CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 settembre 2023
165.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 33

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 13 settembre 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il Viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.
C. 439 Bonetti, C. 603 Ascari, C. 1245 Ferrari e C. 1294 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 6 settembre 2023.

  Ciro MASCHIO, presidente e relatore, esprime preliminarmente, a nome della Commissione, i complimenti al collega Morrone per la sua nomina alla guida della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, sottolineando come il tema oggetto della Commissione bicamerale sia di particolare interesse anche per la Commissione Giustizia.
  Ricorda, quindi, che nella scorsa seduta del 6 settembre, in qualità di relatore, ha svolto la relazione illustrativa sul provvedimento di legge. Rammenta altresì che a seguito di quanto convenuto nello scorso ufficio di presidenza, i gruppi possono formulare entro la giornata odierna eventuali richieste di audizione.Pag. 34
  Comunica che il gruppo della Lega ha avanzato la richiesta di abbinare a tali provvedimenti anche la proposta C. 1266 dell'onorevole Ravetto: «Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione alle pari opportunità femminili nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica» ed avverte che la presidenza si riserva di valutare tale richiesta successivamente all'assegnazione del provvedimento e quindi alla pubblicazione del relativo testo.

  Elena BONETTI (A-IV-RE) fa presente di aver appreso da fonti di stampa che il Governo sarebbe intenzionato a chiedere che il Parlamento attivi la procedura d'urgenza per l'esame del provvedimento.
  Nel condividere la necessità di procedere con la massima urgenza nell'individuare una soluzione normativa al tema, sottolinea tuttavia che la sua proposta di legge, che riprende il contenuto di un analogo provvedimento già esaminato dal Senato nella precedente legislatura e sul quale si era riscontrato il favore anche dei gruppi di Forza Italia e della Lega, è stata depositata all'inizio della presente legislatura e che pertanto la Camera avrebbe potuto avviarne l'esame ben prima di attendere l'iniziativa del Governo.
  Registra inoltre l'ampia trasversalità sulla materia e chiede quindi – nell'auspicio che la sua richiesta possa essere accolta come un segnale di cooperazione – che i gruppi si impegnino nella rapida predisposizione di un testo unificato condiviso da sottoporre alla Commissione.

  Federico GIANASSI (PD-IDP) condivide le osservazioni della collega Bonetti e sottolinea come il Partito Democratico abbia più volte dimostrato, anche mediante iniziative parlamentari, di avere a cuore l'evoluzione normativa in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.
  Invita quindi la Commissione a procedere celermente nell'esame del provvedimento, sottolineando come, essendo già stato avviato l'iter nella precedente legislatura, ciò non andrebbe a scapito della qualità del lavoro.
  Considerata la trasversalità registrata sul tema, dichiara inoltre la disponibilità del suo gruppo a partecipare alla predisposizione di un testo unificato che tenga conto anche dei contributi delle opposizioni ed in particolare degli elementi di assoluta importanza presenti nella proposta di legge del suo gruppo, ritenendo che gli stessi siano fondamentali per lo sviluppo positivo della normativa e precisando come la sua richiesta non sia pertanto volta ad una semplice affermazione di bandiera.

  Valentina D'ORSO (M5S) sottolinea come sul provvedimento vi sia la massima condivisione da parte di tutte le forze politiche ed evidenzia come le quattro proposte di legge in esame, seppure non del tutto sovrapponibili, presentano tutte degli elementi che possono essere armonizzati e sui quali è possibile convergere per addivenire ad una più ampia tutela delle donne vittime di violenza.
  Ritiene che sia necessario procedere celermente nell'esame e fa presente che il suo gruppo, proprio per sottolineare l'esigenza di celerità e di concretezza, ha già fatto pervenire agli Uffici, prima del termine stabilito, l'elenco dei soggetti che intende audire.

  Ciro MASCHIO, presidente e relatore, registra con soddisfazione la volontà trasversale di procedere in maniera condivisa sul tema che, come quello del bullismo, tocca la sensibilità di ciascuno.
  Fa presente quindi che, qualora il numero dei soggetti da audire non fosse molto più elevato di quello finora fatto pervenire agli Uffici, la Commissione, ove la riunione della Conferenza dei presidenti di Gruppo attualmente in corso confermasse l'intendimento di non prevedere lavori dell'Assemblea nella giornata di martedì prossimo, potrebbe in tale giornata svolgere l'intero ciclo di audizioni sul provvedimento.
  Precisa, inoltre, che al termine della citata riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo sarà anche possibile sapere se sull'esame del provvedimento sarà o meno dichiarata la procedura d'urgenza e Pag. 35sottolinea come, a prescindere da tale decisione, la Commissione procederà con assoluta celerità.

  Il Viceministro Francesco Paolo SISTO sottoscrive integralmente le affermazioni del presidente.

  Ciro MASCHIO, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale.
C. 789 Bagnai e C. 1297 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 settembre 2023.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che nella scorsa seduta del 7 settembre, il relatore, onorevole Palombi, ha svolto la relazione illustrativa sul provvedimento di legge.
  Nessuno chiedendo di intervenire, nel rimettere alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ogni determinazione sui tempi e sulle modalità di lavoro per il prosieguo dell'esame, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dello stesso ad altra seduta.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.
C. 30 Brambilla, C. 468 Dori e C. 842 Rizzetto.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 luglio 2023.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che in riferimento alle proposte di legge riguardanti reati contro gli animali sono pervenute le richieste di abbinamento dei provvedimenti C. 518 Di Lauro e C. 1109 Bruzzone, sulle quali la presidenza ha già escluso la sussistenza dei requisiti per l'abbinamento d'ufficio. Ricorda altresì che nella seduta del 12 luglio la relatrice, onorevole Brambilla, si è espressa in senso contrario all'abbinamento.
  Al fine di proseguire l'attività istruttoria con una fase conoscitiva di audizioni, sollecita i gruppi ad assumere le opportune intese in ordine alle proposte da abbinare. Sul punto, i gruppi potranno esprimersi in un prossimo ufficio di presidenza.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 13 settembre 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il Viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.
Atto n. 70.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere scadrà il prossimo 15 ottobre.

  Davide BELLOMO (LEGA), relatore, in qualità di relatore, introduce lo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni per Pag. 36il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni al regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca» (A.G. 70).
  Fa presente che il citato Regolamento, in estrema sintesi, stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio un provvedimento di congelamento o di confisca emesso da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento penale.
  Lo schema in esame è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge di delegazione europea 2021, che definisce ulteriori principi e criteri direttivi rispetto a quelli generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea.
  Per quanto riguarda i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega, il citato articolo 12 fissa il termine di dodici mesi dalla sua entrata in vigore e quindi entro il 10 settembre 2023. Tale termine, in virtù del consueto meccanismo di «scorrimento» è prorogato di tre mesi e quindi fino al 10 dicembre 2023.
  La Commissione è chiamata ad esprimere il parere entro il 15 ottobre.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per l'illustrazione del contenuto del citato regolamento (UE) 2018/1805 e della norma di delega, evidenzia che il testo si compone di 8 articoli, suddivisi in tre capi.
  Il Capo I (articoli da 1 a 4) contiene le disposizioni strettamente necessarie all'adeguamento del diritto nazionale al Regolamento (UE) 2018/1805.
  L'articolo 1 reca disposizioni generali, definendo, al comma 1, l'ambito di applicazione della normativa che si vuole introdurre, riferibile ai «rapporti con gli Stati membri vincolati dal Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018». Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione – nei limiti della compatibilità – le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari.
  Il comma 2, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera a) del comma 2 del richiamato articolo 12 stabilisce l'operatività della doppia punibilità. Si prevede infatti che il riconoscimento e l'esecuzione sono subordinati alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all'adozione dei provvedimenti di sequestro o confisca siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica ad essi attribuita nell'ordinamento giuridico dello Stato di emissione.
  Sono nel contempo, espressamente fatte salve le previsioni del Regolamento che escludono la verifica in questione per alcuni reati (già elencati nel Regolamento).
  Il comma 3, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 stabilisce che ai certificati di sequestro o di confisca debba essere allegata una copia autentica del provvedimento.
  I commi da 4 a 6, in attuazione dei principi di delega di cui alle lettere c), d) ed l) del comma 2 dell'articolo 12 definiscono ruolo e compiti del Ministero della giustizia nelle procedure in oggetto, quale autorità centrale.
  Il comma 5 individua nel Ministro della giustizia l'autorità competente a richiedere allo Stato di emissione il rimborso, totale o parziale, degli importi versati dallo Stato italiano a titolo di risarcimento del soggetto colpito dal provvedimento, prevedendo la destinazione degli importi ricevuti al Fondo unico giustizia.
  Infine, il comma 6 attribuisce al Ministero della giustizia il compito di provvedere alla raccolta, alla conservazione e alla trasmissione alla Commissione europea dei dati statistici.
  L'articolo 2, in attuazione dei criteri di delega dettati dalle lettere e), ed f) del comma 2 dell'articolo 12, detta specifiche regole sul riconoscimento, l'esecuzione e la trasmissione dei provvedimenti di sequestro.
  Il comma 1, con riguardo alla procedura passiva – individua quale autorità di esecuzione dei provvedimenti di sequestro il Pag. 37giudice per le indagini preliminari dettando i criteri per definire la competenza.
  Il comma 2 prevede, in via residuale, la competenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma.
  Il comma 3 è volto a dare attuazione al criterio di delega di cui alla lettera f), n. 2, del comma 2 dell'articolo 12 che impone al Governo di disciplinare la procedura di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di sequestro e i relativi termini, prevedendo l'acquisizione del parere del pubblico ministero e l'applicazione, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni del codice di procedura penale in materia di esecuzione, di revoca e di impugnazione del decreto di sequestro preventivo).
  Si prevede così che il giudice per le indagini preliminari decida con decreto motivato, previo parere del pubblico ministero, da esprimersi entro dieci giorni oppure, in casi di urgenza, entro ventiquattro ore. Decorsi tali termini, il giudice per le indagini preliminari provvederà, dunque, anche in assenza. È stata altresì contemplata la possibilità che, prima di decidere, il giudice possa acquisire gli elementi conoscitivi eventualmente necessari anche a mezzo della polizia giudiziaria.
  Il comma 4 prevede che l'esecuzione, la revoca e l'impugnazione di riconoscimento siano sottoposte alle ordinarie norme del codice di procedura penale in materia di sequestro preventivo, in quanto compatibili.
  Il comma 5, dando esecuzione allo specifico criterio di delega di cui alla lettera f), n. 3, del comma 2 dell'articolo 12, assicura l'informativa e l'interlocuzione dello Stato di emissione, prevedendo che dell'esecuzione del sequestro della proposizione di atti di impugnazione e di istanze di revoca l'autorità giudiziaria che procede dia tempestiva comunicazione all'autorità emittente, avvisandola della facoltà di presentare osservazioni e dei termini entro i quali detta facoltà può essere esercitata. Analoga comunicazione dovrà essere indirizzata al Ministero della cultura nel caso in cui il provvedimento di sequestro abbia ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale.
  Il comma 6, dando esecuzione allo specifico criterio di delega di cui alla lettera e), del comma 2 dell'articolo 12, disciplina le ipotesi di concorso di provvedimenti, che si verificano quando l'autorità di esecuzione riceve due o più provvedimenti di sequestro o di confisca dello stesso bene specifico, ovvero emessi da diversi Stati membri contro un medesimo soggetto che non disponga nello Stato di esecuzione di beni sufficienti, dando priorità al giudice che per primo ha ricevuto il certificato di congelamento.
  Il comma 7, infine, determina l'autorità di emissione individuandola – conformemente al criterio di delega di cui alla lettera f), n. 4 del comma 2 dell'articolo 12- nella medesima autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento di sequestro.
  L'articolo 3 implementa la procedura di reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri UE dei provvedimenti di confisca, disciplinando la loro trasmissione per l'esecuzione, a condizione che il fatto da cui scaturisca l'emissione del provvedimento sia previsto come reato dalla legge italiana, elemento essenziale anche per il riconoscimento del provvedimento di congelamento dei suddetti beni.
  I commi 1 e 2, in conformità alla lettera g), n. 1 del comma 2 dell'articolo 12, determinano l'autorità di esecuzione dei provvedimenti di confisca, confermando – in questo caso – l'individuazione della corte di appello (già prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 137 del 2015 di attuazione della Decisione quadro 2006/783/GAI), ma riprendendo – quanto ai criteri di attribuzione della competenza territoriale – quanto previsto dall'articolo 2 dello schema con riguardo alla procedura di reciproco riconoscimento dei provvedimenti di sequestro, ivi compresa la residua competenza della Corte d'appello di Roma.
  I commi 3 e 4 disciplinano il procedimento innanzi alla corte di appello, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera g), nn. 2 e 3 del comma 2 dell'articolo 12. Nel caso in cui ricorra uno dei casi di rinvio dell'esecuzione del provvedimento di confisca contemplati nel Regolamento, la Pag. 38Corte di appello provvede con decreto motivato adottato senza formalità.
  Nei casi in cui non si debba disporre il rinvio, il presidente fissa per la decisione un'udienza in camera di consiglio non oltre venti giorni dalla ricezione del certificato e del provvedimento di confisca. L'avviso della data di udienza è comunicato al procuratore generale e all'autorità di emissione e notificato alla persona nei cui confronti il provvedimento di confisca è stato emesso, al suo difensore e a tutti coloro che, sulla base degli atti, risultino essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca. Quando il provvedimento di confisca ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, l'avviso è altresì da notificarsi al Ministero della cultura.
  L'udienza si svolge con le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale (procedimento in camera di consiglio) e la decisione interviene con sentenza depositata nei quindici giorni successivi all'udienza e, in ogni caso, non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del certificato.
  Il comma 5, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera g), n. 4 del comma e dell'articolo 12 prevede – per l'impugnazione della sentenza – l'esperibilità del ricorso per cassazione, limitato peraltro alla violazione di legge, fissando i tempi di proposizione del ricorso e prevedendone il procedimento nelle forme dell'udienza camerale non partecipata di cui all'articolo 611 del codice di procedura penale.
  Il comma 6, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera g), n. 5, del comma 2 dell'articolo 12, prevede che solo dopo che è divenuta irrevocabile, la sentenza di riconoscimento del provvedimento di confisca può essere trasmessa al procuratore generale presso la corte d'appello, che ne curerà l'esecuzione.
  Il comma 7 completa la disciplina dei casi di concorso di provvedimenti.
  Il comma 8, dando attuazione al criterio di delega di cui alla lettera g), n. 6, del comma 2 dell'articolo 12, rinvia – quanto alla disciplina dei beni confiscati – alle disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 137 del 2015 (sono state mantenute ferme, ovviamente, le previsioni di cui all'articolo 30 del Regolamento) che definisce i criteri in base ai quali le somme conseguite dallo Stato italiano quale Stato di esecuzione affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia.
  Il comma 9, in esecuzione del criterio di cui alla lettera g), n. 7, dell'articolo 12, individua l'autorità di emissione per i provvedimenti di confisca riprendendo sostanzialmente le previsioni già contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 137. La competenza per l'esecuzione dei provvedimenti di confisca emessi all'esito di procedimenti penali, viene attribuita al pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione, mentre per l'esecuzione delle misure di prevenzione patrimoniali previste dal cd. Codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento di confisca.
  I commi 10 e 11, infine, implementano la disciplina in riferimento ai provvedimenti di confisca legati a una condanna definitiva emessa all'esito di processi celebrati in absentia.
  Il Capo II (articoli 5 e 6) reca alcuni interventi diretti a uniformare alle nuove disposizioni quelle già contenute nei citati decreti n. 35 e n. 137 in attuazione del criterio di delega contenuto nella lettera h) del comma 2 dell'articolo 12.
  L'articolo 5 propone modifiche al decreto legislativo n. 137 del 2015 recante «Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca».
  In primo luogo, nel confermare la competenza per l'esecuzione della richiesta di riconoscimento alla Corte di appello del luogo in cui si trova il bene da confiscare o, se si tratta di una somma di denaro, quella del luogo in cui la persona dispone di beni o di reddito, la novella prevede, invece, nel caso di un «credito», la competenza della Corte d'appello del luogo ove si trovi il debitore. La disposizione introduce, quindi, una più articolata disciplina relativa ai casi Pag. 39di beni, oppure crediti esigibili presso debitori, situati in distretti diversi. In tali casi, la competenza è della Corte di appello del distretto dove si trova il maggior numero di beni o di debitori.
  In secondo luogo modifica il procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca. Rispetto al testo vigente, la novella in esame prevede che il presidente della Corte di appello fissi la data dell'udienza in camera di consiglio per la decisione non oltre venti giorni dalla ricezione del certificato e del provvedimento di confisca. Il nuovo testo fissa in quindici giorni dall'udienza il termine per il deposito della sentenza della Corte d'appello. Comunque la data del deposito non deve superare il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della decisione di confisca e del certificato ad essa relativo. La sentenza «irrevocabile» (come specificato dalla novella in esame) di riconoscimento del provvedimento di confisca è immediatamente trasmessa per l'esecuzione al procuratore generale presso la Corte d'appello.
  È introdotto, inoltre, una nuova disposizione inerente al ricorso per cassazione per violazione di legge, disponendo l'abrogazione dell'attuale disciplina (articolo 8 del decreto legislativo n. 137). Il ricorso per Cassazione deve essere presentato, a pena di inammissibilità, presso la cancelleria della Corte d'appello, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito. Gli atti sono trasmessi alla Corte di cassazione entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso.
  La Corte di cassazione decide in camera di consiglio entro i successivi trenta giorni, secondo le forme previste dall'articolo 611 del codice di procedura penale (camera di consiglio) e copia del provvedimento è trasmesso al Ministero della giustizia. In caso di annullamento con rinvio, la Corte di appello decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti, informando senza indugio della decisione l'autorità competente dello Stato di emissione.
  Infine, modificando l'articolo 9 del decreto legislativo n. 137, si disciplinano i casi di concorso di decisioni che riconoscono una decisione di confisca e un provvedimento di sequestro.
  L'articolo 6 propone modifiche al decreto legislativo n. 35 del 2016 recante «Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio».
  La lettera a) interviene sull'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 35, rubricato «Finalità», espungendo la porzione di testo che specifica che l'attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI riguarda l'esecuzione dei provvedimenti emessi «a fini di confisca, nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali nonché in tema di diritti di libertà e di giusto processo». Nella relazione illustrativa si legge che tale intervento, così come quello alle lettere b), c) e f) è volto a precisare «alcune inesattezze lessicali».
  Le lettere b) e f) modificano, rispettivamente, le rubriche dei Capi I e II, introducendo le diciture di «procedura attiva» e di «procedura passiva», mentre la lettera c) specifica che il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il bene o, quando si tratta di un credito, del luogo dove si trova il debitore, riceve il provvedimento dall'autorità dello Stato di emissione. Nel testo vigente si fa riferimento al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui territorio si trova il bene o la prova. La novella disciplina quindi i casi in cui i suddetti luoghi non siano noti.
  Contestualmente, la lettera d), n. 2) dispone l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 35. Tale comma disciplina il caso di un provvedimento di blocco o di sequestro che abbia per oggetto beni o prove che si trovano in più circondari di tribunale. In tali casi, recita il comma 4 tuttora vigente, provvede il procuratore della Repubblica del luogo in cui si trova il maggior numero di beni o prove ovvero, a parità di numero, l'autorità giudiziaria che per prima ha ricevuto il provvedimento di blocco o di Pag. 40sequestro. Ulteriori modifiche (all'articolo 5, comma 3 e all'articolo 11, comma 1) sono recate dalle lettere d), n. 1 ed e), al fine di prevedere la trasmissione di copia di taluni documenti al Ministero della giustizia a fini statistici.
  Il Capo III (articoli 7 e 8) reca disposizioni finali e transitorie.
  Con l'articolo 7 si prevede, in particolare, l'inapplicabilità delle norme del provvedimento in esame ai procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore dello stesso, le autorità nazionali di emissione e di esecuzione hanno già trasmesso o ricevuto le decisioni e i certificati di sequestro o di confisca (comma 1), nonché ai procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli avvisi di fissazione di udienza preliminare e i decreti che dispongono il giudizio o che citano l'imputato a giudizio sono stati già emessi (comma 2).
  L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 13 settembre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.45.