CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 ottobre 2023
177.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 5 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

  La seduta comincia alle 14.25.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022.
C. 924 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alice BUONGUERRIERI (FDI), relatrice, fa presente che il provvedimento ha la finalità di estendere la cooperazione giudiziaria bilaterale con San Marino al settore – disciplinato, nell'ambito del Consiglio d'Europa, dalla Convenzione sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate sotto condizione, firmata a Strasburgo il 30 novembre 1964 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 772 del 1973 – dell'impegno delle Parti contraenti a prestarsi assistenza al fine della riabilitazione sociale dell'individuo che, nel loro territorio, sia oggetto di una condanna giudiziaria accompagnata da una sospensione condizionale della pena o di una condanna a pena detentiva o misura privativa della libertà personale.
  La relazione del Governo precisa che rispetto a tale Convenzione l'ambito di applicazione è ampliato a tutte le misure, lato sensu intese, che ricadono sotto la disciplina della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, attuata in Italia dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38.
  Rammenta che la decisione quadro 2008/947/GAI estende il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale e fissa le norme che ogni Stato membro deve seguire per svolgere la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive emesse da un altro Stato membro. Essa sostituisce perciò le disposizioni corrispondenti della richiamata Convenzione del Consiglio d'Europa.
  Con il decreto legislativo n. 38 del 2016, l'Italia ha conformato il proprio ordinamento alle decisioni quadro n. 909 e 947 emesse dal Consiglio di Europa in data 27 novembre 2008, disciplinando quindi la possibilità, in caso di condanna emessa dall'Italia, di eseguire le misure alternative alla detenzione anche in uno Stato aderente all'Unione Europea.
  Ai sensi del citato decreto legislativo n. 38 del 2016, quindi, la trasmissione all'estero è disposta dopo il passaggio in giudicato della sentenza ovvero immediatamente dopo la decisione di liberazione condizionale, sempre che gli obblighi e le prescrizioni imposti debbano essere adempiuti e osservati per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi. A sua volta, il pubblico ministero dispone la trasmissione della sentenza ovvero della decisione di liberazione condizionale, all'autorità competente dello Stato di esecuzione, tenendo conto che essa ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale e la riabilitazione della persona condannata o di rafforzare la protezione delle vittime o della collettività.
  Nel passare ad esaminare il contenuto dell'Accordo in esame, evidenzia che lo stesso si compone di un preambolo e di ventisei articoli.
  In particolare, l'articolo 1 individua l'oggetto dell'accordo nel reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna con la sospensione condizionale della pena o la concessione di sanzioni sostitutive di pene detentive, nonché delle decisioni di liberazione condizionale o concessione di misure alternative alla detenzione che impongono obblighi o prescrizioni in vista della loro sorveglianza nelle parti, nei limiti in cui tali disposizioni non siano incompatibili con i principi fondamentali dei rispettivi ordinamenti giuridici in tema di diritti di libertà e di giusto processo.
  L'articolo 2 contiene le definizioni relative ai profili giuridici, mentre l'articolo 3 individua le finalità dell'accordo nella riabilitazione e nel recupero dei soggetti interessati, nella riduzione dei rischi di recidivaPag. 41 e nella protezione delle vittime e della collettività.
  Gli articoli 4 e 5 specificano le Autorità centrali competenti per l'accordo e l'ambito di applicazione, con l'elenco delle misure a cui si estende la disciplina per i due Stati.
  Gli articoli dal 6 al 9 riguardano l'iter procedurale di trasmissione e recepimento delle decisioni ai fini del loro riconoscimento ed esecuzione. L'articolo 10, relativo all'adattamento delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative e delle misure di liberazione e sospensione condizionale, attribuisce alle autorità giudiziarie dei due Paesi rilevanti poteri di adattamento delle misure in questione al fine di favorire quanto più possibile il trasferimento del condannato nell'altro Paese.
  Infatti l'articolo dispone che se la natura e/o la durata delle sanzioni sostitutive, alternative o di liberazione o sospensione condizionale sono incompatibili con la legislazione della Parte di esecuzione, o se lo sono i relativi obblighi o prescrizioni, l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione può adattare la natura (che non può essere più severa), la durata (che non può eccedere quella massima prevista dall'ordinamento) e obblighi o prescrizioni alle corrispondenti o analoghe sanzioni o misure applicabili nella propria legislazione agli stessi reati o a reati equivalenti.
  L'articolo 11 riguarda la doppia incriminazione e riporta l'elenco dei tipi di reati previsti dalla legge della Parte di emissione e punibili, secondo tale legge, con una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale della durata massima non inferiore a un anno, che danno luogo al riconoscimento della decisione ai sensi dell'Accordo, senza una ulteriore verifica della doppia incriminazione del fatto. Tale verifica potrà essere compiuta dall'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione solo nel caso in cui questa abbia ragionevoli motivi per dubitare che il fatto sia riconducibile a une delle tipologie di reato in questione o che comunque questo non sia previsto e punito come reato dalla legislazione della Parte di esecuzione.
  L'articolo 12 disciplina i motivi di rifiuto del riconoscimento e/o dell'esecuzione da parte dell'autorità competente del Paese di esecuzione nei confronti della decisione in materia di misure alternative, sanzioni sostitutive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena e/o il trasferimento della sorveglianza sui relativi obblighi o prescrizioni, dettagliandone i casi previsti. È tuttavia previsto che, in alcuni casi, l'autorità giudiziaria, prima di procedere al rifiuto, possa richiedere alla Parte di emissione ulteriori informazioni e chiarimenti ai fini del riconoscimento della decisione.
  Ai sensi dell'articolo 13, nel termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta di assistenza giudiziaria, la Parte richiesta decide riguardo al riconoscimento ed esecuzione della decisione e la comunica immediatamente all'autorità giudiziaria della Parte richiedente, con modalità tracciabili che permettano allo Stato di emissione di accertarne la veridicità e genuinità, prediligendo la trasmissione on line, via e-mail, del contenuto della decisione che può essere anche comunicata attraverso le Autorità centrali di cui all'articolo 4.
  L'articolo 14, sulla legislazione applicabile, afferma che l'esecuzione della decisione avviene attraverso le modalità previste appunto dalla legislazione della Parte di esecuzione che, secondo gli articoli 3 e 5, si occupa anche di vigilare sul rispetto degli obblighi e prescrizioni impartiti anche riguardo all'obbligo di risarcire i danni cagionati a seguito del reato, richiedendo la prova dell'adempimento. Una volta avvenuto il riconoscimento e determinate le modalità per l'applicazione della decisione, l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione è competente, secondo il diritto nazionale, per gli ulteriori effetti connessi all'adozione delle misure oggetto dell'Accordo, comprese le modifiche relative agli obblighi e prescrizioni correlati alle misure adottate e anche le revoche delle stesse con eventuale ripristino delle sanzioni restrittive e ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria della Parte di emissione.Pag. 42
  L'articolo 15 dispone in merito alla competenza per tutte le ulteriori decisioni e legislazione applicabile.
  L'articolo 16 riguarda gli obblighi delle autorità interessate in caso di competenza della Parte di esecuzione per le ulteriori decisioni e l'articolo 17 reca disposizioni sulle informazioni trasmesse dalla Parte di esecuzione in tutti i casi.
  L'articolo 18 tratta delle cause di estinzione del reato, cioè amnistia, grazia, revisione della condanna.
  L'articolo 19 riguarda la cessazione della competenza della Parte di esecuzione sul riconoscimento della sanzione sostitutiva, della misura alternativa, della liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena, circostanza che determina la decadenza degli obblighi di sorveglianza correlati alle predette misure e il trasferimento di competenza in merito alle stesse in capo all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione.
  L'articolo 20, invece, concerne le comunicazioni e consultazioni tra le autorità competenti, che possono avvenire appunto tramite le autorità giudiziarie o tramite le autorità centrali degli Stati, di cui all'articolo 4.
  L'articolo 21 si occupa del criterio di ripartizione delle spese derivanti dall'Accordo, stabilendo che le stesse sono a carico della Parte di esecuzione, ad eccezione delle attività e degli atti da compiersi esclusivamente nel territorio della Parte di emissione.
  L'articolo 22 riguarda il trattamento dei dati personali, dettando le regole affinché venga assicurata la più ampia tutela per la protezione dei medesimi in quanto soggetti a circolazione e trasferimento da un sistema ad un altro.
  L'articolo 23 riguarda le relazioni con altri accordi e la compatibilità con il diritto internazionale e dell'Unione Europea. Esso stabilisce, in particolare, che l'Accordo sostituisce le disposizioni di ogni altro eventuale accordo bilaterale o multilaterale sulla materia tra lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino, salvo che le stesse consentano una maggiore semplificazione e più rapida applicazione delle norme relative alla sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni contenute nelle decisioni di riconoscimento ed esecuzione delle misure citate. Pertanto, entro un anno dalla sua entrata in vigore, le Parti dovranno reciprocamente comunicarsi quali saranno le disposizioni di altri accordi bilaterali o multilaterali che intendano continuare ad applicare.
  L'articolo 24 disciplina la risoluzione delle controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione delle norme dell'Accordo, da risolvere tramite consultazioni dirette tra le Parti.
  Gli articoli 25 e 26 contengono, rispettivamente, alcune disposizioni transitorie, e le clausole sull'entrata in vigore e l'eventuale recesso.
  Quanto al disegno di legge di ratifica, esso si compone a sua volta di cinque articoli.
  L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica, mentre l'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 riguarda le norme applicabili per l'attuazione dell'Accordo.
  Secondo il comma 1, salvo quanto previsto dal successivo comma 2, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, quando le sue disposizioni mancano o non dispongono diversamente, si osservano, se compatibili, quelle contenute nel sopra citato decreto legislativo n. 38 del 2016. Inoltre, il comma 2 individua nel giudice che ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova, l'autorità giudiziaria competente a chiedere assistenza per la sorveglianza dell'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'Accordo. Il comma 3 stabilisce che nel caso previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'Accordo (sulla procedura per la trasmissione diretta della decisione, scritta e tracciabile, possibilmente per posta elettronica o copia autenticata o in originale) l'autorità giudiziaria che trasmette o che riceve direttamente la richiesta di assistenza ne informa il Ministero della giustizia, inviando copia della richiesta stessa.
  Da ultimo l'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria e che l'articoloPag. 43 5 regola l'entrata in vigore della legge di ratifica.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE condivide la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021.
C. 1124 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alice BUONGUERRIERI (FDI), relatrice, evidenzia che il provvedimento in esame mira ad agevolare il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emesse dalle autorità giudiziarie dei due Paesi, riguardanti il sequestro e la confisca dei proventi illeciti, nonché la destinazione dei beni sottoposti a confisca o del ricavato della loro vendita tra le Parti contraenti, migliorando quindi i rapporti di cooperazione tra le Parti medesime. Venendo ad esaminare i principali contenuti dell'Accordo, che consta di dodici articoli, rileva che l'articolo 1 contiene le definizioni – rilevanti ai fini della delimitazione del relativo ambito applicativo – di sequestro, confisca, cooperazione e beni.
  L'articolo 2 prevede che la Parte a cui viene richiesto di prestare collaborazione, a seguito del riconoscimento e dell'esecuzione di una decisione di sequestro o confisca emessa dall'altra parte, adotti tutti i provvedimenti necessari ad impedirne la dispersione, ivi inclusa l'eventuale nomina di un amministratore dei beni incisi dai suddetti provvedimenti.
  L'articolo 3 disciplina la conservazione, la destinazione e il riparto dei beni sottoposti a sequestro, prevedendo, tra l'altro, che: sino alla comunicazione dell'avvenuta emissione di un provvedimento di confisca a opera della Parte richiedente, essi rimangano nella disponibilità della Parte richiesta (comma 1); salvo diverso accordo delle parti, le somme ottenute a seguito dell'esecuzione dei provvedimenti di confisca sono destinate alla Parte richiesta ove i proventi non siano superiori a 10.000 euro; se i proventi superano la predetta somma alla Parte richiedente sono destinati il 50 per cento degli stessi (comma 2). Analoga disciplina è prevista per la ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita dei beni confiscati (comma 3).
  Il comma 4 reca infine una disciplina speciale che trova applicazione ove i beni oggetto del provvedimento facciano parte del patrimonio demaniale o indisponibile della Parte richiesta.
  L'articolo 4 stabilisce le modalità di corresponsione delle somme previste dall'articolo 3, mentre l'articolo 5 prevede il divieto per la Parte richiesta di imporre alla Parte richiedente condizioni relative all'utilizzo delle somme versate.
  L'articolo 6 specifica quali siano le autorità preposte alle comunicazioni e alla trasmissione di atti e documenti fra le Parti: il Ministero della giustizia (Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria – Ufficio I), per la Repubblica italiana, e la Segreteria di Stato per la giustizia, per la Repubblica di San Marino.
  L'articolo 7 stabilisce che l'Accordo non trova applicazione ai beni sequestrati che devono essere restituiti alle parti offese, ai soggetti danneggiati dal reato e agli altri aventi diritto.
  L'articolo 8 disciplina il trattamento dei dati personali, mentre l'articolo 9 contiene una clausola di compatibilità con il diritto internazionale e dell'Unione europea.
  L'articolo 10 prevede che le controversie nell'interpretazione o nell'applicazione dell'AccordoPag. 44 siano risolte mediante consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.
  L'articolo 11 reca disposizioni transitorie, mentre l'articolo 12 stabilisce la data di entrata in vigore, la durata dell'Accordo, nonché le modalità di esercizio del diritto di recesso.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4 prevede, infine, che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 2).

  Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE condivide la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023.
Doc. LVII, n. 1-bis, Annesso e Allegati.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

  Paolo PULCIANI (FDI), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE condivide la proposta di parere formulata dal relatore.

  Ciro MASCHIO, presidente, avverte che il gruppo M5S ha presentato una proposta alternativa di parere (vedi allegato 4).

  Carla GIULIANO (M5S) nell'illustrare la proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo, che cristallizza tutte le questioni in materia di giustizia che il Movimento 5 Stelle vorrebbe che fossero affrontate dall'Esecutivo, dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore. Ritiene infatti che l'azione del Governo illustrata nel documento in esame non sia soddisfacente.
  Al riguardo, osserva come al taglio di 36 milioni di euro al settore dell'amministrazione penitenziaria, previsto dalla legge di bilancio per il 2023, non abbia fatto seguito alcuna iniziativa volta a recare benefici o a produrre investimenti nel settore.
  Evidenzia inoltre come la Nota in esame non faccia alcun riferimento al rafforzamento del contrasto alle mafie, né preveda investimenti per la messa a norma degli istituti penitenziari che ospitano detenuti sottoposti al regime speciale di cui al 41-bis.
  In proposito, nel ricordare che nel corso di una missione effettuata da una delegazione della Commissione presso il carcere di Nuoro sono state evidenziate notevoli criticità – comuni anche agli altri istituti penitenziari presso i quali si applica tale regime speciale –, sottolinea come tale problematica richiederebbe una maggiore attenzione da parte dell'Esecutivo.
  Ritiene inoltre allarmanti i dati contenuti nelle tabelle allegate alla NADEF, dai quali si evince come anche i pochi investimenti previsti per il settore della giustizia non saranno portati a compimento in quanto il Governo ha impegnato soltanto il 15 per cento delle risorse già scarse stanziate per il comparto.
  Osserva come non siano stati previsti investimenti per le assunzioni nel comparto della magistratura ordinaria nonostante il Consiglio superiore della magistratura abbia certificato, con un recente parere, la carenza di oltre 1.500 magistrati. In proposito, sottolinea come tale carenza influisca negativamente sul raggiungimento dell'obiettivo relativo all'abbattimento dell'arretrato indicato quale prioritario dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  Lamenta inoltre la mancata previsione di investimenti per il personale addetto all'ufficio del processo e rileva come anche Pag. 45gli interventi relativi all'edilizia penitenziaria e giudiziaria, per i quali è stata prevista una copertura finanziaria nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, non siano stati portati a compimento e, in alcuni casi, non siano stati neanche iniziati.
  Rileva come sia piuttosto anomalo che l'unico punto in cui le risorse stanziate sono state quasi integralmente erogate attiene al rinnovo del parco macchine dell'amministrazione giudiziaria centrale, aspetto che non può certo ritenersi prioritario.
  Precisa che il suo gruppo non condivide né la politica macroeconomica dell'Esecutivo né i provvedimenti che lo stesso ha emanato in materia di giustizia.
  Rileva ancora che nella NADEF non si fa riferimento ad interventi a favore dei centri antiviolenza né a corsi di formazione degli operatori e di recupero degli autori di reati particolarmente odiosi che attengono alla sfera sessuale.
  Ritiene quindi inefficace e dannosa la politica del Governo relativamente al comparto giustizia, stigmatizzando, da ultimo, i recenti interventi in materia di intercettazioni.

  Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore e si riserva, qualora si passi all'esame della proposta alternativa, di svolgere su di essa un'ulteriore riflessione.

  Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del Partito Democratico sulla proposta di parere presentata dal relatore.

  Ciro MASCHIO, presidente, pone quindi in votazione la proposta del relatore, precisando che dalla sua eventuale approvazione discende la preclusione della proposta alternativa di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 3).

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.
C. 1416 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2023.

  Ingrid BISA (LEGA), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE condivide la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 5 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.
Atto n. 70.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 settembre 2023.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricordo che nella seduta del 13 settembre, il relatore, Pag. 46onorevole Bellomo, ha svolto la relazione introduttiva e che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 15 ottobre.

  Davide BELLOMO (LEGA), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 6) che reca contenuti analoghi al parere reso dall'omologa Commissione del Senato.

  Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE condivide la proposta di parere formulata dal relatore.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

  Ciro MASCHIO, presidente, intervenendo in relazione al prosieguo dell'esame del disegno di legge di iniziativa governativa C. 1294 e abbinate, già previsto per la seduta odierna, comunica di aver ritenuto di rinviare lo svolgimento di tale punto dell'ordine del giorno non essendo ancora maturate le condizioni per un proficuo esame delle proposte emendative. È tuttavia suo intendimento organizzare i lavori della Commissione in modo tale da concludere comunque l'esame degli emendamenti entro martedì 10 ottobre.

  Pietro PITTALIS (FI-PPE) con riguardo al punto dell'ordine del giorno citato dal presidente, chiede che sia valutato l'abbinamento d'ufficio della proposta di legge Polidori C. 1377, recante disposizioni per lo sviluppo di strumenti informatici e di servizi di assistenza telefonica per la prevenzione della violenza sulle donne.

  Ciro MASCHIO, presidente, si riserva di svolgere le opportune valutazioni.

  La seduta termina alle 14.45.