CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 settembre 2023
172.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 38

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 28 settembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Alberto BAGNAI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

  La seduta comincia alle 13.55.

Pag. 39

Variazione nella composizione della Commissione.

  Alberto BAGNAI, presidente, avverte che il deputato De Palma è subentrato al deputato Rubano nelle funzioni di rappresentante del gruppo FI-PPE in VI Commissione.

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.
C. 1341 Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Saverio CONGEDO (FDI), relatore, illustra il contenuto del provvedimento.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per l'analisi dettagliata del disegno di legge, rammenta preliminarmente che il Governo, già nel Documento di economia e finanza 2023, trasmesso al Parlamento il 12 aprile 2023, ha dichiarato il presente disegno di legge, a completamento della manovra di bilancio 2023-2025, quale collegato alla decisione di bilancio. Ricorda che L'iniziativa legislativa, come evidenziato nella relazione illustrativa, si inquadra in un contesto macroeconomico che vede la manifattura italiana al centro di una complessa fase di transizione post-pandemica legata alla strozzatura delle filiere globali, alla crisi energetica nonché agli effetti recessivi innescati dal conflitto in Ucraina. Il Governo indica quale obiettivo del disegno di legge il sostegno allo sviluppo e alla modernizzazione dei processi produttivi e delle connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del made in Italy.
  Ricorda che il disegno di legge è costituito da 48 articoli, suddivisi in sei titoli: il titolo I enuncia i «Princìpi e obiettivi» del disegno di legge (articoli 1-3); il titolo II, rubricato «Crescita e consolidamento delle filiere strategiche nazionali», consta di nove articoli e reca al capo I (articoli 4-6) «Misure orizzontali», a favore di tutti i comparti produttivi, e al capo II «Misure settoriali», a sostegno di specifiche attività produttive (articoli 7-12); il titolo III reca disposizioni in materia di «Istruzione e formazione» (articoli 13 e 14); il titolo IV reca «Misure di promozione» e si compone di sedici articoli (articoli 15-30); il titolo V, rubricato «Tutela dei prodotti made in Italy», è composto da sedici articoli ripartiti in tre capi: il capo I, in materia di «Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta» (articoli 31-36); il capo II, dedicato alle «Nuove tecnologie» (articoli 37 e 38); il capo III, recante disposizioni in materia di «Lotta alla contraffazione» (articoli 39-46); il titolo VI, infine, reca le «Disposizioni finali» (articoli 47 e 48).
  Più in dettaglio, rammenta che gli articoli 1 e 2 recano i principi generali, gli obiettivi e gli ambiti di intervento, chiarendo che il provvedimento è volto a valorizzare le produzioni d'eccellenza, le bellezze storico artistiche e le radici culturali nazionali, a fini identitari e per la crescita dell'economia nazionale e che nell'attuazione delle disposizioni le amministrazioni centrali e locali orientano la propria azione e le relative misure di incentivazione ai principi del recupero delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri, alla promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche.
  Passando ai temi di più diretto interesse della Commissione Finanze, richiama anzitutto l'articolo 4 del disegno di legge, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale del made in Italy, con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024, con finalità di sostegno alla crescita, al rafforzamento e al rilancio delle filiere strategiche nazionali. Il Fondo è incrementato con risorse provenienti da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni ed è autorizzato a investire, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche quotate e anche in forma cooperativa, purché aventi sede legale in Italia e non operanti nel settore Pag. 40bancario, finanziario o assicurativo. Il metodo di attuazione delle operazioni finanziarie del Fondo, le condizioni di intervento e l'individuazione del veicolo di investimento delle relative risorse sono affidate a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy.
  Più in dettaglio, il fondo è istituito all'esplicito fine di sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale nazionale, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circolare. Le norme individuano altresì le modalità di funzionamento del Fondo e la sua alimentazione: esso è incrementato con risorse provenienti da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, come individuate ai sensi delle norme contabili. Per quanto riguarda le attività del Fondo, esso è autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, in possesso delle seguenti caratteristiche: a) hanno sede legale in Italia; b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo. Il Governo, nella relazione illustrativa, chiarisce che le norme in esame sono volte a istituire un Fondo sovrano nazionale, con l'obiettivo di sostenere, da un lato, la crescita e il consolidamento delle filiere strategiche nazionali, anche nella fase dell'approvvigionamento di materie prime ed energia; dall'altro, il tessuto economico industriale del Paese in un momento cruciale di cambiamento strutturale delle filiere produttive in virtù delle nuove sfide economiche internazionali, quali, tra le più note, la crisi prodottasi con la guerra in Ucraina e le sfide europee introdotte dalle riforme conosciute nel loro insieme con il termine di green deal europeo.
  Rammenta come sia di interesse per la Commissione Finanze anche l'articolo 31, il quale dispone l'istituzione, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di un contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci. Si tratta di un contrassegno che le imprese che producono beni sul territorio nazionale, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, possono, su base volontaria, apporre sui predetti beni. Si segnala, per quanto concerne i profili di interesse di questa Commissione, che il contrassegno in ragione della sua natura e funzione, è carta valori ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, ed è realizzato con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni.
  Richiama infine il contenuto degli articoli 6 e 19, che intervengono con misure di sostegno alle start up, benché non di natura fiscale. In particolare, l'articolo 6 prevede, per l'anno 2024, la concessione alle start up innovative e alle micro imprese del Voucher 3I per l'acquisizione di servizi di consulenza utili all'ottenimento di un brevetto, mentre l'articolo 19 definisce start up innovative culturali e creative le imprese che rispondono sia alla definizione di start up innovativa, che a quella di impresa culturale e ricreativa.

  Alberto BAGNAI, presidente, invita i colleghi a intervenire.

  Virginio MEROLA (PD-IDP) evidenzia le proprie perplessità di fondo sul provvedimento, presentato al termine di alcuni mesi di audizioni e annunciato dal Governo con grandi propositi di riforma. Ritiene che il disegno di legge non offra una visione di insieme e non contenga un'organica politica industriale per la tutela del made in Pag. 41Italy. Il provvedimento si limita piuttosto ad introdurre un insieme frammentario di contributi in favore dei più diversi settori, e non appare chiaro se sia stato tenuto in debito conto quanto fatto presente dai soggetti auditi.

  Toni RICCIARDI (PD-IDP) ribadisce la necessità di condurre ulteriori approfondimenti su specifiche questioni toccate dal provvedimento in esame, tra cui – a titolo di esempio – quanto disposto dall'articolo 25 in materia di certificazione di qualità della ristorazione italiana all'estero, settore in cui sono presenti ben note criticità. Ritiene che il disegno di legge si occupi di numerosi ed eterogenei settori produttivi, tra cui la ceramica, il settore tessile e quello del legno: a suo avviso occorre capire se occorra promuovere l'internazionalizzazione di tali filiere – come appare sotteso al disegno di legge – ovvero se tali settori non soffrano di difficoltà strutturali che debbono essere affrontate con strumenti più organici. Sebbene condivida la ratio del provvedimento, intravede tuttavia il rischio che esso ponga le basi per una infrastruttura volta solo a soddisfare esigenze di comunicazione e non, invece, contribuisca a risolvere concretamente le criticità dei diversi settori produttivi coinvolti. Ritiene che la tutela del made in Italy sia un compito particolarmente complesso, che a suo parere non è necessariamente attuabile mediante un intervento legislativo e che, in ogni caso merita un intento regolatorio di più ampio respiro.

  Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) rammenta che il disegno di legge, all'articolo 39, intende attribuire al procuratore della Repubblica distrettuale la competenza a esercitare le funzioni del pubblico ministero nei procedimenti per il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari e che, nella medesima ottica di specializzazione, il successivo articolo 40 reca misure volte a implementare la formazione specialistica di magistrati e degli altri operatori della giustizia offerta dalla Scuola superiore della magistratura in materia di contrasto alla contraffazione.
  Evidenzia tuttavia che, a fronte dell'intento condivisibile di specializzare i magistrati nel settore della contraffazione, il provvedimento non si occupa di individuare a quali forze dell'ordine sia in concreto affidato il compito di svolgere le indagini di settore. Richiama sul punto la competenza della Commissione Finanze, con specifico riguardo all'operatività della Guardia di Finanza.
  Ritiene infatti che una puntuale individuazione delle competenze eviterebbe il verificarsi di fenomeni, ampiamente diffusi, per cui le diverse forze dell'ordine oggi si adoperano per ottenere quanto più possibile l'attenzione della stampa ove siano coinvolte in operazioni di lotta alla contraffazione. Chiede dunque al Governo, in coerenza con la specializzazione richiesta ai magistrati, di precisare nel provvedimento quali forze dell'ordine debbano attivarsi nel caso si prefiguri il reato di contraffazione, in ragione del loro ruolo di supporto all'attività della magistratura.

  Alberto BAGNAI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.
C. 1342 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 settembre 2023.

  Alberto BAGNAI, presidente, rammenta che nel corso della predetta seduta del 12 settembre 2023 la relatrice ha illustrato i contenuti del provvedimento.

  Nicole MATTEONI (FDI), relatrice, formula una proposta di relazione favorevole (vedi allegato 1).

Pag. 42

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione formulata dalla relatrice.

  La Commissione delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, la deputata Nicole Matteoni quale relatrice presso la XIV Commissione.

  La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 28 settembre 2023. — Presidenza del vicepresidente Alberto BAGNAI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali.
Atto n. 75.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Vito DE PALMA (FI-PPE), relatore, illustra il contenuto del provvedimento in esame, che dà attuazione alla delega di cui all'articolo 7 della legge n. 127 del 2022 (legge di delegazione europea 2021).
  Preliminarmente ricorda che per «controparte centrale» – central counterpart – (CCP) si intende il soggetto che, in una transazione, si interpone tra due contraenti, evitando che questi siano esposti al rischio di inadempienza della propria controparte contrattuale e garantendo il buon fine dell'operazione. Al subentro della CCP, il singolo contratto stipulato tra le due parti lascia il posto a due nuovi contratti tra la CCP e ciascuna delle due controparti. I due contraenti originari non sono più controparti fra loro, ma sono entrambi controparte della CCP, con la quale adempiono all'obbligo di clearing. Questo processo ha l'obiettivo di aumentare la trasparenza e ridurre il rischio di controparte. La società Cassa di compensazione e garanzia S.p.A. è l'unica controparte centrale autorizzata in Italia. L'attività della Cassa di compensazione e garanzia ha originariamente riguardato i soli strumenti finanziari derivati; nel tempo si è estesa anche agli strumenti del mercato azionario (in via obbligatoria) e ai titoli di Stato italiani (in via facoltativa) fino ad annoverare un'ampia gamma di piattaforme di trading e di strumenti finanziari. Per quanto le CCP abbiano dei requisiti talmente stringenti da rendere, almeno in teoria, poco probabile un default, in quanto ciascun aderente alla CCP è tenuto a versare del collaterale a copertura dell'eventuale fallimento degli altri membri, vista la rilevanza sistemica di tali entità, il legislatore europeo ha ritenuto necessario disciplinare, secondo un criterio di massima armonizzazione, le eventuali situazioni di crisi, con l'obiettivo generale del mantenimento della stabilità finanziaria e della riduzione al minimo del costo del dissesto della CCP per i contribuenti.
  Ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, che consta di 27 articoli, è diretto proprio ad adeguare alla normativa europea in questione, la disciplina nazionale. Passando all'esame degli articoli, l'articolo 1 contiene l'elenco delle definizioni applicabili. L'articolo 2 disciplina l'ambito di applicazione del decreto legislativo, disponendo, al comma 1, che il decreto legislativo, per gli aspetti non coperti direttamente dal regolamento (UE) 2021/23, sia applicabile a tutte le controparti centrali aventi sede legale in Italia. Il comma 2 dispone che la Banca d'Italia e la Consob emanino con propri atti le disposizioni di attuazione del decreto entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso. L'articolo 3 dispone al comma 1, che la Banca d'Italia svolga le funzioni ed eserciti i poteri disciplinati dal regolamento (UE) 2021/23 e dal decreto, in qualità di unica autorità di risoluzione nei confronti delle controparti centrali con sede legale in Italia. In particolare, il comma 2 attribuisce Pag. 43alla Banca d'Italia il potere di emanare regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartire istruzioni e adottare i provvedimenti di carattere particolare di sua competenza. Essa inoltre applica le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione e gli atti delegati adottati dalla Commissione europea, anche su proposta dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM). Il comma 3 dispone che, nei procedimenti amministrativi di propria competenza, la Banca d'Italia abbia il potere di indicare i termini del procedimento, fatto salvo il diverso termine eventualmente stabilito dalla legge, e il responsabile dello stesso. Inoltre, si prevede un rinvio per quanto compatibile alla legge n. 241 del 1990.
  L'articolo 4 disciplina le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, quale ministero competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/23.
  L'articolo 5 disciplina la responsabilità delle Autorità e degli organi delle procedure di risoluzione. La norma circoscrive la responsabilità per eventuali danni cagionati ai soli casi di maggiore gravità della condotta, quali appunto il dolo e la colpa grave.
  L'articolo 6 disciplina l'obbligo di segreto in capo a tutti i soggetti coinvolti in una procedura di risoluzione.
  L'articolo 7 prevede un obbligo di collaborazione tra le autorità pubbliche coinvolte in una procedura di risoluzione, imponendo alle pubbliche amministrazioni di fornire le informazioni richieste dalla Banca d'Italia e di prestare ogni collaborazione necessaria. Si prevede inoltre che il dovere di collaborazione riguardi tra loro anche la Consob e la Banca d'Italia.
  L'articolo 8 detta una disciplina specifica in tema di piani di risoluzione. Il piano di risoluzione è uno strumento ex ante elaborato dall'autorità di risoluzione, contenente l'indicazione della strategia e degli strumenti da applicare, a seconda degli scenari ipotizzati, per permettere di essere pronti in caso di necessità di aprire una procedura di risoluzione.
  L'articolo 9 prevede una disciplina speciale degli esperti indipendenti ai fini della valutazione delle attività e delle passività di un ente oggetto di risoluzione.
  L'articolo 10 prevede che l'accertamento dei presupposti per la sussistenza dello stato di dissesto è effettuato dalla Banca d'Italia – che è designata quale Autorità di risoluzione – o di sua iniziativa, sentita la Consob, oppure su proposta della Consob stessa.
  L'articolo 11 disciplina l'iter amministrativo di apertura di una procedura di risoluzione. Il comma 1 contiene i requisiti che deve possedere il provvedimento della Banca d'Italia di apertura di una procedura di risoluzione, tra cui i presupposti dell'avvio della risoluzione e il programma di risoluzione. Il comma 2 esplicita come l'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sia condizione di efficacia del provvedimento che dispone l'apertura di una procedura di risoluzione. Il comma 3 dispone che il programma di risoluzione possa essere modificato dalla Banca d'Italia, ma tale provvedimento deve essere approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Si prevede, inoltre, che le valutazioni definitive, ovvero quelle di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento e compiute da un soggetto indipendente, non possano di per sé solamente essere motivo di modifica del programma di risoluzione. Il comma 4 prevede che al procedimento di apertura della risoluzione non si applichi la disciplina relativa alla partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
  L'articolo 12 prevede una disciplina speciale per la dichiarazione dello stato di insolvenza di una Controparte Centrale. Il comma 1 dispone che legittimati a chiedere la dichiarazione dello stato di insolvenza siano i commissari speciali o, laddove questi ultimi non siano stati nominati, che il ricorso possa essere presentato dalla Banca d'Italia o da un soggetto da essa appositamente designato. Il comma 2 prevede che il Tribunale, nel valutare la sussistenza di uno stato di insolvenza di una Controparte Centrale sottoposta a risoluzione, compia Pag. 44la propria analisi con riferimento alla situazione alla data di apertura della risoluzione. Il comma 3 prevede che la legittimazione attiva a esperire le azioni revocatorie spetti ai commissari speciali o a un soggetto appositamente nominato dalla Banca d'Italia.
  L'articolo 13 disciplina l'attuazione del programma di risoluzione, che è elaborato dall'autorità di risoluzione e contiene la strategia e l'indicazione degli strumenti scelti al fine di portare a termine la risoluzione di una Controparte Centrale. Il comma 1 dispone che la Banca d'Italia attua il programma di risoluzione o attraverso commissari speciali o attraverso atti che tengono luogo dei corrispondenti atti degli organi sociali, degli azionisti e dei titolari di altre partecipazioni, oppure, infine, attraverso provvedimenti specifici rivolti alla Controparte Centrale, ovvero provvedimenti di carattere particolare che possono avere anche carattere individuale. Il comma 2 prevede che al procedimento di attuazione della risoluzione all'attuazione del programma di risoluzione non si applichi la disciplina relativa alla partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990. Il comma 3 impone che gli atti di risoluzione siano sottoposti agli obblighi pubblicitari di cui all'articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto legislativo. Il comma 4 prevede che con l'insediamento dei commissari speciali o con l'emanazione da parte della Banca d'Italia di atti facenti luogo quelli dell'organo amministrativo della Controparte Centrale comporti la sospensione dei diritti di voto assembleari e la decadenza dell'organo amministrativo e di controllo e dell'alta dirigenza. Il comma 5 prevede che gli atti posti in essere durante una procedura di risoluzione non sono soggetti ad azione revocatoria. Il comma 6 stabilisce che la legittimazione a proporre l'azione sociale di responsabilità o quella spettante ai creditori nei confronti degli organi amministrativi e di controllo della Controparte Centrale spetta ai commissari speciali oppure, in loro assenza, alla Banca d'Italia. Il comma 7 dispone che la rappresentanza legale della Controparte Centrale sottoposta a risoluzione spetti, di regola, ai commissari speciali. Il comma 8 impone ai commissari speciali di essere dotati di particolari competenze, dispone la pubblicazione su apposita sezione del sito internet della Banca d'Italia del loro provvedimento di nomina e li qualifica quali pubblici ufficiali. Il comma 9 stabilisce che ai commissari speciali si applichi la disciplina dei commissari liquidatori. Il comma 10 dispone che la Banca d'Italia con il provvedimento di nomina dispone la durata dell'incarico dei commissari speciali. Inoltre, prevede che lo stesso incarico possa essere prorogato. Il comma 11 prevede la nomina di un comitato di sorveglianza, precisando la disciplina di riferimento applicabile. Il comma 12 stabilisce che le indennità spettanti ai commissari speciali e ai membri del comitato di sorveglianza sono stabilite da Banca d'Italia. Il comma 13 prevede che i crediti per le indennità spettanti ai commissari speciali e ai membri del comitato di sorveglianza sono assistiti da privilegio generale e, in caso di apertura di procedura concorsuale, da prededuzione.
  L'articolo 14 disciplina la chiusura di una procedura di risoluzione, disposta dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento quando gli obiettivi della risoluzione sono stati raggiunti oppure quando gli stessi non possano essere conseguiti.
  L'articolo disciplina altresì il regime di pubblicità della chiusura e prevede che in caso di utilizzo della CCP-ponte o della cessione di attività, come strumenti di risoluzione, l'eventuale residuo di masse attive o passive sarà sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.
  L'articolo 15 prevede l'applicazione del bail in, istituto giuridico che contempla l'utilizzo, anche per la risoluzione delle Controparti centrali, delle risorse finanziarie interne – analogamente a quanto previsto nelle procedure di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e finanziari – mediante la partecipazione degli investitori e/o risparmiatori, se possessori di certi strumenti finanziari emessi dalla società in crisi, alle perdite patrimoniali subite dalla società stessa. In particolare il comma 2 regola le modalità di attuazione della svalutazionePag. 45 e della conversione. Il comma 3 si preoccupa di estendere l'applicabilità dello strumento della svalutazione e della conversione anche in caso di titoli di debito convertiti in azioni. Il comma 4 prevede la possibilità per la Banca d'Italia di applicare, in caso di conversione, tassi di conversioni diversi a categorie di passività aventi posizione diversa nell'ordine di priorità applicabile, in modo tale che il tasso di conversione applicabile alle passività sovraordinate in tale ordine sia maggiore di quello applicabile alle passività subordinate. Il comma 5 dispone, che salvo patto contrario, lo strumento della conversione e svalutazione non pregiudica i diritti spettanti al creditore nei confronti dei debitori in solido. Il comma 6 precisa che gli adempimenti procedurali e amministrativi connessi all'attuazione della svalutazione e della conversione sono eseguiti, se necessario, anche dalla stessa Banca d'Italia.
  L'articolo 16 conferisce il potere alla Banca d'Italia di chiedere alla Controparte Centrale di contattare potenziali acquirenti in vista della cessione dell'attività.
  L'articolo 17 disciplina lo strumento della CCP-ponte, la cui normativa è stata allineata con il decreto legislativo n. 180 del 2015 che istituisce un quadro di risanamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento. La CCP-ponte è uno strumento di risoluzione che prevede il trasferimento temporaneo di attività e passività della CCP in crisi a un veicolo societario. Il comma 1 disciplina la costituzione di una CCP-ponte, conferendo alla Banca d'Italia il potere di prevederne la costituzione e di adottarne lo statuto e l'atto costitutivo. Il comma 2 disciplina la possibile applicazione dello strumento della CCP-ponte con lo strumento della svalutazione e conversione.
  L'articolo 18 prevede un quadro generale di disposizioni regolanti lo strumento della cessione di elementi attivi e passivi in modo da allineare la presente norma con il citato decreto legislativo n. 180 del 2015. Il comma 1 dispone regole particolari qualora oggetto di cessione siano i crediti, i contratti e le passività. Il comma 2 disciplina le forme di pubblicità delle cessioni di elementi attivi e passivi. Il comma 3 permette la possibilità che la cessione possa avvenire a seguito di trattative su base individuale. Il comma 4 stabilisce che la cessione ha efficacia solo a seguito della pubblicazione del relativo provvedimento su apposita sezione del sito internet della Banca d'Italia, prevede, inoltre, che non siano applicabili gli obblighi di pubblicità sanciti dalla disciplina civilistica, facendo, comunque, salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120 del TUF, ai sensi del quale coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al tre per cento del capitale (o al cinque per cento se l'emittente è una PMI) ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob.
  L'articolo 19 si occupa degli effetti della procedura di risoluzione sui contratti retti da una legge applicabile di un Paese terzo, al di fuori dall'Unione europea, poiché, con i Paesi extra UE spesso non esistono trattati internazionali disciplinanti il riconoscimento di una procedura di risoluzione.
  L'articolo 20 reca l'esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di risoluzione. La disposizione precisa che l'esercizio dei poteri di risoluzione previsti agli articoli 55 (sospensione degli obblighi di pagamento o di consegna a carico di entrambe le controparti da un contratto garantito da una CCP in risoluzione a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso di sospensione a norma dell'articolo 72 del regolamento, relativo agli obblighi di notifica da parte dell'Autorità di risoluzione al Collegio di risoluzione), 56 (divieto, da parte dell'Autorità di risoluzione, imposto al creditore garantito della CCP in risoluzione di escutere la garanzia avente ad oggetto attività della CCP in risoluzione) e 57 (sospensione dei meccanismi terminativi riconosciuti alla controparte di un contratto stipulato dalla CCP in risoluzione a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso di attivazione a norma dell'articolo 72, a condizione che continuino a essere eseguiti gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché di prestazione della garanzia) del regolamento (UE) 2021/23 non costituisce Pag. 46inadempimento contrattuale o manifestazione dello stato di insolvenza.
  L'articolo 21 disciplina le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi dall'Autorità di risoluzione al fine di garantirne la trasparenza.
  L'articolo 22 contiene una serie di norme specifiche in merito alle modalità di esercizio della tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti emessi dalla Banca d'Italia nell'ambito di una procedura di risoluzione. La norma precisa che i provvedimenti della Banca d'Italia sono impugnabili avanti al giudice amministrativo e il relativo giudizio di impugnazione è retto dalle norme del Codice del processo amministrativo, che viene conseguentemente modificato al fine di ricomprendere anche le fattispecie disciplinate dal presente schema.
  L'articolo 23 prevede, in analogia all'articolo 99 del decreto legislativo n. 180 del 2015, che istituisce un quadro di risanamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento, una serie di deroghe a specifiche normative, con riguardo alle Controparti Centrali in stato di risoluzione.
  L'articolo 24 contiene le modifiche al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, estendendo agli amministratori straordinari e agli amministratori temporanei le sanzioni penali previste per gli organi delle procedure concorsuali.
  L'articolo 25 contiene le modifiche al TUF ritenute necessarie per l'attuazione del Regolamento 2021/23. La disposizione prevede, tra l'altro, l'introduzione di un nuovo articolo (il 79-novies.1) recante l'individuazione delle autorità nazionali competenti al fine dell'esercizio delle nuove funzioni previste dal regolamento (UE) 2021/23 e di un nuovo Capo II-bis, dedicato alle crisi delle controparti centrali, che comprende nuovi articoli recanti la disciplina dell'amministrazione straordinaria, della liquidazione coatta amministrativa e della liquidazione ordinaria (articoli 79-novies.2, 79-novies.3 e 79-novies.4).
  L'articolo 26 contiene alcune modifiche all'apparato sanzionatorio penale vigente in modo da ricomprendere tra le condotte sanzionate alcune violazioni degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2021/23.
  L'articolo 27 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

  Alberto BAGNAI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168.
Atto n. 74.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 20 settembre 2023.

  Alberto BAGNAI, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore Centemero, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione. Invita dunque i colleghi a intervenire.

  Vito DE PALMA (FI-PPE) prende atto con favore che nella proposta di parere formulata dal relatore è stata accolto il rilievo, evidenziato dal proprio gruppo, in materia di durata dell'imponibilità di limitazioni, restrizioni o differimenti relativi ai diritti di riscatto esercitabili dai contraenti: evidenzia, tuttavia, che sarebbe opportuna un'estensione da tre a sei mesi dei menzionati termini di durata.

  Federico FRENI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, interviene per rilevare che il Governo non è contrario a valutare l'estensione dei predetti termini, a condizione che non ne sia fissata sin d'ora la durata; ciò al fine di effettuare le opportune verifiche, anche in ragione degli obblighi di natura internazionale connessi all'attuazione della disciplina europea.

Pag. 47

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2).

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19.
Atto n. 76.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 20 settembre 2023.

  Mariangela MATERA (FDI), relatrice, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice (vedi allegato 3).

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.
Atto n. 58.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 20 settembre 2023.

  Andrea DE BERTOLDI (FDI), relatore, illustra ai colleghi i contenuti del parere che si accinge a formulare.

  Fabrizio SALA (FI-PPE) interviene per rilevare l'opportunità di introdurre, tra le osservazioni che il relatore ha testé illustrato, anche un invito al Governo a valutare l'opportunità di un coordinamento delle misure recate dallo schema di decreto con quanto disposto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai commi 75-ter e 75-vicies ter dell'articolo 1, in modo tale che l'auspicata applicazione dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile nel caso di veicoli elettrici non si cumuli con quello di assicurazione già previsto per le compagnie che forniscono servizi di sharing. Rileva infatti che, se da un lato nell'ordinamento nazionale vi è l'obbligo di stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, dall'altro lato non vi è nel sistema un divieto di doppia assicurazione. Ritiene che non rilevare nel parere della Commissione tale circostanza possa mettere a rischio il settore della mobilità elettrica «dolce», ovvero lo sharing di veicoli elettrici; un doppio obbligo assicurativo, infatti, a suo parere porterebbe inevitabilmente a un innalzamento dei costi per il consumatore finale che usufruisce dei servizi di sharing di veicoli elettrici.

  Francesco Emilio BORRELLI (AVS) interviene per chiedere al relatore di integrare il parere con un'ulteriore osservazione concernente l'introduzione di una tariffa unica nazionale in favore di chi non commette sinistri stradali; ritiene infatti che l'applicazione di premi diversi secondo la provenienza geografica dell'assicurato costituisca un fattore di discriminazione tra il nord e il sud del paese, quest'ultimo caratterizzato da un tasso più elevato di incidenti.

  Mauro DEL BARBA (AV-I-RE) rimarca il proficuo lavoro svolto dalla Commissione, in particolare attraverso lo svolgimento di un ciclo di audizioni sul provvedimento in esame. Interviene dunque per rilevare che l'espressione del parere sarebbe stata l'occasione per sottoporre all'attenzione del Governo un ulteriore tema, ovvero la necessità di condividere le basi di Pag. 48dati dei soggetti assicurati, al fine di profilarli correttamente per la stipula dei contratti di assicurazione. Ciò nondimeno, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Andrea DE BERTOLDI (FDI), relatore, nell'accogliere la proposta avanzata dal collega Sala, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 4), che illustra. Con riferimento a quanto rilevato dal collega Borrelli, evidenzia – al di là delle questioni di merito – che il tema sollevato non rientra nel perimetro della direttiva da recepire. Infine, con riferimento all'intervento del collega Del Barba, condivide quanto da lui osservato, ma ritiene che la tematica potrà essere affrontata meglio in un successivo provvedimento.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, formulata dal relatore (vedi allegato 4).

  La seduta termina alle 14.45.