CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 settembre 2023
169.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 196

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.

  La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'anno 2023, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 64.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 settembre 2023.

  Maria Cristina CARETTA, presidente, ricorda che nella seduta del 13 settembre Pag. 197scorso il relatore, onorevole Gatta, ha introdotto il provvedimento.
  Ricorda, altresì, che il termine per l'espressione del parere scadrà il prossimo 25 settembre, per cui la Commissione è chiamata ad esprimere il parere nella seduta odierna.
  Chiede, pertanto, al relatore di illustrare la proposta di parere, già inviata per le vie brevi ai componenti della Commissione.

  Giandiego GATTA (FI-PPE), relatore, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.

  La seduta comincia alle 13.55.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.
C. 1342 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maria Cristina CARETTA, presidente, ricorda che l'esame del disegno di legge di delegazione europea si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter, comma 1, del Regolamento (per il «disegno di legge comunitaria»), in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando, altresì, un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione.
  Comunica che la relazione approvata e le eventuali relazioni di minoranza sono, altresì, trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.
  Ricorda che l'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento, prevede che le Commissioni di settore possano esaminare e approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di competenza. Fa presente, quindi, che gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Comunica che in distribuzione è reperibile la disciplina in ordine all'ammissibilità degli emendamenti relativi al provvedimento in esame.
  Rammenta, infine, che il termine per la presentazione di emendamenti è stato già fissato dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, alle ore 12 di venerdì 22 settembre.

  Cristina ALMICI (FDI), relatrice, fa presente che il disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 consta di 13 articoli, divisi in tre Capi. Sottolinea che l'articolato contiene princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 7 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 4 regolamenti europei. Osserva che l'annesso Allegato A ha ad oggetto 10 direttive.
  Ricorda che la legge di delegazione europea è uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Rammenta che, in base all'articolo 29 della legge n. 234 del 2012, infatti, la legge comunitaria annuale (prevista dalla legge n. 11 del 2005) è stata sostituita da due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea, e la legge europea, che contiene norme di direttaPag. 198 attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.
  Ciò premesso, con riferimento al provvedimento in esame, segnala che le disposizioni rientranti nei profili di specifica competenza della Commissione XIII sono contenute nell'articolo 8 del provvedimento.
  In particolare, evidenzia che l'articolo 8, comma 1, elenca i princìpi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare – oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 – nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2438, relativa organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.
  Segnala che le modifiche interesseranno il decreto legislativo n. 18 del 2021, che reca norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive. Ricorda che tale provvedimento stabilisce, in particolare, le norme per la produzione, la certificazione, la commercializzazione nell'Unione europea dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto e delle piante da frutto dei generi e delle specie elencate nell'Allegato I, sezione A, del medesimo decreto, e dei loro ibridi, dei portainnesti e di altre parti di piante di altri generi o specie e dei loro ibridi, se i materiali dei generi o delle specie elencati nell'Allegato I, sezione A, o i loro ibridi, sono innestati o destinati ad essere innestati su di essi, nonché i materiali delle piante erbacee a moltiplicazione agamica. Sottolinea, inoltre, che il decreto n. 18 del 2021 prevede le norme per la commercializzazione nell'Unione europea delle piantine di piante ortive e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive, ad eccezione delle sementi, dei generi e delle specie elencati nell'Allegato I, sezione B, del medesimo decreto, e dei loro ibridi, nonché dei portainnesto e di altre parti di piante di altri generi o specie e dei loro ibridi se i materiali dei generi o specie elencati nell'Allegato I, sezione B, o i loro ibridi sono innestati o destinati ad essere innestati su di essi. Fa presente che il decreto disciplina, infine, l'organizzazione e l'articolazione del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, la definizione e l'attuazione delle fasi della qualificazione, la definizione delle categorie dei materiali di qualificazione e il riconoscimento di accessioni di cultivar, cloni e selezioni da sottoporre a qualificazione volontaria. Osserva che il decreto non si applica, invece, alle varietà geneticamente modificate e ai materiali di moltiplicazione né alle piante di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in Paesi terzi, qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati, né ai materiali destinati a prove per scopi scientifici o lavori di selezione, fino al momento della loro commercializzazione.
  Rileva che il termine di recepimento della direttiva in esame è scaduto il 30 giugno 2023 e la banca dati del Governo Eurinfra riporta l'avvenuta apertura, in data 19 luglio 2023, di una procedura di infrazione per mancato recepimento della direttiva di esecuzione 2022/2438, attualmente allo stato di messa in mora in base all'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  Evidenzia che i criteri e princìpi direttivi della delega sono enunciati al comma 1 dell'articolo in esame, in cui si chiede al Governo di apportare le modifiche e le integrazioni necessarie al decreto legislativo n. 18 del 2021, e più precisamente:

   alla lettera a):

    di inserire la deroga per i materiali di pre-base (numero 1), per i materiali di base (numero 2), per i materiali certificati (numero 3) e per i materiali CAC (conformità agricola comunitaria) (numero 4), qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;

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    e di modificare l'allegato II, parti 1, 2 e 4, del decreto legislativo n. 18 del 2021, relativamente all'elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena e le azioni da intraprendere contro di essi (numero 5);

   alla lettera b), di trasporre nell'ordinamento interno la facoltà di commercializzare sementi e plantule prodotti a partire da piante madri di pre-base, di base e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1° gennaio 2017 ed ufficialmente certificati o capaci di soddisfare le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2029;

   alla lettera c), di correggere il difetto di coordinamento ravvisabile tra il comma 7, relativo al riconoscimento di idoneità delle strutture già individuate per le prove di coltivazione delle varietà di piante da frutto ai fini dell'iscrizione del Registro nazionale e al rilascio di titoli di protezione per nuove varietà, e i restanti commi dell'articolo 86;

   alla lettera d), di rettificare gli articoli 37, comma 2, in materia di requisiti fitosanitari per le piante madri di «Base» e per i materiali di «Base», 40, comma 1, in materia di requisiti relativi alla moltiplicazione e alla propagazione delle piante madri di categoria «Base», e 56, comma 5, in materia di condizioni generali per la commercializzazione, al fine di garantire una corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni in questione. Sottolinea che si tratta della correzione di errori materiali e refusi di scrittura riscontrati negli articoli appena elencati.

  Evidenzia che il comma 2 prevede che i decreti legislativi attuativi della delega in esame siano adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
  Infine, segnala che il comma 3 dell'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.

  Andrea ROSSI (PD-IDP) chiede alla presidenza di chiarire quando verranno discusse le eventuali proposte emendative presentate.

  Maria Cristina CARETTA, presidente, replicando all'onorevole Andrea Rossi, comunica che le proposte emendative presentate saranno esaminate nella seduta di martedì della prossima settimana.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.

  La seduta comincia alle 14.

Disciplina dell'attività di guida professionale di pesca.
C. 1029 Andreuzza e altri.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Attilio PIERRO (LEGA), relatore, fa presente che la proposta di legge, di cui la Commissione avvia oggi l'esame in sede referente, reca disposizioni in materia di disciplina dell'attività di guida professionale di pesca e si compone di 4 articoli.
  Segnala che l'articolo 1 definisce le finalità della legge, prevedendo, al comma 1, che essa è volta a stabilire i princìpi che regolano la professione di guida professionale di pesca ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che definisce le materie di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni. Evidenzia che, in base al comma 2, ed in ragione al richiamo del citato dettato costituzionale, le regioni disciplinano la professione di guida professionale di pesca nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla presente legge.
  Osserva che l'articolo 2, comma 1, definisce «guida professionale di pesca» chi Pag. 200svolge per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento di persone nell'attività di pesca ricreativa, promuovendone l'esercizio corretto e favorendo la fruizione turistica del territorio nazionale e regionale e sia in possesso dei seguenti requisiti:

   iscrizione a un'associazione professionale inserita nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge n. 4 del 2013, recante disposizioni in materia di disciplina delle professioni non organizzate in ordini o collegi;

   attestazione degli standard qualitativi e di qualificazione professionale rilasciata ai sensi dell'articolo 7 della medesima legge n. 4 del 2013.

  Evidenzia che il comma 2 dell'articolo 2 dispone che l'attività di guida professionale di pesca è volta a promuovere il patrimonio naturalistico degli ambienti acquatici tramite la valorizzazione turistica dell'attività della pesca e consiste nello svolgimento di attività rivolte a:

   procurare i permessi necessari quando richiesto;

   indicare le tecniche di pesca ricreativa e quelle maggiormente proficue rispetto al contesto ambientale specifico;

   reperire i materiali tecnici, le attrezzature, le esche naturali o artificiali necessari nel rispetto della normativa vigente che ne regola l'uso;

   istruire i pescatori sulle regole e sulla normativa vigente in materia di pesca nonché fornire supporto tecnico e cognitivo per praticare l'attività di pesca ricreativa;

   consigliare le tecniche migliori e il modo ideale per insidiare le prede;

   verificare che le catture rispettino la misura minima legale secondo la normativa vigente, qualora ne sia previsto il trattenimento;

   accompagnare i pescatori a piedi o con altri mezzi, possedendo i titoli per condurli, tenuto conto del tipo di pesca, del luogo di pesca, del momento stagionale e del numero di pescatori presenti;

   effettuare le uscite preparatorie per l'individuazione dei luoghi idonei al fine di avere una conoscenza dettagliata dei posti di pesca.

  Segnala che l'articolo 3 disciplina l'esercizio dell'attività professionale, prevedendo che la guida professionale di pesca non è soggetta al numero massimo di giornate di pesca ricreativa previsto dalla legislazione vigente (comma 1) né al requisito del possesso della licenza di pesca o dei permessi locali e adotta la pratica del rilascio immediato del pescato (cosiddetta «no kill»), se consentito dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea (comma 2).
  Evidenzia, infine, che l'articolo 4 reca le norme transitorie e finali, prevedendo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, provvedano, ove necessario, ad aggiornare la rispettiva legislazione in conformità a quanto disposto dalla medesima legge, e introducendo una clausola di invarianza finanziaria.

  Giorgia ANDREUZZA (LEGA), in quanto prima firmataria del provvedimento in esame, evidenzia che la proposta di legge, oltre a riguardare il settore della pesca, è fortemente correlata a quello del turismo, materia di cui è competente la X Commissione, cui ella fa parte. Auspica, pertanto, che la XIII Commissione possa svolgere un lavoro proficuo sulla proposta di legge a sua prima firma, anche con la preziosa collaborazione della Commissione attività produttive. Evidenzia, infatti, quanto sia prioritario regolamentare nuove professioni che valorizzano il settore turistico in relazione ad attività legate all'ambiente, quali la pesca. In proposito, sottolinea il ruolo di presidio per la tutela dell'ambiente rappresentato da chi svolge un'attività professionale regolamentata in mare e nelle acque interne.

Pag. 201

  Maria Cristina CARETTA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Maria Cristina CARETTA, presidente, avvisa che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in esame da parte della Commissione è fissato al prossimo 18 ottobre. Avverte, altresì, che il Presidente della Camera ha comunicato che lo schema, non corredato dal prescritto parere della Conferenza Stato-regioni e del Consiglio di Stato, è stato, tuttavia, assegnato, in considerazione del termine stabilito per l'esercizio della delega e dell'urgenza segnalata dal Governo. Segnala che il Presidente ha conseguentemente richiamato l'esigenza che la Commissione non si pronunci prima che sia stato trasmesso il suddetto parere.
  In sostituzione del relatore, on Nevi, fa presente che il provvedimento reca l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (Atto del Governo n. 78).
  Prima di soffermarsi sul contenuto del provvedimento in esame, richiama brevemente il quadro normativo di riferimento, rinviando alla documentazione prodotta dal Servizio Studi per ulteriori approfondimenti.
  Segnala, quindi, che lo schema di decreto legislativo è sottoposto al parere parlamentare sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 18 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021). In particolare, sottolinea che il citato articolo 18 reca una delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento. Evidenzia che, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:

   prevedere specifiche e progressive misure finalizzate ad introdurre, entro il 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie Gallus gallus domesticus provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova, ad eccezione dei casi in cui l'abbattimento dei pulcini sia stato prescritto ai sensi della normativa vigente che disciplina le malattie animali oppure sia necessario, in casi specifici, per motivi connessi alla protezione degli animali;

   garantire alle aziende di produzione di pulcini (incubatoi), anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni nazionali di categoria, nel rispetto dei citati termini di decorrenza, congrui tempi di adeguamento alla normativa per l'aggiornamento delle procedure di lavoro e dello stato tecnologico delle medesime imprese;

   favorire l'introduzione e lo sviluppo e promuovere la conoscenza di tecnologie e strumenti per il sessaggio degli embrioni in ovo (cosiddetto «in ovo sexing») in grado di identificare il sesso del pulcino ancora prima della schiusa, al fine di scartare le uova che contengano pulcini maschi, o di altre tecnologie innovative che offrano una valida alternativa alla pratica dell'abbattimento dei pulcini;

   promuovere appropriate politiche di incentivazione, promozione e sostegno delle Pag. 202tecnologie e degli strumenti richiamati, anche al fine di favorire la tutela del benessere degli animali;

   adottare i provvedimenti necessari affinché le autorità sanitarie territorialmente competenti procedano ad ispezioni negli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al medesimo articolo 18 della legge n. 127 del 2022.

  Fa presente che, da quanto si evince nella relazione illustrativa al provvedimento in esame, la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine di conseguire gli obiettivi evidenziati in precedenza ha coinvolto, fin dal mese di ottobre 2022, le Associazioni di categoria più rappresentative (Assoavi e Unaitalia) e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, organizzando riunioni tecniche finalizzate a predisporre uno schema di provvedimento legislativo, che prevedesse «azioni concrete dal punto di vista logistico e etico». Segnala che dagli approfondimenti effettuati è emerso che l'ideazione e la progettazione degli incubatoi specializzati in questo tipo di produzione è risalente nel tempo e non ha contemplato l'adozione di misure organizzative e tecniche funzionali al sessaggio delle uova.
  Osserva, pertanto, che il complesso e delicato processo volto a garantire il rispetto delle prescrizioni recate dallo schema di decreto in commento necessita di una peculiare attività di progettazione, programmazione, adozione ed implementazione di adeguate misure procedurali ed organizzative, in conformità alle più avanzate tecnologie disponibili sul mercato. Nello specifico, osserva che la relazione illustrativa al provvedimento richiama quella che è la tecnologia attualmente disponibile nel nostro Paese, ossia l'AAT (Agricultural Advanced Technology), utilizzata solo sulle uova della linea di galline brown, con un ridottissimo margine di errore nell'individuazione degli embrioni maschi. Fa presente che, invece, il sessaggio delle uova bianche risulta, ad oggi, ancora problematico e non particolarmente attendibile, in quanto caratterizzato da elevati margini di errore, tali da ledere o comprimere fortemente gli stessi interessi pubblicistici relativi alla protezione degli animali e al loro benessere, oltre che quelli di carattere privatistico ed imprenditoriale relativi al processo produttivo degli incubatoi.
  Segnala che la relazione illustrativa evidenzia che attualmente in Italia la produzione del pulcino femmina per la produzione di uova da consumo è soddisfatta da due incubatoi principali a cui si aggiunge un incubatoio «in conto lavorazione» di minore capacità. Sottolinea che la consistenza attuale di galline in deposizione, comprensiva delle linee white e brown si attesta tra i 40 e i 42 milioni di capi, di cui tra 31 e 33 milioni di linea brown e tra 8 e 10 milioni di linea white.
  Osserva che, in base alle valutazioni del Governo, il divieto di abbattimento e le prescrizioni in tema di obbligatorietà delle misure alternative alla macerazione contenuti nello schema di decreto legislativo in esame implicheranno l'adozione di un nuovo standard di produzione idoneo a soddisfare i pilastri fondamentali della nostra filiera produttiva in termini di biosicurezza, sicurezza sul lavoro, salubrità del prodotto finale e impatto economico e sociale.
  Passando, quindi, all'illustrazione dei contenuti del provvedimento in esame, segnala che l'articolo 1 definisce il suo ambito di applicazione, mentre l'articolo 2 elenca le definizioni contenute nel regolamento (CE) 1099/2009 e nel regolamento UE 2026/429, introducendo, in particolare, le definizioni di «situazione di emergenza», «macerazione» e «incubatoio».
  Fa presente che l'articolo 3 disciplina il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie Gallus gallus domesticus, provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova, dando, quindi, attuazione al principio di delega di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 18 della legge n. 127 del 2022. Segnala che il Pag. 203comma 2 elenca le ipotesi di inapplicabilità del divieto relative, in particolare, a:

   situazioni per cui, a causa del ricorrere di interruzioni impreviste del processo di sessaggio ovvero di altre ipotesi di errori di identificazione ovvero di impossibilità di procedere tempestivamente alle identificazioni, l'incubatoio non abbia potuto procedere a rilevare in tempo utile il sesso. Sottolinea che si tratta di situazioni che valgono ad integrare ipotesi di «caso fortuito», ovvero di «forza maggiore», tali da escludere in nuce ogni soggettiva imputabilità della condotta «inadempiente» all'incubatoio e, quindi, giustificare la inapplicabilità del divieto di abbattimento;

   casi in cui, nel piano di azione adottato dall'autorità competente responsabile ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1099/2009, è contemplato lo spopolamento;

   ipotesi in cui l'abbattimento dei pulcini si rende necessario in osservanza della disciplina riguardante le malattie animali ovvero, in casi particolari, per motivi connessi alla protezione degli animali o della salute e sicurezza delle persone;

   casi in cui all'abbattimento si procede nel corso di esperimenti scientifici svolti sotto il controllo dell'Autorità competente, come individuata ai sensi del decreto legislativo n. 26 del 2014.

  Fa presente che il comma 3 vieta la metodica della macerazione dei pulcini maschi, prevedendo l'utilizzo di metodi alternativi alla macerazione, contemplati all'allegato I, capo I, tabella I, punto 4, del regolamento (CE) 1099/2009. Evidenzia che il comma 4, infine, dispone che l'applicazione dei metodi alternativi alla macerazione avviene, comunque, sotto la vigilanza e il controllo del medico veterinario ufficiale dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.
  Segnala che l'articolo 4, comma 1, dispone che gli incubatoi, al fine di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 3, si dotino di strumenti che consentono di determinare il sesso dell'embrione prima possibile e, comunque, non oltre il quattordicesimo giorno dell'incubazione, al fine di evitare sofferenza e dolore agli embrioni. Sottolinea che nella relazione illustrativa il Governo chiarisce che il termine di quattordici giorni costituisce il punto di equo e ragionevole contemperamento tra l'interesse alla protezione e al benessere degli animali e quello dei soggetti obbligati, tenuto conto della peculiare complessità dell'attività di ovosessaggio.
  Osserva che l'articolo 5 reca misure per implementare le tecnologie per il sessaggio. In particolare, fa presente che il comma 1 prevede che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, vengano stabilite:

   linee guida per promuovere l'utilizzo dei macchinari in grado di determinare il sesso dell'embrione, secondo le più avanzate tecnologie, il prima possibile e comunque non oltre il quattordicesimo giorno dall'incubazione;

   linee guida per sostenere il sessaggio in ovo, attraverso la promozione del miglioramento tecnologico e il monitoraggio dei risultati, con particolare riguardo ai tempi di rilevazione del sesso dell'embrione e alla percentuale di errore di sessaggio;

   sentite le associazioni nazionali di categoria, linee guida per favorire l'adeguamento strutturale degli incubatoi e l'implementazione delle tecnologie disponibili più avanzate, volte ad evitare l'abbattimento dei pulcini maschi.

  Evidenzia che il comma 2 prevede che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, vengano individuate linee guida per promuovere campagne informative sulla filiera di provenienza delle uova e degli ovoprodotti, attraverso un adeguato sistema di etichettatura.Pag. 204
  Segnala che l'articolo 6 dispone che i pulcini maschi nati nonostante le misure adottate ai sensi dell'articolo 3 possono essere affidati ad enti e associazioni, aventi ad oggetto la protezione degli animali, i cui requisiti sono individuati, con provvedimento del Ministero della salute, o utilizzati per l'alimentazione animale. Sottolinea che nella relazione illustrativa si precisa che si tratta dell'ipotesi di utilizzo di pulcini, provenienti dagli incubatoi e nati per errori di sessaggio, destinati ad alimentazione animale, ad esempio a quella di rettili o rapaci.
  Osserva che l'articolo 7, dando attuazione al principio di delega di cui all'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge n. 127 del 2022, reca disposizioni in materia di vigilanza sugli incubatoi, disponendo che il Ministero della salute, le regioni, le province autonome e le ASL, nell'ambito delle rispettive competenze, costituiscono le autorità competenti designate ad effettuare il controllo e la vigilanza sugli incubatoi, anche attraverso ispezioni volte alla verifica dell'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo e all'accertamento e alla contestazione delle violazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto legislativo secondo le modalità previste dalla legge n. 689 del 1981. Viene fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative per illeciti commessi in connessione obiettiva di reato.
  Segnala che l'articolo 8, comma 1, dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. Evidenzia che, in base al comma 2, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro.
  Infine, fa presente che l'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 20 settembre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 20 settembre 2023.

Disposizioni per la castanicoltura.
C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani, C. 754 Caretta e C. 992 Caramiello.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.