CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 ottobre 2023
175.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 182

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA. – Interviene il Sottosegretario per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Luigi D'Eramo.

  La seduta comincia alle 10.50.

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DL 104/2023 – Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.
C. 1436 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maria Cristina CARETTA, presidente, informa che la Commissioni di merito intende votare il mandato al relatore nella giornata odierna. Quindi la Commissione Agricoltura dovrà esprimersi questa mattina.

  Chiede alla relatrice, onorevole Almici, di illustrare il provvedimento.

  Cristina ALMICI (FDI), relatrice, fa presente che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul provvedimento in esame, come modificato durante l'esame presso il Senato. Evidenzia che il decreto-legge, che reca disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, consta di 41 articoli, dei quali 12 sono stati aggiunti nel corso dell'esame presso il Senato.
  Passando al contenuto del provvedimento, segnala che le norme di competenza della Commissione Agricoltura sono contenute negli articoli 5-bis, 10, 10-bis, 11, 11-bis e 11-ter.
  In particolare, osserva che l'articolo 5-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, al fine di incentivare e sviluppare le potenzialità della filiera nazionale foresta-legno e di favorire il riposizionamento strategico delle aziende italiane rispetto alla concorrenza dei mercati esteri, anche potenziando le possibilità di approvvigionamento della materia prima, modifica la lettera c) del comma 1 dell'articolo 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, prevedendo che non sia richiesta l'autorizzazione prescritta dagli articoli 146, 147 e 15 del citato codice per gli interventi di taglio colturale, di forestazione, di riforestazione, di opere di bonifica, antincendio e di conservazione, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia, da eseguirsi non solo nei boschi e nelle foreste indicati all'articolo 142, comma 1, lettera g), del citato codice, ma anche negli immobili e nelle aree di notevole interesse pubblico indicate nell'articolo 136 del medesimo codice.
  Segnala che l'articolo 10 reca misure urgenti relative al settore della pesca. In particolare, sottolinea che il comma 1, al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu e di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico, autorizza, dal 1° agosto scorso, la spesa di 2,9 milioni di euro per l'anno 2023 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie. Evidenzia che il comma 2 demanda a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'individuazione delle aree geografiche colpite dall'emergenza della diffusione del granchio blu, dei beneficiari del sostegno previsto dal comma 1, delle modalità di presentazione delle domande per accedere al predetto sostegno, dei costi sostenuti dai consorzi e dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura ammissibili ai sostegni nonché dei criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1. Infine, fa presente che il comma 2-bis, inserito durante l'esame presso il Senato, nelle more della ridefinizione dei requisiti per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 102 del 2004, relativi a interventi a valere sul Fondo di solidarietà nazionale e polizze assicurative e fondi di mutualizzazione, anche per le imprese di acquacoltura, al fine di sostenere l'attività produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie granchio blu, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo, con una dotazione di 500.000 euro per il 2023, da assegnare alle suddette imprese per il riconoscimentoPag. 184 di contributi per un esonero parziale, nel limite del 50 per cento, dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti. Osserva che è, inoltre, previsto che, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, siano stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle predette somme ai fini del rispetto del previsto limite di spesa.
  Rappresenta che l'articolo 10-bis, comma 1, al fine di adeguare il sistema sanzionatorio previsto in materia di riproduzione animale agli obblighi e ai requisiti stabiliti a carico degli operatori dalle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 52 del 2018, reca alcune novelle all'articolo 12 del citato decreto legislativo. Sottolinea, in particolare, che:

   la lettera a) modifica il comma 3 del citato articolo 12, ampliando a tutta la normativa vigente, anziché ai soli articoli 4, 18 e 30 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 403 del 2000, il riferimento relativo ai requisiti sanitari che devono possedere gli animali impiegati per la riproduzione o il materiale seminale o gli embrioni utilizzati o distribuiti al medesimo scopo dai soggetti sottoposti alle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 12;

   la lettera b) modifica il comma 5 del citato articolo 12, anche in questo caso ampliando a tutte le disposizioni vigenti, anziché al solo articolo 40 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 403 del 2000, il riferimento relativo alle violazioni a cui si applicano le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 12, in materia di requisiti del bestiame e del materiale seminale e di controlli ammessi all'importazione e all'esportazione;

   la lettera c) sostituisce le lettere a) e b) del comma 6 del citato articolo 12, non modificando gli importi delle relative sanzioni, ma applicando le stesse alle ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di autorizzazioni, di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta, di requisiti ed obblighi delle stazioni di inseminazione artificiale di equidi, di requisiti e obblighi di centri di produzione dello sperma e di stoccaggio di materiale germinale, di recapiti, di gruppi di raccolta di embrioni e di centri di produzione di embrioni, di flusso di informazioni relative ai dati degli interventi fecondativi o di impianto embrionale nonché di autocontrollo di qualità del materiale germinale e di qualità del seme bovino e bufalino (lettera a)) e alle ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di pratica di inseminazione artificiale nonché del relativo flusso di informazioni da parte di medici veterinari ed operatori pratici (lettera b)).

  Osserva che l'articolo 11 reca misure urgenti in favore delle produzioni viticole. In particolare, sottolinea che il comma 1 consente alle imprese agricole, che hanno subìto danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, di accedere alle agevolazioni previste per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, anche in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto, il quale esclude da tali agevolazioni i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Segnala che la declaratoria di eccezionalità degli eventi può essere deliberata dalle regioni territorialmente competenti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
  Evidenzia che il comma 2 stabilisce che la ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale, presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria di eccezionalità di cui al Pag. 185comma 1. Osserva che si prevede, inoltre, che nel caso di domande riguardanti l'uva da vino, l'istruttoria comprenda la verifica delle relative dichiarazioni di produzione di uva da vino della vendemmia 2023, ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273 e degli articoli 22 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, che disciplinano la dichiarazione di produzione e la dichiarazione di vendemmia.
  Fa presente che il comma 2-bis, introdotto durante l'esame presso il Senato, demanda a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, la ripartizione delle somme di cui al comma 2, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora.
  Segnala che il comma 3 destina la dotazione del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori», nel limite di 7 milioni di euro per il 2023, agli interventi previsti ai commi 1 e 2.
  Osserva che nel corso dell'esame presso il Senato, poi, sono stati aggiunti al testo originario dell'articolo 11 anche i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater. Sottolinea, in particolare, che il comma 3-bis assegna una somma di 2,5 milioni di euro per il 2023 all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura per l'espletamento delle attività di controllo sulle superfici. Segnala che il comma 3-ter, in considerazione dei danni causati da attacchi di peronospora alle produzioni viticole, prevede che per il periodo vendemmiale relativo al 2023, le imprese agricole, in deroga all'articolo 31, comma 12, della legge n. 238 del 2016, possano omettere l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta, ferma restando la condizione che almeno il 70 per cento delle uve utilizzate siano state vendemmiate nell'annata 2023. Infine, evidenzia che il comma 3-quater incrementa di 6 milioni di euro per il 2023 la dotazione del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori».
  Fa presente che l'articolo 11-bis, introdotto durante l'esame presso il Senato, modifica, al comma 1, l'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria. Sottolinea, in particolare, che:

   la lettera a) modifica il comma 2 del citato articolo 18, prevedendo che le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 del medesimo articolo 18 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. Segnala, inoltre, che viene previsto che i citati pareri si intendono acquisiti decorso il termine previsto e che con il calendario venatorio le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 del citato articolo 18 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. Evidenzia, infine, che viene stabilito che i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 del citato articolo 18;

   la lettera b) sostituisce il comma 4 del citato articolo 18, prevedendo che, in caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n. 104 del 2010, che disciplina il procedimento relativo alla domanda cautelare su cui è chiamato a pronunciarsi il tribunale amministrativo regionale.

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  Osserva che l'articolo 11-ter, aggiunto nel corso dell'esame presso il Senato, modifica l'articolo 31 della legge n. 157 del 1992, in materia di sanzioni amministrative, introducendo i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. In particolare, sottolinea che il comma 1-bis dispone che chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 300 euro. Evidenzia che, ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, il comma 1-ter qualifica come zone umide:

   le zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

   le zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);

   le zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

  Infine, segnala che il comma 1-quater prevede che la predetta sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere attività diverse dall'attività di tiro.

  Maria Cristina CARETTA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, chiede alla relatrice di illustrare la proposta di parere.

  Cristina ALMICI (FDI), relatrice, formula una proposta di parere favorevole, già inviata per le vie brevi a tutti i componenti della Commissione (vedi allegato 1).

  Stefano VACCARI (PD-IDP), nell'annunciare il voto contrario del suo gruppo, evidenzia che le misure di competenza della Commissione Agricoltura contenute nel provvedimento in esame intervengono in modo tardivo e insufficiente, in particolare per quanto riguarda le risorse stanziate. Sottolinea, infatti, che le risorse finanziare che il decreto in esame destina alle emergenze relative al granchio blu e alla peronospora non sono assolutamente adeguate a dare risposte soddisfacenti alle imprese danneggiate. In particolare, per quanto riguarda l'emergenza legata al granchio blu, ricorda che la regione Emilia-Romagna, già prima dell'intervento del Governo, aveva stanziato risorse per dare sostegno alle imprese.
  In merito all'articolo 11-ter, pur condividendo la depenalizzazione in materia di detenzione di munizioni contenenti piombo nell'ambito dell'attività venatoria, ritiene che la disposizione inserita nel provvedimento in esame non rappresenta un intervento organico sulla questione e pertanto non aiuta a fare maggiore chiarezza in tale ambito. A suo avviso, infatti, l'occasione opportuna per affrontare la materia sarà l'esame della legge di delegazione europea. A tale proposito ricorda che il suo gruppo ha presentato un emendamento in materia presso la XIV Commissione.

  Francesco BRUZZONE (LEGA), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo, condivide, comunque, la necessità di affrontare in modo più organico il tema relativo all'applicazione del regolamento europeo concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide. Ritiene, tuttavia, che la norma introdotta dal decreto-legge in esame rappresenti un passo in avanti per fare maggiore chiarezza sulla disciplina relativa alla detenzione di munizioni contenenti piombo nell'ambito dell'attività venatoria. In proposito, preannuncia la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea che impegni il Governo a chiarire meglio l'ambitoPag. 187 di applicazione della norma contenuta nell'articolo 11-ter del provvedimento.

  Maria Chiara GADDA (A-IV-RE), nell'annunciare il voto contrario del suo gruppo, rileva che il provvedimento in esame, pur contenendo alcune norme condivisibili, non riserva il giusto approfondimento a tematiche tecniche che meriterebbero maggiore attenzione. Sottolinea, infatti, che si tratta di un decreto-legge «omnibus», che non fornisce adeguate risposte al settore agricolo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 11.05.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA. – Interviene il Sottosegretario per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Luigi D'Eramo.

  La seduta comincia alle 11.05.

Schema di decreto ministeriale recante la quota di destinazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica.
Atto n. 68.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 settembre scorso.

  Maria Cristina CARETTA, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato al prossimo 5 ottobre. Ricorda, altresì, che, nella seduta del 13 settembre scorso, il relatore, onorevole Davide Bergamini, ha introdotto la discussione. Chiede, quindi, al relatore, illustrare la proposta di parere.

  Davide BERGAMINI (LEGA), relatore, illustra la proposta di parere favorevole, già inviata per le vie brevi a tutti i componenti della Commissione (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sull'ordine dei lavori.

  Davide BERGAMINI (LEGA), in qualità di relatore sull'atto del Governo n. 73, in materia di produzione biologica, chiede di poter anticipare gli altri punti all'ordine del giorno e di rinviare il seguito dell'esame dell'atto del Governo n. 73 al termine degli stessi, affinché sull'atto n. 73 possa essere effettuato un ulteriore approfondimento con il Governo.

  Maria Cristina CARETTA, presidente, non essendovi obiezioni, dispone di anticipare l'esame degli altri punti iscritti all'ordine del giorno e di rinviare il seguito dell'esame dell'atto del Governo n. 73 al termine.

  La seduta termina alle 11.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA. – Interviene il Sottosegretario per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Luigi D'Eramo.

  La seduta comincia alle 11.10.

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.
C. 1416 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 188

  Marco CERRETO (FDI), relatore, fa presente che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul provvedimento in esame, che reca disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, con l'obiettivo di rendere l'area più idonea per lo sviluppo e la crescita dimensionale del suo sistema produttivo, nonché in materia di immigrazione.
  Segnala che il decreto-legge si compone di 23 articoli e che, per quanto riguarda la Commissione Agricoltura, le norme di sua competenza sono contenute negli articoli 7, 10 e 17 del provvedimento.
  In particolare, sottolinea che l'articolo 7, in materia di strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese. Osserva che la Cabina di regia, di cui è componente, tra gli altri, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, approva il «Piano strategico nazionale delle aree interne» (PSNAI), che individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche cui destinare le risorse del bilancio dello Stato già stanziate e disponibili allo scopo. Aggiunge che ad essa compete, altresì, il monitoraggio in ordine all'utilizzazione delle risorse finanziarie.
  Evidenzia che l'articolo 10, in materia di organizzazione della ZES Unica per il Mezzogiorno, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia ZES, a cui partecipa, tra gli altri, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e una Struttura di missione per la ZES. Segnala che la Cabina di regia ha compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio e alle sue riunioni possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. Sottolinea che l'articolo in commento, inoltre, definisce le procedure connesse alla cessazione delle attività dei Commissari straordinari delle ZES.
  Osserva, infine, che l'articolo 17, recante disposizioni in materia di investimenti, è volto a favorire la realizzazione di investimenti strategici, con particolare riguardo agli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico. In particolare, per quanto di competenza della XIII Commissione, sottolinea che con il comma 1 si prevede lo slittamento del termine stabilito ex lege per la presentazione, da parte di talune amministrazioni, della documentazione funzionale alla redazione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, così come disciplinato dall'articolo 1, comma 516-bis, della legge n. 205 del 2017. Nel dettaglio, infatti, ricorda che il sopracitato comma 516-bis ha stabilito che, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti le modalità e i criteri per la redazione e per l'aggiornamento del citato Piano. Segnala che, in attuazione di tale previsione, conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato il decreto interministeriale n. 325 del 2022, il quale ha previsto che, entro i successivi novanta giorni dalla pubblicazione del bando per la definizione e l'aggiornamento del Piano, le Autorità di bacino distrettuali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti di governo d'ambito trasmettono allo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale dighe, le relative informazioni e la documentazione necessaria alla redazione del Piano medesimo.
  A tale proposito ritiene utile segnalare che, per l'anno 2023, in attuazione della normativa sopra descritta, la Direzione generale dighe del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato il bando per la redazione del Piano in data 21 giugno 2023, fissando il termine per la Pag. 189trasmissione al medesimo Ministero della relativa documentazione per la data 20 settembre 2023. Rappresenta, tuttavia, che, con nota presentata in sede di Conferenza unificata Stato-regioni del 2 agosto 2023, le amministrazioni coinvolte hanno ritenuto il termine sopra indicato come eccessivamente breve, stante il necessario adeguamento della propria attività istruttoria, propedeutica alla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della documentazione prevista. Evidenzia, quindi, che, alla luce di tali necessità, per il solo anno 2023, si prevede uno slittamento del suddetto termine dal 20 settembre al 30 ottobre, così come richiesto dalla stessa Conferenza unificata. Segnala che, al contempo, al fine di non alterare la partecipazione delle amministrazioni alla determinazione e revisione del Piano, viene specificato che la proroga del termine de qua deve intendersi riferita anche alla possibilità di integrare e/o modificare quanto eventualmente già precedentemente trasmesso da talune amministrazioni.

  Maria Cristina CARETTA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, chiede al relatore di illustrare la proposta di parere.

  Marco CERRETO (FDI), relatore, formula una proposta di parere favorevole, già inviata per le vie brevi a tutti i componenti della Commissione (vedi allegato 3).

  Maria Chiara GADDA (A-IV-RE), nell'annunciare il voto contrario del suo gruppo, esprime perplessità rispetto all'istituzione di una ZES Unica per il Mezzogiorno. In proposito, evidenzia, da una parte, che il Mezzogiorno è composto da tante realtà diversificate e, dall'altra, che le aree interne non si trovano solo nel Sud del nostro Paese. Non condivide, inoltre, il metodo con cui il Governo introduce tali innovazioni, ossia tramite decreti-legge «omnibus», che, a suo avviso, non rappresentano il mezzo adeguato per aiutare le zone del nostro Paese in difficoltà.

  Giandonato LA SALANDRA (FDI), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo, ritiene che il decreto-legge in esame contenga norme fondamentali per il nostro Paese, in particolare quella relativa all'istituzione della ZES Unica per il Mezzogiorno. A suo avviso, infatti, avere consapevolezza del sistema nella sua interezza è una condizione necessaria affinché si possano garantire condizioni di perequazione tra Nord e Sud del Paese. Sottolinea, in proposito, che il lavoro del Governo, e in particolare quello del Presidente del Consiglio e del Ministro Fitto, è volto a fare in modo che il Mezzogiorno torni ad avere un ruolo da protagonista in Italia e nel Mediterraneo. Segnala, poi, che in passato le ZES hanno rappresentato strutture immobili e vetuste, mentre la ZES Unica per il Mezzogiorno sarà il volano per la ripresa del Sud.

  Alessandro CARAMIELLO (M5S), nell'annunciare il voto contrario del suo gruppo e concordando con l'intervento dell'onorevole Gadda, evidenzia che le regioni meridionali non presentano le medesime esigenze e, pertanto, la creazione di una ZES Unica per il Mezzogiorno risulterà controproducente. In proposito, fa presente che anche sul territorio i soggetti interessati hanno manifestato la necessità di mantenere ZES differenziate, che rispecchino le differenti realtà territoriali.

  Stefano VACCARI (PD-IDP), nell'annunciare il voto contrario del suo gruppo e concordando con gli interventi degli onorevoli Gadda e Caramiello, ritiene che l'istituzione di una ZES Unica per il Mezzogiorno rispecchi la logica centralistica del Governo Meloni, che, piuttosto, dovrebbe leggere con lenti diversificate le diverse realtà territoriali del nostro Paese. Crede, quindi, che il provvedimento in esame non aiuterà la ripresa del Mezzogiorno.

  Giandiego GATTA (FI-PPE), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo, ritiene che l'istituzione di una ZES Unica per il Mezzogiorno non rappresenti un accentramento pachidermico, ma piuttosto risponda ad esigenze di celerità ed efficienza. Sottolinea, infatti, che il provvedimentoPag. 190 demanda alla Cabina di regia ZES solo compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio e non di gestione. Evidenzia, inoltre, che le istanze dei singoli territori saranno adeguatamente considerate, poiché è previsto che alle riunioni della Cabina di regia ZES possano essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. Ritiene, pertanto, che l'istituzione di una ZES Unica per il Mezzogiorno rappresenti una grande opportunità per i territori del Sud di procedere tutti alla medesima velocità, evitando ciò che in passato è avvenuto in tema di autonomia in ambito sanitario, con diverse regioni del nostro Paese che sono rimaste indietro. Esprime, pertanto, la propria difficoltà a comprendere le perplessità dell'opposizione sull'istituzione della ZES Unica per il Mezzogiorno.

  Attilio PIERRO (LEGA), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo, sottolinea come la presenza di più ZES nel Mezzogiorno ha causato differenze tra i territori del Sud. Come già evidenziato dall'onorevole Gatta, fa presente che i singoli territori saranno adeguatamente rappresentati nella Cabina di regia ZES proponendo le rispettive iniziative.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 11.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA. – Interviene il Sottosegretario per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Luigi D'Eramo.

  La seduta comincia alle 11.25.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.
Atto n. 78.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 settembre scorso.

  Maria Cristina CARETTA, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato al prossimo 18 ottobre. Comunica che sul provvedimento sono pervenuti il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Non essendo stati ancora dati i rilievi da parte della Commissione bilancio, la Commissione Agricoltura non è pertanto in condizioni di esprimersi sull'atto in esame.
  Ricorda altresì che, nella seduta del 20 settembre scorso, il relatore, onorevole Nevi, ha introdotto la discussione. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
Atto n. 73.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 settembre scorso.

  Maria Cristina CARETTA, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato al prossimo 5 ottobre. Ricorda, altresì, Pag. 191che, nella seduta del 13 settembre scorso, il relatore, onorevole Davide Bergamini, ha introdotto la discussione.
  Comunica che sul provvedimento sono pervenuti il prescritto parere della V Commissione e la prescritta intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Comunica, pertanto, che la Commissione è in condizioni di esprimersi sull'atto in esame.
  Invita, quindi, il relatore, onorevole Davide Bergamini, ad illustrare la proposta di parere sul provvedimento.

  Davide BERGAMINI (LEGA), relatore, illustra la proposta di parere favorevole con condizioni, già inviata per le vie brevi a tutti i componenti della Commissione (vedi allegato 4).

  Maria Chiara GADDA (A-IV-RE) chiede al relatore e al rappresentante del Governo un approfondimento sull'articolo 8, comma 7, del provvedimento. A suo avviso, infatti, sarebbe opportuno sostituire la parola «accertato» con la parola «confermato», altrimenti la disposizione risulterebbe in contrasto con l'articolo 16, comma 4, che, in conformità al regolamento (UE) 2018/848, attribuisce agli operatori la facoltà di verificare se si tratta di contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili.

  Il sottosegretario Luigi D'ERAMO chiede una breve sospensione per svolgere un approfondimento sulla proposta di provvedimento.

  Maria Cristina CARETTA, presidente, non essendovi obiezioni, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 11.35, riprende alle 11.50.

  Davide BERGAMINI (LEGA), relatore, riformula la proposta di parere originariamente presentata al fine di accogliere l'osservazione formulata dall'onorevole Gadda (vedi allegato 5).

  Maria Chiara GADDA (A-IV-RE), nel ringraziare il relatore e il rappresentante del Governo per aver accolto l'osservazione da lei formulata, annuncia il voto favorevole del suo gruppo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 11.55.