CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 agosto 2023
156.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 15

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 3 agosto 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

  La seduta comincia alle 13.25.

Sull'ordine dei lavori.

  Federico GIANASSI (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente di essere costretto, in assenza di elementi nuovi, a ribadire quanto già espresso in merito alla decisione del suo gruppo di abbandonare i lavori quando il Governo in Commissione viene rappresentato dal sottosegretario per la Giustizia, onorevole Andrea Delmastro Delle Vedove.
  Sottolinea che la decisione di abbandonare i lavori della Commissione in tali circostanze prescinde dall'aspetto più strettamente legato agli esiti del procedimento penale in corso per l'ipotetica rivelazione di notizie riservate e finanche dal tema squisitamente politico in relazione al quale si attende che si esprima la Camera in sede Pag. 16di mozione di censura sull'operato del Sottosegretario medesimo.
  Come ha già avuto occasione di chiarire in questa sede, il tema che impone al suo gruppo l'abbandono dei lavori della Commissione attiene alle dichiarazioni attribuite al sottosegretario in merito all'inchino rivolto ai mafiosi in carcere dai deputati del Partito Democratico. Si tratta di frasi incompatibili con un reciproco atteggiamento di rispetto cui dovrebbe essere improntato il rapporto tra il Governo e la principale forza di opposizione.
  Ricorda infine che, in assenza delle scuse del sottosegretario per tali affermazioni, il Partito Democratico continuerà a ritenere impossibile partecipare ai lavori della Commissione in concomitanza con la presenza dell'onorevole Delmastro Delle Vedove.

  Ciro MASCHIO, presidente, tiene a ribadire, anche in questa ennesima occasione di abbandono dei lavori da parte degli esponenti del Partito Democratico, che il sottosegretario Delmastro Delle Vedove ha il diritto e il dovere di esercitare la propria funzione di rappresentante del Governo in Commissione, così come il gruppo del Partito Democratico è pienamente legittimato a manifestare le proprie posizioni nelle forme che ritiene più opportune.
  Ciò premesso, auspica che questa disagevole situazione si risolva prima della ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 1038-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ciro MASCHIO, presidente, avverte che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea di domani, venerdì 4 agosto e che la Commissione di merito ha pertanto richiesto di ricevere i pareri entro la giornata odierna.

  Andrea PELLICINI (FDI), relatore, rammenta che nel corso dell'esame presso la Camera, la Commissione Giustizia ha già espresso il proprio parere in data 5 luglio. In questa sede, secondo le regole che presiedono alla cosiddetta «navette», la Commissione esaminerà le sole porzioni del testo modificate dal Senato, ovviamente per le parti di propria competenza.
  Non saranno quindi oggetto di considerazione gli articoli 9 e 15 (articolo 13, nel testo approvato dalla Camera), né l'articolo 18, lettera a), n. 8 e lettera d), n. 1 (articolo 16, nel testo approvato dalla Camera), né l'articolo 21 (articolo nel testo approvato dalla Camera), in quanto approvati in identico testo da entrambi i rami del Parlamento.
  Viene invece in rilievo l'articolo 14, introdotto al Senato, che reca specifici princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale degli enti locali. In particolare, in merito alla semplificazione degli adempimenti dichiarativi, nonché alla revisione del sistema della riscossione delle entrate e a quello sanzionatorio, il comma 1, lettera f), n. 3 prevede la revisione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo al miglioramento della proporzionalità delle sanzioni, in linea con i princìpi e criteri direttivi dettati dalle norme del Titolo III (riguardanti «i procedimenti e le sanzioni»).
  È stato modificato al Senato l'articolo 17 che, mentre nel testo licenziato dalla Camera riguardava il solo procedimento accertativo, adesso indica princìpi e criteri direttivi specifici anche per la revisione del procedimento di adesione e di adempimento spontaneo.
  Al fine di incentivare l'adempimento spontaneo del contribuente potenziandone gli effetti premiali, il comma 1, lettera g), ai numeri 1.9.1, 1.9.2 e 1.9.3 dispone l'ulteriore riduzione, sino all'eventuale esclusione, delle sanzioni amministrative tributarie, nei confronti dei contribuenti – salvo comportamenti fraudolenti – che per il loro rischio fiscale si avvalgono della certificazione di professionisti qualificati, l'esclusione delle sanzioni penali tributarie, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo e Pag. 17infine, la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento, anche in questo caso per i contribuenti che si siano avvalsi delle certificazione dei professionisti qualificati.
  Per le medesime finalità di potenziamento degli istituti di adesione spontanea, il comma 1, lettera g) n. 2 e n. 2.1 delega il Governo a introdurre la possibilità di accedere a un concordato preventivo biennale attraverso il quale i contribuenti avranno la possibilità di aderire alla proposta sviluppata dall'Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche dati e le nuove tecnologie a sua disposizione ovvero, secondo una norma introdotta al Senato, anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili.
  Inoltre, il comma 1, lettera g), n. 3 introdotto al Senato, prevede un regime di adempimento collaborativo per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia nonché per quelle che la mantengono all'estero ma possiedono, nel territorio dello Stato un reddito complessivo mediamente pari o superiore a un milione di euro, per il quale si richiama il regime dell'adempimento collaborativo anche agli effetti ai fini delle sanzioni amministrative e penali.
  L'articolo 19, modificato dal Senato, reca i princìpi e i criteri direttivi a cui il Governo è chiamato ad attenersi nell'esercitare la delega conferita per la revisione della disciplina e dell'organizzazione dei procedimenti di contenzioso tributario.
  Nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento sono stati introdotti ulteriori princìpi e criteri direttivi. In particolare, il comma 1, lettera d) dispone di rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti processuali nei gradi successivi al primo. In proposito, si rammenta che l'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992 («Disposizioni sul processo tributario») fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello. L'articolo 32, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 546 prevede che le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione. Si segnala, inoltre, che nel processo civile non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (articolo 345 del codice di procedura civile).
  Il comma 1, lettera e), modificato dal Senato, al fine di abbreviare le tempistiche del processo tributario prevede il termine di sette giorni dalla deliberazione di merito per la pubblicazione e la comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali, ferma restando la possibilità di depositare la sentenza nei trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo.
  Inoltre, al comma 1, la lettera g), introdotta dal Senato, stabilisce che nell'esercizio della delega si preveda l'impugnabilità dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. In proposito, segnala che nel processo tributario è previsto l'istituto della sospensione giurisdizionale dell'esecuzione dell'atto impugnato. Tale disciplina, dettata dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992, si affianca alla sospensione amministrativa che altre norme danno la possibilità di proporre agli organi dell'amministrazione finanziaria (come ad esempio l'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986; l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973). Il contribuente può usufruire di entrambe le cautele: quella giurisdizionale e quella amministrativa, da invocare – la prima in pendenza di ricorso, la seconda anche prima della sua proposizione – in via alternativa o concorrente. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992 la sospensione giudiziale dell'esecuzione dell'atto impugnato può essere proposta: – con istanza motivata inserita nello stesso atto di ricorso; – con atto separato purché contemporaneo o successivo al ricorso.
  Ancora, il comma 1 lettera i), introdotta dal Senato, stabilisce che nell'esercizio della delega si garantisca a tutti i cittadini l'accessibilità alle sentenze tributarie raccolte, in versione digitale, nelle banche dati della Pag. 18giustizia tributaria gestite dal Ministero dell'economia, al fine di assicurare la parità delle parti in giudizio ed il diritto di difesa.
  L'articolo 20, modificato dal Senato, impegna il Governo ad osservare una serie di princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali.
  In proposito, le novità introdotte dal Senato riguardano, per quanto attiene agli aspetti comuni alle sanzioni amministrative e penali di cui al comma 1, lettera a), n. 2, l'obbligo per il Governo di valutare la possibilità, fissandone le condizioni, di compensare sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati a carico di quei soggetti che vantano crediti nei confronti di amministrazioni statali, certificati dalla piattaforma di crediti commerciali, per importi che raggiungono l'ammontare del debito d'imposta.
  Un altro obiettivo, fissato dal comma 1, lettera a), n. 3 è la revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario. A seguito di modifiche apportate in Senato, si prevede, in coerenza con i princìpi generali dell'ordinamento, che nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi.
  Un ulteriore disposizione introdotta al Senato al comma 1, lettera a), n. 5 riguarda l'introduzione di una distinzione più rigorosa, di natura anche sanzionatoria, tra le compensazioni indebite di crediti di imposta non spettanti e le compensazioni indebite di crediti di imposta inesistenti.
  Da ultimo, per quanto attiene alle sanzioni amministrative, le modifiche introdotte dal Senato riguardano il comma 1, lettera c) n. 5 che, richiamandosi allo Statuto del Contribuente – il cui articolo 10 si occupa di tutela dell'affidamento e della buona fede nonché di errori del contribuente – stabilisce che le sanzioni saranno inapplicabili qualora ricorrano due condizioni: la prima è che la violazione dipenda da obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria e il contribuente paghi l'imposta dovuta, la seconda è che il contribuente intenda adeguarsi alle indicazioni elaborate dall'Amministrazione finanziaria con successivi documenti di prassi e, a tal fine, egli presenti un'apposita dichiarazione integrativa.
  Conclusivamente, nessuno chiedendo di intervenire, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta di parere.

  Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto convintamente contrario del suo gruppo sottolineando come nel corso dell'esame al Senato il testo, si sia arricchito di disposizioni di interesse della Commissione particolarmente criticabili, soprattutto per il loro spirito volto a favorire gli evasori fiscali.
  A questi ultimi si rivolge il comma 1 dell'articolo 17 che, a seguito delle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, garantisce l'ulteriore riduzione, sino all'eventuale esclusione, delle sanzioni amministrative tributarie e finanche delle sanzioni penali, pur in presenza di condotte fraudolente, così come la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento, termine che addirittura viene indicato nel suo limite minimo ma non in quello massimo.
  Le appare altresì singolare la disposizione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d) con riguardo ai procedimenti di contenzioso tributario, che prevede di rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti processuali nei gradi successivi al primo, previsione che appare tecnicamente discutibile e che, in ipotesi, potrebbe danneggiare proprio il contribuente onesto nel suo diritto alla difesa in sede di contenzioso.
  Conclusivamente, ribadisce come il provvedimento, già censurabile nel suo complesso, sia del tutto inaccettabile per quanto riguarda i profili di più stretta competenza della Commissione Giustizia.

Pag. 19

  Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.35.

INTERROGAZIONI

  Giovedì 3 agosto 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

  La seduta comincia alle 13.35.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che, a norma dell'articolo 132, comma 2, del regolamento, dopo la risposta del rappresentante del Governo, l'interrogante ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti per dichiarare se sia soddisfatto o no della risposta.

5-00465 D'Orso: Iniziative per superare le criticità riscontrate nell'applicazione del Portale delle Notizie di Reato.

  Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2), ribadendo, conclusivamente, il proficuo e costante lavoro di perfezionamento del portale svolto dal Ministero, anche in sinergia con il Ministero dell'interno.

  Valentina D'ORSO (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta. Prende atto positivamente della consapevolezza del Dicastero in ordine alla reale gravità ed ampiezza delle problematiche sinteticamente richiamate nell'interrogazione.
  Ricorda come il medesimo atto di sindacato ispettivo origina dagli elementi conoscitivi emersi nel corso dell'audizione delle associazioni rappresentative delle Forze dell'ordine, avvenute, su impulso del suo gruppo, nell'ambito dell'esame del disegno di legge governativo in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza. In quell'occasione tali soggetti, oltre a fornire un prezioso contributo istruttorio sul provvedimento, hanno anche evidenziato alcune criticità derivanti dall'attività quotidiana, meritevoli di attenzione. Tra queste, vi è quella in discussione, che impedisce operazioni apparentemente semplici come quella di caricare un file di grandi dimensioni o di alimentare un fascicolo aperto da un altro ufficio, a detrimento della necessità – introdotta dalla riforma Cartabia – di dar corpo alla notizia di reato ai fini del seguito investigativo sul medesimo.
  La soddisfazione dell'interrogante è però solo parziale, in ragione dei tempi eccessivamente lunghi che il ministero si è dato – fino al 2024 – per la soluzione dei problemi e la messa al regime del Portale, su cui assicura l'attenzione del suo gruppo anche a fini di stimolo al Governo.

5-00740 Ascani: Modalità di attuazione della nuova disciplina in materia di iscrizione all'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita nell'ambito dell'esecuzione forzata, di cui all'articolo 179-ter disp. att. c.p.c.

  Ciro MASCHIO, presidente, constata l'assenza della presentatrice dell'interrogazione in titolo: avverte che si intende vi abbia rinunciato. Fa presente in ogni caso che, su iniziativa della presentatrice, l'atto potrà essere trasformato in interrogazione a risposta scritta ai fini del suo svolgimento.

5-00814 D'Orso: Individuazione delle sedi disagiate ai fini dell'attuazione della disciplina in materia di alloggi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.

  Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Valentina D'ORSO (M5S) prende atto, dalla risposta resa, che non è stato implementatoPag. 20 il novero delle sedi disagiate rispetto a quelle già individuate con apposito provvedimento del 10 agosto 2017. Sottolinea come invece in molti altri luoghi in cui è necessaria la presenza di un presidio penitenziario siano riscontrabili difficoltà di mobilità interna ed esterna rispetto alla sede di lavoro. Si riferisce, in particolare, alle isole, anche a quelle maggiori, connotate da una carenza infrastrutturale e da una impervia conformazione territoriale.
  Rileva infatti come l'atto di sindacato ispettivo in discussione sia il frutto di alcune segnalazioni in merito al non completo adempimento della previsione di legge rispetto alla disciplina degli alloggi gratuiti di servizio da assegnare al personale della polizia penitenziaria.
  La questione attiene al benessere del personale dell'amministrazione penitenziaria che, a causa della delicatezza dell'attività svolta e delle criticità insite nelle sedi presso le quali lavora, è quotidianamente sottoposto ad un elevato livello di stress.
  Si dichiara quindi non soddisfatta dalla risposta in quanto ritiene doveroso garantire a tali lavoratori – che sono assegnati presso delle sedi lontane dalla propria residenza e spesso al di fuori della propria regione – almeno la serenità nel reperimento di un alloggio ed auspica che il Ministero emetta il prima possibile un provvedimento con il quale si incrementi il numero delle sedi disagiate, tenendo realmente conto di tutte quelle sedi nelle quali si riscontrano le medesime caratteristiche rilevate per le tre sedi già individuate.

5-00880 Toni Ricciardi: Iniziative per fronteggiare le criticità del sistema penitenziario, con particolare riferimento agli episodi occorsi il 17 maggio 2023 presso la circondariale di Avellino.

  Devis DORI (AVS) chiede di sottoscrivere l'interrogazione in titolo nonché l'interrogazione 5-00740 Ascani, presentate da deputati del gruppo del Partito Democratico, al fine di consentirne lo svolgimento, preannunciando che non intende intervenire in sede di replica.

  Ciro MASCHIO, presidente, fa presente di aver già dichiarato decaduta l'interrogazione 5-00740 Ascani, ribadendo che la stessa potrà essere eventualmente trasformata in interrogazione a risposta scritta. Prende quindi atto che l'onorevole Dori ha sottoscritto l'interrogazione 5-00880 Toni Ricciardi.

  Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4), facendo presente che, avendo l'opportunità di visitare molti istituti penitenziari, ha avuto occasione di raccogliere dalla polizia penitenziaria numerose indicazioni sulle quotidiane aggressioni che gli stessi ricevono da parte di detenuti.
  Desidera quindi esprimere i propri personali complimenti al comandante, al direttore e a tutto il personale della polizia penitenziaria per aver eseguito perfettamente il protocollo, per aver avvisato tutte le autorità, anche quelle di garanzia, per aver ricondotto pazientemente i detenuti a contenersi sebbene questi abbiano agito con violenza nei confronti della polizia penitenziaria. Desidera inoltre complimentarsi con la Direzione generale del detenuto per aver adottato tempestivamente i provvedimenti necessari nei confronti di persone che si sentono in diritto di sovvertire la gerarchia della legalità e delle divise – l'unica ipotizzabile negli istituti penitenziari – e di aver attivato il trasferimento anche extra distretto.
  Sottolinea inoltre che si è appena concluso il 181° corso di formazione che porterà oltre 1400 unità all'interno degli istituti penitenziari.

  Ciro MASCHIO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 3 agosto 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.30.