CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 agosto 2023
156.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 3 agosto 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 9.15.

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.
Esame emendamenti testo unificato C. 249 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  Il Comitato inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente che il Comitato è chiamato ad esprimere il parere all'Assemblea sul complesso degli emendamenti riferiti al testo unificato C. 249 e abb.-A e segnala come le predette proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto ritiene possibile esprimere su di esse nulla osta.

  Alfonso COLUCCI (M5S) chiede al relatore una spiegazione per quanto concerne l'emendamento Cappellacci 2.1000 che, a suo avviso opportunamente, interviene sul comma 1 dell'articolo 2 del testo unificato per estenderne il campo d'applicazione a ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, quando, alla stipulazione del contratto o successivamente, le informazioni sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini. Evidenza come l'approvazione dell'emendamento potrebbe rendere opportuno un coordinamento dell'articolo 1, comma 1 e dell'articolo 2, comma 4. Sottolinea poi che la sanzione della nullità delle clausole contrattuali contrarie alla disciplina dell'oblio oncologico è prevista dall'articolo 2, comma 6, solo per i contratti bancari e non si estende agli altri contratti di cui all'articolo 1, comma 1.

  Luca SBARDELLA, relatore, nel ritenere fondata l'obiezione tecnica dell'onorevole Colucci, ricorda che il Comitato permanente per i pareri è chiamato a pronunciarsi sugli emendamenti all'Assemblea esclusivamente per quanto riguarda il rispetto del riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni previsto dall'articolo 117 della Costituzione.

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  Alessandro URZÌ (FDI) prende atto della precisazione del Presidente ringraziando comunque l'onorevole Colucci per il contributo tecnico e dichiarando che le sue osservazione saranno verificate e tenute in debito conto nel proseguo dell'esame in Assemblea.

  Il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 1038-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente e relatore, ricorda che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna. Prende quindi la parola, in qualità di relatore, per l'illustrazione del provvedimento in esame. Nel far presente che l'esame da parte della Camera è limitato alle sole parti modificate dal Senato, rammenta brevemente che il disegno di legge, sul quale il Comitato ha espresso parere favorevole il 5 luglio scorso, reca al Titolo I i principi generali e i tempi di esercizio della delega (articoli da 1 a 3) nonché i principi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con particolare riguardo alla disciplina dell'interpello (articolo 4). Fa presente quindi che il Titolo II, concernente i tributi, rappresenta la parte più ampia della delega ed è articolato in quattro capi dedicati rispettivamente alle imposte sui redditi, all'IVA e all'IRAP (Capo I, articoli da 5 a 9), a tutte le altre imposte indirette (Capo II, articoli da 10 a 12), ai tributi regionali e locali (Capo III, articoli 13 e 14) e alla disciplina dei giochi (Capo IV, articolo 15). Il Titolo III del provvedimento in esame attiene alla disciplina delle procedure di definizione dell'imponibile, accertamento, riscossione e contenzioso (Capo I, articoli da 16 a 19) e le sanzioni (Capo II, articolo 20). Evidenzia poi che il Titolo IV contiene i principi e i criteri direttivi relativi al riordino della normativa tributaria e alla codificazione (articolo 21) mentre il Titolo V contiene le disposizioni finanziarie e finali (articolo 22) e la clausola di salvaguardia (articolo 23).
  Ciò premesso, quanto alle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, fa presente che il Senato è intervenuto sul comma 2 dell'articolo 1, con riferimento all'obbligo di trasmissione alla Conferenza unificata degli schemi di decreto legislativo attuativi della delega in esame, ove tali schemi siano suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali. A seguito della modifica introdotta dal Senato, è stato previsto che su tali schemi la citata Conferenza unificata esprima un'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e non un parere come prevedeva il testo originario della delega. Inoltre, qualora, a seguito dei pareri parlamentari, il Governo non osservi le prescrizioni dell'intesa in Conferenza unificata, è stato introdotto l'obbligo di relazione alla medesima.
  Segnala che, all'articolo 2, avente ad oggetto i principi generali di diritto nazionale cui il Governo deve attenersi ai fini dell'attuazione della delega, è stata novellata la lettera g) del comma 1, concernente l'applicazione dei princìpi di autonomia finanziaria degli enti territoriali con specifico riguardo ai principi di manovrabilità, di esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo e di flessibilità dei tributi. Rispetto al testo originale della disposizione si precisa che tali principi devono essere rispettati in termini almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale vigente. Fa presente che sono inoltre introdotte ulteriori precisazioni che si riferiscono: all'attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e compartecipazioni; all'attuazione del principio di neutralità, ai fini dell'attuazione del federalismo fiscale, della riduzione dei trasferimenti alle regioni a statuto ordinario disposta dall'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 in tema di federalismo fiscale Pag. 8regionale; tale attuazione deve avvenire compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica; alla partecipazione agli indirizzi di politica fiscale, tramite la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica; allo sviluppo dell'interoperabilità delle banche dati del sistema informativo della fiscalità per la gestione e all'accertamento dei tributi delle regioni, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del 2009; all'opportunità di considerare le eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza dei servizi relativi ai livelli essenziali delle prestazioni, nonché al servizio del trasporto pubblico locale, in conformità ai principi della giurisprudenza costituzionale e della legge 31 dicembre 2009, n. 196; alla garanzia della previsione di meccanismi perequativi in conformità ai princìpi di cui all'articolo 9 della legge n. 42 del 2009. Aggiunge che, sempre al Senato, con la modifica del comma 2 dell'articolo 2, è stato previsto che anche gli enti territoriali possano partecipare ai tavoli tecnici per l'elaborazione degli schemi di decreto legislativo di attuazione.
  All'articolo 12, nel corso dell'esame al Senato sono stati soppressi due principi di delega (introdotti alla Camera) in materia di vendita a distanza di alcuni prodotti succedanei del tabacco. Ciò in conseguenza del fatto che un principio di delega, diversamente formulato ma vertente sulla stessa materia, è stato introdotto all'articolo 16. È stato inoltre soppresso il riferimento al teleriscaldamento, che era stato inserito alla Camera, nel principio di delega che prevede di rimodulare le aliquote di accisa in materia energetica; la rimodulazione di accisa riguarda quindi esclusivamente i prodotti energetici e l'energia elettrica.
  Evidenzia che il Senato ha poi aggiunto gli articoli 13 e 14 relativi all'introduzione di principi di delega con riferimento rispettivamente ai tributi regionali e a quelli degli enti locali. Nel dettaglio, l'articolo 13 prevede una revisione delle norme del federalismo fiscale regionale (decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68) che rimoduli i meccanismi di intervento, ricorrendo a fonti di finanziamento alternative, e attribuisca alle regioni a statuto ordinario le somme a titolo di compartecipazione regionale all'Iva sulla base di specifici criteri, che assicurano l'attuazione del principio di territorialità delle entrate; tale principio va applicato anche al recupero dell'evasione fiscale. Inoltre, nelle more della ridefinizione della compartecipazione regionale all'Iva, l'aliquota destinata al finanziamento della sanità deve essere individuata secondo le disposizioni vigenti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nell'ottica di razionalizzare i tributi regionali, si prevede inoltre di modificare, abrogare ed eventualmente trasformare alcuni tributi propri derivati in tributi propri regionali, ovvero dotati di maggiore autonomia nonché di semplificare adempimenti e procedimenti tributari, anche attraverso l'eventuale attribuzione alle regioni della facoltà di disciplinarli con proprie leggi.
  L'articolo 14 stabilisce principi e criteri direttivi specifici volti a realizzare una revisione del sistema fiscale degli enti locali attraverso: il consolidamento dell'autonomia finanziaria; la piena attuazione del federalismo fiscale (anche attraverso meccanismi di compartecipazione a tributi erariali nonché di perequazione territoriale); la razionalizzazione dei tributi e una modernizzazione del sistema di rilevazione dei dati volta a ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale; la semplificazione degli adempimenti dichiarativi nonché la revisione del sistema della riscossione delle entrate (anche in riferimento alla vigilanza sui soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento; forme di cooperazione che privilegiano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari. La disposizione riconosce, infine, alle province e alle città metropolitane tributi propri e una compartecipazione a un tributo erariale di carattere generale, destinati ad assicurare lo svolgimento delle proprie funzioni fondamentali.
  Segnala quindi che sono state introdotte in Senato diverse modifiche all'articolo 16, avente ad oggetto i procedimenti dell'Amministrazione finanziaria e adempimenti dei contribuenti. Innanzi tutto è stato soppresso il riferimento al progressivo superamentoPag. 9 degli indici sintetici di affidabilità fiscale rispetto ai quali si prevede la razionalizzazione e la revisione. È stato inoltre fissato, in un termine non inferiore a sessanta giorni rispetto all'adempimento al quale si riferiscono, l'anticipo col quale devono essere resi disponibili i modelli, le istruzioni e le specifiche tecniche riguardanti obblighi dichiarativi e di versamento. È stata introdotta, nell'ambito del principio di delega concernente l'incentivazione e l'ampliamento delle dichiarazioni precompilate, la previsione di incentivare le attività di certificazione delle dichiarazioni fiscali, mentre in materia di semplificazione delle modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dall'Amministrazione fiscale, si è precisato che le deleghe di accesso possono essere attribuite ai professionisti abilitati, anche in via esclusiva. Con riferimento infine all'incremento dei servizi digitali a favore dei cittadini si è previsto che agli adempimenti fiscali si possa ottemperare anche direttamente per via telematica.
  Evidenzia che sono stati inoltre aggiunti i seguenti principi di delega: rafforzare i regimi premiali attualmente vigenti, inclusa la possibile riduzione dei tempi di rimborso dei crediti fiscali, per i contribuenti che presentano alti livelli di affidabilità fiscale, misurati anche sulla base degli indicatori statistico economici utilizzati per la definizione degli indici sintetici di affidabilità fiscale; ampliare le forme di pagamento, consentendo la facoltà al contribuente di utilizzare un rapporto interbancario diretto (RID) ovvero altro strumento di pagamento elettronico; rafforzare i contenuti conoscitivi del cassetto fiscale; prevedere misure volte a incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l'utilizzo dei pagamenti elettronici, l'ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese; rafforzare la specializzazione e la formazione professionale continua del personale dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attività di contrasto alle frodi e all'evasione fiscale all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle attività economiche, all'utilizzo dei big data e al relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi modelli organizzativi e strategici delle imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Come anticipato con riferimento alle modifiche introdotte all'articolo 12, è stato inoltre introdotto un principio di delega che dispone, con finalità di contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina.
  Segnala che anche l'articolo 17 ha formato oggetto di una ampia attività emendativa nel corso dell'esame in Senato. In primo luogo è stato fissato in una misura non inferiore a sessanta giorni il termine a favore del contribuente per formulare osservazioni sulla proposta di accertamento (il testo originario si limitava a stabilire che tale termine dovesse essere congruo). Con riferimento alla possibilità di certificare il sistema integrato di rilevazione del rischio fiscale è stato precisato che questa attività spetti a professionisti qualificati dei sistemi integrati, anche in ordine alla loro conformità ai princìpi contabili, e fatti salvi i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria (invece che dell'Agenzia delle entrate come indicato nel testo originario della norma). Con riferimento all'introduzione di forme di contraddittorio col contribuente è stato aggiunto al Senato il riferimento a forme di contraddittorio endoprocedimentale (e non solo preventivo). E' stato poi rafforzato il principio che prevedeva la riduzione delle sanzioni tributarie per alcune fattispecie di comunicazione preventiva del rischio fiscale prevedendo, qualora il sistema di rilevazione misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, l'ulteriore riduzione fino all'eventuale esclusione delle sanzioni amministrative tributarie per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente salvo il caso di violazioni fiscali caratterizzate da condotte Pag. 10simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente. Allo stesso modo è stata prevista l'esclusione (e non il semplice alleggerimento) delle sanzioni penali tributarie, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno tenuto comportamenti collaborativi (anziché non dolosi) e comunicato preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi rischi fiscali. Con riferimento al concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni, è stata prevista la possibilità di far riferimento, oltre che ai dati in possesso dell'amministrazione fiscale, anche agli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili. Sempre con riferimento al concordato preventivo biennale di cui sopra, si è previsto che la decadenza dallo stesso consegue ad una differenza che concerna ricavi e compensi per importi superiori in maniera significativa rispetto al dichiarato (e non a specifiche soglie ritenute significative). Segnala che sono stati inoltre introdotti i seguenti ulteriori principi di delega: la revisione delle disposizioni finalizzate alla prevenzione, al controllo e alla repressione dell'utilizzo abusivo e fraudolento del regime doganale che consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al momento dell'importazione nell'Unione europea, anche al fine della tutela del bilancio nazionale e dell'Unione europea nonché del regime dei dazi; la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente; l'introduzione di un regime di adempimento collaborativo per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia nonché per quelle che la mantengono all'estero ma possiedono, anche per interposta persona o tramite trust, nel territorio dello Stato un reddito complessivo, comprensivo di quelli assoggettati a imposte sostitutive o ritenute alla fonte a titolo d'imposta, mediamente pari o superiore a un milione di euro; la revisione dei termini di accertamento dell'imposta sui premi di assicurazione.
  Fa presente che all'articolo 18, concernente i procedimenti di riscossione e di rimborso, le modifiche apportate concernono l'inserimento di un riferimento al sistema della riscossione locale, con riguardo al principio generale che prevede, tra gli obiettivi della delega quello di incrementare l'efficienza dei sistemi della riscossione. Con riferimento alla possibilità di riaffidare in riscossione, successivamente al discarico automatico, le somme discaricate, si prevede la possibilità per gli enti di affidare in concessione a soggetti privati, tramite una procedura di gara ad evidenza pubblica, la gestione della riscossione coattiva delle predette somme dietro pagamento di una commissione pari a una percentuale dell'importo effettivamente riscosso. Con riferimento infine alla procedura di pignoramento dei rapporti finanziari del debitore d'imposta si è precisato che, oltre alla razionalizzazione della stessa, si debba prevedere l'informatizzazione e la semplificazione, mantenendo comunque ferme le forme di tutela previste a favore del debitore. Sono stati inoltre introdotti i seguenti principi: l'individuazione in via tassativa dei casi in cui si configuri, in capo a persone fisiche o giuridiche che maneggiano denaro, valori o altri beni pubblici, di qualsiasi natura, l'obbligo di resa del conto; la revisione della disciplina dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto; il riconoscimento di un'adeguata tutela del contribuente nel corso delle attività istruttorie poste in essere dall'amministrazione finanziaria. È stato poi precisato come i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 18 si applichino, in quanto compatibili, anche alle disposizioni da adottare in relazione agli agenti della riscossione degli enti territoriali.
  Evidenzia che all'articolo 19, concernente i procedimenti giurisdizionali, nel corso dell'esame al Senato è stato precisato che la pubblicazione e la successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali possa avvenire entroPag. 11 sette giorni dalla deliberazione di merito (e non nella stessa udienza di trattazione immediatamente dopo la deliberazione del merito, come previsto dal testo originario del disegno di legge), e che resta salva la possibilità di depositare la sen tenza nei trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo. Sono stati poi introdotti ulteriori principi di delega che prevedono rispettivamente di: rafforzare il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo; prevedere l'impugnabilità dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato; garantire che le sentenze tributarie digitali presenti nelle banche di dati della giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze, siano accessibili a tutti i cittadini.
  Segnala che all'articolo 20, con riferimento ai rapporti tra processo penale e tributario è stato precisato che nei casi di sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, i fatti materiali accertati in sede dibattimentale facciano stato nel processo tributario quanto all'accertamento dei fatti medesimi. Sono stati inoltre inseriti tre ulteriori principi di delega che prevedono di: valutare la possibilità, fissandone le condizioni, di compensare sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati nei riguardi di soggetti che hanno crediti maturati nei confronti delle amministrazioni statali, certificati dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC), per importi pari e sino alla concorrenza del debito di imposta; introdurre, in conformità agli orientamenti giurisprudenziali, una più rigorosa distinzione normativa anche sanzionatoria tra le fattispecie di compensazione indebita di crediti di imposta non spettanti e inesistenti; escludere l'applicazione delle sanzioni per i contribuenti che presentino una dichiarazione integrativa al fine di adeguarsi alle indicazioni elaborate dall'Amministrazione finanziaria con successivi documenti di prassi sempreché la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria e il contribuente provveda al pagamento dell'imposta dovuta. Segnala che è stato infine introdotto l'articolo 23, contenente la clausola di salvaguardia.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il disegno di legge è riconducibile alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Ricorda che l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge stabilisce che nell'esercizio della delega il Governo si conformi tra l'altro ai princìpi costituzionali. Aggiunge che l'articolo 1, al comma 1, stabilisce che gli schemi di decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, siano trasmessi alla Conferenza unificata per il raggiungimento dell'intesa, come previsto nel corso dell'esame al Senato. Ricorda altresì che nella stessa sede è stato disposto che, nei casi in questione, la trasmissione degli schemi di decreti legislativi alle Camere abbia luogo dopo l'acquisizione della menzionata intesa e che qualora, a seguito dell'acquisizione dei pareri parlamentari, il Governo non osservi quanto dall'intesa medesima previsto, debba predisporre e trasmettere una relazione alla citata Conferenza.
  Fa quindi presente che il disegno di legge di delega contiene un'enunciazione di princìpi e criteri direttivi per la riforma fiscale e fissa il termine di ventiquattro mesi per l'emanazione dei decreti legislativi attuativi, conformemente a quanto previsto dall'articolo 76 della Costituzione ai sensi del quale l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
  Assumono rilievo, inoltre, l'articolo 23 della Costituzione, in base al quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, e l'articolo 53 della Costituzione, che individua i due princìpi fondamentali che ispirano il sistema di imposizione fiscale: il Pag. 12principio di capacità contributiva e il principio di progressività.
  Tutto ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 9.25.