CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 settembre 2023
169.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 39

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 20 settembre 2023.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 439 Bonetti, C. 603 Ascari, C. 1245 Ferrari e C. 1294 Governo, recanti «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica» di Alessandra Kustermann, presidente dell'Associazione SVS Donna Aiuta Donna.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 9.20.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 439 Bonetti, C. 603 Ascari, C. 1245 Ferrari e C. 1294 Governo, recanti «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica» di Paola Savio, rappresentante dell'Unione Camere Penali Italiane.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 9.20 alle 9.40.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 439 Bonetti, C. 603 Ascari, C. 1245 Ferrari e C. 1294 Governo, recanti «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica» di Lucia Russo, procuratrice aggiunta del Tribunale di Bologna e di Fabio Roia, presidente f.f. del tribunale di Milano.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 9.40 alle 10.20.

COMITATO DEI NOVE

  Mercoledì 20 settembre 2023.

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche.
Esame emendamenti C. 911, approvata dal Senato.

  Il Comitato si è riunito dalle 10.25 alle 10.30.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 settembre 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.05.

Sui lavori della Commissione.

  Ciro MASCHIO, presidente, non essendovi obiezioni, dispone un'inversione dell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, anzitutto nell'esame della proposta di legge C. 854 e dei successivi punti all'ordine del giorno, rinviando l'esame della proposta di legge Sasso C. 835 all'ultimo punto.

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Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.
C. 854 Schifone e Foti.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 settembre 2023.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole La Salandra, ha svolto la relazione introduttiva.
  Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, invita il relatore a illustrare la proposta di parere.

  Giandonato LA SALANDRA (FDI), relatore, formula una proposta di parere favorevole (allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018.
C. 1149 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente e relatore, introduce l'esame, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione, del disegno di legge C. 1149 che reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018, già approvato dal Senato nel corso della seduta dello scorso 9 maggio (A.S. 613).
  Rammenta che un disegno di legge di ratifica del medesimo Trattato (l'Atto Senato n. 1987) venne esaminato nella scorsa legislatura dalla Commissione affari esteri del Senato della Repubblica, ma non poté vedere completato il suo iter a causa della conclusione anticipata della legislatura.
  Come indicato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, la ratifica in esame si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, consentendo una stretta collaborazione tra i due Paesi in tale settore.
  Quanto al contenuto del Trattato oggetto di ratifica, composto da 26 articoli, preceduti da un breve preambolo l'articolo 1 precisa gli ambiti dell'assistenza giudiziaria in materia penale (fra cui la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione degli atti giudiziari, l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni, la confisca di proventi illeciti, le intercettazioni telefoniche e ambientali con finalità probatoria).
  L'articolo 2 circoscrive l'ambito di operatività del «principio della doppia incriminazione» ai soli casi in cui la richiesta di assistenza giudiziaria abbia ad oggetto l'esecuzione di perquisizioni, sequestri o altri atti che, per loro natura, incidano su diritti fondamentali delle persone. Al di fuori di tali ipotesi, l'assistenza potrà essere prestata anche quando il fatto per cui procede lo Stato richiedente non sia previsto come reato nello Stato richiesto.
  L'articolo 3 disciplina inoltre i casi in cui possa essere previsto un rifiuto o un differimento dell'assistenza giudiziaria, includendovi, oltre a quelli previsti dalle norme pattizie internazionali, i casi in cui: la richiesta sia contraria alla legislazione dello Stato richiesto; si proceda per un reato politico o per uno di natura esclusivamente militare; si proceda per un reato punibile con una pena vietata dalla normativa nazionale e si abbiano fondati motivi che la Pag. 41richiesta possa essere strumentale a perseguire una persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche; sia già in corso un procedimento penale o sia stata già pronunciata una sentenza definitiva nei confronti della stessa persona e con riferimento allo stesso reato di cui alla richiesta di assistenza giudiziaria; la Parte richiesta ritenga che l'esecuzione della richiesta possa compromettere la sua sovranità, sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato.
  Il Trattato individua quindi nei rispettivi Ministeri della giustizia le Autorità centrali designate dalle Parti (articolo 4), disciplina le forme e il contenuto della richiesta (articolo 5), le modalità per l'esecuzione della domanda di assistenza (articolo 6) e per la notifica dei documenti (articolo 8), le misure per la localizzazione e identificazione di persone (articolo 7), le assunzioni probatorie nel territorio dello Stato richiesto ovvero dello Stato richiedente (articoli 9 e 10), le garanzie speciali per le persone citate (articolo 11), le modalità di trasferimento temporaneo di persone detenute (articolo 12) ai fini di interrogatorio, testimonianza o della partecipazione a altri atti procedurali quanto la videoconferenza non sia possibile o opportuna, e le misure di protezione per vittime e testimoni (articolo 13).
  Ampia ed articolata disciplina è, inoltre, dettata in riferimento alla possibilità di comparizione mediante videoconferenza (articolo 14).
  I successivi articoli riguardano la produzione di documenti (articolo 15), le perquisizioni, i sequestri e la confisca di proventi del reato (articolo 16), gli accertamenti bancari e finanziari (articolo 17), la possibilità di costituire squadre investigative comuni (articolo 18), le consegne vigilate o controllate nel territorio dell'altra Parte (articolo 19) e le procedure per lo scambio di informazioni sui procedimenti penali e sulla legislazione (articoli 20 e 21).
  Il Trattato, oltre a precisare che non si impedisce alle Parti di cooperare in materia di assistenza, in virtù di altri trattati dei quali sono parte (articolo 22), disciplina le modalità per garantire la riservatezza delle informazioni o delle prove fornite (articolo 23), la suddivisione delle spese tra le Parti (articolo 24) e la composizione di eventuali controversie interpretative o applicative dell'accordo (articolo 25).
  L'articolo 26 dispone infine in materia di entrata in vigore, modifica e cessazione del Trattato.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, composto da 4 articoli, gli articoli 1 e 2 riguardano rispettivamente la ratifica e l'ordine di esecuzione del Trattato.
  L'articolo 3 quantifica gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del provvedimento e dispone in materia di copertura finanziaria mentre l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Ciò premesso, nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente e relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019.
C. 1260 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente e relatore, ricorda che il provvedimento in esame è stato già approvato dall'Aula del Senato il 27 giugno scorso.
  L'Accordo in esame, che si compone di un preambolo e di sei articoli, rientra tra gli strumenti volti a migliorare i rapporti di cooperazione dell'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, per rendere più Pag. 42efficace il contrasto alla criminalità nel settore giudiziario penale.
  I rapporti tra l'Italia e l'Armenia in materia di assistenza giudiziaria sono attualmente regolati dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, con la quale gli Stati si sono impegnati a fornirsi reciprocamente l'assistenza giudiziaria più ampia possibile in qualsiasi procedura relativa a reati la cui competenza è, al momento dell'assistenza, dell'autorità giudiziaria della parte richiedente.
  L'adozione di ulteriori norme volte ad integrare quelle già vigenti risponde all'esigenza di regolamentare specifiche forme di assistenza giudiziaria, quale ad esempio l'audizione di testimoni o imputati attraverso la video conferenza, non disciplinate dalla Convenzione ed a rendere più rapide le procedure di cooperazione prevedendo forme di comunicazione diretta tra i due Stati.
  Come espressamente previsto nel Preambolo dell'Accordo, per quanto non diversamente disposto dall'Accordo continueranno a trovare applicazione le norme della Convenzione europea.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici, si evidenzia che all'articolo 1 vengono individuate specifiche forme di assistenza giudiziaria e viene ricompresa, nell'oggetto dell'Accordo, anche: la localizzazione e identificazione di persone; la notifica di atti e documenti relativi ai procedimenti penali; la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria davanti alla competente autorità della parte richiedente; l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti e prove; l'espletamento e la trasmissione di relazioni peritali; l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni; l'assunzione di interrogatori degli imputati; il trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altre attività processuali; l'esecuzione di ispezioni personali, di luoghi o di cose e di perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri; la confisca di beni che costituiscano provento di reati; la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari; lo scambio di informazioni in materia di diritto.
  L'elenco dell'articolo 1 non è esaustivo, in quanto la norma si chiude con una clausola finale diretta a ricomprendere qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi della Parte Richiesta.
  L'articolo 2 riguarda esecuzione e rinvio dell'esecuzione della richiesta di assistenza, prevedendo la facoltà per la Parte richiedente di chiedere che l'altra osservi, nell'esecuzione della richiesta di assistenza, determinate formalità procedimentali, sempre che le stesse non contrastino con i principi fondamentali del suo ordinamento. Tale disposizione consente di procedere all'esecuzione della richiesta di assistenza in conformità a specifiche esigenze processuali della Parte richiedente.
  L'articolo 3, sulla trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, prevede, allo scopo di rendere più rapide le procedure di cooperazione, che le competenti autorità giudiziarie possano comunicare e trasmettersi richieste di assistenza direttamente tra loro, con il solo obbligo di inviare copia delle richieste alle Autorità Centrali individuate dall'articolo 15, comma 1, della Convenzione europea.
  L'articolo 4 disciplina la comparizione mediante videoconferenza, che è prevista per l'audizione di testimoni e periti nonché per l'interrogatorio di persone indagate o sottoposte a procedimento penale. Tale forma di comparizione è sempre effettuata quando la persona da sentire è detenuta nel territorio della Parte richiesta o quando la comparizione personale sia comunque inopportuna o non possibile. La videoconferenza può essere utilizzata anche per l'assunzione di altre prove (confronto, ricognizione di persone e cose).
  L'articolo 5, relativo agli accertamenti bancari e finanziari, dispone che le Parti si prestino la più ampia assistenza anche in questi campi, senza poterla rifiutare per motivi di segreto bancario.Pag. 43
  L'articolo 6 disciplina entrata in vigore, modifica e cessazione dell'Accordo medesimo.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, esso di compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 dispongono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 reca la copertura finanziaria.
  L'articolo 4 dispone come di consueto l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
  Ciò premesso, nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole (allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del presidente e relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.
C. 1267 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente e relatore, fa presente che l'Accordo in esame, come si evince dalla relazione illustrativa al disegno di legge di ratifica, al fine di sostituire l'Accordo di cooperazione del 1980 tra la Comunità economica europea e gli Stati membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico, attuale quadro giuridico delle relazioni bilaterali, contribuisce al consolidamento del partenariato globale tra l'Unione europea e Singapore, promuovendo la cooperazione politica e settoriale e le azioni congiunte su questioni di reciproco interesse, anche in relazione alle complesse crescenti sfide regionali e mondiali.
  Esso disciplina la cooperazione in campi quali il commercio e gli investimenti, la politica industriale, la sanità, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'energia, la fiscalità, l'istruzione e la cultura, il lavoro, l'occupazione e gli affari sociali, la scienza e la tecnologia e i trasporti. Tra gli ambiti contemplati dall'Accordo figura altresì la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza (cooperazione giudiziaria, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, criminalità organizzata e corruzione).
  Analogamente ad altri accordi conclusi dall'Unione europea con Stati terzi, l'Accordo comprende le abituali clausole politiche vincolanti, basate su valori condivisi da entrambe le Parti, in materia di diritti umani, ruolo della Corte penale internazionale, armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro e lotta al terrorismo.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici, si evidenzia che l'Accordo di partenariato in esame si compone di 52 articoli, organizzati in nove Titoli.
  Il Titolo I è relativo alla natura dell'Accordo e all'ambito di applicazione. L'articolo 1 riconosce quali elementi essenziali dell'intesa il rispetto dello Stato di diritto, dei princìpi democratici e dei diritti umani, nonché i valori comuni enunciati nella Carta delle Nazioni Unite.
  Con l'Accordo le parti ribadiscono l'impegno alla promozione dello sviluppo sostenibile, alla cooperazione per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici e dalla globalizzazione e l'adesione ai principi di buon governo, allo Stato di diritto, compresa l'indipendenza del potere giudiziario, e alla lotta alla corruzione.
  L'articolo 2 stabilisce le finalità e il perimetro degli ambiti del dialogo e della cooperazione. Questa è intesa a svolgersi nell'ambito delle organizzazioni e delle sedi internazionali e regionali e riguarda settori quali la lotta al terrorismo, alla criminalità transnazionale, ai crimini internazionali, alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro; il commercio e gli investimenti; la giustizia, la libertà e la sicurezza, anche per quanto riguarda lo stato di dirittoPag. 44 e la cooperazione giudiziaria, e tutti gli altri settori di reciproco interesse.
  Il Titolo II (articoli 3 e 4), oltre a ribadire l'impegno a promuovere la cooperazione nelle organizzazioni regionali e internazionali – con particolare riferimento all'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico-ASEAN e all'Organizzazione mondiale del commercio – reca disposizioni volte ad incoraggiare la cooperazione tra istituti di ricerca, università, organizzazioni non governative e media, coerentemente con l'obiettivo di assicurare adeguato spazio al dialogo con la società civile.
  Il Titolo III (articoli da 5 a 8) recante norme sulla cooperazione in materia di giustizia, sicurezza e sviluppo a livello internazionale, afferma, all'articolo 5, che le Parti riconoscono che la prevenzione e la lotta al terrorismo costituiscono una priorità condivisa dalle Parti, che intensificano la collaborazione in materia nel rispetto del diritto internazionale applicabile, dei princìpi della Carta delle Nazioni Unite e di quanto previsto dalle rispettive normative nazionali.
  L'impegno a cooperare include lo scambio di informazioni e pareri, la condivisione di esperienze e migliori prassi e i comuni sforzi per favorire la conclusione di una convenzione globale contro il terrorismo internazionale che completi gli strumenti attuali antiterrorismo dell'Organizzazione delle Nazioni unite.
  L'articolo 6 fa riferimento al contributo delle Parti alla pace e alla giustizia internazionali, da garantire attraverso la cooperazione nei tribunali internazionali per la punizione dei gravi crimini di portata internazionale, il riconoscimento dell'importanza della Corte penale internazionale e l'impegno per un dialogo sul suo funzionamento imparziale e indipendente.
  In materia di armi di distruzione di massa, le Parti convengono di cooperare per la lotta contro la proliferazione – in particolare garantendo il pieno rispetto e l'attuazione, a livello nazionale, degli obblighi previsti in virtù dei trattati e degli accordi internazionali – e di intrattenere un dialogo regolare in materia, anche a livello regionale.
  L'articolo 7 richiama la clausola sulla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, contenuta, come elemento essenziale dell'Accordo.
  In materia di armi leggere e di piccolo calibro, l'articolo 8 prevede l'impegno delle Parti a rispettare e adempiere integralmente i rispettivi obblighi internazionali applicabili in materia di lotta al commercio illegale e a cooperare e garantire il coordinamento delle attività di contrasto del predetto commercio a livello mondiale, regionale, sub-regionale e nazionale.
  Il Titolo IV (articoli da 9 a 16) disciplina la collaborazione in materia di: questioni sanitarie e fitosanitarie; dogane; investimenti; introduzione ed applicazione di regole per favorire la concorrenza, la trasparenza e la certezza del diritto; promozione dell'accesso ai rispettivi mercati nel settore dei servizi; tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
  In particolare, l'articolo 16, con riferimento alla protezione della proprietà intellettuale, sottolinea che le Parti ne riconoscono l'importanza crescente per la creazione di prodotti, servizi e tecnologie innovativi nei rispettivi paesi e convengono di continuare a collaborare e a scambiarsi informazioni non riservate in merito ad attività e progetti definiti di comune accordo, con l'obiettivo di promuovere, proteggere e far rispettare tali diritti, anche attraverso un'applicazione efficace ed efficiente a livello doganale.
  Il Titolo V (articoli da 17 a 22) detta disposizioni in tema di giustizia, libertà e sicurezza, disciplinando, all'articolo 17, la promozione dello Stato di diritto e il rafforzamento delle istituzioni, anche attraverso reciproci scambi di informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione.
  L'articolo 18 prevede l'istituzione di un dialogo per migliorare, anche attraverso lo scambio di informazioni e di competenze, la protezione dei dati personali, nel rispetto dei princìpi e delle migliori pratiche internazionali.
  Ai sensi dell'articolo 19 le Parti promuovono il dialogo sulle politiche in materia di migrazione, compresi la migrazione legale Pag. 45e irregolare, il traffico e la tratta di esseri umani, e sulla protezione internazionale. Le Parti si impegnano altresì a riammettere, senza formalità, i propri cittadini presenti irregolarmente nel territorio dell'altra Parte e convengono di negoziare, previa richiesta, la stipulazione di un accordo per disciplinare la riammissione dei cittadini della Repubblica di Singapore e degli Stati membri dell'Unione europea, dei cittadini di altri Paesi e degli apolidi.
  Le Parti concordano inoltre di cooperare: nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione, attuando e promuovendo le norme internazionali, quali le Convenzioni delle Nazioni Unite di riferimento (articolo 20); nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, operando conformemente alle raccomandazioni della task force «Azione finanziaria» e procedendo a scambi di informazioni e competenze (articolo 21); in materia di droghe illecite, sulla base di princìpi ispirati alle convenzioni e dichiarazioni internazionali pertinenti, con l'obiettivo di ridurne il traffico, la domanda e l'offerta (articolo 22).
  Il Titolo VI (articoli da 23 a 38) definisce gli ambiti di cooperazione in materia di diritti umani, di servizi finanziari, economica, fiscale, di politica industriale. Inoltre individua i meccanismi per coordinare le rispettive politiche in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ma anche nell'ambito delle scienze, della tecnologia e dell'innovazione, dell'istruzione e della cultura, dell'occupazione e affari sociali e della sanità.
  Il Titolo in commento definisce altresì gli ambiti di cooperazione nel settore dell'energia e dei trasporti. Particolare priorità viene annessa anche all'impegno delle Parti a tutelare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica, quale presupposto dello sviluppo e della prosperità delle generazioni future. Infine, le Parti si adoperano a promuovere la cooperazione statistica e a sostenere il dialogo con la società civile, stante il contributo prezioso che essa può assicurare al processo di dialogo e cooperazione previsto dall'Accordo.
  Il Titolo VII (articoli 39 e 40) impegna le Parti a mettere a disposizione i mezzi necessari al conseguimento degli obiettivi di cooperazione, compatibilmente con le rispettive risorse, nonché ad instaurare un dialogo regolare sulle rispettive politiche di aiuto allo sviluppo.
  Il Titolo VIII (articolo 41) istituisce un Comitato misto, che si riunisce di norma una volta ogni due anni, con il compito di assicurare il buon funzionamento e la corretta applicazione dell'Accordo, formulando, se del caso, apposite raccomandazioni.
  Il Titolo IX (articoli da 42 a 52), infine, contiene una clausola evolutiva per l'eventuale intensificazione delle forme di cooperazione e ribadisce la piena facoltà degli Stati membri dell'Unione europea di avviare attività di cooperazione bilaterale con la Repubblica di Singapore. Particolare rilievo assume la disposizione che prevede, in caso di violazione degli elementi essenziali dell'Accordo, la possibilità di una sospensione degli obblighi in esso previsti.
  Per quanto attiene al contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli.
  Gli articoli 1 e 2 prevedono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria mentre l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Ciò premesso, nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019.
C. 1150 approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO (FDI), presidente e relatore, rammenta che un identico disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame era stato incardinato nella scorsa legislatura presso la Commissione esteri del Senato, senza tuttavia che se ne concludesse l'iter.
  L'Accordo – il cui testo è costituito da un breve preambolo e da 16 articoli – ricalca il modello degli analoghi strumenti pattizi relativi alla cooperazione in materia di difesa ed è volto a fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, con l'obiettivo di consolidare le rispettive capacità difensive, migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché indurre positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.
  Quanto al suo contenuto, l'Accordo, dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 1), individua (articolo 2) gli obiettivi e le modalità della cooperazione bilaterale, tra i quali in particolare: lo sviluppo e l'aggiornamento della politica della difesa; la partecipazione del personale militare ad esercitazioni e programmi di formazione; la lotta alla pirateria marittima e ad altre attività sulla sicurezza marittima; lo scambio di esperienze tramite esercitazioni congiunte e la partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace sotto l'egida delle Nazioni Unite.
  Competenti all'attuazione dell'Accordo sono i Ministeri della Difesa delle due Parti (articolo 3).
  L'articolo 4 definisce le aree di cooperazione, tra le quali, sono annoverati: il supporto ad iniziative commerciali connesse a materiale e servizi per la difesa, la formazione delle Forze Armate e la sanità militare, l'istituzione di contatti permanenti; la partecipazione ad attività sportive ed esercitazioni; lo scambio di visite reciproche.
  I successivi articoli dell'Accordo disciplinano: l'organizzazione delle attività addestrative (articolo 5); la cooperazione nel settore degli equipaggiamenti militari (articolo 6); gli aspetti finanziari (articolo 7) e quelli giurisdizionali (articolo 8).
  In particolare, l'articolo 8 prevede che le Autorità del Paese ospitante hanno il diritto di esercitare la propria giurisdizione nei confronti del personale militare e civile del Paese inviante per i reati commessi all'interno del proprio territorio nazionale e punibili secondo la legislazione nazionale del Paese ospitante.
  Tuttavia, le Autorità del Paese inviante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie forze armate e sul personale civile, qualora soggetti alle norme vigenti nel Paese inviante nei casi in cui le infrazioni costituiscano una minaccia per la sicurezza o i beni del Paese inviante o quando i reati sono conseguenti ad atti o omissioni dovuti a comportamento intenzionale o negligente e sono commessi in servizio o in relazione con lo stesso.
  Si prevede inoltre che qualora il citato personale ospitato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione del Paese ospitante prevede l'applicazione della pena capitale o altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e con l'ordinamento giuridico del Paese inviante, tali pene e sanzioni non saranno pronunciante e, qualora fossero già state pronunciate, non saranno eseguite.
  L'articolo 9 individua le attività vietate nel corso dello scambio mentre l'articolo 10 dispone che il risarcimento dei danni provocati al Paese ospitante da un membro del Paese inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito dell'Accordo, sarà a carico del Paese inviante, di comune accordo e che quando le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o danni causati nello svolgimento o in connessione delle attività condotte ai sensi dell'Accordo, questi verranno rimborsati di comune accordo dalle Parti.
  Ulteriori misure riguardano le questioni relative alla regolazione dell'ingresso e della permanenza reciproca di personale (articolo 11), i requisiti sanitari (articolo 12), le condizioni di cessazione anticipata dei programmi di scambio (articolo 13) e le modalità per la protezione e per il trattamento Pag. 47di informazioni classificate (articolo 14) che saranno utilizzate, trasmesse, conservate e/o trattate in conformità con le leggi e i regolamenti interni vigenti delle Parti.
  L'Accordo definisce infine le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 15) e i termini per la sua entrata in vigore, per la sua durata, oltre che i termini per la possibilità di emendarne i contenuti (articolo 16).
  Quanto al contenuto del disegno di legge in esame, gli articoli 1 e 2 riguardano rispettivamente la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri imputabili alle spese di missione per lo svolgimento delle visite ufficiali e degli incontri operativi previsti.
  L'articolo 4 pone una clausola di invarianza finanziaria per ogni ulteriore spesa, e l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Ciò premesso, nessuno chiedendo di intervenire, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole (allegato 5).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico.
C. 835 Sasso.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 settembre 2023.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Pellicini, ha svolto la relazione introduttiva. Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, invita il relatore a illustrare la proposta di parere.

  Andrea PELLICINI (FDI), relatore, rammentando l'importanza del provvedimento che mira a introdurre nel codice penale norme volte a garantire la sicurezza del personale scolastico, illustra una proposta di parere favorevole (allegato 6).

  Carla GIULIANO (M5S) esprime il proprio disappunto nel constatare come il provvedimento in esame, così come anche la proposta di legge C. 854 esaminata dalla Commissione nella presente seduta, pur investendo profili di competenza della Commissione giustizia, sia stata assegnata in sede referente alla sola Commissione Cultura e non come sarebbe stato più opportuno congiuntamente ad entrambe le Commissioni.
  Pur ritenendo necessario che il Parlamento fornisca un segnale di vicinanza al personale scolastico che quotidianamente si impegna per far sì che la scuola costituisca un importante punto di aggregazione per i ragazzi, dichiara tuttavia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.
  Sottolinea infatti come la proposta di legge in esame, seppur condivisibile a livello generale, in quanto recepisce la giurisprudenza consolidata della Cassazione che riconosce il ruolo di pubblico ufficiale al personale scolastico, non prevede lo stanziamento delle necessarie risorse al funzionamento dell'istituendo osservatorio nazionale.
  Ritiene inoltre che, come già accaduto altre volte, si sia persa un'occasione per intervenire in maniera più organica, affrontando anche i numerosi altri aspetti attinenti al mondo della scuola, quali, ad esempio, quelli relativi al precariato del personale scolastico e alla mancanza di docenti di sostegno nonché alla loro eccessiva rotazione.
  Pertanto ritiene che il provvedimento, seppur teoricamente apprezzabile, non raggiunga l'obiettivo che si è prefissato. Inoltre, costata con sorpresa come la maggioranza da un lato, con il provvedimento in Pag. 48esame, intervenga introducendo aggravamenti di pena e dall'altro, con altri provvedimenti, contribuisca all'ingiustificato indebolimento delle Forze dell'ordine e della magistratura. Evidenzia quindi che si tratta di un ulteriore intervento distonico nell'ambito della giustizia.
  Ribadisce, in fine, come sia necessario intervenire in maniera molto più organica per tutelare il mondo della scuola ed il personale scolastico al quale rivolge un ringraziamento per il meritorio lavoro che svolge quotidianamente.

  Devis DORI (AVS) condivide le osservazioni della collega Giuliano in merito all'opportunità che il provvedimento fosse stato assegnato in sede referente anche alla Commissione Giustizia.
  Pur condividendo la finalità della proposta di legge in esame, dichiara tuttavia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, in quanto la stessa riguarda soltanto un aspetto della più ampia tematica relativa al mondo della scuola.
  Ritiene che sia necessario affrontare la questione attraverso una visione più ampia e sottolinea come, ad esempio, la sicurezza del personale scolastico si ottiene anche attraverso la composizione di classi meno numerose.

  Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto di astensione del Partito Democratico sulla proposta del relatore in quanto, pur sottolineando come l'agenda nazionale sui temi della scuola debba essere una priorità assoluta per il Governo, ritiene che il provvedimento in esame manchi di una visione sistemica, concentrandosi soltanto sul piano penalistico che non può rappresentare l'unica azione per tutelare il personale scolastico.
  Evidenzia inoltre come la mancata assegnazione in sede referente anche alla Commissione Giustizia del provvedimento abbia di fatto privato la Commissione della possibilità di contribuire a migliorarne il testo.

  Ciro MASCHIO, presidente, sottolinea come l'assegnazione dei provvedimenti in sede referente venga disposta dalla Presidenza della Camera e fa presente che alcune delle disposizioni di carattere penale sono state introdotte nel provvedimento nel corso dell'esame da parte della Commissione Cultura.

  Enrico COSTA (A-IV-RE) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.
  Pur condividendo l'impostazione della prima parte del provvedimento in esame, osserva infatti come l'articolo 4 del testo in esame, modificando l'articolo 61 del codice penale, introduca una nuova aggravante di carattere generale in caso di violenza o minaccia ai danni di personale scolastico.
  Rileva, quindi, che l'articolo 5 della proposta di legge, modificando l'articolo 336 del codice penale, che già prevede la condotta di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, stabilisce un'aggravante speciale se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti del medesimo personale scolastico già richiamato dall'articolo 61 c.p.
  Ritiene che le due aggravanti introdotte non si possano conciliare e pertanto, invita, qualora la maggioranza intenda procedere nella direzione di aggravare la pena se il fatto è commesso nei confronti del personale scolastico, a riformulare il testo per evitare un pasticcio normativo e scongiurare il rischio di applicare entrambe le aggravanti ad un unico comportamento.

  Il Viceministro Francesco Paolo SISTO rileva preliminarmente come la questione sia stata valutata già in sede referente, ma nulla toglie che questa sia la sede opportuna per un'ulteriore riflessione propedeutica a eventuali modifiche da parte dell'Assemblea. A suo avviso, non sembra però configurarsi una palese antinomia tra l'aggravante di cui all'articolo 336, nel testo proposto dalla Commissione, e l'aggravante che si propone di introdurre all'articolo 61, che sembrano avere un ambito applicativo diverso.

  Simonetta MATONE (LEGA) ritiene che gli articoli 61 e 336 del codice penale, come Pag. 49modificati, rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della proposta di legge in esame, si riferiscano a due differenti fattispecie, legate anche a recenti fatti di cronaca: il primo ai fatti commessi dagli studenti negli istituti scolastici nei confronti del personale scolastico ed il secondo ai fatti commessi dai genitori o dai tutori nei confronti del medesimo personale.
  Evidenzia quindi che, sebbene il Parlamento non dovrebbe agire sulla spinta di fatti di cronaca, tali situazioni devono essere affrontante rapidamente.

  Valentina D'ORSO (M5S) ritiene che sarebbe utile precisare che la nuova aggravante dell'articolo 61 del codice penale prevista dall'articolo 4 della proposta in esame deve trovare applicazione nei delitti commessi con violenza e minaccia «a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività», al fine di scongiurare l'applicazione della stessa anche per delitti commessi da chi non era a conoscenza del ruolo svolto dalla vittima.

  Ciro MASCHIO, presidente, accogliendo in tal senso una richiesta del relatore, sospende brevemente la seduta al fine di consentirgli di valutare le osservazioni avanzate dai colleghi.

  La seduta, sospesa alle 14.35, riprende alle 15.

  Andrea PELLICINI (FDI), relatore, alla luce delle osservazioni avanzate dai colleghi presenta una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame (allegato 7).

  Il Viceministro Francesco Paolo SISTO prende atto della nuova proposta di parere presentata dal relatore.

  Valentina D'ORSO (M5S) ringrazia il relatore per la sensibilità dimostrata al tema da lei sottolineato che era stato già evidenziato attraverso un emendamento dal suo gruppo nel corso dell'esame in sede referente del quale preannuncia la presentazione anche ai fini dell'esame in Assemblea.
  Rivedendo il parere già espresso dal suo gruppo, dichiara quindi il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sulla nuova proposta di parere avanzata dal relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore (allegato 7).

  La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 20 settembre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 15.