengono, quindi, applicate indipendentemente dalla commissione di un precedente reato, da cui la denominazione di misure ante delictum o praeter delictum. La normativa vigente contempla un insieme di misure di prevenzione a carattere amministrativo e giurisdizionale. La sorveglianza speciale costituisce la principale misura di prevenzione a carattere personale e di natura giurisdizionale. Ai sensi dell'articolo 6 del citato codice antimafia, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, tale misura può essere applicata alle persone indicate all'articolo 4 del predetto codice, quando siano pericolose per la pubblica sicurezza.
  L'articolo 3 che prevede Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi interviene sull'articolo 132-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale», al fine di assicurare una trattazione spedita dei processi, in particolare modificando il comma 1, lettera a-bis), nel senso di ampliare le fattispecie delittuose per le quali è assicurata priorità nella trattazione dei processi. Le fattispecie punite dal codice penale sono aggiunte all'articolo 132-bis in quanto rappresentano reati spia rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle Pag. 100persone nel contesto delle relazioni familiari ed affettive (attuali e passate).
  L'articolo 4 in materia di Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare introduce una previsione volta ad accelerare la trattazione degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica anche nella fase cautelare, richiamando esplicitamente le fattispecie delittuose di cui all'articolo 132-bis, comma 1, lettera a-bis), del citato decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dall'articolo 3 del presente disegno di legge. Nel dettaglio si prevede che in relazione alle fattispecie di cui al comma 1, lettera a-bis), del citato articolo 132-bis sia assicurata priorità anche alla richiesta e alla decisione relativa alla misura cautelare personale. Al comma 2 è prevista l'adozione, da parte dei dirigenti degli uffici, dei necessari provvedimenti organizzativi necessari ad assicurare una rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria, ai sensi del citato articolo 132-bis.
  L'articolo 5 recante Disposizioni in materia di attribuzioni del Procuratore della Repubblica interviene sul comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, che concerne la facoltà, per il procuratore della Repubblica, di delegare ad uno o più procuratori aggiunti ovvero a uno o più magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attività dell'ufficio che necessitano di uniforme indirizzo. In particolare, l'articolo 5 intende rafforzare il contenuto della citata disposizione, prevedendo che, in relazione alla cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica, in caso di delega, l'individuazione specifica di uno o più procuratori aggiunti ovvero di uno o più magistrati avvenga sempre.
  L'articolo 6 in materia di Termini per la valutazione delle esigenze cautelari mira, attraverso l'inserimento nel codice di procedura penale del nuovo articolo 362-bis, recante misure urgenti di protezione della persona offesa, ad introdurre un termine per la valutazione della sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari da parte del pubblico ministero e un termine per la decisione sull'istanza cautelare da parte del giudice.
  L'articolo 7 in materia di Rilevazione dei termini introduce il nuovo comma 1-bis all'articolo 127 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Si prevede, in particolare, l'acquisizione, con cadenza trimestrale, da parte del procuratore generale presso la corte d'appello, dei dati delle procure della Repubblica del distretto relativi al rispetto dei termini concernenti i procedimenti di cui al nuovo articolo 362-bis, introdotto dall'articolo 6 del disegno di legge, nonché la trasmissione di una relazione almeno semestrale al procuratore generale presso la Corte di cassazione.
  L'articolo 8 recante Modifiche degli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari estende la medesima disciplina penalistica prevista dall'articolo 387-bis del codice penale per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile. L'intervento in esame si basa sulla circostanza che l'ordine di protezione contro gli abusi familiari di cui all'articolo 342-ter, primo comma, del codice civile presuppone una condotta pregiudizievole per l'integrità fisica o morale del coniuge o convivente e che viene emesso dal giudice all'esito di una compiuta istruttoria, per cui è opportuno equiparare le conseguenze della violazione del predetto ordine emesso in sede civile a quelle previste per la violazione delle misure cautelari del divieto di avvicinamento o dell'obbligo di allontanamento.
  Con l'articolo 9 in materia di Arresto in flagranza differita si introduce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 382-bis, al fine di prevedere che, nei casi di cui agli articoli 387-bis (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), 572 (Maltrattamenti contro familiari o conviventi) e 612-bis (Atti persecutori) del codice penale, si consideri comunque in stato di Pag. 101flagranza colui che, sulla base di documentazione video fotografica o di altra documentazione ottenuta nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento di dati personali, da dispositivi di comunicazione informatica o telematica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore. L'arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto.
  L'articolo 10 in materia di Rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico interviene sulla disciplina delle misure cautelari e del braccialetto elettronico.
  L'articolo 11 recante Ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive interviene in materia di misure cautelari coercitive, apportando modifiche all'articolo 275, comma 2-bis (Criteri di scelta delle misure), all'articolo 280 (Condizioni di applicabilità delle misure coercitive) e all'articolo 391, comma 5 (Udienza di convalida) del codice di procedura penale.
  L'articolo 12 recante Disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione estende la previsione dell'immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o contro le donne, di tutti i provvedimenti de libertate inerenti all'autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, condannato o internato, fornendo un chiarimento operativo valido per qualsiasi fase, grado e stato del processo e raggruppando in un'unica norma le disposizioni dettate in altri articoli del codice di procedura penale, tra cui il comma 1-bis dell'articolo 659, che è, pertanto, abrogato.
  L'articolo 13 recante Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena apporta talune modifiche all'articolo 165 del codice penale. Tale disposizione indica gli obblighi ai quali il condannato deve soggiacere per accedere all'istituto della sospensione condizionale della pena. Le modifiche previste sono volte ad integrare tale disposizione, stabilendo che non è sufficiente la mera partecipazione a specifici corsi, ma è necessario anche il superamento degli stessi con esito favorevole, accertato dal giudice; si integra il quinto comma dell'articolo 165, prevedendo che il giudice, ai fini appena detti, sia chiamato ad avvalersi degli uffici di esecuzione penale esterna (UEPE), istituzionalmente deputati ad effettuare il trattamento socioeducativo delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, svolgendo il compito di favorire il reinserimento sociale delle persone che hanno subìto una condanna definitiva. Con il comma 2 viene, al contempo, modificato l'articolo 18-bis delle disposizioni di attuazione del codice penale.
  L'articolo 14 in materia di Provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime o degli aventi diritto) introduce l'articolo 13-bis della legge 7 luglio 2016, n. 122, al fine di prevedere una provvisionale a titolo di ristoro «anticipato» in favore della vittima o, in caso di morte, degli aventi diritto che, in conseguenza dei delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno.
  L'articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente disegno di legge, per quanto di competenza, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Per completezza segnala che in alcune delle proposte di legge abbinate al disegno di legge del Governo, adottato come testo base, vi sono alcune disposizioni di interesse della VII Commissione.
  In particolare l'articolo 13 della proposta di legge a prima firma Ferrari C. 1245 reca disposizioni in materia di interventi di formazione, aggiornamento e riqualificazione. In particolare, il comma 1 prevede che al fine di assicurare l'individuazione e l'assistenza delle donne vittime di violenza e di violenza domestica lo Stato assicuri un'attività di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione continua e permanentePag. 102 destinata agli operatori delle Forze di polizia e della polizia municipale, ai magistrati, al personale del settore giudiziario, al personale sociosanitario e agli insegnanti, al fine di una corretta valutazione e gestione del fenomeno e di un'efficace azione di contrasto, in sinergia con gli ordini professionali, la Conferenza delle regioni, l'ANCI, l'UPI, l'Unione dei comuni, comunità ed enti montani, la Conferenza dei rettori, la Scuola nazionale dell'amministrazione, Formez PA, le associazioni attive nel contrasto del fenomeno e i centri antiviolenza. Il comma 2 prevede che l'attività di formazione sia inserita nei processi di pianificazione e riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, anche con riguardo al rischio di intimidazione e di vittimizzazione ripetuta e secondaria, e sia coordinata e integrata con gli obiettivi di performance e con le politiche di reclutamento, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, all'interno di un piano organico di prevenzione e informazione.
  Inoltre l'articolo 4 della proposta di legge, a prima firma Ascari C. 603, reca disposizioni in materia di questioni di genere nell'istruzione primaria e secondaria. In particolare, il comma 1 prevede l'adozione di linee guida per l'inserimento nei programmi scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado dei temi dell'educazione alla legalità, del diritto all'integrità dell'identità personale e del contrasto della violenza di genere. Le linee guida sono adottate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il comma 2 prevede l'adozione di linee guida per la trattazione delle questioni di genere nei libri di testo scolastici adottate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, d'intesa con le associazioni degli editori di libri di testo scolastici maggiormente rappresentative a livello nazionale. È prevista una relazione annuale alle Camere del Ministro dell'istruzione e del merito sull'attuazione delle predette linee guida. Il comma 3 prevede l'istituzione di una commissione di studio in materia di inserimento delle questioni di genere nelle classi di laurea, con particolare riguardo alle classi in materia sociale, assistenziale, sanitaria e di sicurezza. La commissione è istituita – senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, d'intesa con la Conferenza dei rettori, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
  Segnala, infine, l'articolo 14 della proposta di legge Ferrari C. 1245 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministeri interessati e sentite la associazioni maggiormente rappresentative e i centri antiviolenza, promuova un piano organico di interventi multisettoriali volti alla prevenzione e all'informazione in merito al fenomeno della violenza contro le donne, con particolare riguardo alla formazione scolastica e all'accrescimento della consapevolezza e degli strumenti interpretativi rispetto all'utilizzo commerciale e sessuale dell'immagine e del corpo della donna.
  Formula infine una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 2).

  Irene MANZI (PD-IDP) chiede alla presidenza e ai colleghi di maggioranza di valutare l'opportunità di rinviare il voto del parere sul provvedimento in esame dal momento che la Commissione di merito sta procedendo all'esame degli emendamenti fra i quali vi sono alcuni emendamenti assai rilevanti rispetto alle competenze della Commissione cultura.

  Federico MOLLICONE, presidente, fa presente che la Commissione di merito molto probabilmente concluderà l'esame del provvedimento nella serata di oggi e che pertanto qualora la Commissione cultura decidesse di esprimersi sul testo emendato dovrebbe convocarsi nella giornata di domani.Pag. 103 Chiede quindi ai rappresentanti dei gruppi di maggioranza di pronunciarsi su tale possibilità.

  Anna Laura ORRICO (M5S) si associa alla richiesta della collega Manzi di rinviare il voto in sede consultiva sul provvedimento in esame evidenziando come anche il gruppo del Movimento Cinque Stelle ha presentato alcuni emendamenti che sono attualmente all'esame della Commissione di merito. Più in generale auspica che la maggioranza voglia favorire una maggiore condivisione del testo del provvedimento valutando anche gli emendamenti presentati dall'opposizione.

  Rossano SASSO (LEGA) con riferimento alla richiesta di rinviare l'espressione del parere di competenza ritiene preferibile che la Commissione cultura si esprima nella giornata odierna non potendo oltretutto prevedere quale sarà l'andamento dei lavori dell'Assemblea nella giornata di domani.

  Rita DALLA CHIESA (FI-PPE) nel condividere le considerazioni svolte dal collega Sasso ritiene preferibile che la Commissione cultura si esprima sul provvedimento in esame nella seduta odierna.

  Federico MOLLICONE, presidente, nel comprendere le ragioni della richiesta formulata dai gruppi di opposizione si associa alle valutazioni dei gruppi di maggioranza ritenendo preferibile che la Commissione concluda l'esame del provvedimento nella giornata odierna. Al riguardo osserva come, in questa fase, non sia possibile prevedere il momento in cui il testo, come modificato dalla Commissione di merito, potrà essere inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva.

  Anna Laura ORRICO (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto dichiara che il suo gruppo si asterrà dal voto sul provvedimento in esame in quanto il testo non appare del tutto convincente. Più in generale stigmatizza il comportamento della maggioranza che non sembra voler venire incontro alle richieste dell'opposizione così come è avvenuto anche in Assemblea nella seduta antimeridiana. Ribadisce pertanto un forte disappunto sul metodo adottato dalla maggioranza e conferma l'astensione dal voto.

  Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto dichiara l'astensione dal voto a nome del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole auspicando che almeno nel corso dell'esame presso la Commissione di merito vi sia da parte della maggioranza un atteggiamento maggiormente costruttivo e che si possa apportare le necessarie correzioni anche prevedendo l'accoglimento di alcuni emendamenti rilevanti presentati dai gruppi di opposizione. Auspica pertanto un comportamento di maggiore apertura da parte della maggioranza.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.
C. 1416 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro AMORESE (FDI) relatore, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere il prescritto parere, alla V Commissione Bilancio, sul provvedimento in esame recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, con l'obiettivo di rendere l'area più idonea per lo sviluppo e la crescita dimensionale del suo sistema produttivo, nonché in materia di immigrazione.
  Il provvedimento si compone di 23 articoli suddivisi in sei capi.
  Al capo I (articoli 1-6) vengono predisposte misure tese ad assicurare un più Pag. 104efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione e del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 nonché, più in generale, una razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse in materia di politiche di coesione, con particolare riferimento agli interventi ammessi al finanziamento a valere sulla disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027; si interviene, inoltre, in materia di contratti istituzionali di sviluppo.
  L'articolo 1 reca disposizioni volte a modificare l'attuale disciplina in ordine alle modalità di programmazione e di utilizzo delle risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione stanziate per il ciclo 2021-2027. In particolare, il comma 1 ridefinisce i criteri e le modalità di impiego e di gestione delle risorse del FSC per la programmazione 2021-2027, introducendo lo strumento dell'«Accordo per la coesione», in sostituzione dei «Piani di sviluppo e coesione», ai fini dell'attuazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo. Il comma 2 introduce la possibilità di finanziare gli interventi e le linee d'azione strategici inseriti negli Accordi per la coesione stipulati con le Amministrazioni centrali e con le regioni e province autonome, anche con altre risorse disponibili, quali, in particolare, i fondi strutturali europei e le risorse destinate ad interventi complementari. Il comma 3 reca la procedura per la modifica degli Accordi per la coesione. Il comma 4 autorizza il Dipartimento per le politiche di coesione ad avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa INVITALIA S.p.A., mediante apposite convenzioni al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per le politiche di coesione. Il comma 5 modifica la disciplina che consente alle regioni di utilizzare le risorse del Fondo sviluppo e coesione al fine di ridurre la quota percentuale a carico del proprio bilancio del cofinanziamento nazionale dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) e FSE+ (Fondo sociale europeo) della programmazione 2021-2027. In particolare, viene soppresso il riferimento alla necessità di una preventiva deliberazione del CIPESS per autorizzare la regione a beneficiare dell'utilizzo delle risorse del FSC 2021-2027 per tale finalità, quando questo avvenga nell'ambito degli accordi di cui al novellato articolo 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020.
  L'articolo 2 reca la disciplina della procedura attraverso la quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) trasferisce le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, ai fini della realizzazione dei nuovi Accordi per la coesione, alle Amministrazioni centrali o regionali o delle province autonome assegnatarie di tali risorse. Si disciplina, altresì, la procedura di monitoraggio del rispetto, da parte delle Amministrazioni assegnatarie, del cronoprogramma degli interventi definito nell'Accordo per la coesione, nonché degli obblighi in materia di alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio e di presentazione al Dipartimento per la coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri di una relazione almeno semestrale sullo stato di attuazione degli interventi. Sono stabilite, infine, le conseguenze della mancata ottemperanza delle Amministrazioni assegnatarie a tali obblighi di alimentazione del Sistema di monitoraggio e di trasmissione della relazione semestrale sull'erogazione delle risorse FSC e sul definanziamento degli interventi e delle linee di azione previsti dagli Accordi per la coesione.
  L'articolo 3 detta disposizioni volte a garantire, all'interno dei bilanci delle singole regioni, l'evidenza contabile delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione, destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali.
  L'articolo 4, comma 1, dispone che le Amministrazioni titolari di risorse nazionali e europee per la coesione del periodo 2021-2027 inseriscono nel sistema informatico ReGiS (predisposto per la gestione dei progetti PNRR) i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale Pag. 105relativi ai progetti finanziati con le predette risorse, con l'inserimento dei codici CUP e CIG. Il comma 2 dispone che, in attesa della piena operatività del Dipartimento per le politiche di coesione all'interno del sistema ReGiS, le modalità tecniche per il monitoraggio degli interventi finanziati con le predette risorse saranno comunicate alle Amministrazioni titolari. Il comma 3 prevede che, ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie nazionali e del monitoraggio dei progetti, si tenga conto esclusivamente dei dati risultanti dal sistema ReGiS. Il comma 4 stabilisce che l'omessa o inesatta alimentazione del ReGiS da parte delle strutture preposte è valutata anche ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato dei relativi dirigenti.
  L'articolo 5 dispone la pubblicazione sul portale OpenCoesione dei documenti di programmazione delle risorse nazionali per la coesione e dei relativi dati di attuazione in formato aperto. Sullo stesso portale sono pubblicati inoltre i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti presenti nel ReGiS.
  L'articolo 6, al comma 1, interviene sulla disciplina dei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS), con due disposizioni volte: a limitare la stipulazione dei CIS esclusivamente per la realizzazione di interventi finanziati a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di valore complessivo non inferiore a 200 milioni di euro e di valore unitario non inferiore alle soglie di rilevanza europea, indicate nel nuovo codice dei contratti pubblici (prevedendo, altresì, una deroga per gli interventi complementari a quelli principali contenuti nel CIS); a riformulare la normativa sui poteri sostitutivi in capo al Governo in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi. Viene inoltre modificata la normativa sulla definizione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari ricompresi nei CIS, estendendola a tutti gli interventi ricompresi nei CIS medesimi e non più solo a quelli infrastrutturali (comma 2).
  Al capo II (articoli 7 e 8) viene definita la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne e sono introdotte disposizioni dirette a fronteggiare e a risolvere situazioni di particolare criticità verificatesi nell'isola di Lampedusa, in ragione della grave situazione socio-economica legata all'eccezionale flusso migratorio proveniente dai Paesi del Mediterraneo.
  L'articolo 7 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese. La Cabina di regia approva il «Piano strategico nazionale delle aree interne» (PSNAI), che individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche – con particolare riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilità e dei servizi socio-sanitari – cui destinare le risorse del bilancio dello Stato già stanziate e disponibili allo scopo. Ad essa compete altresì il monitoraggio in ordine all'utilizzazione delle risorse finanziarie. All'attuazione degli interventi individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne si provvede mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro.
  Al capo III (articoli 9-17) viene introdotta e disciplinata la nuova zona economica speciale (ZES) comprendente l'intera area del Mezzogiorno.
  L'articolo 9 istituisce, a far data dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. 2
  L'articolo 10 disciplina l'organizzazione della ZES unica per il Mezzogiorno, attraverso l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio (comma 1) e di una Struttura di missione per la ZES (commi da 2 a 7), nonché definendo le procedure connesse alla cessazione delle attività dei Commissari straordinari delle ZES. La Cabina di regia è presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ed è composta dai vari ministri compreso il Ministro Pag. 106della cultura nonché dai ministri competenti in base all'ordine del giorno, e dai Presidenti delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna).
  L'articolo 11 disciplina i contenuti, la durata e il procedimento di approvazione del Piano strategico della ZES unica per il Mezzogiorno.
  L'articolo 12 disciplina il portale web della ZES unica per il Mezzogiorno, istituito al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità dei benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica.
  L'articolo 13, comma 1 dispone l'istituzione, dal 1° gennaio 2024, dello Sportello Unico Digitale ZES – denominato S.U.D. ZES – per le attività produttive nella ZES unica per il Mezzogiorno. Il S.U.D. ZES è istituito nella Struttura di missione per le ZES presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e ad esso sono attribuite le funzioni di sportello unico per le attività produttive (SUAP) per i procedimenti di autorizzazione unica per l'avvio di attività economiche o l'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES Unica, ai sensi dell'articolo 14. Il comma 2 dispone che il S.U.D. ZES rappresenta il livello essenziale delle prestazioni e ne dettaglia le competenze. Ai sensi del comma 3, S.U.D. ZES opera secondo i migliori standard tecnologici, con carattere di interoperabilità rispetto ai sistemi e alle piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti nell'istruttoria del procedimento. Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla realizzazione dello sportello a valere sulle disponibilità del Programma Nazionale «Capacità per la Coesione» finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.
  L'articolo 14 prevede che i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive ed economiche all'interno della ZES unica, siano di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e dispone che siano soggetti ad autorizzazione unica.
  L'articolo 15 stabilisce che le imprese le quali intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della Zona economica speciale (ZES), presentino la relativa istanza allo Sportello unico, allegando la documentazione prevista dalle normative di settore finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni. I commi dal 2 al 6 definiscono le regole applicabili al procedimento di autorizzazione unica. Il comma 7 stabilisce che le previsioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, altresì, alle opere e altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle autorità di sistema portuale. Il comma 8, infine, modifica l'articolo 10, comma 8, del decreto-legge n. 198 del 2022 prorogando ulteriormente, dal 30 settembre al 31 dicembre 2023, l'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 76 del 2020.
  L'articolo 16 introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per la ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise. Il comma 3 individua i settori esclusi dall'agevolazione, il comma 4 indica i criteri di determinazione della misura del contributo, il comma 5 specifica la base giuridica europea per la compatibilità della misura e il comma 6 reca la copertura finanziaria rinviando a un decreto del Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR l'individuazione del limite di spesa complessivo.
  L'articolo 17 reca alcune disposizione volte a favorire la realizzazione di investimenti strategici con particolare riguardo agli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico. L'articolo in questione, inoltre, contiene delle ulteriori disposizioni per realizzare gli obiettivi del PNRR e del Piano nazionale degli investimenti complementari, con riguardo al tema delle cauzioni che le imprese debbono fornire per l'esecuzione degli appalti pubblici per la realizzazione delle opere legate ai due piani sopracitati.Pag. 107
  Al capo IV (articoli 18 e 19) vengono previste nuove procedure concorsuali dirette a rafforzare la capacità amministrativa delle regioni e degli enti territoriali del Mezzogiorno nonché del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri nella fase di attuazione delle politiche di coesione.
  Al capo V (articoli 20 e 21) sono previste disposizioni in materia di trattenimento presso i centri di permanenza per i rimpatri e di realizzazione delle strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio mentre al capo VI (articoli 22 e 23) sono previste le necessarie misure finali e di coordinamento.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una analisi dettagliata dei contenuti del decreto-legge, formula, infine, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 11 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE, indi della vicepresidente Giorgia LATINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito, Paola Frassinetti.

  La seduta comincia alle 14.25.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali.
Atto n. 80.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 5 ottobre 2023.

  Fabio ROSCANI (FDI), relatore, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto in esame.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 4).

Schema di decreto ministeriale recante elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2023.
Atto n. 81.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 5 ottobre 2023.

  Federico MOLLICONE, presidente e relatore, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto in esame.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 5).

Proposte di nomina di Sergio Castellitto a presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e di Pupi Avati, Giancarlo Giannini, Cristiana Massaro, Andrea Minuz, Santino Vincenzo Mannino e Mauro Carlo Campiotti a componenti del Consiglio di amministrazionePag. 108 della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.
Nomine nn. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte di nomina all'ordine del giorno.

  Federico MOLLICONE, presidente e relatore, riferisce che la Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del Regolamento sulle proposte di nomina trasmesse dal Ministro della cultura, con lettera in data 29 settembre 2023, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426.
  In particolare si tratta delle proposte di nomina di Sergio Castellitto a presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (nomina n. 23), nonché di Pupi Avati (nomina n. 24), Giancarlo Giannini (nomina n. 25), Cristina Massaro (nomina n. 26), Andrea Minuz (nomina n. 27), Santino Vincenzo Mannino (nomina n. 28) e Mauro Carlo Campiotti (nomina n. 29) a componenti del consiglio di amministrazione della medesima Fondazione.
  Al riguardo ricorda che l'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, come modificato dall'articolo 12-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, prevede che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia è nominato con decreto del Ministro della cultura, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ed è composto dal presidente, indicato dal medesimo Ministro, e da sei componenti, designati, rispettivamente, tre dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito ed uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti del consiglio di amministrazione sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al campo cinematografico ed audiovisivo, e con comprovate capacità organizzative.
  In tale quadro il Ministro della cultura ha proposto la nomina, quale presidente della Fondazione Sergio Castellitto e quali componenti del Consiglio di amministrazione, Pupi Avati, Giancarlo Giannini e Cristina Massaro.
  Agli stessi fini, il Ministro dell'università e della ricerca ha designato, quale proprio rappresentante in seno al citato Consiglio, Andrea Minuz; il Ministro dell'istruzione e del merito ha designato Santino Vincenzo Mannino; il Ministro dell'economia e delle finanze ha designato Mauro Carlo Campiotti.
  Nel rinviare ai curriculum vitae degli interessati allegati, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole sulle proposte di nomina in esame.
  Chiede quindi se vi siano deputati che intendano intervenire per dichiarazione di voto.

  Gaetano AMATO (M5S) dichiara che il suo gruppo non parteciperà al voto su tutte le proposte di nomina all'esame della Commissione evidenziando come la prevista operazione di rinnovo del consiglio di amministrazione non era assolutamente necessaria essendo già previsto un meccanismo di rinnovo nella normativa vigente. Osserva quindi che la scelta del Governo è stata quella di apportare delle specifiche modifiche alla disciplina vigente al fine di modificare la composizione del consiglio di amministrazione. Si tratta a suo giudizio di una scelta che evidentemente attiene a una logica spartitoria e ritiene tale metodo del tutto inaccettabile. Conferma quindi che il suo gruppo non parteciperà al voto.

  Nicola ZINGARETTI (PD-IDP) nel preannunciare che il gruppo del Partito democratico non intende partecipare al voto sulle proposte di nomina all'ordine del giorno osserva come non sia assolutamente in discussione il potere del Governo di avanzare proposte di nomina al fine di modificare la composizione degli organi in scadenza; più in generale evidenzia come vi sia un tema che pesa come un macigno sul Pag. 109voto cui è chiamata oggi la commissione cultura. Ritiene che il sistema cosiddetto dello spoil system non esista in Italia ma che piuttosto esiste certamente il dovere di scegliere adeguatamente la composizione degli organismi. Ricorda come la modifica legislativa relativa alla composizione del consiglio di amministrazione del Centro sperimentale di cinematografia sia stata studiata a tavolino non certo per un giudizio negativo sui componenti attuali del consiglio, in tal caso si poteva chiedere il commissariamento, ma purtroppo per la scelta operata del Governo di «cancellare» il consiglio di amministrazione in carica. Al riguardo ricorda i contenuti delle prescrizioni previste all'articolo 98 della Costituzione.
  Desidera, inoltre, chiarire come la non partecipazione al voto non abbia niente a che fare con un giudizio di merito sulle candidature avanzate dal Governo ma è la conseguenza del metodo sbagliato e inaccettabile adottato.
  Ricorda come nella storia dell'Italia il Centro sperimentale di cinematografia rappresenti un patrimonio non solo per il settore del cinema, patrimonio che appartiene a tutti e che ha avuto fra i suoi esponenti nomi illustri del panorama cinematografico italiano come Dino de Laurentiis e Liliana Cavani.
  Stigmatizza pertanto la scelta del Governo – frutto di un metodo del tutto inaccettabile – non seria e non credibile nonché grave.

  Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) preannuncia che anche il suo gruppo non parteciperà al voto sulle proposte di nomina all'esame della Commissione. Rileva come riguardo al Centro sperimentale di cinematografia si sia svolto nelle ultime settimane un dibattito politico contraddistinto da un metodo rilevatore di un'attenzione morbosa da parte della destra per i luoghi della cultura e del potere. Ritiene che il Centro sperimentale di cinematografia rappresenti un patrimonio comune che si fonda sulla libertà l'autonomia e l'indipendenza che oggi sono state messe fortemente in discussione. Più in generale, giudica impressionante l'atteggiamento di totale chiusura da parte del Governo nei confronti delle proteste degli studenti che studiano e vivono nel Centro sperimentale. Al riguardo ritiene che si tratti di una brutta pagina politica alla cui scrittura il suo gruppo non intende partecipare. Ribadisce, pertanto, come la mancata partecipazione al voto sia volta a rimarcare la lontananza dal metodo adottato dalla maggioranza in questa vicenda.

  Alessandro AMORESE (FDI) alla luce del dibattito fin qui svoltosi ritiene di dover formulare alcune considerazioni osservando come nelle ultime settimane su molti quotidiani si sia voluto affermare che la destra voglia mettere le mani sulla cultura; al riguardo ricorda come la sinistra abbia in passato occupato, e a lungo, tutte le posizioni importanti nei luoghi della cultura.
  Desidera pertanto ribadire come la scelta di intervenire sulla composizione del consiglio di amministrazione del Centro sperimentale non rappresenti un reato ma una scelta del tutto legittima. Ritiene inoltre che i nomi proposti non siano frutto di una logica di appartenenza politica né di una logica spartitoria ma rappresentano quanto di meglio esprima oggi il panorama del settore del cinema italiano così come le competenze tecniche di alcuni componenti del consiglio di amministrazione: si tratta di scelte fondate sul criterio della competenza e che non appartengono ad una logica di partito.
  In conclusione osserva come si potrebbe anche ragionare dell'introduzione dello spoil system ad ogni inizio di legislatura.

  (I gruppi del PD-IDP, del M5S e di AVS escono dall'aula).

  Federico MOLLICONE, presidente non essendovi ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto, comunica che si passerà alla votazione. Ricorda che la votazione avviene per appello nominale con registrazione del nome dei partecipanti al voto. Dà conto delle sostituzioni pervenute e dei deputati in missione.Pag. 110
  Avverte che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere e che, ai fini della validità della votazione, è necessario che sia presente la maggioranza dei componenti la Commissione. Precisa che sarà posta in votazione la proposta di esprimere parere favorevole sulle nomine: chi è favorevole alla nomina deve deporre la pallina bianca nell'urna bianca e la pallina nera nell'urna nera. Chi è contrario alla nomina deve fare il contrario, cioè deporre la pallina nera nell'urna bianca e la pallina bianca nell'urna nera. Chi vuole astenersi dovrà dichiararlo nel momento in cui sarà chiamato.

  La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto su ciascuna delle proposte di nomina.

  Giorgia LATINI, presidente, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 23:

   Presenti... 16
   Votanti... 15
   Astenuti... 1
   Maggioranza... 8
Hanno votato... 15
Hanno votato no... 0

  (La Commissione approva).

  Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amorese, Bergamini (in sostituzione di Mulè), Cangiano, Dalla Chiesa, Di Maggio, Latini, Loizzo, Matteoni, Messina, Miele, Mollicone, Perissa, Roscani, Sasso, Tassinari.

  Si è astenuto il deputato Berruto.

  Giorgia LATINI, presidente, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 24:

   Presenti... 16
   Votanti... 15
   Astenuti... 1
   Maggioranza... 8

    Hanno votato ... 15
Hanno votato no... 0

  (La Commissione approva).

  Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amorese, Bergamini (in sostituzione di Mulè), Cangiano, Dalla Chiesa, Di Maggio, Latini, Loizzo, Matteoni, Messina, Miele, Mollicone, Perissa, Roscani, Sasso, Tassinari.

  Si è astenuto il deputato Berruto.

  Giorgia LATINI, presidente, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 25:

   Presenti... 16
   Votanti... 15
   Astenuti... 1
   Maggioranza... 8
Hanno votato ... 15
Hanno votato no... 0

  (La Commissione approva).

  Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amorese, Bergamini (in sostituzione di Mulè), Cangiano, Dalla Chiesa, Di Maggio, Latini, Loizzo, Matteoni, Messina, Miele, Mollicone, Perissa, Roscani, Sasso, Tassinari.

  Si è astenuto il deputato Berruto.

  Giorgia LATINI, presidente, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 26:

   Presenti... 16
   Votanti... 15
   Astenuti... 1
   Maggioranza... 8
Hanno votato ... 15
Hanno votato no... 0

  (La Commissione approva).

  Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amorese, Bergamini (in sostituzione di Mulè), Cangiano, Dalla Chiesa, Di Maggio,Pag. 111 Latini, Loizzo, Matteoni, Messina, Miele, Mollicone, Perissa, Roscani, Sasso, Tassinari.

  Si è astenuto il deputato Berruto.

  Giorgia LATINI, presidente, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 27:

   Presenti... 16
   Votanti... 15
   Astenuti... 1
   Maggioranza... 8
Hanno votato ... 15
Hanno votato no... 0

  (La Commissione approva).

  Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amorese, Bergamini (in sostituzione di Mulè), Cangiano, Dalla Chiesa, Di Maggio, Latini, Loizzo, Matteoni, Messina, Miele, Mollicone, Perissa, Roscani, Sasso, Tassinari.

  Si è astenuto il deputato Berruto.

  Giorgia LATINI, presidente, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 28:

   Presenti... 16
   Votanti... 15
   Astenuti... 1
   Maggioranza... 8
Hanno votato... 15
Hanno votato no... 0

  (La Commissione approva).

  Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amorese, Bergamini (in sostituzione di Mulè), Cangiano, Dalla Chiesa, Di Maggio, Latini, Loizzo, Matteoni, Messina, Miele, Mollicone, Perissa, Roscani, Sasso, Tassinari.

  Si è astenuto il deputato Berruto.

  Giorgia LATINI, presidente, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 29:

   Presenti... 16
   Votanti... 15
   Astenuti... 1
   Maggioranza... 8
Hanno votato ... 15
Hanno votato no... 0

  (La Commissione approva).

  Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amorese, Bergamini (in sostituzione di Mulè), Cangiano, Dalla Chiesa, Di Maggio, Latini, Loizzo, Matteoni, Messina, Miele, Mollicone, Perissa, Roscani, Sasso, Tassinari.

  Si è astenuto il deputato Berruto.

  Giorgia LATINI, presidente, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

  La seduta termina alle 15.