CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 settembre 2023
162.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 7 settembre 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 13.45.

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.
C. 854.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro URZÌ, relatore, ricorda che il Comitato è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VII Commissione, la proposta di legge C. 854, di iniziativa dei deputati Schifone e Foti, come modificata dalla Commissione di merito in sede referente, recante «Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche»,
  Fa presente che la proposta in esame è composta di due articoli, il primo dei quali, al comma 1, dispone che la Repubblica riconosce i giorni dal 4 all'11 febbraio di ciascun anno quale «Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche», note con la sigla STEM, al fine di sensibilizzare e di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento di tali discipline. La relazione illustrativa del provvedimento in esame chiarisce che la Settimana nazionale è fissata «tenuto conto che l'11 febbraio si celebra la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza». Ricorda, inoltre, quale importante contributo alla diffusione della sigla STEM in italiano l'istituzione nel 2021 da parte del Ministero dell'istruzione del primo concorso finalizzato al reclutamento del personale docente per le materie scientifiche e tecnologiche nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1, la Settimana nazionale non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, nei giorni feriali che la compongono, costituisce giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado. Il comma 3 dispone che, in occasione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, il Ministero dell'università e della ricerca promuove cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (cosiddette istituzioni AFAM) e nei principali musei scientifici nazionali della scienza e della tecnica per la realizzazione delle finalità indicate al comma 1. Il comma 4, infine, dispone che le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dall'articolo 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Segnala che l'articolo 2 della proposta di legge reca le finalità della Settimana nazionale. In particolare, ai sensi del comma 1, la Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche è volta a promuovere l'orientamento, l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di competenze nell'ambito di tali discipline, necessarie a favorire l'innovazione e la prosperità della Nazione. Secondo quanto previsto dal comma 2, le iniziative da realizzare nell'ambito della Settimana nazionale perseguono le seguenti finalità: a) attivare percorsi stabili di orientamento post-scolastico che coinvolgano i discenti e le istituzioni pubbliche, comprese le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le imprese private e gli ordini professionali, volti a favorire la conoscenza delle discipline STEM e che indirizzino, in modo consapevole, la scelta degli stessi discenti verso tali discipline; b) valorizzare e consolidare il curriculum vitae scolastico ed extrascolastico; c) promuovere campagne di sensibilizzazione allo scopo di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimentoPag. 6 delle discipline STEM; d) indirizzare maggiormente la didattica, sin dai primi gradi di istruzione, verso l'acquisizione di competenze nelle discipline STEM; e) promuovere corsi di formazione con modalità innovative sulle materie STEM per il personale docente al fine di favorire la trasmissione di tali nozioni ai discenti; f) valorizzare gli strumenti di collaborazione tra il settore pubblico e il settore privato attraverso la costituzione e lo sviluppo di start-up innovative e la promozione di collaborazioni con le iniziative di formazione collegate a imprese del settore tecnologico nell'ambito delle discipline STEM; g) sostenere iniziative, anche extrascolastiche, per i discenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado volte a stimolare l'apprendimento delle discipline STEM; h) promuovere l'organizzazione di incontri, giornate di orientamento e altre attività similari per i discenti della scuola secondaria di secondo grado; i) promuovere percorsi di studio, formazione o ricerca nelle discipline STEM, anche attraverso la previsione di borse di studio; l) attivare percorsi formativi per favorire, attraverso adeguate competenze in ambito scientifico, il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che ne sono usciti promuovendo, in particolare, la partecipazione femminile; m) prevedere incentivi e premialità per le aziende e i soggetti privati che operano nel campo scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico e nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT); n) promuovere iniziative finalizzate all'applicazione delle competenze STEM in ambito giuridico.
  Segnala che il comma 3 dell'articolo 2, al fine di dare concreta attuazione alle finalità sopra descritte, in aggiunta alle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Fondo per la Repubblica Digitale (istituito dall'articolo 29 del decreto-legge n. 152 del 2021) nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari, incrementa di 2 milioni di euro per l'anno 2024 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, provvedendo alla copertura finanziaria del relativo onere. Ricordo che il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è stato istituito dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, con uno stanziamento originario di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Ai sensi del comma 4, infine, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che l'istituzione di una nuova ricorrenza civile della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, rientra prevalentemente nell'ambito della materia dell'ordinamento civile, che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Con riguardo all'articolato elenco di celebrazioni, manifestazioni e iniziative da organizzarsi nei vari ambiti (scuole, università, accademie, ma anche a livello delle aziende e di altre realtà della società civile), vengono in rilievo talune materie di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione), quali «promozione e organizzazione di attività culturali», «istruzione», «professioni», «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi», ma anche, per alcuni aspetti, la materia dell'istruzione e formazione professionale riconducibile alla competenza residuale regionale (ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione).
  Formula quindi, anche considerate le motivazioni e le finalità del provvedimento, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

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Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018.
C. 1149 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Augusta MONTARULI (FDI), relatrice, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018 (C. 1149), già approvato dal Senato.
  Ricorda che un disegno di legge di ratifica del medesimo Trattato (l'Atto Senato n. 1987) venne esaminato nella scorsa legislatura dalla Commissione affari esteri del Senato della Repubblica, ma non poté vedere completato il suo iter a causa della conclusione anticipata della legislatura.
  Come indicato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento presentato al Senato, la ratifica in esame si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, consentendo una stretta collaborazione tra i due Paesi in tale settore.
  Quanto al contenuto del Trattato oggetto di ratifica, composto da 26 articoli, preceduti da un breve preambolo, fa presente che l'articolo 1 precisa gli ambiti dell'assistenza giudiziaria in materia penale (fra cui la ricerca e l'identificazione di persone, la notificazione degli atti giudiziari, l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni, la confisca di proventi illeciti). L'articolo 2 circoscrive l'ambito di operatività del «principio della doppia incriminazione» ai soli casi in cui la richiesta di assistenza giudiziaria abbia ad oggetto l'esecuzione di perquisizioni, sequestri o altri atti che, per loro natura, incidano su diritti fondamentali delle persone. Al di fuori di tali ipotesi, l'assistenza potrà essere prestata anche quando il fatto per cui procede lo Stato richiedente non sia previsto come reato nello Stato richiesto.
  Fa altresì presente che l'articolo 3 disciplina inoltre i casi in cui possa essere previsto un rifiuto o un differimento dell'assistenza giudiziaria, includendovi, oltre a quelli previsti dalle norme pattizie internazionali, i casi in cui: la richiesta sia contraria alla legislazione dello Stato richiesto; si proceda per un reato politico o per uno di natura esclusivamente militare; si proceda per un reato punibile con una pena vietata dalla normativa nazionale e si abbiano fondati motivi che la richiesta possa essere strumentale a perseguire una persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalità od opinioni politiche.
  Il Trattato individua quindi nei rispettivi Ministeri della giustizia le Autorità centrali designate dalle Parti (articolo 4), disciplina le forme e il contenuto della richiesta (articolo 5), le modalità per l'esecuzione della domanda di assistenza (articolo 6) e per la notifica dei documenti (articolo 8), le misure per la localizzazione e identificazione di persone (articolo 7), le assunzioni probatorie (articoli 9 e 10), le garanzie speciali per le persone citate (articolo 11), le modalità di trasferimento temporaneo di persone detenute (articolo 12) e le misure di protezione per vittime e testimoni (articolo 13). I successivi articoli riguardano le modalità di comparizione delle persone (articolo 14), la produzione di documenti (articolo 15), le perquisizioni, i sequestri e la confisca di proventi del reato (articolo 16), gli accertamenti bancari e finanziari (articolo 17), la possibilità di costituire squadre investigative comuni (articolo 18), le consegne vigilate o controllate nel territorio dell'altra Parte (articolo 19) e le procedure Pag. 8per lo scambio di informazioni sui procedimenti penali e sulla legislazione (articoli 20 e 21). Il Trattato, oltre a precisare che non si impedisce alle Parti di cooperare in materia di assistenza, in virtù di altri trattati dei quali sono parte (articolo 22), disciplina le modalità per garantire la riservatezza delle informazioni o delle prove fornite (articolo 23), la suddivisione delle spese tra le Parti (articolo 24) e la composizione di eventuali controversie interpretative o applicative dell'accordo (articolo 25). L'articolo 26 dispone infine in materia di entrata in vigore, modifica e cessazione del Trattato.
  Quanto al contenuto del disegno di legge, composto da 4 articoli, fa presente che gli articoli 1 e 2 riguardano rispettivamente la ratifica e l'ordine di esecuzione del Trattato. L'articolo 3 quantifica gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del provvedimento e dispone in materia di copertura finanziaria mentre l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019.
C. 1150 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Edoardo ZIELLO (LEGA), relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019 (C 1150), già approvato dal Senato. Ricorda che un identico disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame era stato incardinato nella scorsa legislatura presso la Commissione esteri del Senato, senza tuttavia che se ne concludesse l'iter.
  Fa quindi presente che l'obiettivo dell'Accordo, che ricalca il modello di analoghi accordi di cooperazione in materia di difesa, è quello di fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti indiretti nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.
  Quanto al suo contenuto, l'Accordo – costituito da un breve preambolo e da sedici articoli – dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 1), individua (articolo 2) gli obiettivi e le modalità della cooperazione bilaterale, tra i quali in particolare: lo sviluppo e l'aggiornamento della politica della difesa; la partecipazione del personale militare ad esercitazioni e programmi di formazione; la lotta alla pirateria marittima e ad altre attività sulla sicurezza marittima; lo scambio di esperienze tramite esercitazioni congiunte e la partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace sotto l'egida delle Nazioni Unite.
  I Ministeri della difesa delle due Parti sono indicati quali autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo (articolo 3). Fra le aree di cooperazione (articolo 4) vengono annoverati: il supporto ad iniziative commerciali connesse a materiale e servizi per la difesa, la formazione delle Forze Armate Pag. 9e la sanità militare, l'istituzione di contatti permanenti; la partecipazione ad attività sportive ed esercitazioni; lo scambio di visite reciproche. I successivi articoli dell'Accordo disciplinano: l'organizzazione delle attività addestrative (articolo 5); la cooperazione nel settore degli equipaggiamenti militari (articolo 6); gli aspetti finanziari (articolo 7) e quelli giurisdizionali (articolo 8). Ulteriori misure riguardano le questioni relative al risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante (articolo 10), la regolazione dell'ingresso e della permanenza reciproca di personale (articolo 11), i requisiti sanitari (articolo 12), le condizioni di cessazione anticipata dei programmi di scambio (articolo 13) e le modalità per la protezione e per il trattamento di informazioni classificate (articolo 14). L'Accordo definisce infine le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 15) e i termini per la sua entrata in vigore, per la sua durata, oltre che i termini per la possibilità di emendarne i contenuti (articolo 16).
  Quanto al contenuto del disegno di legge in esame, fa presente che gli articoli 1 e 2 riguardano rispettivamente la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri imputabili alle spese di missione per lo svolgimento delle visite ufficiali e degli incontri operativi previsti. L'articolo 4 pone una clausola di invarianza finanziaria per ogni ulteriore spesa, stabilendo che ad eventuali oneri addizionali derivanti dall'attuazione dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021.
C. 1259, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Igor IEZZI (LEGA), relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esprimere il prescritto parere alla Commissione Affari esteri sulla proposta di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021 (C. 1259 d'iniziativa dei senatori Alfieri ed altri), approvata dal Senato in un testo unificato.
  Ricorda che il 12 febbraio 1982 la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco hanno stipulato una Convenzione generale di sicurezza sociale, successivamente ratificata con legge 5 marzo 1985, n. 130, ed in vigore a far data dal 1° ottobre 1985. La Convenzione consente ai cittadini dei due Paesi contraenti, residenti nel territorio dell'altro Paese, di beneficiare, alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultimo, delle disposizioni di sicurezza sociale, relative, fra le altre, all'organizzazione dei servizi sociali, alla copertura dei carichi di maternità e dei rischi malattia, invalidità e morte, all'assicurazione sugli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali e al regime delle prestazioni familiari.
  Fa quindi presente che l'Emendamento oggetto della ratifica in esame integra la Convenzione, allo scopo di disciplinare il telelavoro (e le altre forme di lavoro a distanza) svolto da lavoratori residenti in uno dei due Stati e dipendenti da un datore Pag. 10di lavoro avente la propria sede sociale o il proprio domicilio nel territorio dell'altro Stato ed è stato sottoscritto dalle Parti durante l'emergenza da COVID-19, che ha evidenziato l'importanza della modifica in oggetto, avendo costretto al telelavoro numerosi lavoratori che, tipicamente, pur residenti in Italia, sono alle dipendenze di aziende del Principato di Monaco. I lavoratori da remoto residenti in Italia potranno essere soggetti alla legislazione sociale monegasca, durante tutto il periodo della loro attività per conto di un'impresa presente sul territorio del Principato e viceversa. Da parte italiana la modifica appare importante perché, in caso contrario, le aziende monegasche avrebbero un aggravio amministrativo (per la gestione dei contributi previdenziali), che potrebbe indurle a scoraggiare il ricorso al telelavoro o l'impiego di personale italiano.
  Quanto al contenuto dell'Emendamento, composto da sei articoli, segnala che l'articolo 1 prevede l'assoggettamento dei lavoratori subordinati o assimilati, residenti in uno dei due Stati contraenti, che esercitano un'attività in telelavoro (o altra modalità a distanza) nello Stato in cui risiedono, per conto esclusivo di un datore di lavoro dell'altro Stato, alla legislazione del Paese dove ha sede sociale o domicilio il datore di lavoro da cui dipende, a condizione che almeno un terzo dell'orario di lavoro settimanale si svolga nei locali del datore di lavoro stesso. L'articolo 2 prevede che le autorità competenti verifichino il rispetto delle condizioni previste per l'applicazione dell'articolo 1. Si prevede anche una verifica dell'applicazione delle disposizioni inserite dall'Emendamento stesso, trascorsi tre anni dalla data della sua entrata in vigore. L'articolo 3 prevede che l'Emendamento sia attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e monegasca, del diritto internazionale oltre che, per quanto concerne la parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'articolo 4 dispone che i Paesi contraenti sosterranno le spese derivanti dall'attuazione dell'Emendamento in esame senza oneri aggiuntivi. L'articolo 5 stabilisce che le eventuali controversie nell'interpretazione o nell'applicazione dell'Emendamento siano risolte in via amichevole, tramite consultazioni e negoziati diretti tra i Paesi. L'articolo 6 prevede, infine, che ciascuna Parte contraente notifichi all'altra la conclusione dei lavori finalizzati all'entrata in vigore dell'Emendamento, che avrà effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della seconda notifica.
  Segnala quindi che la proposta di legge è composta di tre articoli, che dispongono rispettivamente: l'autorizzazione alla ratifica; l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore, come di consueto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Quanto infine al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 7 settembre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

  La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE.
Atto n. 53.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Pag. 11

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 1° agosto 2023.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Ricorda che il rappresentante del Governo ha dichiarato la disponibilità ad attendere il parere parlamentare fino al 15 settembre prossimo.
  Comunica che nella seduta odierna si procederà alla discussione generale. Nessuno chiedendo di intervenire, comunica altresì che nella prossima seduta il relatore presenterà la proposta di parere in modo che possa essere valutata dai membri della Commissione ai fini della votazione da effettuare nella seduta successiva, e comunque entro il 15 settembre. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025.
Atto n. 54.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 1° agosto 2023.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Ricorda che il rappresentante del Governo ha dichiarato la disponibilità ad attendere il parere parlamentare fino al 15 settembre prossimo.
  Comunica che nella seduta odierna si procederà alla discussione generale. Nessuno chiedendo di intervenire, comunica altresì che nella prossima seduta la relatrice presenterà la proposta di parere in modo che possa essere valutata dai membri della Commissione ai fini della votazione da effettuare nella seduta successiva, e comunque entro il 15 settembre. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 7 settembre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 7 settembre 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

  La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva in materia di attività di rappresentanza di interessi.
Audizione di Fulvio Pastore, professore di diritto costituzionale presso l'Università Federico II di Napoli (in videoconferenza), di Federica Fabrizzi, professoressa associata di diritto pubblico presso l'Università degli Studi «La Sapienza» di Roma e di Laura Lorello, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Palermo (in videoconferenza).
(Svolgimento e conclusione).

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento e che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

  Fulvio PASTORE, professore di diritto costituzionale presso l'Università Federico II di Napoli (in videoconferenza), Federica FABRIZZI,Pag. 12 professoressa associata di diritto pubblico presso l'Università degli Studi «La Sapienza» di Roma, e Laura LORELLO, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Palermo (in videoconferenza) svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Interviene quindi, per porre quesiti e svolgere considerazioni, il deputato Alfonso COLUCCI (M5S).

  Fulvio PASTORE, professore di diritto costituzionale presso l'Università Federico II di Napoli (in videoconferenza), Federica FABRIZZI, professoressa associata di diritto pubblico presso l'Università degli Studi «La Sapienza» di Roma, e Laura LORELLO, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Palermo (in videoconferenza) forniscono chiarimenti in merito ai quesiti posti.

  Nazario PAGANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia i professori per i loro interventi e dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.15.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.