CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 ottobre 2023
175.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 114

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

  La seduta comincia alle 10.05.

DL 104/2023: Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.
C. 1436 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marco OSNATO, presidente e relatore, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, avverte che si concentrerà nella propria relazione illustrativa sulle principali disposizioni di interesse per la Commissione Finanze.
  Ricorda anzitutto che l'articolo 5 – modificato al Senato – riconosce, ai commi da 1 a 6, un credito d'imposta alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, sostenuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2027. L'articolo Pag. 115precisa che la disposizione è adottata nelle more dell'attuazione della riforma fiscale, nonché in coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 final dell'8 febbraio 2022, concernente «Una normativa sui chip per l'Europa». Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi ed è riconosciuto nel limite di spesa di cui al comma 11. L'incentivo è riconosciuto, nei limiti delle risorse disposte dalla norma nonché nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e in particolare dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 651/2014, in materia di Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo. Il comma 3 specifica che il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 19 settembre 1996. Per effetto di una modifica approvata al Senato, il comma 3 specifica inoltre che il credito d'imposta spetta alle imprese suddette che eseguono le attività di ricerca e sviluppo relative al settore dei semiconduttori. Il comma 4, anch'esso modificato al Senato, stabilisce che, ai fini della fruizione del credito d'imposta, le imprese possono richiedere (locuzione introdotta al Senato in luogo del testo originario «richiedono») la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 23 (Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione), commi da 2 a 5, del decreto-legge n. 73 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2022. Il comma 5 precisa che il credito d'imposta previsto dal presente articolo è alternativo al credito d'imposta per attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico previsto dall'articolo 1, comma 200, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019). Il comma 6 rinvia a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei criteri di assegnazione e delle procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 11. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d'imposta sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il comma 11 reca la quantificazione degli oneri, pari a 10 milioni di euro nel 2024 e 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, nonché l'individuazione della fonte di copertura finanziaria nella corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 2022, ovvero del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030) per promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale.
  Richiama inoltre l'articolo 7, che integra la disciplina dei poteri speciali del Governo recata dal decreto-legge n. 21 del 2012 per specificare che i poteri inerenti ai settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea, si applicano anche all'internoPag. 116 di un medesimo gruppo quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea. Per effetto delle modifiche approvate al Senato è stato inserito nel testo il comma 2-bis che abroga l'articolo 3 del decreto-legge n. 105 del 2019, il quale, nel prevedere l'applicazione delle regole riferite al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica anche in quelle ipotesi in cui risulti applicabile la disciplina del golden power (reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G), ne disapplica i relativi obblighi informativi.
  Passando all'articolo 12-bis, introdotto al Senato, rammenta che questo dispone che le procedure adottate per la mitigazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo non escludono, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'articolo stabilisce, inoltre, che le misure adottate dai soggetti obbligati per verificare la clientela ai fini del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo siano basate su informazioni aggiornate derivanti dal controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività. Viene più in dettaglio modificata la normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007; la lettera a) del comma unico aggiunge all'articolo 16 del decreto legislativo il comma 2-bis ai sensi del quale i soggetti obbligati assicurano che le procedure adottate per la mitigazione del rischio non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
  La lettera b) dell'unico comma dell'articolo in esame modifica l'articolo 17, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 231 del 2007 prevedendo che le misure adottate dai soggetti obbligati per verificare la clientela ai fini del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo siano basate su informazioni aggiornate derivanti dal controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività (articolo 18, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 231 del 2007).
  Richiama quindi i contenuti dell'articolo 24, che proroga al 31 dicembre 2023 il termine per avvalersi del cosiddetto superbonus, ossia la detrazione al 110 per cento per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari. Più in particolare, modificando il comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, la norma stabilisce che per le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari e sulle unità immobiliari indipendenti e autonome, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro 31 dicembre 2023 (rispetto al previgente termine del 30 settembre 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.
  Il successivo articolo 25 introduce l'obbligo di comunicazione della non utilizzabilità del credito, previsto per determinati interventi in materia edilizia ed energetica, per l'ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge, introducendo altresì una sanzione nel caso di mancato assolvimento del sopra descritto obbligo. L'articolo prevede, ai fini di una maggiore chiarezza nel computo della quantità di crediti effettivamente Pag. 117esigibili, l'obbligo di dichiarazione dei crediti inutilizzabili in seguito a cessione del credito o di sconto in fattura che risultino non più utilizzabili. La disposizione, in particolare, al comma 1 prevede che nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall'esercizio delle opzioni previste all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti, l'ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Il comma 2 introduce una sanzione per il mancato assolvimento di tale obbligo comunicativo. La norma prevede che la mancata comunicazione di cui al comma 1 entro i termini previsti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro. Il comma 3 dispone che le modalità con cui sono effettuate le comunicazioni sono da stabilirsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  L'articolo 26, modificato nel corso dell'esame al Senato, istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (cd. extraprofitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato. In particolare, per effetto delle modifiche apportate in Commissione, ferma restando l'applicazione di un'aliquota del 40 per cento:

   la base imponibile viene configurata confrontando il margine degli interessi dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 e quello del solo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. Resta ferma l'applicazione della disciplina antielusiva contenuta nell'articolo 10-bis dello Statuto del contribuente;

   il limite massimo dell'imposta passa dallo 0,1 dell'attivo alla misura dello 0,26 per cento dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale, ovvero delle attività ponderate per il rischio;

   in luogo dell'effettuazione del versamento, le banche possono destinare un determinato importo, non inferiore a due volte e mezzo l'imposta – calcolata ex lege – a una riserva non distribuibile. Qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, invece, l'imposta è versata entro trenta giorni dall'approvazione della relativa delibera, con una maggiorazione parametrata agli interessi maturati;

   è fatto divieto alle banche di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione delle norme in esame sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali; l'Autorità garante della concorrenza e del mercato deve vigilare sulla puntuale osservanza del divieto, anche mediante accertamenti a campione, riferendo annualmente al Parlamento con apposita relazione.

  Resta fermo che l'imposta è indeducibile da IRES e IRAP e il relativo gettito è destinato al finanziamento delle misure per la concessione della garanzia pubblica sui mutui prima casa, nonché a ulteriori interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. Con le modifiche approvate al Senato il relativo gettito è altresì destinato al finanziamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
  Quanto infine all'articolo 27, questo ridefinisce i termini di applicazione delle disposizioni in materia di estinzione anticipata dei crediti al consumo, prevedendo la restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese). In particolare, l'unico comma dell'articolo in esame sostituisce, all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, i periodi secondo e seguenti al fine di stabilire che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 73 del 2021, continuano ad applicarsi,Pag. 118 fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.
  Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1) e invita i colleghi a intervenire.

  Virginio MEROLA (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo parlamentare, evidenziando i profili del provvedimento che ritiene maggiormente critici.
  Sottolinea innanzitutto l'insufficienza delle risorse stanziate, cui si accompagna l'assenza di una chiara politica industriale e di misure soddisfacenti per attrarre investitori esteri in Italia i quali, di fronte al contesto normativo ed economico nazionale, scelgono piuttosto di localizzarsi in Paesi esteri. Cita al riguardo il caso della Intel corporation, che sebbene avesse manifestato il proprio interesse ad aprire stabilimenti di packaging in Italia è stata attratta dai sostanziosi incentivi messi a disposizione dalla Germania, e sembra quindi orientata a spostare in quel Paese, come anche in Polonia, i propri investimenti. Si tratta di un esempio che mostra come il Governo italiano, in assenza di un'accorta strategia industriale, stia perdendo importanti occasioni per il Paese.
  Evidenzia inoltre l'insufficienza delle risorse destinate agli interventi per fronteggiare i danni derivanti dall'alluvione di maggio 2023 nel centro Italia; rammenta che per la ricostruzione privata sono stati stanziati appena 143 milioni di euro, per il 2023, ed osserva come tale scarsità di risorse sia foriera di grandi difficoltà per le popolazioni colpite dalle citate calamità naturali.
  Con riferimento quindi al superbonus, osserva come il Governo si sia limitato a fare promesse ed evidenzia come non si abbia alcuna notizia della piattaforma, che avrebbe dovuto essere capitanata da ENEL, alla quale sarebbe stata demandata la gestione dei cosiddetti crediti incagliati. Ci si limita nel provvedimento ad una mera proroga, senza intervenire seriamente su una situazione che non è affatto risolta e che appare davvero preoccupante per famiglie e imprese.
  La sostenibilità per le finanze pubbliche delle misure di agevolazione edilizia – in particolare delle norme che consentono la cessione dei relativi crediti – è questione sulla quale occorre l'assunzione di una responsabilità comune: le forze politiche debbo compiere uno sforzo collettivo nel cercare di pervenire a una soluzione, anziché attribuirsi reciprocamente le responsabilità delle misure approvate in passato.

  Emiliano FENU (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sul provvedimento in esame, in parte richiamando le argomentazioni già sollevate dal collega Merola.
  Con riferimento in primo luogo all'articolo 26 del provvedimento, in materia di tassazione degli extraprofitti, ritiene che il decreto-legge sia stato emanato in un primo momento solo con finalità propagandistiche.
  Successivamente, a seguito delle modifiche apportate al Senato per effetto di un emendamento governativo, si è di fatto ridotta la platea dei soggetti passivi: ciò è avvenuto attraverso le modifiche al periodo di riferimento – valevole a individuare la base imponibile del tributo – che alla luce delle modifiche parlamentari è ora riferito al solo anno in corso. In ordine a tale opzione, sottolinea inoltre che essa consentirebbe alle banche di adottare le misure necessarie a ridurre, nelle scritture contabili, il margine di interesse tassabile e dunque ridurre il gettito atteso. La diminuzione dell'impatto derivante da tale misura, a suo avviso, è inoltre ascrivibile al limite massimo dell'imposta, che alla luce dell'emendamento del Governo si riduce percentualmente ed è parametrato non più all'intero attivo, bensì all'attivo ponderato per il rischio. In sostanza, ritiene che le modifiche governative abbiano comportato la sostanziale inefficacia della misura stessa.
  Con riferimento al superbonus, ritiene che sia necessario introdurre una proroga Pag. 119anche in favore dei condomìni, allo scopo di consentire di portare a termine interventi già intrapresi; ciò consentirebbe di evitare gravi danni a imprese e condòmini i quali, ove non riescano a concludere i lavori nei termini di legge, sarebbero tenuti a restituire quanto già usufruito.
  Infine ricorda che nella Nota di aggiornamento al DEF – NADEF le misure di agevolazione edilizia siano stimate come fortemente impattanti, in negativo, sui conti pubblici; rammenta che, trattandosi di agevolazioni di natura fiscale, a rigore esse dovrebbero avere un impatto sull'ammontare delle entrate registrate negli ultimi anni. Al riguardo sottolinea che nell'ultimo biennio si è registrato invece un incremento delle entrate. Ritiene dunque che i problemi di sostenibilità dei conti pubblici non siano ascrivibili alle agevolazioni edilizie, bensì ad altri fattori, quali l'aumento dei tassi di interesse – che incide sul debito pubblico –, all'incremento dei prezzi al consumo e al tasso di crescita del PIL, rivelatosi inferiore alle attese.
  Invita al riguardo ad avviare una riflessione sull'impatto dei bonus edilizi sul PIL, affermando che essi abbiano contribuito alla pur modesta crescita; conclude affermando che l'introduzione di tali agevolazioni ha consentito di fornire soluzioni e non ha costituito, di per sé, un problema per le finanze pubbliche.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.
C. 1341 Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 settembre 2023.

  Saverio CONGEDO (FDI), relatore, nel richiamare i contenuti della relazione già illustrata nella seduta del 28 settembre 2023, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato 2).

  Toni RICCIARDI (PD-IDP) ritiene che il provvedimento contenga alcuni interventi utili per determinate categorie di imprese, in particolare per gli operatori economici che svolgono attività all'estero. Tuttavia tali elementi non consentono di esprimere un parere favorevole e, preannuncia dunque l'astensione del proprio gruppo parlamentare.
  Un primo elemento critico è costituito, a suo avviso, dall'insufficienza delle risorse, problematica che riguarda numerosi provvedimenti del Governo. Richiama al riguardo lo stanziamento già disposto per gli interventi volti a contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni, del tutto insufficiente se paragonato al numero degli enti territoriali coinvolti nell'intervento stesso. Ritiene che le risorse previste dal provvedimento in esame, stante la numerosità dei destinatari, rischino, analogamente, di essere insufficienti.
  Richiama l'attenzione della Commissione sull'opportunità di introdurre, nel provvedimento in esame, norme che attribuiscano risorse agli enti gestori dei corsi di lingua e di cultura italiana, a suo avviso problematiche strettamente connesse alla tutela del made in Italy e, più in generale, al tema dell'italianità nel mondo.

  Marco OSNATO, presidente, pur ritenendo meritevoli di attenzione le questioni richiamate dal collega Ricciardi, osserva come queste travalichino gli ambiti di competenza della Commissione Finanze e potrebbero più opportunamente essere affrontate presso altre Commissioni, ovvero nel corso della discussione del provvedimento in Assemblea.

  Emiliano FENU (M5S), nel preannunciare l'astensione del proprio gruppo parlamentare, richiama quanto accennato in precedenza dal collega Ricciardi in ordine alla scarsità delle risorse messe a disposizione dal provvedimento, con particolare Pag. 120riferimento ai fondi destinati all'imprenditoria femminile.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 10.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

  La seduta comincia alle 10.30.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali.
Atto n. 75.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 settembre 2023.

  Vito DE PALMA (FI-PPE), relatore, nel rinviare alla relazione già depositata nella richiamata seduta del 28 settembre 2023, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 10.35.