CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 ottobre 2023
180.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 10 ottobre 2023. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAVO.

  La seduta comincia alle 12.25.

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.
C. 1324 Governo, approvato dal Senato e abb.
(Parere alle Commissioni XII e XIII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Salvatore Marcello DI MATTINA (LEGA), relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo e rileva che l'articolo 1 enuncia le finalità del provvedimento, recante disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini, oltre che a preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti che sono espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia. Segnala che il valore di tale processo è riconosciuto di rilevanza strategica per l'interesse nazionale. Il comma 2 precisa che si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 (definizione di «alimento») e 3 (altre definizioni) del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, riguardante i princìpi e i requisiti generali della legislazione alimentare, che istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, fissando idonee procedure in materia, oltre che le disposizioni europee nazionali in materia di denominazione degli alimenti e dei mangimi e di etichettatura degli stessi.Pag. 65
  Evidenzia quindi che l'articolo 2 introduce il divieto per gli operatori del settore alimentare e per gli operatori del settore dei mangimi di impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, ovvero promuovere ai suddetti fini, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati. Osserva che in tal modo viene introdotta una definizione normativa di alimenti e mangimi sintetici. Segnala che il divieto viene istituito sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del predetto regolamento (CE) n. 178/2002, che prevede la possibilità di adottare misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un livello elevato di tutela della salute, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio qualora, in circostanze specifiche, a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico. Ricorda che tali misure devono essere proporzionate e prevedere le sole restrizioni al commercio necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nell'Unione europea, e possono essere riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole.
  Fa poi presente che l'articolo 3 introduce, al comma 1, una serie di divieti relativi alla produzione e alla commercializzazione di prodotti trasformati contenenti proteine vegetali. Evidenzia, in particolare, che per i citati prodotti è vietato l'uso di: denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, ad una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne; riferimenti alle specie animali o gruppi di specie animale o a una morfologia animale o un'anatomia animale; terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria; nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali.
  Segnala quindi che i successivi commi dell'articolo 3 prevedono, inoltre, che tali divieti non precludono l'aggiunta di proteine vegetali, aromi o ingredienti ai prodotti di origine animale (comma 2) e che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano quando le proteine animali sono prevalentemente presenti nel prodotto contenente proteine vegetali e purché non si induca in errore il cittadino che consuma circa la composizione dell'alimento (comma 3). Il divieto non si applica, altresì, alle combinazioni di prodotti alimentari di origine animale con altri tipi di prodotti alimentari che non sostituiscono né sono alternativi a quelli di origine animale, ma sono aggiunti ad essi nell'ambito di tali combinazioni (comma 4). Fa infine presente che il comma 5 stabilisce che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, è adottato un elenco delle denominazioni di vendita degli alimenti che se ricondotte a prodotti vegetali possono indurre il consumatore in errore rispetto alla composizione dell'alimento.
  Rileva che le Autorità competenti per i controlli sull'applicazione del provvedimento in esame sono individuate nel comma 1 dell'articolo 4. I successivi commi 2 e 3 dispongono in ordine all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni.
  Segnala che l'articolo 5 delinea il trattamento sanzionatorio – consistente in vari tipi di sanzioni amministrative – per la violazione dei divieti introdotti dal provvedimento.
  Evidenzia poi che il comma 1 dell'articolo 6 opera un rinvio alle disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981, per quanto non previsto dal provvedimento mentre il successivo comma 2 dispone in ordine alle modalità di aggiornamento dell'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie.
  Fa infine presente che l'articolo 7 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento.

  Ilaria CAVO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.
C. 1387 Senatori La Marca ed altri, approvata dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Michele SCHIANO DI VISCONTI (FDI), relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo e fa presente che la proposta di legge di iniziativa parlamentare recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016, è stata approvata dal Senato il 6 settembre 2023.
  Osserva che l'Accordo in esame si propone di fornire un quadro giuridico di riferimento per lo sviluppo dei rapporti tra l'Italia e la Costa Rica nei sopra richiamati settori anche al fine di rinsaldare e intensificare i legami di amicizia già esistenti e migliorare ulteriormente il quadro delle relazioni bilaterali.
  Segnala che l'Italia figura altresì tra i Paesi con maggiori investimenti in Costa Rica. Le aziende e la tecnologia italiane svolgono infatti un ruolo di sostegno allo sviluppo del Paese, in particolare nei settori delle infrastrutture civili, delle energie rinnovabili (geotermia ed idroelettrico) e della piccola e media imprenditoria (servizi e turismo). Ricorda che nel Paese sono presenti grandi gruppi italiani, tra i quali Enel Green Power (energie rinnovabili), Astaldi e Ghella (costruzioni civili), Telespazio, gruppo Leonardo (servizi satellitari), Gualapack (imballaggi flessibili), STE Energy e FS.
  Passando al contenuto dell'Accordo, che si compone di 21 articoli, ricorda innanzitutto che gli articoli da 1 a 3 definiscono l'impegno delle Parti a promuovere la cooperazione nei settori indicati, a migliorare la conoscenza, la diffusione delle rispettive lingue e culture e a favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche, amministrazioni archivistiche, biblioteche e musei. L'articolo 4 prevede la possibilità, per le Parti, di chiedere la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento dei programmi promossi nell'ambito delle forme di cooperazione individuate dall'Accordo.
  Osserva che gli articoli da 5 a 14, nonché quelli da 16 a 18, riguardano essenzialmente materie che non coinvolgono direttamente profili di interesse della X Commissione – salvo la promozione della protezione della proprietà intellettuale – quali quelle afferenti le istituzioni scolastiche e culturali, la collaborazione nell'ambito dell'istruzione, e la collaborazione nei settori della produzione culturale, editoriale e artistica, lo sport e la gioventù, la promozione dei diritti umani, nonché la collaborazione nei settori della valorizzazione del patrimonio culturale, dell'archeologia, dell'antropologia e delle scienze affini.
  Evidenzia invece l'articolo 15 che riguarda specificatamente la promozione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, in particolare, tra l'altro, negli ambiti delle tecnologie dell'informazione, della biomedica, dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dell'energia dei beni culturali. Si prevede la possibile stipula di accordi tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi.
  Fa, infine, presente che gli articoli da 19 a 21 dispongono circa una Commissione mista per valutazione dello stato di attuazione dell'Accordo e circa l'applicazione e l'interpretazione del testo e la sua durata.
  In ultimo, ricorda che il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. Gli articoli 3 e 4 dispongono circa gli oneri e le coperture finanziarie. L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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  Ilaria CAVO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.
C. 1416 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ilaria CAVO, presidente, in sostituzione del relatore, on. Luca Squeri, impossibilitato ad essere presente all'odierna seduta, espone in sintesi i contenuti del decreto-legge in titolo che reca specifiche misure finalizzate alla crescita e al consolidamento economico delle aree del Mezzogiorno, con l'obiettivo di rendere l'area più idonea per lo sviluppo e la crescita dimensionale del suo sistema produttivo, nonché in materia di immigrazione.
  In primo luogo ricorda che il provvedimento è composto di ventitré articoli suddivisi in sei capi.
  Osserva che al capo I (articoli 1-6) vengono predisposte misure tese ad assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione e del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 nonché, più in generale, una razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse in materia di politiche di coesione, con particolare riferimento agli interventi ammessi al finanziamento a valere sulla disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027; si interviene, inoltre, in materia di contratti istituzionali di sviluppo.
  In particolare, l'articolo 1 reca disposizioni volte a modificare l'attuale disciplina in ordine alle modalità di programmazione e di utilizzo delle risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione stanziate per il ciclo 2021-2027. In particolare, il comma 1 ridefinisce i criteri e le modalità di impiego e di gestione delle risorse del FSC per la programmazione 2021-2027, introducendo lo strumento dell'«Accordo per la coesione», in sostituzione dei «Piani di sviluppo e coesione», ai fini dell'attuazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo. Il comma 2 introduce la possibilità di finanziare gli interventi e le linee d'azione strategici inseriti negli Accordi per la coesione stipulati con le Amministrazioni centrali e con le regioni e province autonome, anche con altre risorse disponibili, quali, in particolare, i fondi strutturali europei e le risorse destinate ad interventi complementari. Il comma 3 reca la procedura per la modifica degli Accordi per la coesione. Il comma 4 autorizza il Dipartimento per le politiche di coesione ad avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa INVITALIA S.p.A., mediante apposite convenzioni al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per le politiche di coesione. Il comma 5 modifica la disciplina che consente alle regioni di utilizzare le risorse del Fondo sviluppo e coesione al fine di ridurre la quota percentuale a carico del proprio bilancio del cofinanziamento nazionale dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) e FSE+ (Fondo sociale europeo) della programmazione 2021-2027. In particolare, viene soppresso il riferimento alla necessità di una preventiva deliberazione del CIPESS per autorizzare la regione a beneficiare dell'utilizzo delle risorse del FSC 2021-2027 per tale finalità, quando questo avvenga nell'ambito degli accordi di cui al novellato articolo 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020.
  Fa poi presente che l'articolo 2 reca la disciplina della procedura attraverso la quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) trasferisce le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, ai fini della realizzazione dei nuovi Accordi per la coesione, alle Amministrazioni centrali o regionali o delle province autonome assegnatarie di tali risorse.Pag. 68
  Ricorda che l'articolo 3 detta disposizioni volte a garantire, all'interno dei bilanci delle singole regioni, l'evidenza contabile delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione, destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali.
  Segnala che l'articolo 4 dispone che le Amministrazioni titolari di risorse nazionali e europee per la coesione del periodo 2021-2027 inseriscono nel sistema informatico ReGiS (predisposto per la gestione dei progetti PNRR) i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale relativi ai progetti finanziati con le predette risorse, con l'inserimento dei codici CUP e CIG. Mentre l'articolo 5 dispone la pubblicazione sul portale OpenCoesione dei documenti di programmazione delle risorse nazionali per la coesione e dei relativi dati di attuazione in formato aperto. Sullo stesso portale sono pubblicati inoltre i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti presenti nel ReGiS.
  Rammenta altresì che l'articolo 6, al comma 1, interviene sulla disciplina dei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS). Il comma 2 dell'articolo in esame, modificando il comma 7-ter dell'articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, con la soppressione della parola «infrastrutturali» dispone che con la delibera del CIPESS ivi prevista si provveda a definire i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi a tutti gli interventi (e non più soltanto per quelli infrastrutturali) ricompresi nei Contratti Istituzionali di Sviluppo e in quelli sottoposti a commissariamento governativo, rientranti nei Piani sviluppo e coesione 2014-2020, per i quali non si applica il termine di cui al comma 7, lettera b), cioè il termine del 31 dicembre 2022 per l'adozione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV).
  Fa quindi presente che al capo II (articoli 7 e 8) viene definita la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne e sono introdotte disposizioni dirette a fronteggiare e a risolvere situazioni di particolare criticità verificatesi nell'isola di Lampedusa, in ragione della grave situazione socio-economica legata all'eccezionale flusso migratorio proveniente dai Paesi del Mediterraneo. L'articolo 7 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese. L'articolo 8 – al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di persone provenienti dai Paesi del Mediterraneo – prevede la predisposizione, da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un piano di interventi strategici, da approvare con delibera del CIPESS con cui saranno assegnate al comune di Lampedusa e Linosa risorse nel limite complessivo di 45 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (commi 1 e 2). Sono altresì previste specifiche disposizioni per la realizzazione dei punti di crisi c.d. hotspot e dei centri governativi di prima accoglienza (commi 3 e 4). Per le opere indicate nei commi precedenti sono previste semplificazioni in tema di valutazioni ambientali (VINCA, VIA e VAS) e in materia paesaggistica (commi 5, 7 e 8). Sono inoltre previste disposizioni per agevolare il rapido smaltimento delle imbarcazioni utilizzate dai migranti (comma 6).
  Evidenzia poi quanto contenuto al capo III (articoli 9-17), ove viene introdotta e disciplinata la nuova zona economica speciale (ZES) comprendente l'intera area del Mezzogiorno. In tal senso, sottolinea che l'articolo 9 istituisce, a far data dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. In particolare, il comma 1 stabilisce che per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali, da parte sia delle aziende già operative nei relativi territori, sia di Pag. 69quelle che vi si insedieranno, può beneficiare di speciali condizioni, in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo dell'impresa.
  Segnala quindi che l'articolo 10 disciplina l'organizzazione della ZES unica per il Mezzogiorno, attraverso l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio (comma 1) e di una Struttura di missione per la ZES (commi da 2 a 7), nonché definendo le procedure connesse alla cessazione delle attività dei Commissari straordinari delle ZES.
  Rileva che l'articolo 11 disciplina i contenuti, la durata e il procedimento di approvazione del Piano strategico della ZES unica per il Mezzogiorno.
  Sottolinea poi l'articolo 12 che disciplina il portale web della ZES unica per il Mezzogiorno, istituito al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità dei benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica. Il comma 2 attribuisce a tale portale web – da realizzare anche in lingua inglese – il compito primario di fornire tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nel quadro della ZES unica, garantendo altresì l'accessibilità degli utenti allo sportello unico digitale ZES disciplinato dal successivo articolo 13 del decreto-legge.
  Segnala inoltre che l'articolo 13, comma 1 dispone l'istituzione, dal 1° gennaio 2024, dello Sportello Unico Digitale ZES – denominato S.U.D. ZES – per le attività produttive nella ZES unica per il Mezzogiorno. Il S.U.D. ZES è istituito nella Struttura di missione per le ZES presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e ad esso sono attribuite le funzioni di sportello unico per le attività produttive (SUAP) per i procedimenti di autorizzazione unica per l'avvio di attività economiche o l'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES Unica, ai sensi dell'articolo 14. Il comma 2 dispone che il S.U.D. ZES rappresenta il livello essenziale delle prestazioni e ne dettaglia le competenze.
  Pone quindi in rilievo che l'articolo 14 prevede che i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive ed economiche all'interno della ZES unica, siano di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e dispone che siano soggetti ad autorizzazione unica.
  Evidenzia poi l'articolo 15 stabilisce che le imprese le quali intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della Zona economica speciale (ZES), presentino la relativa istanza allo Sportello unico, allegando la documentazione prevista dalle normative di settore finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni. I commi dal 2 al 6 definiscono le regole applicabili al procedimento di autorizzazione unica. Il comma 7 stabilisce che le previsioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, altresì, alle opere e altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle autorità di sistema portuale. Il comma 8, infine, modifica l'articolo 10, comma 8, del decreto-legge n. 198 del 2022 prorogando ulteriormente, dal 30 settembre al 31 dicembre 2023, l'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 76 del 2020.
  Sottolinea, in particolare, che l'articolo 16 introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per la ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise. Il comma 3 individua i settori esclusi dall'agevolazione, il comma 4 indica i criteri di determinazione della misura del contributo, il comma 5 specifica la base giuridica europea per la compatibilità della misura e il comma 6 reca la copertura finanziaria rinviando a un decreto del Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR l'individuazione del limite di spesa complessivo.
  Ricorda anche che l'articolo 17 reca alcune disposizione volte a favorire la realizzazione di investimenti strategici con particolare riguardo agli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore Pag. 70idrico. L'articolo in questione, inoltre, contiene delle ulteriori disposizioni per realizzare gli obiettivi del PNRR e del Piano nazionale degli investimenti complementari, con riguardo al tema delle cauzioni che le imprese debbono fornire per l'esecuzione degli appalti pubblici per la realizzazione delle opere legate ai due piani sopracitati. Il comma 2 prevede che, al fine di supportare il rilascio delle cauzioni che le imprese forniscono per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali, SACE S.p.A. può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e controgaranti del mercato privato, mentre il comma 3 prevede che la stessa SACE S.p.A. dia comunicazione del ricorso a tali strumenti e dei relativi effetti in termini di diversificazione e miglioramento qualitativo del portafoglio di garanzie perfezionate, gestito da SACE e di facilitazione dell'accesso delle imprese al credito.
  Al capo IV (articoli 18 e 19) vengono previste nuove procedure concorsuali dirette a rafforzare la capacità amministrativa delle regioni e degli enti territoriali del Mezzogiorno nonché del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri nella fase di attuazione delle politiche di coesione.
  Ricorda poi che l'articolo 18 eleva il limite massimo del compenso annuo attribuito ai componenti a titolo non esclusivo del Nucleo per le politiche di coesione (NUPC), organismo del Dipartimento per le politiche di coesione con funzioni di valutazione e analisi delle politiche di coesione e di sviluppo territoriale, nonché di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Inoltre si consente ai componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di mantenere gli incarichi già conferiti fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale.
  Fa anche presente che l'articolo 19, a decorrere dal 2024, autorizza le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti a tali regioni, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, personale non dirigenziale nel limite massimo complessivo di 2.200 unità.
  Per quanto riguarda il capo V (articoli 20 e 21) ricorda che in esso sono previste disposizioni in materia di trattenimento presso i centri di permanenza per i rimpatri e di realizzazione delle strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio. L'articolo 20 estende da 6 a 18 mesi il limite massimo di permanenza nei Centri per il rimpatrio (CPR) degli stranieri in attesa di espulsione. Il termine ordinario è di 3 mesi, prorogabile di altri 3 mesi. Ulteriori proroghe, fino al massimo di altri 12 mesi possono essere stabilite in determinati casi: se lo straniero non collabora al suo allontanamento o per i ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da parte dei Paesi terzi. L'articolo 21 aggiunge all'elenco delle opere di difesa e sicurezza nazionale di cui al codice dell'ordinamento militare (COM) i punti di crisi (hotspot) e i centri di accoglienza, permanenza e rimpatrio (comma 1). Si prevede che con DPCM sia approvato il piano straordinario per individuare le aree interessate dalla realizzazione di tali strutture, piano che può essere aggiornato periodicamente (comma 2). La realizzazione di tali strutture è demandata al Ministero della difesa (comma 3). Vengono infine disciplinati i conseguenti stanziamenti necessari (commi da 4 a 7).
  Infine segnala che al capo VI (articoli 22 e 23) sono previste le necessarie misure finali e di coordinamento. In conseguenza dell'istituzione della ZES Unica per il Mezzogiorno (articolo 9), il comma 1 dell'articolo 22 adegua dal 1° gennaio 2024 la normativa vigente sulle ZES attraverso l'abrogazione degli articoli 4 e 5-bis e modifiche all'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2017. In conseguenza dell'istituzione della ZES Unica per il Mezzogiorno, l'articolo 22, ai commi da 2 a 4 reca le disposizioni transitorie, applicabili dal 1° gennaio 2024, relative alle istanze per l'avvio delle attività nelle ZES (comma 2) e ai poteri nonché alla competenza territoriale dei Commissari straordinari delle attuali Pag. 71ZES (comma 3). Reca inoltre (comma 4) le disposizioni transitorie per fruire delle agevolazioni fiscali nelle attuali ZES, entro il 31 dicembre 2023. Il comma 5 destina le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 4 ad incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica – FISPE per le annualità 2025 e successive.
  In ultimo fa presente che l'articolo 23 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 20 settembre 2023.

  Ilaria CAVO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.40.