CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 settembre 2023
172.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 55

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 28 settembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito, Paola Frassinetti.

  La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto ministeriale recante definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento.
Atto n. 59.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  Giorgia LATINI, presidente, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 settembre 2023.

  Alessandro AMORESE (FDI), relatore, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi Allegato).

  Anna Laura ORRICO (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia l'astensione a nome del suo gruppo sullo schema di decreto in esame. In particolare richiama l'attenzione della Commissione sui contenuti del parere espresso dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione che, in sostanza, ha evidenziato l'importanza che sia tutelata la dimensione Pag. 56nazionale del sistema degli ITS evitando un'eccessiva discrezionalità da parte delle singole regioni chiamate a valutare la sussistenza dei criteri di accreditamento degli istituti.
  Al riguardo dichiara di condividere le osservazioni e le proposte di modifica inserite nel citato parere finalizzate a ridurre il rischio di creare un sistema disomogeneo a causa delle ampie attribuzioni riconosciute alle singole regioni. Ribadisce, infine, l'importanza che sia garantito un ruolo centrale di indirizzo al ministero della Pubblica istruzione attribuendo alle regioni la sola funzione di monitoraggio.

  Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto preannuncia l'astensione del gruppo del Partito democratico ricordando come la riforma relativa al sistema degli Istituti tecnologici superiori sia iniziata già nella scorsa legislatura con la proposta di legge del collega Severini e rappresenta un intervento fondamentale anche nel quadro delle riforme abilitanti del PNRR.
  Ciò premesso esprime forti perplessità sullo schema di decreto in esame che tiene conto solo in minima parte dell'articolato parere espresso dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
  Più in generale osserva come l'eccessiva discrezionalità attribuita alle regioni nel procedimento di accreditamento degli ITS potrebbe non favorire l'auspicato rafforzamento del sistema di istruzione superiore dal momento che la potenzialità di sviluppo degli Istituti tecnologici superiori è necessariamente connessa con il grado di modernità delle realtà produttive in cui sono chiamati ad operare.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.

RISOLUZIONI

  Giovedì 28 settembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

  La seduta comincia alle 14.

7-00127 Mollicone: Sulla tutela delle mura delle città bastionate.
(Discussione e rinvio).

  Giorgia LATINI, presidente, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

  Giorgia LATINI, presidente, intervenendo in sostituzione del collega Mollicone, primo firmatario, impossibilitato ad intervenire nella seduta odierna, illustra brevemente la risoluzione in titolo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 28 settembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

  La seduta comincia alle 14.05.

  Giorgia LATINI, presidente, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.
C. 1341 Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgia LATINI, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, impossibilitato Pag. 57a intervenire nella seduta odierna, riferisce che la VII Commissione Cultura, è chiamata ad esprimere un parere, alla X Commissione Attività produttive, sul disegno di legge d'iniziativa del Governo recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy».
  Segnala, preliminarmente che tale disegno di legge è stato dichiarato dal Governo, con il Documento di economia e finanza 2023, a completamento della manovra di bilancio 2023-2025, quale provvedimento collegato alla decisione di bilancio.
  Il disegno di legge, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy, è stato presentato alla Camera dei deputati il 27 luglio 2023.
  Ricorda che il provvedimento, come evidenziato nella relazione illustrativa, si inquadra in un contesto macroeconomico che vede la manifattura italiana al centro di una complessa fase di transizione post-pandemica legata alla strozzatura delle filiere globali, alla crisi energetica nonché agli effetti recessivi innescati dal conflitto in Ucraina. La relazione illustrativa indica quale obiettivo del disegno di legge il sostegno allo sviluppo e alla modernizzazione dei processi produttivi e delle connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del made in Italy.
  Segnala, quindi, che il disegno di legge consta di sei titoli e quarantotto articoli: Il titolo I enuncia i «Princìpi e obiettivi» del disegno di legge (articoli 1-3); Il titolo II, rubricato «Crescita e consolidamento delle filiere strategiche nazionali», consta di nove articoli e reca al capo I (articoli 4-6) «Misure orizzontali», a favore di tutti i comparti produttivi, e al capo II «Misure settoriali», a sostegno di specifiche attività produttive (articoli 7-12); Il titolo III reca disposizioni in materia di «Istruzione e formazione» (articoli 13 e 14); Il titolo IV reca «Misure di promozione» e si compone di sedici articoli (articoli 15-30); Il titolo V, rubricato «Tutela dei prodotti made in Italy», è composto da sedici articoli ripartiti in tre capi: il capo I, in materia di «Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta» (articoli 31-36); il capo II, dedicato alle «Nuove tecnologie» (articoli 37 e 38); il capo III, recante disposizioni in materia di «Lotta alla contraffazione» (articoli 39-46); Il titolo VI, infine, reca le «Disposizioni finali» (articoli 47 e 48).
  Con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione segnala, in particolare, le seguenti disposizioni, rinviando per ogni ulteriore approfondimento alla documentazione predisposta dagli Uffici.
  L'articolo 13, comma 1, introduce l'opzione «made in Italy» nell'ambito dell'articolazione del sistema dei licei, al fine di promuovere, in vista dell'allineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al made in Italy. Il comma 2 prevede l'emanazione di un regolamento governativo, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e acquisito il parere della Conferenza unificata, con cui provvedere alla disciplina dell'opzione made in Italy, sulla base di una serie di criteri. Il comma 3 dispone che il suddetto regolamento sia adottato nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei princìpi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nonché dei più ampi spazi di flessibilità per l'adeguamento dell'offerta formativa alla vocazione economica e culturale del territorio. Il comma 4 dispone infine, a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2024/2025, la confluenza dell'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, subordinatamente alla sussistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nell'opzione «made in Italy», ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell'opzione economico-sociale, senza determinare situazioni di esubero di personale e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  L'articolo 14 dispone la costituzione della Fondazione denominata «Imprese e competenze per il made in Italy». La Fondazione ha il compito di promuovere il raccordoPag. 58 tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del made in Italy e i Licei del made in Italy e lo scopo di diffondere la cultura d'impresa del made in Italy tra gli studenti e favorire iniziative mirate ad un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro (comma 1).
  Il Ministero delle Imprese e del made in Italy e il Ministero dell'istruzione e del merito sono membri fondatori della fondazione e ne definiscono gli obiettivi strategici mediante atti di indirizzo (comma 4). Per la costituzione della fondazione e per il funzionamento della stessa sono autorizzate rispettivamente la spesa in conto capitale di un milione di euro per l'anno 2024 e la spesa di 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2024 (comma 1). Il patrimonio della Fondazione può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati (comma 5). Inoltre, alla fondazione possono essere concessi in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato (comma 6).
  La fondazione conferisce ogni anno il premio di «Maestro del made in Italy» a imprenditori che si sono particolarmente distinti per la loro capacità di trasmettere il sapere e le competenze alle nuove generazioni nei settori di eccellenza del made in Italy (comma 2). Per lo svolgimento dei propri compiti, la Fondazione, con convenzione, può avvalersi di personale messo a disposizione da enti e da altri soggetti pubblici e può avvalersi della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti di ricerca (comma 7).
  L'articolo 15 prevede, al comma 1, l'istituzione dell'Esposizione nazionale permanente del made in Italy, con l'obiettivo di promuovere e rappresentare l'eccellenza produttiva e culturale italiana attraverso l'esposizione dei prodotti della storia del made in Italy e dell'ingegno italiano.
  La cura e la gestione dell'Esposizione è affidata, ai sensi del comma 2, alla Fondazione «Imprese e competenze» istituita ai sensi dell'articolo 14, alla cui scheda si rinvia, che provvede a individuarne la sede, nell'ambito delle proprie attività e delle proprie risorse.
  L'articolo 16, al comma 1, stabilisce che il Ministero della Cultura, in via generale, e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nonché le altre amministrazioni, per gli specifici profili di rispettiva competenza, promuovono la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese.
  Il comma 2, novellando l'articolo 52 del decreto legislativo n. 300 del 1999, modifica, anzitutto, le complessive attribuzioni del Ministero della cultura, riferendole non solo ai beni culturali materiali ma anche – e in ciò risiede la novità – a quelli immateriali. Viene poi modificato anche l'articolo 53 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, relativo alle aree funzionali del Ministero: si inserisce entro queste ultime lo svolgimento delle funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione, anche in chiave economica, del patrimonio culturale, materiale e immateriale, espungendosi dal novero dei beni tutelati dal Ministero della cultura la categoria dei beni ambientali (che rifluiscono nelle attribuzioni di altri Ministeri, a cominciare dal MASAF).
  L'articolo 17, comma 1 stabilisce che gli istituti e i luoghi della cultura possano registrare il marchio che li caratterizza, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale – CPI), in linea con l'obiettivo di valorizzare e tutelare il patrimonio culturale del Paese.
  In linea con le previsioni di cui all'articolo 19, comma 3 del CPI, il comma 2 consente inoltre, ai soggetti di cui al primo comma, di concedere l'uso del marchio a terzi a titolo oneroso, al fine di incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e la propria capacità di autofinanziamento. Le somme allo scopo erogate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, da Pag. 59destinare alle finalità del presente articolo. Il comma 3 dell'articolo in esame prevede, infine, una clausola di invarianza per cui le amministrazioni interessate debbono provvedere alla registrazione dei marchi nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 18, composto di un solo comma, prevede che, al fine di rafforzare la tutela e individuare eventuali abusi nell'utilizzo di nomi di dominio caratterizzati dall'estensione «.it» registrati, riferibili a istituti e luoghi della cultura, e di programmare e attuare le azioni idonee e più efficaci per la loro salvaguardia, il Ministero della cultura stipuli protocolli con l'organismo responsabile dell'assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi di dominio nazionali.
  L'articolo 19 enuncia, al comma 1, il principio secondo il quale la cultura e la creatività sono elementi costitutivi dell'identità italiana e accrescono il valore sociale ed economico della Nazione. Il comma 2 definisce «imprese culturali e creative» tutti gli enti che: svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'UE o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché sia soggetto passivo di imposta in Italia e hanno per oggetto sociale, esclusivo o prevalente, una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.
  Il comma 3, lettera a), precisa che, per beni culturali si intendono quelli così definiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 4 del 2004, ossia le cose immobili e mobili «che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà». Il comma 3, alla successiva lettera b) precisa che per attività e prodotti culturali si intendono beni, servizi, opere dell'ingegno, nonché i processi ad essi collegati, e altre espressioni creative, individuali e collettive, anche non destinate al mercato, inerenti a musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e design, arti visive.
  Il comma 4 rinvia ad un decreto del Ministro della cultura, da adottare di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità e delle condizioni del riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, nonché delle ipotesi di revoca.
  Il comma 5 reca la definizione di start up innovative culturali e creative, per tali intendendosi le start up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012 in possesso dei requisiti di cui al comma 2, regolarmente iscritte alla sezione speciale delle imprese culturali e creative. Il comma 6 prevede che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscano un'apposita sezione nel registro delle imprese in cui sono iscritte le imprese culturali e creative e trasmettano annualmente al Ministero della cultura l'elenco delle stesse. Il comma 7, infine, consente alle imprese culturali e creative l'introduzione nella denominazione sociale della dicitura «impresa culturale e creativa» o «ICC» e l'utilizzo di tale denominazione nella documentazione e nelle comunicazioni sociali.
  L'articolo 20, comma 1, istituisce presso il Ministero della cultura l'albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale.
  Il comma 2 specifica che l'iscrizione nell'albo importa anche la registrazione nel portale del Sistema archivistico nazionale (SAN) del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane e di valorizzare le imprese culturali e creative. Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione delle modalità di attuazione dell'articolo in esame. Il comma 4 reca la clausola d'invarianza finanziaria.
  L'articolo 21 prevede, al comma 1, un'autorizzazione di spesa di tre milioni di euro Pag. 60per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, per la promozione e il sostegno di investimenti effettuati sul territorio nazionale dalle imprese culturali e creative di cui all'articolo 19, al fine di promuovere e valorizzare il made in Italy e di rendere maggiormente competitivo il settore culturale e creativo. Il comma 2 rinvia ad un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle condizioni, dei termini e delle modalità per la concessione dei contributi in conto capitale in favore di dette imprese.
  Il comma 3 dispone circa la copertura finanziaria della misura: agli oneri previsti si provvede a valere delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
  L'articolo 22 prevede, al comma 1, l'adozione, ogni tre anni, di un «Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative». Il Piano strategico è adottato dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Si prevede l'adozione del primo Piano strategico entro un anno dalla data di entrate in vigore della legge.
  Il comma 2 indica gli obiettivi e le finalità del Piano, fermi restando i poteri di indirizzo e coordinamento in materia di internazionalizzazione delle imprese in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero delle imprese e del made in Italy; il comma 3, infine, reca la clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione delle disposizioni in esame nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 28 settembre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.