CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 agosto 2023
156.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 89

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 3 agosto 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 13.20.

Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 1038-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Silvio GIOVINE (FDI), relatore, esponendo in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo ricorda che il disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», di iniziativa governativa e collegato alla legge di bilancio per l'anno 2023-2025, è stato presentato in data 23 marzo 2023, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 12 luglio 2023 e quindi dal Senato, con modificazioni, il 2 agosto 2023. Fa presente che il predetto disegno di legge, come modificato dal Senato, consta ora di 23 articoli, distribuiti in cinque titoli. Avverte che si soffermerà brevemente sulle sole parti modificate al Senato che coinvolgono profili di interesse specifico per la X Commissione, limitandosi a ricordare il contenuto essenziale degli altri articoli. Rinvia, comunque, alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.
  Passando quindi al testo approvato dal Senato, ricorda che il Titolo I contiene i principi generali e i tempi di esercizio della delega (articoli 1-3) nonché i principi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con particolare riguardo alla disciplina dell'interpello (articolo 4).
  Il Titolo II, concernente i tributi, rappresenta la parte più ampia della delega ed è articolato in tre capi. Il Capo I concerne le imposte sui redditi, l'Iva e l'IRAP (articoli 5-8) ed un articolo nel quale confluiscono ulteriori disposizioni sulla materia (articolo 9). Il Capo II (articoli 10-12) concernePag. 90 tutte le altre imposte indirette. Il Capo III riguarda i tributi regionali e locali (articoli 13 e 14), mentre il Capo IV contiene un unico articolo concernente la disciplina dei giochi (articolo 15).
  Segnala, in particolare, l'articolo 12 che reca i princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento alle imposte sulla produzione e sui consumi. Per quanto di interesse della Commissione relativamente al commercio, fa presente che nel corso dell'esame alla Camera erano state introdotte, al comma 1, le lettere g) e h) che ponevano limiti e divieti alla vendita a distanza, con provenienza del prodotto o con approvvigionamento dello stesso da Paesi o territori estranei all'Unione europea, di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, nonché di prodotti contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo. Riferisce che nel corso dell'esame al Senato tali lettere sono state tuttavia abrogate.
  L'articolo 13, introdotto al Senato, reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento ai tributi regionali e non contiene profili di specifico interesse della Commissione.
  Considera invece oggetto di interesse per la Commissione, anche se indirettamente, quanto recato dall'articolo 14, introdotto al Senato, che stabilisce principi e criteri direttivi specifici volti a realizzare una revisione del sistema fiscale degli enti locali. Ricorda che il sistema della fiscalità comunale poggia sulle seguenti principali imposte: l'imposta municipale propria-Imu (nella quale è confluita la Tasi); la tassa sui rifiuti-Tari; l'addizionale comunale all'Irpef. A queste si aggiungono, oltre ai trasferimenti non fiscalizzati e alle entrate a titolo di Fondo di solidarietà comunale, le seguenti ulteriori entrate locali, vale a dire: l'imposta di soggiorno (o il contributo di sbarco); l'addizionale comunale sui diritti di imbarco; l'imposta di scopo – Iscop; il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (che ha sostituito la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche-Tosap, il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche Cosap, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni-IcpDpa, il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari-Cimp e il canone di cui all'articolo 27 del codice della strada); il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Segnala inoltre che il comma 2 stabilisce che i decreti legislativi di attuazione saranno tenuti a riconoscere per le province e le città metropolitane un tributo proprio volto a garantire lo svolgimento delle proprie funzioni fondamentali e per le sole città metropolitane anche un tributo legato al traffico di passeggeri nei porti e negli aeroporti.
  L'articolo 15 (13 del testo licenziato in prima lettura dalla Camera) reca i principi e i criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici: nel corso dell'esame al Senato non ha subito variazioni.
  Il Titolo III attiene alla disciplina delle procedure di definizione dell'imponibile, accertamento, riscossione e contenzioso (capo I, articoli 16-19) e le sanzioni (Capo II, articolo 20).
  Segnala, in particolare, l'articolo 16 (14 del testo licenziato in prima lettura dalla Camera) che contiene principi e criteri direttivi concernenti relativi alla revisione generale degli adempimenti tributari aventi ad oggetto, per quanto di maggior interesse, la semplificazione degli obblighi dichiarativi e di versamento. Tra le altre modifiche apportate al Senato, per quanto di interesse della Commissione, ricorda l'inserimento del criterio di delega di cui alla lettera m) del comma 1, volto a prevedere misure volte a incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l'utilizzo dei pagamenti elettronici, l'ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché l'inserimento, al comma 2, della lettera c) che, Pag. 91per la revisione degli adempimenti previsti in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nell'ambito della generale revisione degli adempimenti e delle procedure amministrative, detta al Governo princìpi e criteri direttivi specifici volti a prevedere, con finalità di contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina. Segnala che tale criterio recupera, in parte, quanto già inserito in prima lettura dalla Camera all'articolo 12 e, come già riferito, abrogato dal Senato.
  L'articolo 17, modificato nel corso dell'esame al Senato, indica principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'attività di accertamento. Non contiene profili di specifico interesse della Commissione, al pari degli articoli 18, recante i principi e i criteri direttivi specifici per una revisione del sistema nazionale della riscossione che assicuri una maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza, 19, sui procedimenti contenziosi e 20, relativo alle sanzioni, parimenti modificati al Senato.
  Il Titolo IV contiene i principi e i criteri direttivi relativi al riordino della normativa tributaria e alla codificazione (articolo 21).
  Il Titolo V contiene le disposizioni finanziarie e finali (articolo 22) e la clausola di salvaguardia (articolo 23), inserita al Senato.
  Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Enrico CAPPELLETTI (M5S) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore sottolineando che la valutazione non favorevole del MoVimento 5 Stelle sul complesso del provvedimento all'esame riguarda la sua sostanza, soprattutto per quanto è assente come, ad esempio, una giusta tassazione per i giganti del web. Ricorda che persino il Ministro dell'economia – facendo riferimento ad una sua recentissima dichiarazione alla quale però, osserva, non ha fatto derivare azioni conseguenti – ritiene che giganti del web dovrebbero essere ben altrimenti percossi dal fisco. Evidenziato che si trova completamente d'accordo con la predetta dichiarazione del Ministro, ricorda che il MoVimento 5 Stelle aveva proposto una serie di interventi volti a commisurare opportune imposte sui volumi di dati gestiti da questi giganti e stigmatizza che tali proposte non siano state accolte. Esprime sconcerto sul fatto che, mentre verso gli operatori dell'economia reale si riesce a conteggiare e a sottoporre ad imposta ogni minimo elemento di produzione e commercio, quelli dell'economia virtuale ne sono praticamente sottratti. Trova inoltre inaccettabile che sia possibile applicare gli studi di settore anche ai piccoli esercenti e non ai giganti del web.
  Ricorda, inoltre, che molte critiche al disegno di legge sono state espresse anche da soggetti assai qualificati come, ad esempio, la Banca d'Italia e l'Ufficio parlamentare di bilancio. Ritiene poi che il testo all'esame mentre non riduce la tassazione a carico delle famiglie e delle imprese, contemporaneamente contiene una serie di regali per gli evasori fiscali.

  Andrea ORLANDO (PD-IDP) rinviando ogni considerazione generale nel merito del testo alle opportune sedi di discussione, ritiene che, rimanendo nell'ambito del perimetro dei profili di interesse della X Commissione, sia importante sottolineare almeno due aspetti.
  Il primo riguarda l'atteggiamento indulgente che si mantiene verso quei soggetti che utilizzano beni immateriali, quali i dati, che di fatto sottraggono al fisco mentre i soggetti dell'economia reale vengono trattati in tutt'altro modo.
  Il secondo concerne il modo in cui viene concepita la funzione del sistema fiscale nell'ambito del sistema produttivo italiano. Il sistema fiscale dovrebbe a suo avviso proporsi di alimentare processi di investimenti tecnologici e stimolare la crescita dimensionale delle imprese nazionali tanto in termini di struttura di capitale che tecnologica. Ciò che prevede il provvedimento Pag. 92in discussione non realizza tale finalità. È dell'avviso che il modello di fiscalità proposto non abbia una visione generale di prospettiva riguardante il sistema delle imprese. Evidenzia a tal proposito, infine, che le scelte delle imprese sono anche orientate dalle politiche fiscali e che questa fiscalità rappresenta un limite e non supporta la crescita.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 13.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 3 agosto 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 13.30.

Indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale: opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano.
(Deliberazione).

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 2 agosto si è convenuto di svolgere un'indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale: opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano. Avverte che, al riguardo, è stata acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, la prescritta intesa del Presidente della Camera. Ricorda altresì che l'indagine conoscitiva dovrebbe concludersi entro il 30 novembre 2023.
  Propone, quindi, di deliberarne lo svolgimento sulla base del programma concordato in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

  La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 3 agosto 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.