CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 settembre 2023
164.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 12 settembre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.
Atto n. 58.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Andrea DE BERTOLDI (FDI), relatore, esprime l'intenzione di esporre sinteticamente il contenuto del provvedimento, a meno che i colleghi non richiedano una illustrazione più estesa.

  Mauro DEL BARBA (A-IV-RE) chiede al relatore di avere alcune informazioni specifiche sullo schema in esame e, in particolare, sulle modifiche alle disposizioni contenute nell'articolo 132-bis del Codice delle assicurazioni private, concernente la controversa questione del cosiddetto preventivatore.

  Andrea DE BERTOLDI (FDI), relatore, rammenta che la direttiva (UE) 2021/118, oggetto di recepimento, rafforza i diritti delle vittime di incidenti automobilistici, garantendo loro l'intero risarcimento dovuto, anche quando l'assicuratore è insolvente; estende l'ambito di applicazione della precedente direttiva 2009/103/CEE; allinea i livelli minimi di copertura dell'assicurazione autoveicoli in tutta l'UE; migliora le norme sul controllo dell'assicurazione da parte degli Stati membri; inserisce norme sull'uso dell'attestazione di sinistralità pregressaPag. 36 da parte di una nuova assicurazione; introduce il risarcimento nel caso di veicoli spediti e di sinistri provocati da rimorchi; definisce strumenti indipendenti di confronto dei prezzi dell'assicurazione autoveicoli e reca norme sui centri d'informazione e informazioni alle persone lese.
  Quanto ai contenuti dello schema di decreto, ricorda che l'articolo 1 apporta modifiche al Codice della strada – CDS, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di recare l'opportuno coordinamento con le disposizioni introdotte. Più in dettaglio, il comma 1, lettera a) modifica l'articolo 9 del CDS, al fine di coordinare i riferimenti normativi ivi previsti con il Codice delle assicurazioni private, considerate le modifiche susseguite nel tempo. Analogamente, la lettera b) modifica ed integra l'articolo 193 del CDS, al fine di adeguarlo alla definizione di veicolo introdotta nel CAP dallo schema in commento.
  L'articolo 2 dello schema interviene sul decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private – CAP. In primo luogo l'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1, modifica l'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), del CAP al fine di prevedere che, quando un veicolo è spedito da uno Stato membro ad un altro, a seconda della scelta della persona responsabile della copertura di responsabilità civile, per individuare lo Stato membro di ubicazione del rischio si possa fare alternativamente riferimento allo Stato membro di immatricolazione o allo Stato membro di destinazione, a decorrere dalla data di accettazione della consegna da parte dell'acquirente per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato immatricolato nello Stato membro di destinazione.
  L'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), e la successiva lettera b) rispettivamente modificano l'articolo 1, comma 1, lettera rrr) del CAP, e introducono all'articolo 1 il comma 1-bis. Viene infatti introdotta una nuova definizione di «veicolo» e di «uso del veicolo».
  Il Governo, nella relazione illustrativa, chiarisce che le motivazioni sottese a tale intervento sono rinvenibili nella necessità di garantire la chiarezza e la certezza del diritto, in linea con i recenti interventi giurisprudenziali della Corte di Giustizia. Le disposizioni in commento intendono integrare la definizione di veicolo, intendendo con tale termine «i veicoli a motore e qualsiasi autoveicolo azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia», con una velocità di progetto massima superiore a 25 Km/h o in alternativa con un peso netto massimo superiore a 25 Kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 Km/h. Viene altresì ricompreso nel concetto di veicolo «qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo come sopra illustrato a prescindere che sia ad esso agganciato o meno». Si definisce inoltre «veicolo» qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo, a prescindere che sia ad esso agganciato o meno, nonché i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto ministeriale. Con l'introduzione del nuovo comma 1-bis all'articolo 1 del CAP sono individuate le esclusioni dal concetto di veicolo e, in particolare, non costituiscono «veicoli» le sedie a rotelle destinate ad essere utilizzate esclusivamente da persone con disabilità fisica, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore. Inoltre nella definizione di veicolo non appare più la menzione esplicita delle macchine per bambini che saranno escluse o incluse sulla base dei nuovi requisiti (di peso o di velocità) previsti in via generale per tutti i veicoli.
  L'articolo 2, comma 1, lettera c) modifica ed integra l'articolo 122 del CAP, che reca la disciplina dei veicoli a motore. Pertanto, tra i dispositivi soggetti all'obbligo di RCA vengono richiamati espressamente i veicoli di cui alla nuova nozione del citato articolo 1, comma, 1, lettera rrr), come modificato dallo schema in commento; viene chiarito che tale obbligo riguarda i veicoli che siano utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente. Inoltre, dopo il comma 1 dell'articolo 122 CAP sono inseriti i commi da 1-bis Pag. 37a 1-quater. Il nuovo comma 1-bis chiarisce che l'obbligo di assicurazione prescinde dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui il veicolo è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. Viene in tal modo incluso nell'ambito di operatività della disposizione in esame il cosiddetto rischio statico. Si dispone poi che il medesimo obbligo riguardi anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni, per esempio i veicoli che trasportano i passeggeri dal gate all'aereo (comma 1-ter). Con l'inserimento del comma 1-quater sono introdotte talune disposizioni in materia sanzionatoria.
  Nello specifico, si prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 193 del codice della strada (in particolare, esso stabilisce che chi circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 866 a 3.464 euro; sono previste ulteriori e specifiche misure sanzionatorie secondo le circostanze). Inoltre, si dispone che la violazione della disposizione di cui al comma 1-ter (veicoli utilizzati in zone soggette a restrizione) sia soggetta alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 193, commi 2 e 3, del medesimo codice della strada (predetta sanzione amministrativa pecuniaria, ridotta alla metà in specifiche circostanze), mentre la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 2 (che viene inserito dalla successiva lettera d) dello schema, in materia di deroga all'obbligo assicurativo) è soggetta alle sanzioni amministrative dell'articolo 193 del Codice della strada, aumentando della metà la sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista. Si dispone inoltre che siano applicate le disposizioni in tema sanzionatorio recate dal titolo VI del CDS.
  Come anticipato, l'articolo 2, comma 1, lettera d) inserisce un nuovo articolo 122-bis nel CAP, che individua i casi di deroga all'obbligo assicurativo. Più in dettaglio essa opera per le seguenti fattispecie: veicoli ritirati formalmente dalla circolazione perché destinati alla rottamazione per i quali è stata ritirata la carta di circolazione o per quelli il cui uso è vietato in via temporanea o permanente in forza di una misura adottata dall'autorità competente in conformità alla normativa vigente (fermo amministrativo, confisca e sequestro); veicoli per i quali sia esercitato il diritto di sospensione della copertura assicurativa, nell'ipotesi di mancato utilizzo del veicolo in quanto inidoneo all'uso come mezzo di trasporto nonché quando il suo utilizzo è stato volontariamente sospeso in via temporanea (ad es. per utilizzo stagionale) da parte di specifici soggetti. La sospensione opera per effetto di una formale comunicazione all'impresa di assicurazione, disciplinata in dettaglio dallo schema sia con riferimento alle modalità di effettuazione, sia con riferimento al profilo sanzionatorio, sia infine con riferimento al risarcimento in caso di sinistro con un veicolo la cui assicurazione sia sospesa.
  L'articolo 2, comma 1, lettera e) reca una modifica di coordinamento in tema di RCA nel caso di gare e competizioni sportive di qualsiasi genere.
  L'articolo 2, comma 1, lettera f) modifica l'articolo 128 del CAP allo scopo di rimodulare i minimi contrattuali, adeguandoli a quelli previsti nella nuova direttiva. Con le modifiche in esame, si innovano gli importi dei minimi contrattuali per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone (classificati nelle categorie M2 e M3); viene eliminato l'adeguamento all'inflazione e si chiarisce che, ogni cinque anni dalla data del 22 dicembre 2021, gli importi sono indicizzati automaticamente, in linea con l'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) stabilito a norma del regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni.
  L'articolo 2, comma 1, lettera g) inserisce l'articolo 132.1 nel CAP per disciplinare i requisiti e le caratteristiche del Preventivatore per il confronto dei prezzi dell'assicurazione autoveicoli. Il Preventivatore, consultabile nei siti internet dell'IVASS e del Ministero delle imprese e del made in Italy, viene individuato come strumento rispondente alle caratteristiche dettagliatamente previste dalle norme in commento, Pag. 38volte ad assicurare, come riferito dal Governo, obiettivi di indipendenza, chiarezza, oggettività, precisione, esaustività ed affidabilità dello strumento di comparazione. Tale strumento indipendente di confronto dei prezzi dell'assicurazione autoveicoli intende consentire ai consumatori un confronto gratuito dei prezzi, tariffe e condizioni contrattuali. In particolare, esso (articolo 132.2, comma 3): a) assicura che i prestatori di servizi ricevano pari trattamento nei risultati di ricerca; b) indica chiaramente l'identità dei proprietari e degli operatori dello strumento di confronto; c) enuncia i criteri chiari e oggettivi su cui si basa il confronto; d) utilizza un linguaggio chiaro; e) fornisce informazioni precise e aggiornate e indica la data dell'ultimo aggiornamento; f) è aperto a qualsiasi prestatore dell'assicurazione obbligatoria, mette a disposizione le informazioni pertinenti, include un'ampia gamma di offerte che copre un segmento significativo del mercato dell'assicurazione autoveicoli e, se le informazioni presentate non forniscono un quadro completo del mercato, fornisce all'utente una chiara indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati; g) prevede una procedura efficace per segnalare le informazioni errate; h) comprende una dichiarazione indicante che i prezzi si basano sulle informazioni fornite e fa salvi ulteriori sconti applicabili in sede di sottoscrizione del contratto.
  L'articolo 2, comma 1, lettera h) modifica ed integra l'articolo 132-bis del CAP con disposizioni di coordinamento.
  Al riguardo evidenzia – anche con riferimento alla richiesta di approfondimento avanzata dal deputato Del Barba – che sono pervenute alcune segnalazioni da parte delle associazioni di categoria degli intermediari assicurativi, in ordine all'applicabilità concreta delle vigenti disposizioni sul preventivatore e in ordine alle modalità di attuazione della direttiva previste dallo schema in esame. Nell'attuale formulazione, l'articolo 132-bis del CAP pone a carico degli agenti l'obbligo di presentare al cliente consumatore RC auto tutti i preventivi delle imprese assicurative per le quali essi sono mandatari, sia in occasione della stipula di nuovi contratti RCA sia nel caso di rinnovo alla scadenza della copertura, mediante collegamento telematico al preventivatore consultabile nei siti internet dell'IVASS e del Ministero delle imprese e del made in Italy. Le associazioni di categoria al riguardo evidenziano che, a tutt'oggi, non è possibile ottenere un accesso adeguato per via telematica al preventivatore; rilevano inoltre che non sono state individuate soluzioni tecnologiche ritenute coerenti con l'obbligo normativo anzidetto. Segnalano inoltre che la direttiva 2009/103/CE, come modificata dalla direttiva 2021/2118/UE – che si intende recepire con lo schema in esame – all'articolo 16-bis prevede espressamente che lo strumento di confronto sia destinato ai consumatori e non costituisca, invece, uno strumento col quale gli intermediari assolvono specifici compiti informativi previsti ex lege.
  Ricorda al riguardo che, già dall'inizio dell'anno, gli agenti plurimandatari sono in stato di agitazione; l'adempimento dei vigenti obblighi, secondo quanto riportato dalle associazioni di categoria, implicherebbe un aggravio di costi a carico degli intermediari – anche in termini di assunzione di personale – non proporzionati all'attività di sottoscrizione di polizze assicurative RC auto. Di conseguenza, evidenzia l'opportunità di effettuare gli opportuni approfondimenti in sede di espressione del parere e, su un piano più generale, invita la presidenza della Commissione a valutare la possibilità di svolgere un breve ciclo di audizioni, coinvolgendo le principali associazioni del settore.
  L'articolo 2, comma 1, lettera i) modifica ed integra l'articolo 134 del CAP per introdurre disposizioni dedicate a facilitare il riconoscimento degli attestati di rischio emessi da un assicuratore di un altro Stato membro. Più in dettaglio viene sostituito il comma 1, disponendo tra l'altro che il contraente o, se persona diversa, il proprietario ovvero l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria, hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo ad Pag. 39almeno gli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore, oppure dell'assenza di sinistri. Le nuove disposizioni sull'attestazione dello stato di rischio, come prevede espressamente la direttiva, trovano applicazione solamente a decorrere dal 23 aprile 2024 o dalla data di applicazione dell'atto di esecuzione della Commissione europea chiamata a redigere i modelli di attestazione dello stato di rischio. Le norme in commento abrogano i commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 134 (con finalità di coordinamento, in quanto la disciplina sulla richiesta e sulla consegna dell'attestato di rischio confluiscono nel novellato comma 1) Viene inserito, al fine di evitare incertezze interpretative, un ultimo comma (comma 4-sexies) che stabilisce che, fino a quando non entri in vigore l'atto delegato della Commissione europea, resteranno in vigore le disposizioni già emanate dall'IVASS con il Regolamento n. 9 del 2015.
  L'articolo 2, comma 1, lettera l) inserisce un nuovo articolo 144-bis nel CAP, che contiene la disciplina a tutela dei danneggiati nei sinistri in cui è coinvolto un rimorchio trainato da un veicolo. Si dispone che, laddove il rimorchio disponga di un'assicurazione della responsabilità civile separata, il danneggiato possa presentare la propria richiesta di indennizzo direttamente all'impresa di assicurazione che ha assicurato il rimorchio, in presenza di condizioni tassativamente previste: la possibile identificazione del rimorchio, ma non quella del veicolo trainante; la previsione della legge applicabile al sinistro che l'assicuratore del rimorchio provveda all'indennizzo. L'impresa di assicurazione del rimorchio che ha indennizzato il danneggiato esercita l'azione di regresso nei confronti dell'impresa che ha assicurato il veicolo trainante o del Fondo di garanzia per le vittime della strada, ovvero dell'equivalente organismo dello Stato membro la cui legge nazionale si applica nel caso di sinistro. È imposto, inoltre, all'assicuratore del rimorchio l'obbligo di informare il danneggiato sull'identità dell'assicuratore del veicolo trainante o – qualora l'assicuratore del rimorchio non sia in grado di identificare l'assicuratore del veicolo trainante – del meccanismo di indennizzo previsto dal Fondo di garanzia per le vittime della strada o dall'equivalente organismo di altro Stato membro. L'impresa di assicurazione che ha indennizzato il danneggiato eserciterà comunque l'azione di regresso nei confronti dell'impresa che ha assicurato il veicolo trainante, o del Fondo di garanzia per le vittime della strada o di altro organismo equivalente.
  Le disposizioni introdotte alla lettera m) sono volte a prevedere che il Fondo di Garanzia sia responsabile per le imprese aventi sede nel territorio della Repubblica, assoggettate a procedura di liquidazione e qualora il danneggiato sia residente nel territorio della Repubblica. Più in dettaglio si sostituisce il comma 1, lettera c) dell'articolo 283 del CAP, stabilendo il Fondo di garanzia per le vittime della strada sia responsabile per il risarcimento dei danni subiti dal danneggiato, residente nel territorio della Repubblica, anche nei casi in cui l'impresa che assicura il veicolo, al momento del sinistro verificatosi nel territorio della Repubblica, sia assoggettata a procedura fallimentare o a una procedura di liquidazione, (come definita ai sensi dell'articolo 268, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2009/138/CE) o vi venga assoggettata in un momento successivo, e il danneggiato sia anch'esso residente nel territorio della Repubblica. Viene altresì previsto che nel caso in cui il responsabile del sinistro sia assicurato presso un'impresa di un altro Stato membro, il Fondo di garanzia per le vittime della strada ha diritto di recuperare dall'omologo organismo di garanzia le somme corrisposte ai danneggiati.
  Il numero 2) della lettera m), sempre al comma 1, inserisce una nuova lettera c-bis) all'articolo 283, la quale dispone che il Fondo risarcisca i danni causati anche nel caso in cui il natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Il numero 3) inserisce una norma di coordinamento con le nuove norme introdotte, mentre i numeri 4) e 5) Pag. 40della lettera m) stabiliscono rispettivamente che, in specifiche ipotesi individuate ex lege, il danno è risarcito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 128 e agli atti delegati di adeguamento all'IPCA adottati dalla Commissione europea e che, nel caso di liquidazione volontaria dell'impresa, il Fondo di garanzia per le vittime della strada abbia diritto al regresso per l'importo pagato nei confronti dell'impresa.
  La novità consiste nel fatto che, qualora l'impresa del responsabile abbia sede in un altro Stato membro UE, il Fondo di Garanzia italiano agisce semplicemente come front office. La prospettiva è dunque mutata in quanto, prima dell'entrata in vigore della direttiva, a causa della mancata armonizzazione, il Fondo di Garanzia era responsabile anche per i sinistri causati da un veicolo assicurato presso un'impresa di altro Stato membro UE operante in Italia in regime di stabilimento o in libera prestazione di servizi. Con la nuova direttiva, nel caso in cui il veicolo sia assicurato con impresa di altri Stati UE, il Fondo di Garanzia italiano potrebbe eventualmente operare come front office ma la responsabilità ultima del sinistro resterà in capo all'omologo Organismo dello Stato membro dell'impresa con cui è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro. La nuova disciplina si applica a tutti i casi di liquidazione inclusa quella volontaria. La nuova disciplina derivante dalla direttiva non può estendersi ai natanti in quanto l'obbligo di assicurazione per i natanti non è soggetto ad una disciplina armonizzata.
  L'articolo 2, comma 1, lettera n) introduce l'articolo 283-bis del CAP che stabilisce l'obbligo per il Fondo di garanzia vittime della strada di informare tempestivamente i corrispondenti Organismi degli Stati membri dell'apertura della procedura di liquidazione di un'impresa autorizzata dall'IVASS all'esercizio nel territorio della Repubblica delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore.
  L'articolo 2, comma 1, lettera o), modifica e integra l'articolo 284 del CAP prevedendo l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada per il risarcimento dovuto per i sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro soltanto qualora si tratti di natanti – e non anche di veicoli, come previsto dalla previgente disciplina – ivi immatricolati, che siano assicurati presso un'impresa con sede legale in Italia operante in tale altro Stato membro in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
  L'articolo 2, comma 1, lettera p) inserisce dei nuovi commi all'articolo 285 del CAP, che disciplina il Fondo di garanzia per le vittime della strada, prevedendo: che il Fondo di Garanzia cooperi con gli omologhi Organismi degli altri Stati membri, con gli organismi di compensazione (competenti per gli incidenti avvenuti in altri Stato membri), con tutte le altre parti interessate nonché con le Autorità degli altri Stati membri, più specificamente, tale cooperazione include la richiesta, l'ottenimento e la fornitura di informazioni, compresi i dettagli di richieste di indennizzo specifiche (comma 1-bis); che qualora il responsabile ultimo sia l'organismo dello Stato membro di origine dell'impresa di un altro Stato membro operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o in libera prestazione di servizi, assoggettata a procedura di liquidazione o altra procedura equivalente, il Fondo di Garanzia italiano fornirà adeguata informativa all'Organismo dello Stato membro di origine. L'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o in libera prestazione di servizi, assoggettata a procedura di liquidazione, informa il Fondo di Garanzia italiano nel momento in cui indennizza o nega la responsabilità in relazione a una richiesta di indennizzo che è stata ricevuta dal Fondo italiano. Il Fondo che ha anticipato l'indennizzo al danneggiato, ha diritto di richiedere il rimborso delle somme versate all'organismo omologo responsabile ultimo per il sinistro (comma 1-ter); che qualora il responsabile ultimo sia l'organismo dello Stato membro di origine dell'impresa di un altro Stato membro, il Fondo che ha indennizzato il danneggiato, ha diritto di richiedere il rimborso delle somme versate al corrispondente organismo del suddetto Stato membro che Pag. 41provvede al pagamento entro sei mesi o entro il diverso termine convenuto (comma 1-quater); che nei casi in cui il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente, il contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell'obbligo di assicurazione è versato esclusivamente dalle imprese autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel territorio della Repubblica delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore (comma 3-bis).
  Le lettere q) e r) recano norme di coordinamento normativo.
  La lettera s) sostituisce integralmente l'articolo 288 del CAP in materia di diritti dei danneggiati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada. Il comma 1 dell'articolo 288 stabilisce che i danneggiati da veicoli assicurati con imprese con sede legale nel territorio della Repubblica che esercitano i rami di responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti soggette a procedure previste dal sopra citato articolo 283, comma 1, lettere c) e c-bis), possono far valere, nei limiti delle somme indicate dall'articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, richiedendo l'indennizzo direttamente all'impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro.
  Il successivo comma 1-bis) prevede che, entro tre mesi dalla richiesta presentata all'impresa designata, quest'ultima formuli alternativamente: un'offerta di indennizzo motivata con la quale chiarisce di essere tenuta a provvedere all'indennizzo, in quanto la richiesta non è contestata e i danni sono stati parzialmente o interamente quantificati o una risposta motivata con la quale chiarisce di non essere tenuta a provvedere all'indennizzo, o con la quale neghi la responsabilità ovvero dichiari che la responsabilità non è chiaramente determinata ovvero che i danni non sono stati interamente quantificati. Qualora l'indennizzo sia dovuto in conformità (comma 1-ter)), l'impresa designata provvede a indennizzare il danneggiato senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dall'accettazione, da parte del danneggiato, dell'offerta motivata di indennizzo. Ove i danni siano stati quantificati solo parzialmente, l'impresa designata provvede a indennizzare il danneggiato entro tre mesi dall'accettazione dell'offerta. La norma chiarisce che la somma corrisposta è imputata alla liquidazione definitiva del danno. L'impresa designata non subordina il pagamento dell'indennizzo alla condizione che il danneggiato dimostri che la persona fisica o giuridica responsabile non è in grado o rifiuta di pagare o a condizioni diverse dalle stabilite (comma 1-quater)). Il comma 1-quinquies stabilisce, infine, che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, comma 1, in materia di diritto di accesso agli atti, in quanto compatibili.
  La lettera t), tenendo conto delle modifiche introdotte all'articolo 283, introduce delle modifiche formali.
  La lettera u), sempre ai fini del coordinamento normativo, sostituisce interamente il comma 2 dell'articolo 292 CAP, inserendo un rinvio alla lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 283 e un riferimento all'impresa in liquidazione coatta amministrativa. In particolare il nuovo comma 2 stabilisce che nel caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettere c) e c-bis), l'impresa designata che, anche in via di transizione, ha risarcito il danno è surrogata, per importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa. Se l'impresa è posta in liquidazione coatta sussistono gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.
  L'articolo 2, comma 1, lettera v) integra l'articolo 296 del CAP. La norma, tenendo conto che Consap, quale gestore del Fondo di garanzia vittime della strada, è stata designata Organismo di indennizzo italiano, specifica che la concessionaria, per l'esercizio di tale funzioni, utilizza il contributo versato dalle imprese italiane e degli altri Stati UE, ai sensi del nuovo comma Pag. 423-bis dell'articolo 285 introdotto dalle norme in esame.
  La lettera z) integra l'articolo 297 CAP in materia di ambito di intervento dell'Organismo di indennizzo italiano, stabilendo che questo è altresì incaricato di risarcire gli aventi diritto, che abbiano residenza nel territorio della Repubblica, per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in un altro Stato membro qualora l'impresa di assicurazione sia assoggettata a procedura di liquidazione, o ad altra procedura equivalente, indipendentemente dall'accertamento dello stato di insolvenza o vi venga assoggettata in un momento successivo. Si prevede che nei suddetti casi previsti, il contributo è versato esclusivamente dalle imprese autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel territorio della Repubblica delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore. Inoltre l'Organismo di indennizzo italiano informa tempestivamente i corrispondenti organismi degli Stati membri dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa di un'impresa autorizzata dall'IVASS all'esercizio nel territorio della Repubblica delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore.
  L'articolo 2, comma 1, lettera aa), modifica e integra l'articolo 298 del CAP in materia di sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati. Il nuovo comma 1-bis dell'articolo 298 stabilisce che gli aventi diritto possono altresì presentare all'Organismo di indennizzo italiano richiesta di risarcimento nei casi previsti dall'articolo 297, comma 1-bis, sopra citato. Si tratta delle richieste avanzate dagli aventi diritto, residenti nel territorio italiano, per i danni a cose e persone derivanti da sinistri avvenuti in un altro Stato membro qualora l'impresa di assicurazione sia assoggettata a procedura di liquidazione o ad altra procedura equivalente, indipendentemente dall'accertamento dello stato di insolvenza, o vi venga assoggettata in un momento successivo. Il successivo comma 5, come modificato, prevede che la persona lesa residente in Italia, entro due mesi dall'accadimento del sinistro, può chiedere l'indennizzo all'Organismo di indennizzo italiano nelle situazioni previste nell'articolo 297, comma 1, lettere b) e c). L'Organismo di indennizzo italiano pone fine al suo intervento in caso di successiva risposta motivata dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario per la liquidazione dei sinistri alla richiesta degli aventi diritto al risarcimento, a condizione che tale risposta sia inviata entro il termine di due mesi dalla presentazione della richiesta all'Organismo di indennizzo italiano.
  I paragrafi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 25-bis della direttiva 2009/103/CE sono recepiti dai numeri 3) e 4) della lettera aa). In sintesi si prevede che l'Organismo di indennizzo italiano informi immediatamente di aver ricevuto una richiesta di risarcimento dagli aventi diritto e che intervenga entro due mesi a decorrere dalla presentazione di detta richiesta. Si dispone, in particolare, che l'impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro informi l'Organismo di indennizzo italiano nel momento in cui indennizza o nega la responsabilità in relazione a una richiesta che è stata ricevuta anche dall'Organismo. Viene altresì chiarita la tempistica di pagamento o di rifiuto conformemente a quanto disposto dalla direttiva. Infine, la disposizione chiarisce che l'Organismo di indennizzo italiano coopera, quando necessario, con gli omologhi organismi degli altri Stati membri, con i Fondi di garanzia nonché con gli altri organismi di indennizzo e con le Autorità competenti degli Stati membri e con le altre parti interessate. Tale cooperazione include la richiesta, l'ottenimento e la fornitura di informazioni, compresi i dettagli di richieste di indennizzo specifiche.
  L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni di cui decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.Pag. 43
  L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore delle norme stabilendo, che le disposizioni del decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023.

  Laura CAVANDOLI (LEGA) esprime alcune perplessità sui contenuti della direttiva oggetto di attuazione, con particolare riferimento agli obblighi di stipula dell'assicurazione RC. Rammenta infatti che lo schema di decreto in esame dispone l'esclusione dell'obbligo assicurativo per alcune categorie di veicoli, quali quelli utilizzati per attività sportive e quelli ritirati dalla circolazione, ma non prevede invece deroghe per i veicoli storici. Non si consente, nel caso di proprietari di più di un veicolo storico, di revocare o accendere l'assicurazione solo al momento in cui tali veicoli effettivamente circolano – circostanza che si verifica saltuariamente – ferma restando, invece, la possibilità di sospensione ma per un massimo di nove mesi. Ricorda che il collezionismo automobilistico e la detenzione di veicoli storici, iscritti negli appositi registri ai sensi dell'articolo 60 del Codice della Strada, sono fenomeni molto diffusi in Italia, che – tra l'altro – consentono la preservazione del patrimonio storico e culturale dell'ingegno meccanico e rileva come le prescrizioni contenute nello schema rischino di penalizzare il settore. Auspica di conseguenza che sia presa in considerazione la possibilità di derogare dall'obbligo di assicurazione per tali tipologie di veicoli. Sottolinea che attualmente esiste la possibilità, per gli utenti possessori di veicoli di interesse storico e collezionistico, di sottoscrivere polizze «multiple», dedicate a più mezzi di uno stesso proprietario, che si basano sul presupposto che il medesimo proprietario possa condurne uno alla volta.

  Andrea DE BERTOLDI (FDI), relatore, concorda con quanto affermato dalla collega Cavandoli con riferimento alle auto storiche.
  Sotto un diverso profilo, evidenzia che dai rappresentanti di categoria sono pervenute ulteriori segnalazioni riferite al concetto di «veicolo» introdotto dalla direttiva. In particolare, tali segnalazioni sono pervenute da società di noleggio di velocipedi e monopattini elettrici: esse temono che dalla definizione europea di veicolo discenda un obbligo di stipulare contratti di RC anche per i mezzi di cui offrono il noleggio, e che tale obbligo rischi di affiancarsi ai più generali contratti assicurativi già stipulati dalle stesse. Di conseguenza, auspicano di essere esplicitamente esonerate dal dovere di sottoscrivere specifiche polizze RC auto con riferimento a tali mezzi.
  Esprime al riguardo alcune perplessità, ricordando che siffatto obbligo di doppia assicurazione già vige per il noleggio di altri veicoli, come nel caso dei servizi di autonoleggio, e che la sua estensione a categorie di veicoli più leggeri potrebbe pertanto essere giustificata; ritiene in ogni caso che si tratti di una questione che merita ulteriore approfondimento.

  Fabrizio SALA (FI-PPE), ricollegandosi a quanto osservato dal collega De Bertoldi, ritiene a sua volta opportuno effettuare ulteriori approfondimenti sull'obbligo assicurativo in capo alle società di noleggio di velocipedi e monopattini elettrici. Occorre a suo avviso valutare se l'introduzione di tale obbligo non rischi di comportare un aggravio di costi, che si riverserebbe inevitabilmente sugli utenti finali.

  Mauro DEL BARBA (A-IV-RE) ringrazia il collega De Bertoldi per le precisazioni fornite ed esprime il proprio apprezzamento per la proposta di svolgere un breve ciclo di audizioni delle associazioni interessate dal provvedimento. Ritiene che lo schema di decreto predisposto dal Governo non affronti adeguatamente le criticità insite nell'istituto del cosiddetto preventivatore, strumento che – per come è configurato dalle norme vigenti e alla luce dello schema in esame – rischia di sortire un effetto opposto a quello desiderato dal legislatore; auspica che, sotto questo profilo, la Commissione esprima un parere critico.

  Luciano D'ALFONSO (PD-PPE) esprime soddisfazione per il dibattito sollevato sullo Pag. 44schema di decreto in esame, in quanto ritiene che, unitamente alle già formulate richieste audizioni, tale dibattito consenta di migliorare il testo delle disposizioni proposte dal Governo.
  Evidenzia inoltre come la direttiva da recepire, all'articolo 2, faccia una distinzione specifica tra il concetto di «veicolo» e quello di «uso del veicolo», consentendo ai consumatori di avere una tutela a suo avviso straordinaria sotto il profilo della copertura assicurativa. Ritiene che il recepimento delle norme europee possa rendere dinamica l'assicurazione RC, consentendo che la copertura di un veicolo possa estendersi anche ad altri, qualora il primo non sia in uso.
  Rileva come nella direttiva sia effettuata una ulteriore distinzione, ovvero tra veicoli con velocità superiore o inferiore a 25 chilometri orari. Tale distinzione, a suo avviso, è opportuna in quanto incide sul rischio di sinistralità.
  Rifacendosi alla propria esperienza di amministratore locale, ricorda che da un sinistro – oltre che danni alle persone – possono derivare anche danni alle cose, siano esse pubbliche o private. Con riferimento a queste ultime, le norme vigenti consentono un ripristino pressoché immediato, così come avviene per i danni da incidenti in sede autostradale. Per gli incidenti stradali, invece, non si assiste al tempestivo ripristino dei danni cagionati alle cose pubbliche; anche su tale punto auspica che siano interpellati i portatori di interessi e le associazioni di categoria.
  Riallacciandosi a quanto riferito dagli altri colleghi, evidenzia l'opportunità di audire i soggetti interessati anche sul tema della migrazione del contratto assicurativo, stante la possibilità di tracciare facilmente l'operatività dei contratti assicurativi, alla luce delle innovazioni tecnologiche odierne, e tenuto conto degli auspicabili benefici che una simile previsione comporterebbe per i consumatori, sebbene non altrettanti per le compagnie assicuratrici.
  Auspica infine che siano auditi, oltre ai rappresentanti delle imprese, anche i soggetti che si occupano istituzionalmente della tutela dei consumatori.

  Marco OSNATO, presidente, rammenta che il termine per l'espressione del parere è fissato al prossimo 20 settembre, salvo diverse intese col Governo; rileva dunque l'opportunità di procedere velocemente alla ricognizione dei soggetti da ascoltare, in modo tale da svolgere le audizioni nel corso di un'unica seduta.

  Andrea DE BERTOLDI (FDI), relatore, con riferimento a quanto evidenziato dal collega D'Alfonso sulla transitabilità delle polizze assicurative su diversi veicoli, secondo il loro utilizzo, rileva di avere alcune perplessità, con riguardo agli eventuali rischi di scopertura assicurativa che potrebbero determinarsi, anche a causa di meri errori da parte del proprietario dei veicoli.

  Marco OSNATO, presidente, evidenzia come vi siano oggi adeguati strumenti tecnologici – quali le cosiddette scatole nere auto – che permettono di registrare con accuratezza i movimenti dei veicoli e la dinamica dei sinistri stradali, i quali consentono tra l'altro di abbattere il costo delle polizze. Ritiene che una riflessione sul tema della possibilità di migrazione delle polizze potrebbe andare nella opportuna direzione di un maggiore avvicinamento delle compagnie assicurative alle esigenze dei consumatori, così come avviene per le imprese di altri settori.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia infine l'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 settembre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e finanze, Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 14.25.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.
C. 1342 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

Pag. 45

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marco OSNATO, presidente, avverto che la Commissione procederà, a partire dalla seduta odierna, ai fini della relazione da rendere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 1342, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023.
  Ricorda che l'esame del disegno di legge di delegazione europea si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del Regolamento, in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. Le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.
  Ricorda altresì che l'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento prevede che le Commissioni di settore possano inoltre esaminare emendamenti al disegno di legge di delegazione europea, per le parti di competenza. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione. La XIV Commissione potrà respingere gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. La facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta alla disciplina di seguito indicata. In primo luogo, infatti, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.
  In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-ter, comma 4, del Regolamento stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i Presidenti delle Commissioni competenti per materia e il Presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio del disegno di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012). In particolare, si segnala che sono considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio gli emendamenti recanti modifiche di discipline vigenti, anche attuative di norme europee o previste da leggi comunitarie, per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa europea. In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea. Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere.
  In tale contesto, qualora i gruppi ritengano di presentare emendamenti presso la VI Commissione, ritiene opportuno fissare un termine, che potrà definire nella riunione dell'Ufficio di Presidenza fissata per domani.
  In sostituzione della relatrice Matteoni, illustra quindi i contenuti del provvedimento.
  Ricorda anzitutto che il disegno di legge di delegazione europea per gli anni 2022-2023 rappresenta lo strumento legislativo principale con il quale l'Italia assicura, annualmente, l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea. Come disposto dalla legge n. 234 del 2012, con la legge di delegazione europea viene conferita al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle Pag. 46direttive europee, e alle decisioni quadro in scadenza, nonché ai regolamenti europei.
  Il provvedimento in esame consta di 13 articoli, divisi in tre Capi. L'articolato contiene principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 7 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 4 regolamenti europei. L'annesso Allegato A ha ad oggetto 10 direttive.
  In particolare, il disegno di legge in esame introduce principi e criteri direttivi specifici di delega riferiti ai seguenti atti: direttiva (UE) 2022/2555 relativa alla cybersicurezza (articolo 3); direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici (articolo 4); direttiva (UE) 2021/2167 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti (articolo 5); direttiva (UE) 2022/431 relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (articolo 6); direttiva (UE) 2022/2380 relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri inerenti la messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (articolo 7); direttiva (UE) 2022/2438 relativa agli organismi nocivi delle piante (articolo 8); direttiva (UE) 2023/958 relativa al trasporto aereo (articolo 9); regolamento (UE) 2022/2036, relativo al trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (articolo 10); regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione (articolo 11); regolamento (UE) 2018/848, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (articolo 12); regolamento (UE) 2017/625, relativo alla governance europea dei dati (articolo 13).
  Passando all'illustrazione dei contenuti del disegno di legge, avverte che si soffermerà esclusivamente sugli articoli 1 e 2, di portata generale, e sulle disposizioni di competenza della Commissione Finanze (articoli 5, 10, 11 e 12, nonché sulle direttive di competenza di cui all'Allegato A), rinviando al dossier predisposto dai Servizi di documentazione per un'analisi dettagliata dell'intero contenuto del provvedimento.
  L'articolo 1, comma 1, reca la delega legislativa al Governo per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea indicati nell'articolato del provvedimento, nonché per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A. Il comma 2 prevede che gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il comma 3, infine, rinvia per la copertura degli eventuali oneri o minori entrate derivanti dagli emanandi decreti legislativi, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, al Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.
  L'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega della durata di diciotto mesi per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali.
  Passando alle disposizioni di competenza della Commissione Finanze, richiama innanzitutto i contenuti dell'articolo 5, che contiene i princìpi e i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti, che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE. La direttiva oggetto di recepimento – che si colloca nell'ambito di un percorso strategico approntato per fronteggiare l'aumento significativo dei crediti deteriorati stabilisce un quadro e requisiti comuni: per i gestori di crediti che gestiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, emesso da un ente creditizio stabilito nell'Unione, che agisce per conto di un acquirente di crediti; per gli acquirenti di crediti che acquisiscono i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o il contratto di credito deteriorato stesso, erogatoPag. 47 da un ente creditizio stabilito nell'Unione.
  In estrema sintesi, la direttiva prevede che i gestori di crediti debbano ottenere un'autorizzazione dallo Stato membro di origine in conformità ai requisiti stabiliti dalle disposizioni di recepimento. Nondimeno, la direttiva richiede che i soggetti interessati dimostrino di godere di una reputazione sufficientemente buona e che l'organo di direzione o di amministrazione possieda esperienza e conoscenze sufficienti per condurre l'attività in modo competente e responsabile. Inoltre, dovranno essere richiesti specifici requisiti in relazione alla solidità del governo societario e alle misure di controllo interno, garantendo altresì il rispetto delle norme in materia di tutela e di leale e diligente trattamento dei debitori.
  Per quanto concerne gli acquirenti, la direttiva pone in capo agli Stati membri il compito di assicurare al potenziale acquirente di valutare la possibilità di acquisto, prevedendo che l'ente creditizio fornisca, al medesimo acquirente, le informazioni necessarie relative ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso e, se del caso, alle garanzie reali. Sono inoltre previsti specifici obblighi informativi.
  Con il comma 1 dell'articolo in esame, si indicano i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, all'eventuale esercizio delle opzioni ivi previste, nonché all'applicazione delle pertinenti norme tecniche di recepimento della direttiva, tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea;

   b) apportare alla normativa vigente ogni modifica e integrazione necessaria ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del quadro normativo nazionale, al fine di assicurare l'opportuno coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ivi compreso il relativo impianto sanzionatorio, e quella di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167;

   c) garantire la coerenza tra la disciplina nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 e il quadro normativo dell'Unione europea in materia di tutela dei consumatori e dei debitori nonché con le norme in materia di protezione dei dati personali;

   d) individuare una o più autorità, dotate di indipendenza anche finanziaria, competenti a esercitare le attività di vigilanza nonché le funzioni e i compiti previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167, compreso lo scambio di informazioni e il coordinamento con le autorità competenti degli Stati membri e la pubblicazione sul proprio sito internet dell'elenco dei gestori di crediti autorizzati e delle disposizioni nazionali, primarie e secondarie, di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, attribuendo loro tutti i poteri di vigilanza, indagine e intervento previsti dalla citata direttiva; nel caso di individuazione di più autorità, identificare l'autorità competente come punto unico di contatto per lo scambio di informazioni e il coordinamento con le autorità competenti degli Stati membri;

   e) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria, in particolare dell'autorità o delle autorità individuate ai sensi della lettera d), nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167 e degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea;

   f) apportare le opportune modifiche alla disciplina vigente per attribuire all'autorità o alle autorità individuate ai sensi della lettera d) il potere di applicare le sanzioni amministrative e i provvedimenti Pag. 48correttivi previsti dall'articolo 23 della direttiva (UE) 2021/2167 per la violazione delle disposizioni di recepimento e di attuazione della direttiva medesima e di quelle emanate in attuazione del presente articolo, nonché per coordinare dette modifiche con le vigenti disposizioni nazionali che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti individuate ai sensi della lettera d), nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti da tali disposizioni.

  Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 10 delega il Governo (comma 1) ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare, entro sei mesi dalla data di entrate in vigore del provvedimento in esame, l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo al trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e ai metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. Il regolamento (UE) 2022/2036 modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e la direttiva 2014/59/UE (BRRD). Si ricorda che il regolamento (UE) n. 575/2013, noto anche come regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR), ha stabilito un insieme unico di norme prudenziali armonizzate, che le banche in tutta l'Unione europea (UE) devono rispettare. Fissa infatti un quadro armonizzato per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività creditizia e per la successiva vigilanza prudenziale, fondato sul principio dell'adeguatezza patrimoniale, che si traduce in requisiti qualitativi e quantitativi per i fondi propri, nel rispetto delle norme derivanti degli accordi internazionali cd. «Basilea III». Introduce una serie di strumenti per rafforzare la stabilità degli enti creditizi, su cui si fonda il sistema armonizzato di norme prudenziali (cd. «single rulebook»). La direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, cd. «BRRD») ha stabilito regole comuni nell'Unione europea (UE) per il risanamento e la ristrutturazione delle banche in dissesto, rappresentando il primo significativo passo verso l'armonizzazione delle norme in materia di risoluzione delle banche in tutta l'Unione. La modifica normativa qui introdotta, come emerge dai considerando, deriva dalle modifiche apportate nel corso del 2019 al quadro di risoluzione dell'Unione per gli enti creditizi e le imprese di investimento (regolamento (UE) 2019/876, regolamento (UE) 2019/877 e direttiva (UE) 2019/87). Tali modifiche si sono rese necessarie per attuare nell'Unione la lista internazionale delle condizioni relative alla capacità totale di assorbimento delle perdite (Total-Loss Absorbing Capacity – TLAC) disposta dal Consiglio per la stabilità finanziaria nel novembre 2015 nei confronti delle banche a rilevanza sistemica a livello globale, a cui si fa riferimento nel quadro dell'Unione come enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII), nonché per migliorare l'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities –MREL) nei confronti di tutte le banche. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 10, nell'esercizio della predetta delega il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, di cui all'articolo 1 del provvedimento. Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 11 contiene la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021. Come specificatoPag. 49 dal Governo nella relazione illustrativa, il regolamento (UE) 2018/1672 ha integrato la legislazione unionale per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tenendo anche conto della Raccomandazione 32 del GAFI (FATF), con cui si fa presente l'opportunità di adottare misure che prevedano controlli adeguati sui movimenti transfrontalieri di denaro contante. L'obiettivo è quello di migliorare i controlli sui flussi di denaro in contante sia in entrata che in uscita dal territorio dell'Unione europea, armonizzando le misure volte al monitoraggio del trasporto transfrontaliero di denaro contante, nonché quelle volte alla condivisione e utilizzazione delle relative informazioni. Il comma 1 reca la disposizione di delega, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la possibilità del Governo di emanare disposizioni integrative e correttive entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al citato comma. Il comma 2 condiziona l'adozione dei decreti legislativi, adottati dal Governo, al previo parere positivo del Garante per la protezione dei dati personali.
  Il comma 3 stabilisce che, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare ogni necessaria modifica al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 (recante modifiche e integrazioni alla normativa in materia valutaria), al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione dell'11 maggio 2021, prevedendo:

    1) la conferma delle autorità competenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 2008;

    2) l'esercizio, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e della Guardia di finanza, dei poteri e delle facoltà loro riconosciuti dall'ordinamento nazionale al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 e ai fini dell'attuazione dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 4 del medesimo regolamento, garantendo la celerità, l'economicità e l'efficacia dei controlli di cui al relativo articolo 5, paragrafi 1 e 2;

    3) la realizzazione, a cura delle autorità competenti, di controlli basati sull'analisi dei rischi, anche mediante procedimenti informatici, in conformità all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1672;

    4) la disciplina dell'istituto del trattenimento temporaneo del denaro contante di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1672, tenuto conto delle disposizioni previste dal codice di procedura penale;

    5) l'applicazione del sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante anche ai movimenti di denaro contante tra l'Italia e gli altri Stati membri;

    6) la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa, della fase dell'accertamento delle violazioni e dei procedimenti sanzionatori;

    7) la definizione del sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi di dichiarazione e di informativa di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2018/1672 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;

    8) adeguate forme di scambio di informazioni, anche per via elettronica, tra le autorità competenti nazionali nonché con le omologhe autorità degli altri Stati membri, anche mediante collegamento diretto al Sistema informativo doganale, e dei Paesi terzi;

    9) il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamentoPag. 50 nazionale, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (recante «Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE») e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»);

   b) apportare ogni necessaria modifica alla legge 17 gennaio 2000, n. 7 (disciplina del mercato dell'oro), per coordinarne le disposizioni con quanto previsto dal regolamento (UE) 2018/1672 evitando la sovrapposizione di obblighi dichiarativi in materia di oro, precisandone presupposti, modalità, termini e il relativo apparato sanzionatorio in caso di violazione;

   c) prevedere che, attraverso apposite campagne di informazione, le persone in entrata o in uscita dall'Unione europea e le persone che inviano o ricevono nell'Unione europea denaro contante non accompagnato siano informate dei loro diritti e obblighi a norma del regolamento (UE) 2018/1672;

   d) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione dei medesimi regolamenti e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

  L'articolo 12 reca la delega al Governo per adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, acquisito il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 e alla direttiva (UE) 2022/2556 relativi alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario. Il regolamento (UE) 2022/2554 (cosiddetta DORA, Digital Operational Resilience Act) – riconducibile al cosiddetto «Pacchetto finanza digitale» – è volto a definire un quadro dettagliato sulla resilienza operativa digitale per le entità finanziarie dell'UE al fine di: approfondire la dimensione della gestione dei rischi digitali e in particolare migliorare e razionalizzare la gestione dei rischi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Information and Communication Technologies – ICT) da parte delle entità finanziarie; istituire test accurati dei sistemi di ICT e accrescere la consapevolezza da parte delle autorità di vigilanza dei rischi informatici e degli incidenti cui sono esposte le entità finanziarie; conferire alle autorità di vigilanza finanziaria poteri di sorveglianza sui rischi dovuti alla dipendenza delle entità finanziarie da fornitori terzi di servizi; istituire un meccanismo coerente di segnalazione degli incidenti. Il regolamento in esame si applica ad un novero ampio di entità finanziarie regolamentate, tra cui enti creditizi, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, imprese di investimento, fornitori di servizi per le cripto-attività, depositari centrali di titoli, controparti centrali, sedi di negoziazione, gestori di fondi di investimento alternativi e società di gestione, fornitori di servizi di comunicazione dati, imprese di assicurazione e di riassicurazione, agenzie di rating del credito, revisori legali e società di revisione, fornitori di servizi di crowdfunding. La direttiva (UE) 2022/2556 introduce un'esenzione temporanea per i sistemi multilaterali di negoziazione e modifica o chiarisce talune disposizioni delle vigenti direttive UE relative ai servizi finanziari onde conseguire gli obiettivi previsti dalla proposta sulla resilienza operativa digitale. La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 17 gennaio 2025.
  L'articolo stabilisce che il Governo sia tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della Pag. 51legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

   a) apportare alla normativa vigente le occorrenti modifiche e integrazioni, anche al sistema sanzionatorio, necessarie all'adeguamento dell'ordinamento giuridico nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 e al recepimento della direttiva (UE) 2022/2556;

   b) assicurare che alle autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 19, comma 1, paragrafo 2, e dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2022/2554, siano attribuiti tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/2554 e della direttiva (UE) 2022/2556, coerentemente con il riparto di competenze nel settore finanziario nazionale;

   c) attribuire alle autorità di cui alla lettera b) il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dagli articoli 42, paragrafo 6, e 50 del regolamento (UE) 2022/2554;

   d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità indicate alla lettera b) secondo le rispettive competenze.

  Richiama in conclusione le direttive di interesse della Commissione Finanze contenute nell'Allegato A, che dovranno essere oggetto di recepimento nell'ordinamento nazionale.
  La Direttiva (UE) 2021/2101, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.
  Con tale direttiva, entrata in vigore il 21 dicembre 2021, è stato previsto uno specifico regime di trasparenza per le imprese multinazionali, le quali a partire dal 2024 devono dichiarare pubblicamente le imposte corrisposte all'interno dell'Unione Europea e, più in dettaglio, in ciascuno Stato membro (Cbcr – country by country reporting). Fa presente che dal sito del Dipartimento per le politiche comunitarie risulta avviata una procedura di infrazione contro l'Italia (allo stato di messa in mora ex articolo 258 TFUE al momento di redazione del presente lavoro) per il mancato recepimento della direttiva in parola (n. 2023_0150). Viene a tal fine modificata la direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese. In sintesi, con il nuovo articolo 48-ter della direttiva 2013/34/UE, gli Stati membri devono assicurare che alcune imprese multinazionali (imprese capogruppo, grandi imprese autonome, imprese «figlie» e succursali), qualora i ricavi alla data di chiusura del loro bilancio abbiano superato per ciascuno dei due ultimi esercizi consecutivi un importo complessivo di 750 milioni di euro, come risulta dal bilancio, redigano, pubblichino e mettano a disposizione una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito relativa al più recente di tali due esercizi consecutivi. Le successive modifiche alla direttiva 2013/34/UE individuano contenuti e modalità di accesso alla richiamata comunicazione, nonché gli obblighi in capo informazioni agli organi apicali delle imprese.
  La Direttiva (UE) 2022/542 riguarda le aliquote sull'imposta sul valore aggiunto. La Direttiva, tramite una serie di modifiche alla previgente direttiva 2006/112/CE (cd. «direttiva IVA»), prevede la possibilità, per gli Stati membri, di introdurre nuove aliquote di IVA ridotte. La portata innovativa della direttiva (UE) 2022/542 si traduce in una serie di modifiche della direttiva IVA. In particolare, il testo in commento introduce le seguenti, principali novità: l'aggiornamento dell'elenco di beni e servizi a cui gli Stati membri possono applicare aliquote IVA ridotte o esenzioni con diritto a detrazione di IVA, contenuto nell'Allegato III della direttiva 2006/112/CE. Le scelte effettuate dal legislatore unionale mirano al perseguimento delle priorità politiche dell'UE, con particolare riferimento alle transizioni gemelle (digitale ed ecologica) e alla resilienza sanitaria. Così, nell'elenco di beni e servizi a cui possono essere applicate le agevolazioni appaiono: i servizi di accesso a Pag. 52Internet, per intervenire sulla bassa copertura e promuoverne lo sviluppo (punto 8 dell'Allegato III); i pannelli solari (punto 10-quater); le biciclette, comprese quelle elettriche (punto n. 25); i servizi di riciclaggio dei rifiuti considerati beni e servizi rispettosi dell'ambiente (punto n. 18); beni e servizi che favoriscono finalità di politica sociale e culturale specifiche (punto 68); il trasporto di passeggeri e di beni al seguito (punto n. 5); l'introduzione di un limite specifico, in termini di tipologia di beni o servizi, a cui è possibile applicare aliquote ridotte, al fine di evitarne la proliferazione. Così, l'articolo 98 della direttiva 2006/112/CE, nel testo modificato, consente l'applicazione di: non più di due aliquote ridotte, fissate a una percentuale della base imponibile non inferiore al 5 per cento, applicabili a un massimo di 24 punti tra quelli elencati nell'Allegato III; un'unica aliquota ridotta inferiore al minimo del 5 per cento ed un'unica esenzione con diritto a detrazione dell'IVA a monte («aliquota zero»), entrambe applicabili ad un massimo di sette punti dell'Allegato III. Queste possono essere applicate a cessioni di beni o prestazioni di servizi destinati a coprire esigenze di base, collegate quindi alla cessione di prodotti alimentari, acqua, medicinali, prodotti farmaceutici o sanitari o per l'igiene, il trasporto di persone e taluni beni culturali. Vi rientrano anche, in ossequio agli impegni ambientali assunti dall'Unione, i pannelli solari e la promozione dell'uso di fonti energetiche rinnovabili; l'ampliamento a tutti gli Stati membri delle eccezioni pre-esistenti che permettono ad alcuni di essi l'applicazione di aliquote preferenziali ad alcuni prodotti (articolo 105-bis, par. 1, c. 4 e par. 3, c. 3; articolo 105-ter, c. 3). In linea generale, tali eccezioni sono giustificate da caratteristiche geografiche specifiche o motivi sociali che vanno a beneficio del consumatore finale o sono nell'interesse generale; l'eliminazione di aliquote ridotte o eccezioni applicate a prodotti con un impatto negativo sull'ambiente, come ad esempio i combustibili fossili, la legna, la torba e altri beni con un impatto analogo sulle emissioni di gas a effetto serra. Tali aliquote cesseranno di applicarsi al più tardi dal 1° gennaio 2030, mentre quelle relative ai pesticidi e fertilizzanti chimici cesseranno di applicarsi entro il 1° gennaio 2032 (nuovo articolo 105-bis, par. 4).
  La Direttiva (UE) 2022/2381 riguarda il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure. Le norme UE inoltre intendono introdurre requisiti minimi per le società quotate prive di una rappresentanza di genere equilibrata, relativi alla selezione di candidati per la nomina o l'elezione degli amministratori: essa deve avvenire sulla base di un processo di selezione trasparente e chiaramente definito e di una valutazione comparativa oggettiva delle loro qualifiche in termini di idoneità, competenza e rendimento professionale. La direttiva dispone che gli Stati membri debbano provvedere affinché le società quotate siano soggette al conseguimento di uno dei seguenti obiettivi, entro il 30 giugno 2026: gli appartenenti al sesso sottorappresentato devono occupare almeno il 40 per cento dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi (ovvero che non si occupano della gestione quotidiana della società, ma che svolgono una funzione di sorveglianza); gli appartenenti al sesso sottorappresentato devono occupare almeno il 33 per cento del totale dei posti di amministratore, con e senza incarichi esecutivi. Le società esentate dall'obbligo (piccole, medie e micro imprese) devono invece fissare obiettivi individuali di miglioramento dell'equilibrio di genere tra gli amministratori aventi incarichi esecutivi. Gli Stati devono recepire la direttiva entro il 28 dicembre 2024.
  La Direttiva (UE) 2022/2464 modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità. La direttiva (UE) 2022/2464 ha modificato una serie di atti legislativi previgenti dell'Unione al fine di rafforzare la normativa sulla rendicontazione non finanziaria, nell'intento di renderla più idonea alla transizione dell'Unione europea verso un'economia sostenibile. In particolare, si introducono requisiti di rendicontazione più dettagliati,Pag. 53 garantendo che le grandi società e le PMI quotate siano tenute a pubblicare informazioni su questioni rilevanti ai fini della sostenibilità, quali diritti ambientali, diritti sociali, diritti umani e fattori di governance. Si auspica che l'obbligo per le aziende di divulgare tali informazioni aumenterà la responsabilità aziendale, eviterà discrepanze negli standard di sostenibilità e faciliterà la transizione verso un'economia verde. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 6 luglio 2024.
  La Direttiva (UE) 2022/2523 è intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione. La direttiva è volta ad attuare a livello dell'UE la componente relativa all'imposizione minima (secondo pilastro) della riforma in materia di tassazione internazionale dell'OCSE. Nel considerando n. 5 della direttiva si dichiara che è necessario stabilire norme al fine di istituire un quadro di riferimento efficiente e coerente per un livello di imposizione minimo globale a livello dell'Unione. Tale quadro di riferimento istituisce un sistema di due regole intrecciate, congiuntamente denominate anche «norme GloBE», attraverso le quali si dovrebbe riscuotere un importo integrativo d'imposta (cosiddetta imposta integrativa) ogniqualvolta l'aliquota effettiva d'imposta di un gruppo multinazionale di imprese in una data giurisdizione sia inferiore al 15 per cento. In tali casi la giurisdizione dovrebbe essere considerata a bassa imposizione. Tali regole hanno l'effetto di introdurre un'imposta complementare corrispondente al livello minimo, con riferimento a un'aliquota effettiva d'imposta calcolata su una base giurisdizionale e avvalendosi di definizioni comuni riguardo alle imposte contemplate e alla base imponibile, determinata con riferimento all'utile contabile. Esse si applicano alle imprese multinazionali che presentano un fatturato minimo di 750 milioni di euro nei conti finanziari. L'aliquota d'imposta minima di riferimento, sia per l'IIR, che per l'UTPR, è pari al 15 per cento ed è volta a contrastare le pratiche fiscali che mirano a trasferire gli utili verso giurisdizioni con livello di tassazione basso. Le regole GloBE prevedono inoltre un'esclusione de minimis per le giurisdizioni in cui l'impresa multinazionale realizza un fatturato inferiore a 10 milioni di euro e utili inferiori a 1 milione di euro. Nel considerando n. 18 della direttiva, a tale proposito, si legge che al fine di conseguire un equilibrio fra gli obiettivi della riforma relativa a un'imposizione minima globale e gli oneri amministrativi a carico delle amministrazioni fiscali nonché dei contribuenti, la presente direttiva dovrebbe contemplare un'esclusione de minimis dei gruppi multinazionali di imprese e dei gruppi nazionali su larga scala aventi un ricavo medio inferiore a 10.000.000 di euro e un reddito o una perdita qualificante inferiore a 1.000.000 di euro in una data giurisdizione. Tali gruppi multinazionali di imprese e gruppi nazionali su larga scala non dovrebbero versare un'imposta integrativa anche se la loro aliquota effettiva d'imposta è inferiore all'aliquota minima d'imposta in detta giurisdizione. Secondo le stime dell'OCSE le entrate fiscali aggiuntive che dovrebbero prodursi grazie al meccanismo ammonteranno a circa 150 miliardi di dollari ogni anno.
  L'articolo 56 della direttiva stabilisce che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva medesima entro il 31 dicembre 2023. Tuttavia, essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi agli articoli 12, 13 e 14 in relazione agli esercizi fiscali che iniziano a decorrere dal 31 dicembre 2024.

  Luciano D'ALFONSO (PD-PPE) richiama l'attenzione sull'articolo 5 del provvedimento, concernente l'acquisto di crediti deteriorati, con lo scopo di conciliare competenze tecniche e istanze che pervengono dalla società civile. Auspica che, in sede di esame parlamentare del provvedimento, mediante un lavoro di approfondimento serio e non marcato da populismi, possano immaginarsi forme di riacquisto, da parte dei debitori originari, dei crediti deteriorati in circolazione, eventualmente nelle forme e alle condizioni di mercato. CompatibilmentePag. 54 agli spazi concessi dalla legislazione europea e dalle norme nazionali, ritiene che vi sia la possibilità di migliorare in tal senso il testo del disegno di legge.

  Marco OSNATO, presidente, rammenta come sia all'esame della Commissione Finanze una proposta di legge in tema di crediti deteriorati e del loro regime di circolazione, ricordando altresì che è previsto in tale ambito lo svolgimento di un ciclo di audizioni. Ritiene dunque che vi sia la possibilità di approfondire anche tale aspetto.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia dunque l'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.