CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 settembre 2023
161.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
COMUNICATO
Pag. 6

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 6 settembre 2023. — Presidenza del presidente della II Commissione, Ciro MASCHIO. – Interviene il Viceministro della giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.15.

DL 105/2023: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.
C. 1373 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Pietro PITTALIS (FI-PPE), relatore per la II Commissione, fa presente che il provvedimento contiene disposizioni urgenti che riguardano il processo penale, il processo civile, la normativa sulla formazione della magistratura ordinaria, i dirigenti dell'esecuzione penale esterna e degli istituti di pena minorili. Il decreto contiene, inoltre, disposizioni relative al contrasto al fenomeno degli incendi boschivi, al recupero dalle tossicodipendenze, nonché in materia di isolamento, autosorveglianza e monitoraggio della situazione epidemiologica, di cultura e di pubblica amministrazione. Si compone di tredici articoli, suddivisi in nove Capi.
  La presente relazione si concentra sui contenuti di più stretta competenza della Commissione Giustizia, rinvenibili negli articoli da 1 a 6.
  L'articolo 1 estende l'ambito di applicazione della disciplina in materia di intercettazioni disposte in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono (articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991), derogatoria rispetto alla normativa codicistica (articolo 267 c.p.c.).
  L'estensione riguarda i procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 452-quaterdecies c.p.) e sequestro di persona a scopo di estorsione (articolo 630 c.p.), ovvero commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
  Per effetto di tale disposizione, anche per i suddetti procedimenti le intercettazioniPag. 7 possono essere disposte quando è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi, mentre la disciplina ordinaria richiede gravi indizi e che le medesime intercettazioni siano assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini. Inoltre, in luogo del termine ordinario di quindici giorni (prorogabili) si applica il termine di 40 giorni, prorogabili per periodi di 20 giorni.
  Il citato articolo 13 consente altresì le intercettazioni ambientali in relazione ad un delitto di criminalità organizzata anche nel domicilio e nei luoghi di privata dimora, anche se non vi è motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.
  La relazione illustrativa precisa che l'estensione «realizza un allineamento di sistema, in quanto relativo ad istituti comuni alle investigazioni in materia di criminalità organizzata. L'inclusione dei reati di criminalità organizzata e di quelli indicati nell'articolo 1 in esame nel catalogo previsto dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. rende irragionevole il disallineamento della disciplina in materia di intercettazioni, determinando la necessità di introdurre senza ritardo la norma in commento, per garantire un'efficace azione di contrasto a gravi forme di criminalità e rendere più organico il sistema processuale, anche in ragione dei numerosi procedimenti in corso in cui si registrano indirizzi non univoci».
  In sintesi, il citato articolo 13 reca il concetto di delitti di «criminalità organizzata», senza richiamare un preciso elenco di norme incriminatrici. La norma in commento intende specificare che in questo concetto, oltre alle fattispecie associative (come l'associazione per delinquere e l'associazione di tipo mafioso) possono essere ricondotti anche delitti monosoggettivi (quale l'omicidio) aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 c.p. per l'impiego del cosiddetto metodo mafioso o dalla finalità di agevolare un'associazione di tipo mafioso.
  In senso diverso si era invece espressa di recente la Cassazione (Prima sezione, decisione n. 34895/2022) secondo cui nella nozione di delitti di criminalità organizzata non rientrano delle ipotesi di mero concorso nei delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolarne l'attività e pertanto non è possibile disporre intercettazioni secondo il doppio binario «agevolato» antimafia.
  Il comma 2 prevede che la disposizione del comma 1 si applica anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza tuttavia specificare la fase procedimentale a partire dalla quale la norma trova applicazione.
  L'articolo 2 istituisce le infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni. La disposizione traccia quindi un graduale percorso, segnato dall'emanazione di una serie di decreti ministeriali, al fine di consentire di localizzare presso le suddette infrastrutture digitali l'archivio digitale previsto dalle norme vigenti e, successivamente, di effettuare le stesse intercettazioni mediante tali infrastrutture.
  Il comma 1 indica l'obiettivo di tale intervento, volto ad aumentare e uniformare i livelli di sicurezza, di aggiornamento tecnologico, di efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero.
  In proposito la relazione illustrativa precisa che «la previsione di un apposito archivio digitale, localizzato presso ogni singola procura, per la conservazione integrale dei verbali e delle registrazioni relativi alle attività di intercettazione (e di ogni altro atto ad esse pertinenti), introdotto nell'ordinamento dall'articolo 269 c.p.p. e dall'articolo 89-bis disp. att. c.p.p., sta facendo emergere rilevanti e urgenti problematiche attinenti alla sua gestione, sul piano della capienza e delle esigenze di assoluta sicurezza che l'archivio e il sistema complessivo delle intercettazioni devono garantire. Tali esigenze sono state rappresentate anche dalla procura nazionale antimafia e antiterrorismo e da numerose procure della Repubblica».
  Il comma 2 affida la definizione dei requisiti di natura tecnica e informatica ad un decreto del Ministro della giustizia, da Pag. 8adottarsi entro il 10 ottobre 2023 (60 giorni dalla pubblicazione del decreto-legge).
  Il comma 3 demanda ad un ulteriore decreto del medesimo ministro, da adottarsi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine per il primo decreto, la definizione di requisiti tecnici specifici per la gestione dei dati ed i collegamenti telematici tra le infrastrutture digitali interdistrettuali e i luoghi di ascolto presso le procure della Repubblica.
  Il comma 4 precisa che i requisiti tecnici delle infrastrutture garantiscono l'autonomia delle funzioni del procuratore della Repubblica di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività di intercettazione e sui relativi dati, nonché sugli accessi e sulle operazioni compiute sui dati stessi. Fermi il segreto investigativo e le garanzie di riservatezza e sicurezza dei dati, il Ministero della giustizia assicura l'allestimento e la manutenzione delle infrastrutture nel rispetto delle predette funzioni e, in ogni caso, con esclusione dell'accesso ai dati in chiaro.
  Il comma 5 prevede che sia un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 1° marzo 2024, a disporre l'attivazione presso le infrastrutture digitali interdistrettuali dell'archivio digitale di cui agli articoli 269, comma 1, c.p.p. e 89-bis delle disp. att. c.p.p. (comma 5).
  Ai sensi del comma 6, dalla data di entrata in vigore del decreto con il quale è disposta l'attivazione dell'archivio presso le istituende infrastrutture, è autorizzata la migrazione dei dati dalle singole procure della Repubblica e il conferimento dei nuovi dati. Anche in questo caso è prevista l'adozione di un decreto ministeriale.
  Il comma 7 precisa che sono effettuate presso la procura della Repubblica che ha disposto le operazioni di intercettazione le complesse attività di gestione dell'archivio dettagliate dall'articolo 89-bis delle disp. att. c.p.p., ivi comprese quelle volte a garantire la tutela del segreto su quanto custodito e l'accesso controllato ai dati.
  Il comma 8 prescrive che le intercettazioni relative ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 28 febbraio 2025 siano effettuate mediante le istituende infrastrutture digitali.
  Il comma 9 disciplina il procedimento di adozione dei decreti ministeriali previsti dalla disposizione in commento. Tali decreti sono adottati sentiti il Consiglio superiore della magistratura, il Garante per la protezione dei dati personali e il Comitato interministeriale per la cybersicurezza. Ciascuno dei pareri è espresso entro venti giorni dalla trasmissione della richiesta, decorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato.
  I commi 10 e 11 recano la copertura finanziaria dell'intervento in esame e l'autorizzazione ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. È autorizzata la spesa di 43 milioni di euro per il 2023 e di 50 milioni annui per il 2024 e 2025 per la realizzazione delle infrastrutture informatiche, nonché di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la gestione, la manutenzione evolutiva e l'assistenza informatica.
  L'articolo 3 prevede che, fino al 31 dicembre 2023, nei procedimenti davanti al tribunale per i minorenni aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale, il giudice abbia la facoltà di delegare taluni specifici adempimenti, tra cui l'audizione delle parti e l'ascolto del minore, ad un giudice onorario.
  Derogando alla normativa ordinaria che esclude esplicitamente l'ascolto del minore, l'assunzione delle testimonianze e altri atti (articolo 473-bis.1, secondo comma, c.p.c.) si consente tale possibilità purché il giudice onorario venga delegato con provvedimento motivato del giudice in cui siano precisamente indicati le modalità di svolgimento e le circostanze oggetto dell'atto. Al fine del più efficace utilizzo delle risultanze derivanti dall'esame diretto del minore o delle parti, la norma specifica inoltre che il giudice onorario cui sia stato delegato l'ascolto del minore o lo svolgimento di attività istruttorie dovrà essere un componente del collegio chiamato a decidere sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei.
  L'ultimo periodo ribadisce quanto già previsto in materia di udienze dall'articolo Pag. 9473-bis.1, ovvero che la prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze nelle quali si adottano provvedimenti temporanei debbano tenersi davanti al collegio o al giudice relatore.
  Nell'ambito della riforma Cartabia – che ha profondamente inciso sul ruolo dei giudici onorari nell'ambito del processo minorile – (ora sostituito dal rito unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie) è stata circoscritta la loro presenza ai collegi riguardanti i procedimenti penali e quelli relativi ad adottabilità e adozione. Come si osserva nella relazione illustrativa, tale esclusione avrebbe rischiato non solo di creare nell'immediato un sovraccarico di lavoro per i giudici togati, sui quali sarebbero ricaduti adempimenti prima svolti anche dai giudici onorari, ma soprattutto di compromettere quello che è l'interesse superiore dei minori coinvolti in procedimenti di particolare delicatezza.
  L'articolo 4 modifica la disciplina riguardante i corsi di formazione per partecipare ai concorsi per l'attribuzione di incarichi direttivi e semidirettivi per magistrati
  La lettera a) novella quindi la disciplina in materia (articolo 26-bis decreto legislativo n. 26 del 2006) in primo luogo al fine di prevedere che gli elementi di valutazione, le schede valutative redatte dai docenti e la documentazione relativa alla prova finale del corso sono valutati dal CSM anche con riferimento al conferimento di incarichi semidirettivi, e non solo per quelli direttivi. Si ricorda che la legge delega del 2022 (n. 71 del 2022 articolo 10) aveva già esteso il campo di applicazione della disposizione riguardante originariamente solo i corsi di formazione per incarichi direttivi anche agli incarichi semi-direttivi, ma non si era però stabilito che tali documenti fossero inviati al CSM anche con riferimento al conferimento di tali incarichi.
  La seconda modifica, riguarda l'individuazione della data a decorrere dalla quale viene calcolato, a ritroso, il quinquennio entro cui deve essere stato frequentato il corso di formazione per poter ambire ad incarichi direttivi o semidirettivi. La norma nella sua versione originaria individuava tale data in quella di scopertura dell'incarico. Secondo la relazione illustrativa, tale criterio avrebbe potuto comportare ripercussioni negative dal punto di vista pratico «dal momento che con riferimento allo stesso bando, relativo a posti con data di scopertura diversa, lo stesso magistrato potrebbe essere esonerato dalla partecipazione al corso per uno dei posti messi a concorso, ma non esserlo con riguardo ad altro posto cui ugualmente aspiri». Pertanto, a seguito della modifica, il quinquennio decorre dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel bando di concorso.
  Inoltre si integra la normativa vigente al fine di prevedere che siano esonerati dall'obbligo di partecipare al corso di formazione, potendo partecipare direttamente al concorso, coloro che abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive nel medesimo lasso di tempo di validità del corso (o per una sua porzione).
  Come indicato nella relazione illustrativa, la previsione relativa a una porzione del quinquennio, e non necessariamente per tutta la durata dello stesso, si giustifica in ragione dal vincolo di permanenza di quattro anni nella sede e nelle funzioni previsto per i magistrati per gli incarichi direttivi e semidirettivi (articoli 45 e 46 decreto legislativo n. 160 del 2006). Pertanto, potrebbe verificarsi il caso che nei quattro anni antecedenti alla domanda il magistrato sia stato destinato ad altre funzioni, ma in precedenza abbia svolto funzioni direttive o semidirettive per più anni, compreso il quinto anno antecedente alla domanda.
  Infine, la disposizione in commento specifica che l'esonero dalla partecipazione al corso è subordinata alla circostanza che il magistrato interessato non abbia ricevuto una valutazione negativa in sede di conferma nelle funzioni direttive e semidirettive.
  La lettera b) reca un mero coordinamento, aggiungendo il riferimento agli incarichi semidirettivi nella rubrica del capo II-bis, che contiene l'articolo 26-bis.
  L'articolo 5 reca una disciplina transitoria per il conferimento degli incarichi superiori nell'ambito della esecuzione penalePag. 10 esterna (EPE) e degli istituti penali minorili (IPM).
  In particolare, al comma 1, si consente – in deroga alla disciplina di carattere generale recata dall'Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (articolo 3 del decreto legislativo n. 63 del 2006) – che tali incarichi possano essere conferiti ai dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario in possesso della anzianità di nove anni e sei mesi di servizio (secondo quanto previsto dall'articolo 7 del citato decreto n. 63).
  Si ricorda, a tal proposito, che già l'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 146 del 2013 ha previsto una deroga in parte sovrapponibile a quella in esame, che consentiva che le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna fossero svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario, in attesa dell'espletamento dei concorsi. La disposizione è stata quindi prorogata da ultimo fino al 31 dicembre 2023. Analoga deroga è stata prevista, a partire dal 2019 per lo svolgimento delle funzioni di direttore di istituti penali per i minorenni nelle more dell'espletamento dei concorsi da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti. Anche tale disposizione è stata oggetto di successive proroghe fino al 31 dicembre 2023.
  Pertanto, la disposizione in esame interviene superando di fatto le due norme di deroga, più volte prorogate – senza che però queste vengano abrogate –, prevedendo che fino al 31 marzo 2033 – e quindi per una durata temporale di 10 anni – gli incarichi dirigenziali superiori nell'ambito della esecuzione penale esterna e degli istituti penali minorili possano essere attribuiti, anche a titolo di reggenza, ai dirigenti penitenziari del diverso ruolo di dirigente di istituto penitenziario in possesso della anzianità necessaria per l'assunzione di tali incarichi.
  La durata decennale della norma derogatoria viene giustificata nella relazione illustrativa con la circostanza che, al momento non sussisterebbe un numero sufficiente di dirigenti di esecuzione penale esterna e di dirigenti di istituto penale minorile con l'anzianità necessaria ad assumere incarichi superiori, né tale anzianità sarebbe raggiungibile nel breve periodo.
  Il comma 2 prevede che fino alla medesima data del 31 marzo 2033 ai dirigenti penitenziari assunti nei ruoli di esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile, a seguito delle procedure concorsuali di recente svolte o in corso di svolgimento, non ancora in possesso dell'anzianità di 9 anni e sei mesi, possa essere conferito l'incarico di direttore aggiunto negli uffici individuati come sede di incarico superiore.
  L'articolo 6 apporta modifiche al reato di incendio boschivo di cui all'articolo 423-bis c.p.
  Le lettere a) e b) innalzano la pena edittale minima per l'ipotesi di incendio doloso, prevista dal primo comma, da quattro anni a sei anni di reclusione e, per l'ipotesi di incendio colposo, prevista dal secondo comma, da uno a due anni di reclusione.
  La lettera c) inserisce un nuovo quarto comma all'articolo 423-bis c.p., che prevede un'ulteriore circostanza aggravante ad effetto speciale dell'ipotesi dolosa, con un aumento di pena da un terzo alla metà, per avere commesso il fatto «con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi o al fine di trarne profitto per sé o per altri».
  Come osservato dalla relazione illustrativa, la previsione risulterebbe coerente con l'423-ter, comma 2, c.p., che prevede, quale conseguenza della condanna per il reato di cui all'articolo 423-bis, comma 1, la sanzione accessoria della interdizione «da cinque a dieci anni dall'assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi o al fine di trarne profitto per sé o per altri».
  I due articoli da ultimo citati sono stati recentemente introdotti nel codice penale (decreto-legge n. 120 del 2021) al fine di completare il regime sanzionatorio del delitto di incendio boschivo, quando commesso dolosamente (articolo 423-bis, primo Pag. 11comma), prevedendo per l'autore del reato pene accessorie e la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato.

  Sara KELANY (FDI), relatrice per la I Commissione, nel procedere ad illustrare i restanti articoli del provvedimento, fa presente che il comma 1 dell'articolo 7 dispone che la quota parte del gettito dell'otto per mille dell'IRPEF di diretta gestione statale, riferita a scelte non espresse dai contribuenti, oggetto di ripartizione nell'anno 2023, sia utilizzata prioritariamente per finanziare interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche. La parte eventualmente rimanente continua ad essere ripartita in proporzione alle scelte espresse. Il comma fissa il termine per la presentazione delle relative domande entro il 31 ottobre 2023. Precisa che la disposizione è da leggersi in combinato disposto con il successivo articolo 8 del decreto-legge in esame, che modifica la legge 20 maggio 1985, n. 222 al fine di aggiungere gli interventi straordinari di recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche tra le finalità di destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF attribuita alla diretta gestione statale, per le scelte effettuate dai contribuenti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023. Fa quindi presente che il comma 2 dell'articolo 7 rinvia ad un successivo decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 15 settembre 2023, l'individuazione: dei parametri di valutazione delle istanze riferite alla nuova tipologia di interventi «recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche»; delle modalità di istituzione della Commissione valutativa e di monitoraggio, composta da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dei quali con funzioni di Presidente, da cinque rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro il 30 novembre 2023, è individuata la quota da rendere disponibile per il finanziamento dei progetti attinenti agli interventi straordinari relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.
  Come anticipato, ricorda che l'articolo 8 reca modifiche agli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di diretta gestione statale. In particolare, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 8, modificando l'articolo 47, terzo comma, terzo periodo, della citata legge n. 222 del 1985, dispone che le risorse relative alla quota a diretta gestione statale, per le quali i contribuenti non hanno effettuato una scelta, sono ripartite tra gli interventi di cui all'articolo 48 della medesima legge, secondo le finalità stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio dei ministri ovvero, in assenza di tale deliberazione, in proporzione alle scelte espresse. Segnala a tale proposito che il successivo comma 2 dell'articolo 8 dispone che la modifica introdotta produce effetti con riferimento alle risorse oggetto di ripartizione nell'anno 2023. Il comma 2 precisa peraltro che dall'anno 2024 all'anno 2027 tra gli interventi di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri sono inclusi anche quelli relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.
  Segnala che la lettera b) del comma 1 dell'articolo 8, modificando l'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, introduce una nuova categoria di interventi cui destinare la quota parte delle risorse dell'otto per mille di competenza dello Stato, relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche. Il comma 3 dell'articolo 8 stabilisce che tale disposizione produrrà effetti con riferimento alle scelte che saranno effettuate dai contribuenti a partire dalle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023.
  Il comma 1 dell'articolo 9 – abrogando l'articolo 10-ter del decreto-legge 22 aprile Pag. 122021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 – reca l'abolizione degli obblighi in materia di isolamento delle persone positive al SARS-COV-2 e di autosorveglianza dei contatti stretti di soggetti confermati positivi al medesimo virus. Ricorda che la misura dell'isolamento – prevista dal comma 1 dell'articolo 10-ter del citato decreto-legge n. 52 del 2021 e successive modificazioni – comportava il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione, salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o in altra struttura allo scopo destinata. Come previsto dal comma 2-bis dell'articolo 13 del decreto-legge n. 52 del 2021, la violazione di tale divieto costituiva un reato, sanzionato con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.
  Il regime dell'autosorveglianza – previsto invece dal comma 2 dell'abrogato articolo 10-ter del decreto-legge n. 52 del 2021 – comportava l'obbligo di indossare, in determinati contesti, dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2. La violazione di tale obbligo costituiva un illecito amministrativo, punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000: il trattamento era comminato dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 52 del 2021, modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 del provvedimento in esame nel senso di sopprimere in maniera esplicita la disciplina sanzionatoria concernente la violazione degli obblighi in materia di autosorveglianza.
  Quanto alla successione nel tempo di disposizioni in materia penale e di illeciti amministrativi, ricordo che: nel settore penale, l'articolo 2 del codice penale prevede la retroattività della legge posteriore più favorevole per il reo, sia pure con alcuni rilevanti limiti ed eccezioni; nell'ambito degli illeciti amministrativi, l'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo interpretazione giurisprudenziale, stabilisce un principio di irretroattività, anche con riferimento alla legge più mite eventualmente sopravvenuta.
  Fa quindi presente che il comma 2 dell'articolo 9 – intervenendo sul comma 7 dell'articolo 13 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52 – rivede la disciplina sul monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dal virus SARS-CoV-2, prevedendo che la comunicazione dei relativi dati da parte delle regioni e delle province autonome avvenga non più con cadenza quotidiana, come già stabilito a livello legislativo, bensì secondo periodicità da individuarsi con provvedimento del Ministero della salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria. Viene specificato che il Ministero della salute, anche sulla base dei dati ricevuti, verifica l'andamento della situazione epidemiologica. Viene precisato, inoltre, che resta fermo il potere del Ministro della salute di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni, ai fini dell'adozione delle misure eventualmente necessarie al contenimento e al contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2.
  I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 modificano il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo. In particolare, la lettera a) del comma 1 sostituisce integralmente l'articolo 53 del citato decreto legislativo, al fine di riordinare ed aggiornare le aree funzionali del Ministero della cultura. Secondo quanto riportato nella relazione introduttiva, restano in ogni caso invariate le funzioni rispetto a quelle attualmente esercitate dal Dicastero. Fra le modifiche apportate alle aree funzionali segnalo fra l'altro: la distinta indicazione, rispettivamente, della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; l'espunzione del riferimento alla vigilanza sul CONI e sull'Istituto del credito sportivo, già da tempo trasferita alla Presidenza del Consiglio dei ministri (dall'articolo 1, comma 19, Pag. 13del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, e dal conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007); la menzione esplicita degli archivi, del diritto d'autore e delle imprese culturali e creative.
  La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 – sostituendo il comma 1 dell'articolo 54 del citato decreto legislativo – modifica il modello organizzativo, attualmente incentrato sulle direzioni generali, coordinate da un segretario generale, optando per il modello articolato in dipartimenti, che non potranno essere più di quattro. Viene altresì stabilito che il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non possa essere superiore a trentadue, ivi inclusi i capi dei dipartimenti. Con riferimento al limite massimo delle posizioni di livello dirigenziale generale, la relazione illustrativa presentata dal Governo sottolinea come l'intervento non importi modifiche rispetto alla situazione esistente: alla soglia di ventisette stabilita dal testo vigente dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 300 del 1999 devono infatti aggiungersi le cinque previste dal recente decreto-legge n. 44 del 2023.
  Il comma 2 interviene sui tempi di attuazione della riorganizzazione e sulla disciplina intertemporale. Nel dettaglio, si prevede che: i regolamenti di organizzazione dovranno essere adottati entro il 31 dicembre 2023, mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito dalla legge 16 dicembre 2002, n. 204. Rammento a tale proposito che la procedura in questione prefigura un iter di riorganizzazione dei ministeri mediante l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario che prevede invece regolamenti governativi di delegificazione, adottati con decreto del Presidente della Repubblica; nelle more, continua ad applicarsi il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e dunque l'attuale sistema strutturato sulle direzioni generali; gli incarichi dirigenziali generali e non generali in corso decadono con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi; sono in ogni caso fatte salve le funzioni delle strutture preposte all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché della Soprintendenza speciale per il PNRR.
  Il comma 3 provvede alla copertura finanziaria degli oneri relativi alla riorganizzazione del Ministero, pari a 171.460 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  Il comma 4 modifica la legge 31 agosto 2022, n. 140 (recante disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi), sopprimendone l'articolo 2, comma 3. Per effetto della modifica, viene meno la previsione che rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per stabilire i criteri di assegnazione e riparto annuale del contributo economico disposto dalla legge medesima.
  Il comma 5 dell'articolo 10 – modificando l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023 – proroga di tre mesi (dal 15 settembre al 31 dicembre 2023) il termine ultimo di efficacia dell'incremento di 1 euro del costo dei biglietti di ingresso negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale disposto al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, inclusi i musei, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
  Fa quindi presente che il comma 1 dell'articolo 11 reca una norma transitoria che consente alle pubbliche amministrazioni, per un periodo in ogni caso non eccedente il 31 dicembre 2026, il trattenimento in servizio – oltre il limite anagrafico per il collocamento a riposo di ufficio – dei dirigenti generali titolari della direzione di dipartimenti, o di strutture corrispondenti a questi ultimi (secondo i rispettivi ordinamenti); la possibilità è posta con esclusivo riferimento ai dipartimenti o strutture che siano attuatori di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il successivo comma 2 abroga una precedente norma transitoria – introdotta Pag. 14dal comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 – sulla possibilità di trattenimento in servizio. Tale norma faceva riferimento, sempre con il termine ultimo del 31 dicembre 2026, ai soggetti in possesso di specifiche professionalità e titolari di incarichi di livello dirigenziale generale (senza distinzioni ulteriori nell'ambito delle relative strutture); sono comunque fatti salvi gli incarichi dirigenziali già conferiti o confermati in base alla norma abrogata. Il comma 3 dell'articolo 11 introduce un'esclusione dalla disciplina restrittiva – prevista dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2021, n. 95 – che interviene in materia di divieto da parte delle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi ai soggetti già lavoratori pubblici o privati e collocati in quiescenza. L'esclusione introdotta dal provvedimento in esame concerne il conferimento di incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione di autorità politiche. Il comma, inoltre, esplicita che resta ferma l'applicazione (ove ne sussistano i presupposti) delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici.
  L'articolo 12 dispone la clausola di invarianza finanziaria del decreto in esame, con eccezione di quanto previsto dagli articoli 2 e 10 i quali provvedono alla copertura finanziaria degli oneri ivi previsti. L'articolo 13 dispone infine che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 11 agosto 2023.

  Il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo SISTO si riserva di intervenire nel prosieguo dei lavori.

  Alfonso COLUCCI (M5S), rivolgendosi ai relatori, fa presente che l'ennesimo ricorso alla decretazione d'urgenza rappresenta una prassi mortificante per il lavoro del Parlamento, rilevando che in tale ambito l'attuale Governo ha già adottato il numero più alto di decreti-legge rispetto a quanto fatto dai Governi degli ultimi anni. Rilevata oltretutto l'ampiezza dei contenuti del decreto in esame, che spazia praticamente su tutto lo scibile umano, sollecita da parte dei relatori una riflessione sul portato precettivo dell'articolo 77 della Costituzione. Rammenta a tale proposito che la Corte costituzionale in più occasioni ha affermato che i richiesti requisiti di necessità ed urgenza devono riguardare non soltanto il testo nel suo complesso ma tutte le disposizioni che lo compongono, oltre ad evidenziare l'ulteriore esigenza di unitarietà dell'intervento normativo. Nel rilevare quindi che il decreto-legge in esame manca anche del requisito richiesto di omogeneità dei suoi contenuti, non entrando al momento nel merito del provvedimento, chiede ai relatori se abbiano inteso porre attenzione su tale aspetto preliminare. Richiamando quindi nuovamente l'attenzione sull'eterogeneità delle disposizioni del decreto-legge in esame, si domanda in modo provocatorio per quale motivo si sia inteso escludere dal perimetro dell'intervento normativo temi di grande rilevanza nazionale quale è quello per esempio della tutela dell'ape mellifera.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, preannunciando che, come convenuto nella riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite svoltasi nella giornata di ieri, nelle sedute di lunedì 11 e martedì 12 settembre si svolgerà un ciclo di audizioni sul decreto in esame.

  La seduta termina alle 14.25.