CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 agosto 2023
156.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 51

RISOLUZIONI

  Giovedì 3 agosto 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

  La seduta comincia alle 13.35.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00055 Orrico: Iniziative per contrastare la diffusione delle sfide di resistenza (challenge) nelle reti sociali telematiche.
(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00023).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 16 marzo 2023.

  Federico MOLLICONE, presidente ricorda che la collega Orrico ha illustrato la risoluzione in oggetto nella seduta di giovedì 16 marzo scorso.
  Chiede alla Sottosegretaria Frassinetti di pronunciarsi sul testo della risoluzione.

  Il Sottosegretario Paola FRASSINETTI, illustra una proposta di riformulazione del testo della risoluzione in esame (vedi allegato 1)

  Anna Laura ORRICO (M5S), dichiara di accettare il testo riformulato della risoluzione a sua prima firma. Inoltre chiede al Governo se sia favorevole ad integrare la formulazione dell'impegno di cui al n. 2 Pag. 52della parte dispositiva al fine di prevedere che le previste iniziative di informazione e di sensibilizzazione siano assunte anche attraverso il protagonismo dei giovani.

  Il Sottosegretario Paola FRASSINETTI, dichiara di accogliere l'integrazione proposta dalla deputata Orrico relativa all'impegno n. 2 della risoluzione in esame.

  Federico MOLLICONE, presidente, dichiara di voler sottoscrivere la risoluzione in esame a prima firma della collega Orrico, nel testo riformulato.

  Irene MANZI (PD-IDP), dichiara di voler sottoscrivere il testo riformulato della risoluzione in esame, evidenziando l'estrema rilevanza del tema in essa affrontato. Al riguardo auspica che nell'attuazione delle previste iniziative si possano coinvolgere anche artisti giovani, essendo questi, a suo giudizio, i soggetti più idonei ad influenzare positivamente il comportamento dei giovani.

  Fabio ROSCANI (FDI), chiede alla collega Orrico e alla rappresentante del Governo di poter integrare l'impegno di cui al n. 5 della parte dispositiva prevedendo anche il coinvolgimento del Consiglio nazionale dei giovani e dell'agenzia italiana per la gioventù.

  Anna Laura ORRICO (M5S), dichiara di accogliere la proposta di integrazione di cui al n. 5 della parte dispositiva della risoluzione in esame, avanzata dal collega Roscani.

  Il Sottosegretario Paola FRASSINETTI, esprime parere favorevole sulla proposta di integrazione formulata dal deputato Roscani.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità la risoluzione in titolo, come riformulata, che assume il numero 8-00023 (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 3 agosto 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

  La seduta comincia alle 13.45.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni concernenti il finanziamento della spesa per la partecipazione a viaggi di istruzione.
C. 1057 Piccolotti e C. 1063 Manzi.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

  Nicole MATTEONI (FDI), relatrice, riferisce che le proposte di legge in esame C. 1057, recante «Disposizioni concernenti il concorso statale al finanziamento della spesa per la partecipazione a viaggi di istruzione e la fornitura gratuita dei libri di testo» e C. 1063 recante «Istituzione di un fondo per il concorso dello Stato al finanziamento della spesa per la partecipazione a viaggi di istruzione», di cui la Commissione avvia oggi l'esame in sede referente, sono composte, rispettivamente, di tre e di un solo articolo e vertono, in parte sul medesimo oggetto: la proposta C. 1057, infatti, oltre che dei viaggi di istruzione, si occupa anche di assicurare la gratuità integrale dei libri di testo agli studenti che frequentano fino all'ultimo anno dell'obbligo scolastico.
  La proposta di legge C. 1057 reca «Disposizioni concernenti il concorso statale al finanziamento della spesa per la partecipazione a viaggi di istruzione e la fornitura gratuita dei libri di testo» ed è composta, come anticipato, di 3 articoli.
  L'articolo 1 prevede l'istituzione del Fondo di solidarietà per i viaggi di istruzione. Nello specifico, al comma 1, prevede Pag. 53che, al fine di assicurare la partecipazione degli studenti ai viaggi di istruzione organizzati dagli istituti di scuola secondaria di secondo grado è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo di solidarietà per i viaggi di istruzione, alimentato dalle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 6, da ripartire tra i diversi istituti sulla base dell'indice di disagio sociale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, sono stabiliti i termini, i piani di ripartizione e le modalità di erogazione agli istituti delle risorse del Fondo.
  Ai sensi del comma 2, gli istituti scolastici devono consentire a tutti gli studenti di partecipare ai viaggi di istruzione e contribuire, attraverso le risorse del Fondo di cui al comma 1 agli stessi erogate, ai viaggi di istruzione degli studenti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, rispettando le disposizioni in materia di tutela della riservatezza degli studenti che fanno richiesta del contributo. Per gli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 7.500 euro i viaggi di istruzione sono gratuiti. I consigli di istituto, con apposito regolamento, stabiliscono le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1 attribuite all'istituto, prevedendo altresì le modalità di presentazione della domanda e dell'attestazione ISEE (comma 3).
  Ove le risorse attribuite all'istituto non siano sufficienti a coprire tutte le domande, le stesse possono essere incrementate con contributi volontari raccolti tra le famiglie, a seguito di apposita delibera del consiglio di istituto (comma 4). Il comma 5 prevede che, al fine di garantire la partecipazione ai viaggi di istruzione degli studenti con disabilità, gli istituti scolastici possono utilizzare le risorse del Fondo di cui al comma 1 loro attribuite per garantire la presenza degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e l'utilizzo di mezzi di trasporto idonei. Il comma 6, infine, abroga la lettera b) del comma 64 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), che ha posticipato dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024 il termine di decorrenza delle disposizioni istitutive della imposta sul consumo delle bevande analcoliche (cosiddetta sugar tax), di cui ai commi 661-676 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020). La relazione illustrativa della proposta di legge in esame rileva che l'onere derivante dalle disposizioni di cui sopra viene compensato dal maggior gettito derivante dalla previsione dell'immediata entrata in vigore della tassa sulle bevande zuccherate (sugar tax).
  L'articolo 2, composto di un solo comma, integra le disposizioni relative all'utilizzo della Carta della cultura giovani per i viaggi di istruzione. Ciò avviene per mezzo di una integrazione del comma 357 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), prevedendosi che la Card della cultura giovani – introdotta dalla legge di bilancio del 2023 insieme alla Carta del merito, entrambe in sostituzione della previgente Carta elettronica legata al bonus cultura per i diciottenni (cosiddetta «18app») – sia utilizzabile anche per i viaggi di istruzione.
  Ricorda in particolare, che il comma 630 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) interviene sull'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), sostituendo la previgente Carta elettronica legata al bonus cultura per i diciottenni (cosiddetta «18app») con due nuovi strumenti: la «Carta della cultura Giovani» e la «Carta del merito». Entrambi gli strumenti sono finalizzati a consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera. Le due nuove Carte sono istituite a decorrere dall'anno 2023 e il nuovo comma 357-bis dispone che Pag. 54esse sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  L'articolo 3 prevede una disciplina sulla gratuità dei libri. Ai sensi del comma 1, si prevede che, al fine di garantire il pieno diritto allo studio e assicurare la prosecuzione e l'estensione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, agli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui che frequentano fino all'ultimo anno dell'obbligo scolastico è garantita la gratuità totale dei libri di testo. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (legge n. 135 del 2012), è incrementata di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il comma 2 prevede che, agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  Si ricorda che il citato articolo 27, comma 1 della legge n. 448 del 1998 ha previsto (inizialmente per l'anno scolastico 1999-2000, poi esteso ad anni successivi) che i comuni provvedano a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti. In attuazione della predetta disposizione, sono stati adottati il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320, recante «Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo», modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2000, n. 226 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2006, n. 211. Per quanto concerne il citato articolo 23, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, esso ha disposto che, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fosse autorizzata la spesa di 103 milioni di euro (annui) a decorrere dall'anno 2013. Successivamente, tramite un rifinanziamento operato in sezione II della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) di 30 milioni di euro annui a 3 decorrere dal 2022 delle risorse per la fornitura gratuita dei libri di testo nella scuola dell'obbligo ed il comodato nella scuola superiore, le risorse complessive, allocate sul cap. 2043 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito (denominato «Somma occorrente per garantire la gratuità totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni che adempiano l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti nonché alla fornitura dei libri di testo da dare in comodato anche agli studenti della scuola secondaria superiore»), risultano pari a € 133 milioni di euro annui dal 2022.
  La proposta di legge C. 1063 reca l'«Istituzione di un fondo per il concorso dello Stato al finanziamento della spesa per la partecipazione a viaggi di istruzione» ed è composto, come anticipato, di un solo articolo.
  Tale articolo 1, prevede, al comma 1, che, al fine di consentire agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di partecipare all'attività educativo-didattica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il Fondo per la partecipazione a viaggi di istruzione, con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 alle scuole di ogni ordine e grado (comma 2). Ai sensi del comma 3, le scuole, nell'ambito della loro autonomia e previa deliberazione del Consiglio d'istituto, stabiliscono i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1. Il comma 4 prevede che all'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di Pag. 55euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 5).

  Federico MOLLICONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica.
C. 799 Caparvi e C. 988 Mollicone.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

  Alessandro AMORESE (FDI), relatore, riferisce che le proposte di legge in esame C 799, recante «Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica» e C 988, recante «Disposizioni per il sostegno, la tutela e la promozione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica», di cui oggi la Commissione avvia l'esame in sede referente, composte, rispettivamente, da 7 e 10 articoli, vertono sul medesimo oggetto: entrambe sono volte a introdurre una disciplina organica della materia delle rievocazioni storiche. Si ricorda, al riguardo, che la proposta di legge C. 988 era già stato presentato nella scorsa Legislatura (C. 3599) mentre la proposta di legge C. 799 era stato già depositata in Senato (S. 2619). Nessuno dei due testi aveva visto avviare il relativo esame.
  La proposta di legge C. 799 Caparvi, recante «Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica», come anticipato, è composta di 7 articoli.
  La relazione illustrativa rileva, in particolare, che l'obiettivo di questa iniziativa è quello di offrire un punto di riferimento e di promozione a livello nazionale per le rievocazioni storiche e di prevedere un particolare riconoscimento per le iniziative e i progetti di qualità mediante il rilascio del logo «Rievocazione storia italiana». Tale logo è concesso a seguito della verifica di determinate caratteristiche delle manifestazioni e dei soggetti che le realizzano – enti territoriali, associazioni, istituzioni culturali, altri soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro – e al suo rilascio può seguire l'attribuzione di contributi destinati a sostenere le spese per le rievocazioni storiche e quelle delle associazioni e degli altri enti per la loro attività.
  L'articolo 1 reca i princìpi generali. Esso prevede, in particolare, al comma 1, che la Repubblica riconosce le manifestazioni di rievocazione storica quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, storico, artistico, sociale, di tradizione e di memoria, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione e nel quadro dei princìpi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, e dalla Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, resa esecutiva ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19. Ai sensi del comma 2, le manifestazioni di cui sopra costituiscono un fattore di sviluppo della cultura, un elemento di coesione e di identità nazionale, uno strumento di diffusione della conoscenza della storia, della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, un ambito di sviluppo dell'attività imprenditoriale culturale e creativa e dell'offerta turistica nazionale, nonché un elemento di integrazione e contrasto del disagio sociale.
  L'articolo 2 reca le definizioni. Nello specifico, il comma 1 prevede che, ai fini della presente proposta di legge, sono manifestazioni di rievocazione storica le attività che presentano le seguenti caratteristiche:Pag. 56 a) sono incentrate sulla rievocazione di rilevanti avvenimenti storici, le cui origini siano comprovate da fonti documentali, sulla ricostruzione e messa in scena performativa di episodi o contesti di vita, sulla riproposizione di usi, costumi e tradizioni tipici dell'immagine e dell'identità del territorio di appartenenza, caratterizzate da particolare valore storico e culturale in relazione a un determinato territorio; b) sono caratterizzate da pratiche performative, come l'uso di abiti storici, particolari discipline del corpo, apparati per la ricostruzione di ambienti e forme di cultura materiale e intangibile del passato, l'organizzazione di eventi, palii, feste, giostre, tornei, gare, giochi storici e altre forme di spettacolo, narrazione storica e socialità; c) sono realizzate da enti pubblici territoriali, da istituzioni culturali, da associazioni di rievocazione storica o da altri soggetti pubblici o privati senza fini di lucro aventi come fine statutario la conservazione, la promozione e la valorizzazione della memoria storica di un territorio, nel rispetto dei criteri fissati con il decreto di cui al successivo articolo 3, comma 3, iscritti all'albo di cui comma 1 del medesimo articolo 3.
  Ai sensi del comma 2, i fini statutari sono perseguiti attraverso la ricerca e la difesa della verità storica, mediante lo studio delle fonti, la conservazione degli archivi e degli elementi di cultura materiale, quali vesti, armi, armature, attrezzi, utensili e altri oggetti di testimonianza. I requisiti delle istituzioni culturali e delle associazioni di cui al comma 1, lettera c), le modalità di accesso e i criteri di riparto del Fondo di cui al successivo articolo 6 sono definiti con il citato decreto di cui all'articolo 3, comma 3 (comma 3).
  L'articolo 3 disciplina l'albo e l'elenco nazionali. In particolare, il comma 1 prevede che sono istituiti l'albo nazionale degli enti di rievocazione storica, di seguito denominato «albo», e l'elenco nazionale delle manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato «elenco». Ai sensi del comma 2, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome e fatte salve le misure di promozione, valorizzazione e sostegno adottate dagli enti territoriali, le associazioni di rievocazione storica e gli altri soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera c), inseriti nell'albo, che realizzino manifestazioni di rievocazione storica inserite nell'elenco, possono concorrere al riparto del Fondo di cui all'articolo 5. A mente del comma 3, con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, di concerto con il Ministro del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, e previo parere del Comitato di cui al successivo articolo 4, sono definiti: a) la tipologia delle associazioni di rievocazione storica e degli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c); b) i requisiti per l'iscrizione all'albo, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2; c) le caratteristiche e i requisiti delle manifestazioni di rievocazione storica da inserire nell'elenco, che riporta l'indicazione dei luoghi in cui si svolgono e il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica nel territorio nazionale; d) i criteri per l'individuazione dei siti di valore archeologico, museale, monumentale e dei beni culturali coinvolti nella realizzazione delle manifestazioni di rievocazione storica e per il loro utilizzo, nel rispetto della normativa vigente; e) le modalità per l'iscrizione e per l'aggiornamento almeno annuale dell'albo e dell'elenco, prevedendo modalità semplificate per le associazioni iscritte in registri o elenchi regionali e per le manifestazioni di rievocazione storica comprese in calendari o elenchi regionali. Il decreto di cui al comma 3 è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro il termine di quaranta giorni dalla trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere (comma 4). L'albo e l'elenco sono pubblicati nei siti internet istituzionali del Ministero della cultura e del Ministero del turismo; con le medesime modalità si provvede al loro aggiornamento con cadenza almeno annuale, anche sulla base dei dati forniti dalle regioni. Il MinisteroPag. 57 della cultura provvede alla tenuta dell'albo e dell'elenco, da realizzare anche in forma digitale in funzione della costituzione di una banca di dati unica nazionale (comma 5).
  L'articolo 4 prevede l'istituzione del Comitato scientifico. Nel dettaglio, si prevede, al comma 1, che entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, il Ministro della cultura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, istituisce con proprio decreto, sentito il Ministro del turismo, il Comitato scientifico della rievocazione storica, di seguito denominato «Comitato». Ai sensi del comma 2, il Comitato, costituito presso il Ministero della cultura, è composto da 15 membri designati: a) 1 dal Ministro della cultura, con funzioni di presidente; b) 1 dal Ministro del turismo; c) 1 dal Ministro dell'economia e delle finanze; d) 2 dalla Conferenza unificata; e) 10 dal Ministro della cultura, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata, individuati tra professori universitari ordinari o associati di storia, archivistica, biblioteconomia, storia dell'arte, urbanistica, architettura, antropologia culturale o conservazione dei beni culturali. I componenti del Comitato restano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta (comma 3). Il Comitato ha sede presso il Ministero della cultura e ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 4). Il Comitato, ai sensi del comma 5: a) esprime parere vincolante sul possesso dei requisiti delle associazioni, dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e delle manifestazioni di rievocazione storica previsti ai fini dell'inserimento nell'albo e nell'elenco, nonché sul riconoscimento del logo «Rievocazione storica italiana», rilasciato con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo, alle manifestazioni inserite nell'elenco; b) esprime parere sulla concessione di contributi destinati ai progetti di rievocazione storica presentati dalle associazioni e dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), nonché destinati alle spese relative alla loro attività, alla realizzazione di pubblicazioni, di convegni e di seminari specifici sulla rievocazione storica; c) promuove studi e ricerche mirati su vari aspetti delle manifestazioni di rievocazione storica, sul loro impatto sociale, educativo e culturale, nonché economico e turistico, anche attraverso l'organizzazione di convegni e la realizzazione di pubblicazioni; d) promuove offerte formative, concernenti sia le conoscenze storiografiche, sia i saperi tecnici e artistici messi in atto dalle attività rievocative, a favore delle associazioni e dei diversi soggetti attivi nel campo della rievocazione storica; e) promuove il confronto e il dialogo con le realtà della rievocazione storica presenti nelle diverse regioni italiane e in altri paesi dell'Unione europea; f) esprime pareri sulle richieste di patrocinio al Ministero della cultura per lo svolgimento di iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte agli addetti del settore; g) propone i criteri per l'assegnazione dei contributi a valere sul Fondo di cui all'articolo 5. Il Comitato può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione di istituti universitari, di siti museali o archeologici, di centri di ricerca e delle associazioni di categoria più rappresentative nel settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato (comma 6).
  L'articolo 5 disciplina i contributi. Esso prevede, al comma 1, che i contributi di cui all'articolo 4, comma 5, lettera b) (destinati ai progetti di rievocazione storica presentati dalle associazioni nonché alle spese relative alla loro attività, alla realizzazione di pubblicazioni, di convegni e di seminari specifici sulla rievocazione storica), sono concessi a valere sul Fondo nazionale per la rievocazione storica, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura ai sensi del comma 627 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017). Le modalità di accesso al Fondo e i criteri di riparto del medesimo sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
  Ricorda, in proposito, che il citato articolo 1, comma 627 della legge n. 232 del 2016, modificato dall'articolo 7, comma 9 Pag. 58del decreto-legge n. 162 del 2019 (legge n. 8 del 2020), ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (ora Ministero della cultura, per quanto qui d'interesse) del Fondo nazionale per la rievocazione storica, finalizzato alla promozione di eventi, feste e attività nonché alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Il comma 10 del citato articolo 7 del decreto-legge n. 162 del 2019 ha, inoltre, previsto che le modalità di accesso e i criteri di riparto del fondo sono determinati con decreto dell'allora Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da adottare, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. In attuazione di quanto sopra – come anticipato – con decreto ministeriale n. 294 del 24 giugno 2020 sono state stabilite le modalità di accesso e i criteri di riparto del Fondo nazionale per la rievocazione storica. Il comma 2 del medesimo articolo 5 prevede la soppressione del primo periodo del citato articolo 7, comma 10, del decreto-legge n. 12 del 2019 che, si ricorda, prevede che le modalità di accesso e i criteri di riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016 (ossia del Fondo nazionale per la rievocazione storica), sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da adottare, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni (contestualmente a tale soppressione – come illustrato – il comma 1 del presente articolo 5, prevede che le modalità di accesso al Fondo nazionale per la rievocazione storica e i criteri di riparto del medesimo sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3).
  L'articolo 6 disciplina le iniziative didattiche nelle scuole. Nello specifico, il comma 1 prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito promuova iniziative didattiche e formative nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie del sistema nazionale di istruzione e formazione finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni, allo studio e alla valorizzazione delle radici culturali dei singoli contesti territoriali, anche mediante la pratica delle arti, secondo i princìpi stabiliti dal decreto legislativo n. 60 del 2017, recante «Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività». In base al comma 2, le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica, concorrono all'attuazione delle finalità richiamate al comma 1, con specifiche iniziative di arricchimento e ampliamento del piano triennale dell'offerta formativa per il pieno sviluppo delle competenze trasversali e di cittadinanza proprie dei diversi ordinamenti. 4
  L'articolo 7, infine, regola il porto e uso di armi in occasione di manifestazioni di rievocazione storica. A tal fine, il suo unico comma integra il settimo comma dell'articolo 10 della legge n. 110 del 1975, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi», che prevede il divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra, con due periodi aggiuntivi, che prevedono che, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 della medesima legge n. 110 del 1975, che definisce quali sono le «armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra» – agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia – in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, ai partecipanti alle manifestazioni stesse è consentito esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche ad avancarica, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'associazione o all'ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. Si prevede inoltre che, in tali casi, è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stiletti.
  La proposta di legge C. 988, recante «Disposizioni per il sostegno, la tutela e la Pag. 59promozione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica», come anticipato, è composta di 10 articoli. La relazione illustrativa rileva che la rievocazione storica dei nostri borghi è il «futuro antico» delle nostre città d'arte e che la presente proposta di legge intende fornire maggiore solidità all'azione dello Stato a sostegno delle associazioni di rievocazione storica tramite l'aumento delle risorse destinate a tale fine.
  L'articolo 1, composto di un solo comma, reca i princìpi generali. Nello specifico, si prevede che la Repubblica riconosce le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, artistico, sociale, di tradizione, di memoria ed economico della Nazione, nonché elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale.
  L'articolo 2 reca le definizioni. Ai sensi del comma 1, ai fini della presente proposta di legge si definiscono associazioni di rievocazione storica le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che hanno per fine statutario la conservazione della memoria storica e delle tradizioni del proprio territorio, rispettando i criteri di veridicità storica, mediante le varie forme di studio, di espressione artistica e di ricostruzione di attività ed eventi storici, nonché mediante l'utilizzo di vesti, armi, armature e altri manufatti, esteticamente e funzionalmente compatibili con quanto risultante dalle fonti e con i materiali e con le tecniche risultanti dall'elaborazione delle fonti stesse. Il comma 2, poi, prevede che, ai fini della presente proposta di legge, si definiscono manifestazioni di rievocazione storica le manifestazioni la cui organizzazione fa capo ad associazioni di rievocazione storica, a enti locali o ad altri soggetti pubblici o privati, aventi la finalità di valorizzare la memoria storica di un territorio rispettando criteri di veridicità, di ricostruzione, di realizzazione e di utilizzo di oggetti, vesti, accessori e armamenti realizzati su basi documentate.
  L'articolo 3 prevede le attività per la tutela e la valorizzazione delle rievocazioni storiche. Ai sensi del suo unico comma, lo Stato, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce, tutela, sostiene, valorizza e salvaguarda la specificità delle rievocazioni storiche e delle realtà socio-culturali regionali e locali a queste legate, promuovendo: a) la valorizzazione delle rievocazioni storiche quali fattori di sviluppo ed elemento unificante dell'articolata identità nazionale del Paese e del suo patrimonio storico, artistico e culturale; b) la diffusione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica a livello territoriale, nazionale e internazionale; c) la sensibilizzazione del pubblico e la promozione del prodotto artistico delle rievocazioni storiche attraverso l'editoria e gli strumenti più diffusi e moderni di comunicazione di massa; d) il sostegno finanziario alle associazioni di rievocazione storica e alla realizzazione delle manifestazioni di rievocazione storica, nonché degli eventi spettacolari, culturali e divulgativi a esse connessi; e) lo sviluppo del turismo culturale, anche attraverso l'utilizzo, per le manifestazioni di rievocazione storica, dei siti di valore archeologico, museale e monumentale presenti nel territorio; f) l'attivazione di sinergie operative tra le associazioni di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche, le università, gli operatori turistici e i soggetti gestori dei beni del patrimonio ambientale e culturale, nonché il coinvolgimento culturale di tutti i gruppi sociali delle comunità locali e delle associazioni senza scopo di lucro, allo scopo di favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta storico-culturale del Paese; g) la tutela e la conservazione della memoria e delle tradizioni legate alle rievocazioni storiche.
  L'articolo 4 istituisce l'elenco nazionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica. In particolare, il comma 1 istituisce, presso il Ministero della cultura, l'elenco nazionale delle 5 associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato «elenco». Ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, previa intesa in Pag. 60sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, di seguito denominata «Conferenza unificata», sono definiti: a) le categorie delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera h); b) i requisiti per l'iscrizione nell'elenco.
  L'articolo 5 disciplina il Comitato tecnico-scientifico. Ai sensi del comma 1, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato tecnico-scientifico delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato «Comitato», composto da rappresentanti dei comitati regionali istituiti ai sensi del successivo articolo9, comma 1, lettera e), da professori universitari esperti del settore nominati dalle regioni, da un funzionario del Ministero della cultura e da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze. I componenti del Comitato restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile consecutivamente una sola volta. Il comma 2 prevede che il Comitato, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Ministero della cultura, ha i seguenti compiti: a) riconoscere la qualifica di associazione o di manifestazione di rievocazione storica, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2; b) provvedere al censimento e alla tenuta di un'anagrafe delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica e alla diffusione della conoscenza di tali associazioni e manifestazioni; c) promuovere ricerche e studi sulle rievocazioni storiche in Italia e all'estero; d) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo delle rievocazioni storiche; e) patrocinare progetti elaborati dalle associazioni di rievocazione storica iscritte nell'elenco, anche in collaborazione con gli enti locali; f) promuovere e sostenere, anche con la collaborazione delle regioni e delle associazioni di rievocazione storica, iniziative di formazione e di aggiornamento per gli addetti del settore; g) predisporre lo schema di regolamento per l'attuazione della presente legge, di cui al successivo articolo10, avvalendosi anche dell'opera di commissioni tecnico-artistiche appositamente istituite, formate da un esperto indicato da ciascuna delle regioni rappresentate nel Comitato. Lo schema di regolamento è predisposto dal Comitato e trasmesso al Ministro della cultura entro due mesi dalla data dell'istituzione del Comitato stesso; h) determinare, mediante apposite linee guida, le modalità di appartenenza delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica alle categorie individuate dal Comitato stesso e definite dal decreto del Ministro della cultura ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a). Il Comitato valuta e verifica ogni tre anni l'attendibilità e la conformità storica della rievocazione storica espressa nelle manifestazioni e delle attività dell'associazione di rievocazione storica, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, attribuendo uno specifico attestato di autenticità filologica (comma 3). Il Comitato può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione di istituti universitari, di siti museali, di siti archeologici, di centri di ricerca, delle associazioni di categoria più rappresentative del settore del turismo, del commercio, del terziario e dell'artigianato, dei comitati regionali istituiti con apposite leggi e di eventuali altri soggetti pubblici o privati. Può inoltre organizzarsi in commissioni tecnico-artistiche di settore, nell'ambito delle categorie individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), e del comma 2, lettera h), del presente articolo (comma 4). Il Comitato rilascia, su richiesta degli organizzatori di manifestazioni di rievocazione storica iscritti nell'elenco e a seguito della verifica di cui al comma 3, un marchio recante la dicitura «Rievocazione storica italiana». Le modalità di autorizzazione all'uso del marchio di cui al presente comma nonché di revoca dell'autorizzazione stessa sono stabilite con decreto del Ministro della cultura, su proposta del Comitato (comma 5).
  L'articolo 6 prevede il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica. In particolare, il comma 1 prevede che il Ministero della cultura, entro il 31 Pag. 61dicembre di ogni anno, approva il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo. Ai sensi del comma 2, al calendario di cui al comma 1 è data ampia diffusione nell'ambito delle attività ordinarie di comunicazione del Ministero della cultura e nel sito internet istituzionale del Ministero stesso, anche attraverso gli strumenti di diffusione della conoscenza e di promozione di itinerari turistici e di siti museali e archeologici.
  L'articolo 7, composto di un solo comma, prevede ulteriori compiti per la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Nello specifico, si prevede che, ai fini dell'attuazione della presente proposta di legge, alla Conferenza unificata sono attribuiti i seguenti compiti: a) esprimere i prescritti pareri sull'attività regolamentare dello Stato concernente i criteri e le modalità di erogazione dei contributi concessi per le finalità della presente legge; b) definire gli strumenti di cooperazione e di solidarietà istituzionali al fine di favorire l'affermazione dell'identità culturale-nazionale, regionale e delle minoranze linguistiche; c) fissare i criteri per il coordinamento nazionale e regionale delle procedure di definizione degli interventi, anche relativi alle iniziative direttamente assunte dagli enti locali; d) promuovere le associazioni e gli eventi di rievocazione storica in tutto il territorio nazionale, perseguendo obiettivi di omogeneità della diffusione, della circolazione e della fruizione; e) promuovere il sostegno degli artisti esecutori e degli operatori, anche in riferimento alle iniziative giovanili, di innovazione, di ricerca e di sperimentazione legate alle rievocazioni storiche; f) promuovere la cultura, la memoria e la tradizione delle rievocazioni storiche attraverso programmi specificamente rivolti alla scuola e all'università; g) definire linee di indirizzo comune per la programmazione degli interventi di costruzione, recupero, adeguamento funzionale e tecnologico, ristrutturazione e conversione di spazi, di strutture e di immobili destinati o da destinare alle associazioni e alle manifestazioni di rievocazione storica; h) individuare i criteri e le modalità per verificare l'efficacia dell'intervento pubblico, statale e territoriale, attraverso attività di monitoraggio e di osservatorio a livello locale e nazionale.
  L'articolo 8, composto di un solo comma, prevede i compiti dello Stato. Nel dettaglio, si prevede che, ai fini dell'attuazione della presente proposta di legge, allo Stato sono attribuiti i seguenti compiti: a) regolamentare la disciplina concernente l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse da destinare alle rievocazioni storiche (si ricorda, a tale proposito, il citato Fondo nazionale per la rievocazione storica, di cui all'articolo 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016); b) operare, su indicazione del Comitato, la ripartizione delle risorse da destinare alle rievocazioni storiche tra le diverse categorie individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), e dell'articolo 5, comma 2, lettera h), comprese specifiche quote da destinare a progetti aventi valenza multidisciplinare; c) promuovere e sostenere lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività di rievocazione storica; d) favorire la diffusione delle rievocazioni storiche a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per un'effettiva integrazione culturale tra i Paesi membri dell'Unione europea; e) sottoscrivere protocolli d'intesa con le emittenti radiotelevisive, che trasmettono in chiaro, a pagamento e in streaming, per destinare idonei spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee di rievocazione storica e per riservare momenti di informazione specializzata al pubblico. Specifici obblighi di informazione, promozione e programmazione sono previsti dal contratto di servizio tra lo Stato e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, che può procedere all'istituzione di una specifica società per la promozione e la coproduzione di manifestazioni di rievocazione storica e utilizzare le società esistenti per la diffusione del prodotto italiano all'estero; f) assicurare la conservazione del patrimonio artistico, delle tradizioni e della memoria legati alla rievocazione storica.Pag. 62
  L'articolo 9, composto di un solo comma, prevede i compiti delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni. Esso prevede, in particolare, che, nell'ambito delle rispettive prerogative istituzionali, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione della presente legge e in particolare: a) promuovono e sostengono le attività di rievocazione storica, favorendo il consolidamento del loro rapporto con il territorio secondo criteri di trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni, nel rispetto delle disposizioni della presente legge; b) valorizzano la cultura della storia e delle tradizioni regionali e delle lingue locali, attraverso progetti finalizzati all'integrazione comunitaria delle rievocazioni storiche e iniziative per il dialogo culturale tra i popoli; c) promuovono il turismo culturale, partecipando all'effettivo coordinamento delle strategie di promozione territoriali a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno della commercializzazione dei prodotti turistici italiani e delle produzioni di qualità di rievocazione storica, individuate nelle sedi di concertazione competenti; d) verificano l'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio rispetto agli obiettivi perseguiti, anche attraverso attività di osservatorio e di monitoraggio, in coordinamento con l'attività di osservatorio svolta dallo Stato; e) istituiscono i comitati regionali per il sostegno e la valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica.
  L'articolo 10, composto di un solo comma, prevede il regolamento di attuazione. Si dispone, in particolare, che con decreto del Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sia adottato, entro un mese dalla data di trasmissione del relativo schema da parte del Comitato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g), della presente proposta di legge, il regolamento per l'attuazione della medesima legge.

  Federico MOLLICONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio.
C. 882 Loizzo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rossano SASSO (LEGA), relatore, riferisce che la proposta di legge C. 882 a prima firma della collega Loizzo, di cui la Commissione avvia oggi l'esame in sede referente, dopo aver individuato territorialmente e riconosciuto l'area della Magna Grecia quale patrimonio storico, culturale e ambientale di interesse nazionale, detta una serie di prescrizioni, anche di carattere finanziario, volte ad assicurarne la tutela e la promozione.
  La proposta di legge in esame, nelle finalità e in parte significativa anche per i contenuti sostanziali, si pone in linea di continuità con analoghi testi depositati nelle precedenti Legislature presso entrambe le Camere, senza però che ne venisse avviato l'esame.
  L'articolo 1 determina le finalità della proposta di legge. In base al comma 1, lo Stato riconosce l'area della Magna Grecia, individuata ai sensi dell'articolo 2, quale patrimonio storico, culturale e ambientale di interesse nazionale. Secondo il comma 2, nell'ambito della tutela e della promozione del peculiare valore dei territori della Magna Grecia, al fine di qualificarne la vocazione culturale e turistica, lo Stato ne promuove il recupero, la tutela e lo sviluppo, anche attraverso il potenziamento degli interventi pubblici già autorizzati nelle medesime aree, al fine di creare nuove opportunità di sviluppo sociale ed economico per le popolazioni interessate. Infine, a mente del comma 3, per le finalità di cui alla presente legge, lo Stato promuove la stipulazione e l'attuazione di accordi di programmaPag. 63 con le regioni e con i comuni previsti dal successivo articolo 2.
  L'articolo 2 individua puntualmente i territori delle Regioni Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Marche e Veneto ricompresi nell'area della Magna Grecia ai fini della proposta di legge.
  L'articolo 3 prefigura una serie d'interventi. In particolare, si dispone che per le finalità della legge, possono essere ammessi a finanziamento i seguenti interventi destinati all'area della Magna Grecia: a) recupero dei manufatti di interesse storico e artistico e degli altri beni monumentali esistenti nel territorio; b) manutenzione e nuova edificazione, nel rispetto dell'ambiente circostante, di strutture turistico-ricettive, nell'ambito di progetti di valorizzazione e promozione turistica di specifiche aree; c) valorizzazione, conservazione e messa in sicurezza delle zone archeologiche e dei beni di interesse storico, artistico e ambientale, anche ai fini del miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione, con particolare riguardo alle esigenze delle persone con disabilità; d) interventi di potenziamento dell'attività museale e documentale; e) attività di studio, informazione e comunicazione, realizzate anche attraverso la produzione di materiale teatrale, cinematografico, digitale o multimediale, e diffusione dei relativi prodotti culturali, ai fini della promozione turistica e culturale del territorio; f) programmi di formazione, riqualificazione e valorizzazione della forza lavoro già impiegata o da impiegare per le attività connesse alla promozione e alla fruizione del territorio, anche in concorso con le regioni e i comuni interessati.
  L'articolo 4, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo, denominato «Fondo per l'area della Magna Grecia», con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Si prevede che con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, sentite le regioni interessate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano disciplinate le modalità di accesso alle prestazioni finanziate dal Fondo, secondo i seguenti criteri di precedenza: a) attività o interventi previsti nell'ambito di accordi di programma-quadro stipulati con le regioni, le città metropolitane, le province, i comuni e i soggetti privati interessati; b) attività o interventi previsti da accordi o intese alle quali partecipano almeno dieci dei comuni indicati all'articolo 2.
  L'articolo 5 prevede che il Ministero della cultura promuova un'intesa tra le regioni, le città metropolitane, le province, i comuni, gli enti e le associazioni interessati per la promozione della candidatura dell'area della Magna Grecia all'iscrizione nell'elenco del patrimonio mondiale dell'UNESCO, di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, ratificata ai sensi della legge 6 aprile 1977, n. 184.
  L'articolo 6, infine, reca le disposizioni finanziarie, prevedendo che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, «Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione».

  Simona LOIZZO (LEGA), ringrazia la Presidenza per aver voluto inserire nel calendario dei lavori della Commissione la proposta di legge, a sua prima firma.
  Ricorda, preliminarmente, come tra l'VIII e il VII secolo avanti Cristo, coloni provenienti dalla Grecia cominciarono a stabilirsi sulle coste dell'Italia meridionale in territori corrispondenti alle attuali regioni Calabria, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia, arrivando sino alle Marche e al Veneto.
  Ricorda, altresì, come nel III secolo avanti Cristo le colonie greche dell'Italia meridionale cominciarono a definirsi come facenti parte della cosiddetta «Magna Grecia» (Megále Hellás) per distinguersi dalla «vecchia» Grecia.Pag. 64
  Al riguardo evidenzia come il termine di «Magna Grecia», quindi, si riferisca alle popolazioni e alle civiltà insediatesi in quelle aree, piuttosto che a una definita entità territoriale e politica. Le colonie, a loro volta, a partire dal III secolo avanti Cristo, fondarono in Italia altre città, prima di cominciare a declinare dal loro splendore a causa dell'ascesa della potenza romana.
  Rileva, inoltre, che l'arte, la letteratura e la filosofia greche conferirono un'impronta determinante alla vita di queste colonie. In particolare, alcune póleis della Magna Grecia divennero vivacissimi centri culturali. I coloni ellenici, dopo aver sottomesso le popolazioni indigene, stabilirono fiorenti città con sontuose biblioteche e centri di studi, che formarono i più abili filosofi, letterati, matematici, giuristi e medici di tutto il bacino del Mediterraneo, costruendo un'epoca d'oro per quelle popolazioni. Nacquero la ricca Sibari, la Crotone di Pitagora, la Locri di Zaleuco.
  Osserva, al riguardo, come quest'immenso patrimonio storico e archeologico non abbia ancora trovato, a tutt'oggi, adeguata valorizzazione a causa della mancanza di un approccio unitario orientato alla promozione di tale capitale naturale – allocato in buona parte nel Mezzogiorno d'Italia, ma esteso anche al Centro e al Nord – in grado di valorizzarne l'interregionalità e i forti legami con tutto il bacino mediterraneo.
  In conclusione sottolinea che la presente proposta di legge reca dunque una serie di disposizioni che favoriscono la realizzazione di interventi finalizzati alla salvaguardia e alla valorizzazione culturale, storica e archeologica, museale e turistica dell'antica area della Magna Grecia.

  Rossano SASSO (LEGA), auspica che nel prosieguo dell'esame la Commissione possa svolgere anche delle missioni di studio nei luoghi destinatari degli interventi, ricompresi nell'area della Magna Grecia.

  Federico MOLLICONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 3 agosto 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.