CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 ottobre 2023
181.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 79

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 13.35.

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.
C. 1416 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Vito DE PALMA (FI-PPE), relatore, illustra il provvedimento in titolo.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori informazioni, evidenzia che si soffermerà sulle principali disposizioni di interesse per la Commissione Finanze.
  Ricorda anzitutto che il provvedimento è suddiviso in sei Capi. Il Capo I si occupa dell'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia coesione; il Capo II disciplina la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne e interventi in favore del comune di Lampedusa e Linosa. Il Capo III disciplina la Zona Economica Pag. 80Speciale Sud – ZES unica. Il Capo IV reca disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa in materia di politiche di coesione. Il Capo V reca disposizioni in materia di trattenimento presso i centri di permanenza per i rimpatri e di realizzazione delle strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio e, infine, il Capo VI contiene le disposizioni finali.
  L'articolo 1 reca disposizioni volte a modificare l'attuale disciplina in ordine alle modalità di programmazione e di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione stanziate per il ciclo 2021-2027, tra l'altro introducendo lo strumento dell'«Accordo per la coesione», in sostituzione dei «Piani di sviluppo e coesione», ai fini dell'attuazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo. Si consente di finanziare gli interventi e le linee d'azione strategici inseriti negli Accordi per la coesione stipulati con le Amministrazioni centrali e con le regioni e province autonome, anche con altre risorse disponibili, quali, in particolare, i fondi strutturali europei e le risorse destinate ad interventi complementari. Le norme autorizzano poi il Dipartimento per le politiche di coesione ad avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa INVITALIA S.p.A., mediante apposite convenzioni, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per le politiche di coesione; si modifica la disciplina che consente alle regioni di utilizzare le risorse del Fondo sviluppo e coesione al fine di ridurre la quota percentuale, a carico del proprio bilancio, del cofinanziamento nazionale dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) e FSE+ (Fondo sociale europeo) della programmazione 2021-2027.
  L'articolo 2 reca la disciplina della procedura attraverso la quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) trasferisce alle Amministrazioni centrali o regionali o alle province autonome assegnatarie le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, ai fini della realizzazione dei nuovi Accordi per la coesione.
  L'articolo 3 detta disposizioni volte a garantire, all'interno dei bilanci delle singole regioni, l'evidenza contabile delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione, destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali.
  L'articolo 4 prevede che le Amministrazioni titolari di risorse nazionali e europee per la coesione del periodo 2021-2027 inseriscano nel sistema informatico ReGiS (predisposto per la gestione dei progetti PNRR) i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti finanziati con le predette risorse.
  L'articolo 5 dispone la pubblicazione sul portale OpenCoesione dei documenti di programmazione delle risorse nazionali per la coesione e dei relativi dati di attuazione in formato aperto. Sullo stesso portale sono pubblicati inoltre i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti presenti nel ReGiS.
  L'articolo 6 interviene sulla disciplina dei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS).

  Le disposizioni sono volte: a limitare la stipulazione dei CIS esclusivamente per la realizzazione di interventi finanziati a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di valore complessivo non inferiore a 200 milioni di euro e di valore unitario non inferiore alle soglie di rilevanza europea, indicate nel nuovo codice dei contratti pubblici (prevedendo, altresì, una deroga per gli interventi complementari a quelli principali contenuti nel CIS); a riformulare la normativa sui poteri sostitutivi in capo al Governo in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi.
  L'articolo 7 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese.
  L'articolo 8 prevede la predisposizione, da parte del Dipartimento per le politiche Pag. 81di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un piano di interventi strategici per le isole di Lampedusa e Linosa, al fine di fronteggiare la grave situazione determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di persone provenienti dai Paesi del Mediterraneo. Sono altresì previste specifiche disposizioni per la realizzazione dei punti di crisi cosiddetti hotspot e dei centri governativi di prima accoglienza. Il piano dovrà essere approvato con delibera del CIPESS con cui saranno assegnate al Comune di Lampedusa e Linosa risorse nel limite complessivo di 45 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. Per la realizzazione dei punti di crisi c.d. hotspot e dei centri governativi di prima accoglienza sono previste semplificazioni in tema di valutazioni ambientali (VINCA, VIA e VAS) e in materia paesaggistica; sono inoltre previste disposizioni per agevolare il rapido smaltimento delle imbarcazioni utilizzate dai migranti.
  Di particolare interesse per questa Commissione è il Capo III del provvedimento, che istituisce la Zona Economica Speciale Sud – ZES unica.
  In particolare l'articolo 9 istituisce, a far data dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. In particolare, il comma 1 stabilisce che per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali, da parte sia delle aziende già operative nei relativi territori, sia di quelle che vi si insedieranno, può beneficiare di speciali condizioni, in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo dell'impresa. Il successivo comma 2, in applicazione di quanto previsto dal comma 1, istituisce pertanto, a far data dal 1° gennaio 2024, la nuova Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, che ricomprende i territori delle otto regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Come emerge dalla Relazione illustrativa, dal 1° gennaio 2024, data della sua istituzione, la nuova ZES unica per il Mezzogiorno sostituirà le attuali Zone economiche speciali. Ricorda che le attuali ZES erano state istituite nei territori del Mezzogiorno ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, e successivamente disciplinate in dettaglio dal D.P.C.M. 25 gennaio 2018 (Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali – ZES). Allo stesso modo, la nuova definizione di Zona economica speciale recata dal comma 1 dell'articolo in esame sostituisce la precedente definizione contenuta nel medesimo decreto-legge n. 91 del 2017.
  L'articolo 10 disciplina l'organizzazione della ZES unica per il Mezzogiorno, attraverso l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio (comma 1) e di una Struttura di missione per la ZES (commi da 2 a 7), nonché definendo le procedure connesse alla cessazione delle attività dei Commissari straordinari delle ZES.
  L'articolo 11 disciplina i contenuti, la durata e il procedimento di approvazione del Piano strategico della ZES unica per il Mezzogiorno. In particolare, il comma 1 stabilisce la durata triennale del Piano strategico della ZES unica, attribuendo a questo il compito di definire, anche in coerenza con il PNRR, la politica di sviluppo della ZES unica. A tal fine, si prevede che il Piano individui, anche in modo differenziato per le regioni del Mezzogiorno che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica e le modalità di attuazione degli interventi medesimi. Spetta alla nuova Struttura di missione ZES – istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – il compito di predisporre lo schema di Piano strategico della ZES unica. A tal riguardo, la norma prescrive, quale specifico vincolo procedurale, la garanzia della piena partecipazione delle regioni interessate. Il comma 3, infine, delinea il procedimento di approvazione del Piano strategico della ZES unica.
  L'articolo 12 disciplina il portale web della ZES unica per il Mezzogiorno, istituitoPag. 82 al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità dei benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica.
  L'articolo 13 dispone l'istituzione, dal 1° gennaio 2024, dello Sportello Unico Digitale ZES – denominato S.U.D. ZES – per le attività produttive nella ZES unica per il Mezzogiorno. Il comma 1 prevede in particolare che il S.U.D. ZES è istituito nella Struttura di missione per le ZES presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e ad esso sono attribuite le funzioni di sportello unico per le attività produttive (SUAP) per i procedimenti di autorizzazione unica per l'avvio di attività economiche o l'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES Unica, ai sensi dell'articolo 14. Il comma 2 dispone che il S.U.D. ZES rappresenta il livello essenziale delle prestazioni e ne dettaglia le competenze. Ai sensi del comma 3, S.U.D. ZES opera secondo i migliori standard tecnologici, con carattere di interoperabilità rispetto ai sistemi e alle piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti nell'istruttoria del procedimento. Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla realizzazione dello sportello a valere sulle disponibilità del Programma Nazionale «Capacità per la Coesione» finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.
  L'articolo 14 prevede che i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive ed economiche all'interno della ZES unica, siano di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e dispone che siano soggetti ad autorizzazione unica.
  L'articolo 15 stabilisce che le imprese le quali intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della Zona economica speciale (ZES), presentino la relativa istanza allo Sportello unico, allegando la documentazione prevista dalle normative di settore finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni. Viene altresì disciplinata la relativa procedura, estesa altresì alle opere e altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle autorità di sistema portuale.
  Di diretta competenza della Commissione Finanze è l'articolo 16 che introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per la ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. In particolare si prevede che, per l'anno 2024, alle imprese che effettuano l'acquisizione di specifici beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera e), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito ex lege. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. La norma precisa che sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito dalle norme europee (in particolare all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato. L'agevolazionePag. 83 non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà. Fermo restando il limite complessivo di spesa, il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni agevolabili acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni predette si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito di imposta indebitamente utilizzato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa UE in tema di aiuti di Stato. Esso è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone assistite individuate dalle norme in esame, nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo. L'inosservanza dell'obbligo determina la revoca dei benefici concessi e goduti secondo le modalità stabilite con le norme attuative. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53 (limite annuale pari a 250.000 euro per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi), della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007). Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo, per l'anno 2024, determinato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure di utilizzo delle citate risorse. Il decreto definisce anche le modalità di accesso al beneficio, nonché i Pag. 84criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.
  Passando all'articolo 17, questo reca alcune disposizioni volte a favorire la realizzazione di investimenti strategici con particolare riguardo agli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico. Contiene inoltre ulteriori disposizioni per realizzare gli obiettivi del PNRR e del Piano nazionale degli investimenti complementari, con riguardo al tema delle cauzioni che le imprese debbono fornire per l'esecuzione degli appalti pubblici per la realizzazione delle opere legate ai due piani sopracitati.
  L'articolo 18 eleva il limite massimo del compenso annuo attribuito ai componenti a titolo non esclusivo del Nucleo per le politiche di coesione (NUPC). Il NUPC è l'organismo del Dipartimento per le politiche di coesione con funzioni di valutazione e analisi delle politiche di coesione e di sviluppo territoriale, nonché di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. L'articolo inoltre consente ai componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di mantenere gli incarichi già conferiti fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale.
  L'articolo 19, a decorrere dal 2024, autorizza le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti a tali regioni, all'assunzione di personale. Si consente cioè di assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, personale non dirigenziale nel limite massimo complessivo di 2.200 unità, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  L'articolo 20 estende da 6 a 18 mesi il limite massimo di permanenza nei Centri per il rimpatrio (CPR) degli stranieri in attesa di espulsione. Il termine ordinario è di 3 mesi, prorogabile di altri 3 mesi. Ulteriori proroghe, fino al massimo di altri 12 mesi possono essere stabilite in determinati casi: se lo straniero non collabora al suo allontanamento o per i ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da parte dei Paesi terzi.
  L'articolo 21 aggiunge all'elenco delle opere di difesa e sicurezza nazionale di cui al codice dell'ordinamento militare (COM) i punti di crisi (hotspot) e i centri di accoglienza, permanenza e rimpatrio. Si prevede che con DPCM sia approvato il piano straordinario per individuare le aree interessate dalla realizzazione di tali strutture e che il piano possa essere aggiornato periodicamente, anche a seguito di eventuali modifiche degli stanziamenti. Per la realizzazione di tali strutture, qualificate come opere di difesa e sicurezza nazionale, viene incaricato il Ministero della difesa. Vengono infine disciplinati gli stanziamenti necessari per la realizzazione e il funzionamento di queste nuove strutture.
  In conseguenza dell'istituzione della ZES Unica per il Mezzogiorno, l'articolo 22 adegua dal 1° gennaio 2024 la normativa vigente sulle ZES attraverso alcune abrogazioni. In conseguenza dell'istituzione della ZES Unica per il Mezzogiorno, esso inoltre reca le disposizioni transitorie, applicabili dal 1° gennaio 2024, relative alle istanze per l'avvio delle attività nelle ZES e ai poteri nonché alla competenza territoriale dei Commissari straordinari delle attuali ZES: sono previste inoltre disposizioni transitorie per fruire delle agevolazioni fiscali nelle attuali ZES, entro il 31 dicembre 2023. L'articolo 23 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore dal 20 settembre 2023.
  Evidenzia, in conclusione, come si tratti di un provvedimento di particolare importanza, sul quale auspica vi sia un proficuo dibattito in Commissione.

  Marco OSNATO, presidente, invita i colleghi a intervenire.

  Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) evidenzia preliminarmente che il decreto-legge in esame è un provvedimento corposo, che reca misure rilevanti. Pur condividendo le modalità di illustrazione da parte del relatore,Pag. 85 che non ha segmentato il proprio intervento sulla base delle competenze delle Commissioni ma – al contrario – ha dato uno sguardo d'insieme, consentendo in tal modo di aprire un ampio dibattito, non condivide tuttavia i contenuti della relazione, e ritiene che siano stati trascurati alcuni aspetti significativi.
  Con riferimento ai piani di rafforzamento della capacità amministrativa previsti dal decreto-legge, ricorda che l'articolo 19 autorizza, a decorrere dal 2024, le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti a tali regioni, ad assumere personale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche. Evidenzia che nel novero delle regioni autorizzate a tali assunzioni non è presente, tuttavia la regione Abruzzo. Prega dunque il relatore di evidenziare tale mancanza, che segnala inoltre all'attenzione del Presidente della Commissione e della rappresentante del Governo.
  Sotto un diverso profilo, intende esprimere il proprio netto dissenso sulla scelta del Governo di optare per un ambito di operatività territoriale così ampio per la Zona Economica Speciale – ZES unica, scelta che giudica pericolosa.
  Ricorda che le ZES in Italia sono state istituite nel 2017, e affidate ad una gestione commissariale che non è riuscita tuttavia a mettere in esercizio i provvedimenti straordinari che le ZES richiedevano. Oggi, la normativa contenuta nel decreto-legge, nell'ingrandire l'operatività territoriale delle ZES, compie un nuovo errore, negando stesso concetto della straordinarietà della Zona Economica Speciale. Richiama sul punto, come esempio di successo, le Zone economiche istituite in altri Paesi – quali le ZES del Galles, della Polonia e della Francia – che hanno svolto i propri compiti con efficacia proprio in quanto geograficamente circoscritte.
  Ribadisce quindi l'importanza del concetto di prossimità territoriale, che giova in particolare per quanto attiene ai procedimenti relativi alle imprese: essa consente al tessuto produttivo di essere in stretto contatto con le istituzioni di riferimento. Ove infatti vi sia una ZES unica, con ambito geografico più ampio, la dimensione burocratica a suo avviso si allontana dai territori e dalle loro esigenze. Ritiene dunque che, se da un lato l'istanza di centralizzazione consente allo Stato di esercitare il controllo sulle zone del Mezzogiorno – a solo beneficio della classe politica attuale – essa dall'altro lato non velocizza i procedimenti ma tende anzi a rallentarli. Evidenzia infine che anche gli esperti e studiosi della materia non collegano mai l'ampliamento delle misure con all'allargamento dell'ambito territoriale di operatività delle stesse; è sempre la vicinanza la caratteristica che consente l'efficacia.
  Con riferimento al diverso argomento del piano nazionale per l'utilizzo dei fondi di coesione, ritiene che il quadro delineato dal provvedimento costituisca una sconfitta: a suo avviso, l'ambito di programmazione realmente efficace è quello regionale. Né si può, per contrastare comportamenti patologici di alcuni, demolire il modo sinora seguito di concepire l'utilizzo dei fondi di coesione. Il rischio a cui ci si espone con l'accentramento, infatti, è quello di rallentare i meccanismi di spesa. Occorre invece a suo avviso non concentrarsi sulla spesa in sé, bensì sulla collocazione appropriata delle risorse disponibili, che può avvenire solo a condizione di essere consapevoli della dimensione territoriale degli interventi.
  Evidenzia al riguardo che già il Governo precedente, in previsione di ritardi nella collocazione delle risorse del PNRR, intendeva rivolgersi o alle banche rilievo internazionale, ovvero alle cosiddette agenzie nazionali di investimento strutturale (quali Terna, Leonardo ed Eni) per incorporare le risorse non tempestivamente allocate e per rendicontarle. Conclude dunque evidenziando che effettuare una spesa giusto allo scopo di rendicontarla non significa gestire efficacemente le risorse; a partire dalla propria pregressa esperienza sul territorio, ritiene che tale misura sia destinata al fallimento.
  Da ultimo, ricorda che nel Mezzogiorno non vi sono più aree libere per gli investimentiPag. 86 produttivi, ma al contrario il suolo è stato interamente consumato, come avvenuto in Abruzzo e Molise; si tratta di territori spesso destinati a centri commerciali, ovvero che entrano a far parte dei perimetri urbani. Molte di queste zone andrebbero recuperate e affidate a nuove iniziative economiche. Rammenta al riguardo di avere formulato uno specifico emendamento, che pone all'attenzione della Commissione.

  Emiliano FENU (M5S) intende concentrare il proprio intervento sull'aspetto fiscale del provvedimento, richiamando l'attenzione del Governo su alcuni emendamenti presentati dal proprio gruppo parlamentare. Ritiene che il provvedimento presenti rischi di carattere generale: esso mette insieme due agevolazioni diverse, ovvero il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno, che si è rivelato un intervento molto efficace, e i crediti d'imposta per le ZES, allargando l'ambito territoriale della misura e dunque anche il bacino dei potenziali destinatari.
  Ritiene rischioso tale allargamento, che viene effettuato a parità di risorse, per due motivi: anzitutto, perché le risorse stanziate per le singole imprese potrebbero scarseggiare e, dall'altro lato, poiché tale fattore potrebbe di fatto agevolare le grandi imprese, col rischio di escludere le piccole realtà dall'accesso all'agevolazione. Chiede dunque che siano garantite delle soglie minime di importi in favore delle piccole imprese.
  Al contempo ritiene importante salvaguardare l'automatismo delle agevolazioni, in quanto tale elemento ha inciso sul successo del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree del Mezzogiorno, per la cui fruizione sono necessari pochi adempimenti. Ritiene quindi opportuno mantenere il monitoraggio in capo all'Agenzia delle entrate, allo scopo di garantire detto automatismo.
  Conclude affermando di condividere gran parte dell'intervento del collega D'Alfonso, soprattutto con riferimento all'estensione territoriale della nuova ZES.

  Toni RICCIARDI (PD-IDP) intende, prima di intervenire sui contenuti del provvedimento, premettere due questioni.
  La prima riguarda la mancata omogeneità del decreto-legge: non si comprende infatti per quale motivo il Governo, agli articoli 20 e 21, abbia deciso di inserire, tra le misure dedicate al Mezzogiorno d'Italia, anche disposizioni in tema di politiche migratorie.
  La seconda premessa è di natura politica, e riguarda la contrapposizione che si registra all'interno della maggioranza tra due visioni opposte, quella dell'autonomia differenziata e quella della centralizzazione della gestione amministrativo-burocratica. Sul punto un chiarimento è necessario, affinché il Paese possa comprendere in quale direzione il Governo intende andare.
  Passando ai profili di merito, osserva come il disegno di Zes Unica, che il Governo traccia nel disegno di legge, avrebbe potuto avere un senso, laddove si fosse inteso ricostituire uno strumento sul modello della Cassa del Mezzogiorno, che almeno per due decenni ha funzionato. In realtà nel provvedimento non vi è traccia di tale intenzione. Richiama l'assenza dell'Abruzzo tra le aree destinatarie di alcune delle misure previste, già evidenziata dall'onorevole D'Alfonso, rilevando come assai diversa fosse la perimetrazione territoriale della citata Cassa e preannunciando sul punto la presentazione di proposte emendative da parte del suo gruppo.
  Evidenzia quindi che, così come strutturata, la Zes Unica finirà per penalizzare proprio quelle aree interne, più marginali, in precedenza individuate quali Zone economiche speciali. E questo perché il Mezzogiorno è un'area estremamente diversificata, come si comprende facilmente da un esame degli indicatori socioeconomici e demografici, e non può essere ricondotta ad un tutto omogeneo. Invita sul punto il Governo ad una maggiore attenzione alle definizioni.
  Sempre con riferimento alle politiche riguardanti il meridione del Paese, il suo gruppo proporrà il rifinanziamento strutturale della misura «Resto al Sud», che ha Pag. 87funzionato e che per essere mantenuta in vita necessita di ingenti risorse, oltre ad un prolungamento del suo arco temporale.
  Quanto ai già citati articoli 20 e 21 del provvedimento, chiede al Governo un chiarimento. Ricorda che il Consiglio dei ministri svoltosi dopo i drammatici eventi di Cutro, ha dichiarato l'emergenza migratoria, sebbene quello dello sbarco sulle coste italiane di un gran numero di migranti sia un fenomeno che non può essere ricondotto ad uno specifico evento, ma che ha carattere costante e in larga misura prevedibile, come peraltro chiarito dallo stesso Ministro Piantedosi. La annunciata emergenza migratoria si riduce quindi, di fatto, ad una emergenza di tipo amministrativo e burocratico, nell'ambito della quale il Governo ha deciso di attribuirsi carta bianca nella gestione economica del fenomeno migratorio – attraverso, ad esempio, il controllo degli appalti, o l'affidamenti di lavori – che, sulla base di stime al ribasso, avrebbe un valore di almeno 2 miliardi di euro.
  E così il Governo, all'articolo 21, invece di affrontare il tema nella sua complessità economica, sociale, procedurale, umanitaria, legislativa e anche di sicurezza, individua addirittura quali hotspot plessi di interesse strategico militare, come se si stesse parlando di una guerra, impostazione a suo avviso peraltro assai inopportuna in una fase così delicata come quella attuale. Queste misure non chiariscono affatto, tra l'altro, come il Governo intenda agire rispetto alla gestione dei flussi migratori. Né si comprende in base a quali criteri sarà individuata la collocazione dei nuovi centri e quali risorse saranno attribuite alle amministrazioni locali, determinando grande confusione e grossi problemi di tenuta sociale del Paese, che ritiene si manifesteranno proprio nei territori governati dalle forze di maggioranza.
  L'articolo 20, infine, estende da 6 a 18 mesi il limite massimo di permanenza nei Centri per il rimpatrio, lasciando in una situazione drammatica non solo migranti adulti ma anche incolpevoli minori, senza comprendere la situazione dalla quale provengono coloro che partono senza documenti e che rischiano addirittura la vita dei propri figli pur di sfuggire ad una situazione insostenibile.
  Invita in conclusione il Governo, nell'interesse e per la tenuta del Paese, ad una ridefinizione delle misure recate dagli articoli 20 e 21, evidenziando come se l'Esecutivo non sarà all'altezza delle sfide che in tale ambito lo attendono non soffrirà solo la sua immagine, ma quella dell'Italia intera. Né basterà poi affermare che «l'Europa ci ha lasciati soli», poiché come forse non tutti ricordano in base al sistema Dublino il nostro Paese riceve appositi stanziamenti per l'accoglienza e l'integrazione dei migranti. Si tratta di un elemento da non dimenticare, che si colloca nel quadro di una scelta strategica del passato; auspica che l'attuale Esecutivo sia in grado di governare la complessità del fenomeno.

  Francesco Emilio BORRELLI (AVS) ritiene che il Governo, con il provvedimento in esame, abbia coniato una tipologia di interventi che definirebbe «centralismo differenziato», dal momento che a suo parere il decreto-legge mette insieme elementi dell'autonomia differenziata e allo stesso tempo del centralismo democratico, paradossalmente coniugando autonomia e centralità. Ritiene che la ZES unica, di cui si prevede un controllo centralizzato, potrebbe risultare inefficace.
  Dall'altro lato evidenzia come, in un periodo di desertificazione sociale e culturale del Paese, particolarmente evidente nel Mezzogiorno, siano indispensabili interventi per favorire lo sviluppo economico e il lavoro e soprattutto per contrastare il calo demografico. Dai dati Istat emerge infatti come il Sud abbia subito, più delle altre regioni d'Italia, lo spopolamento e il calo demografico, tendenze solo parzialmente compensate dall'immigrazione. Nel Paese, rammenta, una tendenza contraria si registra solo nelle regioni Lazio e Lombardia.
  Evidenzia quindi che il reddito di cittadinanza, criticabile sotto numerosi aspetti, è stato tuttavia l'unico provvedimento che negli ultimi venti o trent'anni ha fornito sostegno a determinate realtà territoriali. Vi sono infatti interi settori del Paese privi di prospettive sociali e lavorative, che non Pag. 88hanno accesso ai servizi pubblici: ne è esempio la zona di Caivano. In relazione a tale questione, accoglie con favore gli interventi repressivi dei fenomeni criminosi, ma si interroga sul futuro di tali aree una volta terminate le attività di contrasto massiccio alla criminalità. Ritiene indispensabile fornire a tali zone strutture adeguate e prospettive a lungo termine, affinché esse non ritornino in preda alla criminalità organizzata.
  Un analogo discorso, a suo avviso, riguarda le parti del provvedimento sull'immigrazione: rammenta infatti che le prospettive dei migranti, siano essi migranti economici, migranti climatici o persone che fuggono da situazioni di guerra e di repressione, sono comunque prospettive di disperazione e impotenza e non sono, invece, frutto di scelte deliberate. Ritiene dunque che gli interventi contenuti negli articoli 20 e 21 del provvedimento affrontino in modo erroneo la questione dell'immigrazione: reputa altresì che, stante l'eterogeneità rispetto al resto del provvedimento, essi vadano del tutto stralciati.

  Marco OSNATO, presidente, pur consapevole della pregnanza degli argomenti trattati da un così complesso provvedimento, e sebbene non intenda in alcun modo limitare i tempi di parola dei deputati, invita tuttavia i colleghi a concentrare i propri interventi sulle materie di competenza della Commissione Finanze, rinviando al dibattito che avrà luogo in Assemblea ulteriori considerazioni su questioni estranee agli ambiti propri della Commissione.

  Enrica ALIFANO (M5S) interviene per rilevare che il provvedimento in esame sembra scontare una modalità di pensiero piuttosto vetusta, nel considerare il Mezzogiorno un'area unica senza, invece, riconoscere le specificità delle cosiddette aree interne, cui il provvedimento dedica una parte a suo avviso insufficiente.

  Marco OSNATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.
C. 1324 Governo e abb., approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni XII e XIII).
(Esame e conclusione — Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Nicole MATTEONI (FDI), relatrice, illustra il provvedimento in esame, già approvato in prima lettura dal Senato, che indica all'articolo 1 le proprie finalità, ovvero assicurare la tutela della salute umana e la preservazione del patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti che sono espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia. Il valore di tale processo è riconosciuto di rilevanza strategica per l'interesse nazionale. Si prevede altresì un rinvio alle definizioni richiamate dalla legislazione generale comunitaria.
  L'articolo 2 introduce il divieto di produzione, promozione e commercializzazione di alimenti e mangimi isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati. Viene in tal modo introdotta una definizione normativa di alimenti e mangimi sintetici. Il divieto viene istituito sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento n. (CE) 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Il regime sanzionatorio per le violazioni del divieto istituito dall'articolo in esame è disposto dall'articolo 5.
  L'articolo 3, inserito nel corso dell'esame al Senato, introduce il divieto di utilizzo – per la produzione e la commercializzazione di prodotti trasformati contenenti proteine vegetali – della denominazione di «carne», di riferimenti alle «specie animali», di terminologie specifiche della Pag. 89macelleria, della salumeria o della pescheria, nonché di nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali. Tali divieti sono volti a tutelare il patrimonio zootecnico nazionale, riconoscendo il suo elevato valore culturale, socio-economico e ambientale, nonché un adeguato sostegno alla sua valorizzazione, assicurando nel contempo un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini che consumano e il loro diritto all'informazione. Il regime sanzionatorio per le violazioni del divieto istituito dall'articolo in esame è disposto dall'articolo 5.
  Il comma 1 dell'articolo 4 individua le Autorità competenti per i controlli sull'applicazione del provvedimento in esame, tra le quali vengono indicati anche il Corpo della Guardia di Finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Come specificato dal Senato, le autorità anzidette svolgono le verifiche di rispettiva competenza con il supporto, ove necessario, del personale specializzato del Ministero della salute, del Comando carabinieri per la tutela della salute e delle aziende sanitarie locali in possesso di specifiche attribuzioni in tema di controlli qualitativi e tecnico-biologici di natura sanitaria, in relazione ai potenziali rischi per la salute umana. I successivi commi 2 e 3 dell'articolo 4 dispongono in ordine all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni.
  L'articolo 5, richiamato in precedenza, delinea il trattamento sanzionatorio – consistente in vari tipi di sanzioni amministrative – per la violazione dei divieti introdotti dal provvedimento. Oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie è prevista la confisca del prodotto illecito, il divieto di accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali, per un periodo minimo di un anno e fino al massimo di tre anni, nonché la chiusura dello stabilimento di produzione, per lo stesso periodo.
  L'articolo 6 opera un rinvio alle disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981 (Modifiche al sistema penale), per quanto non previsto dal provvedimento, e dispone in ordine alle modalità di aggiornamento dell'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie.
  L'articolo 7 reca la clausola d'invarianza finanziaria.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole.

  Francesco Emilio BORRELLI (AVS) interviene sull'articolo 7 del provvedimento, che reca la clausola di invarianza finanziaria. Non appare a suo avviso chiaro se le attività di controllo e verifica connesse alle attività disciplinate dal provvedimento siano a carico delle strutture preposte e, in caso positivo, ritiene opportuno che siano stanziate nuove risorse per i settori specifici.

  Marco OSNATO, presidente, rammenta che ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 7 le amministrazioni interessate devono svolgere le attività previste nel presente provvedimento con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; nel riconoscere l'importanza della tematica dei controlli e delle relative risorse, rammenta tuttavia che i colleghi interessati potranno proporre emendamenti al provvedimento nelle opportune sedi. Nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice (vedi allegato 1).

Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.
C. 1406 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione — Parere favorevole).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Giulio CENTEMERO (LEGA), relatore, ricorda che il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con le indicazioni del Documento di Economia e Finanza (DEF). Il DEF, in particolare, oltre a menzionare la revisione organica degli incentivi alle imprese, fa esplicito riferimento a quelli i cui destinatari operano nel Mezzogiorno; tale riferimento, come esplicitato nella relazione illustrativa dal Governo, è indotto dalla genesi dell'iniziativa, che trova fondamento nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Nell'ambito del piano, infatti, è prevista come riforma abilitante, tra le altre, anche la «semplificazione delle norme in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno», pur declinata nel disegno di legge nell'ambito del più ampio obiettivo di riforma complessiva del sistema degli incentivi alle imprese.
  Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi più dettagliata, si sofferma sulle principali disposizioni di interesse per la Commissione Finanze. L'articolo 1 identifica l'oggetto del disegno di legge nella definizione delle disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, con la finalità di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione. Con una modifica al testo approvata al Senato, è stato precisato che la revisione include altresì gli incentivi alle imprese aventi natura fiscale.
  L'articolo 2 identifica i principi e criteri direttivi generali per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese: stabilità e adeguatezza, misurabilità dell'impatto, programmazione, coordinamento, agevole conoscibilità, digitalizzazione, semplicità, uniformità, accessibilità ai contenuti e trasparenza delle procedure, coesione sociale, economica e territoriale, valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile, strategicità per l'interesse nazionale e di inclusione dei professionisti. In particolare, ai fini dell'esercizio della delega costituiscono princìpi e criteri direttivi generali per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese: a) il principio della pluriennalità e della certezza dell'orizzonte temporale delle misure di incentivazione, nonché dell'adeguatezza delle stesse rispetto agli obiettivi socio-economici posti, in coerenza con le esigenze di programmazione finanziaria e di bilancio e con le valutazioni ex ante sulla base di analisi di contesto e indicatori specifici per le diverse tipologie di incentivo, ferma restando la possibilità di una rimodulazione nel tempo, alla luce dell'effettivo andamento delle misure medesime e delle esigenze di finanza pubblica; b) il principio della misurabilità dell'impatto nell'ambito economico oggetto di incentivi, sulla base della valutazione in itinere ed ex post, delle principali misure relative alle politiche di incentivazione in termini di obiettivi socioeconomici raggiunti, anche al fine di perseguire una migliore allocazione delle risorse; c) il principio della programmazione degli interventi di incentivazione da parte delle amministrazioni competenti, anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei; d) il principio del coordinamento oggettivo e soggettivo delle misure di incentivazione in modo da raggiungere, a parità di risorse, il massimo effetto derivante dall'applicazione delle stesse e di evitare duplicazioni e sovrapposizioni tra soggetti che gestiscono politiche pubbliche di incentivazione; e) il principio della agevole conoscibilità delle misure di incentivazione fruibili da parte degli imprenditori e delle imprenditrici, in relazione agli obiettivi e alla condizione dei medesimi; f) il principio della digitalizzazione e della semplicità e uniformità delle procedure, anche con riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei, al fine di ridurre, nella misura più ampia possibile, gli oneri amministrativi a carico degli imprenditori e delle imprenditrici e assicurare alle imprese l'accessibilità ai contenuti e la trasparenza delle procedure; g) il principio della più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttivaPag. 91 del Mezzogiorno; h) il principio della valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile alla crescita economica e sociale della Nazione; i) il principio della strategicità per l'interesse nazionale per supportare la realizzazione di progetti di comune interesse per la competitività del sistema economico nazionale anche in ambito europeo; j) il principio secondo cui la qualificazione di professionista non osta alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto.
  L'articolo 3 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese; in particolare, al Governo è affidato il compito di razionalizzare l'offerta di incentivi e armonizzare la disciplina mediante la redazione di un Codice.
  L'articolo 4 elenca i princìpi e criteri specifici ai quali il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi: ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, sulla base di criteri che tengano conto degli ambiti o delle finalità delle stesse; concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico; programmazione degli interventi di incentivazione da parte di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale, adeguato alle finalità di sostegno secondo le valutazioni effettuate ex ante.
  L'articolo 5 contiene i principi in materia di coordinamento con gli incentivi regionali, anche in relazione alla politica di coesione europea. Le norme adottate dal Governo nell'esercizio della delega, in riferimento alla programmazione degli incentivi, dovranno favorire la compartecipazione finanziaria delle regioni, nonché il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali; individueranno inoltre le condizioni e le soluzioni di raccordo tra Stato e regioni in modo tale che i sistemi incentivanti siano complementari (e non sovrapposti) e coprire il massimo delle possibilità di incentivazione. Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto un nuovo comma 2, ai sensi del quale le soluzioni di raccordo dovranno in ogni caso prevedere elementi di flessibilità per consentire a tutte le amministrazioni il rispetto dei vincoli e dei tempi di spesa previsti dalle programmazioni di livello regionale, nazionale o comunitario.
  L'articolo 6 indica i principi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega prevista dal disegno di legge in esame per armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese nell'ambito di un organico «codice degli incentivi».
  Si prevede che, in attuazione della delega, siano definiti i contenuti minimi dei bandi, sia aggiornata la disciplina dei procedimenti amministrativi concernenti il riconoscimento degli incentivi alle imprese, siano rafforzate le attività di valutazione sull'efficacia degli interventi, siano implementate le soluzioni tecnologiche dirette a facilitare la conoscenza dell'offerta di incentivi, la pianificazione degli interventi e le attività di valutazione, si garantisca la conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, si attribuisca natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti e degli incentivi e siano riconosciute premialità, ai fini del riconoscimento di incentivi, alle imprese che assumano persone con disabilità e valorizzino la quantità e la qualità del lavoro femminile e – aggiunge una modifica approvata nel corso dell'esame al Senato – giovanile, nonché il sostegno alla natalità. Al Senato è stato introdotto come ulteriore principio e criterio direttivo, il coinvolgimento delle associazioni di categoria, per promuovere azioni di informazione sull'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso agli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese.
  L'articolo 7, inserito al Senato, abroga l'articolo 27, comma 3 della legge sulla concorrenza 2021 (legge n. 118 del 2022), il quale indica in dieci mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, il termine per l'adozione, da parte del Governo, di almeno uno dei decreti legislativi per semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinarePag. 92 i controlli sulle attività economiche, nonché eliminare gli adempimenti non necessari. Rimane fermo al 27 agosto 2024 il termine ultimo per l'adozione dei decreti legislativi successivi.
  L'articolo 8 contiene norme per la valorizzazione delle potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it», demandando al Ministero delle imprese e del made in Italy la possibilità di una loro implementazione. L'articolo reca poi talune semplificazioni dell'obbligo in capo alle imprese di pubblicazione delle erogazioni pubbliche a loro favore. Di interesse specifico per questa Commissione è il comma 4 dell'articolo, che, con il fine di semplificare e accelerare le procedure di concessione e di erogazione degli incentivi, dispone che le amministrazioni titolari degli interventi di incentivazione e quelle competenti al rilascio di certificazioni funzionali ai controlli sui requisiti per l'accesso e la fruizione degli incentivi promuovano la stipula di protocolli per il rilascio accelerato delle certificazioni, anche attraverso modalità di acquisizione e gestione massiva delle richieste e delle verifiche telematiche, quali quelle effettuate ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 48-bis. Ai sensi dell'articolo 48-bis del TUIR, le amministrazioni pubbliche, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Quanto sopra non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca allargata (vale a dire, ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, la confisca del denaro, dei beni o di altre utilità di cui il condannato per alcuni gravi reati non può giustificare la provenienza), ovvero che abbiano ottenuto dall'agente della riscossione la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo in base alla dichiarazione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà (ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306) nonché ai risparmiatori che hanno accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori – FIR (di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.
  L'articolo 9 autorizza una spesa pari a 500 mila euro per il 2023, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per lo svolgimento delle attività di studio, monitoraggio e valutazione dell'attuazione delle deleghe previste dal provvedimento, nonché per le attività di valorizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, previste dall'articolo 8, comma 1. È indicata la corrispondente fonte di copertura.
  L'articolo 10 stabilisce che le disposizioni del disegno di legge delega in esame e – secondo quanto inserito al Senato – quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole.

  Virginio MEROLA (PD-IDP) annuncia l'astensione del proprio gruppo parlamentare. Pur condividendo le finalità del provvedimento, ritiene che esso tuttavia non contenga norme specifiche sugli incentivi alle piccole e medie imprese e non rechi principi e criteri direttivi sufficientemente specifici. Ritiene inoltre che manchino interventi di sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile.

Pag. 93

  Mauro DEL BARBA (A-IV-RE) rammenta che sul provvedimento in esame è stato svolto un intenso lavoro istruttorio durante l'esame al Senato; alla luce delle evoluzioni della normativa europea, in particolare per quanto attiene alla governance delle imprese e al mercato in cui esse operano, ritiene che la seconda lettura alla Camera debba essere effettiva e approfondita e non, semplicemente, una mera conferma del lavoro svolto presso l'altro ramo del Parlamento. Reputa infatti che la tematica degli incentivi alle imprese sia una questione centrale anche per la Commissione finanze.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 11 ottobre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.