CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 settembre 2023
164.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
Pag. 21

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 12 settembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Monica CIABURRO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Matteo Perego Di Cremnago.

  La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare.
Atto n. 56.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato da ultimo nella seduta del 1° agosto scorso.

  Monica CIABURRO, presidente, ricorda che nella seduta del 1° agosto il relatore ha illustrato i contenuti del provvedimento in esame e che il Governo si è dichiarato disponibile ad attendere oltre i termini previsti dalla legge per l'espressione del prescritto parere.
  Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 settembre 2023. — Presidenza della vicepresidente Monica CIABURRO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Matteo Perego Di Cremnago.

  La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati Membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.
C. 1267 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

Pag. 22

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Roberto BAGNASCO (FI-PPE), relatore, introduce l'esame del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018, osservando che i cosiddetti accordi misti costituiscono lo strumento giuridico di cui gli Stati membri e l'Unione europea si avvalgono per negoziare, sottoscrivere e dare attuazione a obblighi assunti con Stati terzi. Pertanto, oltre alla stessa Unione europea, anche gli Stati membri diventano parti contraenti nei confronti delle parti contraenti extra UE.
  Evidenzia, quindi, che l'Accordo – volto a sostituire quello di cooperazione del 1980 tra la Comunità economica europea e gli Stati membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico – intende contribuire al consolidamento del partenariato globale tra l'Unione europea e Singapore, promuovendo la cooperazione politica e settoriale e le azioni congiunte su questioni di reciproco interesse, anche in relazione alle complesse crescenti sfide regionali e mondiali.
  Segnala, inoltre, che analogamente ad altri accordi conclusi dall'Unione europea con Stati terzi, l'Accordo comprende le abituali clausole politiche vincolanti, basate su valori condivisi da entrambe le Parti, in materia di diritti umani, ruolo della Corte penale internazionale, armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro e lotta al terrorismo. In particolare, evidenzia che nella relazione illustrativa viene precisato che «il rispetto dei princìpi democratici dello Stato di diritto e dei diritti umani fondamentali, come sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dagli altri strumenti internazionali applicabili in materia di diritti umani di cui le Parti sono parti contraenti, costituisce la base per la cooperazione ai sensi dell'Accordo».
  Rileva, poi, che l'Intesa si compone di 52 articoli, organizzati in nove Titoli.
  Il Titolo I (articoli 1 e 2) – relativo alla natura dell'Accordo e all'ambito di applicazione – riconosce quali elementi essenziali dell'Intesa il rispetto dello Stato di diritto, dei princìpi democratici e dei diritti umani, nonché i valori comuni enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, la promozione dello sviluppo sostenibile e l'impegno a cooperare per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici e dalla globalizzazione. In particolare, l'articolo 2 stabilisce le finalità e il perimetro degli ambiti della cooperazione, precisando che questa riguarda diversi settori tra cui anche la lotta al terrorismo, alla criminalità transnazionale, alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro.
  Il Titolo II (articoli 3 e 4), oltre a ribadire l'impegno a promuovere la cooperazione nelle organizzazioni regionali e internazionali, reca disposizioni volte ad incoraggiare la cooperazione tra istituti di ricerca, università, organizzazioni non governative e media, coerentemente con l'obiettivo di assicurare adeguato spazio al dialogo con la società civile.
  Il Titolo III (articoli 5-8) reca, invece, norme sulla cooperazione in materia di giustizia, sicurezza e sviluppo a livello internazionale. Particolarmente rilevanti per la Commissione difesa sono gli articoli 6 e 7 che prevedono la cooperazione delle Parti nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, che rappresenta a un elemento essenziale dell'Accordo, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione, a livello nazionale, degli obblighi previsti in virtù dei trattati e degli accordi internazionali.
  Il Titolo IV (articoli 9-16) disciplina la collaborazione in materia di: questioni sanitarie e fitosanitarie; dogane; investimenti; introduzione ed applicazione di regole per favorire la concorrenza, la trasparenza e la certezza del diritto; promozione dell'accesso ai rispettivi mercati nel settore dei servizi; tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
  Il Titolo V (articoli 17-22) detta disposizioni in tema di giustizia, libertà e sicurezza,Pag. 23 riservando una particolare attenzione alla promozione dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni, anche attraverso reciproci scambi di informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione. In virtù dell'importanza legata alla gestione congiunta dei flussi migratori, le Parti si impegnano anche a promuovere il dialogo sulle politiche in materia di migrazione, compresi la migrazione legale e irregolare, il traffico e la tratta di esseri umani.
  Il Titolo VI (articoli 23-38) riguarda prevalentemente gli ambiti di cooperazione economica, con specifiche disposizioni in materia di servizi finanziari e contrasto alle pratiche fiscali riconosciute dannose.
  Il Titolo VII (articoli 39 e 40) impegna le Parti a mettere a disposizione i mezzi necessari al conseguimento degli obiettivi di cooperazione, nonché ad instaurare un dialogo regolare sulle rispettive politiche di aiuto allo sviluppo.
  Il Titolo VIII (articolo 41) istituisce un Comitato misto con il compito di assicurare il buon funzionamento e la corretta applicazione dell'Accordo.
  Conclude riferendo che il Titolo IX (articoli 42-52) contiene le disposizioni finali dell'Accordo che recano, tra l'altro, anche una clausola evolutiva per l'eventuale intensificazione delle forme di cooperazione.
  Alla luce di quanto esposto e della specifica rilevanza dell'Accordo preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole.

  Il Sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO sottolinea l'importanza per l'Italia dell'incremento della cooperazione con Singapore, essendo questo Paese un palcoscenico tecnologico di grande rilievo che potrà indurre positivi sviluppi anche per le relazioni con altri Stati del sud-est asiatico.

  Monica CIABURRO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.