CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 settembre 2023
164.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 70

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 12 settembre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 12 settembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.
Atto n. 58.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Stefano CANDIANI (LEGA), relatore, lo schema di decreto all'esame della XIV Commissione intende recepire nell'ordinamento la direttiva 2021/2118/UE recante modifica della direttiva 2009/103/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ed il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.
  A tale proposito pone in rilievo che il presente intervento normativo s'inserisce Pag. 71nell'ambito dei decreti legislativi da adottare per il recepimento delle direttive previste dalla legge 4 agosto 2022, n. 127 – legge di delegazione europea 2021 – che conferisce la «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea» e, in specie, per quelle elencate nel relativo Allegato A, al cui numero 13, figura, appunto, la direttiva (UE) 2021/2118.
  Rammenta che l'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 dispone, in relazione al recepimento delle direttive, che il Governo adotti i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Ove si tratti di direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo deve adottare i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
  Sottolinea che il presente schema di decreto legislativo è stato assegnato il giorno 11 agosto 2023, con termine per l'espressione del parere fissato al 20 settembre 2023 (dunque successivamente alla scadenza dei termini di delega, previsto – come indicato precedentemente – al 23 agosto 2023). Di conseguenza, il termine per l'esercizio della delega slitta di tre mesi, dal 23 agosto al 23 novembre 2023.
  Le disposizioni in esame apportano, all'articolo 1, modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) e, all'articolo 2, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private). L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore delle norme introdotte, stabilendo che le disposizioni del decreto trovino applicazione a decorrere dal 23 dicembre 2023.
  Ricorda che la direttiva (UE) 2021/118 rafforza i diritti delle vittime di incidenti automobilistici, garantendo loro l'intero risarcimento dovuto, anche quando l'assicuratore è insolvente; estende l'ambito di applicazione della precedente normativa europea; allinea i livelli minimi di copertura dell'assicurazione autoveicoli in tutta l'UE; migliora le norme sul controllo dell'assicurazione da parte degli Stati membri; inserisce norme sull'uso dell'attestazione di sinistralità pregressa da parte di una nuova assicurazione; introduce il risarcimento nel caso di veicoli spediti e di sinistri provocati da rimorchi; definisce strumenti indipendenti di confronto dei prezzi dell'assicurazione autoveicoli e reca norme sui centri d'informazione ed informazioni alle persone lese.
  Sottolinea altresì che l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli («assicurazione autoveicoli») riveste una particolare importanza per i cittadini dell'UE (sia in quanto contraenti sia come potenziali persone lese a seguito di un sinistro), nonché per le imprese di assicurazione, in quanto rappresenta un segmento consistente del mercato di assicurazione del ramo non vita nell'Unione. Inoltre, essa ha un impatto significativo sulla libera circolazione di persone, beni e veicoli e, di conseguenza, sul mercato interno.
  Il provvedimento è espressamente finalizzato a conformare il nostro ordinamento al contenuto della direttiva (UE) 2021/2118 e non presenta profili d'incompatibilità con il diritto dell'UE.
  Presenta quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 settembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 14.20.

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, Pag. 72di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.
C. 1373 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente e relatore, fa presente che il provvedimento contiene disposizioni urgenti che riguardano il processo penale, il processo civile, la normativa sulla formazione della magistratura ordinaria, i dirigenti dell'esecuzione penale esterna e degli istituti di pena minorili.
  Il decreto contiene, inoltre, disposizioni relative al contrasto al fenomeno degli incendi boschivi, al recupero delle persone tossicodipendenti, nonché in materia di isolamento, autosorveglianza e monitoraggio della situazione epidemiologica, di cultura e di pubblica amministrazione. Si compone di tredici articoli, suddivisi in nove Capi.
  Il testo si compone di tredici articoli, suddivisi in nove Capi. Il Capo I contiene gli articoli 1 e 2, nei quali sono inserite disposizioni in materia di processo penale.
  L'articolo 1 stabilisce che la disciplina speciale in materia di intercettazioni, attualmente contemplata per lo svolgimento delle indagini in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse, si applichi anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.
  L'articolo 2 istituisce le infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni. La disposizione traccia quindi un graduale percorso, segnato dall'emanazione di una serie di decreti ministeriali, al fine di consentire di localizzare presso le suddette infrastrutture digitali l'archivio digitale previsto dalle norme vigenti e, successivamente, di effettuare le stesse intercettazioni mediante tali infrastrutture.
  Nel Capo II, formato dall'articolo 3, sono inserite disposizioni in materia di processo civile davanti al tribunale per i minorenni: esse hanno lo scopo d'intervenire con urgenza in relazione ad una problematica sorta dopo la riforma attuata con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, che rischia di pregiudicare il celere ed efficace svolgimento dei relativi procedimenti.
  In particolare la nuova norma intende, in via transitoria, responsabilizzare i giudici minorili, dotati di peculiare specializzazione nella materia di cui si discute, per valutare caso per caso l'eventuale sussistenza di ragioni che consiglino di demandare al giudice onorario minorile – professionista fornito di particolare preparazione nelle materie della psicologia minorile, della neuropsichiatria infantile o dell'assistenza sociale – l'ascolto del minore o gli altri adempimenti istruttori, ovvero se si rientri nel caso ordinario, nel quale il giudice togato provvede personalmente, eventualmente con l'assistenza di un esperto.
  Tale soluzione consentirà da un lato di evitare, nell'immediato, un sovraccarico di lavoro per i giudici togati, sui quali sarebbero ricaduti adempimenti prima svolti anche dai giudici onorari, ma soprattutto di compromettere quello che è l'interesse superiore dei minori coinvolti in procedimenti di particolare delicatezza.
  Segnala che il principio della salvaguardia del superiore interesse del minore è stato ribadito dalla risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022 sulla tutela dei diritti dei minori nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia, intervenuta successivamente all'entrata in vigore della legge delega.
  Il Capo III, formato dagli articoli 4 e 5, contiene disposizioni in materia di personale di magistratura e del Ministero della giustizia.
  L'articolo 4 modifica la disciplina riguardante i corsi di formazione per partecipare ai concorsi per l'attribuzione di incarichi Pag. 73direttivi e semidirettivi per magistrati (art. 26-bis del decreto legislativo n. 26/2006), prevedendo che il materiale documentale relativo ai corsi di formazione sia inviato al CSM anche in riferimento all'attribuzione di incarichi semidirettivi e non solo di quelli direttivi; modificando il termine di decorrenza dal quale calcolare a ritroso il periodo di cinque anni in cui maturare il requisito della partecipazione al corso ed escludendo dall'obbligo di partecipazione al corso i magistrati che nel medesimo periodo (o per parte di esso) abbiano già svolto incarichi direttivi o semidirettivi.
  L'articolo 5 reca una disciplina transitoria in forza della quale, in deroga alla disciplina generale, gli incarichi dirigenziali superiori nell'ambito della esecuzione penale esterna (EPE) e degli istituti penali minorili (IPM), possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario, in possesso della anzianità di nove anni e sei mesi. Inoltre, si prevede, per la medesima durata, che ai dirigenti penitenziari dell'esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile, non ancora in possesso dell'anzianità prevista, possa essere conferito l'incarico di direttore aggiunto.
  Nel Capo IV, composto dal solo articolo 6, sono inserite disposizioni urgenti in materia di repressione degli incendi boschivi: vengono apportate alcune modifiche al reato di incendio boschivo, di cui all'art. 423-bis c.p., aumentando il minimo edittale della pena sia nel caso si integri la fattispecie colposa che quella dolosa e prevedendo un'aggravante ad effetto speciale nel caso in cui tale fattispecie sia commessa con abuso di poteri o violazione di propri doveri inerenti alla prevenzione e al contrasto degli incendi o per trarne profitto.
  Tale disposizioni appaiono coerenti con le misure recentemente adottate dalla Commissione europea per il rafforzamento delle capacità amministrative, delle conoscenze, e degli investimenti nelle azioni di prevenzione degli incendi a livello di Unione europea.
  Il Capo V reca disposizioni urgenti per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche. L'articolo 7, in particolare, reca misure relative alla destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF attribuita alla diretta gestione statale, oggetto di ripartizione nell'anno 2023, riferita alle scelte non espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, prevedendo che essa sia utilizzata prioritariamente per finanziare interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche (comma 1). Il comma 2 reca disposizioni di dettaglio in merito ai parametri di valutazione per la selezione dei progetti, alla composizione della Commissione valutativa e di monitoraggio e alla quantificazione delle risorse da destinare al finanziamento dei progetti.
  L'articolo 8 reca modifiche agli artt. 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di diretta gestione statale, prevedendo, in particolare: – una nuova finalità di destinazione delle risorse di competenza statale, relativa ad interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche. Tale ulteriore finalità rientra nelle scelte effettuate dai contribuenti a partire dalle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023; – la ripartizione delle risorse relative alla quota a diretta gestione statale, per le quali i contribuenti non hanno effettuato una scelta tra gli interventi di cui all'articolo 48, secondo finalità stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio dei ministri o, in assenza, in proporzione alle scelte espresse.
  Dall'anno 2024 all'anno 2027 la deliberazione del Consiglio dei ministri include tra gli interventi tra cui ripartire le risorse anche quelli relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.
  Il Capo VI reca disposizioni in materia di isolamento, autosorveglianza e monitoraggio della situazione epidemiologica. L'articolo 9, comma 1, in considerazione del mutato quadro epidemiologico a seguito della dichiarazione, da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità del 5 maggio 2023, della cessazione dello stato di emergenza sanitaria mondiale a causa della pandemia da COVID-19, e dell'evoluzione del Pag. 74quadro clinico dei casi di COVID-19, prevede l'abrogazione della disciplina relativa alle misure concernenti l'isolamento per le persone risultate positive al SARS-CoV-2 ed il regime di autosorveglianza per i contatti stretti con soggetti confermati positivi, prevedendo l'abrogazione delle correlate disposizioni sanzionatorie.
  Il comma 2, tenuto conto delle suddette mutate condizioni epidemiologiche, prevede che, nell'ambito del monitoraggio della situazione epidemiologica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano i relativi dati al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità, con cadenza stabilita, in base alla situazione epidemiologica, con provvedimento della Direzione generale della prevenzione sanitaria, anziché quotidiana. Il Ministero della salute verifica l'andamento della situazione epidemiologica. Resta fermo in ogni caso il potere del Ministro della salute di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica.
  Il Capo VII reca disposizioni in materia di cultura. In particolare, i commi 1-3 dell'articolo 10 modificano il decreto legislativo n. 300/1999 operando in due direzioni: da un lato, riordinano e aggiornano le aree funzionali del Ministero della cultura, senza mutarne le attribuzioni; dall'altro lato, modificano il modello organizzativo, attualmente incentrato sulle direzioni generali, coordinate da un segretario generale, optando per il modello articolato in dipartimenti (che non potranno essere più di 4). Il procedimento di attuazione della riorganizzazione avverrà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 31 dicembre 2023. La cessazione dei precedenti incarichi avverrà nel momento in cui subentreranno i nuovi dirigenti.
  Il comma 4 dell'articolo 10 modifica la legge n. 140 del 2022 (recante disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di san Francesco d'Assisi) sopprimendone l'articolo 2, comma 3. Per effetto della modifica, viene meno la previsione che rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per stabilire i criteri di assegnazione e riparto annuale del contributo economico disposto dalla legge medesima.
  Il comma 5 dell'articolo 10 modifica l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 61/2023, prorogando di 3 mesi (dal 15 settembre al 15 dicembre 2023) il termine ultimo di efficacia dell'incremento di 1 euro del costo dei biglietti di ingresso negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali.
  Il Capo VIII detta disposizioni in materia di Pubblica amministrazione: i commi 1 e 2 dell'articolo 11 danno attuazione ad un ordine del giorno (n.102) accolto dal Governo in sede di approvazione della legge di conversione del decreto-legge n. 75 del 2023 da parte della Camera dei deputati.
  Il comma 1, in particolare, limita l'applicazione dell'istituto del trattenimento in servizio, da parte di tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (quindi anche regioni, province, comuni ed altri enti ricompresi in tale ambito) alle sole posizioni dirigenziali generali dei dipartimenti – o unità corrispondenti in relazione al relativo ordinamento – che siano attuatori di progetti del PNRR.
  Il comma 3 introduce, per i soli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione, una deroga alla disposizione che vieta di conferire incarichi retribuiti ai soggetti in quiescenza, e che, ove conferiti a titolo gratuito, non possano superare la durata massima di un solo anno (articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012). Si richiama, infine, il rispetto del limite previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, che impedisce che il cumulo del trattamento pensionistico e dell'indennità di diretta collaborazione possa comportare il superamento del vigente tetto stipendiale.
  L'articolo 12 reca la clausola d'invarianza finanziaria del decreto in esame, con eccezione di quanto previsto dagli articoli 2 e 10 i quali provvedono alla copertura finanziaria degli oneri ivi previsti.Pag. 75
  Poiché il provvedimento non presenta profili di criticità in relazione alla compatibilità con il diritto dell'UE annuncio la presentazione di una proposta di parere favorevole.
  Presenta quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Elisa SCUTELLÀ (M5S) interviene per dichiarare l'astensione del proprio Gruppo su un provvedimento che contiene molte misure condivisibili, stigmatizzando al contempo l'uso reiterato ed improprio, operato dal Governo, del ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza.

  Isabella DE MONTE (A-IV-RE) nell'annunciare il voto di astensione del proprio Gruppo, condivide l'insussistenza di criticità sotto il profilo della compatibilità comunitaria del provvedimento. Ne critica tuttavia le norme di cui all'articolo 1, riguardanti la disciplina delle intercettazioni che rischiano di collidere con una visione garantista del diritto e rinviano ad un sempre più massiccio ricorso agli spyware nelle indagini penali a livello di Unione europea. Ciò rischia di ridimensionare l'esigenza di garantire l'attuazione della presunzione d'innocenza negli ordinamenti democratici, a partire dall'UE e dai suoi Stati membri e minaccia d'indebolire la rappresentanza democratica.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.25.