CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 ottobre 2023
175.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Martedì 3 ottobre 2023. – Presidenza del presidente Bruno TABACCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

  La seduta comincia alle 10.30.

Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.
C. 1436 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione V).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Gianfranco ROTONDI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del Comitato per il provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge C. 1436 e rilevato che:

    sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

     il provvedimento, originariamente composto da 29 articoli per un totale di 101 commi, risulta composto, a seguito dell'esame del Senato, da 41 articoli per un totale di 158 commi; esso appare prevalentemente riconducibile, anche sulla base del preambolo, a 10 distinte finalità, che il titolo del decreto-legge raccoglie poi in due grandi ambiti di intervento: “tutela degli utenti” e “attività economiche, finanziarie e investimenti strategici”; in proposito si rileva che i due ambiti di intervento non appaiono comunque idonei a definire la ratio unitaria del provvedimento; si ricorda infatti che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 245 del 2022, ha argomentato che “la semplice evocazione della materia tributaria nell'epigrafe e/o nel preambolo potrebbe [...] diventare lo strumento per vanificare i limiti costituzionali all'emendabilitàPag. 4 del decreto-legge”, argomentazione che appare applicabile anche agli ambiti di intervento sopra indicati; quanto alle dieci finalità ricavabili dal preambolo (interventi in settori strategici con particolare riferimento a semiconduttori e microelettronica; tutela degli utenti dei servizi di trasporto aereo; sostegno ai viaggiatori in Sicilia e Sardegna; interventi nel trasporto pubblico locale; potenziamento servizi di connettività; adeguamento dei valori emissivi soglia; realizzazione opere infrastrutturali strategiche ed opere pubbliche; aggiornamento base di calcolo canoni di concessione delle aree gestite dalle autorità di sistema portuale; bonifica dei siti e smaltimento dei rifiuti; incentivi per l'efficienza energetica) si ricorda che in una precedente analoga occasione il Comitato per la legislazione ha raccomandato al Legislatore di “assicurare un utilizzo coerente delle diverse fonti normative con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza e all'esigenza di evitare la commistione e la sovrapposizione, nello stesso decreto-legge, di oggetti e finalità eterogenei, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale in materia (ex plurimis sentenze n. 22 del 2012, n. 32 del 2014 e n. 247 del 2019)” (parere del 13 settembre 2023 sul disegno di legge C. 1373 di conversione del decreto-legge n. 105 del 2023); ciò premesso, potrebbe essere oggetto di approfondimento la riconducibilità alle finalità sopra indicate dell'articolo 5-bis (disapplicazione di alcune norme del codice dei beni culturali nelle aree sottoposte al vincolo del rimboschimento); dell'articolo 6, comma 2-bis (computo dell'anzianità di servizio negli enti di ricerca); dell'articolo 10 (contrasto alla diffusione del “granchio blu”); dell'articolo 10-bis (sistema sanzionatorio nel settore della riproduzione animale); dell'articolo 11 (misure per imprese viticole colpite da attacchi della peronospora); dell'articolo 11-bis (calendario venatorio); dell'articolo 11-ter (sanzioni per detentori munizioni in ambito venatorio); dell'articolo 12-bis (riciclaggio e finanziamento del terrorismo); degli articoli 21, 21-bis e 21-ter (misure in materia di enti locali);

     con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 158 commi 13 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di un DPR, due DPCM, otto decreti ministeriali e due provvedimenti di altra natura; in sette casi sono previste forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in un caso è richiesta l'autorizzazione della Commissione europea;

    sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

     la disposizione di cui all'articolo 5-bis, in materia di disapplicazione di alcune disposizioni del codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004), appare sovrapponibile, nella sua attuale formulazione, all'articolo 7, comma 3, del disegno di legge C. 1341 in materia di tutela del Made in Italy;

     nel decreto-legge è confluito (all'articolo 13-bis) il contenuto del decreto-legge n. 118 del 2023 in materia di investimenti di interesse strategico che, conseguentemente, l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga facendone salvi gli effetti nel periodo di vigenza; in proposito, si ricorda che il Comitato ha costantemente raccomandato di evitare forme di confluenze tra decreti-legge contemporaneamente all'esame delle Camere per la loro conversione in legge, limitandola a circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dell'esame parlamentare; si ricorda altresì che anche la lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021 segnala che “la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare” e che la sentenza della Corte costituzionale n. 58 del 2018 afferma, in Pag. 5un obiter dictum, che il fenomeno della confluenza arreca “pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all'intellegibilità dell'ordinamento”;

     alcune disposizioni prevedono il ricorso a decreti del presidente del Consiglio dei ministri; in particolare, l'articolo 13, comma 3, prevede la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione di programmi di investimento esteri; l'articolo 19-bis, comma 1, prevede invece la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione della variante di Demonte; in entrambi i casi si opera una deroga, peraltro solo implicita, all'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 che prevede che i commissari straordinari siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

     l'articolo 13, comma 4, prevede che il commissario straordinario per la realizzazione di programmi di investimento esteri possa adottare ordinanze in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto del “codice antimafia” (decreto legislativo n. 159 del 2011); della disciplina in materia di golden power (decreto-legge n. 21 del 2012) e dei principi inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; l'articolo 18, comma 3-bis, lettera b) prevede l'attribuzione al commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi di Genova del compito di coordinare la realizzazione della tunnel subportuale e della diga foranea di Genova, agendo con i poteri di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 109 del 2018 e cioè in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale fatto salvo il rispetto del “codice antimafia” già richiamato e dei principi inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; l'articolo 19-bis, comma 1, prevede che il commissario straordinario per l'esecuzione della variante di Demonte agisca con i poteri previsti dall'articolo 4, commi 2 e 3 del decreto-legge n. 32 del 2019 (il cd. “decreto sbloccacantieri”) e cioè in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto di alcuni principi del codice dei contratti pubblici, del “codice antimafia” e dei principi inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato per la legislazione ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio tale fattispecie (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 12 luglio 2023 sul disegno di legge C. 1279 di conversione del decreto-legge n. 88 del 2023);

     l'articolo 21-bis, comma 1, fa riferimento al “piano triennale di fabbisogno del personale”, piano ora confluito, in base al DPR n. 81 del 2022, in un'apposita sezione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), al quale quindi si dovrebbe fare riferimento;

     il testo originario del provvedimento risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), trasmesse al Senato il 5 settembre 2023, successivamente alla presentazione del disegno di legge di conversione;

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 5-bis; l'articolo 13, commi 3 e 4; l'articolo 18, comma 3-bis; l'articolo 19-bis, comma 1;

  il Comitato raccomanda infine:

   abbia cura il Legislatore di assicurare un utilizzo coerente delle diverse fonti normative con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza e all'esigenza di evitare la commistione e la sovrapposizione, nello stesso decreto-legge, di oggetti e finalità eterogenei, in coerenza con la giurisprudenzaPag. 6 costituzionale in materia (ex plurimis sentenze n. 22 del 2012, n. 32 del 2014 e n. 247 del 2019);

   abbiano cura il Governo e il Parlamento di avviare una riflessione su come evitare forme di confluenza, tra più decreti legge contemporaneamente all'esame delle Camere, trattandosi di un fenomeno suscettibile di alterare l'ordinario iter di conversione, fatta eccezione per circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari.»

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 10.35.