CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 settembre 2023
164.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Martedì 12 settembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.
C. 1341 Governo.
(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, fa presente che la Commissione è oggi chiamata ad esprimere il proprio parere al Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento sul disegno di legge C. 1341, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.
  Al riguardo, ricorda che il medesimo parere ha la finalità di accertare che il provvedimento collegato non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalla risoluzione di approvazione del Documento di economia e finanza o della relativa Nota di aggiornamento.
  In proposito, rammenta che l'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovraPag. 25 di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. Rammenta, altresì, che, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge eventuali disegni di legge collegati che presentino i medesimi requisiti possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.
  In tale quadro, segnala che il Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1) indica tra i provvedimenti collegati alla manovra di bilancio 2023-2025 un disegno di legge recante misure organiche per la promozione, la valorizzazione e la tutela del Made in Italy.
  Al riguardo, fa presente che le disposizioni del disegno di legge in oggetto, conformemente a quanto indicato nel titolo del provvedimento e nella relazione illustrativa, sono volte a sostenere lo sviluppo e la modernizzazione dei processi produttivi e delle connesse attività funzionali alla crescita della filiera del made in Italy, quale strumento di politica industriale e di rilancio dell'economia. In questo senso, osserva che il provvedimento deve quindi ritenersi funzionale a perseguire il sostegno alla ripresa dell'economia italiana e il conseguimento di tassi di crescita del PIL e del benessere economico dei cittadini più elevati di quelli registrati negli ultimi due decenni, in linea con uno degli obiettivi prioritari di politica economica indicati dal Documento di economia e finanza 2023.
  Venendo al contenuto del disegno di legge C. 1341, avverte che esso si compone di 48 articoli, distribuiti in sei Titoli, evidenziando come le disposizioni del provvedimento sotto il profilo funzionale e finalistico sono unitariamente indirizzate alla promozione e alla tutela del made in Italy con interventi di diverso tenore, che recano tanto previsioni di carattere ordinamentale quanto misure di rilancio e di sviluppo dell'economia. In particolare, il Titolo I, composto dagli articoli da 1 a 3, definisce i principi generali e gli obiettivi dell'intervento normativo, prevedendo altresì l'istituzione della Giornata nazionale del made in Italy. Il successivo Titolo II, nell'ambito del capo I, composto dagli articoli da 4 a 6, istituisce il Fondo nazionale del made in Italy e prevede misure di sostegno all'imprenditorialità femminile e di incentivazione della proprietà industriale. Il Capo II del medesimo Titolo II, agli articoli da 7 a 12, prevede una serie di misure settoriali, riferite a specifiche filiere produttive, con particolare riferimento alla filiera del legno, a quella delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo, alla filiera della nautica, a quella della ceramica e alla produzione della pasta, recando anche disposizioni sull'approvvigionamento di forniture di qualità da parte delle pubbliche amministrazioni. Il successivo Titolo III, con l'articolo 13 procede a introdurre l'opzione made in Italy nell'ambito dell'articolazione del sistema dei licei, mentre con il successivo articolo 14 istituisce la fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy» con il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del made in Italy e i licei del made in Italy. Il Titolo IV, composto dagli articoli da 15 a 30, reca una serie di misure per la promozione del made in Italy, prevedendo, in particolare, l'istituzione dell'Esposizione nazionale permanente del made in Italy, misure per la tutela del patrimonio culturale immateriale, la valorizzazione delle imprese culturali e creative, il sostegno al settore fieristico in Italia e ai mercati rionali, la promozione del turismo, misure relative alla ristorazione italiana all'estero, la creazione di un Fondo per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo, nonché l'istituzione dei distretti del prodotto tipico italiano. Il Titolo V, composto dagli articoli da 31 a 46, si articola in tre Capi e reca, rispettivamente, al Capo I, misure per la tutela e la promozione dei prodotti non agroalimentari a indicazione Pag. 26geografica protetta, al Capo II, misure volte a favorire la diffusione delle nuove tecnologie nello sviluppo della filiera del made in Italy, mentre al Capo III si prevedono interventi volti a rafforzare il contrasto alla contraffazione. Da ultimo, il Titolo VI, che reca le disposizioni finali del provvedimento, all'articolo 47 prevede un'autorizzazione di spesa per la promozione e la comunicazione degli interventi in materia di promozione del made in Italy, mentre all'articolo 48 provvede alla copertura finanziaria del disegno di legge.
  Alla luce di tale ricostruzione, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, il disegno di legge C. 1341, recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy”;

   premesso che:

    l'articolo 10, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone che in allegato al Documento di economia e finanza pubblica sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;

    il Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1) indica tra i provvedimenti collegati alla decisione di bilancio un disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy;

   considerato che:

    le disposizioni del presente disegno di legge, conformemente a quanto indicato nel titolo del provvedimento e nella relazione illustrativa, sono volte a sostenere lo sviluppo e la modernizzazione dei processi produttivi e delle connesse attività funzionali alla crescita della filiera del made in Italy, quale strumento di politica industriale e di rilancio dell'economia;

    il disegno di legge si compone di 48 articoli, distribuiti in sei Titoli, che recano disposizioni che, sotto il profilo funzionale e finalistico, sono unitariamente indirizzate alla promozione e alla tutela del made in Italy con interventi di diverso tenore, che si sostanziano tanto in previsioni di carattere ordinamentale quanto in misure volte al rilancio e allo sviluppo dell'economia;

    il provvedimento in esame è finalizzato a perseguire il sostegno della ripresa dell'economia italiana e il conseguimento di tassi di crescita del PIL e del benessere economico dei cittadini più elevati di quelli registrati negli ultimi due decenni, in linea con uno degli obiettivi prioritari di politica economica indicati dal Documento di economia e finanza 2023;

RITIENE

  che il contenuto del disegno di legge C. 1341, recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy”:

   a) sia riconducibile alle materie indicate nel Documento di economia e finanza 2023, che individua tra i provvedimenti collegati un disegno di legge recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy;

   b) non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato».

  Nessun chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

  La seduta termina alle 14.15.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 settembre 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.15.

DL 98/2023: Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento.
C. 1364 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in titolo.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Al riguardo, segnala, in primo luogo, che talune proposte emendative recano una quantificazione o una copertura carente o inidonea. Si tratta, in particolare, delle seguenti proposte emendative:

   Mari 1.2, che rende strutturale l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 che prevedono una deroga ai limiti di utilizzo della cassa integrazione salariale ordinaria per le imprese del settore delle costruzioni, senza tuttavia indicare né la quantificazione degli oneri che ne derivano, né la relativa copertura finanziaria;

   Scotto 3.07, che equipara, fino al 31 marzo 2024, il periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili, ai sensi del decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, che per mansione non possono accedere al lavoro agile, e per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e prevedendo esclusivamente una riduzione, in misura non precisata, del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

   Scotto 3.05, che è volta ad escludere l'applicazione del limite temporale massimo di sette mesi per il riconoscimento del reddito di cittadinanza nell'anno 2023, previsto dall'articolo 1, comma 313, delle legge di bilancio 2023, in caso di mancata adozione, da parte degli enti preposti, di misure di politiche attive, ivi inclusi i corsi di aggiornamento delle competenze o di riqualificazione professionale, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

   Scotto 4.4, che, da un lato, alla lettera a), incrementa il contributo di solidarietà gravante sui soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi mediante l'innalzamento dal 50 per cento al 63 per cento dell'aliquota prevista dall'articolo 1, comma 116, della legge n. 197 del 2022; e, dall'altro, alla lettera b), prevede di prolungare il limite temporale massimo per il riconoscimento del reddito di cittadinanza nell'anno 2023 da sette mesi a dieci mesi, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano né alla relativa copertura finanziaria, non essendo l'incremento di entrate di cui alla lettera a) espressamente destinato a far fronte alle spese di cui alla lettera b).

  Ritiene, invece, necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari delle seguenti proposte emendative:

   Mari 1.4, che estende il periodo di applicazione della deroga ai limiti di utilizzo della cassa integrazione salariale ordinaria per le imprese del settore delle costruzioni alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate a partire dal 1° giugno 2023, provvedendo conseguentemente ad incrementare di 2,4 milioni di Pag. 28euro la copertura finanziaria dei relativi oneri, prevista dal comma 2 dell'articolo 1. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla quantificazione degli oneri indicata dalla proposta emendativa, che appare congrua rispetto ai dati contenuti nella relazione tecnica allegata al provvedimento, nonché all'idoneità della copertura finanziaria;

   Scotto 1.9, che, da un lato, estende la deroga ai limiti di utilizzo della cassa integrazione salariale ordinaria di cui all'articolo 1, alle imprese che svolgono attività all'aperto caratterizzate da un intenso lavoro fisico, dall'altro, riconosce ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore un'indennità integrativa pari al 90 per cento della retribuzione minima prevista dai contratti, provvedendo conseguentemente ad incrementare di 8,4 milioni di euro la copertura finanziaria dei relativi oneri prevista dal comma 2 dell'articolo 1. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri indicata dalla proposta emendativa nonché all'idoneità della copertura finanziaria;

   Mari 1.6, che riconosce ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore un'indennità integrativa pari al 90 per cento della retribuzione minima prevista dai contratti, provvedendo conseguentemente ad incrementare di 6,4 milioni di euro la copertura finanziaria prevista dal comma 2 dell'articolo 1. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri indicata dalla proposta emendativa nonché all'idoneità della copertura finanziaria;

   Barzotti 1.13, che è volta a riconoscere ai lavoratori impegnati nelle attività di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame il diritto di sospendere l'attività lavorativa qualora soggetti ad esposizione prolungata al sole con temperature pari o superiori ai 33 gradi centigradi. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa;

   Mari 1.5, che estende la deroga ai limiti di utilizzo della cassa integrazione salariale ordinaria di cui all'articolo 1, alle imprese che svolgono attività all'aperto caratterizzate da un intenso lavoro fisico, provvedendo conseguentemente ad incrementare di 3,4 milioni di euro la copertura finanziaria dei relativi oneri prevista dal comma 2 dell'articolo 1. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri indicata dalla proposta emendativa nonché all'idoneità della copertura finanziaria;

   Mari 1.7, che è volta a introdurre in via permanente il divieto di svolgimento delle attività lavorative previste dall'articolo 1, in caso di superamento della temperatura di 35 gradi centigradi, quantificando i relativi oneri in 7,4 milioni di euro per l'anno 2023 e ponendo la copertura finanziaria degli stessi a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria, rilevandosi in ogni caso che viene prevista una copertura finanziaria di carattere annuale a fronte di una disposizione di carattere permanente;

   Carotenuto 1.03 e Mari 1.01, che sono volte a prevedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2023, il divieto sul territorio nazionale di svolgimento dell'attività lavorativa dalle ore 12 alle ore 16 nel caso di esposizione prolungata al sole con temperature pari o superiori, rispettivamente, ai 33 e ai 35 gradi centigradi. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in commento;

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   Barzotti 1.02, che introduce in via permanente il diritto per tutti i lavoratori di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto il monte ore settimanale, nel rispetto degli obblighi informativi di cui alla legge n. 81 del 2017, a condizione che l'attività lavorativa medesima sia compatibile con la predetta modalità di svolgimento. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa, con particolare riferimento ai lavoratori del settore pubblico;

   Tucci 1.04, che è volta a prevedere il divieto di svolgimento di ogni attività lavorativa nel caso di abbassamento delle temperature sotto i –6 gradi centigradi e di superamento dei 39 gradi centigradi. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa;

   Aiello 2.10, che è volta ad estendere di 28 giorni il periodo temporale in cui, nel caso di sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa dovute a eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, è prevista l'erogazione agli operai agricoli a tempo indeterminato del trattamento sostitutivo della retribuzione, di cui all'articolo 8 della legge n. 457 del 1972. La proposta emendativa quantifica gli oneri che ne derivano in 0,3 milioni di euro per l'anno 2023 e pone la copertura finanziaria degli stessi a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla quantificazione degli oneri indicata dalla proposta emendativa, che appare congrua rispetto ai dati contenuti nella relazione tecnica allegata al provvedimento, nonché all'idoneità della copertura finanziaria;

   Mari 2.1, che prevede che il trattamento sostitutivo della retribuzione, di cui all'articolo 8 della legge n. 457 del 1972, spettante ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, sia riconosciuto, oltre che agli operai agricoli a tempo indeterminato, come attualmente stabilito al comma 1 del medesimo articolo 2, anche agli operai agricoli a tempo determinato nonché ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore. La proposta emendativa quantifica gli oneri che ne derivano in 3,1 milioni di euro per l'anno 2023 e pone la copertura finanziaria degli stessi a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria;

   Scotto 2.7, che prevede che il trattamento sostitutivo della retribuzione, di cui all'articolo 8 della legge n. 457 del 1972, spettante ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, sia riconosciuto, oltre che agli operai agricoli a tempo indeterminato, come attualmente stabilito al comma 1 del medesimo articolo 2, anche agli operai agricoli a tempo determinato, prevedendo altresì l'equiparazione dei periodi di trattamento fruiti a periodi lavorativi ai fini del requisito per l'accesso alla prestazione di disoccupazione agricola. La proposta emendativa quantifica gli oneri che ne derivano in 1,4 milioni di euro per l'anno 2023 e pone la copertura finanziaria degli stessi a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria;

   Carotenuto 2.11, che prevede che il trattamento sostitutivo della retribuzione, di cui all'articolo 8 della legge n. 457 del 1972, spettante ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, sia altresì riconosciuto ai lavoratori stagionali del settore agricolo e della pesca, quantificando gli oneri che ne derivano in 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e ponendone la copertura finanziaria a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazionePag. 30 degli oneri e della relativa copertura finanziaria;

   gli identici Scotto 2.12 e Mari 2.5, che sono volte a modificare la disciplina di cui all'articolo 21 della legge n. 223 del 1991, relativa al riconoscimento dei benefici previsti, a fini previdenziali e assistenziali, in favore di specifiche categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato, da un lato ampliando, in via apparentemente retroattiva, l'ambito applicativo dei suddetti benefici con riferimento ai soggetti indicati al comma 6-bis del citato articolo 21, dall'altro estendendone il riconoscimento anche ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone colpite da eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore. Al riguardo, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito agli effetti finanziari delle proposte emendative in esame, che sembrano presentare carattere estensivo rispetto alla disciplina vigente;

   Mari 2.2, che prevede che il trattamento sostitutivo della retribuzione, di cui all'articolo 8 della legge n. 457 del 1972, spettante ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, sia riconosciuto, oltre che agli operai agricoli a tempo indeterminato, come attualmente stabilito al comma 1 del medesimo articolo 2, anche agli operai agricoli a tempo determinato nonché ai lavoratori e preposti addetti all'allestimento di ponteggi e impalcature. La proposta emendativa quantifica gli oneri che ne derivano in 3,1 milioni di euro per l'anno 2023 e pone la copertura finanziaria degli stessi a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria;

   Mari 2.3, che prevede che il trattamento sostitutivo della retribuzione, di cui all'articolo 8 della legge n. 457 del 1972, spettante ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, sia riconosciuto, oltre che agli operai agricoli a tempo indeterminato, come attualmente stabilito al comma 1 del medesimo articolo 2, anche agli operai agricoli a tempo determinato. La proposta emendativa quantifica gli oneri che ne derivano in 3,1 milioni di euro per l'anno 2023 e pone la copertura finanziaria degli stessi a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria;

   Mari 2.4, che prevede che il trattamento sostitutivo della retribuzione, di cui all'articolo 8 della legge n. 457 del 1972, spettante ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, sia riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa per periodi inferiori alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto. La proposta emendativa quantifica gli oneri che ne derivano in 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e pone la copertura finanziaria degli stessi a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria;

   Tucci 2.01, che prevede il divieto di svolgimento di attività lavorative dalle ore 12 alle ore 16.30 da parte di talune categorie di lavoratori del settore agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, nel caso di esposizione prolungata al sole, stabilendo altresì che l'INL, l'INAIL e l'INPS diramino giornalmente sui propri siti web le informazioni riguardanti i territori interessati dal predetto divieto. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito agli effetti finanziari derivanti dall'introduzione del citato divieto allo svolgimento di attività lavorative nonché in ordine alla possibilità per gli enti pubblici interessati di provvedere ai compiti loro affidati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

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   Barzotti 2.02, che prevede che, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, dal 1° gennaio 2024, ai rapporti di lavoro eseguiti in modalità agile si applichi la riduzione dell'1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro dovuti all'INAIL. La proposta emendativa quantifica gli oneri che ne derivano in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 e pone la copertura degli stessi a carico del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria;

   Mari 3.1, che è volta a prevedere che le linee-guida, adottate dalle intese sottoscritte tra le parti sociali per tutelare i lavoratori in caso di emergenze climatiche, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, debbano assicurare un insieme di adempimenti da parte dei datori di lavoro, quali l'informazione e la formazione adeguata dei lavoratori sul tema della sicurezza in una lingua che gli stessi comprendano; la disponibilità dell'acqua potabile; la fornitura di un abbigliamento adeguato a ripararsi dal caldo; la possibilità di modificare l'orario di lavoro con riduzione dei ritmi di lavoro e pause aggiuntive; l'adozione di un piano di sorveglianza per garantire forme di prevenzione. Al riguardo, considerato che il comma 2 del medesimo articolo 3 prevede che le intese possano essere recepite con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa anche con riferimento alla sua eventuale applicazione alle pubbliche amministrazioni;

   Scotto 3.04, che, essendo volta a sopprimere il limite di sette mesi per il riconoscimento del reddito di cittadinanza nell'anno 2023, previsto dalla legge n. 197 del 2022, provvede ai relativi oneri, pari a 422.500.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008. Al riguardo, nel segnalare che la formulazione del comma 14-bis, recante la copertura finanziaria, non quantifica gli oneri derivanti dalle modifiche apportate al decreto-legge n. 48 del 2023 ma prevede esclusivamente la riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione per l'importo sopra indicato, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria;

   Scotto 3.06, che, nell'estendere, fino al 31 marzo 2024, le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto n. 18 del 2020, che consentono ai lavoratori fragili di svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, provvede ai relativi oneri, pari a 18.660.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria, tenuto conto che la relazione tecnica di passaggio allegata al decreto-legge n. 115 del 2022 quantifica l'onere derivante dalla proroga del medesimo articolo 26, comma 2-bis, dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 in 18.660.000 euro.

  Avverte, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere contrario sulle proposte emendative Mari 1.2 e Scotto 3.07, 3.05 e 4.4, dal momento che le stesse, come già evidenziato dal relatore, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e copertura.Pag. 32
  Esprime, altresì, parere contrario sulle proposte emendative Mari 1.4, Scotto 1.9, Mari 1.6, 1.5 e 1.7, Aiello 2.10, Mari 2.1, Scotto 2.7, Carotenuto 2.11, Mari 2.2, 2.3 e 2.4, Barzotti 2.02 e Scotto 3.04 e 3.06, anch'esse dianzi richiamate dal relatore, in considerazione del fatto che allo stato non risulta possibile verificare la correttezza della quantificazione degli oneri in essi indicati né la congruità della relativa copertura finanziaria. Esprime, inoltre, parere contrario sulle proposte emendative Barzotti 1.13, Carotenuto 1.03, Mari 1.01, Barzotti 1.02, Tucci 1.04, gli identici Scotto 2.12 e Mari 2.5, Tucci 2.01 e Mari 3.1, sulle quali il relatore ha formulato una richiesta di chiarimento, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e copertura finanziaria. Non ha, invece, osservazioni sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) dichiara di non comprendere le ragioni della contrarietà manifestata dal sottosegretario Freni sull'articolo aggiuntivo Barzotti 1.02, evidenziando come il diritto ivi riconosciuto per tutti i lavoratori di svolgere la prestazione in modalità agile, al ricorrere di determinate condizioni, anche qualora fosse esteso al personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni costituirebbe a suo avviso per queste ultime una fonte di risparmi, sia pure non quantificabili. Osserva, infatti, che il ricorso a modalità di lavoro agile determina minori costi gestionali, anche in relazione alle spese di funzionamento per i luoghi di lavoro nei quali il predetto personale è chiamato ad operare. In tale quadro, ritiene dunque auspicabile una rivalutazione del parere contrario in precedenza espresso, dal momento che l'articolo aggiuntivo in esame, la cui formulazione in via prudenziale potrebbe eventualmente anche essere integrata al fine di corredare il testo di un'apposita clausola di invarianza finanziaria, non appare in alcun modo suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Osserva che analoghe considerazioni possono essere riferite anche all'articolo aggiuntivo Barzotti 2.02, che prevede che ai rapporti di lavoro eseguiti in modalità agile si applichi la riduzione dell'1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro dovuti all'INAIL, dal momento che tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa è passibile di generare, come già detto, risparmi anche per la pubblica amministrazione, in relazione, ad esempio, ad una presumibile minore incidenza degli infortuni sui luoghi di lavoro. Nell'evidenziare in tal senso che l'onere recato dalla proposta emendativa in commento potrebbe a suo avviso risultare addirittura sovrastimato, invita anche in questo caso a valutare l'eventualità di inserire nel testo una specifica clausola di invarianza finanziaria ovvero, qualora ciò non fosse sufficiente a superare l'obiezione del Governo, l'opportunità di individuare una diversa forma di copertura finanziaria rispetto a quella operata tramite la riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili. Riguardo invece all'emendamento Aiello 2.10, su cui il sottosegretario Freni ha manifestato perplessità circa la correttezza della quantificazione degli oneri e la congruità della copertura finanziaria, ritiene che in via istituzionale dovrebbe essere compito del Governo stesso quello di elaborare le relazioni tecniche volte ad accertare gli effetti finanziari derivanti dalle singole proposte emendative all'esame della Commissione Bilancio, ferma restando anche in tal caso la possibilità di provvedere ai suddetti oneri mediante differenti modalità di copertura, qualora da parte del Governo vi fosse l'indisponibilità ad utilizzare per tali fini il Fondo sociale per occupazione e formazione.
  Tutto ciò premesso, ribadisce l'esigenza che l'esame presso la Commissione Bilancio delle proposte emendative riferite ai vari provvedimenti calendarizzati in Assemblea si limiti ad una verifica di ordine strettamente tecnico-finanziario, senza trascendere in valutazioni di merito, che dovrebbero viceversa essere affrontate nel corso del dibattito presso le Commissioni di volta in volta competenti.

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  Il sottosegretario Federico FRENI, nel ribadire il parere contrario sull'articolo aggiuntivo Barzotti 1.02, rammenta che alle disposizioni che nel corso degli ultimi anni hanno autorizzato lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile nel settore pubblico, come accaduto nei diversi provvedimenti legislativi adottati dal Governo per fronteggiare le conseguenze della pandemia da COVID-19, sono stati costantemente ascritti effetti onerosi a carico della finanza pubblica, conseguentemente individuando la necessaria copertura finanziaria. Per quanto concerne invece l'emendamento Aiello 2.10, osserva che la contrarietà in precedenza espressa è motivata dall'impossibilità di verificare la quantificazione dei relativi oneri, che potrebbero essere sottostimati, nonché dall'inidoneità della copertura finanziaria a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Conferma, infine, il parere contrario sull'articolo aggiuntivo Barzotti 2.02, che, ferme restando le perplessità circa la congruità della quantificazione degli oneri, utilizza a copertura il Fondo per le esigenze indifferibili.

  Marco GRIMALDI (AVS), con riferimento alle osservazioni formulate dal rappresentante del Governo, segnala che la quantificazione degli oneri recata dall'emendamento Mari 1.4 appare certamente verificabile, posto che quest'ultimo si limita ad estendere di un mese il periodo di applicazione della deroga ai limiti di utilizzo della cassa integrazione salariale ordinaria per le imprese del settore delle costruzioni, utilizzando a tal fine i medesimi parametri impiegati nella relazione tecnica riferita al testo iniziale del decreto-legge. Ritiene senz'altro legittima la scelta del Governo di non voler considerare utilizzabile ai fini della copertura dei predetti oneri il Fondo sociale per occupazione e formazione, in quanto eventualmente già destinato ad altri interventi, tuttavia ritiene che sarebbe più corretto esplicitare tale contrarietà nel merito piuttosto che paventare il rischio di una violazione dell'articolo 81 della Costituzione. Nel sottolineare invece come l'emendamento Mari 3.1 non comporti in alcun modo, a suo avviso, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, reputa che sul piano generale sarebbe più accettabile, anche dal punto di vista della franchezza del dibattito parlamentare, che il Governo dichiari la propria contrarietà sul merito delle proposte emendative all'esame della Commissione Bilancio, senza invocare argomentazioni di natura tecnico-finanziaria che appaiono viceversa scarsamente fondate.

  Il sottosegretario Federico FRENI precisa che la contrarietà dianzi espressa sull'emendamento Mari 1.4 deriva dall'impossibilità di verificare la correttezza della quantificazione degli oneri in esso indicati, mentre l'onerosità dell'emendamento Mari 3.1 discende dalla potenziale applicazione delle disposizioni ivi contenute anche al perimetro delle pubbliche amministrazioni.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede delucidazioni in merito al parere contrario espresso sull'emendamento Scotto 2.7, volto ad estendere agli operai agricoli a tempo determinato il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'articolo 8 della legge n. 457 del 1972, al fine di sanare un'ingiustificata disparità tra i lavoratori. In particolare, sollecita il rappresentante del Governo a chiarire se la contrarietà espressa derivi dalla difficoltà di quantificare puntualmente gli oneri che derivano dalla proposta emendativa, compito cui peraltro a suo giudizio dovrebbe provvedere il Governo stesso tramite la predisposizione di una apposita relazione tecnica, ovvero dalla inidoneità della copertura finanziaria individuata a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

  Il sottosegretario Federico FRENI chiarisce che il parere contrario sull'emendamento Scotto 2.7 discende essenzialmente dalla quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, che non risulta al momento positivamente riscontrabile, evidenziando tuttavia come ai fini dell'utilizzo con finalità di copertura del Fondo sociale per occupazione e formazione rilevi non solo l'astratta capienza della dotazione del Pag. 34Fondo stesso ma anche l'effettiva disponibilità delle risorse in esso iscritte.

  Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminate le proposte emendative riferite al disegno di legge C. 1364, approvato dal Senato della Repubblica, di conversione in legge del decreto-legge n. 98 del 2023, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento, contenute nel fascicolo n. 1,

  esprime

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.13, 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.10, 2.11, 2.12, 2.01, 2.02, 3.1, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07 e 4.4, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.35.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 12 settembre 2023.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022.
C. 1343 Governo, approvato dal Senato.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023.
C. 1344 Governo, approvato dal Senato.

  Il Comitato si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.