CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 4 settembre 2023
159.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 3

SEDE REFERENTE

  Lunedì 4 settembre 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Claudio Durigon.

  La seduta comincia alle 16.

DL 98/2023: Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento.
C. 1364 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento.
  Chiede all'onorevole Schifone, in qualità di relatrice, di svolgere il suo intervento introduttivo.

  Marta SCHIFONE (FDI), relatrice, osserva che il provvedimento in esame reca alcune disposizioni transitorie in materia di trattamenti di integrazione salariale collegati a situazioni climatiche eccezionali, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore.
  Esso promuove altresì la sottoscrizione di linee-guida e procedure, concordate tra Pag. 4le parti sociali, a tutela dei lavoratori esposti alle suddette emergenze climatiche, e modifica alcuni termini temporali relativi al contributo di solidarietà da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico e al cosiddetto pay-back nel settore dei dispositivi medici.
  In dettaglio, l'articolo 1 dispone che, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 e determinate da eventi oggettivamente non evitabili, non si applicano i limiti di durata previsti dalla normativa generale per i trattamenti ordinari di integrazione salariale, anche se tali trattamenti sono richiesti dalle imprese operanti nel settore edile, lapideo e delle escavazioni. Si ricorda per gli altri settori è già previsto a regime che i suddetti limiti di durata non si applichino in caso di eventi oggettivamente non evitabili. Per i trattamenti derivanti dall'applicazione della suddetta deroga transitoria, si conferma inoltre il principio in base al quale per i trattamenti ordinari di integrazione salariale collegati ad eventi oggettivamente non evitabili, non è dovuto il contributo addizionale (contributo previsto, in via generale, a carico dei datori di lavoro ammessi ai trattamenti, ordinari o straordinari, di integrazione salariale).
  L'articolo 2 estende in via transitoria, con riferimento alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 29 luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) anche ai casi in cui l'attività lavorativa sia ridotta, a causa di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto. Tale trattamento è invece riconosciuto, a regime, solo per i casi di sospensione per intere giornate
  I periodi di concessione dei trattamenti in oggetto non sono conteggiati ai fini della durata massima di 90 giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del raggiungimento del numero minimo di giornate lavorative annue, pari a 181, che deve essere previsto – al fine dell'applicazione della CISOA – dal contratto individuale.
  La disposizione reca una deroga procedurale, stabilendo che il trattamento in questione venga concesso direttamente dalla sede dell'INPS territorialmente competente, senza la previa deliberazione di una commissione costituita presso ogni sede dell'INPS.
  L'articolo 3 prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute garantiscano la convocazione delle parti sociali, al fine della sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per l'attuazione della disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008) – valutando anche la correlazione tra l'umidità relativa, la temperatura e la ventilazione – a tutela dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche. Tali intese possono essere recepite con decreti dei Ministri medesimi.
  L'articolo 4 differisce al 30 novembre 2023 il versamento della quota parte del contributo di solidarietà da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico (ossia i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi).
  La disposizione proroga, inoltre, dal 31 luglio 2023 al 30 ottobre 2023, il termine per il versamento di importi dovuti a titolo di pay-back dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale. Si tratta, in particolare, del termine per il versamento riferito al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018, da parte delle aziende fornitrici che intendono avvalersi della possibilità di pagamento in misura ridotta prevista dalla normativa vigente.
  Si differisce, poi, dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine entro il quale determinate risorse, pari a 1.000 milioni di euro, volte ad assicurare un contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati, debbono essere trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).Pag. 5
  L'articolo 5 dispone che il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento è quindi vigente dal 29 luglio 2023.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento.
  Ricorda che, come stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi del 3 agosto scorso, alle ore 10 di domani, martedì 5 settembre 2023, scadrà il termine per la presentazione di proposte emendative.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame del disegno di legge alla seduta già fissata per domani.

  La seduta termina alle 16.05.

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 4 settembre 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 16.05.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022.
C. 1343 Governo, approvato dal Senato.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023.
C. 1344 Governo, approvato dal Senato.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2023 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazione alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

  Walter RIZZETTO, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, la Commissione è chiamata ad esaminare congiuntamente il disegno di legge recante il «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022» ed il disegno di legge recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023», con particolare riferimento alle parti di competenza dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4), nonché dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) (limitatamente alle parti di competenza).
  Per quanto riguarda le modalità di esame, ricorda che dopo l'esame preliminare la Commissione procede all'esame delle eventuali proposte emendative presentate nonché a quello delle relazioni predisposte dal relatore con riferimento a ciascun disegno di legge, iniziando dal disegno di legge di approvazione del rendiconto e passando successivamente al disegno di legge di assestamento.
  Per quanto concerne il regime di ammissibilità delle proposte emendative, ricorda che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte ad introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale.
  Per quanto riguarda invece il disegno di legge di assestamento, ricorda innanzitutto che, ai fini dell'ammissibilità, le proposte emendative devono essere riferite alle unità di voto parlamentare (tipologia di entrata o programma di spesa) e possono avere ad oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa. Non possono invece avere ad oggetto l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto essi derivano da meri accertamenti contabili.
  Gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni Pag. 6di entrata di competenza e/o di cassa. In ogni caso le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche se facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione.
  È considerata emendabile l'intera dotazione dei programmi di spesa, ivi compresa quindi l'eventuale quota potenzialmente riferibile agli oneri inderogabili in mancanza di puntuali indicazioni nel testo del disegno di legge di assestamento circa l'ammontare dei predetti oneri in relazione a ciascun programma di spesa.
  È comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa di conto capitale.
  Per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa deve tenersi conto di un ulteriore criterio di ammissibilità. In particolare, essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta «massa spendibile», costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi.
  Per quanto concerne il regime di presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di assestamento, ricorda che, in sede consultiva, possono essere presentati emendamenti riferiti alle rispettive parti di competenza di ciascuna Commissione con compensazioni a valere sulle medesime parti di competenza ovvero su parti di competenza di altre Commissioni, nonché emendamenti migliorativi dei saldi – e in quanto tali privi di compensazione finanziaria – riferiti alle predette parti di competenza.
  Tutte le citate tipologie di emendamenti possono essere altresì presentate anche direttamente in Commissione bilancio.
  Gli emendamenti approvati durante l'esame in sede consultiva sono trasmessi alla Commissione bilancio come emendamenti di iniziativa della Commissione che li ha approvati; quelli respinti devono essere presentati nuovamente in Commissione bilancio, anche al solo fine di permetterne la successiva ripresentazione in Assemblea.
  Sia gli emendamenti approvati, sia quelli respinti in sede consultiva e ripresentati in Commissione bilancio, sia quelli presentati per la prima volta presso la V Commissione sono da quest'ultima esaminati in sede referente. Solo gli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio entrano a far parte del testo elaborato in sede referente ai fini dell'esame in Assemblea.
  L'esame in sede consultiva si conclude con l'approvazione di una relazione per ciascun disegno di legge. Nel caso del disegno di legge di assestamento, l'esame può anche concludersi con l'approvazione di una relazione per ciascuno stato di previsione di competenza della Commissione. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
  Le relazioni approvate, unitamente alle relazioni di minoranza e agli emendamenti approvati, sono trasmessi alla Commissione bilancio.
  Ricorda, infine, che nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi nella seduta del 3 agosto scorso, i gruppi hanno convenuto di rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti.
  Nel ricordare che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza, invito il relatore allo svolgimento della sua relazione.

  Marcello COPPO (FDI), relatore, per quanto riguarda il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2022, ricorda preliminarmente che, in base agli articoli da 35 a 38 della legge di contabilità e finanza pubblica, il rendiconto rappresenta lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo annuale di gestione del bilancio dello Stato, adempie all'obbligo, previsto dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria. In questo senso, il provvedimento costituisce, pertanto, un'occasione utile per valutare l'andamento delle politichePag. 7 di settore nell'ambito delle materie di competenza della Commissione.
  Per quanto riguarda le linee di indirizzo che hanno caratterizzato la gestione del bilancio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Nota integrativa al rendiconto riferita al medesimo Ministero sottolinea come le relative attività sono state significativamente condizionate dalla fase emergenziale in quanto il Dicastero ha dovuto gestire gli effetti di trascinamento delle misure connesse alla recrudescenza della crisi pandemica, nonché attuare i provvedimenti emanati dal legislatore per fronteggiare la crisi energetica che ha avuto ripercussioni sulle famiglie e sui comparti produttivi dell'economia italiana. Il Ministero è stato al contempo impegnato, in particolare, nella prosecuzione dell'attuazione di alcune misure riguardanti sia la previdenza e l'assistenza (Quota 102, Reddito di cittadinanza, assegno unico e universale per i figli), sia le politiche del lavoro (ammortizzatori sociali).
  La medesima Nota ricorda poi che il DPCM 24 giugno 2021, n. 140, e il successivo D.M. n. 13 del 25 gennaio 2022 hanno ridisegnato la governance complessiva dell'Amministrazione. Sul punto, si ricorda che l'articolo 13 del decreto-legge n. 173 del 2022 dispone l'adozione, entro il 30 ottobre 2023, del DPCM di riorganizzazione del Ministero.
  Quanto agli obiettivi individuati con l'atto di indirizzo del Ministro per l'anno 2022, le priorità politiche ivi espresse sono riconducibili agli ambiti relativi: alle politiche per il lavoro e previdenziali; all'attuazione del reddito di cittadinanza; alle politiche sociali; alla governance e riorganizzazione del Ministero.
  Sul piano finanziario, si sofferma in particolare sulla Tabella n. 4, che dà conto della gestione delle risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio Studi della Camera per gli aspetti di maggiore dettaglio.
  In particolare, ricorda che le previsioni iniziali di spesa, sia di parte corrente sia in conto capitale, contenute nello stato di previsione del Ministero allegato alla legge di bilancio 2022 erano pari a 162.512,8 milioni di euro, per quanto riguarda la competenza, e a 163.007 milioni di euro, per quanto riguarda la cassa. Per effetto delle variazioni intervenute nel corso della gestione, gli stanziamenti definitivi sono risultati pari a 177.755,8 milioni di euro in termini di competenza e a 178.249,9 milioni di euro in termini di cassa. Sia gli stanziamenti iniziali che quelli definitivi del 2022 registrano un decremento rispetto a quelli del 2021 pari a circa lo 0,11 per cento con riferimento agli stanziamenti iniziali e a circa il 3,2 per cento con riferimento agli stanziamenti definitivi.
  Gli stanziamenti finali per il 2022 registrano invece un incremento rispetto a quelli iniziali pari a 494,1 milioni di euro. Infatti, in risposta alla suddetta crisi economica e sociale, tali variazioni in aumento rispetto alle previsioni iniziali hanno riguardato tutte le tre missioni più rilevanti del Ministero, sulle cinque complessive, ossia la 24 «Diritti sociali e politiche sociali e famiglia», la 25 «Politiche previdenziali» e la 26 «Politiche per il lavoro», soprattutto i capitoli relativi all'Assegno unico e universale, alla rivalutazione delle pensioni e agli altri oneri pensionistici – quali quelli legati agli istituti di pensionamento anticipato prorogati anche per il 2022 (Quota 102, Opzione donna e APE Sociale) –, e alle indennità una tantum introdotte dal decreto-legge n. 50 del 2022 in favore dei lavoratori dipendenti ed autonomi per fronteggiare l'emergenza energetica.
  In merito alla Missione 26, si segnala che con il richiamato D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, è stato nuovamente istituito il programma 26.11, ridenominato in «Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali», con uno stanziamento definitivo pari a 1.399,5 milioni di euro.
  La spesa finale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in termini di competenza è stata di 165.949,4 milioni di euro, a fronte dei 167.216 milioni di euro dell'anno 2021. Nonostante la riduzione, tali spese rappresentano circa il 19,7 per cento delle spese finali iscritte al bilancio dello Pag. 8Stato, con una lieve riduzione rispetto al 2021, quando la spesa era stata pari al 20,3 per cento.
  Con riferimento alla gestione delle risorse, nel 2022 gli impegni totali sulla competenza sono stati pari a 164.300 milioni di euro e i pagamenti totali sono stati pari a circa 160.821,3 milioni di euro, di cui il 98 per cento sulla competenza (158.230,3 milioni) e il 2 per cento sui residui (2.591 milioni).
  I residui passivi finali ammontano a 18.119 milioni di euro, con un aumento di circa il 6 per cento rispetto alle previsioni iniziali, mentre si erano ridotti del 28,2 per cento nel 2021.
  La missione n. 26 «Politiche per il lavoro» è la missione che presenta l'ammontare più rilevante di residui passivi finali, pari a 10.995,3 milioni di euro, ossia circa il 60,7 per cento del totale. Tali residui sono connessi in particolare agli oneri relativi al Fondo sociale per occupazione e formazione (cap. 2230).
  Quanto alla destinazione delle spese, ricordo che l'attività del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ad oggetto quattro delle missioni nelle quali si articola il bilancio dello Stato: la missione n. 24 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», la missione n. 25 «Politiche previdenziali», la missione n. 26 «Politiche per il lavoro» e la missione n. 27 «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti». A queste si aggiunge la missione n. 32 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», trasversale a tutte le amministrazioni pubbliche.
  La missione quantitativamente più consistente è la missione n. 25 «Politiche previdenziali», che assorbe il 56 per cento delle risorse presenti nello stato di previsione. La missione n. 24 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» assorbe circa il 31,8 per cento delle risorse, mentre alla missione n. 26 «Politiche per il lavoro» è destinato il 12 per cento delle risorse. L'incidenza delle spese relative alla missione n. 27 «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» e alla missione n. 32 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» è, invece, estremamente contenuta in termini percentuali.
  In particolare, quanto ai programmi in cui si articolano le missioni, segnala che gli stanziamenti finali relativi alla missione n. 24 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» registrano un incremento di circa il 13,5 per cento rispetto al 2021
  In aumento risulta, in particolare, il programma «Trasferimenti assistenziali a Enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva»,
  Per quanto concerne la misura del Reddito di cittadinanza, di maggiore interesse tra quelle presenti in tale Programma per la XI Commissione, si registra un decremento dello stanziamento definitivo del relativo Fondo pari a 500 milioni di euro.
  Si ricorda che nello stesso Programma si trova il capitolo di nuova istituzione (cap. 3620) che accoglie, dal 1° gennaio 2022, le risorse previste dal decreto legislativo n. 230 del 2021 da destinare all'assegno unico e universale per i figli a carico, con una dotazione finale pari a 13.529,6 milioni di euro. Si segnala infine un incremento a 44 milioni (rispetto ai 26 milioni del 2021) del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore (cap. 5247) e a 80 milioni (rispetto ai 30 milioni del 2021) del nuovo Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare (cap. 3555).
  Come già segnalato la missione n. 25 «Politiche previdenziali», che si articola nell'unico programma «Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali», assorbe la maggior parte delle risorse assegnate in termini di stanziamenti. Nel 2022 la spesa finale di tale missione è diminuita, rispetto al 2021, di circa il 5 per cento. Tale decremento è riconducibile principalmente alla diminuzione degli stanziamenti previsti per le agevolazioni contributive (cap. 2564 con 6.659 milioni nel 2022 rispetto a 7.286 milioni nel 2021), per altri interventi in materia previdenziale (cap. 2567 con 1.096 milioni nel 2022 rispetto a 3.555 milioni nel 2021), per la tutela dei lavoratori autonomi e del settore privato in Pag. 9caso di malattia o infortunio (cap. 4315 con 56 milioni nel 2022 rispetto a 1.186 milioni nel 2021) e per il Fondo Ape sociale (cap. 4323 con 3,6 milioni nel 2022 rispetto a 10,5 milioni nel 2021). In crescita, invece, la spesa per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS (cap. 4200 con 86 milioni nel 2022 rispetto a 56 milioni nel 2021) e le risorse relative agli oneri derivanti da pensionamenti anticipati (cap. 4354 con 10.660,5 milioni nel 2022 rispetto a 9.573 milioni nel 2021).
  Le risorse della missione n. 26 «Politiche per il lavoro» risultano in diminuzione di circa il 24 per cento rispetto al 2021. Il decremento si riscontra soprattutto nel programma «Politiche passive e incentivi all'occupazione», che assorbe circa 19.744,7 milioni di euro e in particolare nei capitoli istituiti a seguito dei provvedimenti COVID-19 (capp. 2219-2319 e 2419, quest'ultimo completamente definanziato). Variazioni significative si riscontrano anche nei capp. 2400 e 2402 relativi agli oneri per i trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione, mentre risulta in crescita il cap. 2230 «Fondo sociale per occupazione e formazione», a seguito delle misure ampliative introdotte dalla riforma degli ammortizzatori sociali operata, come detto, dalla legge di bilancio 2022.
  Si segnala che nell'ambito di tale Missione, nel Programma Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione sono presenti anche le risorse relative al contributo statale destinato alle spese di funzionamento dei Centri per l'impiego (cap. 1232), con uno stanziamento definitivo pari a 806 milioni, a proposito dei quali la Relazione della Corte dei conti sottolinea il forte ritardo nel Piano di potenziamento del relativo personale da parte delle regioni; il Piano straordinario prevedeva per il triennio 2019-2021 l'assunzione di 11.600 operatori. Al 31 dicembre 2022 ne risultano assunti 4.332.
  Per quanto riguarda la missione n. 27 «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», condivisa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'interno, segnalo che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è competente limitatamente alla programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro, nonché alle iniziative volte a favorire l'integrazione dei migranti. Per tale motivo, il Ministero gestisce solo una parte residuale delle risorse assegnate alla missione, pari, nel 2022, allo 0,43 per cento.
  Riguardo al disegno di legge di assestamento per il 2023, ricorda che attraverso tale provvedimento il Governo propone aggiornamenti delle previsioni di entrata e degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio in corso, in termini di competenza e di cassa, alla luce dell'aggiornamento del quadro macroeconomico considerato dal Documento di economia e finanza, della disponibilità di informazioni aggiornate sugli andamenti di finanza pubblica, delle richieste formulate dalle Amministrazioni centrali in relazione alle nuove esigenze legate alla loro operatività, nonché della consistenza dei residui accertata in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.
  Le variazioni proposte dal progetto di legge in esame integrano le variazioni di bilancio adottate tra il 1° gennaio e il 31 maggio dell'anno in corso e forniscono le previsioni assestate per il corrente esercizio finanziario, tenendo conto degli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi entrati in vigore dopo l'approvazione della legge di bilancio 2023.
  Passando al contenuto del disegno di legge, segnala che esso consta di un unico articolo e di sedici tabelle, la prima delle quali rappresenta lo stato di previsione dell'entrata, mentre le restanti corrispondono allo stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri.
  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, assumono particolare rilievo il contenuto della Tabella n. 4, che reca lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e talune parti della Tabella n. 2, che reca lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  In particolare, ricorda che lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2023, approvato con la legge n. 197 del 2022 (Tabella n. 4), reca previsioniPag. 10 di competenza per complessivi 180.342,5 milioni di euro. Le previsioni relative alle autorizzazioni di cassa ammontano complessivamente a circa 180.924,2 milioni di euro. La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2023 è valutata in circa 2.970,4 milioni di euro. Per le caratteristiche peculiari della spesa gestita dal Ministero, gli stanziamenti sono quasi integralmente riferibili a spese di parte corrente.
  Le variazioni già introdotte in bilancio per atto amministrativo, e pertanto non soggette ad approvazione parlamentare, hanno determinato complessivamente un aumento di circa 14,2 milioni di euro.
  Il disegno di legge di assestamento propone, per lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, variazioni in diminuzione per 3.293,2 milioni di euro sia alle previsioni di competenza che alle autorizzazioni di cassa. Prevede, altresì, al fine di adeguare i residui presunti a quelli risultati dal rendiconto del 2022, un aumento dei residui per 15.148,6 milioni di euro.
  Pertanto, le previsioni di competenza assestate per il bilancio 2023 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali risultano pari a 177.063,5 milioni di euro, pari al 20,2 per cento delle risorse del bilancio dello Stato, di poco inferiore alla percentuale prevista dalla legge di bilancio 2023 (20,6 per cento). Le previsioni delle autorizzazioni di cassa risultano, invece, pari a 177.645,2 milioni di euro. Il totale dei residui, allineato con le risultanze del rendiconto per l'anno 2022, è previsto pari a 18.119 milioni di euro.
  Considerando anche le variazioni intervenute con atti amministrativi, risultano proposti dal progetto di legge di assestamento, in termini di competenza: una riduzione delle previsioni relative alla missione «Politiche per il lavoro» per 3.282,6 milioni di euro, ascrivibile in particolare al Programma Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (-3.312,7 milioni di euro); un aumento delle previsioni relative alla missione «Politiche previdenziali» per 2 milioni di euro; un lieve aumento delle previsioni relative alla missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» per 0,7 milioni di euro; un lieve aumento delle previsioni relative alla missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» per 0,1 milioni di euro; un lieve aumento delle previsioni relative alla missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» per 0,8 milioni di euro.
  Infine, alla Tabella n. 2, riguardante il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento alle risorse per il pubblico impiego, nell'ambito della Missione 33, «Fondi da ripartire» – per gli stanziamenti relativi al Programma Fondi da assegnare 23.1 (33.1) – non si segnalano variazioni significative in termini di competenza sui capitoli di interesse: il cap. 3056 «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni di personale a tempo indeterminato, ecc.» (405,4 milioni di euro), il cap. 3022 «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni, ecc.» (34 milioni di euro) e il cap. 3032 «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo, etc.» (23,1 milioni di euro), il cap. 3064 «Fondo da ripartire per contingente di esperti per le attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR» (1,7 milioni di euro), il cap. 3066 «Fondo da ripartire tra le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR per le spese di personale» (10 milioni di euro), il cap. 3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ecc.» (3.769 milioni di euro) e il cap. 3059 «Fondo da ripartire per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, ecc.» (168 milioni di euro).

  Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.15.

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AUDIZIONI INFORMALI

  Lunedì 4 settembre 2023.

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1364, di conversione del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento.

  L'audizione è stata svolta dalle 17.05 alle 17.30.