CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 ottobre 2023
175.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 16

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza del vicepresidente Riccardo MAGI.

  La seduta comincia alle 10.50.

Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico.
C. 835-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco MICHELOTTI (FDI), relatore, fa presente che il Comitato pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 835-A, recante «Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre Pag. 17disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico».
  Al riguardo propone di esprimere nulla osta su tali proposte emendative, in assenza di profili critici per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, con l'unica eccezione dell'emendamento Manzi 7.1.
  A tale proposito fa presente che l'emendamento istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo destinato ai comuni per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, senza prevedere alcuna disciplina attuativa volta a stabilire le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo. Aggiunge che tale proposta emendativa appare riconducibile alla materia «norme generali sull'istruzione», di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, e alla materia «istruzione», di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Nel rammentare che, a fronte di tale intreccio di competenze legislative la giurisprudenza costituzionale richiede opportune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, rileva come l'emendamento Manzi 7.1 non preveda alcuna procedura concertativa tra lo Stato e le Regioni. Ciò premesso, propone pertanto di esprimere parere contrario sull'emendamento Manzi 7.1 (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.
C. 1267 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Riccardo MAGI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Sbardella, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, del disegno di legge C. 1267, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.
  Come precisato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di ratifica, l'Accordo in esame – che sostituisce l'Accordo di cooperazione del 1980 – si propone di rafforzare e intensificare il dialogo tra le Parti, assicurando un più coerente inquadramento giuridico, in relazione ad un ampio spettro di settori e di questioni (bilaterali, regionali e multilaterali) di comune interesse, anche alla luce delle complesse e crescenti sfide regionali e globali. Nella citata relazione illustrativa, il Governo fa altresì presente che, dal momento della sua entrata in vigore, l'Accordo produrrà vantaggi per entrambe le Parti, creando i presupposti per la promozione dei più vasti interessi politici ed economici dell'Unione europea, in linea con quanto previsto da due accordi specifici – l'Accordo di libero scambio e l'Accordo sulla protezione degli investimenti – che ne integrano e ne attuano le disposizioni in materia di commercio e investimenti.
  Quanto al contenuto dell'Accordo in esame, fa presente che esso si compone di 52 articoli, organizzati in nove Titoli. Più nel dettaglio, il Titolo I – costituito dagli articoli 1 e 2 e relativo alla natura dell'Accordo e all'ambito di applicazione – riconosce quali elementi essenziali dell'intesa il rispetto dello Stato di diritto, dei princìpi democratici e dei diritti umani, nonché i valori comuni enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, la promozione dello sviluppo sostenibile e l'impegno a cooperare per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici e dalla globalizzazione.
  Segnala che il Titolo II, costituito dagli articoli 3 e 4, oltre a ribadire l'impegno a Pag. 18promuovere la cooperazione nelle organizzazioni regionali e internazionali – con particolare riferimento all'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN) e all'Organizzazione mondiale del commercio – reca disposizioni volte ad incoraggiare la cooperazione tra istituti di ricerca, università, organizzazioni non governative e media, coerentemente con l'obiettivo di assicurare adeguato spazio al dialogo con la società civile.
  Il Titolo III, composto dagli articoli da 5 ad 8, recante norme sulla cooperazione in materia di stabilità, sicurezza e sviluppo a livello internazionale, prevede, tra l'altro, lo scambio di informazioni nonché la condivisione di migliori prassi e sforzi comuni per favorire la conclusione di una Convenzione globale contro il terrorismo internazionale, che completi gli strumenti attuali delle Nazioni Unite. Si fa inoltre riferimento al contributo delle Parti alla pace e alla giustizia internazionali, da garantire attraverso la cooperazione nei tribunali internazionali per la punizione dei gravi crimini di portata internazionale, nonché al contrasto alla proliferazione delle armi di distruzione di massa.
  Il Titolo IV (articoli da 9 a 16) disciplina la collaborazione in materia di: questioni sanitarie e fitosanitarie; dogane, con l'obiettivo di assicurare semplificazione, trasparenza, convergenza e sicurezza del commercio; investimenti, allo scopo di promuovere un contesto stabile, trasparente, aperto e non discriminatorio; introduzione ed applicazione di regole per favorire la concorrenza, la trasparenza e la certezza del diritto; promozione dell'accesso ai rispettivi mercati nel settore dei servizi; tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
  Rileva quindi che il Titolo V (articoli da 17 a 22) detta disposizioni sulla cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, riservando una particolare attenzione alla promozione dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni, anche attraverso reciproci scambi di informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione. In virtù dell'importanza legata alla gestione congiunta dei flussi migratori, le Parti si impegnano anche a promuovere il dialogo sulle politiche in materia di migrazione, compresi la migrazione legale e irregolare, il traffico e la tratta di esseri umani. Le Parti concordano inoltre di cooperare nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo nonché in materia di droghe illecite. È prevista inoltre l'istituzione di un dialogo per migliorare, anche attraverso lo scambio di informazioni e di competenze, la protezione dei dati personali, nel rispetto dei princìpi e delle migliori pratiche internazionali.
  Il Titolo VI (articoli da 23 a 38) definisce la cooperazione negli altri settori, a partire da quella in materia di promozione e tutela dei diritti umani in ambito nazionale, regionale e nel contesto delle Nazioni Unite. Sono quindi definiti gli ambiti di cooperazione economica, con specifiche disposizioni in materia di servizi finanziari e contrasto alle pratiche fiscali riconosciute dannose. In materia di politica industriale, attenzione prioritaria viene riservata dalle Parti all'obiettivo di migliorare la competitività delle piccole e medie imprese, promuovendone la responsabilità sociale e le pratiche commerciali responsabili. Inoltre, vengono individuati i meccanismi per coordinare le rispettive politiche in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ma anche nell'ambito delle scienze, della tecnologia e dell'innovazione, dell'istruzione e della cultura, tra cui: la realizzazione di iniziative comuni; lo scambio di informazioni e competenze tecniche; la cooperazione tra i rispettivi istituti di istruzione, anche mediante i programmi per agevolare la mobilità degli studenti e dei ricercatori, come il programma «Erasmus mundus».
  Fa presente che, nel settore dell'energia, la cooperazione delle Parti è rivolta in particolare alla diversificazione dell'approvvigionamento, al trasferimento di tecnologie, al contrasto ai cambiamenti climatici e alla promozione della concorrenza. Una menzione specifica è riservata allo scambio di informazioni sulle rispettive politiche in materia di trasporti, all'uso di sistemi globali di navigazione satellitare, all'avvio di specifici dialoghi nel settore del trasporto Pag. 19aereo e marittimo e all'applicazione delle norme di sicurezza e anti-inquinamento, nel rispetto delle Convenzioni internazionali di cui le Parti sono firmatarie. Particolare priorità viene riservata anche all'impegno delle Parti a tutelare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica, quale presupposto dello sviluppo e della prosperità delle generazioni future. In tema di occupazione ed affari sociali, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla loro adesione all'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), le Parti si impegnano a rispettare, promuovere e applicare i diritti fondamentali, quali la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva, l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato, l'abolizione effettiva del lavoro infantile e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di occupazione. Nel settore della sanità si definisce l'impegno delle Parti a cooperare nella lotta contro le principali malattie trasmissibili e nella gestione di potenziali pandemie, anche mediante lo scambio di informazioni, la realizzazione di progetti comuni, la collaborazione per l'individuazione precoce, la prevenzione e il controllo, nonché mediante accordi internazionali in materia sanitaria.
  I restanti Titoli VII (articoli 39 e 40), VIII (articolo 41) e IX (articoli da 42 a 52) sono relativi rispettivamente agli strumenti di cooperazione, al quadro istituzionale e alle disposizioni finali.
  Quanto al contenuto del disegno di legge in esame, fa presente che gli articoli 1 e 2 prevedono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il disegno di legge s'inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Illustra quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022.
C. 924 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Riccardo MAGI, presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole Montaruli, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, ricorda che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, del disegno di legge C. 924, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022».
  Fa presente che il disegno di legge, come precisato nella relazione illustrativa, è volto ad estendere la cooperazione giudiziaria bilaterale con la Repubblica di San Marino al settore disciplinato, nell'ambito del Consiglio d'Europa, dalla Convenzione sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate sotto condizione, firmata a Strasburgo il 30 novembre 1964 e ratificata dall'Italia con la legge n. 772 del 1973. La Pag. 20medesima relazione precisa, altresì, che rispetto a tale Convenzione l'ambito di applicazione è ampliato a tutte le misure, lato sensu intese, ricadenti sotto la disciplina della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, attuata in Italia dal decreto legislativo n. 38 del 2016. Tale decisione quadro ha esteso il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale e ha fissato le norme che ogni Stato membro deve seguire per assumere la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive emesse da un altro Stato membro.
  Più in particolare, segnala che l'Accordo oggetto di ratifica, che si compone di un preambolo e 26 articoli, introduce disposizioni che regolano il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie che applicano misure alternative alla detenzione o sanzioni sostitutive di pene detentive, oppure infliggono pene detentive condizionalmente sospese imponendo obblighi o prescrizioni, oppure impongono obblighi o prescrizioni all'atto della liberazione condizionale, ai fini della sorveglianza dell'esecuzione delle suddette misure o sanzioni o dell'adempimento dei sopra citati obblighi o prescrizioni, qualora tali misure, sanzioni, obblighi e prescrizioni riguardino persone che non hanno la cittadinanza o la legale e abituale residenza nella Parte in cui la decisione giudiziaria è stata emessa, bensì nell'altra Parte.
  L'articolo 1 individua l'oggetto dell'Accordo, consistente nella disciplina del reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna con la sospensione condizionale della pena o con la concessione di sanzioni sostitutive di pene detentive, nonché delle decisioni di liberazione condizionale o concessione di misure alternative alla detenzione che impongono obblighi o prescrizioni in vista della loro sorveglianza nelle Parti, nei limiti in cui tali disposizioni non siano incompatibili con i principi fondamentali dei rispettivi ordinamenti giuridici in tema di diritti di libertà e giusto processo.
  L'articolo 2 contiene le definizioni relative ai profili giuridici, quindi il significato proprio degli strumenti adottati e delle misure alternative o sostitutive in esecuzione delle decisioni adottate. L'articolo 3 individua le finalità dell'Accordo, consistenti nel favorire la riabilitazione sociale e il recupero dei legami dei soggetti in questione e nel contempo controllare il rispetto dei relativi obblighi e prescrizioni riducendo il rischio di recidiva e proteggendo le vittime dei reati e la collettività. L'articolo 4 specifica che le Autorità centrali ai fini dell'Accordo sono il Ministero della Giustizia (Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria – Ufficio I) per la Repubblica Italiana e la Segreteria di Stato per la Giustizia (Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia) per la Repubblica di San Marino. L'articolo 5 specifica l'ambito di applicazione dell'Accordo, con l'elenco delle misure cui si estende la disciplina per i due Stati, gli obblighi e le prescrizioni interessate, stabilendo l'estensione della normativa anche ad obblighi e prescrizioni affini, mettendo l'accento sulla reciproca assistenza da parte delle due Autorità giudiziarie per la sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni impartite riguardo alle decisioni inerenti all'esito degli istituti in questione. In particolare si stabilisce la disciplina prevista per le misure di messa alla prova ed esperimento probatorio disposte nella fase delle indagini preliminari o del processo, riguardo alla possibilità di reciproca assistenza che le rispettive autorità giudiziarie dei due Stati potranno prestarsi per la sorveglianza degli obblighi imposti e/o delle prescrizioni impartite riguardo alle decisioni predette inerenti all'esito degli istituti sopra richiamati.
  Gli articoli 6 (criteri per la trasmissione della decisione. Istruttoria), 7 (procedura per la trasmissione della decisione), 8 (effetti per la Parte di emissione) e 9 (decisione della Parte di esecuzione) dell'Accordo riguardano l'iter burocratico e procedurale di trasmissione e recepimento delle decisioni ai fini del loro riconoscimento ed esecuzione, compresi gli effetti per entrambePag. 21 le Parti sia riguardo alla cosiddetta omologazione sia riguardo all'eventuale ritiro della richiesta ovvero ad ipotesi di rinvio della decisione sul riconoscimento ed esecuzione e integrazione dell'istruttoria. Con particolare riferimento all'articolo 6, il Governo, nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge in esame, fa presente che tale disposizione non si limita a stabilire il presupposto del trasferimento della misura, individuandolo nella cittadinanza o nella residenza dell'interessato nell'altro Paese, sempre che lo stesso interessato lo richieda e che il trasferimento della misura consenta una più positiva prognosi di risocializzazione in ragione dell'esistenza, nel Paese d'origine o residenza, di significativi legami affettivi, familiari, lavorativi o culturali, ma disciplina, altresì, l'istruttoria finalizzata alla formulazione della prognosi di cui sopra, stabilendo che tale istruttoria, da un lato, può essere compiuta coinvolgendo i servizi sociali e gli uffici dell'Interpol dei due Paesi; dall'altro, può svolgersi anche nel corso del procedimento poi definito dalla decisione giudiziaria della cui esecuzione all'estero si tratta.
  L'articolo 10, relativo all'adattamento delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative e delle misure di liberazione o sospensione condizionale, attribuisce alle competenti autorità giudiziarie delle Parti rilevanti poteri di adattamento delle misure in questione, al fine di favorire quanto più possibile il trasferimento del condannato nell'altro Paese. Nell'articolo 11 sulla doppia incriminazione, è riportato l'elenco dei tipi di reati previsti dalla legge della Parte di emissione e punibili, secondo tale legge, con una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale della durata massima non inferiore a un anno, che danno luogo al riconoscimento della decisione ai sensi dell'Accordo, senza una ulteriore verifica della doppia incriminazione del fatto. Tale verifica potrà essere compiuta dall'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione solo nel caso in cui questa abbia ragionevoli motivi per dubitare che il fatto sia riconducibile a une delle tipologie di reato in questione o che comunque questo non sia previsto e punito come reato dalla legislazione della Parte di esecuzione. Per reati diversi, la Parte di esecuzione può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione se si tratti di fatti non previsti e puniti come reati anche dalla propria legislazione, indipendentemente dalla loro denominazione o qualificazione giuridica. L'articolo 12 disciplina appunto i motivi di rifiuto del riconoscimento e/o dell'esecuzione da parte dell'autorità competente del Paese di esecuzione nei confronti della decisione in materia di misure alternative, sanzioni sostitutive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena e/o il trasferimento della sorveglianza sui relativi obblighi o prescrizioni, dettagliandone i casi previsti. In alcuni casi prefissati, tuttavia, l'autorità giudiziaria, prima di procedere al rifiuto, può richiedere alla Parte di emissione ulteriori informazioni e chiarimenti ai fini del riconoscimento della decisione. Nel termine di 60 giorni (articolo 13) dalla ricezione della richiesta di assistenza giudiziaria, la Parte richiesta decide riguardo al riconoscimento ed esecuzione della decisione e la comunica immediatamente all'autorità giudiziaria della Parte richiedente, con modalità tracciabili che permettano allo Stato di emissione di accertarne la veridicità e genuinità, prediligendo la trasmissione on line, via e-mail, del contenuto della decisione che può essere anche comunicata attraverso le Autorità centrali di cui all'articolo 4.
  L'articolo 14, sulla legislazione applicabile, afferma che l'esecuzione della decisione avviene attraverso le modalità previste appunto dalla legislazione della Parte di esecuzione che, secondo gli articoli 3 e 5, si occupa anche di vigilare sul rispetto degli obblighi e prescrizioni impartiti anche riguardo all'obbligo di risarcire i danni cagionati a seguito del reato, richiedendo la prova dell'adempimento. Una volta avvenuto il riconoscimento e determinate le modalità per l'applicazione della decisione, l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione è competente, secondo il diritto nazionale, per gli ulteriori effetti connessi all'adozione delle misure oggetto dell'Accordo, comprese le modifiche relative agli Pag. 22obblighi e prescrizioni correlati alle misure adottate e anche le revoche delle stesse con eventuale ripristino delle sanzioni restrittive e ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria della Parte di emissione (si vedano anche gli articoli: 15 sulla competenza per tutte le ulteriori decisioni e legislazione applicabile, 16 sugli obblighi delle autorità interessate in caso di competenza della Parte di esecuzione per le ulteriori decisioni e 17 sulle informazioni trasmesse dalla Parte di esecuzione in tutti i casi). L'articolo 18 tratta delle cause di estinzione del reato, cioè amnistia, grazia, revisione della condanna. L'articolo 19 riguarda la cessazione della competenza della Parte di esecuzione sul riconoscimento della sanzione sostitutiva, della misura alternativa, della liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena, circostanza che determina la decadenza degli obblighi di sorveglianza correlati alle predette misure e il trasferimento di competenza in merito alle stesse in capo all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione.
  L'articolo 20, invece, concerne le comunicazioni e consultazioni tra le autorità competenti, che possono avvenire appunto tramite le autorità giudiziarie o tramite le autorità centrali degli Stati, di cui all'articolo 4. L'articolo 21 si occupa del criterio di ripartizione delle spese derivanti dall'Accordo, stabilendo che le stesse sono a carico della Parte di esecuzione, ad eccezione delle attività e degli atti da compiersi esclusivamente nel territorio della Parte di emissione. L'articolo 22 riguarda il trattamento dei dati personali, dettando le regole affinché venga assicurata la più ampia tutela per la protezione dei medesimi in quanto soggetti a circolazione e trasferimento da un sistema ad un altro. Al riguardo, l'autorità giudiziaria dello Stato richiedente adotta tutte le opportune misure tecniche ed organizzative che garantiscono un livello di sicurezza adeguato al rischio di violazione dei dati, assicurando che vengano trasmessi solo i dati pertinenti, adeguati e non eccedenti rispetto alle finalità dell'Accordo, con previsione delle modalità di trasmissione in forma anonima e di quelle di cancellazione. L'articolo 23, sulle relazioni con altri accordi e compatibilità con il diritto internazionale e dell'Unione Europea, stabilisce che l'Accordo in oggetto sostituisce le disposizioni di ogni altro eventuale accordo bilaterale o multilaterale sulla materia tra lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino, salvo che le stesse consentano una maggiore semplificazione e più rapida applicazione delle norme relative alla sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni contenute nelle decisioni di riconoscimento ed esecuzione delle misure citate: pertanto, entro un anno dalla sua entrata in vigore, le Parti dovranno reciprocamente comunicarsi quali saranno le disposizioni di altri accordi bilaterali o multilaterali che intendano continuare ad applicare, considerando, comunque, per lo Stato italiano, il rispetto e la compatibilità delle norme con quelle del diritto dell'Unione europea.
  L'articolo 24 disciplina la risoluzione delle controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione delle norme dell'Accordo, da risolvere tramite consultazioni dirette tra le Parti. L'articolo 25 reca le disposizioni transitorie e ribadisce che le norme dell'Accordo si applicano alle richieste di assistenza giudiziaria di cui all'articolo 7, comma 2, presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a sanzioni sostitutive, misure alternative, liberazioni condizionali o sospensioni condizionali della pena disposte con decisioni giudiziarie antecedenti. L'articolo 26, infine, dispone l'entrata in vigore dell'Accordo in esame e detta la clausola di recesso.
  Passando a descrivere il disegno di legge, evidenzia che l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica, mentre l'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 introduce alcune norme di adeguamento interno precisando che ai fini dell'attuazione dell'Accordo, quando le sue disposizioni mancano o non dispongono diversamente, si osservano le norme contenute nel citato decreto legislativo n. 38 del 2016 e individuando nel giudice che ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova, l'autorità giudiziaria competente a chiedere assistenza per la sorveglianza dell'esecuzione delle prescrizioni. Pag. 23L'articolo 3 stabilisce inoltre che quando è l'autorità giudiziaria a trasmettere o a ricevere direttamente la richiesta di assistenza, ne deve informare il Ministero della giustizia, inviando copia della richiesta stessa. L'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 5 regola l'entrata in vigore della legge di ratifica.
  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva che il disegno di legge s'inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Illustra quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

DL 104/2023: Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.
C. 1436 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, ricorda che il Comitato pareri avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla V Commissione, del disegno di legge C. 1436, già approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. Il provvedimento oggetto di conversione – così come approvato, con modificazioni, dal Senato – risulta composto 41 articoli, a fronte degli originari 29, suddivisi in 5 capi.
  Segnala quindi che il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 4, detta misure urgenti a tutela degli utenti. In particolare, l'articolo 1, come interamente sostituito in sede di conversione al Senato, assegna all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ampi poteri istruttori e sanzionatori in materia di trasporto aereo. Specialmente in presenza di condotte restrittive della concorrenza o dell'abuso di posizione dominante da parte delle compagnie, attuate con tecniche algoritmiche e con particolare riferimento alle rotte insulari e nei periodi di picco di domanda o di emergenza nazionale, l'AGCM può avviare il procedimento di accertamento delle fattispecie vietate dalla legge n. 287 del 1990. È altresì espressamente vietato porre in essere le menzionate condotte mediante la profilazione degli utenti o la loro discriminazione sulla base del dispositivo adoperato per effettuare la prenotazione. Dato l'ampliamento dei compiti dell'Autorità, l'articolo 1 dispone il potenziamento del relativo organico, con relativa copertura finanziaria.
  L'articolo 2 impone alle amministrazioni competenti la fissazione di livelli massimi tariffari praticabili da vettori aerei destinatari di oneri di servizio pubblico ove vi sia il rischio di un sensibile rialzo delle tariffe aeree, disponendo altresì che, nei casi di deroga al regime concorrenziale di cui all'articolo 16, paragrafo 9, del regolamento (CE) 1008/2008, il livello massimo tariffario sia indicato nel bando di gara quale requisito oggettivo dell'offerta.
  L'articolo 3 reca un consistente intervento sulla disciplina delle licenze per i taxi. Anzitutto, quanto al numero delle licenze, distingue tra i comuni in generale e i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto. In generale, è consentito ai comuni rilasciare in via sperimentale licenze aggiuntive a carattere temporaneo per l'esercizio del servizio taxi in favore di chi sia già titolare di licenza. Per i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto, invece, è consentito incrementare il numero delle licenze di non più del 20 per cento rispetto alle licenze già rilasciate, per fronteggiare lo strutturale incremento della domanda. Per il rilascio delle nuove licenze è previsto un concorso straordinario. Per Pag. 24ottenere la licenza è, comunque, necessario che la vettura utilizzata sia a basso livello di emissioni. Inoltre, è stabilito che le nuove licenze siano soggette a un contributo, determinato sulla base della ricognizione del valore locale di mercato delle licenze in essere. Per quanti risultino vincitori del concorso per le nuove licenze è, altresì, riconosciuto un incentivo finalizzato all'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni; l'incentivo è altresì esteso ad altri destinatari. Circa la regolazione del traffico dei taxi, viene prevista un'intesa in sede di Conferenza unificata finalizzata a prevedere corsie preferenziali nelle aree urbane ed aree di sosta con colonnine di ricarica per i taxi elettrici. Infine, sono apportate modifiche alla legge n. 21 del 1992 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).
  L'articolo 4 istituisce un fondo, con dotazione di 15 milioni di euro per il 2023, a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali, determinati dai roghi e dagli incendi che, nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, hanno colpito la Sicilia e la Sardegna.
  Segnala che Il Capo II, composto dagli articoli da 5 a 12, detta misure urgenti in materia di attività economiche. L'articolo 5, come modificato in Senato, riconosce un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese residenti nel territorio dello Stato che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, sostenuti dalla data di entrata in vigore del decreto-legge sino al 31 dicembre 2027. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi. Istituisce, inoltre, il Comitato tecnico permanente per la microelettronica, con funzioni di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle politiche pubbliche nel campo della microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori.
  L'articolo 5-bis modifica l'articolo 149, comma 1, lettera c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dispone la disapplicazione delle disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica di cui al predetto Codice, per finalità di semplificazione e razionalizzazione della materia, non solo agli immobili e alle aree di interesse pubblico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g), ma anche alle aree sottoposte al vincolo di rimboschimento, individuate ai sensi dell'articolo 136 del Codice.
  L'articolo 6 incrementa la dotazione del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e del Fondo per la crescita sostenibile in relazione alla partecipazione dell'Italia al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo Chips Joint Undertaking. Il comma 2-bis prevede che i periodi di lavoro eventualmente già prestati, presso il medesimo ente pubblico di ricerca, con contratto a tempo determinato nonché con mansioni appartenenti agli stessi profili e area (o categoria) di inquadramento rispetto a quelli del successivo rapporto a tempo indeterminato, concorrano a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di specifici istituti contrattuali.
  L'articolo 7 integra la disciplina dei poteri speciali del Governo recata dal decreto-legge n. 21 del 2012 per specificare che i poteri inerenti ai settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea, si applicano anche all'interno di un medesimo gruppo quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea. Per effetto delle modifiche approvate in sede referente è stato inserito nel testo il comma 2-bis che abroga l'articolo 3 del decreto-legge n. 105 del 2019, il quale, nel prevede l'applicazione delle regole riferite al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica anche in quelle ipotesi in cui risulti applicabile la Pag. 25disciplina del Golden power (reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G), ne disapplica i relativi obblighi informativi.
  L'articolo 8 aumenta, in relazione alle grandi imprese che beneficiano di aiuti di Stato per l'effettuazione di investimenti produttivi, da 5 a 10 anni la durata del periodo, successivo alla data di conclusione dell'iniziativa agevolata, durante il quale una eventuale delocalizzazione dell'attività interessata all'esterno dell'UE e dello Spazio economico europeo comporta la decadenza del beneficio e l'irrogazione di una sanzione pari ad un importo da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.
  L'articolo 9 prevede che siano considerati di interesse strategico nazionale per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessarie alla realizzazione di Osservatori astronomici nel territorio nazionale, nell'ambito di programmi finanziati dall'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI). La realizzazione di tali interventi può avvenire anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 142, lettere d), f), g), del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nonché alle ulteriori limitazioni urbanistiche.
  L'articolo 10 autorizza la spesa di 2,9 milioni di euro per l'anno 2023 in favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie del granchio blu (Callinectes sapidus). Si istituisce, inoltre, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo con dotazione di 500 mila euro per il 2023, da assegnare alle imprese e ai consorzi che praticano attività di acquacoltura per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del cinquanta per cento, del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti.
  L'articolo 10-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, reca modifiche alla disciplina del sistema sanzionatorio a carico dei soggetti che operano nella riproduzione animale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 52 del 2018.
  L'articolo 11 consente alle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva dal decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite di 1 milione di euro. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni a è effettuata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora. Per effetto delle modifiche approvate in Senato è stata autorizzata, per i medesimi interventi, la spesa di ulteriori 6 milioni di euro per l'anno 2023, è stata prevista l'assegnazione di un importo di euro 2,5 milioni per l'anno 2023 all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) per l'espletamento delle attività di controllo sulle superfici e si è consentito alle imprese agricole, per il periodo vendemmiale relativo all'anno 2023, di omettere l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta purché almeno il 70 per cento delle uve utilizzate siano state vendemmiate nell'annata 2023, in deroga all'articolo 31, comma 12, della legge n. 238 del 2016.
  L'articolo 11-bis, introdotto nel corso dell'esame del disegno di legge in Senato, modifica disposizioni che regolano le modalità con le quali le regioni danno attuazione al calendario dell'attività venatoria previsto dalla legge in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali.
  L'articolo 11-ter, introdotto anch'esso dal Senato, novella l'articolo 31 della legge n. 157 del 1992, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, con l'aggiunta di ulteriori commi. Con Pag. 26tali modifiche viene prevista una sanzione amministrativa per i detentori di munizioni entro determinate concentrazioni di piombo, nell'esercizio di attività di tiro all'interno e non oltre 100 metri dalla zona umida.
  L'articolo 12 reca misure relative ai lavoratori dipendenti di Alitalia-Società aerea italiana S.p.A. e di Alitalia Cityliner S.p.A.
  L'articolo 12-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, dispone che le procedure adottate per la mitigazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'articolo stabilisce, inoltre, che le misure adottate dai soggetti obbligati per verificare la clientela ai fini del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo siano basate su informazioni aggiornate derivanti dal controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività.
  L'articolo 12-ter, introdotto anch'esso nel corso dell'esame in Senato, modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 recante una serie di disposizioni per la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
  L'articolo 12-quater – anch'esso inserito dal Senato – reca norme transitorie di deroga relative ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria riconosciuti in favore di imprese industriali rientranti in piani di sviluppo strategico.
  Fa presente quindi che il Capo III, composto dagli articoli da 13 a 23, reca disposizioni in materia di investimenti. In particolare, l'articolo 13 prevede la possibilità per il Consiglio dei ministri di dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento esteri sul territorio italiano. Ai fini della loro celere realizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata, sono nominati commissari straordinari che, a tal fine, si possono avvalere dell'Unità di missione «attrazione e sblocco investimenti». Ad essi è attribuita la facoltà di adottare, sentite le amministrazioni interessate, ordinanze in deroga alle disposizioni di legge diverse da quelle penali, in materia di antimafia, di poteri speciali (c.d. golden power) e nel rispetto dei vincoli unionali. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Si prevede, inoltre, il rilascio – previa conferenza di servizi – di un'autorizzazione unica da parte di detti commissari in sostituzione di tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione dei programmi di investimento. Detta autorizzazione può avere effetto di variante urbanistica e comprendere la dichiarazione di pubblica utilità.
  L'articolo 13-bis – introdotto dal Senato – traspone nel decreto-legge in esame il contenuto del decreto-legge n. 118 del 2023 (Misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico). Esso autorizza una spesa massima di 2.525 milioni di euro per la realizzazione di operazioni inerenti a società di rilievo strategico, come l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie, prevedendo altresì una riassegnazione di risorse per far fronte agli oneri previsti. La concreta individuazione delle operazioni di acquisizione azionaria è rimessa a d.P.C.M.
  L'articolo 14 introduce disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società Stretto di Messina S.p.A., concessionaria dei servizi relativi alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente, prevedendo in suo favore un regime di deroga di talune disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo n. 175 del 2016). In particolare, da un lato sono previste deroghe alla disciplina e ai limiti di determinazione dei compensi dei dirigenti, dei dipendenti e degli amministratori della società, nonché di coloro che siano chiamati a svolgere incarichi nella società pur dopo il Pag. 27collocamento in quiescenza e, dall'altro, è autorizzata la sottoscrizione di un aumento di capitale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 15 autorizza il Governo a dettare, con regolamento, una disciplina uniforme in materia di prestazione di servizi di ormeggio, a tal fine modificando in parte qua il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione di cui al d.P.R. n. 328 del 1952. In sostanza, la disposizione è volta a ricondurre l'ormeggio al novero dei servizi portuali in generale e ad assoggettarlo al relativo regime.
  L'articolo 16, comma 1, reca una disposizione che riguarda i progetti esecutivi relativi agli interventi autostradali di preminente interesse nazionale indicati nell'Allegato IV-bis del decreto-legge n. 77 del 2021. Nel corso dell'esame in Senato sono stati inseriti ulteriori commi che recano norme relative agli affidamenti da parte di concessionari autostradali che non sono amministrazioni aggiudicatrici (comma 1-bis) e modificano la disciplina della Concessioni Autostradali Venete S.p.A. (commi 1-ter e 1-quater).
  L'articolo 17 reca misure urgenti per il trasporto pubblico locale, modificando, tra l'altro, le modalità di ripartizione del Fondo Nazionale TPL e attribuendo al Commissario straordinario per la linea C della Metropolitana di Roma i compiti relativi alla programmazione, progettazione, affidamento e realizzazione di tutti gli interventi per il completamento delle linee della metropolitana di Roma funzionali alle celebrazioni del Giubileo 2025. Con una modifica approvata nel corso dell'esame in Senato, per accelerare la realizzazione della Linea C della Metropolitana di Roma, si autorizza il Commissario straordinario ad approvare eventuali accordi transattivi tra Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e Metro C S.C.p.A.
  L'articolo 18 reca alcune disposizioni volte a garantire il rispetto del cronoprogramma dei progetti di investimento di infrastrutture ferroviarie finanziati con risorse del PNRR, del Piano nazionale complementare (PNC) o da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.
  L'articolo 18-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, contiene alcune disposizioni volte a favorire la produzione di biometano.
  L'articolo 19 istituisce un apposito Fondo, denominato Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni con l'obiettivo di realizzare gli interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza comunale.
  L'articolo 19-bis, introdotto nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione in Senato, prevede la nomina un Commissario straordinario per l'esecuzione della Variante di Demonte.
  L'articolo 20 precisa che il settore dell'autotrasporto merci è escluso dall'ambito delle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti, in quanto già rientrante tra le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Dispone, conseguentemente, che il contributo per il funzionamento della predetta Autorità non è dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci.
  L'articolo 21 reca disposizioni volte a facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, mediante l'attribuzione di una anticipazione di liquidità, fino all'importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi alla gestione liquidatoria, da restituire in base ad un piano di ammortamento a rate costanti della durata massima di 10 anni. Viene prevista, inoltre, l'attribuzione, fino all'importo massimo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di una anticipazione di liquidità in favore dei comuni in procedura di predissesto, il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023, che hanno subito un maggiore onere finanziario, dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del Pag. 282019. Il comma 6, infine, prevede la concessione di un contributo di parte corrente in favore dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione Siciliana che si trovano nelle condizioni di dissesto e di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, da concedere in base alla popolazione residente nei suddetti comuni al 1° gennaio 2022. Il contributo è concesso anche in considerazione delle emergenze connesse agli eventi eccezionali che nel mese di luglio hanno colpito il territorio della Regione Siciliana.
  L'articolo 21-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, prevede con una norma di interpretazione autentica che tra le spese correnti che gli enti locali in esercizio provvisorio possono impegnare rientrano anche quelle per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario. Inoltre si prevede che le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria, già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio.
  L'articolo 21-ter, introdotto nel corso dell'esame in Senato, attribuisce ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 la facoltà di riformulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale già adottato. L'esercizio di tale facoltà sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare il termine per l'adozione delle misure correttive, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente, nonché il termine per la deliberazione del dissesto. Inoltre, l'articolo concede ai medesimi enti la facoltà di ripianare in 15 anni il disavanzo emergente dal rendiconto 2022 dei comuni interessati dagli eventi sismici dovuto alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità.
  L'articolo 22 stabilisce che le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative in materia di bonifiche e di rifiuti, agli enti locali. La disposizione in esame è stata introdotta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 24 aprile 2023, relativa al tema del riparto delle competenze per la bonifica dei siti contaminati.
  L'articolo 23 reca disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, apportando una serie di modifiche di carattere integrativo alle disposizioni del decreto-legge n. 61 del 2023 (c.d. decreto alluvioni).
  Segnala che il Capo IV, composto dagli articoli da 24 a 27, reca disposizioni in materia fiscale.
  In particolare, l'articolo 24 proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 31 dicembre 2023 (rispetto al previgente termine del 30 settembre 2023) per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari, a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.
  L'articolo 25 introduce l'obbligo di comunicazione della non utilizzabilità del credito, previsto per determinati interventi in materia edilizia ed energetica, per l'ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge, introducendo altresì una sanzione nel caso di suo mancato assolvimento.
  L'articolo 26 istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (c.d. extraprofitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato. In particolare, per effetto delle modifiche apportate dal Senato, ferma restando l'applicazione di un'aliquota del 40 per cento: a) la base imponibile viene configurata confrontando il margine degli interessi dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 e quello del solo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al Pag. 291° gennaio 2024. Resta ferma l'applicazione della disciplina antielusiva contenuta nell'articolo 10-bis dello Statuto del contribuente; b) il limite massimo dell'imposta passa dallo 0,1 dell'attivo alla misura dello 0,26 per cento dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale, ovvero delle attività ponderate per il rischio; c) in luogo dell'effettuazione del versamento, le banche possono destinare un determinato importo, non inferiore a due volte e mezzo l'imposta – calcolata ex lege – a una riserva non distribuibile. Qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, invece, l'imposta è versata entro trenta giorni dall'approvazione della relativa delibera, con una maggiorazione parametrata agli interessi maturati; d) è fatto divieto alle banche di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione delle norme in esame sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali; l'Autorità garante della concorrenza e del mercato deve vigilare sulla puntuale osservanza del divieto, anche mediante accertamenti a campione, riferendo annualmente al Parlamento con apposita relazione. Resta fermo che l'imposta è indeducibile da IRES e IRAP e il relativo gettito è destinato al finanziamento delle misure per la concessione della garanzia pubblica sui mutui prima casa, nonché a ulteriori interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. Con le modifiche approvate in Senato il relativo gettito è altresì destinato al finanziamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
  L'articolo 27 ridefinisce i termini di applicazione delle disposizioni in materia di estinzione anticipata dei crediti al consumo, prevedendo la restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese).
  Evidenzia che il Capo V, infine, composto dagli articoli 28 e 29, reca le disposizioni finali. In particolare, l'articolo 28 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ai fini dell'attuazione delle disposizioni del decreto-legge mentre l'articolo 29 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, dunque, l'11 agosto 2023.
  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, rileva in primo luogo che il provvedimento appare prevalentemente riconducibile, anche sulla base del preambolo, a dieci distinte ragioni di necessità ed urgenza: interventi in settori strategici con particolare riferimento a semiconduttori e microelettronica; tutela degli utenti dei servizi di trasporto aereo; sostegno ai viaggiatori in Sicilia e Sardegna; interventi nel trasporto pubblico locale; potenziamento servizi di connettività; adeguamento dei valori emissivi soglia; realizzazione opere infrastrutturali strategiche ed opere pubbliche; aggiornamento base di calcolo canoni di concessione delle aree gestite dalle autorità di sistema portuale; bonifica dei siti e smaltimento dei rifiuti; incentivi per l'efficienza energetica. Il decreto-legge contiene altresì misure urgenti in materia di disapplicazione di alcune disposizioni del Codice dei beni culturali alle aree sottoposte al vincolo di rimboschimento (articolo 5-bis), computo dell'anzianità di servizio negli enti di ricerca (articolo 6, comma 2-bis), contrasto alla diffusione del «granchio blu» (articolo 10), sistema sanzionatorio nel settore della riproduzione animale (articolo 10-bis); misure per imprese viticole colpite da attacchi della peronospora (articolo 11); calendario venatorio (articolo 11-bis); sanzioni per i detentori munizioni in ambito venatorio (articolo 11-ter); riciclaggio e finanziamento del terrorismo (articolo 12-bis); misure in materia di enti locali (articoli 21, 21-bis e 21-ter).
  Rileva inoltre che nell'articolo 13-bis sono confluite le disposizioni del decreto-legge n. 118 del 2023 in materia di investimenti di interesse strategico, e che, conseguentemente, l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione dispone l'abrogazione del decreto-legge n. 118 del 2023 facendone salvi gli effetti nel periodo di vigenza; in proposito, ricorda che il Comitato per la legislazione della Camera ha costantemente raccomandato di evitare forme di confluenze tra decreti-legge contemporaneamentePag. 30 all'esame delle Camere per la loro conversione in legge, limitandola a circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dell'esame parlamentare. Ricorda altresì che anche la lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021 segnala che «la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare» e che la sentenza della Corte costituzionale n. 58 del 2018 afferma, in un obiter dictum, che questo modo di procedere arreca «pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all'intellegibilità dell'ordinamento».
  Per quanto riguarda invece il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento in esame appare prevalentemente riconducibile, nel suo complesso, alle materie «tutela della concorrenza», «sistema tributario e contabile dello Stato», di competenza legislazione esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, nonché a quelle, di competenza legislativa concorrente, relative al «governo del territorio» e alle «grandi reti di trasporto e di navigazione» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione). Assumono poi rilievo, con riferimento a specifiche disposizioni, le materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» di competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettere g) e s), della Costituzione), la materia «protezione civile» di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e la materia agricoltura, riconducibile alla competenza legislativa residuale regionale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione).
  In questo quadro, evidenzia che il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare: all'articolo 3, comma 8, è prevista un'intesa in sede di Conferenza unificata per l'individuazione di soluzioni di regolazione del traffico al fine di velocizzare il servizio taxi; all'articolo 10, comma 2-bis, è previsto il parere in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a ripartire il fondo per l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le imprese di pesca e acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione del cosiddetto «granchio blu»; all'articolo 11, comma 2-bis, è previsa l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di riparto delle risorse stanziate per le imprese viticole colpite da peronospora; all'articolo 13, comma 3, è prevista l'intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del commissario straordinario per l'attuazione dei programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale; all'articolo 13, comma 4, è prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione delle ordinanze del commissario straordinario per l'attuazione dei programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale, che deroghino alla legislazione regionale; all'articolo 13, comma 6, è previsto il parere del Presidente della regione interessata per la localizzazione delle opere comprese nei programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale; all'articolo 23, comma 1-ter, è prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata per il riparto prioritario a favore dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali della primavera 2023 delle risorse del fondo per la rigenerazione urbana dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (istituito dall'articolo 14-quinquies del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica). Segnala d'altro canto l'opportunità di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento: all'adozione del Pag. 31decreto ministeriale previsto dall'articolo 4, comma 2, e chiamato a ripartire le risorse del fondo istituito per il ristoro di viaggiatori e operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni per gli eventi avversi verificatisi in Sicilia e Sardegna nel luglio e agosto 2023; in particolare, potrebbe essere valutata la previsione della previa intesa in sede di Conferenza unificata; all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 10, comma 2, e chiamato a ripartire le risorse del fondo istituito per il contrasto della diffusione del «granchio blu»; in particolare potrebbe essere valutata la previsione del parere in sede di Conferenza Stato-regioni alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che appare prevalente, e della competenza residuale regionale in materia di pesca; all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 17, comma 3-quinquies, e chiamato ad individuare i requisiti tecnici di protezione per i veicoli del trasporto pubblico locale per tutelare la sicurezza degli operatori di guida; in particolare potrebbe essere valutata la previsione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, alla luce del carattere residuale regionale della competenza legislativa coinvolta (il trasporto pubblico locale, alla luce della sentenza n. 222 del 2005 della Corte costituzionale); all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 19, comma 2, chiamato a disciplinare il riparto tra gli enti locali del fondo investimenti stradali nei piccoli comuni; in particolare potrebbe essere valutata la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-città, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (governo del territorio) e della tipologia di enti coinvolti.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 11.05.

SEDE REFERENTE

  Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.
C. 976 cost. Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 giugno 2023.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Ricorda che nella precedente seduta la relatrice, onorevole Bordonali, ha illustrato il provvedimento e che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna si svolgerà la discussione generale.
  Verificato che nessuno chiede di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e preannuncia che il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative sarà fissato dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato per domani. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.