CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 settembre 2023
171.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 17

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 27 settembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 11.35.

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.
C. 1373-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, ricorda preliminarmente che il testo iniziale del provvedimento in discussione, corredato di relazione tecnica, è già stato esaminato dalla Commissione Bilancio, che ha espresso nella seduta dello scorso 20 settembre un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, riferita all'articolo 11, comma 1, che è stata recepita dalle Commissioni di merito.
  Passando dunque all'analisi delle sole modificazioni apportate al testo durante l'esame in sede referente che presentano profili di carattere finanziario, non ha osservazioni da formulare in riferimento all'articolo 2, comma 9-bis, atteso il carattere ordinamentale della norma, che prevede che l'importo delle spese relative alle operazioni di intercettazione sia specificamente annotato nel foglio delle notizie ai fini del recupero del credito.
  Parimenti non ha osservazioni da formulare in relazione all'articolo 2-bis, recante disposizioni in materia di contrasto della criminalità informatica e di cybersicurezza, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame, che risultano finalizzate a rendere più efficace l'azione di enti o dipendenti pubblici già impegnati, in forza di norme vigenti, nel contrasto della criminalità informatica e nella tutela della cybersicurezza.
  Relativamente all'articolo 3, concernente modifiche in materia di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, non formula osservazioni, atteso che, da un lato, la modifica introdotta si limita ad estendere dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il periodo durante il quale si possono derogare le disposizioni recate dall'articolo 473-bis.1, secondo comma, del codice di procedura civile, dall'altro, che alla deroga prevista dal testo originario del provvedimento non erano stati ascritti effetti finanziari dalla relazione tecnica.
  In relazione all'articolo 4, comma 1-bis, evidenzia che la norma dispone l'applicazione del comma 1 dello stesso articolo 4, che regola i profili procedurali e applicativi della disciplina dei corsi di formazione per l'accesso ad incarichi semidirettivi e direttivi della magistratura, anche alle procedurePag. 18 per il conferimento dei medesimi incarichi bandite a decorrere dal 21 giugno 2022 e non ancora concluse, di cui al medesimo comma 1-bis. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, considerato il contenuto prevalentemente ordinamentale della disposizione e la neutralità finanziaria della norma oggetto di modifica, già evidenziata dalla relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento in esame.
  Per quanto riguarda l'articolo 5, comma 2-bis, concernente l'esercizio di funzioni dirigenziali nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria, evidenzia che la norma dispone la soppressione del comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 146 del 2013, che, nelle more dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti penitenziari dell'esecuzione penale esterna, prevede che, fino al 31 dicembre 2023, le relative funzioni possano essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario. Al riguardo non ha osservazioni da formulare per quanto concerne i profili finanziari, considerato che il contenuto normativo di tale disposizione è riconducibile nell'alveo del comma 1 dell'articolo 5 del provvedimento in esame che, in termini più ampi rispetto alla prima, consente, fino al 31 marzo 2033, il conferimento, anche a titolo di reggenza, di incarichi dirigenziali superiori nell'ambito dei ruoli dell'esecuzione penale esterna e degli istituti penali minorili ai dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario in possesso della prescritta anzianità di servizio prevista per il conferimento di incarichi superiori. Rileva, inoltre, che sia alla disposizione di cui si dispone la soppressione sia al testo originario dell'articolo 5 del provvedimento in esame non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 5-bis, contenente disposizioni urgenti in materia di dirigenza penitenziaria, segnala che la norma aumenta da 45 a 70, con un incremento di 25 unità, il numero dei posti di dirigente di istituto penitenziario con incarico superiore, ferma restando la vigente dotazione organica complessiva della dirigenza di istituto penitenziario, di cui al comma 1. Fa presente che, ai fini della corresponsione agli ulteriori titolari di incarichi superiori del trattamento indennitario previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 75 del 2023, viene autorizzata la spesa di euro 5.209 per il 2023 e di euro 62.502 annui a decorrere dal 2024.
  Al riguardo, ritiene opportuno che vengano evidenziati gli elementi sottostanti la stima della spesa autorizzata dalla norma per far fronte agli oneri derivanti dalla stessa, considerato che non appare possibile verificarne i relativi importi sulla base del solo dato testuale della disposizione. Peraltro, evidenzia che i medesimi importi non risultano verificabili e confermabili neppure alla luce di quanto desumibile dalla documentazione tecnica relativa al decreto-legge n. 75 del 2023. Sul punto, in particolare, rammenta che la relazione tecnica relativa al citato decreto-legge n. 75 del 2023, con riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera a), a fronte di un numero di 45 dirigenti di istituto penitenziario con incarico superiore, beneficiari dell'indennità aggiuntiva di euro 13.565 prevista dalla norma, stima un onere annuo di circa 810.000 euro, risultante dal prodotto delle suddette 45 unità moltiplicate per l'importo lordo Stato della medesima indennità calcolata in circa 18.000 euro. In base a tali parametri, l'onere annuo derivante dalla norma in esame risulterebbe, infatti, pari ad euro 450.000, quale prodotto tra le 25 unità e il predetto importo di euro 18.000. Segnala che, al fine di escludere il verificarsi di oneri non valutati dalla norma andrebbero altresì acquisti chiarimenti in merito agli eventuali ulteriori oneri retributivi o indennitari connessi al disposto incremento del numero di incarichi superiori conferibili ai dirigenti di istituto penitenziario.
  In merito ai profili di copertura finanziaria del medesimo articolo 5-bis, fa presente che il comma 3 provvede agli oneri derivanti dalla corresponsione della predetta indennità aggiuntiva al personale della carriera dirigenziale penitenziaria in ragione degli incarichi superiori ad esso conferiti,Pag. 19 pari a 5.209 euro per l'anno 2023 e a 62.502 euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero della giustizia, che reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare. Rileva, inoltre, che il successivo comma 4 autorizza conseguentemente il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Con riferimento all'articolo 10, comma 1, lettera a), rileva che la norma reinserisce tra le aree funzionali del Ministero della cultura l'attività di vigilanza sull'Istituto per il credito sportivo, attività che era già prevista tra le funzioni di spettanza del suddetto dicastero, in base al testo del comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 300 del 1999, antecedente alle modifiche apportate allo stesso dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 105 del 2023, oggetto del presente disegno di legge di conversione. Al riguardo, anche alla luce di quanto riferito dalla relazione tecnica con riguardo al testo originario dell'articolo 10, comma 1, lettera a), del predetto decreto-legge, circa la funzione meramente ricognitiva della disposizione in esame, non ha osservazioni da formulare.
  In riferimento all'articolo 10, comma 5-bis, evidenzia che la norma modifica la disciplina di cui al secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto-legge n. 83 del 2014, relativa al conferimento di incarichi di direzione temporanea di poli museali e istituti di cultura statali a persone in possesso di specifici requisiti. In proposito, fa presente che le modifiche apportate precisano ulteriormente i requisiti richiesti, confermando poi quanto già previsto nell'assetto vigente, ovvero che tali conferimenti vengono comunque disposti nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero della cultura. Al riguardo, stante il carattere ordinamentale della disposizione in esame, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento, infine, all'articolo 11, comma 3-bis, concernente la riserva di posti nei concorsi banditi dagli enti locali per il reclutamento di personale dirigenziale, non ha osservazioni da formulare, atteso che le norme si limitano ad estendere, dai comuni a tutti gli enti locali, la facoltà di prevedere una riserva di posti nei concorsi banditi per il reclutamento di personale dirigenziale senza comunque derogare ai vincoli finanziari che gravano sui medesimi enti.

  Il sottosegretario Federico FRENI chiarisce che l'ammontare degli oneri derivanti dall'articolo 5-bis del decreto-legge in esame, che incrementa di 25 unità il numero complessivo di incarichi superiori conferibili ai dirigenti di istituto penitenziario nell'ambito del relativo ruolo, è stato quantificato considerando esclusivamente il riconoscimento a ciascun interessato di un importo pari a 2.500,07 euro annui, corrispondente alla differenza tra l'indennità spettante ai titolari di funzione di direzione di primo livello con incarico superiore e quella riferita all'esercizio della funzione di direzione di istituto di primo livello, non essendo configurabili ulteriori oneri retributivi o indennitari connessi all'incremento del numero di incarichi superiori conferibili. Precisa, altresì, che il conferimento degli incarichi di cui al medesimo articolo 5-bis avrà luogo a partire dal mese di dicembre 2023 e che, pertanto, gli oneri riferiti al medesimo esercizio ammontano ad un dodicesimo dell'importo annuo.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, formula la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione,

    esaminato il testo del disegno di legge C. 1373-A, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione;

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   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    l'ammontare degli oneri derivanti dall'articolo 5-bis del decreto-legge, che incrementa di 25 unità il numero complessivo di incarichi superiori conferibili ai dirigenti di istituto penitenziario nell'ambito del relativo ruolo, è stato quantificato considerando esclusivamente il riconoscimento a ciascun interessato di un importo pari a 2.500,07 euro annui, corrispondente alla differenza tra l'indennità spettante ai titolari di funzione di direzione di primo livello con incarico superiore e quella riferita all'esercizio della funzione di direzione di istituto di primo livello, non essendo configurabili ulteriori oneri retributivi o indennitari connessi all'incremento del numero di incarichi superiori conferibili;

    il conferimento degli incarichi di cui al medesimo articolo 5-bis avrà luogo a partire dal mese di dicembre 2023 e, pertanto, gli oneri riferiti al medesimo esercizio ammontano ad un dodicesimo dell'importo annuo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.
C. 854-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che la Commissione Bilancio ha già esaminato il provvedimento in titolo, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate nel corso della discussione in sede referente, da ultimo nella seduta dello scorso 20 settembre, senza tuttavia pervenire nella predetta occasione all'espressione del parere alla Commissione. Ricorda, altresì, che nella medesima data del 20 settembre scorso la VII Commissione ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento, conferendo il mandato al relatore a riferire in Assemblea.
  Tutto ciò premesso, avverte che la Commissione Bilancio è oggi chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea, rispetto al quale restano pertanto ferme le richieste di chiarimento in ordine ai profili di carattere finanziario già formulate dal relatore nella seduta dello scorso 6 settembre e sulle quali il rappresentante del Governo si era riservato di fornire elementi di risposta.

  Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella citata seduta del 6 settembre, segnala anzitutto che, al fine di assicurare in modo univoco che dall'istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, risulta opportuno riformulare il comma 2 dell'articolo 1 prevedendo l'esclusione degli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
  Precisa, altresì, che alle iniziative di sensibilizzazione e di promozione riferite allo studio delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche di cui all'articolo 1, comma 3, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse già disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate senza pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente, anche considerando che le medesime iniziative saranno realizzate nel rispetto dell'autonomia scolastica.Pag. 21
  Con riferimento all'articolo 2, comma 2, chiarisce che le finalità promosse dalle iniziative realizzate nell'ambito della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche sono perseguite mediante interventi finanziati a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, come incrementate dal comma 3 del medesimo articolo 2. In particolare, fa presente che sono già disponibili a legislazione vigente risorse derivanti da diverse e convergenti iniziative a sostegno delle attività di orientamento degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado in favore di corsi di studio STEM. Evidenzia, inoltre, che le predette attività sono finanziate, in particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 105 del 2003, che prevede l'incentivazione delle iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario; della legge n. 4 del 2017, che reca interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche, nonché nell'ambito dei Piani triennali per l'orientamento e il tutorato, realizzati ai sensi dell'articolo 1, commi da 290 a 293 della legge n. 232 del 2016.
  Per quanto concerne le attività di formazione di cui alle lettere a), b), g), h), del medesimo comma 2 dell'articolo 2, avverte che esse potranno essere realizzate nell'ambito dell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche, anche con riferimento alle esigenze specifiche dei territori interessati, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, avvalendosi anche dei finanziamenti sopra richiamati.
  Precisa, quindi, che alla promozione dei percorsi di studio, formazione o ricerca nelle discipline STEM, anche attraverso la previsione di borse di studio, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera i), sono destinate a legislazione vigente specifiche risorse, tra le quali rilevano, in particolare, le somme stanziate nell'ambito dell'articolo 28 del decreto-legge n. 50 del 2022, che ha previsto il finanziamento dei «Patti territoriali dell'alta formazione per le imprese», nonché gli incrementi delle borse di studio disciplinati dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca 17 dicembre 2021, n. 1320, in applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge n. 152 del 2021.
  Segnala, invece, che le finalità di cui alla lettera m) del comma 2 del predetto articolo 2, relativa al riconoscimento di incentivi e premialità per le aziende e i soggetti privati che operano nel campo scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico e nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sono suscettibili di determinare nuovi oneri non quantificabili a carico della finanza pubblica che non trovano copertura nell'ambito delle risorse indicate dall'articolo 2, comma 3.
  In tale quadro, avverte peraltro che la previsione di appositi incentivi e premialità per le aziende e i soggetti privati sarà oggetto di specifica considerazione in sede di attuazione delle deleghe legislative conferite, nell'ambito della riforma fiscale, dalla legge n. 111 del 2023, nonché nel quadro della complessiva revisione del sistema degli incentivi alle imprese, delineata dal disegno di legge C. 1406, approvato dal Senato della Repubblica e attualmente all'esame della Camera dei deputati, tenendo comunque conto del quadro definitorio di cui al presente provvedimento.

  Andrea MASCARETTI (FDI) relatore, formula dunque la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione,

    esaminata la proposta di legge C. 854-A, recante l'istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    al fine di assicurare in modo univoco che dall'istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche,Pag. 22 ingegneristiche e matematiche non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica è opportuno riformulare il comma 2 dell'articolo 1 prevedendo l'esclusione degli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260;

    alle iniziative di sensibilizzazione e di promozione riferite allo studio delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche di cui all'articolo 1, comma 3, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse già disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate senza pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente, anche considerando che le medesime iniziative saranno realizzate nel rispetto dell'autonomia scolastica;

    con riferimento all'articolo 2, comma 2, le finalità promosse dalle iniziative realizzate nell'ambito della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche sono perseguite mediante interventi finanziati a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, come incrementate dal comma 3 del medesimo articolo 2;

    in particolare, sono già disponibili a legislazione vigente risorse derivanti da diverse e convergenti iniziative a sostegno delle attività di orientamento degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado in favore di corsi di studio STEM;

    le predette attività sono finanziate, in particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 105 del 2003, che prevede l'incentivazione delle iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario; della legge n. 4 del 2017, che reca interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche, nonché nell'ambito dei Piani triennali per l'orientamento e il tutorato, realizzati ai sensi dell'articolo 1, commi da 290 a 293 della legge n. 232 del 2016;

    le attività di formazione di cui alle lettere a), b), g), h), potranno essere realizzate nell'ambito dell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche, anche con riferimento alle esigenze specifiche dei territori interessati, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, avvalendosi anche dei finanziamenti sopra richiamati;

    alla promozione dei percorsi di studio, formazione o ricerca nelle discipline STEM, anche attraverso la previsione di borse di studio, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera i), sono destinate a legislazione vigente specifiche risorse, tra le quali rilevano, in particolare, le somme stanziate nell'ambito dell'articolo 28 del decreto-legge n. 50 del 2022, che ha previsto il finanziamento dei “Patti territoriali dell'alta formazione per le imprese”, nonché gli incrementi delle borse di studio disciplinati dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca 17 dicembre 2021, n. 1320, in applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge n. 152 del 2021;

    le finalità di cui alla lettera m) del comma 2 del medesimo articolo 2, relativa al riconoscimento di incentivi e premialità per le aziende e i soggetti privati che operano nel campo scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico e nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono suscettibili di determinare nuovi oneri non quantificabili a carico della finanza pubblica che non trovano copertura nell'ambito delle risorse indicate dall'articolo 2, comma 3;

    la previsione di appositi incentivi e premialità per le aziende e i soggetti privati sarà oggetto di specifica considerazione in sede di attuazione delle deleghe legislative conferite, nell'ambito della riforma fiscale, dalla legge n. 111 del 2023, nonché nel quadro della complessiva revisione del sistema degli incentivi alle imprese, delineata dal disegno di legge C. 1406, approvato dal Senato della Repubblica e attualmente all'esame della Camera dei deputati, tenendo comunque conto Pag. 23del quadro definitorio di cui al presente provvedimento,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

    a) all'alinea, sostituire le parole: perseguono le seguenti finalità con le seguenti: promuovono le attività svolte nell'ambito delle risorse di cui al comma 3 che perseguono le seguenti finalità;

    b) sopprimere la lettera m).

  Conseguentemente, al medesimo articolo 2, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: Al fine di fino a: in aggiunta alle con le seguenti: Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, ferme restando le

   e con la seguente condizione:

    All'articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. La Settimana di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022.
C. 924 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame ha ad oggetto la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022 e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, preso atto sia della clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, sia di quanto riferito dalla relazione tecnica, che evidenzia, da un lato, il carattere ordinamentale e procedurale di numerose disposizioni dell'Accordo, dall'altro, il fatto che la realizzazione delle attività e dei connessi adempimenti derivanti dalle altre disposizioni, stante l'esiguità del numero dei soggetti destinatari delle misure, potrà essere fronteggiata mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 4, come già evidenziato, reca una clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento, secondo cui dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stabilendo altresì che le amministrazioni competenti provvederanno ai relativi compiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, con riguardo alla formulazione testuale delle disposizioni, non ha osservazioni da formulare.Pag. 24
  Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021.
C. 1124 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, segnala preliminarmente che il disegno di legge in esame ha ad oggetto la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021, ed è corredato di relazione tecnica,
  In merito ai profili di quantificazione recati dalle disposizioni contenute nel provvedimento non ha osservazioni da formulare, preso atto sia della clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, sia di quanto si evince dalla relazione tecnica secondo cui tutti gli adempimenti di natura giudiziaria derivanti dal presente provvedimento, ivi compresi quelli collegati alla custodia dei beni sequestrati e confiscati, potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento, invece, ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3, come già evidenziato, reca una clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento, secondo cui dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stabilendo altresì che le amministrazioni competenti provvederanno ai relativi compiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, con riguardo alla formulazione testuale delle disposizioni, non ha osservazioni.
  Tutto ciò considerato, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.
C. 752.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 luglio 2023.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, ricorda che sul provvedimento in esame la Commissione ha deliberato nella seduta dello scorso 7 giugno la richiesta di relazione tecnica, da predisporre ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, che non risulta tuttavia allo stato trasmessa dal Governo.

  Il sottosegretario Federico FRENI fa presente che sono tuttora in corso i dovuti approfondimenti sui profili di carattere finanziario del testo e sono ancora in via di acquisizione, presso le diverse amministrazioni competenti, gli elementi necessari ai fini della predisposizione della relazione tecnica. Assicura, comunque, il pieno impegnoPag. 25 a completare l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.
C. 1342 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione – Relazione favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, osserva preliminarmente che il disegno di legge, che reca deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, legge di delegazione europea 2022-2023, è corredato di relazione tecnica,
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 1, comma 3, reca un meccanismo strutturato su più livelli conseguenziali volto a far fonte agli oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe legislative conferite dal provvedimento in esame. In particolare, evidenzia che la citata disposizione prevede che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possano essere previste nei decreti legislativi di cui agli articoli da 2 a 13 e all'allegato A annesso al presente disegno di legge, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe da quest'ultimo conferite. Segnala che la disposizione precisa, altresì, che alla copertura delle predette spese, così come delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe medesime, si provvede – laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni – mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea.
  Al riguardo, rammenta che la dotazione iniziale del predetto Fondo, come si ricava dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per il triennio in corso, ammonta a euro 155.413.695 per l'anno 2023, a euro 180.408.363 per l'anno 2024 e a euro 185.436.740 per l'anno 2025. Rileva, altresì, che per quanto concerne l'anno in corso, sulla base di un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il predetto Fondo reca allo stato risorse disponibili per un ammontare pari ad euro 98.276.329.
  Ciò posto, segnala che il citato articolo 1, comma 3, non contiene un'indicazione quantitativa delle risorse del Fondo di cui si prefigura l'utilizzo, in considerazione del fatto che – come evidenziato nella relazione tecnica, in analogia con quanto già esplicitato in occasione degli ultimi disegni di legge di delegazione europea esaminati dal Parlamento – risulta estremamente difficile determinare, prima della stesura degli schemi di decreto legislativo, in che misura l'adempimento degli obblighi derivanti dai singoli atti dell'Unione europea oggetto di recepimento comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Fa inoltre presente che la disposizione in commento prevede in seconda istanza che, qualora la dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea non dovesse recare le occorrenti disponibilità, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Ricorda che tale ultima disposizione della legge di contabilità e finanza pubblica, nell'affermare il principio che le leggi di delega che determinano oneri per la finanza pubblica devonoPag. 26 recare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi, consente che, nei casi in cui in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi sia effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. Conseguentemente, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  Tanto premesso, ritiene opportuno acquisire dal Governo una rassicurazione, sia pure di massima, circa l'adeguatezza della dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea a garantire in prima istanza la copertura dei nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, giacché – in caso di insufficienza di tale dotazione – l'attivazione del meccanismo delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 finirebbe per subordinare l'esercizio delle deleghe connesse al recepimento di obblighi europei al previo reperimento delle occorrenti risorse finanziarie.
  Nel quadro testé descritto, rileva altresì che nell'ambito degli articoli 5, 8, 10, 12 e 13, ciascuno dei quali reca una delega per il recepimento o l'attuazione di specifici atti normativi dell'Unione europea, sono previste specifiche clausole di invarianza finanziaria, secondo cui dall'attuazione di ciascuno dei citati articoli non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvederanno ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, pur non avendo osservazioni in merito alla formulazione letterale delle suddette clausole, ritiene che andrebbe tuttavia valutata l'opportunità di integrare il comma 3 del sopra menzionato articolo 1 al fine di coordinarne il contenuto con le citate previsioni normative e precisare conseguentemente che – in considerazione di quanto stabilito dai predetti articoli 5, comma 2, 8, comma 3, 10, comma 3, 12, comma 3, e 13, comma 3 – dall'ambito di applicazione del meccanismo di copertura finanziaria di carattere generale dianzi illustrato deve intendersi esclusa l'attuazione degli articoli in questione, in ragione dell'asserita neutralità finanziaria delle deleghe da essi conferite. Sul punto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Rileva, altresì, l'opportunità di un chiarimento da parte del Governo circa il mancato inserimento, nel testo dell'articolo 11, di una clausola di invarianza finanziaria di tenore analogo a quelle in precedenza richiamate, posto che ad essa fa invece riferimento la relazione tecnica, che richiama il contenuto del comma 4 del medesimo articolo 11, che tuttavia non figura nel disegno di legge in esame.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, rileva che l'articolo in esame reca la delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione. Rileva, altresì, che la relazione tecnica sottolinea che grava sugli Stati membri l'obbligo di garantire che i soggetti individuati per lo svolgimento dei compiti e dei poteri che la direttiva attribuisce alle autorità e organismi incaricati dell'attuazione dispongano effettivamente di risorse adeguate per svolgere detti compiti in modo efficace ed efficiente e che gli eventuali oneri connessi con l'attuazione della normativa europea in questione potranno essere individuati e quantificati solo in occasione della determinazione concreta delle relative modalità operative, rinviata allo schema di decreto legislativo di recepimento, e saranno indicati nella pertinente relazione tecnica. Segnala infine che, in esito a tali premesse, la relazione tecnica espressamente dichiara che la complessità della materia oggetto di delega non consente una determinazione ex ante di eventuali effetti finanziari a carico della finanza pubblica e che questi ultimi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, saranno quantificati al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. Pertanto,Pag. 27 preso atto delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare, fermo restando che la verifica degli eventuali effetti finanziari delle norme che recepiranno la citata direttiva (UE) 2022/2555 potrà aver luogo solo in sede di esame parlamentare degli schemi di decreti legislativi che saranno adottati nell'esercizio della delega di cui trattasi.
  Per quanto concerne i profili di quantificazione dell'articolo 4, che reca la delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici. Rileva, altresì, che la relazione tecnica sottolinea che, stante la complessità della materia oggetto di delega, dovuta alla numerosità ed eterogeneità dei settori rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, non è possibile allo stato determinare gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. In particolare, con specifico riguardo alle lettere c) e d) del comma 1, concernenti l'individuazione di uno o più punti di contatto aventi funzioni di collegamento con la Commissione europea, con gli Stati membri dell'Unione europea e con altri Paesi ed organismi internazionali, non risulta possibile allo stato procedere ad una quantificazione puntale, essendo rimessa al legislatore delegato la scelta in ordine all'individuazione di una o più autorità competenti. Fa inoltre presente che, in aggiunta ai compiti di natura operativa e organizzativa, le norme prevedono compiti di cooperazione transfrontaliera, di attività di sostegno e di promozione nel campo della ricerca e formazione in materia di resilienza delle infrastrutture critiche, in relazione ai quali non appare possibile associare ex ante un valore finanziario specifico.
  Alla luce di tali premesse, segnala che la relazione tecnica espressamente dichiara che gli eventuali oneri connessi con l'attuazione della normativa europea in questione potranno essere individuati e quantificati solo in occasione della determinazione concreta delle modalità operative, demandata allo schema di decreto legislativo di recepimento, e saranno indicati nella pertinente relazione tecnica. Pertanto, preso atto delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare, fermo restando che la verifica degli eventuali effetti finanziari delle norme che recepiranno la citata direttiva (UE) 2022/2557 potrà aver luogo solo in sede di esame parlamentare degli schemi di decreti legislativi che saranno adottati nell'esercizio della delega di cui trattasi.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5, recante principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti. In proposito, non formula osservazioni, tenuto conto della natura prevalentemente ordinamentale delle disposizioni, per altro assistite da una specifica clausola di invarianza finanziaria, e del fatto che nel settore finanziario molte delle autorità di controllo sono esterne al perimetro della pubblica amministrazione.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 6, che prevede principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, fa presente che la normativa vigente dovrà essere adeguata in modo da prevedere specifici obblighi a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, in materia di formazione e informazione e di sorveglianza sanitaria, al fine del suo adeguamento alla valutazione dello stato di salute dei lavoratori. Evidenzia che la relazione tecnica sottolinea che dal recepimento della direttiva e dunque dall'esercizio della delega non derivano nuovi né maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione al settore privato essendo la sorveglianza sanitaria in base alle vigenti disposizioni di legge a carico del datore di lavoro. Inoltre, con riferimento al settore pubblico, dal momento che allo stato non risulta possibile prevedere, a priori, come possa essere modificata la sorveglianza sanitaria e quali indagini strumentali e diagnostiche si possa decidere di incrementare sulla base del rischio di esposizione del lavoratore, la relazione tecnica espressamentePag. 28 dichiara che non è possibile la determinazione ex ante dell'impatto economico sui datori di lavoro pubblici. Rileva pertanto che, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, la determinazione puntuale degli effetti finanziari sarà effettuata in sede di esercizio della delega. Preso atto delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica, non ha quindi osservazioni da formulare, fermo restando che la verifica degli effetti finanziari delle norme che recepiranno la citata direttiva (UE) 2022/431 potrà aver luogo solo in sede di esame parlamentare degli schemi di decreti legislativi che saranno adottati nell'esercizio della delega di cui trattasi.
  Per quanto riguarda i profili di quantificazione dell'articolo 7, rileva che le norme conferiscono al Governo una delega legislativa volta al recepimento della direttiva UE 2022/2380, nonché all'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'articolo 138 del regolamento UE 2018/113. Segnala che, tra i principi e i criteri specifici che il Governo dovrà seguire, sono previsti, tra l'altro, l'introduzione di modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 128 del 2016 tali da assicurare il corretto e integrale recepimento della direttiva UE 2022/2380 e l'introduzione nel suddetto decreto legislativo di ulteriori sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi previsti dalla direttiva UE 2022/2380. Evidenzia al riguardo che la relazione tecnica afferma che, dal punto di vista finanziario, dall'esercizio della delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvedendo le amministrazioni allo svolgimento delle attività di competenza con le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non ha pertanto osservazioni da formulare.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 8, evidenzia che la disposizione reca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione, del 12 dicembre 2022, in materia di organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione. Rileva che la relazione tecnica afferma che la delega in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto introduce nuovi parametri tecnici da tenere in considerazione nell'effettuazione dei controlli già previsti. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca informazioni sull'aggiornamento dei predetti parametri tecnici e assicurazioni in merito al fatto che tale aggiornamento non comporti una revisione e un adeguamento degli strumenti e delle strutture delle amministrazioni competenti ad effettuare i controlli suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Per quanto concerne i profili di quantificazione dell'articolo 9, evidenzia che le norme conferiscono al Governo una delega legislativa volta a recepire la direttiva UE 2023/958, relativa al contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni, e la direttiva UE 2023/959, relativa al Sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas serra nell'Unione europea. Rileva che, nell'esercizio della delega, il Governo deve attenersi a specifici principi e criteri direttivi, tra cui segnala i seguenti: rafforzare la struttura organizzativa del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE, Comitato Emissions trading system – ETS, designato dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 47 del 2020 quale Autorità nazionale competente, in considerazione dell'ampliamento dei compiti da svolgere anche verso nuovi settori; istituire un'autorità nazionale competente responsabile dell'attuazione della normativa correlata al nuovo sistema per lo scambio di quote di emissione ETS II; ottimizzare e informatizzare le rinnovate e aggiuntive procedure rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, EU ETS, integrando le nuove procedure nell'esistente «Portale ETS»; rivedere e adeguare il sistema sanzionatorio e assegnare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di nuova istituzione.
  Riguardo al rafforzamento del Comitato ETS, che comporta la necessità di provvedere a un suo incremento in termini numerici,Pag. 29 e all'istituzione di un'autorità nazionale competente responsabile dell'attuazione della normativa correlata al nuovo sistema per lo scambio di quote di emissione ETS-II, rileva che la relazione tecnica, pur premettendo che al momento non appare possibile svolgere una valutazione di impatto per quanto attiene alla quantificazione dei costi aggiuntivi, ricorda tuttavia che per i compensi attribuiti ai membri del Comitato e ad eventuali supporti organizzativi o logistici sono utilizzati i proventi delle aste di CO2 effettuate nell'ambito del sistema EU ETS e che, pertanto, dall'attuazione del presente criterio di delega non deriva alcun aggravio per la finanza pubblica. In questo quadro, rileva che la verifica parlamentare circa l'effettiva idoneità di quota parte dei proventi delle aste a finanziare l'attuazione dei presenti criteri di delega, potrà essere effettuata soltanto al momento dell'esame dello schema di decreto legislativo che darà attuazione ai predetti criteri.
  Riguardo invece all'aggiornamento e all'ottimizzazione del «Portale ETS», segnala che la relazione tecnica, nel ricordare che le entrate derivanti dalle tariffe sono riassegnate su un apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo al Portale ETS, afferma che le spese relative all'implementazione delle tecnologie telematiche non determinano alcun aggravio per la finanza pubblica, poiché i costi delle attività sono posti a carico dei soggetti interessati mediante un sistema tariffario ad essi commisurato. In proposito, non formula osservazioni, tenuto conto che il finanziamento tramite tariffe è uno dei modi di copertura legislativamente previsti degli oneri derivanti dall'attuazione delle leggi di delegazione europea per le prestazioni rese da uffici pubblici, come si evince dall'articolo 1 della presente legge e dall'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012.
  Con riferimento, ancora, alla revisione e integrazione del sistema sanzionatorio, preso atto che la relativa irrogazione rientra tra le attività considerate di supporto strutturale al Comitato, come affermato dalla relazione tecnica, ricorda che, in base all'articolo 42, comma 22, del decreto legislativo n. 47 del 2020, detta irrogazione è in capo al Comitato ETS. In proposito, tenuto conto delle considerazioni svolte in merito al rafforzamento del Comitato ETS, non formula osservazioni.
  Infine, riguardo al criterio che prevede l'assegnazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dei proventi derivanti dall'introduzione di nuove sanzioni, al fine di destinarli al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio, non formula osservazioni, dal momento che il corrispondente gettito, riferito a sanzioni non ancora operanti, non è scontato nei tendenziali di finanza pubblica.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 10, evidenzia che la disposizione delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale. In proposito non formula osservazioni, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa il fatto che eventuali oneri per l'adeguamento a obblighi rivenienti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea saranno interamente a carico della Banca d'Italia, quale autorità designata, dotata di autonomia finanziaria ed esterna al perimetro della pubblica amministrazione e considerato, da un lato, che le disposizioni sono assistite da una specifica clausola di invarianza e, dall'altro, che, come precisato dalla relazione illustrativa, l'adeguamento comporterà principalmente una revisione del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, concernente il risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, ossia un provvedimento a cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e che è assistito da una generale clausola di invarianza finanziaria.
  Riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 11, evidenzia che la disposizione delega il Governo ad adottare uno o Pag. 30più decreti legislativi per adeguare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione. In proposito non formula osservazioni, tenuto conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica riguardo alla possibilità per le amministrazioni interessate di provvedere ai compiti attribuiti con le risorse già disponibili a legislazione vigente, fermo restando che la verifica dell'effettiva neutralità finanziaria delle norme attuative del regolamento dell'Unione europea sui controlli sul denaro contante potrà aver luogo solo in sede di esame parlamentare degli schemi di decreti legislativi che saranno adottati nell'esercizio della delega di cui trattasi.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 12, evidenzia che la disposizione delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario. In proposito non formula osservazioni, tenuto conto della natura prevalentemente ordinamentale delle disposizioni, per altro assistite da una specifica clausola di invarianza finanziaria, e del fatto che nel settore finanziario molte delle autorità di controllo sono esterne al perimetro della pubblica amministrazione.
  Per quanto concerne i profili di quantificazione dell'articolo 13, rileva preliminarmente che l'articolo in esame prevede l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, giacché la relazione tecnica assicura che i soggetti interessati dalle disposizioni – l'Agenzia per l'Italia digitale, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e il Garante per la protezione dei dati personali – non dovranno esercitare nuove funzioni, ma svolgere le medesime in modo diverso senza nuovi oneri per la finanza pubblica, fermo restando comunque che una verifica puntuale della neutralità finanziaria dell'intervento potrà aver luogo solo in sede di esame parlamentare degli schemi di decreto legislativo che saranno adottati nell'esercizio della delega di cui trattasi.

  Il sottosegretario Federico FRENI assicura che il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 presenta disponibilità adeguate ad assicurare, in prima istanza, la copertura dei nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe legislative conferite dal presente provvedimento, in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, rappresentando l'attivazione del meccanismo di copertura delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, una eventualità prevista in via meramente prudenziale in considerazione dell'impossibilità di quantificare puntualmente già in questa sede gli oneri derivanti da talune disposizioni di delega.
  Chiarisce, inoltre, che dall'attuazione della delega di cui all'articolo 8, relativa al recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli adempimenti connessi alla previsione di nuovi parametri tecnici relativi ad alcuni organismi nocivi non influiscono sul numero e sulla tipologia dei controlli effettuati ma solo sul loro contenuto tecnico e, pertanto, le amministrazioni interessate potranno farvi fronte con i fondi già loro assegnati, avvalendosi delle strumentazioni disponibili a legislazione vigente.
  Concorda, infine, con l'esigenza rilevata dal relatore di inserire, nel testo dell'articolo 11, una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione della delega di cui al medesimo articolo, in linea con quanto indicato dalla relazione tecnica allegata al provvedimento, nonché di integrare il comma 3 dell'articolo 1 al fine di coordinarne il contenuto con le clausole di neutralità finanziaria contenute negli articoli 5, comma 2, 8, comma 3, 10, comma 3, comma 3, e 13, comma 3, nonché con quella inserita nell'articolo 11, comma 4, in Pag. 31modo da chiarire che dall'ambito di applicazione del meccanismo di copertura finanziaria di carattere generale previsto dalla medesima disposizione deve intendersi esclusa l'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 5, 8, 10, 11, 12 e 13.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023 (C. 1342 Governo);

   per quanto riguarda i profili di merito,

    delibera di riferire favorevolmente sul complesso del disegno di legge;

   per quanto riguarda i profili finanziari,

   preso atto dei chiarimenti del Governo, da cui si evince che:

    il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 presenta disponibilità adeguate ad assicurare, in prima istanza, la copertura dei nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe legislative conferite dal presente provvedimento, in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, rappresentando l'attivazione del meccanismo di copertura delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, una eventualità prevista in via meramente prudenziale in considerazione dell'impossibilità di quantificare puntualmente già in questa sede gli oneri derivanti da talune disposizioni di delega;

    dall'attuazione della delega di cui all'articolo 8, relativa al recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto gli adempimenti connessi alla previsione di nuovi parametri tecnici relativi ad alcuni organismi nocivi non influiscono sul numero e sulla tipologia dei controlli effettuati ma solo sul loro contenuto tecnico e, pertanto, le amministrazioni interessate potranno farvi fronte con i fondi già loro assegnati, avvalendosi delle strumentazioni disponibili a legislazione vigente;

    osservato che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, sugli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio delle deleghe conferite al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea di cui ai successivi articoli da 2 a 13 e all'allegato A annesso al provvedimento, dovranno essere acquisiti i pareri espressi dai competenti organi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

    rilevato che l'articolo 1, comma 1, nel richiamare le modalità di esercizio delle medesime deleghe rinvia espressamente, tra l'altro, alle procedure disciplinate in via generale dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

    osservato, in particolare, che in virtù di tale rinvio, trova applicazione anche il comma 4 dell'articolo 31 della citata legge n. 234 del 2012, ai sensi del quale sugli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie, debitamente corredati di relazione tecnica, è in ogni caso richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;

   rilevata l'esigenza di:

    inserire nel testo dell'articolo 11, una clausola di invarianza finanziaria riferitaPag. 32 all'attuazione della delega di cui al medesimo articolo, in linea con quanto indicato dalla relazione tecnica allegata al provvedimento;

    integrare il comma 3 dell'articolo 1 al fine di coordinarne il contenuto con le clausole di neutralità finanziaria contenute negli articoli 5, comma 2, 8, comma 3, 10, comma 3, comma 3, e 13, comma 3, nonché con quella inserita nell'articolo 11, comma 4, in modo da chiarire che dall'ambito di applicazione del meccanismo di copertura finanziaria di carattere generale previsto dalla medesima disposizione deve intendersi esclusa l'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 5, 8, 10, 11, 12 e 13,

   delibera di riferire favorevolmente

   con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

    All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5, comma 2, 8, comma 3, 10, comma 3, 11, comma 4, 12, comma 3, e 13, comma 3,

  Conseguentemente, all'articolo 11, aggiungere, in fine, il seguente comma: 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di relazione.

  La Commissione approva la proposta di relazione.

  La seduta termina alle 11.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 27 settembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 11.55.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare.
Atto n. 57.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 20 settembre 2023.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sullo schema in esame prima che il Governo abbia provveduto a trasmettere il prescritto parere del Consiglio di Stato. Nel segnalare che detto parere non è ancora pervenuto, fa presente che la Commissione non potrà procedere nella giornata odierna all'espressione del parere di propria competenza.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
Atto n. 73.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 20 settembre 2023.

Pag. 33

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che sono pervenute sia l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per alcune disposizioni dell'atto in esame, sia il parere della predetta Conferenza per le restanti disposizioni.
  Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, la Commissione può oggi procedere all'espressione del prescritto parere. Nel ricordare che nella seduta dello scorso 20 settembre il rappresentante del Governo ha depositato una nota dell'Ufficio legislativo economia del Ministero dell'economia e delle finanze contenente gli elementi di risposta alle richieste di chiarimento sollevate nella medesima seduta dal relatore, dà quindi la parola a quest'ultimo per la formulazione del parere.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (Atto n. 73);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    per quanto attiene all'articolo 3, i procedimenti amministrativi che impongono oneri a carico degli operatori sono già stati informatizzati a seguito della costituzione del Sistema informativo biologico, istituito dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° febbraio 2012, n. 2049;

    le risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono adeguate a far fronte agli oneri relativi alla convenzione tra il medesimo Ministero e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che in qualità di autorità di controllo esercita i compiti attribuiti dall'articolo 4 dello schema, anche tenendo conto delle più recenti indicazioni formulate dalla Commissione europea, nell'ambito della valutazione della probabilità di non conformità, in merito alla frequenza dei controlli fisici sulle partite di prodotti biologici;

    la designazione del laboratorio nazionale di riferimento, ai sensi dell'articolo 11, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le relative attività potranno essere esercitate da uno dei cinque laboratori ufficiali del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che ordinariamente svolgono tali funzioni nell'ambito della propria attività istituzionale e sono in possesso dei requisiti previsti per i laboratori nazionali di riferimento dall'articolo 100 del regolamento (UE) 2017/625;

    il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste potrà provvedere alle attività connesse all'istituzione e alla gestione dell'elenco dei laboratori ufficiali di cui all'articolo 11, comma 3, nell'ambito delle risorse disponibili, giacché analoghe attività sono già svolte a legislazione vigente in attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 marzo 2014, n. 2592, che ha previsto l'istituzione dell'elenco pubblico dei laboratori designati ad eseguire le analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica;

    i procedimenti amministrativi previsti nell'ambito delle attività di controllo e Pag. 34di certificazione di cui agli articoli da 17 a 20 potranno essere gestiti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, considerando che analoghe attività sono già svolte a legislazione vigente nell'ambito del Sistema informativo biologico, istituito dal menzionato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° febbraio 2012, n. 2049;

    gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti a legislazione vigente in relazione alla violazione di disposizioni del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, non sono scontati negli andamenti tendenziali di bilancio e, pertanto, la revisione del sistema sanzionatorio non determina effetti finanziari;

    dagli scambi informativi per l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 24 e 25 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto detti scambi sono già realizzati con riferimento alle sanzioni previste a legislazione vigente avvalendosi della Banca dati Vigilanza del Sistema informativo agricolo nazionale, istituita con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 febbraio 2012,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità.
Atto n. 69.
(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, segnala preliminarmente che lo schema di decreto in esame reca le disposizioni attuative degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in cui, tra le azioni chiave, è infatti prevista, nell'ambito della Missione 5, Componente 2, una riforma della normativa in materia di disabilità, intitolata «legge quadro per le disabilità» – Missione 5, Componente 2, Riforma 1.1.
  Rileva che il decreto legislativo in esame, composto da 10 articoli, attua la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante delega al Governo in materia di disabilità per la parte relativa alla riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità, attenendosi ai principi e ai criteri direttivi individuati dall'articolo 2, comma 2, lettera e), della citata legge ed è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento agli articoli 1 e 2, che recano la definizione dell'ambito degli interventi normativi previsti dal decreto delineando il perimetro dei soggetti su cui le disposizioni troveranno attuazione, segnala, in particolare, che occorre soffermarsi sul comma 2 dell'articolo 1, laddove si definisce l'«accessibilità» ai fini in questione. A tale proposito, infatti, premesso che la norma precisa che con tale termine s'intende la piena fruibilità dell'ambiente fisico, dei servizi pubblici, compresi i servizi elettronici e di emergenza, dell'informazione e della comunicazione, comprensivi dei sistemi informatici e le tecnologie di informazione in caratteri, anche mediante l'adozione di misure specifiche per le varie disabilità, ovvero, di meccanismi di assistenza o predisposizione di accomodamenti ragionevoli, andrebbe preliminarmente confermato, a suo avviso, che la portata applicativa risulti sostanzialmente uniforme a quella già prevista dalla normativa vigente per i lavoratori disabili della pubblica amministrazione.
  Con riferimento all'articolo 3, che introduce alcune novelle integrative nella disciplina del Piano integrato di attività e organizzazione, pur tenendo conto della Pag. 35certificazione di neutralità finanziaria delle disposizioni da parte della relazione tecnica, segnala preliminarmente che la novella di cui al capoverso comma 2-bis stabilisce espressamente che la figura del responsabile per l'accessibilità, sia individuata esclusivamente tra il personale in servizio avente adeguata professionalità o esperienza, ivi precisandosi «comprovata anche da specifica formazione sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità per le persone con disabilità». Pertanto, è possibile ipotizzare, a suo avviso, che talune amministrazioni, in assenza di personale dirigenziale già in possesso di tale documentata qualificazione professionale, si adopereranno d'ora innanzi per disporre la frequenza di corsi specifici ai candidati individuati per l'incarico, al fine di far conseguire le specifiche competenze per il conferimento del citato incarico. In tal senso, fa presente che si prefigura senz'altro la possibilità del sostenimento di nuovi e maggiori oneri a carico di tutte le amministrazioni. Sul punto, nel rilevare che la norma prevede espressamente che tale incarico possa esser affidato al «responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità» di cui all'articolo 39-ter del testo unico sul pubblico impiego, segnala anche che la disciplina di tale ultima figura viene modificata dall'articolo 6, cui rinvia, per cui è ivi stabilita, tra l'altro, d'ora innanzi un'analoga documentata certificazione delle competenze in tema di disabilità. Ricorda che anche l'istituzione della citata figura è stata suo tempo previsto che avvenisse senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Pur considerando che il capoverso comma 2-ter della norma in esame prevede che, limitatamente alle pubbliche amministrazioni aventi meno di cinquanta dipendenti, le stesse possano individuare la figura di cui al comma 2-bis ricorrendo a forme di gestione associata dell'incarico, appare evidente, a suo avviso, che in ragione dell'ambito applicativo della nuova figura in esame la certificazione di neutralità da parte della relazione tecnica andrebbe opportunamente suffragata alla luce di dati ed elementi che siano realmente idonei a dimostrarne l'effettiva sostenibilità a valere delle sole risorse che sono già previste dalla legislazione vigente per il loro funzionamento, come del resto stabilito dal comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità.
  Con riferimento ai profili di quantificazione recati dall'articolo 6, che interviene sulla disciplina già prevista dalla normativa vigente della figura del responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro, posto che già all'atto della istituzione, la figura del responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro, stabilita però da parte delle sole amministrazioni con più di 200 dipendenti, era stata prevista senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, segnala che d'ora innanzi dovranno dotarsi di tale figura tutte le amministrazioni pubbliche. Sul punto, andrebbe pertanto chiarito, a suo avviso, se tutte le amministrazioni siano nella disponibilità delle risorse umane e strumentali per dotarsi di tale figura. Inoltre, con specifico riferimento al comma 1-bis, segnalando che la disposizione stabilisce che il responsabile indicato al comma 1 sia d'ora innanzi individuato «prioritariamente» tra il personale in servizio avente adeguata professionalità o esperienza che sia attestata dalla frequenza di specifici percorsi formativi sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità per le persone con disabilità, fa presente che andrebbero valutati gli ipotizzabili nuovi e maggiori oneri per le amministrazioni a titolo di spese di formazione, nell'eventualità presso le stesse non sia già presente personale avente tale documentata e «specifica» professionalità, come in termini analoghi già rilevato all'articolo 3.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 7, che prevede alcuni contenuti obbligatori della carta dei servizi, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che le attività di elaborazione delle informazioni e dei dati, nonché dei contenuti informativi oggetto di inserimento nella carta Pag. 36dei servizi delle amministrazioni in ordine ai livelli di qualità del servizio relativamente all'effettiva accessibilità delle prestazioni per le persone con disabilità, possano essere sostenute dalle medesime esclusivamente a valere delle loro risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 8, recante misure di tutela di cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, convenendo con la relazione tecnica circa il carattere ordinamentale della norma, osserva che la possibilità di agire per la mancata attuazione o violazione dei livelli di qualità dei servizi rende ancor più importante la determinazione di adeguate risorse per l'accessibilità per le persone con disabilità.
  In merito all'articolo 9, recante la clausola di invarianza, evidenzia che le norme contenute nello schema di decreto sembrerebbero includere attività suscettibili di produrre nuovi e maggiori oneri per le amministrazioni, perlomeno relativamente agli ipotizzabili fabbisogni necessari ad assicurare la certificazione delle competenze in materia di disabilità, e alla neo istituita figura del dirigente preposto alla programmazione delle attività volte ad assicurare la «accessibilità» ai disabili, la cui istituzione è prevista per tutte le pubbliche amministrazioni, compresi le autorità e gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, di cui all'articolo 3, al pari della modifica dei requisiti previsti per la figura del dirigente responsabile dei processi di inserimento dei disabili nelle attività lavorative e alla estensione di tale figura a tutte le pubbliche amministrazioni, dal momento che la normativa vigente ne prevedeva l'istituzione per le sole amministrazioni con più di 200 dipendenti, di cui all'articolo 6. Fa presente che l'apposizione di una clausola di neutralità riferita a tutte le disposizioni contenute nello schema in esame dovrebbe pertanto essere accompagnata in relazione tecnica dai dati di massima riferiti all'adeguatezza delle risorse previste ai sensi della legislazione vigente per i diversi comparti della pubblica amministrazione, fornendosi più precise indicazioni in merito alla effettiva presenza della già prevista figura del dirigente responsabile dei processi di inserimento dei disabili nelle attività lavorative, sia pure ad oggi limitata alle amministrazioni con più di 200 dipendenti, unitamente ad una stima della spesa per i fabbisogni formativi che d'ora innanzi tutte le amministrazioni saranno chiamate a sostenere per la sua istituzione e qualificazione. Sul punto, ribadisce che la mera apposizione di clausole di neutralità all'atto della approvazione di nuove norme, lungi dal costituire una soluzione meramente formale a fronte all'obbligo di copertura finanziaria dei nuovi e maggiori oneri previsto dalla legge di contabilità, comporta sempre la stretta osservanza anche di quanto espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità, come peraltro rilevato di recente anche dalla Corte dei conti, ovvero, che le stesse siano sempre accompagnate da una relazione tecnica recante la puntuale illustrazione dei dati e degli elementi che risultino idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità. In tale quadro, segnala che resta, almeno in linea di principio, sempre preclusa la possibilità di fare fronte a nuovi o maggiori oneri attraverso l'utilizzo di risorse già previste in bilancio, che a rigore dovrebbero scontare i soli fabbisogni di spesa previsti ai sensi della normativa vigente, viceversa di fatto risolvendosi siffatte clausole in mere affermazioni di «principio», prive di dimostrata fondatezza.

  Il sottosegretario Federico FRENI chiarisce che la portata applicativa delle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, che recano la definizione di accessibilità, risulta di tenore uniforme rispetto a quella delle previsioni della normativa vigente relative ai lavoratori disabili della pubblica amministrazione.
  Fa presente che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, le amministrazioni interessate potranno individuare la figura del responsabile per l'accessibilità nell'ambito del personale già in servizio, ferma la possibilità per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti di ricorrere a forme di gestione associata, operando pertanto nell'ambitoPag. 37 delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Segnala, inoltre, che la nomina del responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 6 avverrà nell'ambito del personale in servizio, non determinando pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Precisa, infine, che gli eventuali oneri connessi alla formazione del personale da preporre all'incarico di responsabile per l'accessibilità o di responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro le amministrazioni interessate potranno far fronte nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alle attività di formazione del personale.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità (Atto n. 69);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    la portata applicativa delle disposizioni dell'articolo 1, comma 2, che recano la definizione di accessibilità, risulta di tenore uniforme rispetto a quella delle previsioni della normativa vigente relative ai lavoratori disabili della pubblica amministrazione;

    ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, le amministrazioni interessate potranno individuare la figura del responsabile per l'accessibilità nell'ambito del personale già in servizio, ferma la possibilità per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti di ricorrere a forme di gestione associata, operando pertanto nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    la nomina del responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 6 avverrà nell'ambito del personale in servizio, non determinando pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    agli eventuali oneri connessi alla formazione del personale da preporre all'incarico di responsabile per l'accessibilità o di responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro le amministrazioni interessate potranno far fronte nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alle attività di formazione del personale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 12.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 27 settembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 12.05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati.
Atto n. 63.
(Rilievi alle Commissioni I e XII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

Pag. 38

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, nel premettere che il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica ed è assistito da una generale clausola di neutralità finanziaria, con riferimento all'articolo 1, che individua l'oggetto dello schema di regolamento e le definizioni applicabili, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, rinviando, per i profili finanziari, a quanto osservato in relazione alle altre disposizioni di carattere sostanziale.
  Per quanto concerne l'articolo 2, che elenca i compiti e le attività in materia di minori stranieri non accompagnati posti in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che detti compiti e attività sono disciplinati dai successivi articoli da 3 a 15. In tale quadro, segnala che la relazione tecnica informa che lo schema di regolamento non introduce nuovi compiti né apporta variazioni alle modalità con le quali tali compiti sono espletati ed evidenzia che i compiti in materia di minori stranieri non accompagnati sono attribuiti alla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione ai sensi del vigente regolamento di organizzazione del predetto Ministero.
  Per le osservazioni sui profili di quantificazione riferite ai compiti disciplinati dai successivi articoli quali in particolare il censimento e il monitoraggio dei minori stranieri non accompagnati mediante il SIM, l'individuazione dei familiari del minore, l'accompagnamento verso la maggiore età nonché compiti specifici relativi ai «minori accolti», rinvia alla successiva esposizione ad essi partitamente riferita.
  Per quanto riguarda invece gli altri compiti individuati dal comma 1 e che non sono oggetto di una disciplina specifica nello schema di regolamento in esame, non ha osservazioni da formulare tenuto conto che gli stessi ripetono attribuzioni già previste a legislazione vigente. In riferimento agli articoli 3 e 4 e da 7 a 12, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che le norme disciplinano le attività ministeriali individuate dall'articolo 2, comma 1, lettera a), inerenti al censimento e al monitoraggio della presenza dei minori stranieri non accompagnati attraverso l'utilizzo del Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati (SIM). Esse ribadiscono l'obbligo, già previsto a legislazione vigente, di dare immediata comunicazione della presenza di un minore straniero non accompagnato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e l'obbligo, per il medesimo Ministero, di inserire le predette comunicazioni nel SIM, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, banca dati istituita dalla legge n. 47 del 2017 e già operante, la cui gestione resta affidata al medesimo Ministero, di cui all'articolo 4.
  Osserva che gli articoli da 7 a 12 dello schema di regolamento recano la disciplina del trattamento dei dati personali contenuti nel SIM. Evidenzia che già a legislazione vigente la responsabilità del censimento e del monitoraggio dei minori stranieri non accompagnati è attribuita al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015 e dell'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017. Segnala che la relazione tecnica afferma che alle attività connesse alla gestione delle procedure relative ai minori stranieri non accompagnati, dei minori stranieri temporaneamente accolti nel territorio dello Stato e del SIM, già istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dando quindi conto, a supporto di tali affermazioni, degli oneri sostenuti e delle disponibilità sul Fondo nazionale per le politiche migratorie. In proposito, non ha osservazioni da formulare circa gli articoli 3 e 4, tenuto conto che essi ribadiscono quanto già previsto a legislazione vigente e considerati gli elementi forniti dalla relazione tecnica. Per quanto riguarda, invece, gli articoli da 7 a 12, che disciplinano il trattamento dei dati personali contenuti nel SIM, ritiene che andrebbe acquisita dal Governo la conferma che le norme non richiedano interventi Pag. 39strutturali sull'attuale architettura del sistema.
  Per quanto concerne l'articolo 5, evidenzia che esso ribadisce la vigente disposizione ai cui sensi, per i minori stranieri richiedenti protezione internazionale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può stipulare convenzioni con organizzazioni internazionali e associazioni umanitarie per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori, stabilendo inoltre che ciò deve avvenire nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche migratorie. In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma ripete quanto già previsto a legislazione vigente, sia dall'articolo 33, comma 2, lettera b), del testo unico sull'immigrazione, il quale è assistito da una specifica clausola di invarianza, sia dall'articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535 del 1999, peraltro precisando che le attività devono essere svolte nei limiti degli stanziamenti a ciò destinati. Segnala che la relazione tecnica conferma che alle spese connesse allo svolgimento delle indagini familiari si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul Fondo nazionale per le politiche migratorie, mentre la relazione illustrativa conferma che le attività sono svolte da anni e che attualmente è in essere una convenzione con l'Organismo Internazionale per le Migrazioni (OIM). Tenuto conto di questi elementi non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento all'articolo 6, che consente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di adottare, anche mediante accordi con altre amministrazioni, programmi volti a rafforzare i percorsi di integrazione dei minori stranieri non accompagnati, anche dopo il compimento della maggiore età, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la relazione tecnica informa che all'attuazione di dette attività si provvede non a valere sul Fondo per le politiche migratorie bensì nell'ambito delle ordinarie funzioni nonché utilizzando risorse di derivazione europea. Rileva che la disposizione è formulata in termini facoltativi e ad essa si applica la generale clausola di invarianza di cui all'articolo 16 dello schema di regolamento in esame e che pertanto l'amministrazione può provvedervi nel limite delle risorse disponibili, ciò anche considerato che si tratta di funzioni già disciplinate a legislazione vigente, ai sensi delle lettere d) e g), del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017 e del comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535 del 1999, e che, come informa la relazione tecnica, sono già svolte a valere sulle risorse disponibili, anche europee.
  Per quanto riguarda gli articoli da 13 a 15, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che i predetti articoli ribadiscono quanto già previsto a legislazione vigente in merito ai «minori accolti», ossia i minori non aventi cittadinanza italiana o dell'Unione europea, di età superiore a sei anni, entrati in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea. Osserva che la relazione tecnica non commenta specificamente le norme. Rispetto alla legislazione vigente, fa presente che le nuove norme introducono due differenze: la previa acquisizione del nulla osta della questura per i componenti del nucleo familiare che ospita i minori e la soppressione dell'indicazione specifica del termine per il completamento della procedura amministrativa. Non ha osservazioni da formulare circa gli articoli 13, 14 e 15, riproduttivi di quanto già previsto a legislazione vigente, nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita una conferma, che le innovazioni sopra evidenziate siano prive di effetti apprezzabili sulle amministrazioni coinvolte.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 16 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, secondo la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede all'attuazione del presente schema di regolamento con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, sotto il profiloPag. 40 della formulazione testuale delle disposizioni, non ha osservazioni da formulare.

  Il sottosegretario Federico FRENI chiarisce che le disposizioni di cui agli articoli da 7 a 12, che disciplinano il trattamento dei dati personali contenuti nel Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati, non determinano la necessità di adottare interventi strutturali sull'attuale architettura del medesimo Sistema informativo.
  Precisa, inoltre, che le disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto non recano innovazioni sostanziali rispetto alla normativa vigente, anche alla luce delle previsioni dell'articolo 5, comma 6, lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in materia di acquisizione del nulla osta da parte della Questura territorialmente competente per i componenti del nucleo familiare che ospita il minore, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2010, n. 275, in materia di termini per la conclusione del procedimento amministrativo relativo alle richieste provenienti da enti, associazioni o famiglie italiane per l'ingresso di minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati (Atto n. 63);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le disposizioni di cui agli articoli da 7 a 12, che disciplinano il trattamento dei dati personali contenuti nel Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati, non determinano la necessità di adottare interventi strutturali sull'attuale architettura del medesimo Sistema informativo;

    le disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto non recano innovazioni sostanziali rispetto alla normativa vigente, anche alla luce delle previsioni dell'articolo 5, comma 6, lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in materia di acquisizione del nulla osta da parte della Questura territorialmente competente per i componenti del nucleo familiare che ospita il minore, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2010, n. 275, in materia di termini per la conclusione del procedimento amministrativo relativo alle richieste provenienti da enti, associazioni o famiglie italiane per l'ingresso di minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto in oggetto».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta della relatrice.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, segnalando tuttavia il proprio personale, profondo imbarazzo determinato dall'evidente contraddittorietà tra i contenuti del presente schema di decreto, a suo giudizio condivisibili, e gli interventi normativi, di segno completamente opposto, che – secondo quanto è dato apprendere Pag. 41da diverse fonti – troveranno collocazione all'interno del prossimo decreto-legge in materia di sicurezza e di gestione dei flussi migratori di cui il Governo ha preannunziato l'imminente adozione.
  Osserva infatti che il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati (SIM), introdotto nel nostro ordinamento a seguito di un ampio ed approfondito lavoro istruttorio, ha fornito senz'altro prova di buon funzionamento, assicurando in particolare che i minori non accompagnati permanessero nelle pertinenti strutture per il tempo necessario, eventualmente anche oltre la maggiore età, nell'ottica di favorire anche il progressivo inserimento sociale e lavorativo dei soggetti interessati e allo scopo prioritario di sottrarli a fenomeni assolutamente degradanti, quali la prostituzione, sia femminile che maschile, l'espianto di organi o comunque la partecipazione ad attività illecite. Ribadisce dunque l'evidente inconciliabilità tra le finalità perseguite dal vigente quadro normativo e quanto invece prefigurato nel citato decreto-legge di prossima adozione, che lascia viceversa presagire, a mero titolo di esempio, persino la possibile coesistenza all'interno delle medesime strutture tra minori non accompagnati e persone adulte.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 12.15.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 27 settembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano e la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

  La seduta comincia alle 15.35.

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.
C. 1416 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento,

  Mauro D'ATTIS (FI-PPE), relatore, fa presente che la V Commissione avvia in data odierna l'esame in sede referente, in prima lettura, del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione e che il provvedimento, che dovrà essere convertito entro il prossimo 18 novembre, è composto di 23 articoli, suddivisi in sei Capi.
  Nel segnalare che nella propria relazione si soffermerà in particolare sulle disposizioni contenute nei primi due Capi del provvedimento, evidenzia che il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 6, reca misure volte ad assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione e quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza, da un lato, e le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo di programmazione 2021-2027, dall'altro, nonché a razionalizzare l'utilizzo delle risorse delle politiche di coesione nazionali.
  In particolare, rileva che l'articolo 1 reca disposizioni volte a modificare l'attuale disciplina relativa alle modalità di programmazione e di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione 2021-2027, modificando l'articolo 1, comma 178, della legge di bilancio per il 2021 al fine di introdurre lo strumento dell'«Accordo per la coesione», in sostituzione dei «Piani di sviluppo e coesione», quale strumento di attuazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo medesimo.
  Evidenzia che si introduce, inoltre, la possibilità di finanziare gli interventi e le linee d'azione strategici inseriti negli Accordi per la coesione, stipulati con le amministrazioniPag. 42 centrali e con le regioni e province autonome, anche con ulteriori risorse, quali, in particolare, i fondi strutturali europei e le risorse destinate ad interventi complementari. A tal fine, si prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione possa avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa INVITALIA S.p.A., mediante apposite convenzioni.
  Rileva come venga, infine, soppresso il riferimento alla necessità di una preventiva deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, CIPESS, ai fini dell'utilizzo da parte delle regioni delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, quando l'impiego delle medesime risorse avvenga nell'ambito dei neo istituiti Accordi per la coesione al fine di ridurre la quota percentuale a carico del proprio bilancio del cofinanziamento regionale dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE+ della programmazione 2021-2027.
  Fa presente, quindi, che l'articolo 2 disciplina la procedura attraverso la quale il CIPESS trasferisce le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, ai fini della realizzazione dei nuovi Accordi per la coesione, alle amministrazioni centrali o regionali o delle province autonome assegnatarie di tali risorse.
  Rileva che nel medesimo articolo si disciplina, altresì, la procedura di monitoraggio del rispetto, da parte delle amministrazioni assegnatarie, del cronoprogramma degli interventi definito nell'Accordo per la coesione, nonché si introducono obblighi in materia di alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio e di presentazione al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri di una relazione almeno semestrale sullo stato di attuazione degli interventi.
  Evidenzia che l'articolo 3 prevede che, all'interno dei bilanci delle regioni, sia data apposita evidenza contabile delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione, destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle amministrazioni regionali.
  Segnala poi che l'articolo 4 dispone che le amministrazioni titolari di risorse nazionali e europee per la coesione del periodo di programmazione 2021-2027 sono tenute a inserire nel sistema informatico ReGiS, predisposto per la gestione dei progetti inclusi nel PNRR, i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale relativi ai progetti finanziati con le predette risorse, con l'inserimento dei codici CUP e CIG. Osserva, inoltre, che si prevede che l'omessa o inesatta alimentazione del ReGiS da parte delle strutture preposte sia valutata anche ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato dei relativi dirigenti.
  Sottolinea, altresì, che l'articolo 5 dispone la pubblicazione sul portale OpenCoesione dei documenti di programmazione delle risorse nazionali per la coesione e dei relativi dati di attuazione in formato aperto. Sullo stesso portale sono pubblicati inoltre i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti presenti nel ReGiS.
  Osserva che l'articolo 6 interviene sulla disciplina dei contratti istituzionali di sviluppo, CIS, prevedendo, in primo luogo, la limitazione della stipulazione dei CIS esclusivamente per la realizzazione di interventi finanziati a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di valore complessivo non inferiore a 200 milioni di euro e di valore unitario non inferiore alle soglie di rilevanza europea, come indicate nel nuovo codice dei contratti pubblici, salva la possibilità di prevedere interventi di valore inferiore qualora questi siano complementari a interventi principali di valore superiore alle soglie stesse. Si innova, quindi, la disciplina relativa all'esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, prevedendo l'applicazione della normativa riferita agli interventi del PNRR. Rileva inoltre che viene inoltre modificata la disciplina relativa alla definizione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari ricompresi nei CIS, estendendolaPag. 43 a tutti gli interventi ricompresi nei CIS medesimi e non più solo a quelli infrastrutturali.
  Segnala, quindi, che il Capo II reca disposizioni in materia di strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne e interventi in favore del comune di Lampedusa e Linosa.
  In particolare, l'articolo 7 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dai ministri competenti e dai rappresentanti degli enti territoriali, con funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese. Il supporto allo svolgimento delle attività della Cabina di regia è assicurato dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che svolge anche le funzioni di segreteria tecnica della medesima Cabina.
  Sottolinea che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, la Cabina di regia approva il «Piano strategico nazionale delle aree interne», che individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche – con particolare riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilità e dei servizi socio-sanitari – cui destinare le risorse del bilancio dello Stato già stanziate e disponibili allo scopo. Ad essa compete altresì il monitoraggio in ordine all'utilizzazione delle risorse finanziarie. Evidenzia come si preveda, inoltre, che all'attuazione degli interventi individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne si provvede mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro.
  Osserva, poi, che l'articolo 8, al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di persone provenienti dai Paesi del Mediterraneo, prevede la predisposizione, da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un piano di interventi strategici, da approvare con delibera del CIPESS con cui saranno assegnate al Comune di Lampedusa e Linosa risorse nel limite complessivo di 45 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.
  Rileva, da ultimo, che sono previste specifiche disposizioni per la realizzazione dei punti di crisi, cosiddetti hotspot, e dei centri governativi di prima accoglienza, nonché in merito allo smaltimento delle imbarcazioni utilizzate dai migranti, evidenziando che per le predette opere sono previste semplificazioni in tema di valutazioni ambientali e in materia paesaggistica.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, illustra il Capo III dal provvedimento, evidenziando preliminarmente che esso è composto dagli articoli da 9 a 17 e reca la disciplina dell'istituzione e del funzionamento della Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno. Rileva che le disposizioni appaiono in larga misura riconducibili alle finalità perseguite dalla misura contenuta nella proposta di revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, comprensiva del capitolo REPowerEU, presentata dal Governo alle Camere lo scorso 27 luglio. In particolare, tale nuova misura prevede che, nell'ambito della Missione 5 – Inclusione e coesione, Componente 3 – Interventi speciali per la coesione territoriale del PNRR, sia adottata entro il 31 dicembre 2023 una riforma consistente, da un lato, nell'istituzione di una Zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno, dall'altro, nella definizione di un sistema di governance basato su una struttura unica nazionale e di un Piano strategico di sviluppo della ZES unica. Alla predetta riforma risulta, altresì, associato uno specifico investimento volto ad assicurare, tra l'altro, il finanziamento dei crediti d'imposta concessi alle imprese che avviino un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES unica, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel periodo 2025-2026, nella misura e alle condizioni definite nella connessa riforma e negli interventi normativi ad essa collegati ovvero nella prossima legge di bilancio per il 2024.
  Venendo alle singole disposizioni del Capo III, evidenzia che l'articolo 9 istituisce, a far data dal 1° gennaio 2024, la Zona economicaPag. 44 speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e sostituisce le attuali ZES istituite nelle medesime regioni ai sensi del decreto-legge n. 91 del 2017.
  Osserva, poi, che il successivo articolo 10 disciplina l'organizzazione della ZES unica per il Mezzogiorno, attraverso l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio e di una Struttura di missione per la ZES, nonché definendo le procedure connesse alla cessazione delle attività dei Commissari straordinari delle ZES delle regioni del Mezzogiorno. Fa presente che la Cabina di regia è presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ed è composta dai ministri competenti e dai Presidenti delle Regioni del Mezzogiorno, mentre la Struttura di missione, rinnovabile fino al 31 dicembre 2034, oltre a svolgere funzioni di coordinamento della segreteria tecnica della Cabina di regia, costituita da rappresentanti designati dalle amministrazioni competenti, supporta l'Autorità politica delegata in materia di ZES nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo.
  Rileva quindi che l'articolo 11 disciplina i contenuti, la durata e il procedimento di approvazione del Piano strategico della ZES unica per il Mezzogiorno, prevedendo che tale Piano abbia durata triennale e che definisca, anche in coerenza con il PNRR, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando, anche in modo differenziato per le regioni del Mezzogiorno che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica, nonché le modalità per la relativa attuazione.
  Segnalato che l'articolo 12 disciplina il portale web della ZES unica per il Mezzogiorno, istituito al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità dei benefici riconosciuti alle imprese nell'ambito del territorio ricompreso nella ZES unica, osserva che l'articolo 13 istituisce, dal 1° gennaio 2024, lo Sportello Unico Digitale ZES, S.U.D. ZES, per le attività produttive nella ZES unica per il Mezzogiorno. Il S.U.D. ZES è istituito presso la Struttura di missione ZES e ad esso sono attribuite le funzioni di sportello unico per le attività produttive per i procedimenti di autorizzazione unica per l'avvio di attività economiche o l'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica. Osserva, inoltre, che si prevede che il S.U.D. ZES rappresenti livello essenziale delle prestazioni e, a tal fine, ne vengono specificate le competenze relative alle diverse tipologie di procedimenti amministrativi. L'articolo 13 stabilisce altresì che il S.U.D. ZES operi secondo i migliori standard tecnologici, con carattere di interoperabilità rispetto ai sistemi e alle piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti nell'istruttoria del procedimento.
  Rileva, quindi, che l'articolo 14 prevede che i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive ed economiche all'interno della ZES unica, siano di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e dispone che siano soggetti ad autorizzazione unica. Tale autorizzazione sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento, nonché alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche.
  Fa presente che l'articolo 15 stabilisce che le imprese che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, presentino la relativa istanza allo sportello unico digitale S.U.D. ZES, allegando la documentazione prevista dalle normative di settore finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni. Sono, inoltre, definite le regole applicabili al procedimento di autorizzazione unica.Pag. 45
  Osserva, poi, che l'articolo 16 introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per la ZES unica, riconosciuto nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise. Sono altresì individuati i settori esclusi dall'agevolazione, i criteri di determinazione della misura del contributo, nonché la specifica base giuridica europea per la compatibilità della misura.
  Rileva, inoltre, che il credito di imposta è riconosciuto entro un limite di spesa complessivo, per il 2024, che dovrà essere determinato entro il 30 dicembre 2023 con un decreto del Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione, come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione con le amministrazioni titolari delle medesime risorse. Il medesimo decreto definisce altresì le modalità di accesso al beneficio nonché le modalità di fruizione dello stesso. Si prevede, infine, che gli importi, europei e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate.
  Evidenzia, da ultimo, che l'articolo 17 reca disposizioni volte a favorire la realizzazione di investimenti strategici, prevedendo in primo luogo una proroga del termine per la presentazione di documenti funzionali alla redazione e all'aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico. Fa presente, inoltre, che l'articolo contiene, inoltre, disposizioni volte a realizzare gli obiettivi del PNRR e del Piano nazionale degli investimenti complementari, con riguardo alle cauzioni che le imprese debbono fornire per l'esecuzione degli appalti pubblici per la realizzazione delle opere legate ai due Piani citati, con l'intervento della società SACE. Si prevede, infine, l'incremento da 1 a 3 dei rappresentanti della Conferenza unificata nell'ambito della Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici.

  Francesco Saverio ROMANO (NM(N-C-U-I)-M), relatore, passando ad esaminare il contenuto del Capo IV del provvedimento, recante disposizioni relative al rafforzamento della capacità amministrativa in materia di politiche di coesione, rileva che l'articolo 18 eleva da 30.000 a 50.000 euro il limite massimo del compenso annuo attribuito ai componenti a titolo non esclusivo del Nucleo per le politiche di coesione, NUPC, organismo del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di valutazione e analisi delle politiche di coesione e di sviluppo territoriale, nonché di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Sottolinea poi che si consente ai componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione, NUVAP, di mantenere gli incarichi già conferiti fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale.
  Osserva che il successivo articolo 19, a decorrere dal 2024, autorizza le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti a tali regioni e il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, personale non dirigenziale nel limite massimo complessivo di 2.200 unità, di cui 71 unità riservate al medesimo Dipartimento. Il medesimo articolo disciplina altresì le modalità di reclutamento del predetto personale nonché la relativa assegnazione alle amministrazioni di destinazione.
  Evidenzia quindi che il Capo V, composto dagli articoli 20 e 21, prevede disposizioni in materia di trattenimento presso i centri di permanenza per i rimpatri nonché in materia di realizzazione delle strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio.Pag. 46
  In tale ambito, osserva che l'articolo 20 estende da sei a diciotto mesi il limite massimo di permanenza nei centri di permanenza per il rimpatrio, CPR, degli stranieri in attesa di espulsione. Si prevede che il termine ordinario di permanenza sia pari a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi. Ulteriori proroghe, fino al massimo di ulteriori dodici mesi possono essere stabilite dal giudice qualora l'operazione di allontanamento sia durata più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero o a causa dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi.
  Fa presente che l'articolo 21 aggiunge all'elenco delle opere di difesa e sicurezza nazionale di cui al codice dell'ordinamento militare i punti di crisi, i cosiddetti hotspot, e i centri di accoglienza, permanenza e rimpatrio. Si demanda, quindi, a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'approvazione di un piano straordinario per individuare le aree interessate dalla realizzazione di tali strutture. Si prevede che il piano sia aggiornato periodicamente, anche a seguito di eventuali modifiche degli stanziamenti. Il Ministero della difesa è incaricato della realizzazione di tali strutture, che vengono qualificate come opere di difesa e sicurezza nazionale. Per la realizzazione del piano è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, mentre è previsto uno stanziamento di 400.000 euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, rispettivamente, per la costituzione e il funzionamento degli assetti tecnici connessi alle fasi preliminari degli interventi e per il riconoscimento di un contributo al funzionamento delle strutture.
  Rileva che il Capo VI, composto dal solo articolo 22, in conseguenza dell'istituzione della ZES Unica per il Mezzogiorno, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'adeguamento della normativa vigente sulle ZES attraverso l'abrogazione e la modifica di alcuni articoli del decreto-legge n. 91 del 2017.
  Osserva, inoltre, che l'articolo reca, inoltre, disposizioni transitorie, applicabili dal 1° gennaio 2024, relative alle istanze per l'avvio delle attività nelle ZES e ai poteri e alla competenza territoriale dei Commissari straordinari delle attuali ZES, nonché disposizioni transitorie relative alla fruizione delle agevolazioni fiscali previste a legislazione vigente nelle attuali ZES, prevedendo che resta fermo per le imprese che già beneficino di incentivi al 31 dicembre 2023 l'obbligo di osservare tutte le condizioni previste dalle disposizioni vigenti alla predetta data.
  Rileva, infine, che l'articolo 23, stabilisce che il decreto entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 20 settembre 2023.
  Da ultimo, per quanto attiene ai profili di carattere finanziario del provvedimento, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera.

  Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), nel ricordare che l'iter da cui trae origine il provvedimento è stato caratterizzato da un intenso scambio tra il Ministro Fitto e i gruppi di opposizione avente ad oggetto i principi ai quali deve essere improntata la programmazione delle risorse finanziarie destinate al Mezzogiorno, evidenzia che i rappresentanti del Partito Democratico hanno messo in guardia il Governo sui rischi legati a forme di programmazione e di gestione dei fondi caratterizzate da una singolare e anacronistica forma di centralizzazione.
  Nell'affermare che il provvedimento rappresenta la sintesi delle tesi secondo le quali la prossimità territoriale non costituisce un principio da seguire nell'azione amministrativa, dovendosi piuttosto trasferire dalle periferie al centro l'attività programmatoria, rileva che i sostenitori di tale orientamento fondano le loro asserzioni sul dato statistico secondo il quale il Mezzogiorno d'Italia ha conosciuto il livello più elevato di PIL durante il periodo di attività dell'IRI e, pertanto, tale dato costituirebbe la prova che la politica industriale diretta dal centro garantisce i risultati più efficienti. Nel sottolineare che tale indirizzo non valuta le conseguenze che avrà sul Pag. 47bilancio dello Stato una visione dell'industrializzazione dei territori scissa dalla realtà concreta in cui dovrà essere realizzata, sostiene che tale impostazione assume caratteri così radicali nel decreto in esame che in esso vengono addirittura messi in discussione alcuni capisaldi dei rapporti tra Stato e autonomie, che sembravano costituire regole di governo non più controvertibili.
  Si sofferma in particolare sulla pretermissione completa degli enti locali dall'attività di programmazione e sull'assenza di un coinvolgimento della Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le regioni, che da lungo tempo riveste un essenziale ruolo di mediazione nei rapporti tra centro e periferia. Nel provvedimento in esame, invece, la titolarità dell'attività di programmazione è individuata in via esclusiva nella Presidenza del Consiglio e, quindi, nel Ministro Fitto, che procede poi in via pattizia, in un confronto diretto con ciascuna amministrazione nazionale e regionale.
  Passando ad esaminare le forme di controllo sulla spesa, nel rilevare che il decreto prevede modalità stringenti con conseguenze sproporzionate rispetto alle inadempienze compiute dalle amministrazioni, ritiene sorprendente la facoltà attribuita alla Presidenza del Consiglio di recuperare le risorse già destinate agli enti inadempienti ed eventualmente di assegnarle ad altri enti, vanificando in tal modo eventuali modalità di spesa definite all'interno degli Accordi per la coesione.
  Nell'affermare di essere sorpreso che tali disposizioni possano essere state approvate dal Ministro Fitto che vanta una lunga esperienza come amministratore territoriale, essendo stato presidente della regione Puglia, e come Ministro per gli affari regionali, anticipa una questione di natura tecnica sulla quale afferma che tornerà nel corso dell'esame. In riferimento alle obbligazioni giuridicamente vincolanti, afferma che, qualora vi sia ritardo nella rendicontazione, il decreto prevede il definanziamento delle risorse già assegnate all'ente, mentre proprio di recente la Corte dei conti ha chiarito che i ritardi devono essere valutati sotto il profilo della responsabilità erariale. In questo modo, a suo avviso, il provvedimento pare quasi invitare i dirigenti a sottrarsi alle proprie eventuali responsabilità mediante la rinuncia all'utilizzo delle risorse. Aggiunge che una procedura analoga di definanziamento e riassegnazione delle risorse è prevista anche per la nuova disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia o inadempimento da parte delle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei Contratti Istituzionali di Sviluppo.
  Riguardo al tema delle Zone Economiche Speciali (ZES), rileva che, con il provvedimento in esame, che prevede la costituzione di una zona economica speciale corrispondente al territorio di ben otto regioni, viene meno il requisito di specialità in base al quale tali zone erano state istituite.
  Sottolinea, poi, che il credito d'imposta previsto dall'articolo 16 è riferito al solo anno 2024 e le modalità per la sua attuazione sono integralmente rimesse al Ministro Fitto, dal momento che la norma prevede che il credito sarà riconosciuto a valere su risorse della politica di coesione che saranno individuate con un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, attribuendo a quest'ultimo un vero e proprio potere di riconoscimento del credito.
  Sempre in tema di ZES, nel rilevare l'assoluta mancanza di riferimento ai sistemi portuali che definivano le prospettive di sviluppo di tali zone rispetto alla capacità logistica del luogo chiede alle rappresentanti del Governo quale disciplina sarà applicata alle zone franche doganali che rappresentavano una delle previsioni più importanti all'interno delle ZES.
  A suo avviso, suscitano inoltre perplessità le norme concernenti la Cabina di regia ZES istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, evidenziando che tale struttura avrà il compito di esaminare tutte le richieste provenienti dalle regioni del Mezzogiorno, pur disponendo di una struttura amministrativa equiparabile a quella di una sola ZES. Al riguardo sostiene che è sufficiente conoscere le difficoltà di gestione incontrate dagli enti compresi in tali Pag. 48zone e avere una minima esperienza di amministrazione pubblica per intuire che tale sistema è stato pensato per creare dinamiche competitive tra le richieste avanzate dalle amministrazioni e, pertanto, graduare le richieste sulla base di una valutazione della loro presunta importanza.
  Osserva che, in riferimento al credito d'imposta usufruibile nella ZES unica, il limite minimo di 200.000 euro per gli investimenti che possono fruire dell'agevolazione, contrasta con l'analisi delle domande di sovvenzione gestite dai commissari delle ZES, dalla quale emerge che le aziende con scarsa capacità di accesso al credito propongono progetti ben inferiori ai 100.000 euro. Si tratta, peraltro, di un limite di importo relativamente contenuto che non giustifica le deroghe alla normativa in materia ambientale e paesaggistica previste dal provvedimento, che potrebbero invece trovare un proprio fondamento a fronte di interventi di carattere strategico, come ad esempio la creazione di Gigafactory.
  In conclusione sostiene che, sotto il profilo più strettamente politico, la scelta di procedure di gestione delle risorse centralizzate rispetto al riconoscimento della capacità di autodeterminazione dei territori, concentra presso la Presidenza del Consiglio le decisioni riguardanti una ingente disponibilità di risorse ingenerando il legittimo dubbio che, come avvenuto in altre epoche, si intenda costringere il mondo imprenditoriale a confrontarsi esclusivamente con la stessa Presidenza. Ritiene che l'inadeguatezza di tale metodo di governo sia confermata dai dati dell'Agenzia per la coesione territoriale dai quali può evincersi in modo inequivoco che le maggiori difficoltà di spesa si incontrano nelle amministrazioni centrali. Segnala, altresì, come il decreto persista nell'affidare un ruolo essenziale nella gestione degli appalti ad Invitalia SpA, che in questi anni non ha prodotto grandi risultati nel settore e ha trascurato la propria missione istituzionale relativa all'incentivazione del sistema imprenditoriale. Parimenti, giudica con estremo scetticismo la previsione contenuta nell'articolo 10, che attribuisce alla Struttura di missione ZES il ruolo di stazione appaltante, ritenendo particolarmente difficoltoso costruire le necessarie capacità amministrative in una struttura di nuova costituzione.
  Nell'esaminare l'azione del Governo sotto un profilo più ampio, rileva un atteggiamento sostanzialmente contraddittorio. Per un verso, attraverso il decreto in esame e la revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che prevede di finanziare alcuni interventi stralciati dal Piano con le risorse della politica di coesione, si registra una generale contrazione del ruolo delle amministrazioni territoriali nella gestione delle risorse e degli investimenti, mentre, per altro verso, si promuove il disegno di legge sull'autonomia differenziata. In proposito, esprime il timore di una spaccatura del Paese, nella quale la gestione degli interventi nel Mezzogiorno viene affidata in esclusiva al Governo centrale, mentre alle regioni del Nord viene consentito di proseguire in via autonoma per la propria strada.
  Nel ribadire l'inutilità e la pericolosità del disegno di politica economica delineato nel provvedimento, auspica che nella discussione parlamentare si possa convincere il Ministro Fitto a rivederlo non solo allo scopo di evitare uno scontro istituzionale, ma anche per non dissuadere definitivamente quanti intendevano investire nelle regioni meridionali.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nell'associarsi alle osservazioni esposte dal collega Stefanazzi, sul piano del metodo rileva che il Governo ricorre ancora una volta ad un decreto-legge per affrontare temi eterogenei quali le politiche di coesione, il rilancio del Mezzogiorno e l'immigrazione, tema quest'ultimo che, invece, in questo momento richiederebbe una trattazione a sé stante. Evidenzia, peraltro, che la frequenza nel ricorso alla decretazione d'urgenza da parte del Governo Meloni è ben superiore a quella degli Esecutivi che lo hanno preceduto, rileva che in questo decreto, come in altri che lo hanno preceduto, non sempre è possibile rinvenire i requisiti di necessità e di urgenza che motivano l'adozione delle singole disposizioni.Pag. 49
  Nell'affermare di non comprendere i risultati che possono essere conseguiti con il provvedimento, ricorda che le ZES sono state attuate in tempi recenti e che forse è presto per fare un bilancio dei risultati che hanno conseguito. Nel ritenere che l'accentramento delle ZES esistenti nella ZES unica possa soltanto rendere più difficoltosa la loro attività, esprime il timore che l'intervento di riforma miri innanzitutto a imporre il principio dello spoils system nell'attribuzione degli incarichi, analogamente a quanto accaduto di recente in occasione del commissariamento degli enti previdenziali.
  Nel sostenere che l'accentramento dell'azione amministrativa aggraverà i problemi sorti nella gestione del PNRR, sottolinea che il limite dei 200.000 euro per i progetti di investimento finanziabili attraverso il credito d'imposta nella ZES unica rischia di rivelarsi controproducente in un tessuto imprenditoriale che spesso dispone di risorse molto inferiori.
  Nel richiamare il recente monito del Presidente della Repubblica sulla necessità di limitare il numero dei decreti-legge e di garantirne un contenuto omogeneo, afferma che, benché in modo evidente il Governo intenda legiferare senza passare attraverso il confronto parlamentare con i gruppi di opposizione, auspica che in questo caso la maggioranza si convinca dell'importanza di sostenere alcune proposte dei gruppi di minoranza, allo scopo di migliorare il contenuto del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 27 settembre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.45.