CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 settembre 2023
165.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 13 settembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.25.

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021.
C. 1259, approvata, in un testo unificato, dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 settembre 2023.

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  Il sottosegretario Federico FRENI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate nella precedente seduta, fa presente che gli eventuali flussi di gettito contributivo verso l'Italia generati da lavoratori italiani per effetto del lavoro svolto a distanza sul territorio italiano in favore di datori di lavoro monegaschi non sono stati in passato oggetto di quantificazione e non sono stati, pertanto, considerati ai fini della definizione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica.
  Segnala inoltre, che non sono stati stimati effetti finanziari in termini di maggiori entrate contributive e di maggiori spese per prestazioni previdenziali in relazione ad eventuali lavoratori dipendenti da imprese italiane che effettuino telelavoro dal Principato di Monaco, dal momento che si tratta di fattispecie del tutto trascurabili, in considerazione dell'elevato costo della vita e delle limitazioni all'ottenimento della residenza nel medesimo Principato.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione,

    esaminata la proposta di legge C. 1259, approvata, in un testo unificato, dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    gli eventuali flussi di gettito contributivo verso l'Italia generati da lavoratori italiani per effetto del lavoro svolto a distanza sul territorio italiano in favore di datori di lavoro monegaschi non sono stati in passato oggetto di quantificazione e non sono stati, pertanto, considerati ai fini della definizione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica;

    non sono stati stimati effetti finanziari in termini di maggiori entrate contributive e di maggiori spese per prestazioni previdenziali in relazione ad eventuali lavoratori dipendenti da imprese italiane che effettuino telelavoro dal Principato di Monaco, dal momento che si tratta di fattispecie del tutto trascurabili, in considerazione dell'elevato costo della vita e delle limitazioni all'ottenimento della residenza nel Principato di Monaco;

    considerato che, pur in assenza di una clausola di neutralità finanziaria nel testo del provvedimento, l'esclusione di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica è comunque garantita dall'articolo 4 del medesimo Emendamento, ai sensi del quale le spese derivanti dalla sua attuazione saranno sostenute dai Paesi contraenti, nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie, senza generare oneri aggiuntivi,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE.»

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.
C. 1267 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, segnala preliminarmente che il disegno di legge in esame ha ad oggetto la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, Pag. 54fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018 ed è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento ai profili finanziari del provvedimento non ha osservazioni da formulare, considerato quanto evidenziato dalla relazione tecnica al fine di suffragare la clausola di neutralità finanziaria recata dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica.
  Nello specifico, prende atto che gli oneri derivanti dall'attuazione della cooperazione rafforzata nei settori identificati dall'Accordo, dal funzionamento del Comitato misto di cui all'articolo 41, nonché dall'organizzazione dei dialoghi settoriali tra le Parti, saranno interamente a carico del bilancio dell'UE e che le relative attività non comporteranno contributi addizionali e di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia. In merito al funzionamento del Comitato misto la relazione tecnica precisa, altresì, che questo sarà garantito da funzionari appartenenti alle Istituzioni dell'UE e che non è prevista, pertanto, la partecipazione di rappresentanti degli Stati membri. Rammenta inoltre che, analogamente al disegno di legge in esame, sono già state considerate neutrali per la finanza pubblica per le medesime ragioni sopra esposte altri progetti di legge aventi ad oggetto accordi di partenariato strategico fra l'Unione europea e Paesi terzi.
  Ciò posto, formula una proposta di parere favorevole.

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere.

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.
C. 854.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 settembre 2023.

  Il sottosegretario Federico FRENI riferisce che l'istruttoria necessaria a fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore è ancora in corso.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, tenuto conto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Istituzione del Museo della Shoah in Roma.
C. 1295 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Angelo ROSSI (FDI), relatore, nel rilevare che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, ha ad oggetto l'istituzione del Museo della Shoah in Roma, segnala che il testo originario del disegno di legge, composto di un solo articolo, è corredato di una relazione tecnica, che risulta tuttora utilizzabile, nonché di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari depositato presso la Commissione Bilancio del Senato.
  In merito ai profili di quantificazione del provvedimento, evidenzia preliminarmente che le norme prevedono la partecipazione del Ministero della cultura alla «Fondazione Museo della Shoah», con sede in Roma, alla cui gestione provvede la Fondazione Museo della Shoah. Si prevede, inoltre, che la Fondazione Museo della Shoah sia sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura e che tale attività sia svolta dal predetto Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per la realizzazione e il funzionamento del Museo viene autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023, di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,05 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. In proposito, nel ricordare che la Fondazione Museo della Pag. 55Shoah non rientra nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, non formula osservazioni, in considerazione del fatto che la Fondazione stessa viene sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura che svolge tale attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, che i contributi per la realizzazione e il funzionamento del Museo sono configurati come limiti di spesa, nonché in considerazione dei contenuti della relazione tecnica riferita al testo iniziale e dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame al Senato.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 dell'articolo 1 autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023, di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,05 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, per la realizzazione e il funzionamento del Museo della Shoah con sede in Roma. Ai relativi oneri si provvede quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023, 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero della cultura, e, quanto a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero della cultura. Nel rilevare che entrambi gli accantonamenti utilizzati recano le necessarie disponibilità, non ha osservazioni da formulare. Fa presente, infine, che il successivo comma 5 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
  Non rilevando profili problematici di carattere finanziario nel provvedimento in esame, formula quindi su di esso una proposta di parere favorevole.

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora.
C. 433 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, osserva che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca una modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora e che la Commissione è chiamata ad esaminare il testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla XII Commissione.
  Rammenta che nelle due scorse legislature sono state presentate proposte di legge di iniziativa parlamentare di contenuto analogo a quella ora in esame, ma nessuna di esse era corredata di relazione tecnica né è giunta all'esame della Commissione Bilancio in sede consultiva e, pertanto, dalle medesime proposte non risultano desumibili elementi utili ai fini dell'analisi degli effetti finanziari del presente provvedimento.
  Venendo al testo del provvedimento in esame osserva che l'articolo 1 esplicita l'oggetto e i principi della proposta di legge in esame, precisando che la proposta stessa reca disposizioni volte a consentire alle persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all'estero, di iscriversi negli elenchi degli assistiti delle aziende sanitarie locali territoriali di riferimento allo scopo di effettuare la scelta del medico di medicina generale e di accedere alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza garantiti ai cittadini residenti in Italia. Al riguardo evidenzia una discrasia tra il tenorePag. 56 letterale della disposizione e quanto previsto dal successivo articolo 2, come modificato nel corso dell'esame in Commissione, che invece, pur riferendosi alle persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all'estero, ne limita l'ambito di applicazione alle sole persone che «soggiornano regolarmente nel territorio italiano». In merito a tale discrasia, ritiene necessaria una valutazione da parte del Governo, posto che la stessa potrebbe comportare problemi interpretativi ai fini della corretta definizione della platea dei beneficiari del provvedimento, con possibili conseguenze anche sulla quantificazione degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento medesimo.
  Con riferimento all'articolo 2, rileva che la norma attribuisce alle persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all'estero, che soggiornano regolarmente nel territorio italiano, il diritto di iscriversi negli elenchi degli utenti del Servizio sanitario nazionale relativi al territorio regionale in cui si trovano. Ciò consente alle persone di effettuare la scelta del medico di medicina generale e di accedere alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza garantiti ai cittadini residenti in Italia. In proposito, al fine di valutare gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione, ritiene che dovrebbe essere preliminarmente chiarito in quale misura il provvedimento stesso sia suscettibile di estendere la platea degli iscritti al Servizio sanitario nazionale, giacché tale estensione sembrerebbe riguardare coloro che, pur soggiornando regolarmente nel territorio italiano, non sono iscritti all'anagrafe – e conseguentemente non sono iscritti negli elenchi degli utenti del Servizio sanitario nazionale relativi al territorio regionale in cui si trovano – in quanto privi di dimora. In questa prospettiva, peraltro, ritiene che dovrebbe essere considerato che quota parte della platea dei potenziali destinatari del provvedimento già a legislazione vigente dovrebbe poter beneficiare della possibilità di iscriversi agli elenchi del Servizio sanitario nazionale. Infatti, da un lato, alcune Regioni, come l'Emilia-Romagna e la Puglia, hanno già introdotto misure legislative analoghe a quelle ora in esame e, dall'altro, secondo il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni per l'anno 2021 elaborato dall'ISTAT, le persone senza fissa dimora e senza tetto che risultavano iscritte nelle anagrafi comunali a fine 2021 ammontavano a 96.197 unità. Ciò posto, per quanto riguarda invece le prestazioni destinate ai nuovi beneficiari, ritiene che si dovrebbe tenere conto sia delle prestazioni aggiuntive derivanti dalle nuove iscrizioni agli elenchi degli assistiti sia del prevedibile decremento di alcune prestazioni assistenziali di contenuto sanitario erogate a legislazione vigente che potrebbero essere almeno in parte assorbite da quelle che verrebbero invece ora erogate dal Servizio sanitario nazionale.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 3, rileva preliminarmente che le norme demandano a un decreto del Ministro della salute l'indicazione delle linee guida per l'attuazione di programmi sanitari rivolti alle persone senza dimora iscritte negli elenchi delle aziende sanitarie locali, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale. In proposito, non ha osservazioni circa la predisposizione delle linee guida, trattandosi di adempimenti di carattere istituzionale. Con riferimento, invece, ai programmi sanitari rivolti alle persone senza dimora, ritiene che andrebbe chiarito se e in che misura gli stessi comportino effetti finanziari, giacché sembrerebbe trattarsi di programmi non previsti a legislazione vigente.
  Non ha invece osservazioni da formulare circa l'articolo 4, che prevede l'obbligo di presentazione di una relazione annuale del Governo alle Camere, stante il carattere ordinamentale della disposizione.
  Da ultimo, osserva che l'articolo 5, pur affermando la presenza di oneri derivanti dall'attuazione della legge in esame, non provvede all'indicazione né del loro ammontare, per ciascuno degli interventi previsti, né del loro sviluppo temporale, in contrasto con quanto prescritto dall'articoloPag. 57 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di contabilità e finanza pubblica, limitandosi invece a disporre che alla loro copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, con ciò per altro impedendo di svolgere qualsiasi valutazione in ordine alla capienza del Fondo.
  Alla luce di tali considerazioni, rileva l'esigenza di acquisire dal Governo una relazione tecnica che fornisca una quantificazione puntuale degli oneri derivanti dalla proposta di legge.

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda sulla necessità di predisporre una relazione tecnica.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel timore che la richiesta avanzata dalla relatrice possa avere una finalità dilatoria dell'esame del provvedimento, come avvenuto per altre proposte di legge, chiede di chiarire quale sia il termine per la trasmissione della relazione tecnica da parte del Governo.

  Il sottosegretario Federico FRENI assicura che la relazione tecnica richiesta sul provvedimento sarà depositata in Commissione nel termine di 30 giorni previsto dall'articolo 17, comma 5, della legge di contabilità e finanza pubblica, e probabilmente, tenuto conto che si tratta di un provvedimento di contenuto non particolarmente complesso, anche entro un termine inferiore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di trenta giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  La seduta termina alle 14.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 13 settembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.
Atto n. 58.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che il provvedimento in esame garantisce il corretto recepimento della direttiva (UE) 2021/2118, del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, recante modifiche della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.
  Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, osserva che l'articolo 2, recante modifiche al codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sembra suscettibile di determinare una riduzione della platea dei beni mobili classificabili come veicoli. Al riguardo, chiede al Governo se tale previsione sia suscettibile di determinare riflessi sugli obblighi assicurativi e sul gettito fiscale ad essi connesso. Non ha, invece, osservazioni sulle restanti disposizioni del provvedimento.

  Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una successiva seduta.

Pag. 58

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 13 settembre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.