CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 settembre 2023
171.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 53

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 27 settembre 2023.

Audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 589 Trancassini e C. 647 Braga, recanti modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale e per la disciplina organica degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale.
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.45 alle 11.

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Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Cia – Agricoltori Italiani.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 11.10.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 11.40.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 27 settembre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

  La seduta comincia alle 11.50.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.
C. 752 Carloni.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Aldo MATTIA (FDI), relatore, segnala che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sulla proposta di legge Carloni C. 752, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, come modificata a seguito dell'approvazione degli emendamenti in sede referente, inserita nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di ottobre.
  Il provvedimento si inserisce nel filone normativo volto a promuovere e incentivare la presenza giovanile nel settore agricolo, anche al fine di un ricambio generazionale, stante lo squilibrio generazionale evidenziato dall'Annuario sull'agricoltura, che riporta una presenza di imprenditori agricoli al di sotto dei 45 anni pari al 13 per cento, di cui solo il 2 per cento con meno di 29 anni. Ciò rileva per i profili di interesse della Commissione in quanto nelle aziende condotte da giovani è possibile evidenziare una maggiore attenzione per le questioni ambientali, riscontrabile da un più elevato utilizzo di metodi di produzione biologica, un più elevato grado di integrazione e di associazionismo con altre imprese, sia di tipo verticale che orizzontale, e una più elevata percentuale di diversificazione produttiva.
  Le finalità della proposta sono quindi quelle della promozione e del sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e del rilancio del sistema produttivo agricolo attraverso interventi volti a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo (articolo 1). Tra le misure introdotte, segnala in particolare quella in base alla quale si considera giovane imprenditore agricolo il soggetto con un'età compresa tra 18 e 41 anni compiuti (articolo 2). Nel ricordare che in base alla proposta di legge si considera impresa giovanile agricola quella detenuta per almeno la metà da giovani imprenditori agricoli, fa presente che, per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura, viene istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 (articolo 3).
  La proposta di legge prevede un regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura (articolo 4), agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici (articolo 5), esoneri contributivi (articolo 6), un credito d'imposta per la partecipazione a corsi di formazione (articolo 6-bis) e per investimenti in beni strumentali (articolo 7), agevolazioni fiscali per l'ampliamento delle superfici coltivate (articolo 8), agevolazioni fiscali per i redditi derivanti da agricoltura multifunzionale e da attività connesse a quelle agricole, tra cui – ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile – sono ricomprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale (articolo 9), disposizioni relative alla prelazione di più confinanti (articolo 10), disposizioni in materia di servizi di sostituzione (articolo 12), misure volte a favorire Pag. 55l'accesso al credito (articolo 13) e al microcredito (articolo 14), l'istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (articolo 15), disposizioni in materia di successioni e donazioni (articolo 16), di adempimenti contabili (articolo 17) e di vendita diretta di prodotti agricoli (articolo 18).
  Per i profili di interesse della Commissione viene in rilievo in primo luogo l'articolo 9-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, che, al fine di favorire la redditività delle imprese agricole, in particolare giovanili, nei piccoli comuni prevede che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni, possono stipulare contratti di appalto con enti pubblici e da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari e utilizzando esclusivamente macchine e attrezzature di loro proprietà, effettuare lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano, quali lavori di afforestazione e di riforestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali, tra i quali il taglio del bosco. Nella scelta dell'impresa esecutrice gli enti pubblici possono adottare un regime preferenziale in favore delle imprese agricole giovanili. L'articolo in parola, invero, suscita più di una perplessità in quanto, nel riformulare talune disposizioni recate dalla «legge sulla montagna» (legge n. 97 del 1994), disciplina una modalità di esecuzione di contratti di appalto da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli – tra l'altro non necessariamente giovani – che anziché agevolare il ricorso a tali strumenti contrattuali in realtà appare disincentivarne l'utilizzo in quanto, contraddittoriamente, ne restringe l'ambito di operatività rispetto ad analoghi contratti che le imprese agricole possono stipulare, in tutto il territorio nazionale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2135 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001.
  In particolare, a suo avviso, a prescindere dall'atecnico impiego della dicotomia coltivatori diretti/imprenditori agricoli, l'articolo 9-bis in questione (non riproponendo le «premialità» previste dalla «legge sulla montagna» che, forse, avrebbero giustificato l'introduzione dello stesso con l'emendamento approvato in Commissione) potrebbe generare non poche contraddittorietà interpretative ed applicative in virtù della successione temporale rispetto ai richiamati articoli 2135 e 15. Il citato articolo 15 valorizza infatti la multifunzionalità e la possibilità dell'imprenditoria agricola di compiere una serie di attività che gli enti interessati – comuni, consorzi e consorzi di bonifica – possono appaltare agli imprenditori agricoli stessi.
  Per le ragioni precedentemente evidenziate, reputa pertanto opportuno che sia soppresso l'articolo 9-bis, restando a disposizione per un confronto in attesa della definizione della proposta di parere.
  L'articolo 11 reca disposizioni in materia di ristrutturazione dei fabbricati rurali. Il comma 1 riconosce all'imprenditoria agricola giovanile un credito d'imposta pari al 25 per cento della spesa sostenuta e documentata per la realizzazione di interventi di riqualificazione di fabbricati rurali. Il comma 2 definisce le modalità ed i limiti di utilizzazione del predetto credito. Il comma 3 statuisce le condizioni e le modalità di cedibilità del suddetto credito d'imposta.
  L'articolo 11-bis esonera gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale e del coltivatore diretto, dal contributo di costruzione per i nuovi edifici.
  In conclusione, anticipando una valutazione positiva sul provvedimento fermo restando quanto espresso poc'anzi sull'articolo 9-bis, si riserva di presentare una proposta di parere che tenga conto degli elementi che emergeranno nel corso del dibattito.

Pag. 56

  Mauro ROTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.55.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 27 settembre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

  La seduta comincia alle 11.55.

Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di procedimento per l'individuazione dell'area destinata alla realizzazione del Parco tecnologico e del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi a bassa e media intensità.
C. 492 Molinari.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro Manuel BENVENUTO (LEGA), relatore, segnala che la proposta di legge, di cui oggi la Commissione avvia l'esame in sede referente, è volta a integrare la procedura per la predisposizione della Carta nazionale delle aree idonee ad ospitare i rifiuti radioattivi, ora dettata dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010.
  Tale decreto disciplina in via generale i sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, definendo il «Deposito nazionale» come il sito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, e all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari. Il Deposito deve localizzarsi nell'ambito del Parco tecnologico, da realizzarsi a cura di Sogin, come anche il deposito nazionale e le strutture tecnologiche di supporto.
  L'articolo 27, sul quale incide la proposta di legge in esame, al comma 1 stabilisce che la SOGIN definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI) alla localizzazione del Parco Tecnologico, proponendone contestualmente un ordine di idoneità sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle suddette aree, nonché un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso.
  Come si evince dagli elementi di informazione risultanti da recenti atti di sindacato ispettivo, segnala che la proposta di CNAPI è stata trasmessa da SOGIN al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 15 marzo 2022, a valle di interlocuzioni tecniche tra la SOGIN e l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Per effetto di una modifica normativa apportata dall'articolo 12-bis del decreto-legge n. 183 del 2020 (cosiddetto milleproroghe) sono stati differiti rispettivamente da 60 a 180 giorni il termine – decorrente dalla pubblicazione della proposta di CNAPI – per la formulazione di osservazioni sulla proposta di Carta nazionale da parte delle regioni, degli enti locali e dei soggetti portatori di interessi qualificati, e da 120 a 240 giorni il termine entro il quale la SOGIN promuove un Seminario nazionale sul Parco tecnologico. La proposta è stata quindi aggiornata in data 17 giugno 2022. Il riscontro da parte dell'ISIN sulla proposta, vincolante per la successiva emanazione del decreto interministeriale di approvazione della CNAI, è stato inviato al Ministero dell'ambiente l'11 novembre, con una valutazione positiva solo parziale della proposta di CNAI, evidenziando la necessità di integrazioni e valutazioni circa l'applicazione di alcuni dei criteri di esclusione o di approfondimento adottati dalla SOGIN riguardo ad alcune delle aree potenzialmente idonee. In data 30 dicembre 2022 è stato chiesto alla SOGIN di effettuare le integrazioni richieste, e quindi trasmettere nel più breve tempo possibile una proposta di CNAI conforme alle richieste dell'ISIN.
  Ricorda che con l'approvazione delle mozioni 1-00414 e abbinate, avvenuta nella seduta del 13 aprile 2021, si è impegnato il Pag. 57Governo, tra l'altro, a valutare l'accoglimento delle eventuali manifestazioni di interesse pervenute dai comuni e dagli enti territoriali che intendono ospitare il deposito unico dei rifiuti radioattivi, purché vengano rispettati i criteri di esclusione e approfondimento già in vigore. Infatti, come precisato nella relazione illustrativa riguardante la proposta di legge, risulta che una serie di comunità territoriali, comuni ed enti locali abbiano avanzato la candidatura dei propri territori per la realizzazione del sito unico, ma che tali candidature non sarebbero state prese in considerazione in quanto tali territori non erano compresi nella CNAPI. La relazione riporta, inoltre, che tali comuni dichiarano di rispettare i requisiti richiesti dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e dalle linee guida dell'allora Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare, ora ISIN.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per maggiori approfondimenti, passando al contenuto specifico della proposta di legge, questa integra, come detto, l'articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010, prevedendo una nuova fase del procedimento finalizzato all'individuazione delle aree idonee, volta alla redazione di un supplemento della Carta nazionale delle aree idonee che dovrebbe ampliare le aree già individuate, al fine di includervi anche quelle risultanti da proposte di candidatura avanzate da enti locali diversi da quelli nel cui territorio sono comprese le aree idonee.
  La relazione illustrativa sottolinea che l'inserimento di tale nuova fase avviene tenendo conto del momento esatto in cui si trova il percorso amministrativo della localizzazione dell'opera, senza sconvolgere i passi importanti finora compiuti. Ritiene auspicabile una valutazione approfondita delle istanze dei comuni e delle comunità locali disponibili ad accogliere il sito nel proprio territorio.
  Tale nuova fase, che precede quella attualmente prevista dal comma 7 dell'articolo 27, prevede che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge gli enti locali diversi da quelli nel cui territorio sono comprese le aree idonee possono proporre la candidatura dei propri territori per la realizzazione del Parco tecnologico, inviando alla Sogin la documentazione sulle caratteristiche tecniche e socio-ambientali che dimostrino la rispondenza delle aree proposte ai requisiti definiti a tali fini dall'AIEA e dall'Agenzia, ovvero, successivamente alla soppressione di quest'ultima, dall'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).
  La Sogin, sulla base delle candidature, redige un supplemento della Carta nazionale delle aree idonee e lo trasmette al Ministro dell'ambiente. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica – acquisito il parere tecnico dell'ISIN, che si esprime entro 30 giorni – approva tale supplemento con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  Si prevede inoltre che il supplemento in questione è pubblicato nei siti internet della Sogin, dei Ministeri citati e dell'ISIN, in una stessa data concordata tra i soggetti interessati.
  Da ultimo, si dispone che, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, sia avviata la procedura attualmente prevista dal testo vigente del comma 7 dell'articolo 27 che, come integrato dalla proposta di legge in esame, prevede che la Sogin inviti, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del supplemento succitato, le Regioni e gli enti locali delle aree idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, nonché eventuali ulteriori enti locali iscritti nel supplemento in questione, a comunicare, entro sessanta giorni, il loro interesse ad ospitare il Parco stesso e avvia trattative bilaterali finalizzate al suo insediamento. In relazione a tale procedura, la modifica recata dalla proposta di legge in esame prevede che gli inviti della Sogin siano rivolti non solo alle regioni e agli enti locali delle aree iscritte nella Carta nazionale delle aree idonee, ma anche agli eventuali ulteriori enti locali iscritti nel supplemento in questione.
  In conclusione, considera la procedura prevista dalla proposta di legge un passo importante, in quanto la possibilità di un'autocandidatura da parte dei comuni faciliterebbe la conclusione del percorso amministrativo per la localizzazione dell'infrastruttura,Pag. 58 anche in considerazione dei tempi stretti a disposizione, dovendo avviare i lavori entro il 2025 per evitare una procedura di infrazione da parte della Commissione europea per la mancata messa in sicurezza delle scorie nucleari e dei rifiuti del settore medico-ospedaliero.

  Marco SIMIANI (PD-IDP), pur ritenendo necessario individuare un sito sul territorio nazionale nel quale collocare le scorie nucleari, anche stante le risorse impiegate per collocarle in altri Paesi, osserva che la proposta di legge in esame rischia di far allocare il Deposito in luoghi non idonei. Ritiene quindi che quello della individuazione di un sito per il Deposito sia un obiettivo assolutamente da perseguire per il Paese, nel rispetto però di tutti i requisiti di sicurezza.

  Mauro ROTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 27 settembre 2023. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

  La seduta comincia alle 12.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio.
COM(2022) 672 final.
(Rinvio dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 maggio 2023.

  Mauro ROTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.05.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 169 del 20 settembre 2023:

   a pagina 112, prima colonna, quindicesima riga, dopo la parola: «titolo» inserire le seguenti: «(vedi allegato 4)», e alla diciottesima riga, sostituire le parole: «allegato 4» con le seguenti «allegato 5»;

   a pagina 112, seconda colonna, ottava riga, dopo la parola: «titolo» inserire le seguenti: «(vedi allegato 6)», e alla undicesima riga, sostituire le parole: «allegato 5» con le seguenti «allegato 7»;

   a pagina 112, seconda colonna, quarantottesima riga, dopo la parola: «titolo» inserire le seguenti: «(vedi allegato 8)»;

   a pagina 113, prima colonna, terza riga, sostituire le parole: «allegato 6» con le seguenti «allegato 9»;

   a pagina 113, prima colonna, trentesima riga, dopo la parola: «titolo» inserire le seguenti: «(vedi allegato 10)» e alla trentatreesima riga, sostituire le parole: «allegato 7» con le seguenti «allegato 11»;

   a pagina 113, seconda colonna, diciottesima riga, dopo la parola: «titolo» inserire le seguenti: «(vedi allegato 12)» e alla ventunesima riga, sostituire le parole: «allegato 8» con le seguenti «allegato 13»;

   dopo la pagina 116 inserire la seguente:

ALLEGATO 4

5-01340 Foti: Iter del progetto relativo al sistema di collettamento fognario-depurativo del lago di Garda.

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

   FOTI, ALMICI, MATTIA – Al Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica. – Per sapere – premesso che:

   starebbe andando avanti il progetto del sistema di collettamento fognario-depurativoPag. 59 del lago di Garda, parzialmente finanziato nell'ambito della convenzione sottoscritta nel 2017 tra Ministero in indirizzo, Regioni Lombardia e Veneto, Ufficio d'Ambito di Brescia, Consiglio di bacino Veronese e A.T.S. Garda Ambiente;

   in merito e in risposta all'atto di sindacato ispettivo 4/00783, che avanzava forti perplessità sulla gestione commissariale dell'impianto, il Ministero in indirizzo puntualizzava alcuni aspetti e intendimenti sul modus operandi del Commissario straordinario, Prefetto di Brescia;

   come si legge nel documento, il «commissario straordinario ha ritenuto di istituire un tavolo tecnico di consultazione composto da rappresentanti della regione Lombardia, provincia di Brescia, ufficio d'ambito di Brescia e la società Acque Bresciane, al fine di favorire ogni utile confronto in ordine alle opere da realizzare», diverso dal tavolo tecnico istituito nel 2020 per verificare i possibili impatti ambientali delle opere di collettamento-depurazione sui corpi idrici recettori, compreso il fiume Chiese;

   il Commissario ha fin da subito insistito per procedere con l'affidamento dello studio di fattibilità del depuratore del Garda a Gavardo e Montichiari, senza attendere le risultanze dello studio della regione Lombardia che avrebbe chiarito definitivamente lo stato di salute delle condotte sublacuali, l'effettiva urgenza dell'intervento e, soprattutto, se siamo in presenza di una «bomba ecologica»;

   il Ministro dell'Ambiente, nell'incontro con i Sindaci di Gavardo e Montichiari, e i deputati della Repubblica della Provincia di Brescia, si era impegnato ad effettuare un incontro con le Regioni Lombardia e Veneto, competenti sull'opera, per raccogliere le singole posizioni sul progetto;

   ad oggi, il progetto rimane quello del doppio depuratore con scarico nel Chiese, che il Commissario straordinario ha reputato «il migliore dal punto di vista tecnico e ambientale», nonostante potrebbe risultare in contrasto con la normativa europea e i costi delle infrastrutture di Montichiari e Gavardo sono lievitati da 114 milioni di euro a 202, a fronte di un finanziamento statale di 60 milioni di euro;

   è quanto si apprende dalla cabina di regia tecnica, convocata lo scorso 7 settembre per verificare lo stato di avanzamento dell'opera e nell'ambito della quale il Governo si sarebbe impegnato a individuare le risorse necessarie al finanziamento dei restanti lavori per una rapida e completa realizzazione degli interventi;

   quali siano gli intendimenti del Governo in merito al progetto del nuovo sistema di collettamento fognario-depurativo del lago di Garda.

   Dopo la pagina 118 inserire la seguente:

ALLEGATO 6

5-01341 Santillo: Adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione Napoli Est.

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

   SANTILLO, FONTANA ILARIA, SPORTIELLO, L'ABBATE, MORFINO – Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. – Per sapere – premesso che:

   agli inizi del 1990 viene formalizzato il trasferimento alla regione Campania, unitamente al relativo progetto e agli atti contrattuali stipulati con il Consorzio FUGIST, affidatario dell'appalto, dell'impianto di depurazione Napoli Est, costruito a cura della ex-Cassa Mezzogiorno;

   l'agglomerato di Napoli Est è tra quelli per i quali, nel 2004, è stata aperta una procedura di infrazione contro il nostro Paese per violazione della direttiva 91/271/CE, sul trattamento delle acque reflue, e per il quale l'Italia è stata sanzionata dalla Corte di Giustizia europea (sentenza 19 luglio 2012);

Pag. 60

   il mancato rispetto dei tempi di attuazione (inizio lavori 31 dicembre 2015 e entrata in esercizio gennaio 2020) da parte della regione, soggetto attuatore, ha portato all'avvio della procedura di nomina di un Commissario Straordinario;

   con DPCM 26 aprile 2017, è stato nominato il Commissario Straordinario Unico (prof. Rolle) per l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia UE (causa C-565/10 e causa C-85/13) in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue;

   a luglio 2018, il Commissario Straordinario ha disposto l'aggiudicazione della progettazione esecutiva del depuratore ricevendo il relativo progetto nei termini previsti (15 maggio 2019);

   con DPCM 11 maggio 2020, si è proceduto alla nomina di un secondo Commissario Straordinario (Prof. Giugni) in sostituzione del primo. Tuttavia dal 15 maggio 2019 al giugno 2021 il progetto è rimasto in attesa del decreto regionale di non assoggettabilità a procedura VIA;

   a giugno 2021 il nuovo Commissario ha indetto la Conferenza dei Servizi, conclusa il 21 luglio 2022, dopo il superamento del dissenso espresso dalla Sovrintendenza del comune di Napoli, per motivi paesaggistici;

   risalgono al febbraio scorso la redazione del rapporto finale di verifica dalla società RINA Check e l'approvazione del progetto esecutivo da parte del Commissario straordinario unico;

   per il mancato adeguamento del depuratore de quo alla normativa comunitaria, lo Stato italiano è costretto a pagare una multa semestrale di oltre 4,4 milioni di euro, con effetti negativi sulla finanza pubblica e sui contribuenti–:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di eventuali condizioni ostative alla pubblicazione del bando di gara per l'adeguamento funzionale dell'impianto, considerato che, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi, nel mese di agosto è subentrato il nuovo Commissario straordinario unico, e delle tempistiche per la realizzazione dell'intervento atteso da oltre 10 anni.

   Dopo la pagina 119 inserire la seguente:

ALLEGATO 8

5-01342 Bonelli: Nomina dei nuovi membri della Commissione prevista per la Riserva Naturale Statale del litorale romano.

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

  BONELLI – Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. – Per sapere – premesso che:

   la Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, istituita il 29 marzo 1996, che si estende sulla costa laziale dalla marina di Polidoro a Nord fino alla spiaggia di Capocotta a sud per un territorio di 15.900 ettari, rappresenta uno degli ultimi lembi, di elevata qualità ambientale, di quelle vaste aree forestali che anticamente si estendevano lungo tutta la costa laziale;

   per il suo rilevante valore paesaggistico e naturalistico, determinato dalla presenza di boschi sempreverdi, argini e foci fluviali, dune, zone umide, distese di macchia mediterranea e tratti di campagna romana di straordinaria bellezza, l'area è sottoposta a norme di tutela e conservazione e la sua gestione risponde a specifici criteri che si richiamano alla normativa nazionale e regionale in materia di aree naturali protette;

   nel territorio della Riserva sono presenti, inoltre, siti d'interesse storico-archeologico di altissimo valore, quali i resti straordinari della città romana di Ostia Antica e dei porti imperiali di Claudio e di Traiano, la Necropoli di Porto all'Isola Sacra,Pag. 61 torri costiere, castelli e le tracce di insediamenti umani preistorici;

   riguardo la gestione della Riserva il Decreto istitutivo prevede una Commissione di riserva avente il compito di formulare indirizzi e proposte, rendere pareri tecnico-scientifici e nulla osta, vigilare sul funzionamento e la gestione unitaria della riserva e fino all'entrata in vigore del piano di gestione, durante la fase transitoria, autorizzare i nuovi strumenti urbanistici e gli interventi di rilevante trasformazione del territorio;

   la Commissione è composta da un rappresentante del Ministero dell'Ambiente (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica), con funzioni di Presidente della Commissione stessa, un rappresentante del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali (ora Ministero della cultura), un rappresentante della Regione Lazio, un rappresentante della Provincia di Roma (ora Città metropolitana di Roma Capitale), un rappresentante delle Università statali degli Studi di Roma, un rappresentante delle Associazioni Ambientaliste;

   la Commissione della Riserva del Litorale Romano, è senza governo dall'8 agosto 2022, da quando sono decaduti il Presidente e i commissari, condizione che determina l'assenza di una corretta gestione per la salute dell'ambiente costiero e per una sana convivenza tra esigenze urbane e quelle ecologiche;

   se il Ministro non ritenga d'intervenire con urgenza, mediante atti di propria competenza, per la nomina dei nuovi membri della Commissione di riserva per garantire quanto prima la pienezza dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e gestione ad essa assegnate.

   Dopo la pagina 120 inserire la seguente:

ALLEGATO 10

5-01343 Simiani: Sospensione dell'iter di approvazione del progetto relativo all'impianto eolico «Energia Monte Pizzinnu» (SS).

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

   SIMIANI, LAI – Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. – Per sapere – premesso che:

   la Società Fred Olsen Renewables Italy s.r.l. ha presentato in data 5 luglio 2022 al Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, istanza per l'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto Impianto eolico denominato «Energia Monte Pizzinnu» – Comuni di Bessude, Borutta, Ittiri e Thiesi (SS);

   la procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto è di competenza della regione Sardegna, previo esito positivo della valutazione di impatto ambientale e l'autorità competente al rilascio della stessa è il Ministero interrogato;

   nell'ambito di tale procedura autorizzativa sono state rilevate diverse criticità da parte dei comuni interessati dalla realizzazione dell'impianto, a partire dalla totale discordanza tra il piano particellare descrittivo depositato presso la Regione Sardegna e quello depositato presso il Ministero dell'Ambiente, per passare alla inadeguata documentazione progettuale inerente la valutazione del rischio archeologico, non redatta ai sensi delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2022 e priva della preventiva informazione alla predetta Soprintendenza circa la realizzazione dell'opera, finalizzata a concordarne le aree più idonee ed evitare eventuali criticità, per finire con la valutazione del rendimento energetico dell'impianto non supportata da misurazioni delle condizioni del vento in loco e quindi soggetti ad elevati livelli di incertezza;

   risulta poi da recenti approfondimenti che la società abbia dichiarato l'installazionePag. 62 di un anemometro, da parte della società Dynamic, sul Monte Pelao in data 19 settembre 2022 mentre la strumentazione è stata effettivamente posizionata ben 6 mesi dopo ovvero nel marzo 2023, per un tempo totale insufficiente alle analisi richieste per legge;

   risulta all'interrogante che non siano corrispondenti al vero le interlocuzioni con il territorio dichiarate nel progetto presentato al Ministero;

   le criticità sopra evidenziate, se confermate, pongono dubbi circa l'affidabilità della proposta progettuale redatta e la sua coerenza, in termini di efficacia, con gli obiettivi della transizione ecologica che è, e deve rimanere, un primario obiettivo per mitigare i cambiamenti climatici;

   sul tema è stata presentata interrogazione atto n. 5/00224 non ricevendo al momento alcuna risposta-:

   quali siano i motivi per i quali, nell'ambito delle proprie competenze, non abbia ancora provveduto a sospendere l'iter di approvazione del progetto, quantomeno in via cautelativa, considerando i gravi errori commessi e le assenze di misurazione, al fine di addivenire a proposte meno approssimative e condivise con il territorio.

   Dopo la pagina 121 inserire la seguente:

ALLEGATO 12

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

   MAZZETTI, CORTELAZZO – Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. – Per sapere – premesso che:

   nel 1943 le truppe germaniche hanno demolito un pregevole edificio abitativo del 1890 per realizzare piattaforme antiaeree nel Comune di Portofino, all'interno del parco di Portofino. Dopo la demolizione, i tedeschi hanno riversato nella balza sottostante i resti;

   la presenza della casa è ampiamente documentata da foto private e cartoline, foto aeree militari, riferimenti catastali. Ad oggi risultano visibili, oltre alle postazioni antiaeree, una parte dei muri perimetrali (circa 1 metro di altezza), alcuni frammenti di marmo quali colonne e balconi, le balaustre in ferro, parti di muro interno ed esterno e parte delle macerie della casa demolita;

   Il parco Monte di Portofino è stato istituito con la legge 1251/1935. Nel 1978 l'Ente Parco venne soppresso dalla legge 70/1975 rimettendo il territorio nella tutela della Regione Liguria, gestione che portò alla creazione del Parco naturale regionale di Portofino;

   l'Ente Parco regionale negli anni '80 ha redatto un proprio regolamento che, nel creare un elenco dei ruderi sul proprio territorio, prevede per tali edifici la possibilità di ricostruzione solo se vi è la presenza di almeno 1/3 delle mura perimetrali;

   con l'articolo 30 del decreto-legge n. 69 del 2013, modificando l'articolo 3 del testo unico edilizia è stata introdotta la possibilità di ricostruire i ruderi purché sia certa la preesistenza, con la prescrizione che, nelle aree tutelate, siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente;

   nel 2017 la proprietà chiede la possibilità di ricostruire l'edificio in base alle nuove regole sulla preesistenza, ma l'Ente parco, pur inserendo l'edificio nell'elenco dei ruderi, nega la ricostruzione in quanto non risultano visibili i muri perimetrali nella consistenza di 1/3;

   sul ricorso della proprietà nel dicembre 2020, il TAR, ha ritenuto prevalente la disciplina urbanistica di zona ed è pendente il ricorso in Consiglio di Stato;

   rispetto alla domanda del 2017, gli scavi condotti dalla proprietà hanno consentitoPag. 63 di individuare ulteriori parti dell'edificio, spostate dall'originaria collocazione dalle truppe occupanti, per poter meglio operare;

   un intervento di ripristino dell'edificio del 1890, in luogo delle attuali macerie, consentirebbe di riqualificare l'area;

   va considerato che è in corso l'iter per la definitiva istituzione del Parco nazionale di Portofino;

   se non ritenga opportuno adottare iniziative di competenza, anche di carattere normativa, al fine di chiarire, per i beni distrutti dalla guerra, che la possibilità di ricostruzione nelle aree Parco sussiste alla sola condizione che si dia prova dell'effettiva esistenza e consistenza dell'edificio, nei limiti del ripristino integrale dell'immobile preesistente previsti per le aree tutelate.