CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 settembre 2023
169.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 145

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 13.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati.

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Indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale: opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano.
Audizione di rappresentanti di Google Italia.
(Svolgimento e conclusione).

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, introduce l'audizione.

  Diego CIULLI, Head of government affairs and public policy, e Giulia GIOFFREDA, government affairs and public policy, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi i deputati Emma PAVANELLI (M5S) e Fabrizio BENZONI (A-IV-RE) per osservazioni e quesiti.

  Diego CIULLI, Head of government affairs and public policy, replica ai quesiti posti.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, ringrazia gli auditi per il loro intervento.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.15.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 14.15.

Sui lavori della Commissione.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere dapprima allo svolgimento della discussione congiunta delle risoluzioni, quindi all'esame dei provvedimenti in referente, poi all'esame del provvedimento in consultiva, quindi allo svolgimento della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e, infine, allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

  Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sui lavori della Commissione, ritiene opportuno portare all'attenzione della Commissione la necessità di audire il Ministro del turismo in merito alla conclusa stagione turistica italiana nonché di esaminare la risposta della Commissione europea in merito al recente parere espresso dalle Commissioni riunite VIII e X sulla Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, COM(2022)677.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, osserva che le questioni esposte dall'onorevole Pavanelli attengono all'organizzazione dei lavori della Commissione avvertendo che potranno essere affrontate in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la cui riunione è, come testé riferito, convocata nella giornata di oggi.

7-00050 Appendino, 7-00079 Peluffo e 7-00105 Zucconi: Sul comparto del commercio al dettaglio di carburanti.
(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 30 maggio 2023.

  Riccardo ZUCCONI (FDI) in considerazione dell'emersione nel dibattito di talune problematiche, anche comuni alle risoluzioni in discussione congiunta, ritiene opportuno chiedere che la Commissione acconsenta a rinviare il seguito della discussione congiunta al fine di poter approfondire l'argomento e verificare se esistano le condizioni per trovare una soluzione complessiva e il più possibile condivisa.

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  La Commissione concorda.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative.
C. 997 Caramanna e C. 1269 Andreuzza.
(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 settembre 2023.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 13 settembre è stata avanzata la proposta di costituire un Comitato ristretto al quale affidare il compito di coordinare gli elementi raccolti in sede istruttoria al fine di predisporre un testo unificato che tenga conto dei differenti contenuti delle proposte di legge o di individuare tra le attuali proposte in esame quale proporre come testo base per il prosieguo dei lavori della Commissione.
  Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di nomina del Comitato ristretto.

  La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte di riservarsi di designare i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.
C. 1341 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente e relatore, espone in sintesi i contenuti del disegno di legge in esame avvertendo, innanzitutto, che esso è stato dichiarato, a completamento della manovra di bilancio 2023-2025, quale collegato alla decisione di bilancio con il Documento di economia e finanza 2023.
  Fa presente che la relazione illustrativa indica quale obiettivo del disegno di legge il sostegno allo sviluppo e alla modernizzazione dei processi produttivi e delle connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del made in Italy nonché che la medesima relazione sottolinea come il Governo, in sede di elaborazione del disegno di legge, abbia tenuto conto di quanto emerso nel corso dell'indagine conoscitiva sul tema «made in Italy: valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi», svolta dalla X Commissione e conclusasi con l'approvazione di un documento conclusivo il 17 maggio 2023. Ricorda altresì che, da ultimo, il Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha nuovamente sottolineato, in occasione dell'assegnazione del testo alla X Commissione in sede referente, che il disegno di legge nasce anche grazie al risultato e alle evidenze emerse dalla predetta indagine conoscitiva.
  Passando ad illustrare l'articolato del disegno di legge, che consta di sei titoli e quarantotto articoli, rileva, in primo luogo, che il titolo I enuncia i «Princìpi e obiettivi» del disegno di legge. In particolare, Pag. 148l'articolo 1 chiarisce che il disegno di legge in esame reca disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni d'eccellenza, le bellezze storico artistiche e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari ma anche per la crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell'Unione europea.
  L'articolo 2 prevede che le amministrazioni centrali e locali, nell'ambito dell'attuazione della legge in esame, orientino la propria azione ai principi del recupero delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri, del sostegno ai giovani che operano o intendono impegnarsi nei settori che determinano il successo del made in Italy, nonché alla promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche. Le stesse amministrazioni sono tenute ad assicurare che le misure di incentivazione che caratterizzano e qualificano la loro azione siano coerenti con i principi della sostenibilità ambientale, della digitalizzazione, della inclusione sociale e della valorizzazione del lavoro femminile e giovanile.
  Segnala, quindi, che l'articolo 3 istituisce la Giornata nazionale del made in Italy per celebrare la creatività e l'eccellenza italiana, con ricorrenza il 15 aprile di ciascun anno.
  Quanto al titolo II, rubricato «Crescita e consolidamento delle filiere strategiche nazionali», osserva che esso consta di nove articoli e reca al capo I (articoli da 4 a 6) «Misure orizzontali», a favore di tutti i comparti produttivi, e al capo II «Misure settoriali», a sostegno di specifiche attività produttive (articoli da 7 a 12).
  Evidenzia quindi che l'articolo 4 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale del made in Italy, con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024, con finalità di sostegno alla crescita, al rafforzamento e al rilancio delle filiere strategiche nazionali, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione energetica e allo sviluppo di modelli di economia circolare. Il Fondo è incrementato con risorse provenienti da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni ed è autorizzato a investire, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, nel capitale di società con sede legale in Italia, non operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo.
  Sottolinea poi che l'articolo 5 istituisce un'apposita riserva, per un importo di euro 15 milioni, a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo previsto dall'articolo 4 del decreto ministeriale 30 novembre 2004, destinata al finanziamento di iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili.
  L'articolo 6 prevede, per l'anno 2024, la concessione alle start up innovative e alle micro imprese del Voucher 3I per l'acquisizione di servizi di consulenza utili alla brevettazione di un'invenzione, autorizzando, a tal fine, la spesa di 8 milioni di euro per il 2023 e di un milione di euro per il 2024.
  L'articolo 7 introduce alcune misure a sostegno della filiera nazionale del legno e dell'industria per l'arredo: in primo luogo, stanzia 25 milioni di euro per l'anno 2024 per la concessione di contributi a fondo perduto e di finanziamenti a tasso agevolato a sostegno della vivaistica forestale, nonché per la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e dell'industria della prima lavorazione del legno; in secondo luogo, con una novella al Codice dei beni culturali e del paesaggio, sopprime la necessità di una preventiva autorizzazione per gli interventi selvicolturali nei boschi soggetti a vincolo, al fine di semplificare e agevolare il procedimento di approvvigionamento delle materie prime.
  L'articolo 8 stanzia 15 milioni di euro per l'anno 2024 per sostenere e promuovere gli investimenti, la ricerca, la sperimentazione e l'innovazione dei processi di produzione di fibre di origine naturale o provenienti da processi di riciclo.
  L'articolo 9 prevede una misura di semplificazione per la nautica da diporto, disponendo la riduzione del termine da sessanta a sette giorni per il rilascio dell'iscrizionePag. 149 provvisoria di navi o imbarcazioni da diporto.
  L'articolo 10 prevede l'individuazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle imprese e del made in Italy, delle aree di interesse strategico nazionale in relazione alle quali consentire, ai fini del rilascio degli atti concessori o autorizzativi utili ad aumentare la produzione di materie prime critiche della filiera della ceramica, l'esercizio di poteri sostitutivi, in caso di inerzia degli organi competenti, da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy o, nel caso di atti di competenza di enti territoriali, da parte di un soggetto individuato dal Consiglio dei ministri.
  L'articolo 11 prevede l'adozione, da parte del Ministro delle imprese e del made in Italy, di linee guida volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, compresi gli aspetti relativi alla sostenibilità, da valutare da parte delle stazioni appaltanti. Viene altresì disposto che il livello di ottemperanza a tali parametri qualitativi può essere considerato dalla stazione appaltante tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
  L'articolo 12 istituisce – presso il Ministero delle imprese e del made in Italy – una Commissione tecnica avente la finalità di effettuare indagini, approfondimenti tecnici e redigere linee guida che identificano le lavorazioni di particolare qualità nell'ambito del processo produttivo della pasta di semola di grano duro.
  Quanto al titolo III, rileva che questo reca disposizioni in materia di «Istruzione e formazione» e si compone di due articoli. In particolare, l'articolo 13 introduce l'opzione «made in Italy» nell'ambito dell'articolazione del sistema dei licei, al fine di promuovere le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al made in Italy. Dispone, a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2024/2025, la confluenza dell'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, subordinatamente alla sussistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nell'opzione «made in Italy», ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell'opzione economico-sociale.
  Evidenzia che l'articolo 14 dispone l'istituzione della Fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy», con il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del made in Italy e i Licei del made in Italy. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'istruzione e del merito sono designati membri fondatori della fondazione e ne definiscono gli obiettivi strategici mediante atti di indirizzo. Per la costituzione della fondazione e per il funzionamento della stessa sono autorizzate rispettivamente la spesa in conto capitale di un milione di euro per l'anno 2024 e la spesa di 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2024. La fondazione conferisce ogni anno il premio di «Maestro del made in Italy» a imprenditori che si sono particolarmente distinti per la loro capacità di trasmettere il sapere e le competenze alle nuove generazioni nei settori di eccellenza del made in Italy.
  Ricorda poi che il titolo IV reca «Misure di promozione» e consta di sedici articoli.
  L'articolo 15 istituisce l'Esposizione nazionale permanente del made in Italy, affidandone la cura e la gestione alla fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy».
  L'articolo 16 attribuisce al Ministero della cultura, nonché – per i profili di competenza – al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alle altre amministrazioni, il compito di valorizzare e salvaguardare il patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese. Il decreto legislativi n. 300 del 1999 è novellato per modificare le attribuzioni del Ministero della Cultura, riferendole ora non solo ai beni culturali materiali ma anche a quelli immateriali.
  L'articolo 17 stabilisce che gli istituti e i luoghi della cultura possano registrare il marchio che li caratterizza e concederne l'uso a terzi a titolo oneroso, al fine di Pag. 150incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e la propria capacità di autofinanziamento.
  L'articolo 18 prevede che il Ministero della cultura stipuli protocolli con l'organismo responsabile dell'assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi di dominio nazionali riferibili a istituti e luoghi della cultura per rafforzarne la tutela e individuare eventuali abusi.
  L'articolo 19 reca la definizione di «imprese culturali e creative», rinviando ad un decreto attuativo la definizione delle modalità e delle condizioni del riconoscimento della medesima qualifica. Definisce, poi, start up innovative culturali e creative le imprese che rispondono sia alla definizione di start up innovativa, che a quella di impresa culturale e ricreativa.
  L'articolo 20 istituisce, presso il Ministero della cultura, l'albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale. L'iscrizione importa altresì la registrazione nel portale del Sistema archivistico nazionale (SAN) del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane e di valorizzare le imprese culturali e creative.
  L'articolo 21 stanzia 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033 per la concessione da parte del Ministero della cultura di contributi a favore delle imprese culturali e creative.
  L'articolo 22 prevede l'adozione, ogni tre anni, da parte del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di un «Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative».
  Evidenzia poi che l'articolo 23 istituisce, presso il Ministero del turismo, un comitato nazionale presieduto da un rappresentante dello stesso Ministero e composto da un delegato per ciascuna regione e provincia autonoma per il coordinamento delle campagne di promozione all'estero dell'Italia come destinazione turistica.
  L'articolo 24 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per la promozione dello sviluppo dei mercati rionali e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 per la promozione dello sviluppo del settore fieristico.
  L'articolo 25 prevede la possibilità, per i ristoratori che operano all'estero ed i cui esercizi commerciali offrono prodotti enogastronomici tradizionali italiani, di ottenere la certificazione distintiva di «ristorante italiano nel mondo».
  L'articolo 26 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste, un Fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, finalizzato a promuovere il consumo all'estero di prodotti nazionali di qualità.
  L'articolo 27 reca disposizioni in materia di mutui a tasso agevolato concessi da ISMEA in favore delle imprese agricole finalizzati all'acquisizione di imprese operanti nel medesimo settore.
  L'articolo 28 istituisce, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  L'articolo 29 istituisce presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato a sostenere le iniziative dei comuni per il ripristino, la manutenzione e la valorizzazione delle infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l'alpeggio e altre pratiche tradizionali locali
  L'articolo 30 istituisce presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) un Fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore dei distretti del prodotto tipico italiano. Detti distretti sono riconosciuti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su proposta della regione o della provincia autonoma interessata.Pag. 151
  Passando al titolo V, rubricato «Tutela dei prodotti made in Italy», fa presente che esso si compone di sedici articoli ripartiti in tre capi: il capo I, in materia di «Prodotti non agroalimentari a indicazione geografica protetta» (articoli 31-36); il capo II, dedicato alle «Nuove tecnologie» (articoli 37 e 38); il capo III, recante disposizioni in materia di «Lotta alla contraffazione» (articoli 39-46).
  Sottolinea, in particolare, che l'articolo 31 dispone l'istituzione di un contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci, che le imprese che producono beni sul territorio nazionale possono, su base volontaria, apporre sui predetti beni.
  L'articolo 32, in vista della definizione di un sistema di protezione uniforme a livello europeo basato sulle indicazioni geografiche, demanda alle regioni la possibilità di effettuare una ricognizione delle produzioni artigianali e industriali tipiche già oggetto di forme di riconoscimento o tutela, ovvero per le quali la reputazione e la qualità sono fortemente legati al territorio locale. Gli esiti della ricognizione sono trasmessi al Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini della definizione, con decreto adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, di un regime di protezione, uniformemente valido e applicabile per il riconoscimento e la protezione, a livello nazionale, dei prodotti tipici.
  L'articolo 33 consente alle associazioni di produttori operanti in una determinata zona geografica l'adozione di disciplinari di produzione e la presentazione alla regione di una dichiarazione di manifestazione di interesse ai fini della ricognizione dei prodotti artigianali e industriali tipici di cui all'articolo 32.
  L'articolo 34 prevede che, a tal fine, dette associazioni possono essere costituite in qualsiasi forma giuridica, purché perseguano, tra gli scopi sociali, la valorizzazione del prodotto oggetto del disciplinare. L'articolo esplicita altresì i compiti di dette associazioni: l'elaborazione del disciplinare, l'esecuzione dei controlli interni, l'esercizio delle azioni legali a tutela dell'indicazione geografica e di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale direttamente collegato al prodotto, la promozione di iniziative di sostenibilità e il compimento di azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica.
  L'articolo 35 indica gli elementi minimi che deve possedere il disciplinare di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici e ne prevede l'obbligo di deposito, da parte delle associazioni dei produttori, presso le Camere di Commercio del territorio di riferimento.
  L'articolo 36 prevede il riconoscimento alle associazioni di produttori di un contributo per le spese di consulenza sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione. A tale fine, autorizza la spesa di 3 milioni di euro per il 2024.
  Evidenzia poi che l'articolo 37 autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 26 milioni di euro per l'anno 2024 affinché il Ministero delle imprese e del made in Italy promuova la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo della tecnologia blockchain per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del made in Italy.
  L'articolo 38 prevede, per favorire la transizione digitale delle piccole e medie imprese, un'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per il 2024 finalizzata alla concessione di contributi alla realizzazione di progetti per ambienti virtuali immersivi e interattivi, da inserire all'interno dello specifico sistema aziendale.
  L'articolo 39 attribuisce al procuratore della Repubblica distrettuale la competenza ad esercitare le funzioni del pubblico ministero per i casi di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.
  L'articolo 40 prevede misure volte a implementare la formazione specialistica di magistrati e degli altri operatori della giustizia offerta dalla Scuola superiore della magistratura in materia di contrasto alla contraffazione.
  L'articolo 41 modifica il sistema sanzionatorio relativo all'acquisto e all'introduzione nel territorio nazionale di merci contraffatte, aumentando la misura minima della sanzione amministrativa prevista e disponendo che gli introiti delle sanzioni Pag. 152comminate da organi di polizia locale siano versati per intero all'ente locale competente.
  L'articolo 42 estende il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all'articolo 517 del codice penale, anche a chi detiene la merce per la vendita.
  L'articolo 43 modifica l'articolo 260 del codice di procedura penale, in materia di distruzione di cose sequestrate, ampliando la possibilità di procedere alla distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro.
  L'articolo 44 prevede specifiche disposizioni volte a semplificare l'attività di verbalizzazione delle operazioni di inventario dei beni contraffatti sequestrati.
  L'articolo 45 estende la normativa in materia di azioni sotto copertura alla repressione del delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
  L'articolo 46 prevede che, nei casi di condanna dello straniero per i reati in materia di contraffazione, ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, si debba tener conto della collaborazione prestata dallo straniero all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria, durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna.
  Segnala, infine, che il titolo VI, reca le «Disposizioni finali».
  L'articolo 47 stanzia un milione di euro per l'anno 2023 e due milioni di euro per l'anno 2024 per lo svolgimento di attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti di cittadini e imprese rispetto agli interventi in materia di made in Italy previsti dalla legge in esame e per rafforzare la comunicazione istituzionale, anche in inglese, attraverso il sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy.
  L'articolo 48 reca le disposizioni per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni del disegno di legge.

  Emma PAVANELLI (M5S) esprime perplessità rispetto al disegno di legge all'esame, tanto per quanto contiene che per quello che non contiene. Lamenta che nella sua fase di formazione non ci sia stato un sufficiente coinvolgimento delle rappresentanze dei diversi comparti produttivi coinvolti, anche in considerazione di quanto emerso nel corso delle audizioni svolte nel corso dell'indagine conoscitiva promossa dalla X Commissione lo scorso inverno, e al conseguente documento conclusivo approvato, indagine conoscitiva che, senza dubbio, ha creato molte aspettative che con questo testo rimangono in buona parte disattese.
  Osserva che le disposizioni contenute nel testo sono talmente minime (dotazione di pochi fondi e solo su pochi comparti), che non hanno destato alcuna particolare attenzione. Stigmatizza che la scelta intrapresa sia stata quella di distribuire piccole somme ad alcuni beneficiari: una manciata di milioni che, ritiene, non cambierà certo le sorti di nessuno degli ambiti economici interessati, a cominciare dai quindici milioni destinati all'imprenditoria femminile contro i quattrocento stanziati invece dal Governo Conte.
  Prima di entrare nel merito, come breve inciso, osserva che è discutibile, intanto, che il disegno di legge sia intitolato «per la tutela del Made in Italy», cioè con una locuzione in lingua inglese che sembra in aperta contraddizione con quanto dichiarato da diversi componenti della maggioranza che sembrerebbero fare della difesa della lingua italiana un elemento identitario della loro politica.
  Per quanto riguarda il merito del provvedimento all'esame stigmatizza, in primo luogo, l'istituzione del Fondo Strategico Nazionale del Made in Italy che ritiene inutile dal momento che esistono già Fondi specifici e importanti come ad esempio quello di Cassa depositi e prestiti. Segnala, peraltro, che già sono state spostate risorse da un fondo all'altro, come è accaduto per le risorse destinate alle start-up.
  Critica altresì che vengano introdotte nuove misure settoriali a sostegno solo di alcune filiere (legno-arredo, tessile, impresa femminile, nautica, ceramica e prodotti orafi), senza una visione complessiva e con iniziative decisamente insufficienti per affrontare quel che sta accadendo sui Pag. 153mercati internazionali. Sottolinea inoltre che manca un serio sostegno all'innovazione. Ritiene anche che l'istituzione del Liceo del Made in Italy possa essere alla fine dannosa in quanto va a sostituire un segmento scolastico già esistente che funziona.
  Sempre nel merito, osserva che il disegno di legge non pone la dovuta attenzione ad uno strumento ritenuto di grande successo, come anche emerso nel corso delle audizioni della citata indagine conoscitiva, e cioè Transizione 4.0, come anche alla questione energia, benché centrale per il livello competitivo delle nostre aziende, non viene data la dovuta attenzione e, ancora, non si sostiene come si dovrebbe il settore della ricerca nel campo delle rinnovabili nel senso di rendere concretamente possibile la brevettazione delle loro invenzioni.
  Critica inoltre che non sia stata data la dovuta attenzione alle questioni attinenti al trasporto ferroviario soprattutto locale e all'intermodalità, con interventi in infrastrutture fondamentali per il tessuto economico-produttivo del Paese, anche a favore del turismo e della sostenibilità.
  In conclusione esprime contrarietà per il fatto che sia stato dato così poco risalto a quanto emerso nel citato ciclo di audizioni e dichiara lo sconcerto e le perplessità del suo gruppo per un disegno di legge di così modesta portata e inidoneo a rilanciare il Paese che si sta avviando verso un percorso di recessione.

  Fabrizio BENZONI (A-IV-RE) concorda con quanto affermato dalla collega Pavanelli e sottolinea con rammarico che dopo tanto lavoro svolto dalla Commissione in sede di indagine conoscitiva il provvedimento oggi all'esame è un contenitore vuoto.
  Evidenzia, inoltre, l'insufficienza del testo sia per quanto concerne le risorse stanziate sia per alcune questioni particolari che suscitano perplessità. Si riferisce, ad esempio, al Liceo del made in Italy e all'assenza di disposizioni concernenti l'imprenditoria giovanile e il settore digitale solo per citarne alcune.
  Nel preannunciare l'impegno del suo gruppo a cercare di migliorare il disegno di legge, ribadisce il disappunto per un provvedimento che non va incontro alle richieste del mondo produttivo.

  Andrea ORLANDO (PD-IDP) desidera spezzare una lancia a favore di chi ha scritto il provvedimento in esame. In assenza, infatti, di adeguate politiche industriali, i tentativi contenuti nelle misure oggi in discussione sono senz'altro destinati al fallimento. Si chiede quale sia la visione del Governo sul futuro, ad esempio, degli incentivi di Industria 4.0, ovvero, ancora, quale sia l'orientamento dell'esecutivo su alcune filiere e settori produttivi in crisi che costituiscono l'ossatura economica del nostro Paese. In sostanza, il testo sembrerebbe contenere, quale unica vera innovazione, quella sul Liceo del made in Italy, in riferimento alla quale, tuttavia, non è sciolta la relazione con il sistema degli ITS. Chiede inoltre al Presidente di poter ascoltare, sui temi oggetto del disegno di legge, il Ministro Urso, per avere chiarimenti sulle scelte di fondo sottese al provvedimento, nonché su questioni relative al made in Italy che sono a suo avviso fondamentali. Si riferisce, ad esempio, alla questione del passaggio all'elettrico del settore automotive.
  Un altro tema, a suo avviso, cruciale, è rappresentato dalla presenza pubblica in alcuni settori. Pensa, ad esempio, a tutta la tematica relativa alla transizione ecologica, molto sensibile per le nostre industrie di piccole dimensioni.

  Andrea GNASSI (PD-IDP) ricorda che la Commissione ha creduto molto all'argomento in oggetto e ha voluto ascoltare il Paese reale facendo emergere, nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul made in Italy, problematiche ed esigenze quali quelle dell'automotive, del turismo, delle transizioni digitale e verde, delle risorse del PNRR destinate alle filiere produttive. In questo senso, sottolinea, il lavoro della Commissione è stato importante per mettere a fuoco alcune problematiche e per contribuire ad individuare alcuni interventi necessari. Evidenzia che invece il provvedimento all'esame dimostra una sorta di mancato rispetto per il lavoro della Commissione, Pag. 154recando 48 articoli di modestissima portata che, a suo avviso, a volte contengono il nulla.
  Osserva che il Governo ha fatto molti annunci riguardo alle filiere, ai settori produttivi e a piani strategici mentre ora, a distanza di un anno dal suo insediamento, restano soltanto gli slogan. Crede che il contenuto del disegno di legge sia così povero che anche il solo dibatterne, ad esempio per quanto concerne gli articoli 18 e 29 (rispettivamente, relativi all'adozione, ogni tre anni, di un «Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative» e all'istituzione di un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato a sostenere le iniziative dei Comuni per il ripristino, la manutenzione e la valorizzazione delle infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l'alpeggio e altre pratiche tradizionali locali) potrebbe risultare imbarazzante.
  Conclude osservando che il provvedimento all'esame più che un disegno di legge organico per il sistema paese sembra un testo più adatto ad una Proloco che si estende su tutto il territorio nazionale.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente e relatore, fa presente che gran parte delle misure recate dal testo in discussione sono contenute nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione durata più di tre mesi. Il lavoro della nostra Commissione è stato quindi senz'altro tenuto in considerazione dal Governo; è evidente, tuttavia, che ci sono questioni, quale, ad esempio, quella del Liceo del made in Italy, sulle quali sono state fatte scelte diverse da parte dell'esecutivo.
  Di recente, il Ministro Urso ha dato nuovamente atto dell'importanza del lavoro svolto dalla nostra Commissione in sede di indagine conoscitiva, le cui conclusioni sono state inserite nel testo del disegno di legge. Quanto al tema degli incentivi del piano Industria 4.0, fa presente che gli stessi potrebbero trovare il loro rifinanziamento in altri provvedimenti. Ricorda, ad esempio, che nel disegno di legge recante delega fiscale recentemente approvato dal Parlamento è dato ampio spazio al tema dei macchinari e delle assunzioni. Auspica infine che si possa lavorare insieme per migliorare, in fase emendativa, il testo in discussione.

  Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sui lavori della Commissione, chiede se il presidente Gusmeroli sia testé intervenuto in ragione della sua funzione o in veste di deputato giacché riterrebbe irrituale che chi rappresenta tutta la Commissione, svolgendo altresì funzioni di garanzia, esprima tali posizioni riferite al merito.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente e relatore, replicando a quanto osservato dall'onorevole Pavanelli, fa presente che per l'esame del provvedimento in titolo ricopre e svolge la funzione di relatore.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 14.55.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.
C. 1342 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che la Commissione inizia l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1342, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazionePag. 155 di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.
  Ricorda che l'esame del disegno di legge di delegazione europea si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del Regolamento, in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, che sarà trasmessa alla XIV Commissione, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. Le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.
  Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento, le Commissioni di settore possono esaminare emendamenti al disegno di legge di delegazione europea per le parti di competenza. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno invece essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore potranno essere comunque ripresentati in Assemblea.
  Rammenta che per prassi consolidata, le proposte emendative presentate direttamente presso la XIV Commissione sono trasmesse alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere. Tali pareri avranno effetti sostanzialmente vincolanti, in quanto la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi ad essi, salvo che per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento.
  Ricorda infine che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 12 di giovedì 21 settembre 2023 e che possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza della X Commissione. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.
  Quindi, in sostituzione del relatore, on. Di Mattina, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame, predisposto dal Governo in base all'articolo 29 della legge n. 234 del 2012. Ricorda che il disegno di legge contiene le disposizioni di delega necessarie per l'adozione delle direttive dell'Unione europea. Ricorda altresì che in base al citato articolo 29 della legge n. 234 del 2012, infatti, la legge comunitaria annuale è stata sostituita da due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea; la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.
  Fa presente che il disegno di legge di delegazione europea per il 2022-23 è composto di tredici articoli, divisi in tre Capi. L'articolato contiene principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a sette direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a quattro regolamenti europei. L'annesso Allegato A ha ad oggetto dieci direttive.
  In particolare, il disegno di legge in esame introduce principi e criteri direttivi specifici di delega riferiti ai seguenti atti: direttiva (UE) 2022/2555 relativa alla cybersicurezza (articolo 3); direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici (articolo 4); direttiva (UE) 2021/2167 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti (articolo 5); direttiva (UE) 2022/431 relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (articolo 6); direttiva (UE) 2022/2380 relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri inerenti la messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (articolo 7); direttiva (UE) 2022/2438 relativa agli organismi nocivi delle Pag. 156piante (articolo 8); direttiva (UE) 2023/958 relativa al trasporto aereo (articolo 9); regolamento (UE) 2022/2036, relativo al trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (articolo 10); regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione (articolo 11); regolamento (UE) 2018/848, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (articolo 12); regolamento (UE) 2017/625, relativo alla governance europea dei dati (articolo 13).
  Passando all'illustrazione dei contenuti del disegno di legge, si sofferma sugli articoli 1 e 2, di portata generale, e sulle disposizioni che investono anche profili di interesse per la Commissione Attività produttive, commercio e turismo (articoli 3, 4, 5, 7, 9, 11 e 13, nonché afferenti le direttive di cui all'Allegato A), rinviando al dossier predisposto dai Servizi di documentazione per un'analisi dettagliata dell'intero contenuto del provvedimento.
  Fa quindi presente che l'articolo 1, comma 1, reca la delega legislativa al Governo per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea indicati nell'articolato del provvedimento, nonché per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A mentre il comma 2 prevede che gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il comma 3, infine, rinvia per la copertura degli eventuali oneri o minori entrate derivanti dagli emanandi decreti legislativi, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, al Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.
  Segnala poi che l'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega della durata di diciotto mesi per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali.
  Evidenzia che l'articolo 3 reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea (c.d. «direttiva NIS 2»). Tale direttiva, il cui termine per il recepimento è fissato al 17 ottobre 2024, abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (c.d. direttiva NIS, Network and Information Security), nonché modifica sia il regolamento (UE) n. 910/2014 sull'identità digitale, sia la direttiva (UE) 2018/1972, che ha istituito il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. L'adozione della direttiva NIS 2 mira a garantire un aumento del livello di sicurezza cibernetica comune grazie all'armonizzazione delle norme applicabili ai diversi operatori nei diversi Stati membri e al rafforzamento dei livelli standard di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla disciplina vigente, incidendo, in via prioritaria sui seguenti pilastri: 1) capacità degli Stati membri in termini di architettura istituzionale, strategia nazionale e piani di gestione delle crisi cibernetiche; 2) gestione del rischio da parte degli operatori, con misure di sicurezza adeguate e un sistema di notifica degli incidenti che sia efficace e reattivo; 3) cooperazione e condivisione delle informazioni, attraverso diverse modalità di scambio, a livello europeo e nazionale. Il nuovo impianto, dunque, supera e rafforza quanto già previsto dalla precedente direttiva NIS – recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 – in particolare attraverso:

   1) l'ampliamento del campo di applicazione, da un lato, includendo anche la pubblica amministrazione centrale (lasciando discrezionalità agli Stati membri di inserire gli enti locali in base all'assetto istituzionale), le piccole e microimprese (solo se operano in settori chiave per la società) e, indipendentemente dalle dimensioni, fornitori di servizi di comunicazione elettroniche pubbliche e di reti di comunicazionePag. 157 elettronica accessibili al pubblico, e dall'altro lato, aumentando significativamente i settori di applicazione e introducendo un approccio comprensivo di ogni genere di rischi per la cybersicurezza, che prevede anche l'inclusione di profili di sicurezza fisica delle infrastrutture della tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni (ICT);

   2) la revisione del meccanismo di identificazione dei soggetti quali entità importanti o essenziali, prevedendo un criterio omogeneo basato sulla dimensione (cosiddetto «size-cap rule»), che estende l'applicazione della direttiva a tutte le medie e grandi imprese che operano nei settori identificati. Con ciò si persegue lo scopo di superare l'attuale disomogeneità nel processo di identificazione dei soggetti da parte degli Stati membri;

   3) il rafforzamento dei poteri di supervisione, con indicazioni più dettagliate per la definizione delle misure di sicurezza e l'aggravamento delle sanzioni;

   4) l'ampliamento delle funzioni dei gruppi di risposta agli incidenti di sicurezza informatica nazionali (Computer Security Incident Response Team – CSIRT), che fungeranno, tra l'altro, da intermediari di fiducia tra i soggetti segnalanti e i fornitori di prodotti e servizi ICT nell'ambito del sistema relativo alla divulgazione coordinata delle vulnerabilità (Coordinated Vulnerability Disclosure – CVD);

   5) la gestione delle crisi, con la previsione di una strategia in materia e l'istituzionalizzazione della Cyber Crises Liaison Organisation Network (CyCLONe), per la gestione coordinata a livello operativo degli incidenti e delle crisi di cybersicurezza su vasta scala.

  Segnala altresì che l'articolo 3 contiene, inoltre, uno specifico criterio (lettera l)) volto a rivedere il sistema sanzionatorio e il sistema di vigilanza ed esecuzione sia prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva, introducendo altresì strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere, sia prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia.
  Rileva che l'articolo 4 reca specifici principi e criteri di delega al Governo per il recepimento – da effettuarsi entro il 17 ottobre 2024 – della direttiva (UE) 2022/2557 del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici, in vigore dal 16 gennaio 2023. L'atto in questione abroga la direttiva 2008/114/CE dell'8 dicembre 2008, con la quale il Consiglio dell'Unione europea ha disciplinato la procedura per l'individuazione e la designazione da parte degli Stati membri delle Infrastrutture critiche europee (ECI) che si trovano sul loro territorio, definendo altresì un approccio comune per la valutazione della necessità di migliorarne la protezione.
  In particolare, tra gli specifici principi e criteri di delega, ricorda che: alla lettera a) si prevede l'esclusione dall'ambito di applicazione delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2022/2557, degli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell'attività di contrasto, compresi l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati, compresi gli organismi di informazione per la sicurezza; alla lettera b) si prevede la possibilità di avvalersi della facoltà di escludere anche specifici soggetti critici, la cui attività principale ricade nei suddetti settori o che forniscano servizi esclusivamente ai suindicati enti della pubblica amministrazione, prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle competenti amministrazioni di settore, siano individuati gli specifici soggetti critici la cui attività principale ricade nei settori ivi indicati o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione all'articolo 1, paragrafo 6, della medesima direttiva, ai quali non si applicano, in tutto o in parte, le Pag. 158disposizioni di attuazione dell'articolo 11 e dei capi III, IV e VI della medesima direttiva.
  Il medesimo articolo 4, inoltre, delega il Governo, tra l'altro, a: avvalersi della facoltà di individuare servizi essenziali aggiuntivi rispetto all'elenco predisposto dalla Commissione europea in esecuzione della delega ricevuta ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (lettera e)); prevedere, ove necessario, misure atte a conseguire un livello di resilienza più elevato per i soggetti critici del settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari e delle infrastrutture digitali (lettera g)); introdurre sanzioni penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, anche, ove necessario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012 e alla legge 4 novembre 1981, n. 689, introducendo strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere (lettera h)). In merito, osserva che la necessità di prevedere un criterio di delega specifico che consenta di derogare ai limiti previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 trova giustificazione nel considerando 40 della direttiva, laddove si invita a tenere conto della gravità della violazione e della capacità economica del soggetto interessato. Entrambi questi parametri devono essere letti alla luce delle disposizioni che, ai fini dell'individuazione dei soggetti critici, impongono di tenere conto del numero di utenti che dipendono dal servizio, dell'impatto degli incidenti sulle attività economiche e sociali, l'ambiente, la pubblica sicurezza, l'incolumità e la salute pubblica, dell'estensione dell'area geografica interessata da un incidente. Quanto alla previsione, sempre alla lettera h), di un criterio di delega specifico che consenta la possibilità di introdurre strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere, essa risponde da un lato all'esigenza di privilegiare la responsabilizzazione dei soggetti critici ai fini della continuità dell'erogazione dei servizi essenziali e, dall'altro, a quella di tenere conto del carattere sostanzialmente innovativo della disciplina.
  Segnala che l'articolo 5 contiene i princìpi e i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti, che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE. In particolare, per l'attuazione del piano d'azione sui crediti deteriorati del 2017 (cosiddetto «NPL Action Plan»), la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva relativa a gestori e acquirenti di crediti (secondary market directive – SMD), approvata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea l'8 dicembre 2021, e al meccanismo accelerato di escussione stragiudiziale delle garanzie reali (accelerated extrajudicial collateral enforcement – AECE), proposta normativa ancora sottoposta al vaglio del legislatore europeo. La SMD si propone di incoraggiare lo sviluppo di mercati secondari dei crediti deteriorati nell'Unione, eliminando gli ostacoli al trasferimento dei crediti deteriorati da parte di enti creditizi ad acquirenti di crediti e garantendo al tempo stesso la tutela dei diritti dei debitori. La proposta introduce un regime di armonizzazione minima cui i gestori e gli acquirenti devono attenersi per operare all'interno dell'Unione, fissando parametri comuni per garantirne l'idonea condotta e la vigilanza. Si rende pertanto necessario riformare il quadro delle fonti primarie e secondarie (comma 1, lettera a)). Specifica delega prevede di designare una o più autorità competenti, dotate di indipendenza anche finanziaria (in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria), per la vigilanza sul rispetto della direttiva (comma 1, lettera d)) e per l'emanazione della disciplina secondaria nell'ambito e per le finalità specificamente previste dalla riforma europea (comma 1, lettera e)). Specifica delega è prevista, altresì, per il coordinamento dell'intervento normativo con la riforma europea nell'ambito delle fonti relative alle norme antiriciclaggio (comma 1, lettera b)), nonché tutela dei consumatori e protezione dei dati personali (comma 1, lettera c)). Si prevede, infine, di estendere la disciplina delle sanzioni amministrative alle violazioni delle disposizioni della direttiva (comma 1, lettera f)).Pag. 159
  Fa poi presente che l'articolo 7 pone al Governo princìpi e criteri direttivi specifici da osservare in sede di esercizio della delega per il recepimento, entro il 28 dicembre 2023, della direttiva (UE) 2022/2380, nonché per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139. Sia la direttiva (UE) 2022/2380 sia il Regolamento (UE) 2018/1139 apportano modifiche alla direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e già recepita con il decreto legislativo n. 128 del 2016. La direttiva (UE) 2022/2380, anche al fine di ridurre i rifiuti ambientali, è volta a definire ulteriori requisiti essenziali applicabili a determinate categorie o classi specifiche di apparecchiature radio, ivi definite, necessari per limitare la frammentazione delle interfacce di ricarica dei telefoni cellulari e di apparecchiature radio analoghe.
  Ricorda che rientrano nel novero di tali apparecchiature analoghe: i tablet, le fotocamere digitali, le cuffie, le cuffie microfono, le console portatili per videogiochi, gli altoparlanti portatili; i lettori elettronici; le tastiere, i mouse, i sistemi di navigazione portatili, gli auricolari e i laptop. Gli ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici assegnati al Governo, che vanno ad aggiungersi, come specifica l'articolo 7, ai princìpi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea, di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, riguardano le modifiche da apportare al decreto legislativo n. 128 del 2016 – che ha recepito la precedente direttiva 2014/53/UE – per renderlo coerente con il nuovo quadro normativo e, nello specifico, sono i seguenti: a) apportare al decreto legislativo n. 128 del 2016 le modifiche e integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 nell'ordinamento nazionale, tenendo anche conto di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima; b) introdurre nel medesimo decreto legislativo n. 128 del 2016 ulteriori sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2022/2380; c) apportare al medesimo decreto legislativo n. 128 del 2016 le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurarne la coerenza con il regolamento (CE) n. 2018/1139.
  Evidenzia poi che l'articolo 9 prevede una serie di principi e criteri direttivi specifici da osservare nell'esercizio della delega per il recepimento, entro il 31 dicembre 2023, delle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959 che hanno modificato la disciplina europea previgente in materia di riduzione delle emissioni di gas serra. Prevede inoltre che, nell'esercizio della delega per l'attuazione delle predette direttive, il Governo osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) rafforzare la struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in considerazione dell'ampliamento dei compiti da svolgere anche verso nuovi settori, e tenuto conto della incrementata rilevanza, anche in termini economici, dei provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorità; b) costituire una autorità nazionale competente responsabile dell'attuazione della normativa correlata al nuovo istituito ETS II in ragione dell'autonomia tecnica e normativa nonché della specificità di tale ambito; c) ottimizzare e informatizzare le rinnovate e aggiuntive procedure rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (European union emissions trading system – EU ETS) allineando e integrando tali procedure con il sistema informatizzato già esistente nel Portale ETS di cui all'articolo 4, comma 8 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47; d) revisionare e adeguare il sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni anche nei nuovi settori inclusi o ampliati; e) assegnare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinazione degli stessi al miglioramentoPag. 160 delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra; f) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili e coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione.
  Ricorda, in estrema sintesi, che le principali modifiche operate alla direttiva 2003/87/CE dall'articolo 1 della direttiva n. 2023/959 riguardano: obiettivi di riduzione delle emissioni più ambiziosi; riduzione delle quote sul mercato; ampliamento dell'EU ETS a nuovi settori (un primo ampliamento prevede l'inclusione nell'EU ETS del trasporto marittimo; un ulteriore ampliamento consiste nella previsione di un nuovo e distinto sistema ETS (c.d. ETS II) che si applicherà, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai «combustibili utilizzati per la combustione nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale e in ulteriori settori»); ulteriori modifiche quali l'eliminazione graduale delle quote a titolo gratuito per determinati settori, nonché la riscrittura dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE che eleva dal 50 per cento al 100 per cento la quota dei proventi delle aste che gli Stati membri devono destinare a finalità legate al clima. Viene inoltre prevista la destinazione di un importo massimo di 65 miliardi di euro (in parte derivanti dal nuovo sistema ETS previsto per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e per ulteriori settori) al Fondo sociale per il clima, istituito dal regolamento (UE) 2023/955. Sono inoltre previsti maggiori finanziamenti per la decarbonizzazione (Fondo per la modernizzazione e Fondo per l'innovazione).
  Osserva che la direttiva 2023/958 modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione, rivedendo la normativa dell'UE in materia di ETS nel settore aereo. In base alle nuove disposizioni le quote di emissione a titolo gratuito per il settore del trasporto aereo saranno eliminate gradualmente e, a partire dal 2026, sarà attuata la messa all'asta integrale. Fino al 31 dicembre 2030 saranno riservate 20 milioni di quote per incentivare la transizione degli operatori aerei dall'uso dei combustibili fossili. In particolare, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030, un massimo di 20 milioni del quantitativo totale di quote è riservato agli operatori aerei commerciali, in modo trasparente, equo e non discriminatorio, per l'uso di carburanti sostenibili per l'aviazione e di altri carburanti per l'aviazione che non derivano da combustibili fossili. Viene inoltre migliorata la trasparenza in materia di emissioni e compensazione degli operatori aerei e istituito un quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2. Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 31 dicembre 2023.
  L'articolo 11 contiene la delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021. Il comma 2 condiziona l'adozione dei decreti legislativi, adottati dal Governo, al previo parere positivo del Garante per la protezione dei dati personali. Il comma 3 stabilisce i principi e criteri direttivi specifici che, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto ad osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, prevedendo tra l'altro: la realizzazione, a cura delle autorità competenti, di controlli basati sull'analisi dei rischi, anche mediante procedimenti informatici, in conformità all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamentoPag. 161 (UE) 2018/1672; la disciplina dell'istituto del trattenimento temporaneo del denaro contante di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1672, tenuto conto delle disposizioni previste dal codice di procedura penale; la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa, della fase dell'accertamento delle violazioni e dei procedimenti sanzionatori; prevedere che, attraverso apposite campagne di informazione, le persone in entrata o in uscita dall'Unione europea e le persone che inviano o ricevono nell'Unione europea denaro contante non accompagnato siano informate dei loro diritti e obblighi a norma del regolamento (UE) 2018/1672; prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione dei medesimi regolamenti e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
  Fa quindi presente che l'articolo 13 conferisce, al comma 1, una delega al Governo per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento UE 2022/868 relativo alla governance europea dei dati. Il termine per l'esercizio della delega è quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge. In base all'articolo 38 del Regolamento, l'applicazione dello stesso è invece prevista dal 24 settembre 2023. Il comma 2 individua principi e criteri direttivi specifici per l'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento, oltre a quelli generali previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, quali, ad esempio, la designazione di una o più autorità quale autorità competente (lettera a)), il coordinamento, nel rispetto del principio di leale collaborazione, delle competenze delle autorità designate e delle altre autorità competenti in materia (lettera b)), garantire i presupposti di liceità per la trasmissione a terzi di dati personali ai fini del riutilizzo consentito (lettera e)), adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo nonché il sistema delle tutele amministrativa e giurisdizionale (lettere f) e g)). In particolare segnala quanto previsto alla lettera c), concernente l'introduzione di disposizioni organizzative e tecniche per facilitare «l'altruismo» dei dati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento, per la quale dovranno essere inoltre stabilite le informazioni da fornire agli interessati in ordine al riutilizzo dei loro dati; va infatti considerato che il potenziale economico e sociale dei dati è enorme: può consentire nuovi prodotti e servizi basati su nuove tecnologie, rendere la produzione più efficiente e fornire strumenti per combattere le sfide sociali. Nel settore della salute, ad esempio, i dati possono contribuire a fornire una migliore assistenza sanitaria, migliorare i trattamenti personalizzati e aiutare a curare malattie rare o croniche. È anche un potente motore per l'innovazione e nuovi posti di lavoro e una risorsa fondamentale per le start-up e le PMI.
  Richiama, infine, le direttive anche di interesse della X Commissione contenute nell'Allegato A, che dovranno essere oggetto di recepimento nell'ordinamento nazionale.
  La Direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali. Con tale direttiva, entrata in vigore il 21 dicembre 2021, è stato previsto uno specifico regime di trasparenza per le imprese multinazionali, le quali a partire dal 2024 devono dichiarare pubblicamente le imposte corrisposte all'interno dell'Unione europea e, più in dettaglio, in ciascuno Stato membro (Cbcr – country by country reporting). Fa presente che dal sito del Dipartimento per le politiche comunitarie risulta avviata una procedura di infrazione contro l'Italia (allo stato di messa in mora ex articolo 258 TFUE) per il mancato recepimento della predetta direttiva (n. 2023_0150). Viene a tal fine modificata la direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese. In sintesi, con il nuovo articolo 48-ter della direttiva 2013/Pag. 16234/UE, gli Stati membri devono assicurare che alcune imprese multinazionali (imprese capogruppo, grandi imprese autonome, imprese «figlie» e succursali), qualora i ricavi alla data di chiusura del loro bilancio abbiano superato per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750 milioni di euro, come risulta dal bilancio, redigano, pubblichino e mettano a disposizione una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito relativa al più recente di tali due esercizi consecutivi. Le altre modifiche alla direttiva 2013/34/UE individuano contenuti e modalità di accesso alla richiamata comunicazione, nonché gli obblighi in capo informazioni agli organi apicali delle imprese. In sostanza, i primi obblighi informativi decorrono dal 22 giugno 2024. Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, il primo CBCR pubblico riguarderà il 2025, con pubblicazione dei dati entro la fine del 2026.
  La Direttiva 2022/362/UE che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture. In via di sintesi, lo scopo fondamentale della direttiva è di far adottare agli Stati membri un sistema di pedaggi e di diritti d'utenza su strade e autostrada. Per quanto riguarda i profili di interesse della X Commissione, segnala che tale sistema di pedaggi non dovrà distorcere la concorrenza (e quindi – per esempio – eliminare, con alcune possibilità di eccezione, a decorrere dal 25 marzo 2030 ogni tassazione per i veicoli pesanti sulla rete centrale transeuropea dei trasporti). La scadenza per il recepimento è fissata al 25 marzo 2024.
  La Direttiva (UE) 2022/542 riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto. La Direttiva, tramite una serie di modifiche alla previgente direttiva 2006/112/CE (cd. «direttiva IVA»), prevede la possibilità, per gli Stati membri, di introdurre nuove aliquote di IVA ridotte. In particolare, il testo introduce le seguenti, principali novità: l'aggiornamento dell'elenco di beni e servizi a cui gli Stati membri possono applicare aliquote IVA ridotte o esenzioni con diritto a detrazione di IVA, contenuto nell'Allegato III della direttiva 2006/112/CE. Le scelte effettuate dal legislatore unionale mirano al perseguimento delle priorità politiche dell'UE, con particolare riferimento alle transizioni gemelle (digitale ed ecologica) e alla resilienza sanitaria. Così, nell'elenco di beni e servizi a cui possono essere applicate le agevolazioni appaiono: i servizi di accesso a Internet, per intervenire sulla bassa copertura e promuoverne lo sviluppo (punto 8 dell'Allegato III); i pannelli solari (punto 10-quater); le biciclette, comprese quelle elettriche (punto n. 25); i servizi di riciclaggio dei rifiuti considerati beni e servizi rispettosi dell'ambiente (punto n. 18); beni e servizi che favoriscono finalità di politica sociale e culturale specifiche (punto 68); il trasporto di passeggeri e di beni al seguito (punto n. 5); l'introduzione di un limite specifico, in termini di tipologia di beni o servizi, a cui è possibile applicare aliquote ridotte, al fine di evitarne la proliferazione. Così, l'articolo 98 della direttiva 2006/112/CE, nel testo modificato, consente l'applicazione di: non più di due aliquote ridotte, fissate a una percentuale della base imponibile non inferiore al 5 per cento, applicabili a un massimo di 24 punti tra quelli elencati nell'Allegato III; un'unica aliquota ridotta inferiore al minimo del 5 per cento ed un'unica esenzione con diritto a detrazione dell'IVA a monte («aliquota zero»), entrambe applicabili ad un massimo di sette punti dell'Allegato III. Queste possono essere applicate a cessioni di beni o prestazioni di servizi destinati a coprire esigenze di base, collegate quindi alla cessione di prodotti alimentari, acqua, medicinali, prodotti farmaceutici o sanitari o per l'igiene, il trasporto di persone e taluni beni culturali. Vi rientrano anche, in ossequio agli impegni ambientali assunti dall'Unione, i pannelli solari e la promozione dell'uso di fonti energetiche rinnovabili; l'ampliamento a tutti gli Stati membri delle eccezioni pre-esistenti che permettono ad alcuni di essi l'applicazione di aliquote preferenziali ad alcuni prodotti (articolo 105-bis, par. 1, c. 4 e par. 3, c. 3; articolo 105-ter, c. 3). In linea generale, tali eccezioni sono giustificate da caratteristiche Pag. 163geografiche specifiche o motivi sociali che vanno a beneficio del consumatore finale o sono nell'interesse generale; l'eliminazione di aliquote ridotte o eccezioni applicate a prodotti con un impatto negativo sull'ambiente, come ad esempio i combustibili fossili, la legna, la torba e altri beni con un impatto analogo sulle emissioni di gas a effetto serra. Tali aliquote cesseranno di applicarsi al più tardi dal 1° gennaio 2030, mentre quelle relative ai pesticidi e fertilizzanti chimici cesseranno di applicarsi entro il 1° gennaio 2032 (nuovo articolo 105-bis, par. 4). L'articolo 3 della direttiva indica il termine del 31 dicembre 2024 per il recepimento della medesima. L'applicazione di tali disposizioni decorrere comunque dal 1° gennaio 2025.
  La Direttiva (UE) 2022/2381 riguarda il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure. Le norme UE inoltre intendono introdurre requisiti minimi per le società quotate prive di una rappresentanza di genere equilibrata, relativi alla selezione di candidati per la nomina o l'elezione degli amministratori: essa deve avvenire sulla base di un processo di selezione trasparente e chiaramente definito e di una valutazione comparativa oggettiva delle loro qualifiche in termini di idoneità, competenza e rendimento professionale. La direttiva dispone che gli Stati membri debbano provvedere affinché le società quotate siano soggette al conseguimento di uno dei seguenti obiettivi, entro il 30 giugno 2026: gli appartenenti al sesso sottorappresentato devono occupare almeno il 40 per cento dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi (ovvero che non si occupano della gestione quotidiana della società, ma che svolgono una funzione di sorveglianza); gli appartenenti al sesso sottorappresentato devono occupare almeno il 33 per cento del totale dei posti di amministratore, con e senza incarichi esecutivi. Le società esentate dall'obbligo (piccole, medie e micro imprese) devono invece fissare obiettivi individuali di miglioramento dell'equilibrio di genere tra gli amministratori aventi incarichi esecutivi. Gli Stati devono recepire la direttiva entro il 28 dicembre 2024.
  La Direttiva (UE) 2022/2464 modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità. La direttiva (UE) 2022/2464 ha modificato una serie di atti legislativi previgenti dell'Unione al fine di rafforzare la normativa sulla rendicontazione non finanziaria, nell'intento di renderla più idonea alla transizione dell'Unione europea verso un'economia sostenibile. In particolare, si introducono requisiti di rendicontazione più dettagliati, garantendo che le grandi società e le PMI quotate siano tenute a pubblicare informazioni su questioni rilevanti ai fini della sostenibilità, quali diritti ambientali, diritti sociali, diritti umani e fattori di governance. Si auspica che l'obbligo per le aziende di divulgare tali informazioni aumenterà la responsabilità aziendale, eviterà discrepanze negli standard di sostenibilità e faciliterà la transizione verso un'economia verde. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 6 luglio 2024.
  La Direttiva (UE) 2022/2523 è intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione. La direttiva è volta ad attuare a livello dell'UE la componente relativa all'imposizione minima (secondo pilastro) della riforma in materia di tassazione internazionale dell'OCSE. Nel considerando n. 5 della direttiva si dichiara che è necessario stabilire norme al fine di istituire un quadro di riferimento efficiente e coerente per un livello di imposizione minimo globale a livello dell'Unione. Tale quadro di riferimento istituisce un sistema di due regole intrecciate, congiuntamente denominate anche «norme GloBE», attraverso le quali si dovrebbe riscuotere un importo integrativo d'imposta (cosiddetta imposta integrativa) ogniqualvolta l'aliquota effettiva d'imposta di un gruppo multinazionale di imprese in una data giurisdizione sia inferiore al 15 per cento. In tali casi la giurisdizione dovrebbe essere considerata a bassa imposizione. Tali regole hanno l'effetto di introdurre un'imposta complementare corrispondente al livello minimo,Pag. 164 con riferimento a un'aliquota effettiva d'imposta calcolata su una base giurisdizionale e avvalendosi di definizioni comuni riguardo alle imposte contemplate e alla base imponibile, determinata con riferimento all'utile contabile. Esse si applicano alle imprese multinazionali che presentano un fatturato minimo di 750 milioni di euro nei conti finanziari. L'aliquota d'imposta minima di riferimento, sia per l'IIR, che per l'UTPR, è pari al 15 per cento ed è volta a contrastare le pratiche fiscali che mirano a trasferire gli utili verso giurisdizioni con livello di tassazione basso. Le regole GloBE prevedono inoltre un'esclusione de minimis per le giurisdizioni in cui l'impresa multinazionale realizza un fatturato inferiore a 10 milioni di euro e utili inferiori a 1 milione di euro. Nel considerando n. 18 della direttiva, a tale proposito, si legge che al fine di conseguire un equilibrio fra gli obiettivi della riforma relativa a un'imposizione minima globale e gli oneri amministrativi a carico delle amministrazioni fiscali nonché dei contribuenti, la presente direttiva dovrebbe contemplare un'esclusione de minimis dei gruppi multinazionali di imprese e dei gruppi nazionali su larga scala aventi un ricavo medio inferiore a 10.000.000 di euro e un reddito o una perdita qualificante inferiore a 1.000.000 di euro in una data giurisdizione. Tali gruppi multinazionali di imprese e gruppi nazionali su larga scala non dovrebbero versare un'imposta integrativa anche se la loro aliquota effettiva d'imposta è inferiore all'aliquota minima d'imposta in detta giurisdizione. Secondo le stime dell'OCSE le entrate fiscali aggiuntive che dovrebbero prodursi grazie al meccanismo ammonteranno a circa 150 miliardi di dollari ogni anno. L'articolo 56 della direttiva stabilisce che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva medesima entro il 31 dicembre 2023. Tuttavia, essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 12, 13 e 14 in relazione agli esercizi fiscali che iniziano a decorrere dal 31 dicembre 2024.
  Ricorda, infine, la direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, intesa a stabilire prescrizioni minime per rafforzare l'applicazione del principio della parità retributiva per uno stesso lavoro tra uomini e donne e il divieto di discriminazione in materia di occupazione e impiego per motivi di genere (articolo 1). Per il conseguimento delle suddette finalità, si stabiliscono sia obblighi di trasparenza e di informazioni in materia di retribuzioni sia obblighi di adeguamento, in caso di sussistenza di discriminazioni retributive di genere immotivate, e si prevedono garanzie di accesso a connessi strumenti di tutela amministrativa o giurisdizionale in favore dei lavoratori. Il termine finale per il recepimento della direttiva in commento è fissato al 7 giugno 2026. Le norme della direttiva concernono tutti i datori di lavoro, del settore pubblico e del settore privato, e tutti i lavoratori, aventi un contratto o un rapporto di lavoro (articolo 2). Anche i candidati sono destinatari delle norme relative alla trasparenza contributiva pre-assunzione (articolo 5).
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 20 settembre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAVO. – Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 15.10.

  Ilaria CAVO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissionePag. 165 diretta sulla web-tv della Camera dei deputati

5-01337 Orlando: Sulla crisi industriale della COMAU S.p.a.

  Andrea ORLANDO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo (vedi allegato 1).

  Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Andrea ORLANDO (PD-IDP), replicando, si dichiara non soddisfatto da quanto riferito dal rappresentante del Governo che, a suo avviso, non può essere considerato una risposta all'interrogazione presentata. In primo luogo, pur apprezzando la clausola stilistica utilizzata dal Governo, secondo cui esso ha dovuto recuperare, rispetto al passato, un dialogo con il gruppo Stellantis, definito poi «tuttora costante, virtuoso e positivo», rileva che quando si afferma che sarà insediato un Tavolo di sistema insieme ai sindacati, alle aziende e alle regioni per giungere ad un piano che impegnerà la multinazionale a rivedere il piano in atto per garantire produzione e occupazione in Italia, significa in buona sostanza che passerà molto tempo con il risultato che l'operazione oggetto dell'interrogazione in titolo potrebbe, nelle more, realizzarsi e passare sulla testa del Governo.
  Evidenzia che quanto segnalato nell'interrogazione concerne un operatore assai rilevante per l'innovazione nel mondo dell'industria italiana e, per questo motivo, conferma la propria insoddisfazione per quanto espresso in questa sede dal Governo.

5-01338 Cavo: Sulla vertenza Piaggio Aerospace S.p.a.

  Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M) illustra l'interrogazione in titolo (vedi allegato 3).

  Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la ricostruzione dettagliata dell'oggetto della sua interrogazione. Nel sottolineare che la vicenda di Piaggio Aerospace era stata oggetto di suoi atti di sindacato ispettivo, accoglie con favore la notizia dell'ammissione alla fase di due diligence di quattordici soggetti. Fa presente, inoltre, che è sua intenzione affrontare nuovamente sul tema una volta che sarà formulata un'offerta vincolante e garantita da cauzione. Esprime apprezzamento sul fatto che il Governo non pensi ad una amministrazione straordinaria dell'azienda e che la risposta contenga un orizzonte temporale preciso, ossia la fine di quest'anno per la sua conclusione. Monitorerà quindi la situazione auspicando un dialogo con i territori e i sindacati.

5-01339 Pavanelli: Sulle iniziative per il contrasto del caro-carburanti.

  Emma PAVANELLI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo (vedi allegato 5).

  Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Emma PAVANELLI (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatta in quanto la risposta recata sembra non considerare affatto la platea degli interessati nella loro globalità. Pur prendendo atto di quanto recentemente dichiarato dal ministro Urso, ricorda infatti che il prezzo dei carburanti ha immediate ripercussioni su tutta una serie di attività che poi si ripercuotono sui prezzi dei beni acquistati dalle famiglie: ad esempio, ricorda le conseguenze sui costi relativi alla logistica che poi ricadono direttamente sui prezzi dei beni di consumo con le note conseguenze per le famiglie e per tutti i consumatori.
  Ribadisce quanto il suo gruppo ha già avuto modo di affermare in occasione dell'esamePag. 166 del decreto-legge che ha imposto l'esposizione del cartello con il prezzo medio del carburante presso i distributori e cioè che questa non avrebbe contribuito ad abbassare i prezzi ma, al contrario, ad aumentarli.

  Ilaria CAVO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.30.