CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 settembre 2023
172.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Giovedì 28 settembre 2023. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

  La seduta comincia alle 14.15.

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.
C. 1416 Governo.
(Parere alla Commissione V).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Valentina GRIPPO, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del Comitato per il provvedimento e dopo aver rilevato preliminarmente che si ripropone il problema dell'assenza di analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. C. 1416 e rilevato che:

    sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

     il provvedimento, composto da 23 articoli per un totale di 106 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a due ben distinte finalità, frutto, peraltro, di due distinte deliberazioni del Consiglio dei ministri del 7 e 18 settembre 2023: in primo luogo, la definizione di interventi nell'ambito delle politiche di coesione con lo scopo di promuovere il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno; in secondo luogo, l'adozione di misure in materia di trattenimento presso i Centri di permanenza per i rimpatri e di realizzazione delle strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio; al riguardo, si ricorda che in una precedente analoga occasione il Comitato aveva raccomandato al Governo di evitare la confluenza in un medesimo decreto-legge di misure frutto di Pag. 4distinte deliberazioni del Consiglio dei ministri (si veda il parere reso, nella XVIII legislatura, nella seduta del 4 aprile 2019 sul disegno di legge C. 1718 di conversione del decreto-legge n. 27 del 2019);

     con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 106 commi, 14 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 4 DPCM, 1 decreto ministeriale e di 9 provvedimenti di altra natura;

    sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione del testo:

     l'articolo 5 richiama quanto già previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 13 del 2023, disponendo la pubblicazione sul portale OpenCoesione dei dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti presenti nei sistemi informatici di cui all'articolo 4 del decreto-legge in esame, vale a dire quelli della piattaforma ReGiS; al riguardo si segnala che la norma fa riferimento ai “sistemi informatici di cui all'articolo 4” cioè esclusivamente al sistema ReGis; la relazione illustrativa del Governo, con riferimento all'articolo 5, richiama invece, oltre al ReGiS, anche il Sistema nazionale di monitoraggio;

    sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

     l'articolo 1, comma 1 ridefinisce i criteri e le modalità di impiego e di gestione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per la programmazione 2021-2027, introducendo lo strumento dell'“Accordo per la coesione”, in sostituzione dei “Piani di sviluppo e coesione”, ai fini dell'attuazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo; conseguentemente il comma 5 sopprime, al primo periodo del comma 1-ter dell'articolo 23 del decreto-legge n. 152 del 2021, il riferimento ai piani di sviluppo e coesione; tale riferimento è però mantenuto al secondo periodo del medesimo comma, che infatti continua a fare riferimento a risorse da portare “in prededuzione dalla quota da assegnare ai piani di sviluppo e coesione (PSC) 2021-2027”;

     l'articolo 6, che interviene sulla disciplina dei contratti istituzionali di sviluppo, al comma 1, lettera b), modifica il comma 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011, prevedendo la possibilità di applicare per tali contratti i poteri sostitutivi disposti dall'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021 per i progetti del PNRR; in proposito si segnala però che già l'articolo 14 del decreto-legge n. 77 prevede l'estensione ai contratti istituzionali di sviluppo di procedure di semplificazione e accelerazione previste dal medesimo decreto-legge per l'attuazione del PNRR, procedure tra le quali rientrano esplicitamente i poteri sostitutivi; ciò premesso, si ricorda in ogni caso che il Comitato per la legislazione, già nel parere espresso il 16 giugno 2021 sul disegno di legge C. 3146 di conversione del decreto-legge 77 del 2021, aveva rilevato la necessità di circoscrivere e specificare la portata dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021;

     l'articolo 10, volto a definire l'organizzazione della governance della nuova ZES Unica, prevede, al comma 8, che, a decorrere dalla data indicata nel DPCM con cui viene disposto il trasferimento alla struttura di missione ZES delle funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari, i contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale con cui si fornisce supporto ai singoli Commissari, mediante l'apporto di personale tecnico e amministrativo, cessano automaticamente; sul punto, si ricorda che la Corte costituzionale, chiamata a sindacare la legittimità costituzionale di norme-provvedimento, ossia di norme che, provvedendo in concreto al perseguimento di finalità pubblicistiche, attraggono nella sfera legislativa quanto normalmente affidato all'autorità amministrativa, ha segnalato che, seppur tali norme non siano di per sé incompatibili con l'assettoPag. 5 dei poteri stabilito dalla Costituzione, tuttavia esse devono soggiacere a uno scrutinio stretto di costituzionalità sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta legislativa (sentenza n. 116 del 2020);

     l'articolo 21 inserisce, al comma 1, la realizzazione di alcune strutture destinate ad ospitare migranti tra le opere previste dall'articolo 233 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010), ridenominando nel loro complesso tali opere come “opere per la difesa e la sicurezza nazionali” in luogo della definizione precedente di “opere per la difesa nazionale”; il medesimo codice prevede, agli articoli 352, 353 e 354, procedure accelerate per la realizzazione delle opere destinate alla difesa nazionale; in proposito, dovrebbe essere approfondita la necessità di un coordinamento di tali disposizioni con la nuova formulazione dell'articolo 233; il successivo comma 3 definisce le opere previste dal piano straordinario per la realizzazione, da parte del Ministero della difesa, delle medesime strutture per ospitare migranti indicate al comma 1 come “opere per la difesa e sicurezza nazionali”; anche in questo caso dovrebbe essere approfondita l'eventualità di un coordinamento con il comma 1;

     il testo originario del provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa (ATN) né dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

   sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione del testo:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 5;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 5; l'articolo 6, comma 1, lettera b); l'articolo 10, comma 8, e l'articolo 21, commi 1 e 3;

  il Comitato raccomanda infine:

   abbia cura il Governo di evitare la confluenza in un medesimo decreto-legge di disposizioni frutto di distinte deliberazioni del Consiglio dei ministri e riguardanti materie distinte e caratterizzate da finalità distinte.».

  Bruno TABACCI, presidente, ritiene che il Comitato dovrà tornare ad insistere per richiedere il completamento della documentazione necessaria all'esame parlamentare. Segnala poi l'importanza della raccomandazione contenuta nel parere.

  Valentina BARZOTTI, nel rilevare che la relatrice ha ben evidenziato le criticità del provvedimento, ritiene che sia necessario interrogarsi sul senso del lavoro del Comitato e sull'impatto dei suoi pareri. Si continuano infatti a riproporre criticità già segnalate in più occasioni, segnala in particolare l'assenza di AIR e ATN. Lamenta anche la pressoché costante assenza del rappresentante del Governo ai lavori del Comitato, nonostante l'obbligo previsto dall'articolo 16-bis del Regolamento. Invita su questi aspetti il presidente Tabacci a scrivere una lettera al Presidente della Camera.

  Bruno TABACCI, presidente, ringrazia la deputata Barzotti e rileva che, una volta concluso l'esame del provvedimento, riferirà al Comitato su una sua iniziativa, che, anche se diversa da quella prospettata dalla collega, risponde a suo giudizio alla medesima esigenza di valorizzazione del ruolo del Comitato da lei segnalata.

  Il Comitato approva la proposta di parere.

Sui lavori del Comitato.

  Bruno TABACCI, presidente, avverte che sarà inviata per posta elettronica a tutti i Pag. 6componenti del Comitato una proposta di attività conoscitiva da svolgere, una volta acquisita la necessaria autorizzazione delle Presidenze di Camera e Senato, congiuntamente con il Comitato per la legislazione del Senato. La proposta verterà sulle attuali tendenze – e gli attuali problemi – della produzione normativa, in relazione alla qualità della legislazione. Si tratterà in altre parole di approfondire e mettere a sistema i rilievi che il Comitato formula nei suoi pareri sui decreti-legge e sugli altri progetti di legge sottoposti al suo esame. La proposta potrà essere discussa in una seduta di comunicazioni del Presidente da convocare la prossima settimana, in modo da poter poi richiedere, se la proposta sarà condivisa, l'autorizzazione al Presidente della Camera.

  Antonio BALDELLI rileva l'esigenza di fare riferimento, nell'iniziativa che si intende assumere, anche alla situazione delle passate legislature che già vedeva forti criticità. Altro elemento di cui tenere conto è il carico di lavoro complessivo per un Governo che non vuole procedere con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ma con atti legislativi, il che induce inevitabilmente anche all'adozione di decreti-legge. Occorre insomma evitare di utilizzare il Comitato per fare lotta politica contro il Governo.

  Bruno TABACCI, presidente, segnala che la sua proposta attiene ad un'attività conoscitiva nella quale tutti gli aspetti potranno essere approfonditi senza alcun pregiudizio, nell'ottica di trarne indicazioni per l'attività futura del Comitato. Sicuramente l'approfondimento riguarderà più legislature e non solo l'attuale.

  Alfonso COLUCCI segnala che la pregevole proposta del presidente, così come i rilievi formulati in precedenza dalla collega Barzotti, non sono espressione di valutazioni di parte ma hanno come oggetto la qualità del lavoro del Comitato. Invita pertanto tutti a spogliarsi di ruoli di parte per porsi nell'ottica del ruolo positivo che il Comitato può svolgere.

  Valentina GRIPPO ringrazia il presidente Tabacci per l'iniziativa assunta di cui avvertiva il bisogno, al fine di dare un contributo per individuare una soluzione al complesso problema di come riequilibrare i rapporti tra Parlamento e Governo.

  Bruno TABACCI, presidente, invita a non considerarlo, nelle sue funzioni di presidente, come un esponente dell'opposizione. Segnala peraltro che la proposta fa riferimento a un'attività da svolgere congiuntamente con il Comitato per la legislazione del Senato, che attualmente è presieduto da un esponente di un gruppo parlamentare della maggioranza. Il lavoro da compiere è insomma un lavoro comune che ha come argomento il problema della qualità della legislazione, problema che è a sua volta legato a quello della qualità della rappresentanza. Invita poi anche a considerare come oltre a Parlamento e Governo siano coinvolti altri soggetti, come la Presidenza della Repubblica e la Corte costituzionale. Rinvia comunque alla prossima seduta di comunicazioni del presidente la discussione in concreto dei contenuti della sua proposta che, come preannunciato, sarà inviata a tutti i componenti del Comitato.

  La seduta termina alle 14.30.