CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 settembre 2023
165.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 143

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 13 settembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA. – Interviene il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele FITTO.

  La seduta comincia alle 14.35.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.
C. 1342 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), presidente, ricorda che la Commissione inizia oggi l'esame del disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023 (C. 1342 Governo).
  Avverte che la seduta odierna sarà dedicata, come convenuto nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, allo svolgimento della relazione introduttiva da parte dei, colleghi Mantovani e Candiani, e all'intervento del ministro Raffaele Fitto, che ringrazia per la sua presenza, che testimonia attenzione per l'esame parlamentare per un provvedimento così rilevante sul piano dell'attuazione del diritto dell'Unione europea nel nostro ordinamento.
  Ricorda che il termine per la presentazione, in formato elettronico, di proposte emendative al disegno di legge è fissato per il giorno mercoledì 27 settembre, alle ore 12.
  Cede quindi la parola ai relatori, Candiani e Mantovani.

  Lucrezia Maria Benedetta MANTOVANI (FDI), relatrice, fa presente che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea affronta, per la prima volta nella legislatura corrente, l'esame parlamentare del disegno di legge di delegazione europea che rappresenta, insieme al disegno di legge europea, uno degli strumenti legislativi che assicurano il periodico adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea.
  Ricorda che la legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ha sostituito la legge comunitaria annuale con i due strumenti sopra richiamati. In particolare, l'articolo Pag. 14430, comma 2, specifica che con la legge di delegazione europea viene conferita al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei.
  Avverte che, per un'ordinata trattazione dei contenuti normativi del provvedimento, d'accordo con l'altro relatore, onorevole Candiani, si soffermerà sulle disposizioni generali per il recepimento e l'attuazione degli atti dell'UE (Capo I, articoli 1 e 2) e su quelle recanti deleghe al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale a regolamenti europei (Capo III, articoli 10-13), mentre il collega tratterà delle disposizioni recanti deleghe al Governo per il recepimento di direttive europee (Capo II, articoli 3-9).
  Rinvia per gli ulteriori approfondimenti al dossier di documentazione predisposto dagli Uffici.
  Ricorda altresì che, poco prima della pausa estiva, la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 2023, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (legge 103 del 10 agosto 2023), che ha recepito molti contenuti riconducibili alla tipologia della legge europea. Tutto ciò premesso, rappresenta quanto segue.
  Il disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 consta di 13 articoli, contenenti princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 7 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 4 regolamenti europei. L'annesso Allegato A ha ad oggetto 10 direttive.
  Ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della legge n. 234 del 2012, il disegno di legge di delegazione europea dev'essere corredato di una relazione illustrativa, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, nella quale il Governo, in occasione della presentazione del disegno di legge, dà conto di una serie di informazioni utili alla valutazione del processo di recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea.
  Al fine di fornire le informazioni previste dal citato articolo 29 senza soluzione di continuità, la relazione illustrativa allegata al disegno di legge di delegazione 2022 riporta le informazioni riferite agli anni 2021 e 2022 – e fino al 12 giugno 2023 – mediante le quali il Governo dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive dell'Unione europea in uno degli allegati, con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di recepimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  La relazione illustrativa riferisce altresì sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.
  Al riguardo, il Governo evidenzia che il numero delle procedure d'infrazione a carico dell'Italia alla data del 31 dicembre 2022 ammontava a 82, di cui 57 per violazione del diritto dell'Unione e 25 per mancato recepimento di direttive, mentre alla data del 12 giugno 2023 il numero delle procedure è pari ad 82. Al riguardo, confida che nel corso dell'audizione del prof. Condinanzi, coordinatore della Struttura di missione per le procedure d'infrazione presso la Presidenza del Consiglio, sarà possibile avere un quadro più aggiornato dello stato delle procedure.
  Il documento fornisce inoltre l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da recepire in via amministrativa (2021-2022): nel 2021 sono state 15, mentre nell'anno successivo ammontavano a 12 e, infine, sono 3 alla data del 12 giugno 2023. La relazione dà partitamente conto anche delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento di quattro direttive dell'Unione europea poiché l'ordinamento nazionale risulta essere conforme al dettato normativo Pag. 145europeo e, pertanto, non necessitano di norme di attuazione.
  Il testo chiarisce che nel corso del 2021 e 2022, non risultano recepite direttive dell'Unione europea con regolamenti, ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 234 del 2012.
  La relazione contiene inoltre l'elenco delle direttive dell'Unione europea, pubblicate negli anni 2021-2022, che delegano alla Commissione europea il potere di adottare gli atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  La relazione rende noto altresì che, sulla base delle comunicazioni, pervenute dagli enti territoriali per mezzo della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed effettuate tenendo conto della nota tecnica condivisa tra la Segreteria della Conferenza e il Dipartimento per le politiche europee sull'applicazione degli articoli 29, commi 3 e 7, e 40, comma 2, della legge n. 234 del 2012, nessuna Regione, nel corso dell'anno 2022, ha dovuto recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza.
  Passando all'illustrazione dei contenuti del Capo I, l'articolo 1, al comma 1 reca la delega legislativa al Governo per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea indicati nell'articolato del provvedimento in esame, nonché per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A.
  Per quanto attiene ai termini, alle procedure, ai princìpi ed ai criteri direttivi della delega, il comma 1 in esame rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  Il comma 2 dell'articolo 1 prevede che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, mentre il comma 3 dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardino l'attività ordinaria delle Amministrazioni statali o regionali possano essere previste nei decreti legislativi attuativi esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti.
  Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234/2012.
  Il comma 3 prevede inoltre che, in caso d'incapienza del Fondo per il recepimento della normativa europea, i decreti legislativi attuativi delle direttive dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196).
  È altresì previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari sugli schemi dei decreti legislativi in questione, come richiesto dall'articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea.
  L'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega della durata di diciotto mesi per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali. Può trattarsi di direttive attuate in via regolamentare o amministrativa, ossia con fonti non primarie inidonee a istituire sanzioni penali, o di regolamenti dell'Unione europea.
  Ricorda che gli atti legislativi dell'Unione europea non introducono né disciplinano, di norma, sanzioni, rimandando invece agli ordinamenti nazionali, in virtù della netta diversità dei sistemi giuridici nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano quindi agli Stati membri di regolare le conseguenze della loro inosservanza.Pag. 146
  La disposizione in oggetto è analoga a quella contenuta nelle leggi di delegazione europea relative agli anni precedenti. Essa risponde all'esigenza di prevedere con fonte normativa interna di rango primario – atta ad introdurre norme di natura penale o amministrativa nell'ordinamento nazionale – l'eventuale disciplina sanzionatoria necessaria all'attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa.
  La stessa necessità si ravvisa per eventuali sanzioni da introdurre per violazione di norme contenute in regolamenti dell'Unione europea che, come è noto, non richiedono leggi di recepimento, essendo direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale.
  La finalità dell'articolo è pertanto quella di consentire all'Esecutivo, fatte salve le norme penali vigenti, di introdurre sanzioni volte a punire le trasgressioni commesse in violazione dei precetti contenuti nelle disposizioni normative dell'Unione europea, garantendo il rispetto degli atti regolamentari o amministrativi con cui tali disposizioni vengono trasposte nell'ordinamento interno.
  Passando sinteticamente ai contenuti del Capo III, riguardante gli strumenti normativi per l'adeguamento della normativa nazionale a regolamenti europei, rileva che l'articolo 10 delega il Governo (comma 1) ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare, entro sei mesi dalla data di entrate in vigore del provvedimento in esame, l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo al trattamento prudenziale degli enti d'importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e ai metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.
  Ai sensi del comma 2, nell'esercizio della predetta delega il Governo osserva i richiamati princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.
  L'articolo 11 contiene la delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021.
  In particolare, il comma 1 del presente articolo delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale, fatta salva la possibilità del Governo di emanare disposizioni integrative e correttive entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al presente comma.
  Il comma 2 condiziona l'adozione dei decreti legislativi, adottati dal Governo, al previo parere positivo del Garante per la protezione dei dati personali. Come rammentato nella relazione illustrativa, tale previsione consente all'Autorità garante per la protezione dei dati personali la valutazione del bilanciamento di valori costituzionali, come la trasparenza, la riservatezza e la protezione dei dati personali rispetto alla disciplina sui controlli transfrontalieri sui flussi di denaro che possono potenzialmente porsi a detrimento dei menzionati interessi.
  Il comma 3 stabilisce che, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare ogni necessaria modifica al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 (recante modifiche e integrazioni alla normativa in materia valutaria), al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Pag. 147Commissione dell'11 maggio 2021, prevedendo:

   b) apportare ogni necessaria modifica alla legge 17 gennaio 2000, n. 7 (disciplina del mercato dell'oro), per coordinarne le disposizioni con quanto previsto dal regolamento (UE) 2018/1672 evitando la sovrapposizione di obblighi dichiarativi in materia di oro, precisandone presupposti, modalità, termini e il relativo apparato sanzionatorio in caso di violazione, nonché prevedendo l'invio delle dichiarazioni di cui alla medesima legge 17 gennaio 2000, n. 7, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia e delle comunicazioni previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, istituito ai sensi dell'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

   c) prevedere che, attraverso apposite campagne di informazione, le persone in entrata o in uscita dall'Unione europea e le persone che inviano o ricevono nell'Unione europea denaro contante non accompagnato siano informate dei loro diritti e obblighi a norma del regolamento (UE) 2018/1672;

   d) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione dei medesimi regolamenti e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

  L'articolo 12, al comma 1, reca la delega al Governo per adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) 1060/2009, (UE) 648/2012, (UE) 600/2014, (UE) 909/2014 e (UE) 2016/1011.
  Il comma 2 stabilisce che, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alla normativa vigente le occorrenti modifiche e integrazioni, anche al sistema sanzionatorio, necessarie all'adeguamento dell'ordinamento giuridico nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 e al recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, incluso l'eventuale esercizio delle opzioni, anche mediante la normativa secondaria di cui alla lettera d), previste dal regolamento (UE) 2022/2554. Nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza europee, degli atti delegati adottati dalla Commissione europea e delle disposizioni legislative nazionali di recepimento delle seguenti direttive strettamente correlate al regolamento (UE) 2022/2554:

   b) assicurare che alle autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 19, comma 1, paragrafo 2, e dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2022/2554, siano attribuiti tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/2554 e della direttiva (UE) 2022/2556, coerentemente con il riparto di competenze nel settore finanziario nazionale;

   c) attribuire alle autorità di cui alla lettera b) il potere di imporre le sanzioni e Pag. 148le altre misure amministrative previste dagli articoli 42, paragrafo 6, e 50 del regolamento (UE) 2022/2554, nel rispetto dei limiti edittali e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali che disciplinano l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione delle altre misure amministrative da parte delle autorità anzidette, avuto riguardo al riparto di competenze nel settore finanziario nazionale;

   d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità indicate alla lettera b) secondo le rispettive competenze.

  Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 13 conferisce, al comma 1, una delega al Governo per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento UE 2022/868 relativo alla governance europea dei dati. Il termine per l'esercizio della delega è quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge. In base all'articolo 38 del Regolamento, l'applicazione dello stesso è invece prevista dal 24 settembre 2023. Il decreto legislativo sarà adottato previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia per l'Italia digitale.
  Il comma 2 individua princìpi e criteri direttivi specifici per l'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento, oltre a quelli generali previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, riguardanti:

   la designazione di una o più autorità quale autorità competente ai sensi degli articoli 13 e 23 del regolamento, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 26 e fermo il rispetto dell'articolo 1, paragrafo 3 (lettera a);

   il coordinamento, nel rispetto del principio di leale collaborazione, delle competenze delle autorità designate e delle altre autorità competenti in materia (lettera b);

   l'introduzione di disposizioni organizzative e tecniche per facilitare «l'altruismo» dei dati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento; dovranno essere inoltre stabilite le informazioni da fornire agli interessati in ordine al riutilizzo dei loro dati (lettera c);

   la designazione degli organismi competenti ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (lettera d);

   la garanzia dei presupposti di liceità per la trasmissione a terzi di dati personali ai fini del riutilizzo di cui all'articolo 5, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 3 (lettera e);

   l'adeguamento del sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento con previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 34 del regolamento (lettera f).

  Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, passando ai contenuti del Capo II, recante le disposizioni di delega per il recepimento di direttive europee, rileva che l'articolo 3 reca specifici princìpi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea (cosiddetta «direttiva NIS 2»).
  Tale direttiva, il cui termine per il recepimento è fissato al 17 ottobre 2024, abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (c.d. direttiva NIS, Network and Information Security), nonché modifica sia il regolamento (UE) n. 910/2014 sull'identità digitale, sia la direttiva (UE) 2018/1972, che ha istituito il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.
  L'articolo 4 reca specifici princìpi e criteri di delega al Governo per il recepimento Pag. 149– da effettuarsi entro 17 ottobre 2024 – della direttiva (UE) 2022/2557 del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici, in vigore dal 16 gennaio 2023.
  L'atto in questione abroga la direttiva 2008/114/CE dell'8 dicembre 2008, con la quale il Consiglio dell'Unione europea ha disciplinato la procedura per l'individuazione e la designazione da parte degli Stati membri delle Infrastrutture critiche europee (ECI) che si trovano sul loro territorio, definendo altresì un approccio comune per la valutazione della necessità di migliorarne la protezione. Oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, l'articolo 4 stabilisce che, nel recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, il Governo osservi i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici.
  L'articolo 5 contiene i princìpi e criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti, che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE. Anche in questo caso sono previsti, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici.
  L'articolo 6 reca princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022; quest'ultima modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e ne estende l'ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana (in relazione a quest'ultima estensione, viene integrato anche il titolo della suddetta direttiva 2004/37/CE).
  I princìpi e criteri direttivi specifici di cui al presente articolo – i quali si aggiungono a generali (ove inerenti) posti dall'articolo 32 della legge n. 234/2012, con riferimento all'esercizio di deleghe per il recepimento di direttive dell'Unione europea – prevedono di apportare alla normativa vigente le modifiche necessarie ad assicurare la corretta applicazione della suddetta direttiva (UE) 2022/431 e di aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria, al fine del suo adeguamento alla valutazione dello stato di salute dei lavoratori adibiti ad attività nelle quali sono o possono essere esposti a specifici agenti cancerogeni o mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione umana.
  Riguardo ai princìpi e criteri direttivi generali di cui al summenzionato articolo 32 della legge n. 234 del 2012 e riguardo ai termini e alla procedura per l'esercizio della presente delega, si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 1 del presente disegno di legge.
  L'articolo 7 pone al Governo princìpi e criteri direttivi specifici da osservare in sede di esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380, nonché per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'articolo 138 del Regolamento (UE) 2018/1139. Sia la direttiva (UE) 2022/2380 sia il Regolamento (UE) 2018/1139 apportano modifiche alla direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e già recepita con il decreto legislativo n. 128 del 2016.
  Gli ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici assegnati al Governo riguardano le modifiche da apportare al decreto legislativo n. 128 del 2016 – che, come detto, ha recepito la precedente direttiva 2014/53/UE – per renderlo coerente con il nuovo quadro normativo e, nello specifico, sono i seguenti:

   a) apportare al decreto legislativo n. 128 del 2016 le modifiche e integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 nell'ordinamento nazionale, tenendo anche conto di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima;

   b) introdurre nel medesimo decreto legislativo n. 128 del 2016 ulteriori sanzioni amministrative efficaci, proporzionatePag. 150 e dissuasive per le violazioni degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2022/2380;

   c) apportare al medesimo decreto legislativo n. 128 del 2016 le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurarne la coerenza con il regolamento (CE) n. 2018/1139.

  I suddetti princìpi e criteri direttivi specifici vanno ad aggiungersi, come precisa l'articolo 7, ai princìpi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea, di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.
  L'articolo 8, comma 1, elenca i princìpi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2438.
  Tale direttiva modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE con particolare riferimento agli elenchi degli organismi nocivi rilevanti per l'Unione, ai materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.
  L'articolo 9 prevede una serie di princìpi e criteri direttivi specifici da osservare nell'esercizio della delega per il recepimento, entro il 31 dicembre 2023, delle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959 che hanno modificato la disciplina europea previgente in materia di riduzione delle emissioni di gas serra.
  Si prevede inoltre che, nell'esercizio della delega per l'attuazione delle direttive, il Governo osservi, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

   a) rafforzare la struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 47 del 2020, in considerazione dell'ampliamento dei compiti da svolgere anche verso nuovi settori, e tenuto conto della incrementata rilevanza, anche in termini economici, dei provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorità;

   b) istituire un'autorità nazionale competente responsabile dell'attuazione della normativa correlata al nuovo istituito ETS II, in ragione dell'autonomia tecnica e normativa nonché della specificità di tale ambito;

   c) ottimizzare e informatizzare le rinnovate e aggiuntive procedure rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (EU ETS), allineando e integrando tali procedure con il sistema informatizzato già esistente nel Portale ETS;

   d) revisionare e adeguare il sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni anche nei nuovi settori inclusi o ampliati;

   e) assegnare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinare gli stessi al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio, nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nell'EU ETS;

   f) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili e coordinare le correlate disposizioni della disciplina vigente in materia di ETS recata dal decreto legislativo n. 47/2020, assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione.

  In conclusione esprime l'auspicio, condiviso dalla collega Mantovani, di pervenire in tempi rapidi all'approvazione del provvedimento per garantire quanto prima l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al quadro normativo europeo, anche in una Pag. 151prospettiva di definizione e soprattutto di una sempre maggiore prevenzione delle procedure di contenzioso per ritardato recepimento delle direttive (pari a 25, secondo i dati aggiornati al giugno scorso presenti nel dossier degli uffici) già evidenziata con chiarezza nel corso dell'esame del documento della Commissione sull'applicazione del diritto dell'UE.
  Svolgendo, infine, una considerazione che trae spunto dalla disciplina dettata dal Regolamento della Camera dei deputati applicabile in via interpretativa all'esame del disegno di legge di delegazione europea, ritiene auspicabile che i gruppi parlamentari si determinino a presentare le proposte emendative riferite al provvedimento in discussione direttamente presso la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea: ciò al fine di assicurare una più coordinata istruttoria legislativa del testo e garantirne una celere conclusione dell'iter in sede referente, condizione quest'ultima a suo avviso essenziale nell'ottica di ridurre il potenziale contenzioso del nostro Paese per la mancata attuazione del diritto dell'Unione europea.

  Il Ministro Raffaele FITTO rileva preliminarmente che l'avvio dell'esame del disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 rappresenta senz'altro un'occasione di confronto parlamentare di estrema rilevanza e utilità rispetto non solo ai contenuti specifici del provvedimento stesso, che potranno essere arricchiti ed integrati sulla base degli emendamenti eventualmente approvati dal Parlamento, ma anche all'azione che il Governo italiano ha inteso sin dal suo insediamento porre in essere al fine di assicurare un adeguamento dell'ordinamento interno a quello europeo in tempi più rapidi rispetto al passato e di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione. Evidenzia, peraltro, che tale impegno viene assolto in un rapporto di costante e costruttiva interlocuzione con le istituzioni europee, in particolar modo con la Commissione europea.
  In questo quadro, rammenta che a tal fine l'Esecutivo è già di recente intervenuto mediante l'adozione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, che ha consentito di conseguire significativi risultati in ordine alla riduzione del contenzioso in atto o potenziale.
  Tanto premesso, osserva che la legge di delegazione europea 2022-2023 ora in discussione costituisce uno strumento essenziale per l'adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano alla normativa dell'Unione europea e prevede, nello specifico, il recepimento di 19 direttive e di 4 regolamenti, tutti aventi ad oggetto questioni e materie di estrema rilevanza, che coinvolgono le competenze dei diversi Ministeri di volta in volta interessati.
  In tale quadro, segnala altresì l'esigenza, da un punto di vista più generale, di prefigurare sin d'ora un percorso di revisione e aggiornamento della legge quadro n. 234 del 2012, recante Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, al fine in particolare di intervenire con maggiore efficacia sulla disciplina relativa alla tempistica di presentazione e approvazione parlamentare degli strumenti legislativi preposti al recepimento del diritto unionale, tra cui figurano, per l'appunto, la legge di delegazione europea e la legge europea.
  Al riguardo, fa presente che il Governo è già del resto impegnato, anche sulla base di un confronto diretto con la Commissione europea, al fine di pervenire alla individuazione di modalità e procedure di lavoro volte a rendere la legislazione nazionale sempre più omogenea rispetto alla normativa dell'Unione europea e, soprattutto, a ridurre il contenzioso a carico dell'Italia dovuto al mancato, tardivo o incompleto recepimento della citata normativa, che rappresenta tuttora una questione sulla quale intervenire con decisione, considerato, da un lato, il numero di procedure d'infrazione aventi ad oggetto il nostro Paese, che risulta comunque superiore alla media registrata negli altri Stati membri, dall'altro, i costi aggiuntivi per la finanza pubblica derivanti dalle sanzioni pecuniarie eventualmentePag. 152 comminate all'Italia all'esito delle procedure medesime.
  Nella convinzione dell'utilità di un approccio quanto più possibile condiviso tra le diverse forze politiche nell'esame del presente provvedimento, anticipa quindi sin d'ora la propria piena disponibilità a partecipare anche alle prossime sedute della XIV Commissione dedicate alla discussione in sede referente del disegno di legge di delegazione europea 2022-2023, certo che in tal modo potranno essere in tale sede individuate le soluzioni più efficaci al fine di migliorarne e integrarne i contenuti e favorire un proficuo prosieguo dei lavori.

  Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), presidente, nel richiamare sommariamente l'organizzazione dei lavori per l'esame in sede referente del disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 convenuti nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, della XIV Commissione, si associa all'auspicio espresso dall'on. Candiani affinché l'insieme delle proposte emendative riferite al provvedimento in discussione possano essere presentate dai gruppi parlamentari direttamente presso la Commissione Politiche dell'Unione europea, circostanza quest'ultima che a suo giudizio consentirebbe di svolgere in maniera maggiormente coordinata e proficua l'istruttoria legislativa del testo.

  Elisa SCUTELLÀ (M5S), nel rammentare preliminarmente che il disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 costituisce, assieme al disegno di legge europea, il principale strumento per l'attuazione nell'ordinamento interno della normativa dell'Unione europea, lamenta il notevole ritardo con il quale il Governo ha adempiuto all'obbligo di presentazione di tale atto al Parlamento, che l'articolo 29, comma 4, della richiamata legge n. 234 del 2012 fissa in via generale al 28 febbraio di ciascun anno. Osserva, infatti, che il mancato rispetto di tale tempistica si riflette inevitabilmente sul contenzioso unionale a carico del nostro Paese, che a sua volta si ripercuote negativamente nella tutela dei nostri interessi nazionali.

  Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, nel confidare che il percorso di esame e l'approvazione parlamentare del disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 potranno svolgersi in modo ragionevolmente più lineare rispetto a quanto avvenuto in passato, anche alla luce dello spirito collaborativo preannunziato dal Ministro Fitto, si limita a ricordare che nella scorsa legislatura i Governi allora in carica hanno sistematicamente disatteso la tempistica di presentazione alle Camere del suddetto disegno di legge senza che tuttavia da esponenti dei gruppi parlamentari attualmente collocati all'opposizione provenissero sollecitazioni nel senso dianzi esplicitato dalla collega Scutellà.

  Il Ministro Raffaele FITTO accoglie con estremo favore la decisione assunta dall'Ufficio di presidenza, integrato dai gruppi, della XIV Commissione di fissare il termine per la presentazione delle proposte emendative al prossimo 27 settembre, una data a suo avviso ragionevolmente ravvicinata che si pone nell'ottica di consentire possibilmente una rapida approvazione parlamentare del provvedimento in esame e di scongiurare quanto invece ripetutamente accaduto in passato, quando i tempi assai lunghi di conclusione dell'iter legislativo presso le Camere hanno rischiato di determinare una perdita di efficacia dello strumento stesso della legge di delegazione europea.
  Fa presente che, pur disponendo di validi argomenti per replicare alle considerazioni critiche svolte dall'on. Scutellà, intende piuttosto proseguire il confronto parlamentare sulla base di quell'approccio costruttivo che ha cercato di prefigurare già nel suo intervento introduttivo. Ciò premesso, si limita ad osservare che il disegno di legge ora in discussione, a differenza di analoghi precedenti, abbraccia l'arco temporale di un biennio e rappresenta comunque il risultato di un lavoro istruttorio svolto in maniera assai ampia e rigorosa dalle diverse amministrazioni ministeriali coinvolte.
  In conclusione, nel ribadire l'opportunità d'impostare nel prossimo futuro un percorso di revisione della legge n. 234 del Pag. 1532012 al fine di perfezionare l'intero processo di recepimento e attuazione del diritto dell'Unione europea da parte del nostro Paese, soprattutto con riguardo al profilo inerente alla tempestività degli adempimenti richiesti all'Italia, confida che il prosieguo dell'esame in sede referente del disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 possa avvenire nella cornice della più ampia collaborazione possibile tra tutti i gruppi parlamentari al fine di approfondire ed eventualmente integrare i contenuti del provvedimento stesso.

  Elisa SCUTELLÀ (M5S), attenendosi allo spirito propositivo manifestato dal Ministro Fitto, dichiara che non intende replicare alle valutazioni svolte dal relatore Candiani nel corso del suo precedente intervento.

  Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), presidente, ringrazia il Ministro e, non essendovi altri iscritti a parlare, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

  La seduta termina alle 14.50.