CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 agosto 2023
156.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 32

SEDE REFERENTE

  Giovedì 3 agosto 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 8.30.

Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 1038-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, con particolare riferimento alle modifiche apportate nel corso dell'esame presso il Senato.
  All'articolo 1, con riferimento all'obbligo di trasmissione alla Conferenza unificata degli schemi di decreto legislativo attuativi della delega in esame, ove tali schemi siano suscettibili di produrre effetti nei confronti delle Regioni e degli enti locali, è stato previsto in Senato che su tali schemi la citata Conferenza unificata esprima un'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e non un parere come prevedeva il testo originario della delega. Inoltre, qualora, a seguito dei pareri parlamentari, il Governo non osservi le prescrizioni dell'Intesa in Conferenza unificata, è stato introdotto l'obbligo di relazione alla medesima.
  All'articolo 2, avente ad oggetto i principi generali di diritto nazionale cui il Governo deve attenersi ai fini dell'attuazione della delega, è stata novellata la lettera g), Pag. 33concernente l'applicazione dei princìpi di autonomia finanziaria degli enti territoriali con specifico riguardo ai principi di manovrabilità, di esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo e di flessibilità dei tributi.
  Rispetto al testo originale della disposizione precisa che tali principi devono essere rispettati in termini almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale vigente. Sono inoltre introdotte ulteriori precisazioni che si riferiscono all'attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e compartecipazioni; all'attuazione del principio di neutralità, ai fini dell'attuazione del federalismo fiscale, della riduzione dei trasferimenti alle regioni a statuto ordinario disposta dall'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in tema di federalismo fiscale regionale; tale attuazione deve avvenire compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica; alla partecipazione agli indirizzi di politica fiscale, tramite la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica; allo sviluppo dell'interoperabilità delle banche dati del sistema informativo della fiscalità per la gestione e all'accertamento dei tributi delle regioni, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge n. 42 del 2009; all'opportunità di considerare le eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza dei servizi relativi ai livelli essenziali delle prestazioni, nonché al servizio del trasporto pubblico locale, in conformità ai principi della giurisprudenza costituzionale e della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  Sempre al Senato è stato previsto che anche gli enti territoriali possano partecipare ai tavoli tecnici per l'elaborazione degli schemi di decreto legislativo di attuazione.
  All'articolo 12, nel corso dell'esame al Senato sono stati soppressi due principi di delega (introdotti alla Camera) in materia di vendita a distanza di alcuni prodotti succedanei del tabacco. Ciò in conseguenza del fatto che un principio di delega, diversamente formulato ma vertente sulla stessa materia è stato introdotto all'articolo 16. È stato inoltre soppresso il riferimento al teleriscaldamento, che era stato anch'esso introdotto alla Camera, nel principio di delega che prevede di rimodulare le aliquote di accisa in materia energetica. La rimodulazione di accisa riguarda quindi esclusivamente i prodotti energetici e l'energia elettrica.
  Sono stati poi introdotti gli articoli 13 e 14 relativi all'introduzione di principi di delega con riferimento ai tributi regionali e a quelli degli enti locali.
  L'articolo 13 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della delega con riferimento ai tributi regionali. In particolare, si prevede una revisione delle norme del federalismo fiscale regionale (decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68) che rimoduli i meccanismi di intervento, ricorrendo a fonti di finanziamento alternative; attribuisca alle regioni a statuto ordinario le somme a titolo di compartecipazione regionale all'Iva sulla base di specifici criteri, che assicurano l'attuazione del principio di territorialità delle entrate. Tale principio va applicato anche al recupero dell'evasione fiscale; nelle more della ridefinizione della compartecipazione regionale all'Iva, l'aliquota destinata al finanziamento della sanità sia individuata secondo le disposizioni vigenti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  Nell'ottica di razionalizzare i tributi regionali, si prevede inoltre di modificare, abrogare ed eventualmente trasformare alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero dotati di maggiore autonomia; di semplificare adempimenti e procedimenti tributari, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi.
  L'articolo 14 stabilisce principi e criteri direttivi specifici volti a realizzare una revisione del sistema fiscale degli enti locali attraverso un consolidamento dell'autonomia finanziaria; la piena attuazione del federalismo fiscale (anche attraverso meccanismi di compartecipazione a tributi erariali nonché di perequazione territoriale); una razionalizzazione dei tributi e una modernizzazione del sistema di rilevazione Pag. 34dei dati volta a ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale; una semplificazione degli adempimenti dichiarativi nonché la revisione del sistema della riscossione delle entrate (anche in riferimento alla vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento); forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari. La disposizione riconosce, infine, alle province e alle città metropolitane tributi propri e una compartecipazione a un tributo erariale di carattere generale, destinati ad assicurare lo svolgimento delle proprie funzioni fondamentali.
  All'articolo 16, avente ad oggetto i procedimenti dell'Amministrazione finanziaria e adempimenti dei contribuenti, sono state introdotte in Senato diverse modifiche. Innanzi tutto è stato soppresso il riferimento al progressivo superamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale rispetto ai quali si prevede, a seguito delle modifiche intervenute al Senato, la razionalizzazione e la revisione. È stato inoltre fissato in un termine non inferiore a 60 giorni rispetto all'adempimento al quale si riferiscono, l'anticipo col quale devono essere resi disponibili i modelli, le istruzioni e le specifiche tecniche riguardanti obblighi dichiarativi e di versamento. È stato previsto, nell'ambito del principio di delega concernente l'incentivazione e l'ampliamento delle dichiarazioni precompilate, la previsione di incentivare le attività di certificazione delle dichiarazioni fiscali, mentre in materia di semplificazione delle modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dall'Amministrazione fiscale, si è precisato che le deleghe di accesso possono essere attribuite ai professionisti abilitati, anche in via esclusiva. Con riferimento infine all'incremento dei servizi digitali a favore dei cittadini si è previsto che agli adempimenti fiscali si possa ottemperare anche direttamente per via telematica.
  Sono stati inoltre aggiunti i seguenti principi di delega: rafforzare i regimi premiali attualmente vigenti, inclusa la possibile riduzione dei tempi di rimborso dei crediti fiscali, per i contribuenti che presentano alti livelli di affidabilità fiscale, misurati anche sulla base degli indicatori statistico economici utilizzati per la definizione degli indici sintetici di affidabilità fiscale; ampliare le forme di pagamento, consentendo la facoltà al contribuente di utilizzare un rapporto interbancario di retto (RID) ovvero altro strumento di pagamento elettronico; rafforzare i contenuti conoscitivi del cassetto fiscale; prevedere misure volte a incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l'utilizzo dei pagamenti elettronici, l'ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese; rafforzare la specializzazione e la formazione professionale continua del personale dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attività di contrasto alle frodi e all'evasione fiscale, all'utilizzo, delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle attività economiche, all'utilizzo dei big data e al relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi modelli organizzativi e strategici delle imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Come anticipato è stato inoltre introdotto un principio di delega che dispone, con finalità di contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina.
  Anche l'articolo 17 ha formato oggetto di una ampia attività emendativa nel corso dell'esame in Senato. In primo luogo è stato fissato in una misura non inferiore a sessanta giorni, il termine a favore del contribuente per formulare osservazioni sulla proposta di accertamento (il testo originario si limitava a stabilire che tale termine dovesse essere congruo). Con riferimento alla possibilità di certificare il sistema integrato di rilevazione del rischio fiscale è stato precisato che questa attività spetti a professionisti qualificati dei sistemi integrati, anche in ordine alla loro conformità ai princìpi contabili, e fatti salvi i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria (invece che dell'Agenzia delle entratePag. 35 come indicato nel testo originario della norma). Con riferimento all'introduzione di forme di contraddittorio col contribuente è stato aggiunto al Senato il riferimento a forme di contraddittorio endoprocedimentale (e non solo preventivo). È stato poi rafforzato il principio che prevedeva la riduzione delle sanzioni tributarie per alcune fattispecie di comunicazione preventiva del rischio fiscale prevedendo, qualora il sistema di rilevazione misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, l'ulteriore riduzione fino all'eventuale esclusione delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente salvo il caso di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente. Allo stesso modo è stata prevista l'esclusione (e non il semplice alleggerimento) delle sanzioni penali tributarie, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno tenuto comportamenti collaborativi (anziché non dolosi) e comunicato preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi rischi fiscali. Con riferimento al neo introdotto concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni, è stata introdotta la possibilità di far riferimento, oltre che ai dati in possesso dell'amministrazione fiscale anche agli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili. Sempre con riferimento al concordato preventivo biennale di cui sopra, si è previsto che la decadenza dallo stesso consegue ad una differenza che concerna ricavi e compensi per importi superiori in maniera significativa rispetto al dichiarato (e non a specifiche soglie ritenute significative).
  Sono stati inoltre introdotti i seguenti ulteriori principi di delega: rivedere le disposizioni finalizzate alla prevenzione, al controllo e alla repressione dell'utilizzo abusivo e fraudolento del regime doganale che consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al momento dell'importazione nell'Unione europea, anche al fine della tutela del bilancio nazionale e dell'Unione europea nonché del regime dei dazi; la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente; l'introduzione di un regime di adempimento collaborativo per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia nonché per quelle che la mantengono all'estero ma possiedono, anche per interposta persona o tramite trust, nel territorio dello Stato un reddito complessivo, comprensivo di quelli assoggettati a imposte sostitutive o ritenute alla fonte a titolo d'imposta, mediamente pari o superiore a un milione di euro; la revisione dei termini di accertamento dell'imposta sui premi di assicurazione.
  All'articolo 18, concernente i procedimenti di riscossione e di rimborso, le modifiche apportate concernono l'inserimento di un riferimento al sistema della riscossione locale, con riguardo al principio generale che prevede, tra gli obiettivi della delega quello di incrementare l'efficienza dei sistemi della riscossione. Con riferimento alla possibilità di riaffidare in riscossione, successivamente al discarico automatico, le somme discaricate, si prevede la possibilità per gli enti di affidare in concessione a soggetti privati, tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica, la gestione della riscossione coattiva delle predette somme dietro pagamento di una commissione pari a una percentuale dell'importo effettivamente riscosso. Con riferimento infine alla procedura di pignoramento dei rapporti finanziari del debitore d'imposta si è precisato che oltre alla razionalizzazione della stessa si debba prevedere l'informatizzazione e la semplificazione, mantenendo comunque ferme le forme di tutela previste a favore del debitore e che i rapporti finanziari pignorati non possono eccedere complessivamente la misura della sorte capitale, degli interessi e Pag. 36di ogni relativo accessorio sino all'effettivo soddisfo.
  Sono stati inoltre introdotti i seguenti principi: l'individuazione in via tassativa dei casi in cui si configuri, in capo a persone fisiche o giuridiche che maneggiano denaro, valori o altri beni pubblici, di qualsiasi natura, l'obbligo di resa del conto; la revisione della disciplina dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto; il riconoscimento di un'adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall'amministrazione finanziaria. È stato poi precisato come i princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo si applichino, in quanto compatibili, anche alle disposizioni da adottare in relazione agli agenti della riscossione degli enti territoriali.
  All'articolo 19, concernente i procedimenti giurisdizionali, nel corso dell'esame al Senato è stato precisato che la pubblicazione e la successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali possa avvenire entro sette giorni dalla deliberazione di merito (e non nella stessa udienza di trattazione immediatamente dopo la deliberazione del merito, come previsto dal testo originario del disegno di legge), e che resta salva la possibilità di depositare la sentenza nei trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo. Sono stati poi introdotti due ulteriori principi di delega che prevedono rispettivamente di rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo; di prevedere l'impugnabilità dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e di garantire che le sentenze tributarie digitali presenti nelle banche di dati della giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze, siano accessibili a tutti i cittadini.
  All'articolo 20, con riferimento ai rapporti tra processo penale e tributario è stato precisato che nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi, sono stati inoltre inseriti tre ulteriori principi di delega che prevedono di valutare la possibilità, fissandone le condizioni, di compensare sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati nei riguardi di soggetti che hanno crediti maturati nei confronti delle amministrazioni statali, certificati dalla piattaforma dei crediti commerciali, per importi pari e sino alla concorrenza del debito di imposta; introdurre, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali, una più rigorosa distinzione normativa anche sanzionatoria tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti di imposta non spettanti e inesistenti; escludere l'applicazione delle sanzioni per i contribuenti che presentino una dichiarazione integrativa al fine di adeguarsi alle indicazioni elaborate dall'Amministrazione finanziaria con successivi documenti di prassi sempreché la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria e il contribuente provveda al pagamento dell'imposta dovuta.
  È stato infine introdotto l'articolo 23, contenente la clausola di salvaguardia che prevede che le disposizioni recate dal provvedimento in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. In sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo, nel caso di perdita di gettito delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, promuove intese nel rispetto dei principi in materia di copertura finanziaria delle leggi.
  Intende evidenziare, in conclusione, come il testo del disegno di legge sia stato notevolmente arricchito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Le modifiche apportate hanno infatti colto il duplice obiettivo di recepire istanze reali, provenienti dalla società e dai territori, e di rendere il provvedimento più equo, attraverso l'approvazione di emendamenti di buon senso.Pag. 37
  A titolo esemplificato cita il caso di un emendamento approvato all'articolo 20 – la cui genesi è da ricondursi a specifiche segnalazioni trasmesse da cittadini al segretario della Lega Salvini e al collega deputato Bagnai – che consentirà la compensazione delle sanzioni per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati nei riguardi di soggetti che hanno crediti certificati nei confronti delle amministrazioni statali.
  Ritiene – ma è certo che sul punto via sia un accordo unanime dei colleghi – che sia stato in tal modo sanato un vulnus nel rapporto tra fisco e contribuenti e che il Parlamento abbia dimostrato di saper dare risposte alle istanze dei cittadini. Auspica che si possa proseguire in questa direzione, non fermandosi davanti a steccati ideologici.
  Rivolge infine un ringraziamento ai colleghi e al Presidente Osnato per il lavoro svolto.

  Emiliano FENU (M5S) osserva come la modifica al provvedimento testé richiamata dal relatore Gusmeroli sia effettivamente condivisibile, registrandosi di frequente casi di imprese che vantano nello stesso tempo crediti nei confronti della pubblica amministrazione e debiti di natura fiscale. Ritiene tuttavia che in tali casi sarebbe certamente opportuno addivenire a forme di compensazione più estese.

  Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) osserva preliminarmente che la delega fiscale dovrebbe porsi come obiettivo quello di migliorare l'efficienza del sistema fiscale, sia sul versante del funzionamento della macchina amministrativa, che su quello della partecipazione attiva dei contribuenti. Ricorda che il primo tentativo di regolamentare in maniera strutturata e rigorosa il sistema tributario italiano venne effettuato dalla Destra storica nei primi anni successivi all'unificazione del Regno d'Italia e sottolinea che ancora oggi permane la necessità di affrontare la materia con la medesima organicità. Valuta, dunque, positivamente la scelta di dare avvio all'attuale fase di riforme fiscali non attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza, bensì con una legge di delega che fissi principi e criteri direttivi.
  Ritiene tuttavia necessario che le forze politiche si interroghino sull'effettiva efficacia delle misure prospettate, che in taluni casi sembrano affette da un eccesso di quello che si potrebbe definire «situazionismo». Cita ad esempio il caso dell'emendamento in materia di bollino blu di affidabilità fiscale, da lui presentato alla Camera, che è stato approvato al Senato in una versione che definirebbe minimalista, figlia di una visione che non ha saputo riconoscere la portata strutturale della proposta, né la sua capacità di generare effetti moltiplicativi, come avvenuto, ad esempio, nel caso delle misure che hanno introdotto la fatturazione elettronica. Infatti, i contribuenti che hanno continuato a pagare anche in situazioni – quali quella dell'emergenza pandemica – nelle quali vi era la possibilità di sospendere o dilazionare i versamenti tributari, meritano un riconoscimento da parte dello Stato almeno quanto meritano un sostegno i contribuenti, citati dal collega Gusmeroli, che non pagano per ragioni di effettiva difficoltà.
  Ribadisce pertanto la necessità di costruire un sistema fiscale strutturato e resiliente, nel quale le singole misure possano produrre effetti positivi nel loro interagire reciproco. Se non si tiene presente questa esigenza di sistematicità, anche misure per sé stesse positive possono minare la tenuta dell'intero edificio. Richiama, a titolo esemplificativo, l'esperienza dei crediti fiscali in ambito edilizio, che, sebbene introdotti con finalità condivisibili, una volta calati nella dinamica del sistema, ne hanno messo a rischio la tenuta.
  Richiama quindi il tema del lassismo nei confronti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla quale è concesso ampio spazio di manovra riguardo alle entrate derivanti dal gioco pubblico, che costituiscono, assieme al prelievo fiscale e alla gestione dei beni demaniali, le maggiori fonti di finanziamento dell'azione statali. Al riguardo, stigmatizza la mancata approvazione delle proposte volte a garantire che i luoghi fisici di offerta del gioco sia dislocatiPag. 38 ad adeguata distanza da scuole o centri frequentati da soggetti vulnerabili.
  Richiama infine l'attenzione dei colleghi sulla questione, ben nota, del cosiddetto magazzino dei crediti non riscossi, che costituisce un patrimonio di enorme entità, le cui risorse potrebbero essere efficacemente aggredite tramite un investimento sul fronte dell'interoperabilità dei dati, nonché sull'esigenza di consentire alla recente riforma del sistema di giustizia tributaria di esplicare i propri effetti.
  Alla luce di quanto esposto, invita i colleghi a non considerare chiuso il dossier della riforma fiscale e a proseguire il lavoro nel senso indicato.

  Bruno TABACCI (PD-IDP), con riferimento alla politica fiscale della destra storica, richiamata dal collega D'Alfonso, che appariva ispirata da un intento riformatore di natura organica, non può non evidenziare come, al contrario, le forze dell'attuale maggioranza sembrino piuttosto rivolte ad assecondare particolarismi.
  Con riferimento, nel dettaglio, alle modifiche apportate dal Senato in materia di fiscalità regionale e locale, evidenzia come si voglia far passare per autonomia impositiva quella che in realtà è una mera disarticolazione dei versamenti IVA e IRPEF.
  Rileva inoltre come il provvedimento rechi misure che si configurano palesemente a vantaggio della categoria dei commercialisti, ai quali saranno ad esempio affidate competenze in materia di certificazione e controllo del rischio fiscale.
  Sottolinea in conclusione che la delega fiscale, così come strutturata, genera il forte rischio di una tendenziale riduzione delle entrate: ingenera infatti nei contribuenti – anche mediante misure che indeboliscono di fatto l'azione dell'Agenzia delle entrate – l'aspettativa di minori sanzioni e maggiore impunità a fronte di comportamenti evasivi o elusivi. Dichiara quindi la propria totale contrarietà al provvedimento.

  Marco OSNATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare sul provvedimento. Rammenta quindi che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza svoltasi ieri, il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 10 della mattinata odierna. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.10.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 3 agosto 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Intervengono il viceministro per l'economia e le finanze, Maurizio Leo, e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.05.

Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 1038-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

  Marco OSNATO, presidente, avverte che sono state presentate 43 proposte emendative (vedi allegato 1), che saranno poste in votazione nella seduta odierna. Invita quindi il relatore ad esprimere il parere su tutte le proposte emendative presentate.

  Toni RICCIARDI (PD-IDP) evidenzia come la scelta di procedere all'espressione dei pareri su tutte le proposte emendative, anziché articolo per articolo, sembrerebbe potersi ricondurre all'attuale situazione delle presenze in Commissione.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), relatore, con riferimento all'unica proposta emendativa presentata all'articolo 2, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Fenu 2.1.
  Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 13, formula un Pag. 39invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Fenu 13.1, Lovecchio 13.2, Stefanazzi 13.3 e Lovecchio 13.4.
  Con riferimento all'unica proposta emendativa presentata all'articolo 14, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Onori 14.1.
  Per quanto riguarda le proposte emendative riferite all'articolo 16, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Grimaldi 16.1, D'Alfonso 16.2, Raffa 16.3, D'Alfonso 16.4 e Grimaldi 16.5.
  Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 17, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Fenu 17.1, Tabacci 17.2, Grimaldi 17.3, Borrelli 17.4, Lovecchio 17.5, Borrelli 17.6, Grimaldi 17.7, sugli identici emendamenti Merola 17.8 e Fenu 17.9 nonché sugli identici emendamenti Lovecchio 17.10, Borrelli 17.11 e Toni Ricciardi 17.12.
  Con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 18, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Alifano 18.1, sugli identici emendamenti Grimaldi 18.2 e Guerra 18.3 nonché sull'emendamento Raffa 18.4.
  Per quanto riguarda le proposte emendative riferite all'articolo 19, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli identici emendamenti Alifano 19.1, Borrelli 19.2 e Merola 19.3 nonché sugli emendamenti Merola 19.4 e 19.5 e Alifano 19.6.
  Infine, con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 20, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli identici emendamenti Alifano 20.1 e Grimaldi 20.2, sugli emendamenti Fenu 20.3, Lovecchio 20.4, Grimaldi 20.5, Alifano 20.6 e Borrelli 20.7, sugli identici emendamenti Fenu 20.8 e Grimaldi 20.9 nonché sull'emendamento Guerra 20.10.

  Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) chiede chiarimenti in merito al parere contrario espresso sull'emendamento a sua prima firma 16.2.

  Il Sottosegretario Federico FRENI, nell'esprimere un parere conforme a quello del relatore Gusmeroli su tutte le proposte emendative presentate, fa presente che al netto delle considerazioni procedurali e politiche legate alla necessità di pervenire nei tempi previsti all'approvazione definitiva del disegno di legge di delega, sull'emendamento 16.2 si riscontra il parere contrario tanto dell'Agenzia delle entrate quanto del Dipartimento finanze. Precisa inoltre che, in ordine ai profili di eventuale onerosità, il cosiddetto «bollino blu» di affidabilità fiscale comporta un verosimile, per quanto non accertato, aggravio di spese. Nel far presente, a tale ultimo proposito, che la Ragioneria generale dello Stato non valuta gli oneri finanziari di una proposta emendativa in assenza di un parere favorevole, aggiunge che il disegno di legge di delega è già orientato a premiare i contribuenti virtuosi. Ricorda, infine, che una proposta di analogo contenuto è stata presentata nel corso dell'esame in Senato e che su di essa, nonostante l'ampia istruttoria svolta, è stato mantenuto il parere contrario dei dipartimenti di merito.

  Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) prende atto della risposta del Sottosegretario, che però denota un certo imbarazzo: infatti, il «bollino blu» è una norma già vigente. Evidenzia, peraltro che, a quanto gli consta, sui contenuti dell'emendamento a sua prima firma si registra un orientamento favorevole da parte del vertice dell'Agenzia delle entrate.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fenu 2.1 e 13.1 e Lovecchio 13.2.

  Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) con riferimento all'emendamento a sua prima firma 13.3, fa presente che il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del testo in esame è scritto in modo poco chiaro, forse persino appositamente. Considera infatti inquietante il passaggioPag. 40 del testo in cui si fa riferimento «alla trasformazione di alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero in tributi regionali dotati di maggiore autonomia». Rileva che tale formulazione si presta a molteplici interpretazioni in tema di libertà delle regioni di imporre tributi.
  Più opportunamente, l'emendamento a sua prima firma istituisce un fondo perequativo in favore dei territori con minore capacità fiscale al fine di garantire la copertura integrale dei livelli essenziali delle prestazioni. Ritiene infatti che dalla disposizione introdotta al Senato possa discendere per le regioni del Sud, oltre al danno dei minori trasferimenti, anche la beffa di dover elevare il livello delle imposizioni.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Stefanazzi 13.3 e Lovecchio 13.4.

  Federica ONORI (M5S) fa presente che l'emendamento a sua prima firma 14.1 fornisce l'occasione di introdurre nell'ordinamento nazionale il principio dell'equità fiscale tra cittadini italiani residenti entro i confini nazionali e cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE. Sottolinea a tale proposito che si tratta di una battaglia ben nota ai deputati e ai senatori eletti nella circoscrizione estero, che mira a garantire l'esenzione dal pagamento dell'IMU anche per i cittadini italiani residenti all'estero. Aggiunge che l'emendamento a sua prima firma 14.1, oltre ad assicurare il principio dell'equo trattamento, potrebbe avere importanti ricadute anche sullo sviluppo del Paese, dal momento che i cittadini italiani residenti all'estero mantengono stretti legami economici, oltre che affettivi, con l'Italia. Evidenzia, peraltro, che le regioni più interessate sono proprio quelle a maggiore rischio di spopolamento e di degrado architettonico e che pertanto garantire il mantenimento di tali legami può costituire un volano per il recupero del territorio anche a fini turistici. Nel ricordare che si tratta di una battaglia storica del Movimento 5 Stelle, richiamando la proposta di legge a sua prima firma C. 748 volta ad introdurre agevolazioni ai cittadini italiani all'estero anche in relazione alla tassa sui rifiuti, auspica sull'emendamento 14.1 il voto favorevole di tutti i colleghi.

  Toni RICCIARDI (PD-IDP) rileva preliminarmente che esistono ormai due distinte modalità dell'azione politica, una svolta nei luoghi seri ad essa deputati ed un'altra che si manifesta attraverso i social network e la mera fotocopia delle iniziative altrui. Sul tema oggetto dell'emendamento in esame, il primo atto politico serio è costituito da un ordine del giorno del Partito democratico, approvato in sede di esame del decreto-legge cosiddetto «Aiuti-quater» nello scorso gennaio. Fa presente, invece, che l'esenzione dall'IMU proposta dall'emendamento Onori 14.1 non produce affatto un'equiparazione del regime fiscale degli iscritti all'AIRE con i cittadini residenti nel territorio nazionale – equiparazione che al contrario costituisce l'oggetto della proposta di legge a sua prima firma C. 956 – ma al contrario rischia di determinare corsie preferenziali indebite. Preannuncia pertanto il voto contrario del Partito Democratico su una proposta che considera pensata e scritta male, puramente strumentale e che rischia di prendere in giro milioni di italiani.

  Federica ONORI (M5S), nel ringraziare i colleghi della Commissione Finanze per il contributo fornito, sottolinea che le questioni relative ai cittadini italiani all'estero, alla luce delle caratteristiche della materia trattata, sono oggetto di dibattito tanto nella Commissione Affari esteri, della quale lei stessa è componente, tanto nelle diverse Commissioni di merito. Ciò premesso, quanto al testo dell'emendamento a sua prima firma 14.1, fa presente che la proposta di esenzione dal pagamento dell'IMU va proprio della direzione dell'equiparazione, dal momento che i cittadini italiani residenti in Italia non pagano l'imposta sulla prima casa.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Onori 14.1, Grimaldi 16.1, D'Alfonso 16.2 e Raffa 16.3.

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  Marco OSNATO, presidente, avverte che l'emendamento D'Alfonso 16.4 è stato sottoscritto dal deputato Merola.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Alfonso 16.4, Grimaldi 16.5, Fenu 17.1, Tabacci 17.2, Grimaldi 17.3, Borrelli 17.4, Lovecchio 17.5, Borrelli 17.6, Grimaldi 17.7, gli identici emendamenti Merola 17.8 e Fenu 17.9, nonché gli identici emendamenti Lovecchio 17.10, Borrelli 17.11 e Toni Ricciardi 17.12.

  Enrica ALIFANO (M5S) nell'illustrare l'emendamento a sua prima firma 18.1 fa presente che la seconda lettura da parte del Senato è stata addirittura più incisiva di quella della Camera e che di conseguenza il testo presenta modifiche consistenti. Rileva, in particolare, che al Senato è stato introdotto il tema dell'autonomia differenziata, prevedendo una maggiore libertà di imposizione da parte delle regioni e degli enti locali. Sottolinea come tale scelta graverà sui cittadini, senza peraltro che a tale importante questione sia stata dedicata un'adeguata discussione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Alifano 18.1, gli identici emendamenti Grimaldi 18.2 e Guerra 18.3, l'emendamento Raffa 18.4, gli identici emendamenti Alifano 19.1, Borrelli 19.2 e Merola 19.3, nonché gli emendamenti Merola 19.4 e 19.5 e l'emendamento Alifano 19.6. Respinge quindi, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Alifano 20.1 e Grimaldi 20.2, gli emendamenti Fenu 20.3, Lovecchio 20.4, Grimaldi 20.5, Alifano 20.6, Borrelli 20.7, gli identici emendamenti Fenu 20.8 e Grimaldi 20.9, nonché l'emendamento Guerra 20.10.

  Marco OSNATO, presidente, avverte che si è così concluso l'esame delle proposte emendative presentate. Avverte, altresì, che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, II, IX, X, XI, XII e XIV, nonché il parere del Comitato per la legislazione, mentre la Commissione Bilancio si esprimerà direttamente per l'Assemblea.

  Il Viceministro Maurizio LEO ringrazia la Commissione per lo spirito di collaborazione dimostrato, pur nella diversità delle sensibilità politiche. Ritiene che con l'esame del disegno di legge di delega in materia di riforma fiscale sia stata scritta una pagina importante della storia del sistema tributario nazionale. Nel sottolineare quindi che tutte le proposte emendative presentate sono state oggetto di esame da parte delle Commissioni coinvolte, ritiene che si tratti di un esempio positivo di come la vita parlamentare dovrebbe svolgersi.

  Francesco Emilio BORRELLI (AVS) chiede, per il tramite della presidenza, se non sia il caso di trasmettere un estratto dei lavori della Commissione Finanze al ministro Crosetto, ed eventualmente anche al giornalista del Corriere della Sera che lo ha intervistato in relazione alla scarsa produttività del Parlamento, e della Camera in particolare.
  Nel richiamare l'accordo informale raggiunto con l'altro ramo del Parlamento, al fine di riservare a ciascuna Camera l'esame di alcuni specifici articoli, evidenzia come il testo del disegno di legge di delega sia stato decisamente peggiorato dal Senato. Rivolgendosi in particolare al Vice Ministro Leo, nel ritenere in alcuni casi giusta e corretta l'attenzione del Governo e della maggioranza verso coloro che hanno posizioni debitorie nei confronti dell'Agenzia delle entrate, considera tuttavia un grave vulnus il mancato ascolto di tutti quei cittadini e di tutti quei contribuenti che hanno sempre rispettato le regole. Esprime quindi la preoccupazione del suo gruppo, paventando il rischio che, attraverso la cosiddetta «pace fiscale», si introducano sostanziali condoni e rammentando a tale proposito le considerazioni della Corte dei conti in merito all'inefficacia di tali interventi ai fini dell'incremento della raccolta tributaria.
  In conclusione, ribadisce a nome del suo gruppo l'auspicio che al centro dell'azione del Governo siano posti i contribuenti che regolarmente e con serietà pagano le tasse e che non vengono tenuti in alcuna considerazione.

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  Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) sottolinea come l'esame svolto dal Senato abbia peggiorato significativamente il testo del provvedimento. Anche alla luce di tale circostanza, ritiene che la scelta di non procedere ad un esame compiuto di diversi articoli del provvedimento da parte della Commissione Finanze della Camera al fine di consentirne la trattazione approfondita da parte dell'altro ramo del Parlamento, costituisca un errore da non ripetere. Giudica che l'essersi privati dell'esame di parti significative del disegno di legge di delega non abbia costituito una bella pagina di attività parlamentare.

  Emiliano FENU (M5S), pur apprezzando la capacità del Vice Ministro Leo, tiene a sottolineare l'inadeguatezza del disegno di legge di delega, che sarà più ampiamente illustrata nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea, concordando con i colleghi che lo hanno preceduto sul fatto che il testo sia stato ulteriormente peggiorato dal Senato.
  Passando in rassegna le principali criticità del provvedimento, rileva in primo luogo come il concordato preventivo biennale nei confronti dei contribuenti minori rischi di configurare un messaggio sbagliato, potendosi interpretare come una sorta di condono. Sottolinea quindi come nel testo in esame non si riscontri alcuna visione di prospettiva in relazione alla diminuzione della pressione fiscale per le imprese e per i contribuenti, che a suo avviso costituisce lo strumento principale per ridurre l'evasione fiscale. Riscontra un'incoerenza tra il ragionamento costantemente riproposto dalla maggioranza a difesa dei contribuenti che sono costretti ad evadere per ragioni di necessità, e le misure adottate dal Governo, volte a favorire i grandi contribuenti, a partire da quelli che hanno patrimoni consistenti all'estero. Nel richiamare, a tal proposito, le dichiarazioni del ministro Giorgetti da ultimo rilasciate alla recente festa della Lega in merito all'evasione fiscale dei giganti del web, rileva come nel provvedimento in esame non vi sia alcuna misura per affrontare l'argomento, che costituisce al contrario una questione di primaria rilevanza per il Movimento 5 Stelle.
  Come ultima considerazione, stigmatizza il fatto che si sia approfittato della fretta connessa all'avvicinarsi della sospensione dei lavori per la pausa estiva per introdurre nel provvedimento temi, come quello dell'autonomia differenziata, che costituiscono un obiettivo primario del Governo ma che avrebbero dovuto essere affrontati in una sede diversa. Sottolinea, infine, che l'aspetto che ritiene più pericoloso di tale disciplina, vale a dire quello relativo alla compartecipazione regionale all'IVA, è stata introdotto senza neanche prevedere la garanzia minima di un fondo di perequazione per le regioni con minore gettito fiscale.

  Virginio MEROLA (PD-IDP) interviene per ribadire la contrarietà del suo gruppo al provvedimento in esame, rinviando più ampie considerazioni alla discussione che verrà svolta in Assemblea. Si associa alle considerazioni dei colleghi con riguardo al peggioramento del testo operato dal Senato. Pur non avendo alcuna presunzione di far cambiare opinione ai colleghi della maggioranza, ritiene che la riforma fiscale dovrà essere giudicata una volta messa alla prova nella società reale, dal momento che, per citare solo alcuni profili di criticità, non sono state colmate le ingiustizie, è stato operato un restringimento della base imponibile dell'IRPEF e non sono stati messi in campo strumenti incisivi di lotta all'evasione fiscale, tema che evidentemente non costituisce una priorità dell'attuale maggioranza. Nel riconoscere che durante l'esame del provvedimento vi è stato un clima di collaborazione tra gruppi parlamentari e che gli stessi deputati della Commissione Finanze si sono dimostrati disponibili a lasciare al Senato l'esame di una parte del testo, ritiene che tutti debbano essere consapevoli del fatto che la effettiva attuazione della delega si scontrerà con i problemi reali del Paese, e in particolare con le difficoltà di copertura finanziaria. Nel ritenere che si sarebbe dovuta cogliere l'occasione per rafforzare i principi di equità, soprattutto nei confronti di chi paga regolarmente l'IRPEF, vale a dire i lavoratori Pag. 43dipendenti e i pensionati, sottolinea come il disegno di legge in esame si limiti a fotografare il presente, senza intervenire in alcun modo sul futuro. Rivolgendosi in particolare al Vice Ministro Leo, il quale si è riferito criticamente agli atteggiamenti ideologici, rileva che altrettanti danni può fare l'ideologia del pragmatismo, che rischia di tradursi in assenza di una visione d'insieme.

  Luigi MARATTIN (A-IV-RE) nel rammentare che il suo gruppo si è espresso in senso favorevole sul disegno di legge di delega sia alla Camera che al Senato e preannunciando un analogo voto favorevole anche in occasione dell'ulteriore esame del provvedimento da parte della Camera, invita i colleghi della maggioranza ad assumere posizioni meno «di sinistra». Ricorda infatti che nella mattinata odierna è stato approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare l'introduzione di un'imposta patrimoniale, in linea con le richieste avanzate da anni dal collega Fratoianni. Precisa di considerare tale misura sbagliata, e aggiunge che lo stesso Partito Democratico non ha mai votato in favore delle proposte emendative del collega Fratoianni in materia di patrimoniale. Facendo un altro esempio, nota che con questa delega è stato realizzato uno dei principali obiettivi dell'ex Ministro delle finanze, Vincenzo Visco, con riguardo all'informatizzazione delle procedure di pignoramento. Precisa, infatti, che, contrariamente a quanto dichiarato dalla maggioranza, tale strumento non è stato eliminato dal testo, dal momento che il Senato si è limitato a sostituire la parola «automazione» con il sinonimo «informatizzazione». Sottolinea quindi come sia rimasto in piedi un meccanismo, cui il suo gruppo plaude, in base al quale, in caso di mancato versamento da parte del contribuente, la procedura di recupero è automatica e automatizzata. Ribadisce, pertanto, l'invito alla maggioranza ad assumere una linea politica meno «di sinistra», privilegiando al contrario un approccio liberal-democratico, come quello di Italia Viva.

  Marco OSNATO, presidente, con riguardo alle considerazioni del collega Marattin, rammenta che, in sede di audizione in Commissione Finanze sul disegno di legge di delega, il Professor Visco abbia espresso posizioni distanti dall'impostazione del provvedimento in esame.

  Andrea DE BERTOLDI (FDI) nel ringraziare tutti i colleghi, tiene in particolare a ringraziare il Vice Ministro Leo il quale ha seguito personalmente l'intero iter del disegno di legge di delega fiscale. Nel ritenere che egli abbia fatto tutto ciò che si poteva fare senza aggravi di spesa in termini di semplificazione e miglioramento del sistema, fa presente che la reale attuazione della riforma a mezzo dei decreti delegati non potrà che dipendere dalle risorse disponibili. Nel sottolineare come la riduzione della pressione fiscale sia il principale obiettivo della maggioranza, pur consapevole che le coperture finanziarie non sono infinite, manifesta la speranza che si possano valutare anche interventi diversi, quale quello illustrato dal Ragioniere generale dello Stato nel giugno 2021, presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe Tributaria. Rammenta, infatti, che in quell'occasione il Ragioniere generale dello Stato aveva aperto alla possibilità di ricorrere, ai fini della copertura finanziaria dei provvedimenti, anche alle retroazioni fiscali. Pertanto nell'invitare il Vice Ministro Leo e l'intero Governo a tenere conto, ai fini dell'attuazione della delega, della possibilità di utilizzare anche tale forma di copertura, si augura che si proceda rapidamente nella fase attuativa della riforma fiscale.

  Marco OSNATO, presidente, prima di procedere alla votazione del mandato ai relatori a riferire in Assemblea, intende rivolgere un ringraziamento a tutti i colleghi della Commissione, ai relatori, e naturalmente al Vice Ministro Leo e al Sottosegretario Freni, per l'importante lavoro comune svolto.

  Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione delibera di conferire ai relatoriPag. 44 Onorevoli Gusmeroli e Sala il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Marco OSNATO, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 3 agosto 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

  La seduta comincia alle 15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.
C. 1267 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco OSNATO, presidente e relatore, illustra il provvedimento in esame. Ricorda che, come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di ratifica, l'Accordo contribuisce al consolidamento del partenariato globale tra l'Unione europea e Singapore, promuovendo la cooperazione politica e settoriale e le azioni congiunte su questioni di reciproco interesse, anche in relazione alle complesse crescenti sfide regionali e mondiali. Esso disciplina la cooperazione in campi quali il commercio e gli investimenti, la politica industriale, la sanità, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'energia, la fiscalità, l'istruzione e la cultura, il lavoro, l'occupazione e gli affari sociali, la scienza e la tecnologia e i trasporti.
  Evidenzia come tra gli ambiti contemplati dall'Accordo figuri altresì la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza (cooperazione giudiziaria, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, criminalità organizzata e corruzione). Analogamente ad altri accordi conclusi dall'Unione europea con Stati terzi, l'Accordo comprende le abituali clausole politiche vincolanti, basate su valori condivisi da entrambe le Parti, in materia di diritti umani, ruolo della Corte penale internazionale, armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro e lotta al terrorismo.
  Rammenta che nella richiamata relazione illustrativa il Governo fa altresì presente che una volta in vigore, l'Accordo porterà vantaggi concreti per entrambe le Parti, creando i presupposti per la promozione dei più vasti interessi politici ed economici dell'Unione europea, in sinergia con due accordi specifici – l'Accordo di libero scambio e l'Accordo sulla protezione degli investimenti – che ne integrano e ne attuano le disposizioni in materia di commercio e investimenti.
  Con riferimento ai contenuti dell'Accordo, che si compone di 52 articoli, ricorda che sono di interesse per la Commissione Finanze le norme che includono negli ambiti del dialogo e della cooperazione le dogane, la politica macroeconomica e le istituzioni finanziarie, la fiscalità. In particolare l'articolo 12 prevede la collaborazione in materia doganale volta a obiettivi di semplificazione, trasparenza, convergenza e sicurezza del commercio, mentre l'articolo 13 richiama il dialogo per rafforzare la cooperazione in materia di investimenti, con il fine di promuovere un contesto stabile, trasparente, aperto e non discriminatorio per gli investimenti. L'articolo 16 prevede invece la collaborazione finalizzata a promuovere e proteggere il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, anche grazie a un'efficace vigilanza doganale. All'articolo 21, le Parti concordano inoltre di cooperare nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, operando conformemente alle raccomandazioni della task-force «Azione finanziariaPag. 45» e procedendo a scambi di informazioni e competenze.
  Ricorda che i successivi articoli 24, 25 e 26 attengono alla cooperazione bilaterale in materia economica, con specifiche disposizioni in materia di servizi finanziari, di dialogo sulla politica economica e in ambito fiscale, mediante l'impegno delle Parti ad applicare i princìpi di buon governo, a sviluppare un adeguato sistema normativo e a combattere le pratiche fiscali riconosciute dannose.
  Quanto infine al disegno di legge di ratifica, rileva che gli articoli 1 e 2 prevedono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge.
  Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 15.05.