CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 settembre 2023
169.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 207

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 13.50.

Proposta di regolamento sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG).
COM(2023) 314.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente e relatore, rileva che la proposta di regolamento in esame introduce un quadro normativo dell'UE volto a migliorare la qualità e la trasparenza dei rating ambientali, sociali e di governance (ESG).
  Ricorda che il rating ESG, come precisato dall'articolo 3 della proposta, è «un parere, un punteggio o una combinazione di entrambi, in merito a un soggetto, a uno strumento finanziario, a un prodotto finanziario, al profilo o alle caratteristiche ambientali, sociali e di governance di un'impresa o all'esposizione a rischi ESG o all'impatto sulle persone, sulla società e sull'ambiente, che si basa su una metodologia consolidata e su un sistema di classificazione definito costituito da categorie di rating e che è fornito a terzi» indipendentemente dalla sua denominazione.

  La Commissione sottolinea, a fondamento dell'intervento prospettato, che i rating ESG sono sempre più utilizzati dagli investitori nell'ambito delle loro strategie di investimento per tenere conto dei rischi e/o degli impatti legati alle questioni ambientali, sociali e di governance. Le imprese li utilizzano per cercare opportunità di investimento e tenere conto dei rischi operativi e/o per verificare la loro performance ambientali, sociali e di governance, anche rispetto ai loro concorrenti.
  Gli investimenti che tengono conto dei fattori ESG hanno raggiunto un valore, secondo alcune stime dell'OCSE, di circa 40 mila miliardi di dollari a livello mondiale.
  In tale contesto, si è sviluppato un ecosistema di investimenti che comprende la fornitura di rating ESG da parte di agenzie specializzate. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha stimato la presenza di 59 fornitori di rating ESG operanti nell'UE, composti da alcuni grandi fornitori (soprattutto extra-UE) e da un grande numero di entità più piccole (principalmente dell'UE). Secondo le previsioni, il mercato dei rating ESG continuerà a crescere in modo sostanziale nei prossimi anni.
  Malgrado la loro rilevanza, le agenzie di rating ESG non sono attualmente soggette ad autorizzazione o vigilanza a livello dell'UE o nazionale e, in assenza di un quadro normativo adeguato, il mercato odierno dei rating ESG presenta lacune e non funziona correttamente, come è stato messo in evidenza anche dai contributi e dalle consultazioni di portatori di interessi e operatori del mercato richiamati dalla Commissione europea.
  Si ravvisano due problemi in particolare: la mancanza di trasparenza in merito alle caratteristiche dei rating ESG, alle metodologie e alle fonti di dati; la mancanza di chiarezza in merito al modo in cui operano i fornitori di rating ESG, in particolarePag. 208 sul modo in cui gestiscono potenziali conflitti di interesse. Diverse sono le conseguenze negative evidenziate dalla Commissione. In primo luogo, gli investitori non sono in grado di tenere sufficientemente conto, nelle loro decisioni di investimento, dei rischi e delle opportunità legati alla sostenibilità e sono meno in grado di incanalare risorse finanziarie verso imprese e attività economiche che affrontano e non aggravano i problemi sociali e ambientali. Le imprese, inoltre, non possono prendere in considerazione tutti i rischi e tutte le opportunità potenziali derivanti dalla loro attività e incanalare gli investimenti di conseguenza. In aggiunta a ciò, un soggetto valutato può ricevere un rating ESG in relazione a elementi obsoleti o errati, una circostanza questa che può incidere sulle condizioni di accesso ai finanziamenti, mentre le organizzazioni non governative, i sindacati e altri portatori di interessi sono meno in grado di chiedere alle imprese di rendere conto del loro impatto sulla società e sull'ambiente.
  Vi è anche un aumento del rischio di greenwashing (ossia il ricorso al marketing per descrivere i prodotti, le attività o le politiche di un'organizzazione come ecocompatibili quando non lo sono) per tutti gli utilizzatori di tali rating, compresi gli investitori al dettaglio. L'obiettivo della nuova disciplina è quindi quello di consentire agli investitori di prendere decisioni di investimento più informate riguardo agli obiettivi di sostenibilità e alle imprese di comprendere meglio le proprie prestazioni in termini di sostenibilità.
  Essa intende, inoltre, fare maggiore chiarezza sulle operazioni dei fornitori di rating ESG, in particolare per prevenire e attenuare i potenziali rischi associati ai conflitti di interesse. In linea più generale, l'iniziativa mira a contribuire alla transizione verso un sistema economico e finanziario pienamente sostenibile e inclusivo, in linea con il Green Deal e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, e al buon funzionamento del mercato interno, conseguendo, nel contempo, un livello elevato di protezione dei consumatori e degli investitori e prevenendo il greenwashing o altri tipi di disinformazione.
  Illustra successivamente le principali misure presentate, rinviando alla documentazione prodotta dall'Ufficio per i Rapporti con l'UE per ulteriori approfondimenti. Il regolamento si applica alle attività di rating ESG svolte da fornitori operanti nell'UE.
  Non si applica ai rating ESG privati prodotti in seguito a un singolo ordine e forniti esclusivamente alla persona che li ha commissionati e non destinati alla comunicazione al pubblico o alla distribuzione previo abbonamento o altri mezzi né ai rating ESG prodotti da imprese finanziarie europee che sono utilizzati per finalità interne.
  Anche i rating ESG elaborati dalle autorità europee o nazionali e dalle banche centrali sono esentati dalle disposizioni del regolamento. Infine, non si applica alla fornitura di dati ESG che non contengono un elemento di rating o di punteggio e che non sono soggetti ad alcuna modellizzazione o analisi che determini lo sviluppo di un rating ESG.
  La proposta introduce una serie di requisiti per le attività dei fornitori di rating ESG che offrono servizi agli investitori e alle società nell'UE. Per operare, essi dovranno essere autorizzati dall'ESMA. Sono previste anche norme per la fornitura di rating ESG nell'UE da parte di soggetti di paesi terzi. I fornitori di rating ESG dovranno inoltre utilizzare metodologie di rating rigorose, sistematiche, obiettive e soggette a convalida, che dovranno essere riviste su base continuativa e almeno una volta all'anno. Dovranno fornire rating ESG indipendenti, obiettivi e di qualità adeguata, anche adottando requisiti organizzativi che assicurano la prevenzione e l'attenuazione di potenziali conflitti di interesse.
  Tra l'altro, la proposta prevede misure atte a garantire che le attività di rating ESG siano separate da una serie di altre attività commerciali e che gli analisti di rating, i dipendenti e le altre persone coinvolte nella fornitura di rating ESG dispongano delle conoscenze e dell'esperienza necessarie per Pag. 209svolgere le funzioni e i compiti loro attribuiti.
  Per quanto riguarda la trasparenza, i fornitori dovranno comunicare informazioni al pubblico (e informazioni più dettagliate agli abbonati ai rating ESG e ai soggetti valutati) sulle metodologie, i modelli e le principali ipotesi che utilizzano nelle loro attività di rating ESG e in ciascuno dei relativi prodotti.
  Circa la prevenzione e l'attenuazione di potenziali conflitti di interesse, in linea generale i fornitori dovranno garantire che i rating ESG non siano influenzati da alcun conflitto di interessi, esistente o potenziale e comunicare all'ESMA tutti i conflitti di interessi esistenti o potenziali, compresi quelli derivanti dalla proprietà o dal controllo di fornitori di rating ESG. I fornitori dovranno altresì riesaminare la loro attività con cadenza almeno annuale al fine di individuare potenziali conflitti di interessi.
  Sono poi fissate disposizioni specifiche per la gestione di potenziali conflitti di interessi dei dipendenti coinvolti nella fornitura di rating ESG, compresa l'istituzione di meccanismi di controllo interno e una procedura di approvazione interna da parte della dirigenza prima della diffusione del rating ESG.
  L'Esecutivo europeo specifica che la proposta non armonizza le metodologie di calcolo dei rating ESG, ma ne intende aumentare la trasparenza. I fornitori di rating ESG manterranno quindi il pieno controllo delle metodologie che utilizzano e continueranno a essere indipendenti nella loro scelta, al fine di garantire che nel mercato dei rating ESG siano disponibili approcci diversi.
  I fornitori saranno altresì soggetti alla vigilanza dell'ESMA che potrà disporre di una serie di poteri, tra cui richiedere informazioni, svolgere indagini generali, condurre ispezioni in loco. Potrà anche adottare una o più misure di vigilanza se constata che un fornitore di rating ESG non ha rispettato gli obblighi che gli incombono ai sensi del presente regolamento.
  Tra le misure, vi sono la revoca dell'autorizzazione, il divieto temporaneo di fornire rating ESG o la sospensione dell'utilizzo dei rating ESG fino a quando la violazione non sia cessata, l'imposizione di porre fine alla violazione, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e di sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento. La proposta stabilisce anche i principi relativi alla cooperazione tra l'ESMA e le autorità nazionali competenti. L'ESMA è autorizzata a riscuotere contributi dai fornitori di rating ESG per le attività di autorizzazione e vigilanza. L'ammontare di un contributo individuale è proporzionato al fatturato netto annuo del fornitore di rating ESG interessato.
  La proposta prevede, inoltre, una serie di misure specifiche per i fornitori di rating ESG più piccoli tra cui la possibilità per l'ESMA di esentarli da una serie di requisiti organizzativi qualora soddisfino determinati criteri, un regime transitorio per facilitare la fase iniziale di applicazione del regolamento e, come appena detto, un sistema di contributi all'ESMA per le sue attività di autorizzazione e vigilanza proporzionato al fatturato netto annuo del fornitore di rating ESG interessato.
  Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 114 del TFUE, che prevede la possibilità di adottare misure per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.
  L'articolo 114 TFUE consente all'Unione di adottare misure non soltanto destinate ad eliminare gli ostacoli esistenti all'esercizio delle libertà fondamentali, ma anche per prevenire il probabile emergere di tali ostacoli in futuro. Rientrano, ad avviso della Commissione, in tale contesto gli ostacoli che rendono difficile ai partecipanti al mercato, quali i fornitori di rating ESG o gli investitori, sfruttare appieno i vantaggi del mercato interno.
  Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione rileva che gli obiettivi della iniziativa non possono essere conseguiti in modo adeguatoPag. 210 da Stati membri agendo in modo indipendente. Essi infatti potrebbero intervenire individualmente per migliorare l'affidabilità e la trasparenza dei rating ESG, ma è probabile che tali misure differirebbero notevolmente da uno Stato membro all'altro; ciò potrebbe determinare livelli divergenti di trasparenza, ostacoli per i partecipanti al mercato e difficoltà per coloro che operano a livello transfrontaliero, oltre a limitare la comparabilità tra i rating. In alternativa, in assenza totale di norme sull'attività dei fornitori di rating ESG, la situazione attuale potrebbe addirittura peggiorare. La normativa proposta inoltre non sostituirebbe la legislazione nazionale in quanto attualmente nessuno Stato membro dispone di una normativa che disciplini il funzionamento dei fornitori di rating ESG.
  Per quanto riguarda, invece, la conformità della proposta al principio di proporzionalità, la Commissione sostiene che le misure proposte si limitano a quanto necessario per affrontare e porre rimedio nel modo più efficace alle carenze del mercato citate precedentemente. In particolare, sono previste una serie di misure specifiche per i fornitori di rating ESG più piccoli che rendono proporzionato l'impatto della nuova disciplina sui medesimi. Al riguardo, nel corso del nostro esame sarà importante valutare, anche acquisendo l'avviso del Governo e dei rappresentanti del settore, se tali disposizioni siano effettivamente in grado di evitare un impatto sproporzionato della normativa sui piccoli fornitori in termini di maggiori costi e perdita di quote di mercato.
  La valutazione d'impatto predisposta dalla Commissione stima in effetti un aumento dei costi dell'attività d'impresa a breve termine, ma sostiene che una maggiore fiducia nei rating ESG potrebbe rafforzare la crescita del mercato, stimolando in ultima analisi la redditività. Le nuove funzioni dell'ESMA di autorizzazione e di vigilanza comporteranno un aumento totale annuo dei costi di circa 3,7-3,8 milioni di euro. Tale importo non sarà sostenuto dal bilancio dell'UE, ma dai citati contributi corrisposti dai fornitori di rating.
  Circa la scelta dell'atto giuridico, la Commissione sostiene che il regolamento costituisce lo strumento migliore, in linea con l'approccio adottato per altri partecipanti ai mercati finanziari e con la legislazione pertinente, ad esempio il regolamento sugli indici di riferimento UE, il regolamento sulle agenzie di rating del credito e la proposta di norma UE per le obbligazioni verdi. Il ricorso a misure non vincolanti e a codici di condotta conseguirebbe soltanto parzialmente gli obiettivi, in quanto non vi sarebbe alcun incentivo a elaborare un codice di condotta sufficientemente rigoroso.
  Particolare rilevanza ai fini del nostro esame assume il fatto che la proposta attribuisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati ed esecutivi per quanto riguarda aspetti di dettaglio molto rilevanti della nuova normativa. Per tener conto degli sviluppi, anche internazionali, nei mercati finanziari, specie in relazione alla finanza sostenibile, la Commissione può ad esempio adottare misure per modificare gli allegati della proposta mediante atti delegati. Gli allegati contengono norme dettagliate sulle informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione alla fornitura di rating ESG nell'Unione, sulle informazioni in merito alla conservazione delle registrazioni da parte dei fornitori di rating ESG e sugli obblighi di informativa dei fornitori stessi.
  Inoltre, al fine di specificare ulteriori elementi tecnici del regolamento, si delega alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE in relazione alle specifiche della procedura ai fini dell'irrogazione di sanzioni pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, comprese disposizioni temporali, disposizioni sui diritti di difesa, sulla riscossione di sanzioni pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, oltre a norme dettagliate sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione di sanzioni e il tipo di contributi da versare, in particolare la destinazione, l'ammontare e le modalità di versamento di tali contributi. Anche sull'ambito e la portata dei poteri delegati della Pag. 211Commissione sarà importante acquisire l'avviso del Governo. A questo riguardo, segnala che non è pervenuta la relazione del Governo ai sensi della legge 234 del 2012.
  Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 5 ottobre 2023, propone, per meglio apprezzare i contenuti richiamati, di svolgere un breve ciclo di audizioni, che coinvolga anche i rappresentanti del Governo, la CONSOB, esperti e associazioni di settore.

  La seduta termina alle 13.55.

Sull'ordine dei lavori.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di svolgere prima la riunione dell'Ufficio di Presidenza e, successivamente, di passare all'audizione informale del prof. Massimo Condinanzi.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 20 settembre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.10.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 20 settembre 2023.

Audizione informale del prof. Massimo Condinanzi, coordinatore della Struttura di missione per le procedure d'infrazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1342 Governo, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE.
Atto n. 61.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Fabio PIETRELLA (FDI), relatore, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere un parere sullo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, su cui le Commissioni competenti sono chiamate ad esprimere il parere entro il 15 ottobre 2023.
  In premessa, segnala che il provvedimento in esame, adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge di delegazione europea 2021 (legge n. 127 del 2022). Tra i principi e criteri direttivi specifici della delega, vi è anzitutto l'individuazione del Ministero della salute e delle Regioni e Province autonome quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti, secondo le rispettive competenze, e la previsione di forme di coordinamento tra le medesime autorità.
  Ricorda che Regolamento (UE) 2019/6, divenuto applicabile in tutta l'Unione europea a decorrere dal 28 gennaio 2022, stabilisce norme per la vendita, la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la fornitura, la distribuzione, il controllo e l'uso di medicinali veterinari, allo scopo di modernizzare la legislazione, stimolare l'innovazionePag. 212 nei medicinali veterinari e aumentarne la disponibilità, nonché rafforzare la campagna dell'UE per fronteggiare la resistenza antimicrobica.
  Esso promuove, inoltre, un uso più consapevole dei medicinali veterinari, la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi e il rafforzamento del mercato interno, con l'obiettivo di garantire al tempo stesso il massimo livello di protezione della salute pubblica, della sanità animale e dell'ambiente.
  Venendo al contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, esso si articola in 7 Titoli ed è composto da 46 articoli e da 5 allegati.
  Illustra quindi le disposizioni di maggior rilievo ed interesse per la nostra Commissione, rinviando per ogni ulteriore approfondimento alla documentazione predisposta dal Servizio studi.
  In primo luogo, segnala che l'articolo 3 individua il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali nell'ambito delle rispettive competenze, quali autorità competenti a:

   a) rilasciare i provvedimenti necessari all'esercizio delle attività relative alla fabbricazione, all'importazione, all'esportazione, all'immissione in commercio, alla fornitura, alla distribuzione, alla pubblicità, nonché i provvedimenti relativi alla detenzione di scorte e all'impiego dei medicinali veterinari;

   b) adottare i provvedimenti necessari all'esercizio delle attività relative alla fabbricazione, all'importazione e alla distribuzione all'ingrosso delle sostanze farmacologicamente attive;

   c) adottare i provvedimenti di autorizzazione delle sperimentazioni cliniche;

   d) classificare i medicinali veterinari autorizzati all'immissione in commercio, nonché i medicinali veterinari omeopatici registrati;

   e) svolgere attività di farmacovigilanza;

   f) assicurare l'adeguamento e il coordinamento dei sistemi informatici nazionali e l'interconnessione ai sistemi informatici istituiti con il regolamento e gestiti dall'Agenzia europea per i medicinali;

   g) effettuare controlli e ispezioni e, in caso di accertamento di violazione delle disposizioni di cui al presente decreto, provvedere all'applicazione delle sanzioni.

  In base all'articolo 5, un medicinale veterinario è immesso in commercio sul territorio nazionale soltanto a seguito dell'autorizzazione all'immissione in commercio da parte del Ministero della salute o della Commissione europea. Nell'esame della domanda di autorizzazione il Ministero della salute può avvalersi del parere dell'Istituto superiore di sanità o di altri enti pubblici o di enti privati accreditati dal medesimo Ministero.
  Analogamente, il Ministero della salute è l'autorità competente all'adozione delle misure di restrizione temporanea per motivi di sicurezza, nonché all'adozione dei provvedimenti di sospensione, revoca e variazione delle autorizzazioni all'immissione in commercio.
  Parimenti rilevante è l'articolo 11, che prevede che il sistema nazionale di farmacovigilanza – gestito, ognuno per gli aspetti di competenza, dal Ministero della salute, che svolge anche le funzioni di coordinamento, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano – è interconnesso e integrato con il sistema di farmacovigilanza dell'Unione, in modo da consentire una valutazione continua del rapporto beneficio/rischio dei medicinali veterinari autorizzati o registrati, nonché dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi.
  A tal fine, in base all'articolo 12, il Ministero della salute adotta congiuntamente alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano misure volte a promuovere le segnalazioni di sospetti eventi avversi e coordina, anche in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, studi e ricerche sull'impiego dei medicinali e sull'epidemiologia.Pag. 213
  Da parte loro, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze assicurano:

   a) la formazione dei medici veterinari e di altri professionisti del settore sanitario;

   b) l'esame delle segnalazioni di sospetti eventi avversi pervenute attraverso il sistema nazionale di farmacovigilanza;

   c) la predisposizione e l'esecuzione di esami di laboratorio clinici;

   d) la trasmissione della segnalazione al Ministero della salute, affinché venga registrata nella banca dati di farmacovigilanza dell'Unione;

   e) la diffusione delle informazioni al personale sanitario e alle autorità territorialmente competenti ove emergano rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per l'ambiente.

  Peraltro, l'articolo 13 precisa che anche medici veterinari, farmacisti e gli altri professionisti del settore sanitario accreditati nel sistema nazionale di farmacovigilanza sono tenuti a segnalare ogni sospetto evento avverso derivante dall'utilizzo di un medicinale veterinario, di un mangime medicato o di un prodotto intermedio attraverso il medesimo sistema.
  Merita segnalare, altresì, che l'articolo 21 introduce l'obbligo per i distributori all'ingrosso stabiliti sul territorio nazionale, ai fini della successiva distribuzione o importazione di sostanze attive, di registrare la propria attività presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché presso il Ministero della salute ai fini dell'iscrizione nella banca dati della fabbricazione e della distribuzione all'ingrosso.
  Ai sensi del successivo articolo 22, il Ministero della salute è l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione al commercio parallelo sul territorio nazionale di medicinali veterinari autorizzati in un altro Stato membro.
  Per quanto concerne l'impiego di medicinali antimicrobici, l'articolo 28 stabilisce che il Ministero della salute fornisce orientamenti sui rischi associati alla metafilassi, su alternative adeguate all'impiego di medicinali antimicrobici, nonché sui casi eccezionali di un loro utilizzo per profilassi. Tali orientamenti sono oggetto di revisione costante alla luce dei nuovi dati scientifici. In ogni caso, l'impiego degli antimicrobici deve essere prudente, nonché debitamente giustificato e documentato.
  Come menzionato, il Ministero della salute è l'autorità competente alla adozione del provvedimento di autorizzazione alla importazione di medicinali veterinari autorizzati in Paesi terzi. È tuttavia previsto che, qualora non sia disponibile un medicinale, il veterinario responsabile può – sotto la sua diretta responsabilità e, in particolare, al fine di evitare sofferenze inaccettabili – trattare in via eccezionale un animale non destinato alla produzione di alimenti con un medicinale veterinario autorizzato in un Paese terzo, notificando l'importazione all'autorità territorialmente competente (articolo 30).
  Ulteriori disposizioni provvedono a: consentire che il medico veterinario, nell'ambito della propria attività, possa consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali, medicinali veterinari della propria scorta, allo scopo di attuare la terapia prescritta in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale (articolo 37); consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici rivolta ad allevatori professionisti, purché inviti esplicitamente questi ultimi a consultare il veterinario in merito al medicinale (articolo 39); ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (articolo 42); rimodulare il sistema delle tariffe dovute per ottenere e mantenere un'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari (articolo 43).
  L'articolo 46 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica:Pag. 214 pertanto, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Quanto agli allegati:

   l'Allegato I elenca le tipologie di medicinali veterinari la cui somministrazione deve essere effettuata soltanto dal medico veterinario;

   l'Allegato II definisce le modalità di impiego del codice a lettura ottica di identificazione sulle singole confezioni dei medicinali veterinari immessi in commercio;

   l'Allegato III indica la documentazione tecnica da allegare alla domanda di autorizzazione semplificata dei medicinali veterinari destinati ad essere utilizzati per gli animali tenuti esclusivamente come animali da compagnia;

   l'Allegato IV riguarda il Sistema informativo di tracciabilità;

   infine, l'Allegato V contiene alcune disposizioni di dettaglio riguardanti la pubblicità dei medicinali veterinari.
   Presenta quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore, on. Pietrella.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.
Atto n. 70.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Cristina ROSSELLO (FI-PPE), relatrice, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere un parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.
  In premessa, segnala che il provvedimento in esame, adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge di delegazione europea 2021 (legge n. 127 del 2022), si compone di 8 articoli. Su di esso le Commissioni competenti sono chiamate ad esprimere il parere entro il 15 ottobre 2023.
  Come menzionato, il provvedimento è volto ad adeguare la normativa processuale italiana alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805, che si compone di quarantuno articoli, contenuti in cinque Capi, e di due Allegati.
  Al Capo I sono descritti l'oggetto, le definizioni e l'ambito di applicazione. Il Capo II tratta la trasmissione, il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di congelamento, mentre il Capo III affronta la tematica della trasmissione, del riconoscimento e dell'esecuzione del provvedimento di confisca. Infine, i Capi IV e V definiscono rispettivamente le disposizioni generali e finali.
  Il Regolamento stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio un provvedimento di congelamento o di confisca emesso da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento penale. Inoltre, definisce cosa si intende per provvedimento di confisca, di congelamento, bene, provento, beni strumentali, Stato di emissione, Stato di esecuzione, autorità di emissione e autorità di esecuzione. Infine, vengono elencate le figure di reato e vengono definiti i princìpi secondo i quali i provvedimenti di congelamento e di confisca non possono essere rifiutati in base al requisito della doppia incriminabilità.
  Dal punto di vista procedurale, i provvedimenti di congelamento e di confisca vengono trasmessi dall'autorità di emissione – attraverso un certificato standard di congelamento o di confisca – all'autorità di esecuzione, ovvero ad una o più autorità Pag. 215centrali designate dallo Stato di esecuzione del provvedimento quali responsabili della trasmissione e della ricezione amministrativa dei certificati di congelamento e di confisca. Tali certificati contengono, tra l'altro, le istruzioni relative ai beni da congelare o confiscare.
  Se non sussistono ragioni di rifiuto, le autorità competenti procedono all'esecuzione dei provvedimenti. L'autorità di esecuzione può legittimamente rifiutare e non riconoscere il provvedimento:

   qualora l'esecuzione dello stesso sia contraria al principio del ne bis in idem;

   se vi sono privilegi o immunità a norma del diritto dello Stato di esecuzione che impediscono il congelamento dei beni interessati o la loro confisca;

   se il certificato di congelamento o di confisca è incompleto o manifestamente inesatto ovvero non è stato adeguatamente compilato;

   se il provvedimento da eseguire si riferisce ad un reato commesso in tutto o in parte al di fuori del territorio dello Stato di emissione e in tutto o in parte nel territorio dello Stato di esecuzione, e la condotta per la quale il provvedimento è stato emesso non costituisce reato secondo il diritto dello Stato di esecuzione;

   in altre situazioni eccezionali qualora sussistano seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici ed oggettivi, che l'esecuzione del provvedimento comporti una palese violazione di diritti fondamentali previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, ed in particolare il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa.

  Ad ogni modo, l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento e confisca avviene secondo la legge dello Stato di esecuzione, così come la gestione e la destinazione dei beni ablati.
  Venendo al contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, esso si compone – come accennato – di otto articoli, ripartiti in tre Capi.
  Più nel dettaglio l'articolo 1, comma 2, prevede che il riconoscimento e l'esecuzione sono subordinati alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all'adozione dei provvedimenti di sequestro o confisca siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica ad essi attribuita nell'ordinamento giuridico dello Stato di emissione. Viene quindi stabilita, in linea generale, l'operatività della doppia punibilità.
  Sono nel contempo fatte salve le previsioni del Regolamento che escludono la verifica in questione per trentadue fattispecie di reato, tra cui, si segnalano: terrorismo; partecipazione ad un'organizzazione criminale; pedopornografia; traffico illecito di armi e sostanze stupefacenti; corruzione; frode; riciclaggio; favoreggiamento dell'ingresso e soggiorno illegali; criminalità informatica ed ambientale; omicidio volontario; traffico illecito di organi e tessuti umani. Sono inoltre fatte salve le disposizioni del Regolamento che, in materia di reati tributari, doganali e valutari precludono il potere di rifiuto «a motivo del fatto che il diritto dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio».
  Merita menzionare anche il comma 4 del medesimo articolo 1, che, nel mantenere ferma la possibilità di trasmissione diretta dei certificati tra autorità di emissione e autorità di esecuzione, attribuisce al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria il ruolo di autorità centrale responsabile per la ricezione e trasmissione amministrativa dei certificati di congelamento e confisca e per la relativa corrispondenza, nonché per l'assistenza da fornire alle autorità giudiziarie nazionali.
  Sempre il comma 4 prevede che l'autorità giudiziaria nazionale, nei casi di trasmissione diretta, debba informare – a fini statistici – il Ministero della Giustizia dei Pag. 216provvedimenti di sequestro e di confisca ricevuti o trasmessi per l'esecuzione.
  In base al comma 5, lo stesso Ministro della Giustizia riveste anche il ruolo di autorità competente a richiedere allo Stato di emissione il rimborso, totale o parziale, degli importi versati dallo Stato italiano ai soggetti colpiti dal provvedimento di congelamento o dal provvedimento di confisca, prevedendo la destinazione degli importi ricevuti al Fondo unico giustizia.
  L'articolo 2 detta specifiche regole sul riconoscimento, l'esecuzione e la trasmissione dei provvedimenti di sequestro. In particolare, si prevede che l'esecuzione, la revoca e l'impugnazione di riconoscimento siano sottoposte alle ordinarie norme del codice di procedura penale in materia di sequestro preventivo, ovvero lo strumento che nel nostro ordinamento è finalizzato ad impedire il verificarsi di ulteriori fattispecie di reato o il protrarsi degli effetti di quello commesso.
  Inoltre, il medesimo articolo disciplina le ipotesi di «concorso di provvedimenti», che si verificano quando l'autorità di esecuzione riceve due o più provvedimenti di sequestro o di confisca dello stesso bene specifico, ovvero emessi da diversi Stati membri contro un medesimo soggetto che non disponga nello Stato di esecuzione di beni sufficienti.
  L'articolo 3 implementa la procedura di reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri UE dei provvedimenti di confisca, disciplinando la loro trasmissione per l'esecuzione, a condizione che il fatto da cui scaturisca l'emissione del provvedimento sia previsto come reato dalla legge italiana, elemento essenziale anche per il riconoscimento del provvedimento di congelamento dei suddetti beni.
  Più nel dettaglio, l'articolo in questione individua nella Corte di appello l'autorità di esecuzione dei provvedimenti di confisca e disciplina i casi di rinvio dell'esecuzione (ad esempio, qualora possa pregiudicare un'indagine penale in corso). Quanto all'impugnazione della sentenza, si prevede l'esperibilità del ricorso per Cassazione, limitato peraltro alla violazione di legge. Solo dopo che è divenuta irrevocabile, la sentenza di riconoscimento del provvedimento di confisca può essere trasmessa al Procuratore generale presso la Corte d'appello, che ne curerà l'esecuzione.
  Riguardo alla disciplina dei beni confiscati, la disciplina stabilisce che, salvo diverso accordo con lo Stato di emissione, le somme conseguite dallo Stato italiano quale Stato di esecuzione affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia, secondo i seguenti criteri:

   nei casi in cui l'esecuzione ha riguardato una somma pari o inferiore a 10 mila, per l'intero importo;

   nei casi in cui l'esecuzione ha riguardato una somma superiore a 10 mila euro, per una misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto, con restituzione allo Stato di emissione del residuo.

  Nei casi in cui l'esecuzione ha avuto ad oggetto un bene diverso dal denaro e il bene può essere venduto, le somme ricavate dalla vendita dei beni sono ripartite secondo i criteri appena citati.
  L'articolo 4, attraverso modifiche ad alcune disposizioni del codice di procedura penale, prevede l'integrazione del contenuto dei provvedimenti di instaurazione della fase processuale in modo da consentire all'imputato di essere «informato in tempo utile del fatto che un tale provvedimento di confisca poteva essere emesso in caso di sua mancata comparizione in giudizio».
  I successivi articoli 5 e 6 recano interventi diretti ad uniformare alle nuove disposizioni quelle già contenute nei decreti legislativi n. 137 del 2015 e n. 35 del 2016, che hanno dato attuazione, rispettivamente, alla Decisione quadro 2006/783/GAI in materia di confisca e alla Decisione quadro 2003/577/GAI, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio.
  L'articolo 7 prevede l'inapplicabilità delle norme del presente provvedimento ai procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore dello stesso, le autorità nazionali di Pag. 217emissione e di esecuzione hanno già trasmesso o ricevuto le decisioni e i certificati di sequestro o di confisca, nonché ai procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli avvisi di fissazione di udienza preliminare e i decreti che dispongono il giudizio o che citano l'imputato a giudizio sono stati già emessi.
  L'articolo 8 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: pertanto, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Presenta quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice, on. Rossello.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 e che abroga la direttiva 90/167/CEE.
Atto n. 71.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione ha lo scopo di estendere la cooperazione giudiziaria bilaterale con la Repubblica di San Marino al settore disciplinato, nell'ambito del Consiglio d'Europa, dalla Convenzione sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate sotto condizione, firmata a Strasburgo il 30 novembre 1964 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 15 novembre 1973, n. 772.
  Ricorda sinteticamente che con la Convenzione di Strasburgo del 1964 le Parti contraenti si sono impegnate a prestarsi assistenza al fine della riabilitazione sociale dell'individuo che, nel loro territorio, sia oggetto di una condanna giudiziaria accompagnata da una sospensione condizionale della pena o di una condanna a pena detentiva o misura privativa della libertà personale.
  Rispetto a tale Convenzione l'ambito di applicazione è ampliato dal presente accordo a tutte le misure, lato sensu intese, che ricadano sotto la disciplina della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, attuata in Italia dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38.
  A tale proposito si limita a ricordare che la decisione quadro 2008/947/GAI estende il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale e fissa le norme che ogni Stato membro deve seguire per svolgere la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive emesse da un altro Stato membro. Essa sostituisce perciò le disposizioni corrispondenti della richiamata Convenzione del Consiglio d'Europa.
  In relazione agli ambiti di competenza della Commissione riveste particolare rilievo la previsione di cui all'articolo 3 del disegno di legge di conversione, che riguarda le norme applicabili per l'attuazione dell'Accordo.
  Secondo il comma 1, infatti, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, quando le sue disposizioni manchino o non dispongano diversamente, si osservano, se compatibili, quelle contenute nel sopra citato decreto legislativo n. 38 del 2016.
  La disciplina complessiva dell'intesa è mutuata dall'analoga disciplina di matrice unionale, come si ricava dall'esplicito riferimento al reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e, più in generale, dall'impianto complessivo dell'articolato, sulla scorta di quanto oramai prevedono praticamente tutti gli strumenti comunitari di cooperazione giudiziaria penale.
  Propone pertanto la presentazione di una proposta di parere favorevole sul disegnoPag. 218 di legge che non presenta profili di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, ma al contrario richiama espressamente, ai fini dell'attuazione dell'accordo, l'applicabilità di talune disposizioni del richiamato decreto legislativo n. 38/2016.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole, di cui dà lettura (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022.
C. 924 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Elisa SCUTELLÀ (M5S), relatrice, ricorda che il disegno di legge al nostro esame ha lo scopo è quello di estendere la cooperazione giudiziaria bilaterale con la Repubblica di San Marino al settore disciplinato, nell'ambito del Consiglio d'Europa, dalla Convenzione sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate sotto condizione, firmata a Strasburgo il 30 novembre 1964 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 15 novembre 1973, n. 772.
  Ricorda sinteticamente che con la Convenzione di Strasburgo del 1964 le Parti contraenti si sono impegnate a prestarsi assistenza al fine della riabilitazione sociale dell'individuo che, nel loro territorio, sia oggetto di una condanna giudiziaria accompagnata da una sospensione condizionale della pena o di una condanna a pena detentiva o misura privativa della libertà personale.
  Rispetto a tale Convenzione l'ambito di applicazione è ampliato dal presente accordo a tutte le misure, lato sensu intese, che ricadano sotto la disciplina della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, attuata in Italia dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38.
  A tale proposito si limita a ricordare che la decisione quadro 2008/947/GAI estende il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale e fissa le norme che ogni Stato membro deve seguire per svolgere la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive emesse da un altro Stato membro. Essa sostituisce perciò le disposizioni corrispondenti della richiamata Convenzione del Consiglio d'Europa.
  Per quanto attiene i profili di competenza della XIV Commissione, sottolinea il particolare rilievo della la previsione di cui all'articolo 3 del disegno di legge di conversione, che riguarda le norme applicabili per l'attuazione dell'Accordo. Secondo il comma 1, infatti, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, quando le sue disposizioni manchino o non dispongano diversamente, si osservano, se compatibili, quelle contenute nel sopra citato decreto legislativo n. 38 del 2016.
  La disciplina complessiva dell'intesa è mutuata dall'analoga disciplina di matrice unionale, come si ricava dall'esplicito riferimento al reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e, più in generale, dall'impianto complessivo dell'articolato, sulla scorta di quanto oramai prevedono praticamente tutti gli strumenti comunitari di cooperazione giudiziaria penale.
  Propone pertanto la presentazione di una proposta di parere favorevole sul disegno di legge che non presenta profili di compatibilità con l'ordinamento comunitario,Pag. 219 ma al contrario richiama, ai fini dell'attuazione dell'accordo, l'applicabilità di talune disposizioni del richiamato decreto legislativo n. 38/2016.
  Presenta quindi una proposta di parere favorevole, di cui dà lettura (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice, on. Scutellà.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché della destinazione dei beni confiscati fatto a Roma il 26 maggio 2021.
C. 1124 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Isabella DE MONTE (A-IV-RE), relatrice, segnala che l'Accordo oggetto di questo provvedimento di ratifica mira ad agevolare il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emesse dalle autorità giudiziarie dei due Paesi, riguardanti il sequestro e la confisca dei proventi illeciti, diretti e indiretti, nonché la suddivisione dei beni sottoposti a tale confisca o del ricavato della loro vendita tra le Parti contraenti, migliorando quindi i rapporti di cooperazione tra i due Stati.
  L'intesa mira pertanto ad estendere e rafforzare i meccanismi di cooperazione già previsti dalle Convenzioni stipulate in materia nell'ambito del Consiglio d'Europa, facilitando il reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di sequestro e confisca dei proventi illeciti diretti e indiretti, anche al fine di suddividere tra le Parti i beni sottoposti a confisca o il ricavato della relativa vendita.
  Venendo ai contenuti dell'Accordo, composto di dodici articoli, rileva che l'articolo 1 contiene le definizioni dei principali termini, delimitandone l'ambito di applicazione, in particolare nelle categorie del sequestro, della confisca, della cooperazione e dei beni.
  L'articolo 2 stabilisce che la Parte a cui viene chiesto di prestare collaborazione, a seguito del riconoscimento e dell'esecuzione di una decisione di sequestro o confisca di beni emessa dall'altra Parte, adotti tutti i provvedimenti necessari ad impedirne la dispersione, prendendo contatto con le autorità della Parte richiedente al fine di ottenere informazioni sul rischio di dispersione di tali beni e per concordare le modalità per la migliore esecuzione dei provvedimenti in oggetto, anche eventualmente nominando un amministratore dei suddetti beni.
  L'articolo 3 sulla conservazione, destinazione e riparto dei beni sottoposti a sequestro, prevede che questi rimangano nella disponibilità e sotto la custodia della Parte richiesta fino all'emissione del provvedimento di confisca ad opera della Parte richiedente. Inoltre, salvo differente accordo tra le Parti, le somme ottenute a seguito dell'esecuzione dei provvedimenti di confisca e (eventualmente) vendita dei beni in questione, nel caso in cui i proventi siano al di sotto dei 10.000 euro (comma 2 lettera a)), si stabilisce che queste siano integralmente trattenute dalla Parte richiesta, mentre se tali proventi risultano essere di importo eguale o superiore alla soglia dei 10.000 euro, il 50 per cento degli stessi saranno trasferiti dalla Parte richiesta a quella richiedente (comma 2, lettera b)).
  Secondo l'articolo 4, il ricavato della vendita, sempre salvo diverso accordo tra le Parti, sarà trasferito con modalità elettroniche nella valuta della Parte richiesta sui conti indicati al comma 2, a meno che i beni in questione non debbano essere restituiti alle parti offese, danneggiate o che comunque abbiano diritto alla loro restituzione o al risarcimento dei danni (articolo 7), senza che la Parte richiesta abbia la possibilità di imporre condizioni riguardo all'utilizzo delle somme oggetto di trasferimento (articolo 5).
  Nel caso in cui la vendita dei beni confiscati non risulti conveniente, la Parte richiesta è obbligata a trasferire tali beni alla Pag. 220Parte richiedente, che ha comunque la possibilità di rifiutare il trasferimento, non potendo comunque pretendere oneri e spese dalla Parte richiesta (articolo 3, comma 3, lettera b)).
  È inoltre prevista la possibilità di destinare i suddetti beni ad altre finalità, preferibilmente di utilità sociale, se vi sia accordo tra le Parti, nel caso non sia stato possibile vendere o trasferite i beni in questione. Inoltre, nel caso i beni sequestrati o confiscati siano demaniali o parte del patrimonio indisponibile delle Parti, le suddette disposizioni non possono essere applicate e le Parti hanno rispettivamente il diritto di trattenerli o di averli in restituzione senza corrispettivo (articolo 3, comma 4).
  L'articolo 6 specifica quali siano le autorità preposte alle comunicazioni e alla trasmissione di atti e documenti fra le Parti: il Ministero della giustizia (Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria – Ufficio I), per la Repubblica italiana, e la Segreteria di Stato per la giustizia, per la Repubblica di San Marino.
  L'articolo 8 disciplina il trattamento dei dati personali, mentre l'articolo 9 contiene una clausola di compatibilità con il diritto internazionale e dell'Unione europea. Proprio con riferimento a quest'ultimo articolo, ricordo che, sia riguardo ai provvedimenti preventivi diretti a congelare i beni sia riguardo ai provvedimenti di destinazione dei beni medesimi, trova applicazione nel nostro ordinamento il regolamento UE 2018/1805, normativa che amplia in misura significativa l'esecuzione transfrontaliera delle misure di recupero dei beni di provenienza illecita nell'Unione europea. Segnalo, in questo quadro, che in Italia opera l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
  L'articolo 10 tratta delle consultazioni e dei negoziati diretti tra le Parti nel caso si debba risolvere eventuali controversie.
  L'articolo 11 specifica che l'Accordo si applicherà alle richieste di riconoscimento ed esecuzione di provvedimenti di sequestro e confisca presentate in procedimenti penali iscritti dopo la sua data di entrata in vigore, la quale, secondo l'articolo 12, avrà data dalla ricezione della seconda delle due notificazioni con cui le Parti si comunicheranno, per via diplomatica, il completamento delle rispettive procedure di ratifica (comma 1). Il comma 2 dell'articolo 12 stabilisce la durata illimitata dell'Accordo, che può essere modificato in modo concordato e bilaterale e da cui (comma 3) ogni Parte può recedere con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica.
  In considerazione della piena compatibilità del disegno di legge con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europeo, anticipa la presentazione di una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice, on. De Monte.

  La seduta termina alle 15.05.