CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 settembre 2023
169.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 123

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta BERGAMOTTO.

  La seduta comincia alle 14.30.

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  Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

5-01345 Caroppo: Disfunzioni nella visione dei canali RAI nelle province di Brindisi e Lecce.

  Mauro D'ATTIS (FI-PPE), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo (vedi allegato 1).

  La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Andrea CAROPPO (FI-PPE), replicando, afferma che provvederà a sollecitare cittadini ed enti locali a ufficializzare le segnalazioni in caso di disservizio. Quanto ai vari sistemi a disposizione, auspica che ad essi – ad esempio, alla smart card della piattaforma digitale Tivùsat – venga data una maggiore pubblicità, visto che queste difficoltà tendono purtroppo a ripetersi. Dichiara infine che sarà sua cura continuare a seguire il problema fino alla definitiva risoluzione.

5-01351 Iaria: Utilizzo dei fondi del PNRR destinati all'ammodernamento della rete fibra.

  Antonino IARIA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo (vedi allegato 3).

  La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Antonino IARIA (M5S), replicando, sottolinea che la Commissione deve, quanto alle spese relative all'ammodernamento della rete fibra, avere informazioni chiare e dettagliate, mentre finora ha ricevuto informazioni sui ritardi solo da notizie giornalistiche e dichiarazioni a mezzo stampa del sottosegretario Butti. Il Governo è in carica da un anno, continua, e la situazione non è certo ormai più riconducibile a responsabilità degli Esecutivi precedenti, bensì chiaramente frutto di incompetenza. È inutile, conclude, usare la scusa che la competenza non è esclusivamente del Ministero; il suo gruppo richiede dunque che il sottosegretario Butti venga in Commissione a illustrare il piano in quattro punti e a dare in generale informazioni più dettagliate su questo argomento.

5-01346 Maccanti: Disfunzioni nella visione dei canali RAI in numerose zone del Veneto.

  Giorgia ANDREUZZA (LEGA), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo (vedi allegato 5).

  La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Giorgia ANDREUZZA (LEGA), replicando, osserva che la risposta della rappresentante del Governo è molto tecnica e che molto spesso gli utenti del servizio, che sono magari persone anziane, avrebbero invece bisogno di maggiore semplicità. Nel ricordare che non tutti dispongono di un'antenna satellitare, rileva che l'utenza dovrebbe essere facilitata nella fruizione di quello che è a tutti gli effetti un diritto.

5-01347 Ghirra: Contributo per l'acquisto di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.

  Francesca GHIRRA (AVS) illustra l'interrogazione in titolo (vedi allegato 7), sottolineando che si tratta del terzo atto di sindacato ispettivo che presenta sull'argomento.

  La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

  Francesca GHIRRA (AVS), replicando, afferma di confidare nella celerità della Corte dei conti, per quanto siano già passati ormai tre mesi. Ricorda che si tratta di una misura assai attesa, finalizzata a promuovere la mobilità elettrica e la transizione ecologica del Paese. Auspica infine di Pag. 125non doversi trovare nella condizione di presentare una quarta interrogazione.

5-01348 Pastorella: Finanziamento del Fondo Nazionale Innovazione.

  Giulia PASTORELLA (A-IV-RE) illustra l'interrogazione in titolo (vedi allegato 9).

  La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 10).

  Giulia PASTORELLA (A-IV-RE), replicando, manifesta perplessità sul fatto che, a fronte di uno scarso utilizzo del Fondo Nazionale Innovazione, invece di renderlo più efficace si siano allocati 300 milioni di euro in interventi altrettanto distorsivi per il libero mercato. Auspica dunque che il Governo provveda a un maggiore efficienza del Fondo Nazionale Innovazione e in generale non dimentichi un comparto, quello delle start-up, che sviluppa un fatturato pari a 9,5 miliardi di euro.

5-01349 Barbagallo: Riduzione dei voli e innalzamento delle tariffe da parte di alcune compagnie low cost.

  Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo (vedi allegato 11).

  La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 12).

  Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), replicando, si dichiara insoddisfatto sia per il metodo che per il merito. Nel metodo, l'interrogazione faceva riferimento alla situazione della scorsa estate, fortemente vessatoria per i cittadini del Mezzogiorno e delle isole, laddove l'emendamento illustrato dalla rappresentante del Governo varrà per il futuro. Si chiede, in particolare, se e quando le sanzioni per le violazioni commesse verranno irrogate alle compagnie aree.
  Nel merito, si dichiara in generale poco convinto dall'atteggiamento della maggioranza. Poco fa si è svolto a Palermo l'incontro tra il presidente della Regione Siciliana e l'amministratore delegato di Ryanair, che si è concluso con una piena conciliazione. Ancora una volta, conclude, le compagnie aeree la faranno franca; è intenzione del Partito Democratico vigilare sulla situazione, in particolar modo al momento dell'esame dell'emendamento annunciato dalla sottosegretaria.

5-01350 Cangiano: Telemarketing illegale.

  Gerolamo CANGIANO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo (vedi allegato 13).

  La sottosegretaria Fausta BERGAMOTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 14).

  Eliana LONGI (FDI), replicando in qualità di cofirmataria, ringrazia la sottosegretaria per la risposta e in generale per l'azione del Governo contro il fenomeno dello spoofing. Ricorda il suo gruppo ha già presentato una proposta di legge a sua prima firma, che individua una soluzione al problema attraverso il riconoscimento del codice di condotta da parte del Garante per la protezione dei dati personali; auspica che essa venga rapidamente calendarizzata e approvata.

  Salvatore DEIDDA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

  La seduta comincia alle 15.10.

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Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.
C. 1342 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda che il Regolamento della Camera prevede una disciplina particolare per l'esame in sede consultiva del disegno di legge europea. In questo caso infatti le Commissioni di settore, nel corso del proprio esame, possono approvare emendamenti che la Commissione Politiche dell'Unione europea può successivamente respingere soltanto per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.
  Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato a martedì 26 settembre, alle ore 10.30.
  Ricorda altresì che gli emendamenti possono essere presentati anche in un secondo momento, direttamente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, che provvederà a trasmetterli alle Commissioni competenti per materia.

  Enzo AMICH (FDI), relatore, rileva che la Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni affronta, per la prima volta nella legislatura corrente, l'esame parlamentare del disegno di legge di delegazione europea, che rappresenta, insieme al disegno di legge europea, uno degli strumenti legislativi che assicurano il periodico adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea.
  Ricorda che con la legge di delegazione europea viene conferita al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei.
  Si sofferma, in particolare, sulle norme di interesse della Commissione, ricordando che il capo I reca le disposizioni generali per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea, rinviando altresì, quanto ai termini, alle procedure, ai princìpi ed ai criteri direttivi della delega, alle disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante le norme generali in materia.
  L'articolo 3 reca i principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea (c.d. «direttiva NIS 2»). Tale direttiva, il cui termine per il recepimento è fissato al 17 ottobre 2024, abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (c.d. direttiva NIS, Network and Information Security), nonché modifica sia il regolamento (UE) n. 910/2014 sull'identità digitale, sia la direttiva (UE) 2018/1972, che ha istituito il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.
  La direttiva NIS 2 sostituisce il quadro di riferimento in materia, al fine di tener conto di una crescente digitalizzazione del mercato interno e di un panorama in evoluzione delle minacce alla cybersicurezza. L'aggiornamento della direttiva mira inoltre ad eliminare le ampie divergenze tra gli Stati membri che hanno attuato gli obblighi in materia di sicurezza e segnalazione degli incidenti, nonché in materia di vigilanza ed esecuzione, stabiliti dalla direttiva NIS in modi significativamente diversi a livello nazionale, con un effetto potenzialmente pregiudizievole sul funzionamento del mercato interno.
  In particolare, la direttiva NIS 2 stabilisce norme minime e meccanismi per la cooperazione tra le autorità competenti di ciascuno Stato membro, aggiornando l'elenco dei settori e delle attività soggetti agli obblighi in materia di cybersicurezza e prevedendo mezzi di ricorso e sanzioni per garantirne l'applicazione. La direttiva, in particolare: a) stabilisce obblighi per gli Stati membri di adottare una strategia nazionalePag. 127 per la cybersicurezza, designare autorità nazionali competenti, punti di contatto unici e CSIRT; b) prevede che gli Stati membri stabiliscano obblighi di gestione e segnalazione dei rischi di cybersicurezza per i soggetti indicati come soggetti essenziali nell'allegato I e come soggetti importanti nell'allegato II; c) prevede che gli Stati membri stabiliscano obblighi in materia di condivisione delle informazioni sulla cybersicurezza.
  Per quanto riguarda le principali novità, la direttiva NIS 2 amplia il campo di applicazione, da un lato, includendovi anche la pubblica amministrazione centrale (lasciando discrezionalità agli Stati membri di inserire gli enti locali in base all'assetto istituzionale), le piccole e microimprese (solo se operano in settori chiave per la società) e, indipendentemente dalle dimensioni, fornitori di servizi di comunicazione elettroniche pubbliche e di reti di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, e dall'altro lato, aumentando significativamente i settori di applicazione.
  Inoltre, mentre ai sensi della precedente direttiva NIS la responsabilità di determinare quali soggetti soddisfacessero i criteri per essere considerati operatori di servizi essenziali spettava agli Stati membri, la nuova direttiva NIS 2 introduce la regola della soglia di dimensione. Ciò significa che tutti i soggetti di medie e grandi dimensioni che operano nei settori o forniscono i servizi contemplati dalla direttiva dovrebbero rientrare nel suo ambito di applicazione.
  I principi e criteri direttivi indicati dall'articolo 3 sono i seguenti: a) individuare i criteri in base ai quali un ente pubblico può essere considerato pubblica amministrazione ai fini della applicazione della direttiva; b) prevedere l'esclusione dall'ambito di applicazione delle disposizioni di recepimento degli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell'attività di contrasto di reati; c) avvalersi della facoltà prevista per gli Stati membri di esentare soggetti specifici operanti nei predetti settori o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione, individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri; d) confermare la distinzione tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, quale autorità nazionale competente punto di contatto, e le altre autorità di settore operanti nel sistema; e) confermare l'istituzione del CSIRT Italia, prevedendo altresì la collaborazione tra tutte le strutture pubbliche con funzioni di CERT (Computer Emergency Response Team) in caso di eventi malevoli per la sicurezza informatica; f) definire una disciplina transitoria; g) introdurre meccanismi per la registrazione dei soggetti essenziali e importanti ai sensi della direttiva, ai fini della comunicazione dei dati; h) assicurare il coordinamento con la normativa vigente; i) definire le competenze dell'Agenzia per l'Italia digitale e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in relazione alle attività previste dal regolamento eIDAS; l) rivedere il sistema sanzionatorio e di vigilanza, prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, anche in deroga ai limiti previsti dalla legge n. 234 del 2012, introducendo strumenti deflattivi del contenzioso quali la diffida ad adempiere, e disponendo la destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni all'incremento della dotazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
  L'articolo 4 reca i princìpi e criteri di delega al Governo per il recepimento – da effettuarsi entro il 17 ottobre 2024 – della direttiva (UE) 2022/2557 del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici (cd. direttiva CER – Resilience of Critical Entities), in vigore dal 16 gennaio 2023.
  L'atto in questione abroga la direttiva 2008/114/CE, con la quale il Consiglio dell'Unione europea ha disciplinato la procedura per l'individuazione e la designazione da parte degli Stati membri delle Infrastrutture critiche europee (ECI) che si trovano sul loro territorio, definendo altresì un approccio comune per la valutazione della necessità di migliorarne la protezione.Pag. 128
  Come evidenziato nel considerando n. 2 della direttiva CER, la valutazione della direttiva 2008/114/CE, svolta nel 2019, ha fatto emergere l'insufficienza di misure di protezione riguardanti solo singole strutture ad evitare il verificarsi di perturbazioni, a fronte del carattere sempre più interconnesso e transfrontaliero delle operazioni effettuate attraverso infrastrutture critiche. Per queste ragioni è parso necessario modificare il quadro normativo di riferimento attraverso l'introduzione di norme armonizzate volte a garantire la fornitura di servizi essenziali nel mercato interno, ad aumentare la resilienza dei soggetti critici – vale a dire la loro capacità di prevenire, attenuare, assorbire un incidente, di proteggersi da esso, di rispondervi, di resistervi, di adattarvisi e di ripristinare le proprie capacità operative – e a migliorare la cooperazione transfrontaliera tra le autorità competenti.
  Più specificamente, la direttiva CER provvede, tra l'altro: a porre in capo agli Stati membri diversi obblighi in merito all'adozione di misure specifiche volte a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche siano forniti senza impedimenti nel mercato interno; a stabilire per gli stessi soggetti critici obblighi volti a rafforzare la loro resilienza e la loro capacità di fornire i citati servizi essenziali nel mercato interno; a regolare le modalità di individuazione dei soggetti critici di particolare rilevanza a livello europeo (vale a dire che forniscono servizi essenziali identici o analoghi in sei o più Stati membri); a prevedere misure intese a raggiungere un livello di resilienza elevato dei soggetti critici al fine di garantire la fornitura di servizi essenziali nell'Unione e migliorare il funzionamento del mercato interno.
  L'allegato alla direttiva individua 11 settori di riferimento (con i relativi sottosettori e le categorie di soggetti interessati), tra i quali figurano i trasporti e le infrastrutture digitali.
  Tra i principi e criteri direttivi è prevista la facoltà di introdurre, ove necessario, misure atte a conseguire un livello di residenza più elevato per i soggetti critici del settore delle infrastrutture digitali, oltre che del settore bancario e delle infrastrutture dei mercati finanziari.
  L'articolo 7 reca i princìpi e criteri direttivi specifici da osservare in sede di esercizio della delega per il recepimento, entro il 28 dicembre 2023, della direttiva (UE) 2022/2380, nonché per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139, entrambi concernenti l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio.
  Ricorda che la direttiva (UE) 2022/2380 ha definito ulteriori requisiti essenziali che alcune categorie o classi specifiche di apparecchiature radio devono soddisfare, al fine di limitare – anche nell'ottica del contenimento dei rifiuti ambientali – la frammentazione delle interfacce di ricarica dei telefoni cellulari e di apparecchiature radio analoghe (quali tablet, fotocamere digitali, cuffie, cuffie microfono, console portatili per videogiochi, altoparlanti portatili, lettori elettronici, tastiere, mouse, sistemi di navigazione portatili, auricolari e laptop).
  In tale ottica, la direttiva dispone: l'armonizzazione delle interfacce di ricarica e dei protocolli di comunicazione per la ricarica di categorie o classi specifiche di apparecchiature radio ricaricabili mediante cavo; la previsione di offerta ai consumatori e agli altri utenti finali, nonché la possibilità di acquistare l'apparecchiatura radio tra quelle sopra indicate senza alcun dispositivo di ricarica; l'introduzione di un apposito sistema di informazioni e di etichettature indicante la presenza o meno del carica-batterie accluso all'apparecchiatura radio e l'introduzione di informazioni sulle specifiche relative alle capacità di ricarica e ai dispositivi di ricarica compatibili; la modifica della procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio che presentano rischi per la salute o l'incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui alla direttiva 2014/53/UE; la previsione di Pag. 129un periodo di tempo sufficiente per procedere ai necessari adattamenti delle apparecchiature radio rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva.
  Quanto all'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139, esso incide sull'allegato 1 della direttiva 2014/53/UE, escludendo dall'ambito di applicazione della normativa le apparecchiature dell'aviazione destinate esclusivamente all'uso in volo e costituite da aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio rientranti nel citato Regolamento e aeromobili senza equipaggio già certificati.
  L'articolo 9 reca i principi e criteri direttivi specifici da osservare nell'esercizio della delega per il recepimento, entro il 31 dicembre 2023, delle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959 che hanno modificato la disciplina europea previgente in materia di riduzione delle emissioni di gas serra.
  Per ciò che attiene alle competenze della Commissione, segnala che la direttiva 2023/958 modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione, rivedendo la normativa dell'UE in materia di ETS nel settore aereo.
  In base alle nuove disposizioni, le quote di emissione a titolo gratuito per il settore del trasporto aereo saranno eliminate gradualmente e, a partire dal 2026, sarà attuata la messa all'asta integrale. Fino al 31 dicembre 2030 saranno riservate 20 milioni di quote per incentivare la transizione degli operatori aerei dall'uso dei combustibili fossili. In particolare, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030, un massimo di 20 milioni del quantitativo totale di quote è riservato agli operatori aerei commerciali, in modo trasparente, equo e non discriminatorio, per l'uso di carburanti sostenibili per l'aviazione e di altri carburanti per l'aviazione che non derivano da combustibili fossili.
  Il sistema ETS si applicherà ai voli intraeuropei (compresi i voli in partenza verso Regno Unito e Svizzera), mentre il sistema CORSIA-Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation), uno schema internazionale di regolazione delle emissioni di CO2 derivanti dall'Aviazione Civile, si applicherà ai voli extraeuropei da e verso i Paesi terzi che vi partecipano dal 2022 al 2027.
  Viene inoltre migliorata la trasparenza in materia di emissioni e compensazione degli operatori aerei e istituito un quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2. Entro il 1° gennaio 2028, sulla scorta dei risultati di questo quadro, la Commissione proporrà, se del caso, misure di mitigazione per gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2.
  Per ciò che attiene invece alla direttiva 2023/959/UE, essa, oltre a introdurre obiettivi di riduzione delle emissioni più ambiziosi e a prevedere una riduzione delle quote sul mercato, dispone l'ampliamento del sistema EU-ETS, ossia del sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, a ulteriori settori.
  Un primo ampliamento prevede l'inclusione nell'EU-ETS del trasporto marittimo.
  In particolare, sono inserite, nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE («Categorie di attività cui si applica la presente direttiva»), le attività di trasporto marittimo disciplinate dal regolamento (UE) 2015/757, vale a dire alle «navi di stazza lorda pari o superiore a 5.000 tonnellate per le emissioni di gas a effetto serra rilasciate durante le tratte finalizzate al trasporto di passeggeri o merci a fini commerciali effettuate dall'ultimo porto di scalo di tali navi verso un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro al successivo porto di scalo, così come all'interno dei porti di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro» (art. 2, par. 1, Reg. 2015/757).
  Un ulteriore ampliamento consiste nella previsione di un nuovo e distinto sistema ETS (c.d. ETS II) che si applicherà, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai «combustibili utilizzati per la combustione nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale e in Pag. 130ulteriori settori» (nuovo allegato III della direttiva 2003/87/CE).

  Salvatore DEIDDA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 20 settembre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.