CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 ottobre 2023
177.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 186

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 5 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA. Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

  La seduta comincia alle 14.20.

DL 124/23: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.
C. 1416 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, dà conto delle sostituzioni. Invita, quindi, relatore, on. Pisano, ad illustrare i contenuti del provvedimento e a presentare la relativa proposta di parere.

  Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), relatore, in premessa, segnala che il provvedimento in esame è composto di ventitré articoli, suddivisi in sei Capi, il primo dei quali reca misure volte ad assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione e quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza, da un lato, e le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo di programmazione 2021-2027, dall'altro, nonché a razionalizzare l'utilizzo delle risorse delle politiche di coesione nazionali.
  Osserva che il Capo II reca disposizioni in materia di strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne e interventi in favore del comune di Lampedusa e Linosa: in particolare, l'articolo 7 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dai ministri competenti e dai rappresentanti degli enti territoriali, con funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese. Il supporto allo svolgimento delle attività della Cabina di regia è assicurato dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che svolge anche le funzioni di segreteria tecnica della medesima Cabina.
  Rileva che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la Cabina di regia approva il Piano strategico nazionale delle aree interne, che individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche – con particolare riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilità e dei servizi socio-sanitari – cui destinare le risorse del bilancio dello Stato già stanziate e disponibili allo scopo. Ad essa compete altresì il monitoraggio in ordine all'utilizzazione delle risorse finanziarie. Si prevede, inoltre, che all'attuazione degli interventi individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne si provvede mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro.
  Sottolinea che l'articolo 8, al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di persone provenienti dai Paesi del Mediterraneo, prevede la predisposizione, da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un piano di interventi strategici, da approvare con delibera del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (CIPESS) con cui saranno assegnate al Comune di Lampedusa e Linosa risorse nel limite complessivo di 45 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.
  Rileva, da ultimo, che sono previste specifiche disposizioni per la realizzazione dei punti di crisi, cosiddetti hotspot, e dei centri governativi di prima accoglienza, nonché in merito allo smaltimento delle imbarcazioni utilizzate dai migranti, evidenziando che per le predette opere sono previste semplificazioni in tema di valutazioni ambientali e in materia paesaggistica. Confida che, proprio in questo quadro normativo,Pag. 187 attraverso una specifica proposta emendativa, possa trovare spazio un potenziamento delle strutture operative delle forze di polizia della Provincia di Agrigento, direttamente investite dall'emergenza migratoria.
  Segnala altresì il Capo III del provvedimento, evidenziando preliminarmente che esso è composto dagli articoli da 9 a 17 e reca la disciplina dell'istituzione e del funzionamento della Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno. Le disposizioni appaiono in larga misura riconducibili alle finalità perseguite dalla misura contenuta nella proposta di revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, comprensiva del capitolo REPowerEU, presentata dal Governo alle Camere lo scorso 27 luglio.
  Evidenzia, in particolare, che tale nuova misura prevede che, nell'ambito della Missione 5 – Inclusione e coesione, Componente 3 – Interventi speciali per la coesione territoriale del PNRR, sia adottata entro il 31 dicembre 2023 una riforma consistente, da un lato, nell'istituzione di una Zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno, dall'altro, nella definizione di un sistema di governance basato su una struttura unica nazionale e di un Piano strategico di sviluppo della ZES unica.
  Sottolinea che alla predetta riforma risulta, altresì, associato uno specifico investimento volto ad assicurare, tra l'altro, il finanziamento dei crediti d'imposta concessi alle imprese che avviino un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES unica, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel periodo 2025-2026, nella misura e alle condizioni definite nella connessa riforma e negli interventi normativi ad essa collegati ovvero nella prossima legge di bilancio per il 2024.
  Osserva che è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio ed una Struttura di missione per la ZES, e vengono definite le procedure connesse alla cessazione delle attività dei Commissari straordinari delle ZES delle regioni del Mezzogiorno.
  Precisa che la Cabina di regia è presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ed è composta dai Ministri competenti e dai presidenti delle regioni del Mezzogiorno, mentre la Struttura di missione, rinnovabile fino al 31 dicembre 2034, oltre a svolgere funzioni di coordinamento della segreteria tecnica della Cabina di regia, costituita da rappresentanti designati dalle amministrazioni competenti, supporta l'Autorità politica delegata in materia di ZES nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo.
  Evidenzia, in particolare, l'articolo 11, che disciplina i contenuti, la durata e il procedimento di approvazione del Piano strategico della ZES unica per il Mezzogiorno, prevedendo che tale Piano abbia durata triennale e che definisca, anche in coerenza con il PNRR, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando, anche in modo differenziato per le regioni del Mezzogiorno che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica, nonché le modalità per la relativa attuazione.
  Rileva, inoltre, che l'articolo 14 prevede che i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive ed economiche all'interno della ZES unica, siano di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e dispone che siano soggetti ad autorizzazione unica.
  Sottolinea che tale autorizzazione sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento, nonché alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche.
  Osserva che all'interno dell'area ZES, le aziende già operative e quelle che si insedieranno potranno beneficiare di diverse tipologie di vantaggi (speciali condizioni), Pag. 188quali la previsione di un'autorizzazione unica per l'avvio delle attività produttive e il riconoscimento, fino al 2026, di un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive.
  È in tale contesto che auspica possa trovare una soluzione la questione dell'Aeroporto della Valle dei Templi, per superare il notevole gap infrastrutturale che affligge tutta l'area interna della Sicilia centro-meridionale, accorciando le distanze per ogni esigenza di salute, turismo, studio, lavoro, e per destinare alle imprese le medesime opportunità del resto d'Italia.
  Segnala che il Capo IV del provvedimento reca disposizioni relative al rafforzamento della capacità amministrativa in materia di politiche di coesione mentre il Capo V, composto dagli articoli 20 e 21, prevede disposizioni in materia di trattenimento presso i centri di permanenza per i rimpatri nonché in materia di realizzazione delle strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio.
  In tale ambito, sottolinea che l'articolo 20 estende da sei a diciotto mesi il limite massimo di permanenza nei centri di permanenza per il rimpatrio, CPR, degli stranieri in attesa di espulsione. Si prevede che il termine ordinario di permanenza sia pari a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi. Ulteriori proroghe, fino al massimo di ulteriori dodici mesi possono essere stabilite dal giudice qualora l'operazione di allontanamento sia durata più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero o a causa dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi.
  Evidenzia che l'articolo 21 aggiunge all'elenco delle opere di difesa e sicurezza nazionale di cui al codice dell'ordinamento militare i punti di crisi, i cosiddetti hotspot, e i centri di accoglienza, permanenza e rimpatrio. Si demanda, quindi, a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'approvazione di un piano straordinario per individuare le aree interessate dalla realizzazione di tali strutture.
  Segnala che il piano verrà aggiornato periodicamente, anche a seguito di eventuali modifiche degli stanziamenti. Il Ministero della difesa è incaricato della realizzazione di tali strutture, che vengono qualificate come opere di difesa e sicurezza nazionale. Per la realizzazione del piano è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, mentre è previsto uno stanziamento di 400 mila euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, rispettivamente, per la costituzione e il funzionamento degli assetti tecnici connessi alle fasi preliminari degli interventi e per il riconoscimento di un contributo al funzionamento delle strutture.
  Rileva, infine, che il Capo VI, composto dal solo articolo 22, in conseguenza dell'istituzione della ZES unica per il Mezzogiorno, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'adeguamento della normativa vigente sulle ZES attraverso l'abrogazione e la modifica di alcuni articoli del decreto-legge n. 91 del 2017.
  Sulla scorta di tali considerazioni, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde SIRACUSANO esprime grande apprezzamento per il provvedimento in esame che, grazie all'approccio di sistema adottato dal ministro per gli affari europei, Raffaele Fitto, contribuirà a rendere più efficiente l'utilizzo dei Fondi strutturali. Inoltre, sottolinea l'importanza delle disposizioni che estendono la ZES a tutto il Mezzogiorno e delineano la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne.

  Piero DE LUCA (PD-IDP), preannunciando il voto contrario del proprio Gruppo sul provvedimento in esame, ricorda che le zone economiche speciali nel Mezzogiorno sono state istituite nel 2017, grazie all'azione del Governo allora presieduto da Paolo Gentiloni, dopo un lungo e proficuo negoziato con le Istituzioni europee volto ad evitare possibili incompatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato.Pag. 189
  Ricorda, altresì, che grazie ad un emendamento a sua prima firma alla legge di bilancio 2021 è stato introdotto un regime fiscale speciale per i nuovi investimenti nelle aree ZES, che prevede il dimezzamento dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi sei anni dall'avvio dell'investimento, a condizione che le imprese mantengano i livelli occupazionali e non delocalizzino la propria attività dalla zona economica speciale per almeno dieci anni. Evidenzia che tale disposizione ha contribuito a risolvere diverse situazioni di crisi industriale nel Mezzogiorno, a partire dal caso dell'azienda Whirlpool.
  Ora, con il provvedimento in esame, il Governo si limita ad estendere a tutto il Meridione la misura del credito d'imposta, rinunciando all'agevolazione fiscale sull'IRES, e dunque riducendo significativamente l'attrattività degli investimenti al Sud.
  Esprime, altresì, riserve sulle norme in materia di immigrazione, in particolare quella che estende da sei a diciotto mesi il limite massimo di permanenza nei centri di permanenza per il rimpatrio: a suo avviso, infatti, tale disposizione, pur rispettando formalmente i criteri previsti dalla direttiva 2008/115/CE, ne contraddice lo spirito, dal momento che la disciplina europea prevede che siano utilizzate, in prima istanza, altre misure, meno coercitive.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023.
Doc. LVII, n. 1-bis, Annesso e Allegati.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2023.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente e relatore, ricordo che nella seduta di ieri, in qualità di relatore, ha illustrato i contenuti del provvedimento. Illustra, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
  Avverte, altresì, che il gruppo Partito democratico – Italia democratica e progressista ha nel frattempo preannunciato la presentazione di una proposta di parere contrario, alternativa a quella del relatore (vedi allegato 3). Segnala che in caso di approvazione della proposta di parere del relatore, la proposta alternativa di parere si intenderà preclusa e non sarà pertanto posta in votazione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Giovedì 5 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA. Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

  La seduta comincia alle 14.35.

Proposta di regolamento sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG).
COM(2023)314 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 settembre 2023.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente e relatore, segnalo che il termine perentorio di otto settimane per l'espressione del parere motivato scade oggi.
  Illustra, quindi, i contenuti della proposta di documento che valuta conforme la proposta al principio di sussidiarietà di cui Pag. 190all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea (vedi allegato 4).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 5 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA. Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo di modifica e integrazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.
Atto n. 72.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, segnala che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 15 ottobre 2023.
  Dà quindi la parola al relatore, deputato Giordano, per l'illustrazione dei contenuti del provvedimento e la presentazione della proposta di parere.

  Antonio GIORDANO (FDI), relatore, in premessa, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame si inserisce nel quadro delle norme sanzionatorie adottate con decreto legislativo n. 42 del 2023, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013». Esso, in particolare, modifica e integra la disciplina introdotta dal predetto decreto legislativo n. 42 del 2023. Segnala che il provvedimento in esame consta di tredici articoli.
  In particolare, l'articolo 1 modifica il comma 4 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo, inserendo due ulteriori definizioni, relative al «provvedimento di riconoscimento», ossia il provvedimento adottato dalle regioni e province autonome, necessario ai fini dell'accesso agli aiuti previsti dal Piano strategico della PAC per l'intervento della distillazione dei sottoprodotti, e ai «criteri di riconoscimento», ossia le norme, di cui al regolamento (UE) 1308/2013, sul riconoscimento, sulle dimensioni minime, sul controllo democratico e sul valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori e loro associazioni del settore dell'ortofrutta e delle patate.
  L'articolo 2 introduce l'articolo 1-bis nel citato decreto legislativo n. 42 del 2023 (Recupero di pagamenti indebiti e interessi applicabili). In particolare, si prevede che la restituzione di un pagamento indebito sia richiesta al beneficiario entro diciotto mesi dall'accertamento delle irregolarità sanzionabili da parte dei soggetti delegati e degli enti preposti all'accertamento dell'indebito (se essi non sono competenti trasmettono tempestivamente gli atti all'organismo pagatore e il termine decorre dalla data di approvazione o ricevimento dei documenti da parte dell'organismo pagatore). Non si procede al recupero se i costi sostenuti e quelli prevedibili sono complessivamente superiori all'importo da recuperare e in ogni caso se l'importo da recuperare non supera 100 euro. Precisa che il termine di pagamento concesso al beneficiario non può essere superiore a sessanta giorni. Gli interessi, salvo diversa previsione, decorrono dalla scadenza del termine. In caso di mala fede gli interessi decorrono dal percepimento dell'aiuto (comma 4).Pag. 191
  Evidenzia che l'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 2 del citato decreto legislativo. Tale disposizione, nel testo attualmente vigente, disciplina le sanzioni per la violazione delle regole di condizionalità sociale: con la novella, si stabilisce che sono sanzionati gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti diretti per i quali è stata accertata in via definitiva la violazione di una o più norme nazionali che attuano gli articoli delle direttive elencate nell'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115. Il comma 2 specifica che la violazione ricorre in caso di mancato rispetto di una norma nel corso di un anno solare, a prescindere dal numero di lavoratori coinvolti dall'infrazione.
  Rileva che il comma 1, lett. a), dell'articolo in commento inserisce nel citato articolo 2 del decreto legislativo il comma 1-bis, volto a prevedere che nel caso di sequestro preventivo dell'azienda nell'ambito di un procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-bis del codice penale (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) l'autorità giudiziaria ne dia immediata comunicazione agli Organismi pagatori che sospendono l'erogazione dei benefici fino alla revoca della misura cautelare, salvo che il giudice disponga il controllo giudiziario o nomini un amministratore giudiziario che assicuri la continuità dell'azienda. Il comma 1, lett. b), abroga il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 42 del 2023, che, secondo quanto rilevato nella relazione illustrativa, «non subordina la modulazione delle sanzioni di condizionalità sociale in base al numero di lavoratori coinvolti».
  Rileva che l'articolo 4 dello schema modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 42 del 2023, incrementando le percentuali di riduzioni applicabili all'importo totale dei pagamenti diretti concessi o da concedere al beneficiario per violazione delle regole di condizionalità sociale. Tali percentuali, modulate sulla base della gravità della violazione, vengono elevate dall'1,3 e 5 per cento al 3,5 e 10 per cento.
  Segnala che l'articolo 5 modifica l'articolo 5 del citato decreto legislativo, prevedendo che nel caso di richieste tardive di modifica della domanda relative a singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali, le riduzioni si applichino esclusivamente in relazione all'aumento dell'entità o del pagamento rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini.
  L'articolo 6 reca un intervento di modifica all'articolo 6 del decreto legislativo n. 42 del 2023, in materia di omesse o inesatte dichiarazioni per l'ottenimento di contributi a carico dei Fondi FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) e del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale). In particolare, viene emendato il comma 9, relativo al regime degli aiuti per bovini, ovini e caprini, che attualmente prevede che l'importo dell'aiuto sia versato in base al numero dei capi accertati a condizione che, in seguito a controlli amministrativi o a seguito di sopralluogo: a) non si riscontrino più di tre capi non accertati; b) gli animali non accertati possano essere identificati individualmente. Precisa che l'articolo 6 dello schema interviene sulla previsione di cui alla lettera a) al fine di stabilire che, per allevamenti ovini o caprini di consistenza tra i tredici e i quaranta capi situati esclusivamente in aree montane individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli aiuti sono erogati a condizione che i capi non accertati non rappresentino più del 30 per cento del totale dei capi per i quali si chiede il contributo.
  Osserva che l'articolo 7 modifica il comma 2 dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2023, che detta le disposizioni transitorie in materia di condizionalità (articoli 91-97 e 99-100, regolamento (UE) 1306/2013) relative agli impegni assunti antecedentemente al 2023 e che continuano a permanere oltre quella data, per i quali si applicano regole di condizionalità previste dal regolamento (UE) 1306/2013, ora abrogato dal regolamento (UE) 2021/2116. L'intervento normativo è volto a precisare che alle superfici che beneficiano di un sostegno (articoli 28-30, regolamento (UE) n. 1305/2013) attraverso programmi di sviluppo rurale a norma di detto regolamento, e che dal 2023 transitano nell'ambitoPag. 192 del regolamento (UE) 2021/2115, ricevendo in tal modo pagamenti a valere sulle risorse FEASR del periodo 2023-2027, si applicano gli obblighi della condizionalità rafforzata e sono quindi eseguiti i controlli ad essa relativi (in luogo del riferimento alla sola esecuzione dei controlli fatto dalla normativa vigente).
  Sottolinea che l'articolo 8 interviene sull'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 42 del 2023, che reca disposizioni specifiche per le riduzioni dei pagamenti in relazione ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali.
  Il menzionato articolo 10 stabilisce le disposizioni specifiche da applicarsi in caso di inosservanza degli impegni per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115), comprensive delle modalità di applicazione e delle percentuali di riduzione, determinate in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna violazione. In particolare la sanzione per ogni violazione accertata è determinata nella misura del 30 per cento, del 50 per cento o del 100 per cento, in base alla gravità, all'entità, alla durata e alla ripetizione della violazione, definite sulla base di criteri individuati con decreto ministeriale.
  Rileva che l'articolo 8 sostituisce il comma 2 dell'articolo 10 al fine di limitare al solo anno 2023 la sospensione dell'applicazione delle sanzioni ivi previste (la norma attualmente vigente dispone la sospensione sia per il 2023 che per il 2024) e di subordinarla ai casi in cui l'infrazione sia di grado basso e il beneficiario inadempiente presenti domanda per il medesimo regime nel 2024 (lettera a). In conseguenza delle modifiche apportate al comma 2, viene altresì sostituito il comma 3 (lettera b), per stabilire che, qualora il beneficiario compia ulteriori violazioni nel 2024, la sanzione sospesa nel 2023 sarà applicata insieme a quella per il 2024 (la norma attualmente vigente prevede l'applicazione delle sanzioni sospese nel 2023 e nel 2024 unitamente a quella comminata per il 2025).
  Evidenzia che l'articolo 9 integra le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 42 del 2023, che regola le riduzioni od esclusioni per mancato rispetto degli impegni degli interventi non connessi alla superficie e agli animali e ne detta le modalità di applicazione: con la specificazione che la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso in caso di violazione degli impegni previsti dal Piano strategico della PAC (PSP) o degli altri obblighi dell'intervento si applicano per ciascun intervento a cui si riferiscono gli impegni violati e, in particolare, che se la violazione riguarda gli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento, i parametri di gravità ed entità sono sempre considerati di massimo livello (comma 1); con la previsione di una sanzione pari alla differenza tra l'importo richiesto dal beneficiario e quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore a carico dei beneficiari qualora tale differenza sia superiore del 25 per cento e l'applicazione della riduzione o dell'esclusione anche alle spese risultate non ammissibili a seguito di controlli in loco o verifiche successive (nuovo comma 1-bis).
  Segnala che l'articolo 10 sostituisce il Capo VII del citato decreto legislativo n. 42 del 2023 (recante «Sanzioni per la violazione di disposizioni per il settore delle patate»), ampliandone il campo di applicazione, che comprende le «Sanzioni per la violazione di disposizioni relative ai settori dell'ortofrutta, delle patate e olivicolo». Il nuovo Capo si compone di undici articoli: l'articolo 18 disciplina il meccanismo sanzionatorio applicabile a organizzazioni di produttori (OP) e associazioni di organizzazioni di produttori (AOP), in caso di inosservanza dei criteri di riconoscimento, cui segue la revoca del riconoscimento; l'articolo 19 prevede che, qualora le OP o le AOP dei settori interessati (patate, ortofrutta e olio) siano coinvolte in frodi finalizzate all'indebito conseguimento degli aiuti, venga loro revocato il riconoscimento, oltre al recupero dell'aiuto già erogato e l'esclusione del riconoscimento per l'anno successivo alla violazione; l'articolo 20 disciplina il pagamento degli aiuti recuperati e delle sanzioni; l'articolo 21 introduce sanzioni applicabili ai casi in cui il beneficiario nella domanda dichiari di aver Pag. 193diritto ad un aiuto superiore a quello riscontrato dall'esame della domanda stessa; gli articoli da 22 e 24 prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative legate alle operazioni di ritiro dei prodotti dal mercato per la distribuzione gratuita, a fronte della violazione delle disposizioni europee o qualora i prodotti non siano stati smaltiti come stabilito dalle autorità nazionali; l'articolo 24-bis individua il meccanismo sanzionatorio applicabile alle OP e alle relative AOP dei settori ortofrutta e patate, in caso di inosservanza degli obblighi di informazione richiesti da Regione, Organismi pagatori o dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).
  L'articolo 24-ter introduce, per le sole OP e AOP del settore dell'ortofrutta, il sistema sanzionatorio legato all'inadempimento degli obblighi europei relativi alla raccolta verde e alla mancata raccolta; l'articolo 24-quater introduce, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, una sanzione legata al ritardo nella presentazione della domanda di aiuto da parte dell'OP o dell'AOP, che determina una riduzione dell'1 per cento dell'importo accertato dell'aiuto stesso, per ogni giorno di ritardo; l'articolo 24-quinquies istituisce per il settore olivicolo un regime sanzionatorio applicabile ai casi in cui sia riscontrata una differenza tra la produzione dichiarata come commercializzata e quella effettivamente accertata (con sanzioni proporzionali all'ammontare del differenziale).
  Osserva che l'articolo 11 inserisce nel decreto legislativo n. 42 del 2023 il Capo VII-bis, che introduce sanzioni applicabili al settore vitivinicolo, e il Capo VII-ter, che introduce sanzioni concernenti il settore dell'apicoltura.
  Con riferimento al settore vitivinicolo, il sistema sanzionatorio è contenuto in cinque nuovi articoli: l'articolo 24-sexies quantifica la riduzione dell'aiuto in caso di non completa realizzazione delle azioni programmate di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti; l'articolo 24-septies quantifica la riduzione dell'aiuto con riferimento all'incompleta realizzazione delle azioni previste dall'intervento denominato «vendemmia verde»; l'articolo 24-octies introduce la riduzione dell'aiuto con riferimento a violazioni relative all'intervento denominato «Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali»; l'articolo 24-novies introduce la riduzione dell'aiuto con riferimento a violazioni relative alle regole europee sulla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione; l'articolo 24-decies relativo alla disciplina delle sanzioni applicabili alla promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi.
  Con riferimento al settore dell'apicoltura, sottolinea che il sistema sanzionatorio è contenuto in un nuovo articolo – l'articolo 24-undecies – che dispone in ordine al recupero degli aiuti erogati qualora i beneficiari non rispettino i vincoli di mantenimento dei beni finanziati in azienda per un periodo minimo o i vincoli territoriali per taluni materiali biologici o, ancora, per l'identificazione dei materiali finanziati.
  Rileva che l'articolo 12 modifica l'articolo 25 del decreto legislativo n. 42 del 2023 per correggerne alcuni refusi ed introdurre una serie di novelle, tra le quali, la previsione di un decreto ministeriale volto all'individuazione delle modalità di esecuzione dei controlli e la rimodulazione delle riduzioni dei pagamenti. L'articolo 13, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore, on. Giordano.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla Pag. 194salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
Atto n. 73.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, segnala che il termine per l'espressione del parere scade il 18 ottobre prossimo.
  Dà la parola alla relatrice, on. Di Maggio, per l'illustrazione dei contenuti del provvedimento e la presentazione della proposta di parere.

  Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice, in via preliminare, segnala che lo schema in esame è volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo, in qualità di autorità competente, dall'articolo 10 della legge di delegazione europea n. 127 del 2022, per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
  Rileva che il provvedimento si compone di trentadue articoli. In particolare, l'articolo 1 enuncia le finalità (adeguamento alla normativa europea per garantirne l'applicazione) e l'ambito di applicazione dell'atto, che disciplina il sistema di controlli e certificazione, il sistema di tracciabilità dei prodotti biologici, nonché il sistema sanzionatorio e fornisce le indicazioni necessarie per procedere alla designazione del laboratorio nazionale di riferimento e dei laboratori ufficiali per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio.
  L'articolo 2 elenca le definizioni, introducendo quelle di «verifica di conformità», «sigillo elettronico» e «autorizzazione». Con riferimento alle definizioni, si invita a uniformare la terminologia utilizzata nell'articolato.
  Gli articoli da 3 a 16 disciplinano il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività di controllo.
  L'articolo 3 disciplina il sistema di controllo in materia di produzione biologica ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 (in particolare dagli articoli da 18 a 27). Il Ministero dell'agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) viene indicato quale autorità competente (articolo 4 e seguenti del regolamento (UE) 2017/625) responsabile dell'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della produzione biologica. I compiti di controllo sono delegati dal Ministero esclusivamente ad uno o più organismi di controllo (definiti organismi delegati nella normativa europea), mediante il rilascio di un'autorizzazione (articoli 28 e seguenti del regolamento (UE) 2017/625 e articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848).
  L'articolo 4 elenca i compiti dell'autorità di controllo, in primo luogo in relazione alle importazioni di prodotti biologici nel territorio dell'Unione europea (articoli 6 e 7 del regolamento delegato (UE) 2021/2306).
  L'articolo 5 disciplina l'autorizzazione degli organismi di controllo, che può essere richiesta dagli enti accreditati alla versione più recente della norma internazionale armonizzata UNI CEI EN 17065, presentando istanza al MASAF, secondo il disposto dei commi 2 e 3 che indicano rispettivamente i contenuti dell'istanza e i documenti da presentare, facendo riferimento agli allegati I (requisiti degli organismi di controllo) e II (contenuti minimi della procedura di controllo standard) dello schema in esame. Il MASAF verifica la completezza della richiesta e il possesso dei requisiti degli organismi di controllo ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
  L'articolo 6 disciplina la sospensione e la revoca dell'autorizzazione. Sono indicati i casi di sospensione dell'autorizzazione e i casi di revoca dell'autorizzazione.
  L'articolo 7 elenca i compiti degli organismi di controllo, i quali: rilasciano il certificato agli operatori (o comunicano i Pag. 195motivi ostativi al rilascio) entro novanta giorni dalla data di ricezione della notifica di inizio della propria attività di produzione biologica (vedi infra articoli 16 e 17); garantiscono la tracciabilità delle transazioni commerciali dei prodotti biologici attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale pubblica (vedi infra articolo 21); fissano e pubblicano i criteri di determinazione delle tariffe da applicare agli operatori e delle spese per la gestione dei ricorsi; effettuano la verifica di non conformità (vedi infra articolo 8); garantiscono che, durante lo svolgimento delle attività di controllo e certificazione, siano mantenute riservate tutte le informazioni ottenute il proprio personale, il quale, nello svolgimento dell'attività è incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.
  L'articolo 8 definisce la condizione di non conformità come il mancato rispetto da parte degli operatori delle disposizioni previste dalla normativa dell'Unione europea e dalle normative nazionali e regionali in materia di produzione biologica.
  L'articolo 9 elenca le misure che gli organismi di controllo sono tenuti ad adottare in caso di accertata condizione di non conformità a carico degli operatori, tra le quali il divieto alla commercializzazione di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica, la sospensione o il ritiro del certificato, nonché l'imposizione di un obbligo di informazione nei confronti dei clienti.
  L'articolo 10 stabilisce gli obblighi degli organismi di controllo in relazione alla non conformità, tra i quali, l'obbligo di svolgere le verifiche di conformità almeno una volta l'anno e le ispezioni in loco nel periodo più funzionale al controllo, di servirsi di laboratori di analisi designati dal MASAF, nonché obblighi di trasparenza e comunicazione.
  L'articolo 11, in attuazione dell'articolo 100 del regolamento (UE) 2017/625, prevede che il MASAF designi un proprio laboratorio quale laboratorio nazionale di riferimento, con decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello schema in esame. Con il medesimo decreto, il MASAF è delegato a definire i requisiti dei laboratori che intendono proporsi come laboratori ufficiali per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali sul rispetto della normativa in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici, e a istituirne l'elenco.
  L'articolo 12 consente agli operatori per i quali sia stata rilevata la presenza di sostanze non ammesse nell'ambito dei controlli ufficiali, di far effettuare una controperizia, a proprie spese, sui risultati del controllo di laboratorio (articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625), dandone notizia all'organismo di controllo entro cinque giorni dalla comunicazione dell'esito sfavorevole del controllo ufficiale. La controperizia è svolta da un perito di parte individuato dall'operatore e iscritto in un albo professionale pertinente; essa non pregiudica le indagini e i provvedimenti, anche cautelari, che l'organismo di controllo è obbligato ad adottare.
  Sottolinea che, sulla base dei risultati della controperizia, l'articolo 13 consente all'operatore di contestare il risultato del controllo di laboratorio. La controversia può essere avviata dall'operatore (a carico del quale sono le spese della procedura) inviando apposita richiesta all'organismo di controllo entro venti giorni dalla comunicazione dell'esito analitico sfavorevole.
  L'articolo 14 elenca ulteriori obblighi degli organismi di controllo, tra i quali, quelli di garantire alle autorità competenti l'accesso agli uffici e fornire le informazioni e l'assistenza necessarie per lo svolgimento dell'attività di verifica.
  L'articolo 15 disciplina lo scambio di informazioni sugli operatori biologici e sui risultati dei controlli tra il Ministero, gli organismi di controllo e gli organismi pagatori.
  L'articolo 16 individua una serie di obblighi a carico degli operatori al fine di garantire la trasparenza e collaborazione nell'ambito delle attività di controllo. Il comma 1 prescrive l'obbligo dell'operatore che notifica l'attività con metodo biologico (vedi infra articolo 17) di entrare a far parte del sistema di controllo e pertanto Pag. 196assoggettarsi a un unico organismo di controllo, fornendo la dichiarazione prevista dall'articolo 39, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848 al momento dell'ingresso nel sistema di controllo.
  Rileva che gli articoli dal 17 al 21 disciplinano il sistema di controllo e certificazione. L'articolo 17, in particolare, prevede la notifica (soggetta all'imposta di bollo) dell'avvio di una attività di produzione biologica e il conseguente ingresso nel sistema di controllo. Il modello di notifica e le relative istruzioni per la compilazione sono pubblicati sul sito ufficiale del Ministero e del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Il procedimento amministrativo relativo alla notifica è gestito attraverso il SIB secondo le modalità descritte nell'allegato IV – Sezione A allo schema in esame.
  L'articolo 18 disciplina il rilascio, il rinnovo e la gestione del certificato. Al riguardo, segnala che l'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848 prevede che le autorità competenti oppure, ove del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo rilascino un certificato a qualsiasi operatore o gruppo di operatori che abbia notificato la propria attività e che rispetti il medesimo regolamento.
  L'articolo 19 prevede che il MASAF pubblichi sul SIAN e gestisca un elenco degli operatori che hanno trasmesso la prima notifica e a cui è stato rilasciato un certificato.
  L'articolo 20 prevede l'uscita dell'operatore dal sistema di controllo e certificazione in caso di recesso volontario o a seguito del ritiro del certificato, una volta decorso il termine per la presentazione del ricorso da parte dell'operatore ovvero una volta emanato il provvedimento di rigetto del ricorso.
  L'articolo 21 prevede l'istituzione, da parte del MASAF, di una banca dati pubblica al fine di garantire la tracciabilità delle transazioni commerciali dei prodotti biologici.
  Osserva che gli articoli dal 22 al 27 disciplinano il regime sanzionatorio nel cui ambito sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.
  Più nel dettaglio, l'articolo 22 riguarda le sanzioni a carico degli organismi di controllo e prevede due «intervalli» di sanzioni da graduare in base alla gravità e all'oggetto delle condotte illecite poste in essere, e una previsione puntuale e specifica.
  L'articolo 23 prevede, al comma 1, una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato realizzato nel corso dell'esercizio precedente all'accertamento della violazione e, in ogni caso, non inferiore a 5 mila euro, nel caso in cui venga accertato l'uso indebito o non corretto di indicazioni o riferimenti al metodo di produzione biologico da parte di soggetti che non sono inseriti nel sistema di controllo per l'agricoltura biologica.
  L'articolo 24 introduce sanzioni che vanno da un minimo di mille euro ad un massimo di 9 mila euro riferite a illeciti inerenti ad aspetti connessi alla non conforme etichettatura, designazione e presentazione dei prodotti biologici.
  L'articolo 25 elenca una serie di ulteriori fattispecie illecite fra le quali, a titolo esemplificativo, rientrano la mancata comunicazione ai clienti della soppressione dei termini e indicazioni relative al metodo di produzione biologico, l'uso di sostanze non ammesse in agricoltura biologica e la mancata adozione di un adeguato sistema di tracciabilità.
  L'articolo 26 individua nel MASAF l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni, indicando le norme che costituiscono il regime sanzionatorio (legge n. 689 del 1981 sul sistema penale; D.P.R. n. 571 del 1982 che attua gli articoli 15 e 17 della precedente legge, articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 91 del 2014 recante disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare).
  L'articolo 27 stabilisce le modalità di pagamento delle sanzioni previste e la riassegnazione di parte (50 per cento) dei relativi proventi al MASAF.Pag. 197
  L'articolo 28 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 29 prevede disposizioni transitorie e finali. Più in particolare, il comma 1 stabilisce che gli allegati II (Contenuti minimi della procedura di controllo standard), III (Requisiti di programmazione, monitoraggio e rendicontazione dei compiti delegati) e IV (Utilizzo del SIB, notifica di variazione, casi speciali di notifica) possono essere aggiornati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il comma 2 stabilisce che gli organismi di controllo già autorizzati continuino ad operare fino alla naturale scadenza dei provvedimenti di autorizzazione e comunque per un periodo massimo di diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame.
  L'articolo 30 prevede la clausola di salvaguardia per cui le disposizioni dello schema si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
  L'articolo 31 abroga il decreto legislativo n. 20 del 2018, che reca la normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica oggetto di adeguamento in attuazione della revisione operata dalle fonti europee.
  L'articolo 32, infine, stabilisce che il decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Sulla scorta di quanto esposto, presenta quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice, on. Di Maggio.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 2 del regolamento (UE) n. 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/168.
Atto n. 74.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, avverte che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 18 ottobre 2023.
  Dà quindi la parola al relatore, on. Bagnai, per l'illustrazione dei contenuti del provvedimento

  Alberto BAGNAI (LEGA), relatore, in premessa, segnala che il provvedimento in esame è volto a dare attuazione alla legge n. 127 del 2022 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021», in particolare dell'articolo 6, che fornisce delega al Governo per l'attuazione degli atti normativi menzionati.
  Ricorda che, in base al meccanismo di scorrimento dei termini previsto dal combinato disposto degli articoli 1, comma 1, della citata legge n. 127 del 2022 e 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale a quella europea scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega ovvero successivamente, questi ultimi si intendono prorogati di tre mesi.
  Sottolinea che il presente schema di decreto legislativo è stato assegnato l'8 settembre 2023, con termine per l'espressione del parere fissato al 18 ottobre 2023 (dunque successivamente alla scadenza del termine di delega, previsto per il 10 settembre 2023, vale a dire a dodici mesi dall'entrata in vigore della legge n. 127 del 2022). Di conseguenza, in virtù del previsto differimento, il termine per l'esercizio della delega è stato prorogato al 10 dicembre 2023.Pag. 198
  Quanto al contenuto del provvedimento in esame, evidenzia che l'articolo 1, nel recepire la raccomandazione citata, istituisce e disciplina il Comitato per le politiche macroprudenziali, individuandone funzioni e compiti e recando la relativa disciplina sanzionatoria. In particolare, chiarisce che il Comitato ha il compito di perseguire la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso, anche attraverso il rafforzamento della capacità del medesimo sistema di assorbire le conseguenze di eventi che ne minacciano la stabilità, nonché la prevenzione e il contrasto dei rischi sistemici, promuovendo così un contributo sostenibile del settore finanziario alla crescita economica. Nel perseguimento dei propri obiettivi il Comitato agisce in maniera indipendente.
  Rileva che, in conformità a quanto previsto dalla legge delega, al Comitato partecipano il Governatore della Banca d'Italia, che lo presiede, il Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), il Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e il Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), in rappresentanza delle rispettive Autorità. Alle sue sedute assiste il Direttore Generale del Tesoro, senza diritto di voto.
  Osserva che il Comitato – che delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e si riunisce almeno due volte l'anno – esercita funzioni di analisi, di monitoraggio e di indirizzo strategico, attraverso l'esercizio, tra l'altro, del potere di: effettuare, in materia di rischio sistemico, segnalazioni pubblicamente o in via riservata al Governo; indirizzare raccomandazioni alle Autorità che lo compongono; formulare segnalazioni al Parlamento, al Governo, ad altre autorità, enti e organismi dello Stato circa l'opportunità di adottare misure, anche normative; esprimere pareri sulle proposte di atti normativi rilevanti per i suoi obiettivi; elaborare e attuare metodologie e procedure per identificare istituzioni e strutture finanziarie con rilevanza sistemica; richiedere tutti i dati e le informazioni necessari a soggetti privati e pubblici che svolgono, singolarmente o in aggregato, attività economiche rilevanti ai fini della stabilità finanziaria.
  Precisa che, in caso di inottemperanza all'obbligo di fornire le informazioni richieste, l'articolo in esame – fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali laddove il fatto costituisca reato – prevede l'applicazione di una specifica disciplina sanzionatoria.
  Segnala che è stabilito, inoltre, che il Comitato cooperi con il Comitato europeo per il rischio sistemico, la Banca centrale europea e le autorità macroprudenziali degli altri Stati membri dell'UE, che i dati e le informazioni da esso acquisiti siano coperti dal segreto d'ufficio e che il medesimo trasmetta, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione annuale al Governo e alle Camere.
  Con riferimento al complesso delle disposizioni contenute nell'articolo 1, appena esposte, sottolinea che i poteri dell'istituendo Comitato per le politiche macroprudenziali rischiano di interferire con gli orientamenti dei Governi nazionali: sebbene sia condivisibile l'obiettivo di un maggiore coordinamento nelle attività di vigilanza, occorre prestare grande attenzione all'introduzione di nuove autorità indipendenti che agiscono unicamente nell'ottica della stabilità finanziaria, sulla base di presupposti che appaiono ormai anacronistici e possono confliggere con le scelte dell'Esecutivo.
  Evidenzia che l'articolo 2 modifica il Codice delle assicurazioni private-CAP (decreto legislativo 209/2005), apportando alla legislazione di settore relativa all'IVASS le modifiche necessarie all'attuazione della medesima raccomandazione. In particolare, viene modificato l'articolo 188 del richiamato Codice al fine di assicurarne l'adeguato coordinamento con le disposizioni di attuazione della delega, prevedendo, specificamente, in coerenza con le disposizioni europee che regolano la gestione dei casi di difficoltà di imprese di assicurazione e di riassicurazione, condizioni e modalità di esercizio dei poteri ivi previsti.
  Rileva che l'articolo 3, in attuazione dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento Benchmark – BMR, modifica il TestoPag. 199 unico bancario-TUB (decreto legislativo n. 385 del 1993), introducendo un nuovo articolo 118-bis che disciplina le modalità con cui attuare piani di sostituzione in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito.
  Segnala che nella Relazione illustrativa che accompagna il testo il Governo rappresenta che tali disposizioni sono volte a fornire agli intermediari interessati delle chiare indicazioni circa le modalità con cui definire e attuare i piani di sostituzione, introducendo un meccanismo di regolazione preventiva dei rapporti contrattuali provvisto di tutele rafforzate a favore dei clienti per l'ipotesi di possibili variazioni sostanziali o di cessazione di un indice di riferimento.
  In particolare, oltre ad essere definite le modalità di pubblicazione e comunicazione alla clientela dei piani di sostituzione previsti dal regolamento europeo, si stabilisce, tra l'altro, che: le clausole contrattuali aventi ad oggetto i tassi di interesse consentano di individuare, anche per rinvio ai piani di sostituzione, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto; al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, le modifiche o l'indice sostitutivo così individuati vengano comunicati al cliente entro trenta giorni; le modifiche o la sostituzione dell'indice di riferimento per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci e che, in caso di inefficacia, si applica l'indice sostitutivo definito ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011.
  Evidenzia che l'articolo 4, in attuazione dell'articolo 23-ter, paragrafo 7, del citato BMR, introduce un nuovo comma 5-bis all'articolo 4-septies del Testo unico della finanza-TUF (decreto legislativo n. 58 del 1998), con il quale si stabilisce che il Comitato per le politiche macroprudenziali è l'autorità competente a valutare se una clausola di riserva di uno specifico tipo di accordo originariamente convenuta non rispecchi più, oppure rispecchi con differenze significative, il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento in via di cessazione intendeva misurare e se l'applicazione di tale clausola possa costituire una minaccia per la stabilità finanziaria.
  Precisa che nella Relazione illustrativa si fa presente che si tratta di una misura posta ad esclusiva tutela del cliente, quale parte debole del contratto. Osserva, infine, che l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Precisando che l'intervento normativo non presenta criticità sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'UE ma, anzi, è espressamente inteso a darvi attuazione, ritiene indispensabile un supplemento di riflessione prima di presentare la proposta di parere.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 5 ottobre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

  Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132.

  Atto n. 75.