CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 29 settembre 2023
173.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 2

SEDE REFERENTE

  Venerdì 29 settembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il viceministro delle imprese e del made in Italy Valentino Valentini.

  La seduta comincia alle 16.

DL 104/2023: Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.
C. 1436 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, fa presente che la Commissione avvia in data odierna l'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, approvato nella giornata di ieri dal Senato della Repubblica.
  Dà quindi la parola alla relatrice per il suo intervento introduttivo.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, ricordato preliminarmente che il decreto-legge in esame dovrà essere convertito entro il prossimo 9 ottobre, segnala che, a seguito delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, il provvedimento si compone di 41 articoli, suddivisi in cinque Capi.
  Passando quindi ad una rapida illustrazione dei contenuti del decreto, segnala che il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 4, reca misure urgenti a tutela degli utenti. In particolare, osserva che l'articolo 1 reca disposizioni per la trasparenza dei prezzi praticati sui voli nazionali ed è stato interamente sostituito nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica a seguito dell'approvazione di un emendamento del Governo. La disposizione assegna all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ampi poteri istruttori e sanzionatori in materia di trasporto aereo e specifica che l'Autorità medesima potrà avviare il procedimento di accertamento delle fattispecie anticoncorrenziali vietate dalla legge n. 287 del 1990 in presenza di condotte restrittive della concorrenza o di abuso di posizione dominante da parte delle compagnie, attuati con tecniche algoritmiche e con particolare riferimento alle rotte insulari e nei periodi di picco di domanda o di emergenza nazionale. Viene inoltre previsto l'espressoPag. 3 divieto di porre in essere le menzionate condotte mediante la profilazione degli utenti o la loro discriminazione sulla base del dispositivo adoperato per effettuare la prenotazione. Rileva altresì che, alla luce del previsto ampliamento dei compiti dell'Autorità, l'articolo in esame dispone infine il potenziamento del relativo organico, finanziato mediante un incremento del contributo dovuto dai soggetti vigilati.
  Con riferimento all'articolo 2, evidenzia che esso impone alle amministrazioni competenti la fissazione di livelli massimi tariffari praticabili dai vettori aerei destinatari di oneri di servizio pubblico ove vi sia il rischio di un sensibile rialzo delle tariffe aeree, disponendo altresì che, nei casi previsti dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008, il livello massimo tariffario sia indicato nel bando di gara quale requisito oggettivo dell'offerta.
  Fa quindi presente che l'articolo 3 reca un ampio intervento sulla disciplina delle licenze per i taxi prevedendo che sia consentito ai comuni di rilasciare in via sperimentale licenze aggiuntive a carattere temporaneo per l'esercizio del servizio taxi in favore di chi sia già titolare di licenza. Per i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto, si consente inoltre di incrementare, attraverso un concorso straordinario, il numero delle licenze in misura non superiore al 20 per cento rispetto alle licenze già rilasciate. Per ottenere la licenza è, comunque, necessario che la vettura utilizzata sia a basso livello di emissioni. Inoltre, è stabilito che le nuove licenze siano soggette a un contributo determinato sulla base della ricognizione del valore locale di mercato delle licenze in essere. Tra l'altro, ai vincitori del concorso per le nuove licenze è, altresì, riconosciuto un incentivo finalizzato all'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni. Circa la regolazione del traffico dei taxi, viene invece prevista un'intesa in sede di Conferenza unificata finalizzata a prevedere corsie preferenziali nelle aree urbane e aree di sosta con colonnine di ricarica per i taxi elettrici. Rileva che sono, infine, introdotte disposizioni volte a consentire ai titolari di licenze taxi di ricorrere a sostituti alla guida come seconde guide, in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle già svolte.
  Con riferimento all'articolo 4, osserva che esso istituisce un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2023, a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali, determinati dai roghi e dagli incendi che, nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, hanno colpito la Sicilia e la Sardegna.
  Passando all'illustrazione del Capo II, composto dagli articoli da 5 a 12-quater e recante misure urgenti in materia di attività economiche, segnala che l'articolo 5, modificato nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, riconosce un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori, sostenuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2027. A tal fine è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. L'articolo in commento, inoltre, istituisce il Comitato tecnico permanente per la microelettronica, con funzioni di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle politiche pubbliche nel campo della microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori.
  Rileva che il successivo articolo 5-bis, introdotto dal Senato, al fine di incentivare la filiera nazionale foresta-legno, anche potenziando le possibilità di approvvigionamento della materia prima, modifica l'articolo 149, comma 1, lettera c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, prevedendo la disapplicazione delle disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica di cui al predetto Codice, non solo agli immobili e alle aree di interesse pubblico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g), ma anche alle aree sottoposte al vincolo di rimboschimento, individuate ai sensi dell'articolo 136 del Codice. Precisa, in proposito,Pag. 4 che la disposizione riprende i contenuti dell'articolo 7, comma 3, del disegno di legge C. 1341, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.
  Riguardo all'articolo 6, fa presente che quest'ultimo incrementa la dotazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, FIRST, e del Fondo per la crescita sostenibile in relazione alla partecipazione dell'Italia al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo Chips Joint Undertaking. Con un comma introdotto dal Senato si prevede, inoltre, che i periodi di lavoro eventualmente già prestati dal personale degli enti pubblici di ricerca, con contratto a tempo determinato nonché con mansioni appartenenti al medesimo profilo e area o categoria di inquadramento rispetto a quelli del successivo rapporto a tempo indeterminato, concorrano a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di specifici istituti contrattuali.
  Fa quindi presente che l'articolo 7 integra la disciplina dei poteri speciali del Governo recata dal decreto-legge n. 21 del 2012 al fine di specificare che i poteri inerenti ai settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e agli ulteriori attivi individuati sulla base dei fattori critici elencati dalla disciplina europea si applicano anche all'interno di un medesimo gruppo quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea. Con una modifica approvata dal Senato, inoltre, è stato abrogato l'articolo 3 del decreto-legge n. 105 del 2019, il quale, nel prevedere l'applicazione delle regole riferite al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica anche nelle ipotesi in cui risulti applicabile la disciplina del golden power, ovvero nel caso di reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, ne disapplica i relativi obblighi informativi.
  Osserva che l'articolo 8, in relazione alle grandi imprese che beneficiano di aiuti di Stato per l'effettuazione di investimenti produttivi, prevede invece l'estensione, da cinque a dieci anni, della durata del periodo, successivo alla data di conclusione dell'iniziativa agevolata, durante il quale una eventuale delocalizzazione all'esterno dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo dell'attività interessata agevolata comporta la decadenza dal beneficio e l'irrogazione di una sanzione pari ad un importo da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.
  Con riferimento all'articolo 9, avverte che esso prevede che siano considerati di interesse strategico nazionale per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessari alla realizzazione di Osservatori astronomici nel territorio nazionale, nell'ambito di programmi finanziati dall'Agenzia spaziale europea e dall'Agenzia spaziale italiana Si prevede, inoltre, che la realizzazione di tali interventi possa avvenire anche in deroga ad alcuni vincoli di tutela paesaggistica posti dalla disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché alle ulteriori limitazioni urbanistiche.
  Segnala che l'articolo 10, modificato dal Senato, autorizza la spesa di 2,9 milioni di euro per l'anno 2023 in favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie del granchio blu. Con una modifica introdotta dal Senato, si istituisce, inoltre, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per il 2023, da assegnare alle imprese e ai consorzi che praticano attività di acquacoltura per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del 50 per cento, dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti.
  Passando all'illustrazione dell'articolo 10-bis, introdotto dal Senato, avverte che esso Pag. 5reca modifiche alla disciplina del sistema sanzionatorio a carico dei soggetti che operano nella riproduzione animale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 52 del 2018.
  Per quanto concerne l'articolo 11, modificato dal Senato, evidenzia che esso consente alle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva dal decreto legislativo n. 102 del 2004. Per il finanziamento di tali interventi, nel limite di 7 milioni di euro per l'esercizio in corso, si provvede a valere sul Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, la cui dotazione, a seguito delle modifiche approvate dal Senato, è incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2023. Sempre per effetto delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, per l'espletamento delle attività di controllo sulle superfici viene assegnato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un importo di euro 2,5 milioni per l'anno 2023. Infine, si consente alle imprese agricole, per il periodo vendemmiale relativo all'anno 2023, di omettere l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta purché almeno il 70 per cento delle uve utilizzate siano state vendemmiate nell'annata 2023.
  Evidenzia poi che l'articolo 11-bis, introdotto dal Senato, modifica le disposizioni che regolano le modalità con le quali le regioni danno attuazione al calendario dell'attività venatoria previsto dalla legge n. 157 del 1992 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Viene inoltre prevista, in caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, l'applicazione del rito abbreviato di cui all'articolo 119, comma 3, del codice del processo amministrativo.
  Rileva inoltre che l'articolo 11-ter, introdotto durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, novella l'articolo 31 della legge n. 157 del 1992, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio. Con le modifiche introdotte viene prevista una sanzione amministrativa per i detentori di munizioni entro determinate concentrazioni di piombo, nell'esercizio di attività di tiro all'interno e non oltre 100 metri dalla zona umida. È altresì prevista l'inapplicabilità della sanzione per chi dimostri di svolgere attività diverse da quelle di tiro.
  Con riferimento all'articolo 12, premette che esso reca misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia-Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa. In particolare, il comma 1 consente la prosecuzione, nel periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024, del trattamento straordinario di integrazione salariale. A decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi del successivo comma 2, l'intervento non è riconosciuto dalla data di eventuale maturazione del primo diritto utile alla pensione di vecchiaia o di anzianità. I commi 3 e 4, con riferimento all'ipotesi di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 1, stabiliscono il riconoscimento del trattamento integrativo del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, entro specifici limiti di importo. Il comma 5 prevede invece, in caso di riconoscimento dell'intervento di integrazione salariale straordinaria, l'esonero per le due società interessate dal pagamento sia delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, spettanti all'INPS e relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro, sia del contributo addizionale dovuto in caso di risoluzione di un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Il successivo comma 6 riconosce uno sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024, assumano, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, i lavoratori delle due suddette società. In tale quadro, segnala che gli oneri relativi ai benefìci previsti dal presente articolo, che sono subordinati al rispetto di determinati limiti di spesa, sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.Pag. 6
  Venendo quindi ai contenuti dell'articolo 12-bis, introdotto dal Senato, segnala che esso dispone che le procedure adottate per la mitigazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'articolo in commento stabilisce, inoltre, che le misure adottate dai soggetti obbligati per verificare la clientela ai fini del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo siano basate su informazioni aggiornate derivanti dal controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività.
  Osserva che l'articolo 12-ter, introdotto dal Senato, modifica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, recante una serie di disposizioni per la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, precisando che gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico non si applicano alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al medesimo articolo 12, i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, il provvedimento di valutazione ambientale.
  Rileva, altresì, che l'articolo 12-quater, inserito dal Senato, reca norme transitorie di deroga relative ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria riconosciuti in favore di imprese industriali rientranti in piani di sviluppo strategico. Le deroghe concernono il requisito di anzianità lavorativa dei dipendenti beneficiari e il limite massimo di sospensione di ore lavorabili nell'unità produttiva interessata. I trattamenti oggetto di tali deroghe sono ammessi nel rispetto di un limite massimo di spesa pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, a 1,7 milioni di euro per l'anno 2024 e a 1,4 milioni di euro per l'anno 2025.
  Procede quindi all'illustrazione del Capo III, composto dagli articoli da 13 a 23 e recante disposizioni in materia di investimenti.
  In particolare, l'articolo 13 reca disposizioni volte ad accelerare la realizzazione nel nostro Paese di grandi programmi di investimento esteri, di importo complessivo non inferiore a un miliardo di euro. In particolare, si prevede la possibilità per il Consiglio dei ministri di dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento esteri sul territorio italiano e di nominare, ai fini della loro celere realizzazione, commissari straordinari che si possono avvalere dell'Unità di missione «Attrazione e sblocco investimenti». Ad essi è attribuita la facoltà di adottare, sentite le amministrazioni interessate, ordinanze in deroga alle disposizioni di legge diverse da quelle penali, in materia di antimafia, di poteri speciali e nel rispetto dei vincoli unionali. Si prevede, inoltre, il rilascio, previa conferenza di servizi, di un'autorizzazione unica da parte di detti commissari in sostituzione di tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione dei programmi di investimento. Detta autorizzazione può avere effetto di variante urbanistica e comprendere la dichiarazione di pubblica utilità.
  Quanto all'articolo 13-bis, introdotto dal Senato, fa presente che esso riversa nel decreto-legge n. 104 del 2023 il contenuto del decreto-legge n. 118 del 2023. Quest'ultimo autorizza una spesa massima di 2,525 miliardi di euro per la realizzazione di operazioni inerenti a società di rilievo strategico, come l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie, prevedendo altresì una riassegnazione di risorse per far fronte agli oneri previsti. La concreta individuazione delle operazioni di acquisizione azionaria è rimessa a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  Fa presente, poi, che l'articolo 14, modificato dal Senato, introduce disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società Stretto di Messina Spa, da un lato, prevedendo deroghe alla disciplina e ai limiti di determinazione dei compensi dei dirigenti, dei dipendenti e degli amministratoriPag. 7 della società, nonché di coloro che siano chiamati a svolgere incarichi nella società pur dopo il collocamento in quiescenza e, dall'altro, autorizzando la sottoscrizione di un aumento di capitale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Infine, è stabilito che la società Stretto di Messina Spa garantisce nel proprio ambito lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalla normativa applicabile.
  Illustra quindi l'articolo 15, modificato dal Senato, che autorizza il Governo a dettare, con regolamento, una disciplina uniforme in materia di prestazione di servizi di ormeggio. Si prevede, altresì, che l'aggiornamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime sia calcolato sulle misure unitarie individuate dal decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio 1989, ovvero sulla componente fissa del canone di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202.
  Con riferimento all'articolo 16, modificato dal Senato, avverte che quest'ultimo reca una disposizione riguardante i progetti esecutivi relativi agli interventi autostradali di preminente interesse nazionale, prevedendo che, qualora per tali progetti sia già stata effettuata la trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e siano scaduti i termini per l'approvazione previsti dal piano economico finanziario, la relazione che li accompagna debba essere verificata da appositi organismi accreditati e non sia più richiesto il previo parere del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono state poi inserite ulteriori disposizioni che, da un lato, hanno ad oggetto gli affidamenti da parte di concessionari autostradali che non sono amministrazioni aggiudicatrici e, dall'altro, modificano la disciplina relativa alla natura e ai compiti della società Concessioni Autostradali Venete.
  Per quanto riguarda l'articolo 17, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, fa presente che esso, in primo luogo, specifica che nel riparto del 50 per cento della quota del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale distribuita – ai sensi di legge – tenendo conto dei costi standard, si tenga conto dei servizi complessivamente resi in ciascuna regione, risultanti dai dati dell'Osservatorio nazionale TPL, nonché, a partire dal 2024, dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale. Inoltre è previsto che, limitatamente agli anni 2023 e 2024, al riparto del Fondo si provvede secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020. In via transitoria, fino all'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che definirà gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio di trasporto pubblico locale e regionale, si prevede l'applicazione in via esclusiva della modalità di riparto del Fondo in base ai soli costi standard. Si prevede, altresì, la possibilità per il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di nominare come gestori della navigazione dei laghi di Garda, Maggiore e di Como anche soggetti che non siano funzionari dell'amministrazione dello Stato in servizio. Avverte che il comma 3 attribuisce invece al Commissario straordinario per la linea C della Metropolitana di Roma i compiti relativi a programmazione, progettazione, affidamento e realizzazione di tutti gli interventi per il completamento delle linee della metropolitana di Roma funzionali alle celebrazioni del Giubileo 2025. Il Commissario straordinario è altresì autorizzato ad approvare eventuali accordi transattivi tra Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e la società di progetto Metro C. Si rinvia, quindi, ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'individuazione dei requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio di linea utili a garantire la sicurezza e l'isolamento degli operatori di guida. Da ultimo, si prevede un'autorizzazione di spesa di 37 milioni di euro per il 2023 per la prosecuzione degli interventi volti all'utilizzo di modalità alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena logistica.
  Segnala che l'articolo 18 reca disposizioni volte a garantire il rispetto del cronoprogrammaPag. 8 dei progetti di investimento in infrastrutture ferroviarie finanziati con risorse del PNRR, del Piano nazionale complementare o da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea. In particolare, al comma 1, si introducono misure semplificatorie e acceleratorie che modificano la disciplina contenuta nel decreto-legge n. 77 del 2021. Il comma 2 detta alcune disposizioni urgenti di carattere finanziario per consentire la realizzazione degli interventi ferroviari finanziati, anche in parte, sulle risorse previste dal PNRR e affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021. Il comma 3 reca un'autorizzazione di spesa per lo svolgimento dei controlli sostanziali da parte dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'avanzamento fisico e procedurale degli interventi finanziati a valere sul medesimo Piano. Il comma 3-bis, introdotto dal Senato, proroga, sino al 31 agosto 2026, la durata dell'incarico del Commissario straordinario per la ricostruzione nel comune di Genova, e della correlata struttura di supporto, attribuendogli anche compiti relativi al coordinamento e al monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova.
  Rileva, quindi, che l'articolo 18-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, contiene alcune disposizioni volte a favorire la produzione di biometano, al fine di dare completa attuazione all'Investimento 1.4 della Missione 2, Componente 2, del PNRR, in materia di sviluppo della produzione di biometano.
  Passando all'illustrazione dell'articolo 19, modificato dal Senato, precisa che esso istituisce il Fondo per investimenti stradali nei piccoli comuni, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza comunale, con una dotazione di 18 milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024 e 12 milioni di euro per il 2025. È prevista, inoltre, un'autorizzazione di spesa per complessivi 6,5 milioni di euro per la ristrutturazione antisismica del ponte sul fiume Po tra i comuni di San Benedetto Po e Bagnolo San Vito. Viene, infine, istituito un fondo di 5 milioni di euro per il 2023 e di 10 milioni di euro per il 2024 per il ripristino delle infrastrutture viarie danneggiate nelle zone della regione Sardegna colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 30 maggio 2023.
  Quanto all'articolo 19-bis, introdotto dal Senato, fa presente che esso prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'esecuzione della Variante di Demonte, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, al fine di consentire la celere attuazione del piano di sviluppo delle infrastrutture viarie a servizio della provincia di Cuneo.
  Osserva quindi che l'articolo 20 esclude il settore dell'autotrasporto merci dall'ambito delle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti, in quanto la regolazione di tale settore già rientra tra le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Si dispone, conseguentemente, che il contributo per il funzionamento della predetta Autorità non sia dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci.
  Segnala poi che l'articolo 21, modificato durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, reca in primo luogo disposizioni volte a facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, mediante l'attribuzione di una anticipazione di liquidità, fino all'importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi alla gestione liquidatoria, da restituire in base ad un piano di ammortamento a rate costanti della durata massima di 10 anni. L'anticipazione è attribuita in favore di comuni, province e città metropolitane che hanno dichiarato il dissesto a far data dal 1° gennaio e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del Testo unico degli enti locali per la liquidazione dei debiti ammessi, esclusi i casi di enti ai quali siano state Pag. 9accordate anticipazioni allo stesso titolo. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stata altresì introdotta la disposizione che esclude dal beneficio i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo. Durante l'esame presso il Senato sono state inoltre introdotte alcune disposizioni in materia di poteri organizzatori dell'Organo straordinario di liquidazione, che prevedono l'obbligo per lo stesso di richiedere l'apertura di un conto presso la Tesoreria dello Stato per la gestione delle risorse della gestione liquidatoria, che verrà chiuso una volta approvato il rendiconto della gestione.
  Ulteriori disposizioni introdotte nel corso dell'esame parlamentare prevedono l'attribuzione di una anticipazione di liquidità in favore dei comuni in procedura di predissesto, il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023, che hanno subito un maggiore onere finanziario, dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019. L'anticipazione, concessa fino all'importo massimo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, è destinata al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili. Infine, anche in considerazione delle emergenze connesse agli eventi eccezionali che nel mese di luglio hanno colpito il territorio della Regione Siciliana, si prevede la concessione di un contributo di parte corrente in favore dei comuni capoluogo di città metropolitana della medesima regione che si trovano nelle condizioni di dissesto e di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, da concedere in base alla popolazione residente nei suddetti comuni al 1° gennaio 2022.
  Per quanto concerne l'articolo 21-bis, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, evidenzia che esso reca una norma di interpretazione autentica volta a specificare che tra le spese correnti che gli enti locali in esercizio provvisorio possono impegnare rientrano anche quelle per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario. Inoltre, si prevede che le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria, e già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio.
  Evidenzia che l'articolo 21-ter, introdotto dal Senato, attribuisce ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria la facoltà di riformulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale già adottato. L'esercizio di tale facoltà sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare il termine per l'adozione delle misure correttive, per le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente, nonché il termine per la deliberazione del dissesto. Inoltre, l'articolo concede ai medesimi enti la facoltà di ripianare in 15 anni il disavanzo dovuto alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità, emergente dal rendiconto 2022 dei comuni interessati dagli eventi sismici.
  Osserva, inoltre, che l'articolo 22 stabilisce che le regioni possono conferire, con legge, agli enti locali le funzioni amministrative in materia di bonifiche e di rifiuti. La disposizione in esame è stata introdotta al fine di dar seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 24 aprile 2023, in materia di riparto delle competenze per la bonifica dei siti contaminati.
  Passando all'illustrazione dell'articolo 23, evidenzia che esso, modificando il decreto-legge n. 61 del 2023, consente l'utilizzo delle risorse stanziate per l'anno 2023 per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, inclusi quelli destinati al Pag. 10potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione, anche in deroga alle predette finalità. Si incrementa, poi, di 519,65 milioni di euro per il 2023 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di ricostruzione privata di parte corrente, anche attraverso l'utilizzo delle risorse stanziate nell'ambito del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023 e non utilizzate. Si prevede, altresì, che il Commissario straordinario alla ricostruzione possa aprire un apposito conto corrente per procedere a pagamenti massivi già deliberati. Segnala che ulteriori disposizioni introdotte dal Senato recano altre modifiche al decreto-legge n. 61 del 2023. In particolare, richiama la previsione di agevolazioni di natura tariffaria, da parte di ARERA, per le utenze colpite dall'alluvione, nonché la specificazione delle strutture di cui può avvalersi il Commissario straordinario. L'articolo in esame prevede inoltre l'assunzione a tempo determinato di un contingente massimo complessivo di 250 unità di personale da parte degli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dall'alluvione del maggio 2023, per la quale è autorizzata la spesa di euro 2.859.500 per l'anno 2023, di euro 11.438.000 per l'anno 2024 e di euro 8.578.500 per l'anno 2025. Infine, sono previste specifiche disposizioni relative alla destinazione di risorse ai comuni colpiti da eventi alluvionali relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri il 28 agosto 2023.
  Passando all'analisi del Capo IV, composto dagli articoli da 24 a 27 e recante disposizioni in materia fiscale, fa presente che l'articolo 24 stabilisce che per le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari o unità immobiliari indipendenti e autonome, la detrazione del 110 per cento del cosiddetto superbonus spetta anche per le spese sostenute entro 31 dicembre 2023, anziché entro il 30 settembre 2023, come precedentemente previsto, a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.
  Evidenzia poi che l'articolo 25 prevede invece l'obbligo di dichiarazione dei crediti inutilizzabili in seguito a cessione del credito o di sconto in fattura, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge, introducendo altresì una specifica sanzione nel caso di mancato assolvimento del sopra descritto obbligo.
  Osserva quindi che l'articolo 26, ampiamente modificato nel corso dell'esame in Senato, istituisce un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse delle banche operanti nel territorio dello Stato. In particolare, per effetto delle modifiche apportate, ferma restando l'applicazione di un'aliquota del 40 per cento, la base imponibile viene calcolata confrontando il margine degli interessi dell'esercizio 2021 e quello del solo periodo d'imposta riferito al 2023. Il limite massimo dell'imposta passa dallo 0,1 per cento dell'attivo alla misura dello 0,26 per cento dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale, ovvero delle attività ponderate per il rischio. Chiarisce che la relazione tecnica allegata all'emendamento governativo, che ha introdotto la modifica evidenzia che l'applicazione del nuovo limite dello 0,26 per cento dell'attivo ponderato rispetto allo 0,1 per cento dell'attivo patrimoniale, definisce un limite massimo dell'imposta equivalente al precedente. Si prevede, inoltre, che in luogo dell'effettuazione del versamento, le banche possano destinare un determinato importo, non inferiore a due volte e mezzo, l'imposta a una riserva non distribuibile. Qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, invece, l'imposta è versata entro trenta giorni dall'approvazione della relativa delibera, con una maggiorazione parametrata agli interessi maturati. Ad ogni modo, rileva che è fatto divieto alle banche di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione delle norme in esame sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. Al riguardo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza del divieto, anche mediante accertamenti a campione, riferendo annualmentePag. 11 al Parlamento con apposita relazione. Le disposizioni specificano, infine, che l'imposta non è deducibile da IRES e IRAP e il relativo gettito è destinato al finanziamento delle misure per la concessione della garanzia pubblica sui mutui prima casa, nonché a ulteriori interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. Evidenzia che, con le modifiche approvate dal Senato, il relativo gettito è altresì destinato al finanziamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
  Con riferimento all'articolo 27, che ridefinisce i termini di applicazione delle disposizioni in materia di estinzione anticipata dei crediti al consumo, avverte che viene prevista la restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, comprensivi di interessi e spese.
  Passando, da ultimo, all'illustrazione del Capo V, composto dagli articoli 28 e 29 e recante le disposizioni finali, si limita a segnalare che, da un lato, l'articolo 28 reca l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ai fini dell'attuazione del provvedimento, dall'altro, l'articolo 29 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero dall'11 agosto 2023.
  Fa quindi presente che l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione prevede l'abrogazione del decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, recante «Misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico», il cui contenuto, come evidenziato precedentemente, è stato trasfuso nell'articolo 13-bis del decreto in esame, con la salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati e degli effetti eventualmente prodottisi.
  Per quanto attiene, infine, ai profili di carattere finanziario del provvedimento, rinvia alla documentazione predisposta dai competenti uffici della Camera.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto che nessuno chiede di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, prevista al termine della presente seduta, sarà definita l'organizzazione del prosieguo dei lavori in sede referente, ivi inclusa l'individuazione della scadenza per la presentazione delle proposte emendative. Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Venerdì 29 settembre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.20.