CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 agosto 2023
156.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 6 NOVEMBRE 2023

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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 6-
BIS, DEL REGOLAMENTO

  Giovedì 3 agosto 2023. — Presidenza del presidente Gianfranco ROTONDI.

  La seduta comincia alle 13.30.

Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 1038-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla Commissione VI).
(Esame e conclusione – Parere con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Ingrid BISA, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato, limitatamente alle parti modificate dal Senato, il disegno di legge n. 1038-B e rilevato che:

   sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

    il disegno di legge, composto da 23 articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni e di alcuni principi e criteri direttivi di delega; in particolare, alcuni principi appaiono prefigurare, per il Governo, nell'attuazione della delega, la scelta tra diverse opzioni; si segnalano i principi di delega di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), che richiede di razionalizzare i tributi regionali prevedendo “la modificazione e, ove necessario, l'abrogazione, nonché l'eventuale trasformazione di alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero in tributi regionali dotati di maggiore autonomia”; all'articolo 18, comma 1, lettera a), numero 3) (che prevede “la possibilità per l'ente creditore, successivamente al discarico automatico, di riaffidare in riscossione le somme discaricate, quando divengano noti nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali, ovvero di affidare in concessione a soggetti privati, tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica la gestione della riscossione coattiva delle predette somme”); all'articolo 20, comma 1, lettera a) numero 2 (“valutare la possibilità, fissandone le condizioni, di compensare sanzioni e/o interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente Pag. 4dichiarati nei riguardi di soggetti che hanno crediti maturati nei confronti delle amministrazioni statali, certificati dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC), per importi pari e sino alla concorrenza del debito di imposta”); al riguardo si valuti l'opportunità di precisare la portata normativa dei richiamati principi; con riferimento al da ultimo richiamato articolo 20, comma 1, lettera a), numero 2) si segnala inoltre che il paragrafo 4, lettera f), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, prescrive di evitare l'impiego dell'espressione “e/o”; l'articolo 18, comma 1, lettera b), reca quale principio di delega “assicurare un'adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall'amministrazione finanziaria”; al riguardo, si valuti l'opportunità di specificare ulteriormente il concetto di “adeguata tutela”; la successiva lettera i), che prevede di “rivedere la disciplina dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto con finalità di razionalizzazione e semplificazione”, appare in realtà descrivere l'oggetto della delega e non un principio e criterio direttivo in contrasto con il paragrafo 1, lettera d), della citata circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi che prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dall'oggetto della delega;

  formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 13, comma 1, lettera b); dell'articolo 18, comma 1, lettere a), numero 3), b) ed i); dell'articolo 20, comma 1, lettera a), numero 2).».

  Alfonso COLUCCI, soffermandosi sul rilievo relativo alle disposizioni con le quali si consente al Governo, nell'attuazione della delega, di scegliere tra diverse opzioni, fa presente che, a suo avviso, siffatta non chiara formulazione di alcune disposizioni non pone semplicemente un problema rilevante sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della legge di delega, bensì, più radicalmente, di rispetto dell'articolo 76 della Costituzione. La genericità delle espressioni impiegate e il conseguente eccessivo margine di discrezionalità che è assegnato al Governo nell'esercizio della delega si rendono, infatti, con ogni evidenza incompatibili con la citata disposizione costituzionale, che impone al legislatore delegante di determinare con sufficiente precisione i principi e i criteri direttivi di delega, nonché di definire in modo puntuale gli oggetti di delega. Per queste ragioni dichiara di non ritenere del tutto soddisfacente la proposta di parere testé formulata che, a suo avviso, non dà adeguatamente conto dell'eccessiva ampiezza, derivante dalla genericità delle espressioni impiegate, del margine di discrezionalità attribuito al Governo e dei profili di incompatibilità con l'articolo 76 della Costituzione.

  Valentina BARZOTTI, associandosi alle considerazioni svolte dal collega Colucci, rileva altresì come l'eccessiva ampiezza della terminologia impiegata risulti particolarmente grave in quanto riferita ad una legge di delega volta ad intervenire, peraltro in modo sostanziale, in ambito tributario, ambito in cui, come noto, le esigenze di certezza del diritto e tassatività degli istituti tributari risultano particolarmente pregnanti. Per tali ragioni propone di modificare la formulazione dell'osservazione al fine di rafforzarne la portata.

  Ingrid BISA, nel rispondere ai rilievi svolti dai colleghi Colucci e Barzotti, ritiene che il perimetro tracciato dalla legge di delega sia comunque pienamente rispettoso dei principi costituzionali che disciplinano la delega al Governo della potestà legislativa, atteso che la discrezionalità che il Governo è chiamato ad esercitare nella formulazione dei decreti legislativi risulta comunque sufficientemente circoscritta dalla legge di delega. Sulla base di tali rilievi, Pag. 5ritiene di non aderire alle richieste dei colleghi e, pertanto, di mantenere inalterato il testo dell'osservazione espressa nella proposta di parere.

  Il Comitato approva la proposta di parere.

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari.
C. 851.
(Parere alla Commissione XIII).
(Esame e conclusione – Parere con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Valentina BARZOTTI, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 851 e rilevato che:

   sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

    il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    la procedura di delega di cui al comma 4 dell'articolo 2 prevede, al secondo periodo, che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cd. “tecnica dello scorrimento”); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta “una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa”; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 2, comma 4, secondo periodo.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 13.40.