CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 settembre 2023
169.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 10.05.

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche.
C. 911, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, contenente le sole proposte Casu 1.1, 1.2 e 1.3, che, in considerazione del carattere eminentemente ordinamentale delle disposizioni in esse contenute, non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario. Propone, pertanto, di esprimere sulle stesse nulla osta.

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 10.10.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.05.

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.
C. 854.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 settembre 2023.

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  La sottosegretaria Lucia ALBANO rappresenta la necessità di approfondire ulteriormente l'istruttoria riguardante i profili finanziari del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, considerata l'esigenza manifestata dalla rappresentante del Governo, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.
C. 1373 Governo.
(Parere alle Commissioni I e II).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, ricorda preliminarmente che il disegno di legge in esame, che dispone la conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione, è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
  In relazione all'articolo 1, evidenzia che la norma estende ad ulteriori fattispecie delittuose l'applicazione della disciplina speciale in materia di intercettazioni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991, che, con riferimento ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia con il mezzo del telefono, reca una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dall'articolo 267 del codice di procedura penale. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato circa la neutralità finanziaria della disposizione in esame dalla relazione tecnica, secondo la quale gli adempimenti di natura istituzionale, che per i reati interessati dalla medesima disposizione vengono già ordinariamente espletati, sebbene soggetti ad una procedura con tempistiche maggiori, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Relativamente all'articolo 2, evidenzia che la norma autorizza la spesa di 43 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la realizzazione delle infrastrutture informatiche digitali centralizzate funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la gestione, la manutenzione evolutiva e l'assistenza informatica delle medesime infrastrutture. La relazione tecnica fornisce una valutazione di massima delle voci di spesa da sostenere per la realizzazione delle infrastrutture coerente con la spesa autorizzata. Al riguardo, sebbene gli oneri siano costituiti da limiti massimi di spesa, rileva la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla ripartizione temporale degli oneri stessi, con particolare riguardo a quelli di carattere temporaneo pari complessivamente a 143 milioni di euro. Infatti, se da un lato il comma 8, prevedendo che le intercettazioni relative ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 28 febbraio 2025 siano effettuate mediante le nuove infrastrutture digitali, dovrebbe comportare che queste ultime vengano sostanzialmente completate nell'anno 2024, dall'altro lato, il successivo comma 10 imputa invece più di un terzo della spesa all'anno 2025. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 10, lettere a) e b), dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dalla realizzazione di infrastrutture digitali interdistrettuali per l'archiviazione delle intercettazioni, pari a 43 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nonché dalle attività di gestione e manutenzione Pag. 64delle predette infrastrutture, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale relativo al bilancio triennale 2023-2025, rispettivamente, di conto capitale e di parte corrente, di competenza del Ministero della giustizia. Al riguardo, nel rilevare che il successivo comma 11 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, non formula osservazioni rispetto ai profili di copertura finanziaria dal momento che entrambi i citati accantonamenti recano le occorrenti disponibilità.
  Con riguardo all'articolo 3, non ha osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni che si limitano a prevede che sino al 31 dicembre 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 473-bis.1, secondo comma, del codice di procedura civile, davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale il giudice può delegare ad un giudice onorario specifici adempimenti, compresi l'audizione delle parti e l'ascolto del minore, indicando puntualmente le modalità di svolgimento e le circostanze oggetto dell'atto, senza con ciò determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica atteso che l'indennità corrisposta al giudice onorario, come risulta dalla relazione tecnica, rimane immutata in ragione dell'invarianza della funzione giudiziaria svolta.
  In relazione all'articolo 4, evidenzia che la norma modifica la disciplina dei corsi di formazione per partecipare ai concorsi per l'attribuzione di incarichi direttivi e semidirettivi per magistrati, di cui all'articolo 26-bis del decreto legislativo n. 26 del 2006, precisando che la documentazione relativa a tali corsi sia inviata al Consiglio superiore della magistratura, oltre che con riferimento alla procedura per la valutazione relativa all'attribuzione di incarichi direttivi, anche con riguardo alla procedura concernente quelli semidirettivi di cui al comma 1, lettera a), numero 1. Viene, inoltre, fissato il termine – non più di cinque anni prima del termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso – entro il quale i suddetti corsi debbono essere svolti da parte dei magistrati ai fini dell'accesso ai concorsi per l'attribuzione degli incarichi, esonerando, altresì, dalla partecipazione ai corsi i magistrati che nel medesimo periodo abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, di cui al comma 1, lettera a), n. 2. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, concordando con quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma.
  Relativamente all'articolo 5, evidenzia che la norma dispone in via transitoria, sino al 31 marzo 2033 che gli incarichi dirigenziali superiori relativi ai ruoli dell'esecuzione penale esterna, EPE, e degli istituti penali minorili, IPM, possano essere conferiti, anche a titolo di reggenza, ai dirigenti penitenziari del ruolo d'istituto penitenziario in possesso della anzianità di nove anni e sei mesi, di cui al comma 1. Al riguardo, pur preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria della disposizione, ritiene opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione volti ad escludere che tale disposizione possa determinare un'alterazione dell'assetto organico del ruolo dei dirigenti d'istituto penitenziario tale da incidere sulla funzionalità delle strutture dell'amministrazione penitenziaria. La norma prevede, altresì, al comma 2, che ai dirigenti penitenziari assunti nei ruoli EPE e IPM non ancora in possesso dell'anzianità prevista per l'attribuzione di incarico superiore, possa essere conferito l'incarico di direttore aggiunto. Al riguardo, pur considerato che, come confermato anche dalla relazione tecnica, il conferimento dell'incarico di direttore aggiunto nelle strutture individuate come sede di incarico superiore è già disciplinato nell'assetto previgente con riferimento ai ruoli dei dirigenti di istituto penitenziario, a suo avviso andrebbero acquisti chiarimenti in merito agli eventuali oneri retributivi o indennitari connessi all'esercizio di tale incarico che non sembrano essere stati oggetto di valutazione da parte della relazione tecnica.
  Per quanto concerne l'articolo 6, non ha osservazioni da formulare atteso il caratterePag. 65 ordinamentale delle disposizioni che si limitano a prevede inasprimenti di pena per coloro che commettono il reato di incendio boschivo.
  In relazione agli articoli 7 e 8, evidenzia preliminarmente che le disposizioni, da un lato, prevedono che la quota dell'otto per mille IRPEF, di cui all'articolo 47 della legge n. 222 del 1985, attribuita alla diretta gestione statale, riferita a scelte non espresse dai contribuenti, oggetto di ripartizione nell'anno 2023, sia utilizzata prioritariamente per il finanziamento di interventi straordinari relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, e, dall'altro, introducono, a partire dalle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023, una nuova finalità di destinazione delle risorse dell'otto per mille di diretta gestione statale, ossia quella concernente i predetti interventi straordinari. In proposito non ha osservazioni da formulare. Rileva, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 7 prevede che ai componenti della Commissione valutativa e di monitoraggio delle istanze presentate in relazione alla tipologia di intervento «recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche» nell'ambito della ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. Al riguardo, sotto il profilo della formulazione letterale della disposizione non rileva elementi di criticità.
  Relativamente all'articolo 9, evidenzia che la disposizione, al comma 1, abroga l'articolo 10-ter del decreto-legge n. 52 del 2021 che aveva disciplinato, nel quadro dell'emergenza pandemica, gli obblighi di isolamento per le persone risultate positive al SARSCoV-2 e il regime di autosorveglianza per i contatti stretti con soggetti confermati positivi, sopprimendo altresì le disposizioni sanzionatorie relative alla violazione degli obblighi sull'autosorveglianza. Al riguardo non ha osservazioni da formulare giacché la disposizione sopprime una norma di carattere sanzionatorio, alla cui istituzione la relazione tecnica ad essa relativa non aveva associato effetti di maggior gettito extratributario. La disposizione, inoltre, al comma 2, modifica la frequenza dell'invio dei dati epidemiologici da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo che i dati siano comunicati al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità non più quotidianamente bensì con cadenza stabilita, in base alla situazione epidemiologica, con provvedimento della Direzione generale della prevenzione sanitaria. La norma, inoltre, precisa che il Ministero della salute continua a verificare l'andamento della situazione epidemiologica e richiama in ogni caso il potere del Ministro della salute di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica. Anche in tal caso non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che la disposizione modifica la periodicità di un adempimento comunque già svolto dalle amministrazioni responsabili e ribadisce, in capo al Ministero della salute, sia un obbligo di verifica della situazione epidemiologica già disposto a legislazione vigente, sia un potere di ordinanza contingibile e urgente anch'esso già attribuito a legislazione vigente.
  In relazione ai commi dall'1 al 3 dell'articolo 10, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma ridefinisce le aree funzionali del Ministero della cultura e prevede che il medesimo Ministero si articoli in un numero non superiore a 4 dipartimenti con un numero di posizioni dirigenziali generali non superiore a 32, compresi i capi dipartimento, ciò a fronte dell'assetto precedente che prevede un'articolazione basata sempre su un numero massimo di 32 uffici dirigenziali generali, compreso il Segretario generale. Gli oneri derivanti dalla disposizione sono indicati pari a euro 171.460 a decorrere dal 2024 e agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della cultura. In merito alla stima dei suddetti oneri, preso atto dei dati e degli elementi forniti della relazione tecnica che consentono la verifica dei relativi importi, non ha osservazioni da formulare.Pag. 66
  Dal punto di vista finanziario non ha nulla da osservare anche con riguardo al comma 1, lettera a), che indica le aree funzionali in cui il Ministero della cultura svolge la propria attività, concordando con quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce che la disposizione si limita ad effettuare una ricognizione delle funzioni già svolte dal predetto Ministero nell'attuale assetto organizzativo e che, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto riguarda invece la disciplina transitoria di cui al comma 2, evidenzia che, mentre la norma, prevedendo che i regolamenti di organizzazione del Ministero della cultura siano adottati entro il 31 dicembre 2023, pare non escludere un'entrata in vigore degli stessi anteriore al 1° gennaio 2024, la relazione illustrativa afferma invece che «l'entrata in vigore del regolamento è in ogni caso fissata a una data non anteriore al 1° gennaio 2024». In proposito ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo, posto che soltanto un'entrata in vigore dei regolamenti a decorrere dal 2024 – che non sembra però risultare dal testo del provvedimento, ma esclusivamente dalla sua relazione illustrativa – consentirebbe l'assunzione dei nuovi incarichi di vertice a partire da tale anno, in coerenza con il profilo temporale degli oneri e con la copertura finanziaria indicati al comma 3.
  Quanto all'articolo 10, comma 3, fa presente che tale disposizione provvede agli oneri derivanti dalla nuova articolazione in Dipartimenti del Ministero della cultura, quantificati in misura pari a 171.460 euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del medesimo Ministero, che reca le occorrenti disponibilità. Ciò posto, non ha osservazioni da formulare.
  Parimenti, non formula osservazioni rispetto al comma 4 del medesimo articolo 10, stante il contenuto ordinamentale della norma che interviene sui profili attuativi relativi all'erogazione di un contributo, già previsto a normativa vigente, per le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi.
  In relazione al comma 5 dell'articolo 10, evidenzia che la norma proroga dal 15 settembre al 15 dicembre 2023 l'incremento di 1 euro del costo dei biglietti di ingresso negli istituti e nei luoghi di cultura statali disposto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023 al fine di finanziare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato dagli eventi alluvionali del maggio 2023. Al riguardo, premesso che alla norma originaria e alla presente disposizione di proroga non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, ribadisce quanto già osservato nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del suddetto decreto-legge circa l'opportunità di acquisire rassicurazioni da parte del Governo in merito alla destinazione alla spesa per il 2023 delle maggiori entrate derivanti dalla norma; ciò al fine di escludere eventuali effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto negli esercizi successivi. In proposito, rammenta che il rappresentante del Governo aveva chiarito, presso la Commissione Bilancio – nella seduta del 12 luglio 2023- che le maggiori entrate incassate dal 15 giugno al 15 settembre 2023, derivanti dalla maggiorazione del costo dei biglietti sarebbero state versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno 2023, per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui al comma 2 nel rispetto delle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Considerato, tuttavia, che la proroga ora introdotta concerne i biglietti venduti fino al 15 dicembre 2023, ritiene andrebbero acquisiti ulteriori elementi informativi idonei a suffragare l'assunzione che dalla norma non derivino effetti da contabilizzare sui saldi dell'esercizio 2024.
  In relazione ai commi 1 e 2 dell'articolo 11, evidenzia che le diposizioni in esame consentono alle amministrazioni pubbliche di trattenere in servizio il personale dirigenziale generale fino al 31 dicembre 2026 – in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 – che esclude Pag. 67il conferimento di incarichi a titolo oneroso a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Al riguardo, nel rammentare che la predetta deroga possiede carattere facoltativo e che alla norma oggetto di deroga non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, ritiene dovrebbe essere comunque valutata l'opportunità di precisare nel testo del provvedimento, come peraltro confermato anche dalla relazione tecnica, che la disposizione in esame opera nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti. Su tale aspetto ritiene pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Infine, in relazione al comma 3 dell'articolo 11, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la diposizione in esame, con riferimento agli incarichi di vertice negli uffici di diretta collaborazione di autorità politiche, esclude l'applicazione del divieto, di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, di conferire specifici incarichi nelle amministrazioni pubbliche a soggetti collocati in quiescenza sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito per una durata superiore a un anno. La norma mantiene ferma l'applicazione delle norme limitative sul cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici. Al riguardo, premesso che alla norma cui viene introdotta una deroga non sono stati a suo tempo ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, non ha osservazioni da formulare in considerazione di quanto si evince dalla relazione tecnica, ossia che i suddetti conferimenti, nei termini consentiti dalla disposizione in esame, possono essere disposti solo nei limiti delle risorse finanziarie che a legislazione vigente sono già assegnate ai pertinenti capitoli di spesa di ciascuna amministrazione.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, con riferimento all'articolo 2, che prevede l'istituzione di infrastrutture informatiche digitali centralizzate funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero, evidenzia che il profilo temporale della spesa in conto capitale a tal fine autorizzata al comma 10 risponde a un criterio di progressività degli interventi strutturali da realizzare, che consentirà comunque di garantire la funzionalità della nuova architettura già a decorrere dal 28 febbraio 2025, in coerenza con quanto stabilito al comma 8 del medesimo articolo 2, nonché di destinare le risorse per investimenti stanziate nell'anno 2025 a ulteriori interventi di potenziamento e implementazione di cablaggi, impiantistica e strumenti digitali, in modo tale da assicurare il pieno funzionamento nel corso del tempo delle predette infrastrutture digitali.
  Segnala, poi, che le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, che consentono, sino al 31 marzo 2033, di conferire ai dirigenti penitenziari in possesso di un'anzianità di nove anni e sei mesi gli incarichi dirigenziali superiori relativi ai ruoli dell'esecuzione penale esterna e degli istituti penali minorili, riprendono i contenuti di misure già adottate in passato e non comportano alterazioni dell'assetto organico del ruolo dei predetti dirigenti penitenziari tali da incidere sulla funzionalità delle strutture dell'amministrazione penitenziaria, anche in ragione della presumibile esiguità del numero di unità di personale interessate.
  Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, precisa inoltre che il conferimento dell'incarico di direttore aggiunto ai dirigenti penitenziari assunti nei ruoli dell'esecuzione penale esterna e degli istituti penali minorili non in possesso dei prescritti requisiti di anzianità non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri di natura retributiva o indennitaria, dal momento che i soggetti interessati continueranno a percepire il trattamento economico dirigenziale già in godimento e ad essi non verrà attribuita la speciale indennità aggiuntiva prevista, per gli incarichi di direzione nell'ambito degli istituti penitenziari per adulti e per minorenni e per gli uffici di esecuzione penale esterna, dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2023, fermo restando che l'autorizzazione di spesa recata dal comma 3 del medesimo articolo 14 è stata Pag. 68determinata considerando l'integrale copertura dei medesimi incarichi di direzione.
  Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 10, recante la nuova articolazione in dipartimenti del Ministero della cultura, per cui si prevede l'adozione, entro il 31 dicembre 2023, dei relativi regolamenti di organizzazione, fa presente che il conferimento degli incarichi ai capi dei citati dipartimenti avrà luogo, in sede di prima applicazione, nel corso dell'anno 2024, in coerenza con il profilo temporale della spesa a tal fine autorizzata dal successivo comma 3.
  Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, che recano la proroga dal 15 settembre al 15 dicembre 2023 della maggiorazione del costo dei biglietti di ingresso negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, sottolinea che le maggiori entrate derivanti dalla predetta proroga saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento degli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, istituito dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, nel rispetto delle previsioni di carattere generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, senza determinare effetti negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento.
  Condivide, infine, la necessità di specificare, al comma 1 dell'articolo 11, che la possibilità per le pubbliche amministrazioni di trattenere in servizio, fino al 31 dicembre 2026, il personale dirigenziale generale preposto alle strutture cui è demandata la realizzazione di interventi inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza sarà attuata nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, in coerenza con quanto esplicitato al riguardo nella relazione tecnica riferita alla citata disposizione.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1373, di conversione in legge del decreto-legge n. 105 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    con riferimento all'articolo 2, che prevede l'istituzione di infrastrutture informatiche digitali centralizzate funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero, il profilo temporale della spesa in conto capitale a tal fine autorizzata al comma 10 risponde a un criterio di progressività degli interventi strutturali da realizzare, che consentirà comunque di garantire la funzionalità della nuova architettura già a decorrere dal 28 febbraio 2025, in coerenza con quanto stabilito al comma 8 del medesimo articolo 2, nonché di destinare le risorse per investimenti stanziate nell'anno 2025 a ulteriori interventi di potenziamento e implementazione di cablaggi, impiantistica e strumenti digitali, in modo tale da assicurare il pieno funzionamento nel corso del tempo delle predette infrastrutture digitali;

    le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, che consentono, sino al 31 marzo 2033, di conferire ai dirigenti penitenziari in possesso di un'anzianità di nove anni e sei mesi gli incarichi dirigenziali superiori relativi ai ruoli dell'esecuzione penale esterna e degli istituti penali minorili, riprendono i contenuti di misure già adottate in passato e non comportano alterazioni dell'assetto organico del ruolo dei predetti dirigenti penitenziari tali da incidere sulla funzionalità delle strutture dell'amministrazione penitenziaria, anche in ragione della presumibilePag. 69 esiguità del numero di unità di personale interessate;

    con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, il conferimento dell'incarico di direttore aggiunto ai dirigenti penitenziari assunti nei ruoli dell'esecuzione penale esterna e degli istituti penali minorili non in possesso dei prescritti requisiti di anzianità non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri di natura retributiva o indennitaria, dal momento che i soggetti interessati continueranno a percepire il trattamento economico dirigenziale già in godimento e ad essi non verrà attribuita la speciale indennità aggiuntiva prevista, per gli incarichi di direzione nell'ambito degli istituti penitenziari per adulti e per minorenni e per gli uffici di esecuzione penale esterna, dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2023, fermo restando che l'autorizzazione di spesa recata dal comma 3 del medesimo articolo 14 è stata determinata considerando l'integrale copertura dei medesimi incarichi di direzione;

    con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 10, recante la nuova articolazione in dipartimenti del Ministero della cultura, per cui si prevede l'adozione, entro il 31 dicembre 2023, dei relativi regolamenti di organizzazione, il conferimento degli incarichi ai capi dei citati dipartimenti avrà luogo, in sede di prima applicazione, nel corso dell'anno 2024, in coerenza con il profilo temporale della spesa a tal fine autorizzata dal successivo comma 3;

    con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, che recano la proroga dal 15 settembre al 15 dicembre 2023 della maggiorazione del costo dei biglietti di ingresso negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, le maggiori entrate derivanti dalla predetta proroga saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento degli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, istituito dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, nel rispetto delle previsioni di carattere generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, senza determinare effetti negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento;

    rilevata la necessità di specificare, al comma 1 dell'articolo 11, che la possibilità per le pubbliche amministrazioni di trattenere in servizio, fino al 31 dicembre 2026, il personale dirigenziale generale preposto alle strutture cui è demandata la realizzazione di interventi inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza sarà attuata nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, in coerenza con quanto esplicitato al riguardo nella relazione tecnica riferita alla citata disposizione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 11, comma 1, dopo le parole: 31 dicembre 2026, aggiungere le seguenti: nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente,».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  Marco GRIMALDI (AVS), ringraziando il relatore e la rappresentante del Governo per la puntuale disamina degli aspetti finanziari del provvedimento, chiede a quest'ultima di precisare la risposta sulla richiesta di chiarimenti formulata dal relatore riguardante gli eventuali oneri retributivi o indennitari conseguenti all'esercizio dell'incarico di direttore aggiunto da parte dei dirigenti penitenziari assunti nei ruoli dell'esecuzione penale esterna e degli istituti penali minorili che non sono ancora in Pag. 70possesso dell'anzianità prevista per l'attribuzione di incarico superiore.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO ribadisce che i soggetti interessati continueranno a percepire il trattamento economico dirigenziale già in godimento e ad essi non verrà attribuita la speciale indennità aggiuntiva prevista, per gli incarichi di direzione nell'ambito degli istituti penitenziari per adulti e per minorenni e per gli uffici di esecuzione penale esterna, dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2023, fermo restando che l'autorizzazione di spesa recata dal comma 3 del medesimo articolo 14 è stata determinata considerando l'integrale copertura dei medesimi incarichi di direzione.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare.
Atto n. 57.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, rappresenta preliminarmente che lo schema di decreto non è corredato dal parere del Consiglio di Stato, segnala che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta con il menzionato parere. Fa presente che, pertanto, la Commissione non potrà procedere all'espressione del parere di propria competenza fino a quando non sarà trasmesso il citato parere del Consiglio di Stato.
  Passando all'esame dei profili finanziari del provvedimento, in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, che reca disposizioni in materia di revisione dello strumento militare, è adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), e comma 2 della legge n. 119 del 2022 ed è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame, in attuazione di quanto previsto dalla delega di cui alla legge n. 119 del 2022, reca specifiche modifiche al decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare, incrementando di 10.000 unità l'organico complessivo dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare previsto a decorrere dal 2034, portandolo da 150.000 a 160.000 unità, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a). Segnala che tale incremento viene, altresì, distribuito tra le predette Forze armate, i relativi ruoli e categorie di personale militare, come indicato all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e). Rileva che vengono, inoltre, dettate specifiche disposizioni volte a sopperire alla carenza di professionalità ad alta qualificazione, estendendo la possibilità, prevista dalla normativa vigente con esclusivo riferimento agli ufficiali medici, di reclutare ufficiali in servizio permanente con il grado di capitano, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), consentendo, inoltre, il reclutamento di ufficiali in ferma prefissata quadriennale da impiegare per la difesa delle infrastrutture spaziali e dello spazio cibernetico, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e). Segnala che le disposizioni in esame hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024, come indicato all'articolo 4, comma 2, e che dalle stesse non devono derivare nuovi o maggioriPag. 71 oneri a carico del bilancio dello Stato, come indicato all'articolo 4, comma 3. Osserva, inoltre, che la relazione tecnica, con specifico riguardo all'articolo 1, conferma che, nel rispetto di quanto previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge n. 119 del 2022, il provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed è realizzato entro limiti di spesa compatibili con il conseguimento dei risparmi derivanti dalla misure di revisione e razionalizzazione dello strumento militare, tra le quali quelle relative alle riduzioni d'organico, previste dalla legge n. 244 del 2012. Fa presente che su tale aspetto, in particolare, la relazione tecnica riferisce che, rispetto al modello a 150.000 unità, che consente un risparmio complessivo pari a euro 1.448.537.966, l'adozione del nuovo modello a 160.000 unità assicurerà, comunque, un risparmio a regime pari a euro 900.403.406 che risulta sufficiente ad assicurare sia la copertura degli oneri sia la copertura dei tagli apportati al bilancio della Difesa disposti da precedenti provvedimenti a valere su tali risparmi, continuando a rendere disponibili risorse da destinare al riequilibro dei settori di spesa del medesimo dicastero, pari a 216.286.857 euro, secondo le finalità previste dalla legge n. 244 del 2012.
  Alla luce di tale ricostruzione, rileva che la relazione tecnica fornisce dati ed elementi di valutazione che consentono di verificare che l'incremento degli organici previsto dal provvedimento in esame risulta riconducibile a regime dal 2034 entro limiti di spesa che assicurano la realizzazione di un volume di risparmi pari a 216.286.857 euro, ma non offre elementi utili per valutare la congruità dei risparmi medesimi a realizzare le finalità a cui essi dovrebbero essere destinati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge n. 244 del 2012, ossia assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e sostenerne le capacità operative. Inoltre, rileva che la medesima relazione tecnica non fornisce elementi che consentano di mettere a confronto i risparmi di spesa realizzabili a legislazione vigente con quelli a legislazione variata in relazione ai singoli esercizi che intercorrono dall'anno di entrata in vigore del presente provvedimento, ossia il 2024, all'anno previsto per la realizzazione del modello professionale delle Forze armate a 160 mila unità nel 2034, al netto degli oneri imputati ai risparmi medesimi da disposizioni legislative vigenti, secondo lo sviluppo temporale da esse previsto. Osserva che tali informazioni risulterebbero invece utili ai fini della verifica degli effetti finanziari del provvedimento giacché, da un lato, come riferito dalla stessa relazione tecnica, già alla fine dell'anno in corso il volume organico complessivo delle Forze armate, pari a 160.788 unità, dovrebbe risultare molto prossimo a quello ora fissato a regime dall'anno 2034 di 160.000 unità, e, dall'altro, i risparmi previsti a legislazione vigente, che dovrebbero assorbire i maggiori oneri derivanti dalla nuova modulazione dell'organico, dovrebbero risultare massimi a regime, ossia a partire dall'anno 2034, e più contenuti negli anni precedenti, in ragione dell'andamento decrescente della consistenza dell'organico. In particolare, rileva che tali informazioni consentirebbero di valutare per ciascun anno, e non solo a regime, la consistenza dei risparmi residui da iscrivere nei fondi di cui all'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare, anche al fine di verificarne l'idoneità a realizzare le finalità per le quali i predetti fondi sono stati istituiti, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, di contabilità e finanza pubblica, che, in merito alle relazioni tecniche riferite alle disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, prescrive che esse devono contenere un quadro analitico delle proiezioni finanziarie, almeno decennali, delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Non ha nulla da osservare, invece, con riguardo all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), considerato che tali disposizioni, come confermato anche dalla relazione tecnica, sono volte a consentire la valorizzazione delle professionalità dei reparti operativi, e che i relativi reclutamenti saranno effettuati, con riferimento a quello degli ufficiali in servizioPag. 72 permanente con il grado di capitano, in presenza di vacanze organiche e, con riguardo a quello degli ufficiali in ferma quadriennale da impiegare nei settori cyber e spazio della Difesa, entro il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media stabilito annualmente dalla legge di bilancio.
  In merito ai profili di copertura, invece, fa presente che l'articolo 4, comma 3, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In proposito, per quanto concerne la formulazione letterale della disposizione, non ha osservazioni.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti rispetto alle implicazioni finanziarie del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2023.
Atto n. 62.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, fa presente che l'articolo 1 dello schema di decreto in esame, corredato di relazione tecnica «esplicativa», ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge n. 145 del 2016, provvede alla ripartizione per l'anno 2023 delle risorse del Fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, destinato al finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.
  Rileva che gli interventi da finanziarie con riferimento all'anno in corsi sono indicati nella deliberazione del Consiglio dei ministri del 1° maggio 2023 e sono stati autorizzati dal Parlamento con le risoluzioni approvate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, rispettivamente, il 27 e il 29 giugno scorsi. In proposito, evidenzia preliminarmente che il Fondo oggetto di riparto, iscritto sul capitolo 3006 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca uno stanziamento per l'anno 2023 di euro 1.443.524.748.
  In particolare, fa presente che tale importo, inferiore rispetto alla dotazione iniziale del Fondo medesimo, pari a 1.547.475.787 euro per l'anno 2023, stabilita dalla legge n. 197 del 2022, è il risultato, da un lato, della riduzione operata, nell'ammontare di 177.158.071 euro, ai fini dell'adempimento delle obbligazioni esigibili nello stesso anno 2023 relative all'autorizzazione e alla proroga delle missioni internazionali per l'anno 2022 e, dall'altro, dei rimborsi derivanti dai pagamenti effettuati dall'ONU come corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali, per un importo pari a 29.207.032 euro, nonché dell'ulteriore integrazione del Fondo, per un ammontare di 44 milioni di euro, disposta dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2023.
  Segnala che lo stanziamento del Fondo stesso per l'anno 2024 risulta invece determinato, secondo quanto previsto dalla citata legge di bilancio n. 197 del 2022, in 276.900.000 euro. Evidenzia come tale stanziamento assuma rilevanza ai fini del provvedimento in esame giacché, sebbene il fabbisogno finanziario programmato per lo svolgimento delle missioni riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento abbia come ambito temporale di riferimento l'anno 2023, costituiscono oggetto di riparto del Fondo – in conformità a quanto già registratoPag. 73 in occasione dell'esame parlamentare di precedenti schemi di decreto aventi analogo contenuto – non solo le risorse relative allo stanziamento previsto per l'anno 2023, ma anche quelle relative allo stanziamento previsto per l'anno 2024. Evidenzia come tale circostanza derivi dal fatto che, per effetto della disciplina contabile entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 di cui all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato proprio all'articolo 1 dello schema di decreto in esame, la contabilizzazione delle risorse in bilancio avviene, con riferimento a tutti e tre i saldi di finanza pubblica, in funzione della scadenza prevista per il pagamento delle obbligazioni da cui derivano gli oneri medesimi, cosiddetta esigibilità, anziché in base al prodursi del tradizionale impegno di spesa sullo stanziamento di competenza.
  In applicazione del regime testé descritto, tenendo conto dell'effettiva esigibilità delle obbligazioni, rileva che il presente schema di decreto imputa pertanto gli oneri derivanti dalle missioni internazionali autorizzate dal Parlamento per l'anno 2023, pari complessivamente ad euro 1.720.424.576, in parte, quanto a 1.443.524.748 euro, allo stanziamento del Fondo relativo all'anno 2023, e per la restante parte, pari a 276.899.828 euro, alle risorse iscritte sul Fondo stesso per l'anno 2024.
  Fa presente, quindi, che l'articolo 2 dello schema di decreto in esame determina i criteri di calcolo dell'indennità da corrispondere al personale in missione, in applicazione dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 145 del 2016, mentre l'allegato 1 indica la ripartizione delle risorse del Fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri della difesa, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale nonché della Presidenza del Consiglio dei ministri, titolari dei singoli interventi.
  Tutto ciò considerato, rilevato che il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali oggetto di riparto reca le risorse finanziarie necessarie a fronteggiare le spese previste, non ha osservazioni da formulare circa i profili finanziari del provvedimento.
  Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole sullo schema in esame.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
Atto n. 73.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, segnala preliminarmente che lo schema di decreto non è corredato dall'intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per alcune disposizioni dell'atto, né dal parere della medesima Conferenza per le restanti disposizioni.
  Rappresenta che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta con l'intesa e il parere precedentemente menzionati. Fa presente, pertanto, che fino alla trasmissione delle necessarie integrazioni la Commissione non potrà procedere all'espressione del parere di propria competenza.Pag. 74
  Passando all'esame dei profili finanziari del provvedimento, in sostituzione del relatore, osserva che il presente schema di decreto legislativo reca l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
  Nel segnalare che il decreto costituisce attuazione della delega prevista dall'articolo 10 della legge n. 127 del 2022 con cui si è previsto l'adeguamento al regolamento (UE) 2018/848 e al regolamento (UE) 2017/625, fa presente che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  Quanto alle diverse disposizioni del provvedimento, con riferimento alla previsione di informatizzare i procedimenti amministrativi che impongono obblighi a carico degli operatori, contenuta nell'articolo 3 dello schema, ritiene che andrebbe chiarito se tali procedimenti siano già informatizzati o se si potrà provvedere all'informatizzazione nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 4, che individua i compiti dell'autorità di controllo, osserva che esiste già una convenzione per i controlli tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e l'Agenzia delle dogane, che prevede oneri a carico del Ministero. Al riguardo, a suo avviso andrebbe quindi confermato che vi siano presso il Ministero adeguati stanziamenti a legislazione vigente per fare fronte a tali spese. Rileva, tra l'altro, la convenzione del 2022 fa riferimento alla futura adozione di specifiche indicazioni da parte della Commissione europea in materia di valutazione della probabilità di non conformità, per cui sarebbe utile sapere se vi sono stati o sono previsti incrementi del numero di controlli alla luce di nuove indicazioni da parte della Commissione europea rispetto al numero indicativo specificato nella convenzione e se sussistano sufficienti risorse per fare fronte a tali incrementi.
  In merito all'articolo 11, che disciplina la designazione del laboratorio nazionale di riferimento e dei laboratori ufficiali, richiama i requisiti previsti dall'articolo 100 del regolamento (UE) 2017/625 per i laboratori nazionali di riferimento. Al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, a suo avviso, andrebbero fornite maggiori informazioni circa le risorse previste a legislazione vigente da destinare alle attività che sarà chiamato a svolgere il laboratorio nazionale di riferimento, chiarendo l'idoneità delle stesse rispetto ai requisiti previsti dalla normativa europea. Inoltre, ritiene che andrebbe chiarito se alla istituzione e gestione dell'elenco dei laboratori da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste si possa far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
  Per quanto concerne il sistema di controllo e certificazione previsto dal Titolo III dello schema, rileva la necessità di acquisire una conferma dal Governo in ordine alla possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte ai compiti ad esse assegnati con le risorse previste a legislazione vigente.
  In relazione al Titolo IV, atteso che il nuovo sistema sanzionatorio previsto differisce dal precedente contenuto nel decreto legislativo n. 20 del 2018 e che in alcuni casi sembra ridursi l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate, non ha osservazioni, nel presupposto che le entrate da sanzioni non siano già scontate in bilancio e destinate a specifiche finalità di spesa. Ritiene, comunque, utile una conferma a tale proposito.
  Infine, in merito alla previsione di adeguati scambi informativi tra le autorità competenti e gli organismi di controllo per l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 24 e 25, ritiene che andrebbe assicurato che tali attività possano essere svolte nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Pag. 75

  La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione una nota dell'Ufficio legislativo economia del Ministero dell'economia e delle finanze contenente elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate (vedi allegato).

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.
Atto n. 58.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 13 settembre 2023.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate nella precedente seduta, fa presente che la definizione di veicolo, recata dalla novella introdotta dall'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), e basata sul possesso di valori relativi alla velocità di progetto e al peso netto dei veicoli, non comporta una riduzione della platea dei beni mobili classificabili come veicoli rispetto alla normativa vigente, tenendo conto delle caratteristiche dei veicoli allo stato soggetti all'obbligo assicurativo considerando l'ampliamento della platea stessa conseguente all'inclusione nella definizione di veicolo anche dei veicoli elettrici leggeri che saranno individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti formulati dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (Atto n. 58);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che la definizione di veicolo, recata dalla novella introdotta dall'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), e basata sul possesso di valori relativi alla velocità di progetto e al peso netto dei veicoli, non comporta una riduzione della platea dei beni mobili classificabili come veicoli rispetto alla normativa vigente, tenendo conto delle caratteristiche dei veicoli allo stato soggetti all'obbligo assicurativo e considerando l'ampliamento della platea stessa conseguente all'inclusione nella definizione di veicolo anche dei veicoli elettrici leggeri che saranno individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro il Pag. 76termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto in oggetto».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta della relatrice.

  La Commissione approva la proposta della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.
Atto n. 70.
(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, ricorda preliminarmente che il provvedimento, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12 della legge di delegazione europea 2021, reca l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento, ossia di sequestro, e di confisca ed è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, atteso che la relazione tecnica chiarisce come le risorse disponibili a legislazione vigente garantiscano la piena attuazione delle disposizioni in esame, posto che le stesse si inseriscono nell'ambito delle attività istituzionali già svolte dalle amministrazioni interessate. Lo schema di decreto in esame, infatti, è assistito da una generale clausola di neutralità e interviene in materia di riconoscimento dei provvedimenti di congelamento, ossia di sequestro, e di confisca, integrando parzialmente l'attuale disciplina recata dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, in materia di sequestro, e dal decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, in materia di confisca. Ricorda, in proposito, che ad entrambi i provvedimenti, assistiti da una generale clausola di neutralità, non sono stati ascritti effetti finanziari.
  Per quanto riguarda, specificamente, l'articolo 1 del presente provvedimento, secondo cui il Ministro della giustizia è competente a richiedere allo Stato di emissione il rimborso degli importi versati a titolo di risarcimento per l'esecuzione di provvedimenti emessi da altro Stato, evidenzia che la norma ribadisce quanto già previsto a legislazione vigente, rispettivamente, dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 35 del 2016 e dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 137 del 2015.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 8 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, volta a prevedere che dall'attuazione delle sue disposizioni non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, sotto il profilo della formulazione della disposizione, non ha osservazioni.
  Tutto ciò considerato, propone di esprimere una valutazione favorevole sul provvedimento in esame.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto ministeriale recante definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), nonché dei presupposti e Pag. 77delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento.
Atto n. 59.
(Rilievi alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario dello schema di decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato in attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 99 del 2022, che ha disciplinato l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.
  Rileva che lo schema in esame è volto a determinare i requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nonché i presupposti e le modalità per la revoca del medesimo accreditamento.
  In particolare, fa presente che l'articolo 1 dello schema di decreto in esame definisce l'oggetto del decreto, prevedendo che le regioni recepiscano i requisiti e gli standard minimi fissati dal provvedimento, potendo stabilire eventuali criteri aggiuntivi, nonché disciplinino le procedure per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy e per la sua eventuale sospensione o revoca.
  Segnala poi che l'articolo 2, relativo alla costituzione degli ITS Academy, affida alle regioni, nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di programmazione dell'offerta formativa, il compito di prevedere, nell'ambito di piani territoriali triennali di intervento, la costituzione degli ITS Academy con riferimento alle aree tecnologiche stabilite a livello nazionale. In particolare, si prevede che, in base all'accordo tra i soggetti fondatori di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 99 del 2022, siano presentate proposte progettuali triennali relative a uno o più percorsi formativi di istruzione tecnologica superiore, in risposta ad avvisi predisposti dalle regioni. Fa presente che si dispone quindi che le regioni, tenuto conto di quanto previsto dallo schema di decreto in esame, procedano alla selezione delle candidature, sempre secondo procedure e criteri da esse definiti e che, a seguito dell'approvazione della candidatura, i soggetti fondatori avviano l'iter per la costituzione della Fondazione di partecipazione.
  Osserva che il successivo articolo 3 prevede che le Fondazioni siano riconosciute quali ITS Academy, a seguito del completamento dell'iter previsto dal precedente articolo 2, con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche e che si prevede altresì che, per utilizzare la denominazione «ITS Academy», le Fondazioni debbano essere accreditate secondo quanto previsto dallo schema di decreto in esame.
  Con riferimento al sistema di accreditamento, rileva che l'articolo 4 dispone che accedano al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore le Fondazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 3 che possiedono i requisiti e gli standard previsti dai successivi articoli 6, 7, 8 e 9, ulteriormente dettagliati nella tabella di cui all'allegato A dello schema di decreto.
  Evidenzia come l'articolo 5 rimetta ad un decreto ministeriale l'individuazione dei criteri sulla base dei quali è possibile autorizzare una Fondazione a fare riferimento a una delle aree tecnologiche individuate a livello nazionale in deroga alle previsioni che escludono, da un lato, la presenza di ITS Academy operanti nella medesima area tecnologica nella medesima provincia e, dall'altro, la possibilità per una Fondazione di fare riferimento a più di un'area qualora nella stessa regione siano già presenti altri ITS Academy operanti nella medesima area. È quindi disciplinato il procedimento attraverso cui le Fondazioni ITS Academy già accreditate sono autorizzate ad ampliare la propria offerta formativa anche a una o più aree tecnologiche ulteriori rispetto a quella primaria di riferimento.
  Ribadisce, poi, che gli articoli 6, 7, 8 e 9 definiscono requisiti necessari ai fini dell'accreditamentoPag. 78 e relativi, rispettivamente, alla solidità finanziaria ed organizzativa, all'onorabilità e affidabilità del soggetto giuridico, alle risorse infrastrutturali, logistiche e strumentali, nonché alle risorse umane e professionali delle Fondazioni.
  Rileva che l'articolo 10 disciplina le verifiche in ordine al mantenimento del possesso dei requisiti per l'accreditamento degli ITS Academy, mentre gli articoli 11 e 12 regolano, rispettivamente, le ipotesi di sospensione dell'accreditamento e le relative procedure.
  Fa presente, quindi, che l'articolo 13 prevede le ipotesi di revoca dell'accreditamento, specificando che alla revoca consegue la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al sistema di finanziamento di cui al capo III della legge n. 99 del 2022, nonché della possibilità di utilizzare la denominazione «ITS Academy» e di attivare percorsi formativi rientranti nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, mentre il successivo articolo 14 attribuisce alle regioni il compito di definire le procedure per la revoca stessa.
  Rileva che l'articolo 15 prevede un potere sostitutivo del Ministero dell'istruzione e del merito che può essere attivato nel caso in cui, a seguito di una segnalazione da parte del medesimo Ministero di irregolarità o anomalie nel funzionamento di una Fondazione, la regione di riferimento rimanga inattiva.
  Segnala che l'articolo 16 prevede una disciplina transitoria ai sensi della quale dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame e per un periodo pari a tre anni, si intendono temporaneamente accreditate le Fondazioni ITS Academy di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, della legge n. 99 del 2022. Si stabilisce altresì un termine di novanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento in esame per l'adozione da parte delle regioni degli atti di rispettiva competenza. Fino all'adozione di una propria disciplina per l'accreditamento degli ITS Academy, le regioni verificano la sussistenza dei requisiti e degli standard minimi di accreditamento previsti dal decreto in esame e propongono l'accreditamento della Fondazione o il rigetto della relativa richiesta al Ministero dell'istruzione e del merito.
  Da ultimo, fa presente che l'articolo 17 reca una clausola di salvaguardia riferita alle competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano, mentre il successivo articolo 18 prevede che le disposizioni di cui allo schema di decreto in esame si applichino a partire dalla sua entrata in vigore.
  Per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, nel segnalare che lo schema non è corredato relazione tecnica, rileva che l'articolo 19 dispone che all'attuazione dello schema di decreto in esame si provveda nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In proposito, osserva preliminarmente che detta clausola di invarianza riflette, anche nella formulazione, la disposizione contenuta nell'articolo 7, comma 7, della legge n. 99 del 2022, ai sensi della quale alle disposizioni del medesimo articolo 7, che disciplinano gli l'accreditamento degli ITS Academy, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Alla luce di tale previsione e considerando che i compiti affidati dal provvedimento al Ministero dell'istruzione e del merito e alle regioni appaiono riconducibili alle rispettive funzioni istituzionali, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che le risorse disponibili a legislazione vigente siano sufficienti a far fronte anche ai nuovi adempimenti previsti dallo schema in esame. Sul punto ritiene opportuno, comunque, acquisire una conferma da parte del Governo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente che i compiti affidati dal provvedimento alle regioni e al Ministero dell'istruzione e del merito rientrano nel perimetro delle funzioni istituzionali già svolte a legislazione vigente dai predetti soggetti, che potranno pertanto far fronte Pag. 79ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Sottolinea che, in particolare, le regioni, già prima della riforma di cui alla legge n. 99 del 2022, esercitavano le funzioni relative all'accreditamento degli istituti tecnici superiori, mentre le attività in materia di accreditamento degli ITS Academy attribuite alla competenza del Ministero dell'istruzione e del merito dalla medesima legge n. 99 del 2022 e specificate dal provvedimento in esame sono limitate alla fase transitoria di cui all'articolo 16 dello schema di decreto in esame e si riferiscono alle sole Fondazioni costituitesi e riconosciute a partire dal 1° luglio 2023, potendo, pertanto, essere gestite dalle strutture amministrative esistenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale concernente la “Definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento” (Atto n. 59);

   preso atto dei chiarimenti del Governo, da cui si evince che:

    i compiti affidati dal provvedimento alle regioni e al Ministero dell'istruzione e del merito rientrano nel perimetro delle funzioni istituzionali già svolte a legislazione vigente dai predetti soggetti, che potranno pertanto far fronte ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    in particolare, le regioni, già prima della riforma di cui alla legge n. 99 del 2022, esercitavano le funzioni relative all'accreditamento degli istituti tecnici superiori, mentre le attività in materia di accreditamento degli ITS Academy attribuite alla competenza del Ministero dell'istruzione e del merito dalla medesima legge n. 99 del 2022 e specificate dal provvedimento in esame sono limitate alla fase transitoria di cui all'articolo 16 dello schema di decreto in esame e si riferiscono alle sole Fondazioni costituitesi e riconosciute a partire dal 1° luglio 2023, potendo, pertanto, essere gestite dalle strutture amministrative esistenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto in oggetto».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta del relatore.

  Silvia ROGGIANI (PD-IDP), nel preannunciare l'astensione del gruppo del Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista sulla proposta di valutazione favorevole formulata dal relatore, ricorda che la proposta di legge di iniziativa del deputato Serse Soverini, approvata in un testo unificato poi tradottosi nella legge n. 99 del 2022, promuoveva la finalità di rafforzare l'istruzione tecnica all'interno del sistema di formazione, mentre è costretta a constatare che, nell'attuazione della riforma, viene progressivamente meno il carattere generalista degli istituti tecnologici superiori il cui intervento sarà limitato a specifici settori produttivi, come peraltro messo in risalto anche dalle organizzazioni sindacali.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario degli interventi infrastrutturaliPag. 80 di cui all'allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021.
Atto n. 79.
(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, concernenti un insieme di opere di edilizia statale da realizzare in Sicilia e Calabria.
  In particolare, rileva che l'articolo 1, comma 1, dello schema dispone la nomina dell'ingegner Francesco Sorrentino, Provveditore interregionale alle opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, quale Commissario straordinario per la realizzazione dei richiamati interventi, in sostituzione dell'ingegner Tommaso Colabufo, che ricopriva in precedenza il medesimo incarico di Provveditore e che, a decorrere dal 5 agosto 2022, è stato nominato Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia.
  Segnala che l'ingegner Colabufo era stato nominato Commissario straordinario per le medesime opere con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022 a seguito del collocamento in quiescenza dell'ingegner Gianluca Ievolella, anch'egli pro tempore Provveditore interregionale alle opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, che era stato nominato commissario con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021.
  Osserva che il comma 2 dell'articolo 1 dello schema in esame prevede che al nuovo Commissario straordinario siano applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, che aveva previsto il conferimento del primo incarico commissariale, successivamente integrate dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022, che ha previsto la prima sostituzione nell'incarico.
  Con riferimento ai profili finanziari di tali provvedimenti, ricorda anzitutto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, all'articolo 4, contempla una clausola di invarianza che, al comma 1, precisa che al Commissario straordinario, in ragione dell'incarico attribuito, non spetta alcun compenso o emolumento aggiuntivo a carico della finanza pubblica e, al comma 2, prevede che gli oneri connessi alla realizzazione dell'opera siano a carico del quadro economico dell'opera stessa senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Per quanto attiene all'attività di supporto all'espletamento dell'incarico del Commissario, segnala che il comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto prevede che il Commissario straordinario possa avvalersi del provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Rileva che per il supporto tecnico delle attività connesse alla realizzazione dell'opera, invece, il comma 3 del medesimo articolo 2 consente al Commissario di avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, della Unità Tecnica-Amministrativa istituita, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, presso il medesimo Dipartimento ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 136 del 2013, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti individuati come pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
  Fa presente che, con le integrazioni introdotte dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2022, il Commissario è autorizzato ad assumerePag. 81 le funzioni di stazione appaltante e, in tal caso, ad aprire apposita contabilità speciale. Evidenzia che, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 2019, il citato articolo 6 individua altresì la quota di risorse, a valere sul quadro economico degli interventi da realizzare, che può essere destinata alle spese per supporto tecnico, stabilendo un limite di 200.000 euro annui, suscettibile di aumento del 50 per cento in ragione dell'anno di riferimento, sulla base di specifiche e motivate esigenze, previa autorizzazione della competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Tutto ciò premesso, poiché il provvedimento in esame non presenta profili rilevanti dal punto di vista finanziario, muovendosi all'interno della cornice economica definita dai precedenti provvedimenti richiamati dal comma 2 dell'articolo 1 dello schema, propone di esprimere sullo stesso una valutazione favorevole.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta della relatrice.

  La Commissione approva la proposta della relatrice.

Schema di decreto legislativo di modifica e integrazione del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.
Atto n. 72.
(Rilievi alle Commissioni II e XIII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, ricorda che lo schema in esame è adottato in attuazione dell'articolo 2 della legge di delegazione europea 2021 che ha delegato il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative. Ciò premesso, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, che si compone di 13 articoli ed è corredato di relazione tecnica, interviene in più punti sul decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, concernente il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune, provvedimento al quale non sono stati ascritti effetti finanziari.
  Segnala che il provvedimento ha essenzialmente lo scopo di rimodulare sanzioni comminate per le violazioni in materia di politica agricola comune e di introdurre sanzioni riferite a nuove fattispecie nella medesima materia.
  In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto che il presente decreto interviene sulla disciplina sanzionatoria riferita alla politica agricola comune, da un lato novellando il vigente decreto legislativo n. 42 del 2023, di analogo contenuto, corredato di clausola di invarianza e al quale non sono stati ascritti effetti di gettito per le sanzioni ivi previste, dall'altro introducendo nuove sanzioni.
  Osserva che lo schema di decreto in esame è a sua volta corredato di clausola di invarianza finanziaria e la relativa relazione tecnica conferma tale invarianza, specificando in particolare che la nuova disciplina sarà comunque applicata dagli Organismi pagatori italiani nell'esercizio del loro ruolo istituzionale di soggetti responsabili della gestione e del controllo dei pagamenti della Politica agricola comune e, pertanto, da esso non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 13 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, volta a prevedere che dall'attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica Pag. 82e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti in esso previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, sotto il profilo della formulazione della disposizione, non si hanno osservazioni.
  Tutto ciò premesso, formula una proposta di valutazione favorevole.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta della relatrice.

  La Commissione approva la proposta della relatrice.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 20 settembre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.