CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 agosto 2023
154.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 31

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 1° agosto 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
C. 1322 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

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  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, ricorda che la Commissione ha già avviato, in data 26 luglio 2023, l'esame del provvedimento, approvato dal Senato, ai fini dell'espressione del parere alla XIV Commissione, senza tuttavia pervenire in quella sede alla deliberazione dello stesso. Ricorda, altresì, che nella predetta seduta la rappresentante del Governo ha depositato la relazione tecnica sul provvedimento in discussione, aggiornata all'atto del passaggio dell'esame del disegno di legge tra i due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, riservandosi di fornire ulteriori chiarimenti in merito alle questioni di carattere finanziario evidenziate nella citata seduta in sede consultiva.
  Rammenta, inoltre, che la XIV Commissione ha quindi concluso, nella medesima data del 26 luglio scorso, l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare ad esso modifiche.
  In tale quadro, con riferimento al testo ora all'esame dell'Assemblea, nel prendere atto dei contenuti della citata relazione tecnica di passaggio, chiede al rappresentante del Governo se sia in grado di fornire gli ulteriori elementi di risposta sulle richieste formulate, in ordine ai profili finanziari del provvedimento, nella citata seduta del 26 luglio 2023, che non trovano riscontro nella predetta relazione tecnica.

  Il sottosegretario Federico FRENI, ad integrazione di quanto già rappresentato nella relazione tecnica di passaggio, depositata dal Governo nella seduta dello scorso 26 luglio, fa presente che, con riferimento alla quantificazione degli oneri recati dall'articolo 5, in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali, il valore dell'importo medio annuo lordo della pensione anticipata utilizzato nella stima riportata nella relazione tecnica riguarda esclusivamente la quota a carico dell'INPS e la prudenzialità dei criteri utilizzati ai fini della quantificazione stessa consentirà di far fronte anche ad un eventuale aggiornamento dei dati relativi ai tassi di inflazione rispetto a quelli utilizzati dalla relazione tecnica.
  Per quanto concerne gli investimenti che saranno finanziati a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000, istituito dall'articolo 8-bis, comma 1, precisa che gli stessi sono integralmente classificabili come interventi in conto capitale, come evidenziato anche dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, allegato alla relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.
  Rileva, inoltre, che le procedure di stabilizzazione del personale in servizio presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 11, comma 3-bis, avranno luogo nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e, pertanto, il loro svolgimento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Fa, altresì, presente che le disposizioni di cui all'articolo 14, che prevedono per i docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche il riconoscimento per intero, come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici della carriera, del servizio non di ruolo prestato presso le medesime istituzioni, rivolgendosi esclusivamente al personale scolastico immesso in ruolo a partire dall'anno scolastico 2023/2024, non incidono sulle situazioni giuridico-soggettive del personale immesso in ruolo precedentemente a tale data e, pertanto, non determinano effetti diretti con riferimento a eventuali rivendicazioni dei medesimi soggetti in sede giurisdizionale.
  Chiarisce, quindi, che nell'ambito del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, allegato alla relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, gli effetti riflessi, sui saldi relativi all'indebitamento netto e al fabbisogno, delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a) e c), relative al riconoscimento del servizio ai fini della carriera, rispettivamente,Pag. 33 per il personale docente delle istituzioni scolastiche e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle medesime istituzioni, sono stati rideterminati in riduzione al fine di tenere conto, negli anni 2024, 2025 e 2026, dell'effettivo volume delle entrate correlate alle trattenute fiscali e previdenziali sui redditi da lavoro dipendente erogati dalle pubbliche amministrazioni, quantificate nella misura del 49 per cento dei trattamenti riconosciuti, mantenendo in ogni caso per i medesimi anni un valore positivo dei saldi relativi all'indebitamento netto e al fabbisogno.
  Con riferimento all'articolo 15, avverte che l'estensione limitatamente all'anno 2023 della Carta del docente anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, corrisponde all'esigenza di garantire un più efficace monitoraggio della misura introdotta, al fine di determinare in maniera più puntuale l'esatta quantificazione degli oneri da sostenere a regime, eventualmente individuando una nuova copertura finanziaria per gli anni successivi oppure procedendo, ai sensi dell'articolo 1, comma 122, della legge n. 107 del 2015, a una rimodulazione, per il futuro, del valore nominale del beneficio che, a legislazione vigente, è riconosciuto nei limiti di un'autorizzazione di spesa annua.
  Precisa, inoltre, che, ai fini della quantificazione degli oneri di cui all'articolo 17, in materia di qualificazione dei titoli di soggiorno, il costo unitario effettivo, onnicomprensivo, degli attestati di iscrizione e delle attestazioni di soggiorno permanente rilasciati ai cittadini dell'Unione europea che intendano soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi o permanentemente, risulta inferiore al prezzo stabilito per i permessi di soggiorno cartacei, che sono realizzati con tecniche ed elementi di sicurezza più sofisticati in ragione della finalità di tali ultimi documenti.
  Osserva quindi che le amministrazioni interessate potranno provvedere all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, che prevedono attività di gestione e implementazione delle basi dati afferenti ai sistemi informativi Entry/Exit system (EES) e European travel information and authorisation system (ETIAS), nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 24-bis, in materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, fa presente che, nel periodo di tempo compreso tra l'8 giugno 2023 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, l'Autorità di regolazione dei trasporti potrà comunque esaminare i reclami pervenuti relativamente alle violazioni del Regolamento (UE) 782/2021 in virtù di quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 201 del 2011, comminando eventualmente le sanzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 37 o adottando azioni di persuasione preventiva nei confronti degli operatori, fermo restando che le entrate derivanti da sanzioni non sono oggetto di preventiva quantificazione, in ragione dell'aleatorietà delle previsioni relative al numero delle eventuali infrazioni.
  Evidenzia, inoltre, che le disposizioni di cui all'articolo 25-bis, in materia di applicazione dell'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione, non determinano effetti di natura finanziaria, giacché le stesse si limitano a definire in maniera più puntuale la natura dei predetti prodotti che sono già sottoposti ad accisa e che, per effetto delle modifiche introdotta, non saranno oggetto di diverso trattamento fiscale.
  Con riferimento, infine, alle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), assicura che la riduzione, con finalità di copertura degli stanziamenti destinati alla retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risulta effettivamente sostenibile, giacché il precedente articolo 12 prevede il potenziamento delle dotazioni organiche del medesimo Corpo nazionale dei vigili del fuoco tramite l'assunzione di unità a tempo indeterminato, riducendo in tal modo la necessità del ricorso a personale volontario, che ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 12, potrà essere autorizzato nel limite di spesa Pag. 34di 10,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, formula la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione,

    esaminato il disegno di legge C. 1322, approvato dal Senato della Repubblica, di conversione del decreto-legge n. 69 del 2023, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano;

    preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

     con riferimento alla quantificazione degli oneri recati dall'articolo 5, in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali, il valore dell'importo medio annuo lordo della pensione anticipata utilizzato nella stima riportata nella relazione tecnica riguarda esclusivamente la quota a carico dell'INPS e la prudenzialità dei criteri utilizzati ai fini della quantificazione stessa consentirà di far fronte anche ad un eventuale aggiornamento dei dati relativi ai tassi di inflazione rispetto a quelli utilizzati dalla relazione tecnica;

     gli investimenti che saranno finanziati a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000, istituito dall'articolo 8-bis, comma 1, sono integralmente classificabili come interventi in conto capitale, come evidenziato anche dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, allegato alla relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009;

     le procedure di stabilizzazione del personale in servizio presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 11, comma 3-bis, avranno luogo nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e, pertanto, il loro svolgimento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

     le disposizioni di cui all'articolo 14, che prevedono per i docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche il riconoscimento per intero, come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici della carriera, del servizio non di ruolo prestato presso le medesime istituzioni, rivolgendosi esclusivamente al personale scolastico immesso in ruolo a partire dall'anno scolastico 2023/2024, non incidono sulle situazioni giuridico-soggettive del personale immesso in ruolo precedentemente a tale data e, pertanto, non determinano effetti diretti con riferimento a eventuali rivendicazioni dei medesimi soggetti in sede giurisdizionale;

     nell'ambito del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, allegato alla relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, gli effetti riflessi, sui saldi relativi all'indebitamento netto e al fabbisogno, delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a) e c), relative al riconoscimento del servizio ai fini della carriera, rispettivamente, per il personale docente delle istituzioni scolastiche e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle medesime istituzioni, sono stati rideterminati in riduzione al fine di tenere conto, negli anni 2024, 2025 e 2026, dell'effettivo volume delle entrate correlate alle trattenute fiscali e previdenziali sui redditi da lavoro dipendente erogati dalle pubbliche amministrazioni, quantificate nella misura del 49 per cento dei trattamenti riconosciuti, mantenendo in ogni caso per i medesimi anni un valore positivo dei saldi relativi all'indebitamento netto e al fabbisogno;

     con riferimento all'articolo 15, l'estensione limitatamente all'anno 2023 della Carta del docente anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante Pag. 35e disponibile, corrisponde all'esigenza di garantire un più efficace monitoraggio della misura introdotta, al fine di determinare in maniera più puntuale l'esatta quantificazione degli oneri da sostenere a regime, eventualmente individuando una nuova copertura finanziaria per gli anni successivi oppure procedendo, ai sensi dell'articolo 1, comma 122, della legge n. 107 del 2015, a una rimodulazione, per il futuro, del valore nominale del beneficio che, a legislazione vigente, è riconosciuto nei limiti di un'autorizzazione di spesa annua;

     ai fini della quantificazione degli oneri di cui all'articolo 17, in materia di qualificazione dei titoli di soggiorno, il costo unitario effettivo, onnicomprensivo, degli attestati di iscrizione e delle attestazioni di soggiorno permanente rilasciati ai cittadini dell'Unione europea che intendano soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi o permanentemente, risulta inferiore al prezzo stabilito per i permessi di soggiorno cartacei, che sono realizzati con tecniche ed elementi di sicurezza più sofisticati in ragione della finalità di tali ultimi documenti;

     le amministrazioni interessate potranno provvedere all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, che prevedono attività di gestione e implementazione delle basi dati afferenti ai sistemi informativi Entry/Exit system (EES) e European travel information and authorisation system (ETIAS), nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

     con riferimento all'articolo 24-bis, in materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, nel periodo di tempo compreso tra l'8 giugno 2023 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, l'Autorità di regolazione dei trasporti potrà comunque esaminare i reclami pervenuti relativamente alle violazioni del Regolamento (UE) 782/2021 in virtù di quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 201 del 2011, comminando eventualmente le sanzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 37 o adottando azioni di persuasione preventiva nei confronti degli operatori, fermo restando che le entrate derivanti da sanzioni non sono oggetto di preventiva quantificazione, in ragione dell'aleatorietà delle previsioni relative al numero delle eventuali infrazioni;

     le disposizioni di cui all'articolo 25-bis, in materia di applicazione dell'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione, non determinano effetti di natura finanziaria, giacché le stesse si limitano a definire in maniera più puntuale la natura dei predetti prodotti che sono già sottoposti ad accisa e che, per effetto delle modifiche introdotta, non saranno oggetto di diverso trattamento fiscale;

     con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), la riduzione, con finalità di copertura degli stanziamenti destinati alla retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risulta effettivamente sostenibile, giacché il precedente articolo 12 prevede il potenziamento delle dotazioni organiche del medesimo Corpo nazionale dei vigili del fuoco tramite l'assunzione di unità a tempo indeterminato, riducendo in tal modo la necessità del ricorso a personale volontario, che ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 12, potrà essere autorizzato nel limite di spesa di 10,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023;

     nel presupposto che l'esclusione dalla clausola di neutralità finanziaria contenuta nel comma 3 dell'articolo 26 deve intendersi applicabile anche alle disposizioni dell'articolo 8-bis, che reca una autonoma norma di copertura finanziaria, e che il Ministro dell'economia e delle finanze si intende comunque autorizzato all'adozione, con propri decreti, delle variazioni di bilancio occorrenti ai fini dell'attuazione del medesimo articolo 8-bis,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

Pag. 36

  Marco GRIMALDI (AVS), ricollegandosi alle richieste di chiarimento sui profili di carattere finanziario dell'articolo 24-bis, già illustrate dal relatore nella seduta dello scorso 26 luglio, ritiene comunque opportuno acquisire dal rappresentante del Governo una più puntuale indicazione in merito alla disciplina, sostanziale e sanzionatoria, applicabile nel periodo compreso fra l'8 giugno 2023 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Il sottosegretario Federico FRENI, in primo luogo ribadisce che le entrate correlate ai proventi derivanti dalle sanzioni applicabili per le violazioni della disciplina in materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, di cui all'articolo 24-bis, non sono state oggetto, secondo prassi consolidata, di preventiva quantificazione, considerata l'aleatorietà connessa al numero effettivo di infrazioni che saranno poste in essere. In secondo luogo, conferma che nel periodo di tempo compreso tra l'8 giugno 2023 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, pur in assenza di una specifica normativa sanzionatoria applicabile per le violazioni del Regolamento (UE) 782/2021 e in ragione dell'impossibilità di un'applicazione retroattiva delle discipline sanzionatorie, l'Autorità di regolazione dei trasporti, in virtù delle competenze attribuite dalla legge in materia di tutela dei diritti dei passeggeri, potrà comunque esaminare i reclami pervenuti relativamente a violazioni del citato Regolamento sotto il profilo della violazione della propria regolazione adottata ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 201 del 2011, applicando, ove ne sussistano i presupposti, le sanzioni previste al comma 3 dello stesso articolo.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) invita il relatore e il rappresentante del Governo a valutare l'opportunità di riformulare l'ultimo capoverso della proposta di parere, nel senso di sostituire al presupposto ivi contenuto, riferito all'esclusione delle disposizioni dell'articolo 8-bis dall'ambito di applicazione della clausola di neutralità finanziaria contenuta nel comma 3 dell'articolo 26 e all'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze all'adozione, con propri decreti, delle variazioni di bilancio occorrenti ai fini dell'attuazione del medesimo articolo 8-bis, un dispositivo maggiormente univoco e cogente.
  Sottolinea che tale modifica sarebbe opportuna anche al fine di evitare l'eventuale ripetersi di quanto già avvenuto in occasione dell'esame da parte della Commissione del disegno di legge C. 1194-A, di conversione del decreto-legge n. 61 del 2023. Ricorda, a tale proposito, che il parere favorevole espresso dalla medesima Commissione nella seduta dello scorso 20 luglio che conteneva uno specifico presupposto riferito alle disposizioni relative ai sub commissari è stato poi di fatto sconfessato da una nota della Ragioneria generale dello Stato successivamente pervenuta, che ha determinato il rinvio del provvedimento stesso in Commissione e la soppressione di una specifica disposizione in precedenza approvata all'unanimità durante l'esame in sede referente.

  Il sottosegretario Federico FRENI, pur non ravvisando motivi ostativi all'accoglimento dei rilievi testé formulati dalla deputata Guerra, osserva tuttavia che, a differenza del precedente da lei citato, in questo caso il provvedimento risulta corredato di una relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, a garanzia del corretto vaglio delle disposizioni di natura finanziaria in esso contenute.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, preso atto delle osservazioni svolte dalla deputata Guerra ritiene che la proposta di parere dianzi presentata potrebbe essere riformulata nel senso di sostituire all'ultimo capoverso delle premesse la locuzione «nel presupposto» con il termine «considerato».
  Tanto premesso, formula la seguente proposta di parere, che si differenzia dalla precedente esclusivamente per la modifica Pag. 37dell'incipit dell'ultimo capoverso delle premesse, nel senso dianzi indicato:

   «La V Commissione,

    esaminato il disegno di legge C. 1322, approvato dal Senato della Repubblica, di conversione del decreto-legge n. 69 del 2023, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano;

    preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

     con riferimento alla quantificazione degli oneri recati dall'articolo 5, in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali, il valore dell'importo medio annuo lordo della pensione anticipata utilizzato nella stima riportata nella relazione tecnica riguarda esclusivamente la quota a carico dell'INPS e la prudenzialità dei criteri utilizzati ai fini della quantificazione stessa consentirà di far fronte anche ad un eventuale aggiornamento dei dati relativi ai tassi di inflazione rispetto a quelli utilizzati dalla relazione tecnica;

     gli investimenti che saranno finanziati a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000, istituito dall'articolo 8-bis, comma 1, sono integralmente classificabili come interventi in conto capitale, come evidenziato anche dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, allegato alla relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009;

     le procedure di stabilizzazione del personale in servizio presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 11, comma 3-bis, avranno luogo nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e, pertanto, il loro svolgimento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

     le disposizioni di cui all'articolo 14, che prevedono per i docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche il riconoscimento per intero, come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici della carriera, del servizio non di ruolo prestato presso le medesime istituzioni, rivolgendosi esclusivamente al personale scolastico immesso in ruolo a partire dall'anno scolastico 2023/2024, non incidono sulle situazioni giuridico-soggettive del personale immesso in ruolo precedentemente a tale data e, pertanto, non determinano effetti diretti con riferimento a eventuali rivendicazioni dei medesimi soggetti in sede giurisdizionale;

     nell'ambito del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, allegato alla relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, gli effetti riflessi, sui saldi relativi all'indebitamento netto e al fabbisogno, delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a) e c), relative al riconoscimento del servizio ai fini della carriera, rispettivamente, per il personale docente delle istituzioni scolastiche e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle medesime istituzioni, sono stati rideterminati in riduzione al fine di tenere conto, negli anni 2024, 2025 e 2026, dell'effettivo volume delle entrate correlate alle trattenute fiscali e previdenziali sui redditi da lavoro dipendente erogati dalle pubbliche amministrazioni, quantificate nella misura del 49 per cento dei trattamenti riconosciuti, mantenendo in ogni caso per i medesimi anni un valore positivo dei saldi relativi all'indebitamento netto e al fabbisogno;

     con riferimento all'articolo 15, l'estensione limitatamente all'anno 2023 della Carta del docente anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, corrisponde all'esigenzaPag. 38 di garantire un più efficace monitoraggio della misura introdotta, al fine di determinare in maniera più puntuale l'esatta quantificazione degli oneri da sostenere a regime, eventualmente individuando una nuova copertura finanziaria per gli anni successivi oppure procedendo, ai sensi dell'articolo 1, comma 122, della legge n. 107 del 2015, a una rimodulazione, per il futuro, del valore nominale del beneficio che, a legislazione vigente, è riconosciuto nei limiti di un'autorizzazione di spesa annua;

     ai fini della quantificazione degli oneri di cui all'articolo 17, in materia di qualificazione dei titoli di soggiorno, il costo unitario effettivo, onnicomprensivo, degli attestati di iscrizione e delle attestazioni di soggiorno permanente rilasciati ai cittadini dell'Unione europea che intendano soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi o permanentemente, risulta inferiore al prezzo stabilito per i permessi di soggiorno cartacei, che sono realizzati con tecniche ed elementi di sicurezza più sofisticati in ragione della finalità di tali ultimi documenti;

     le amministrazioni interessate potranno provvedere all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, che prevedono attività di gestione e implementazione delle basi dati afferenti ai sistemi informativi Entry/Exit system (EES) e European travel information and authorisation system (ETIAS), nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

     con riferimento all'articolo 24-bis, in materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, nel periodo di tempo compreso tra l'8 giugno 2023 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, l'Autorità di regolazione dei trasporti potrà comunque esaminare i reclami pervenuti relativamente alle violazioni del Regolamento (UE) 782/2021 in virtù di quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 201 del 2011, comminando eventualmente le sanzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 37 o adottando azioni di persuasione preventiva nei confronti degli operatori, fermo restando che le entrate derivanti da sanzioni non sono oggetto di preventiva quantificazione, in ragione dell'aleatorietà delle previsioni relative al numero delle eventuali infrazioni;

     le disposizioni di cui all'articolo 25-bis, in materia di applicazione dell'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione, non determinano effetti di natura finanziaria, giacché le stesse si limitano a definire in maniera più puntuale la natura dei predetti prodotti che sono già sottoposti ad accisa e che, per effetto delle modifiche introdotta, non saranno oggetto di diverso trattamento fiscale;

     con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), la riduzione, con finalità di copertura degli stanziamenti destinati alla retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco risulta effettivamente sostenibile, giacché il precedente articolo 12 prevede il potenziamento delle dotazioni organiche del medesimo Corpo nazionale dei vigili del fuoco tramite l'assunzione di unità a tempo indeterminato, riducendo in tal modo la necessità del ricorso a personale volontario, che ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 12, potrà essere autorizzato nel limite di spesa di 10,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023;

     considerato che l'esclusione dalla clausola di neutralità finanziaria contenuta nel comma 3 dell'articolo 26 deve intendersi applicabile anche alle disposizioni dell'articolo 8-bis, che reca una autonoma norma di copertura finanziaria, e che il Ministro dell'economia e delle finanze si intende comunque autorizzato all'adozione, con propri decreti, delle variazioni di bilancio occorrenti ai fini dell'attuazione del medesimo articolo 8-bis,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Pag. 39

  La Commissione approva la proposta di parere, come da ultimo riformulata dal relatore.

Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.
C. 1275 e abb.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, in merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 4 della proposta di legge, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, siano tenuti a corrispondere ai lavoratori subordinati, di cui all'articolo 2094 del codice civile, una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, fermo restando che il trattamento economico minimo orario non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi. Osserva che tali disposizioni riguardano anche i lavoratori che prestano la propria attività in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettuino prestazioni d'opera intellettuale o manuale. Rileva che viene, altresì, modificato l'articolo 2225 del codice civile, prevedendo che il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non possa essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati. Al riguardo, osserva innanzitutto che il provvedimento – poiché applicabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, a tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori – risulta riferibile sia ai datori di lavoro privati sia alle pubbliche amministrazioni. Rammenta, infatti, che, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante l'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salve talune deroghe concernenti il personale cosiddetto non contrattualizzato, come ad esempio i magistrati, il personale delle forze armate e delle forze di polizia. Rileva, in proposito, che tali partizioni del codice civile includono, appunto, l'articolo 2094, cui il provvedimento in esame fa espresso rinvio. Ciò stante, ritiene necessario che il Governo chiarisca se dal testo in esame possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in conseguenza dell'applicazione delle prescrizioni sul salario minimo ai contratti di lavoro subordinato e alle altre tipologie di contratti ivi previste in cui siano parte le amministrazioni pubbliche. In particolare, osserva che tali oneri dovrebbero manifestarsi nell'ipotesi in cui risultino presenti nel perimetro della pubblica amministrazione contratti di lavoro subordinato o le altre tipologie contrattuali di cui si è detto con retribuzione oraria inferiore a quella minima prevista dal presente provvedimento. In tal caso, l'ammontare degli oneri dovrebbe essere stimato sulla base del divario esistente tra l'ammontare del salario minimo e i trattamenti retributivi non rispondenti a quest'ultimo erogati dalle pubbliche amministrazioni, al netto dei cosiddetti effetti riflessi, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, ossia delle maggiori entrate erariali e contributive derivanti dall'erogazione da parte delle amministrazioni medesime dei maggiori trattamenti retributivi.
  In riferimento all'articolo 5, rileva preliminarmente che le norme in esame istituiscono presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario. Al riguardo, non formula osservazioni rispetto agli eventuali oneri derivanti dal trattamento retributivo dei componenti la Commissione, dal momento che le disposizioni precisano che ad essi non spetta alcun Pag. 40compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato. Peraltro, osserva che le disposizioni assegnano alla Commissione compiti significativi dal punto di vista amministrativo: l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario, il monitoraggio del rispetto della normativa in questione nonché la raccolta delle informazioni e l'elaborazione di rapporti e studi sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori. Pertanto, pur rilevando che le disposizioni in argomento prevedono che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provveda a tali compiti con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, appare necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di valutazione volti a confermare l'invarianza finanziaria delle norme in esame.
  In relazione all'articolo 6, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che, qualora vi siano da parte del datore di lavoro comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali, il giudice del lavoro ordini al datore di lavoro, con decreto immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti. Osserva che, ai sensi della medesima disposizione, l'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame.
  Relativamente all'articolo 7, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che la legge di bilancio per il 2024 definisca un beneficio in favore dei datori di lavoro, per un periodo di tempo definito e in misura progressivamente decrescente, proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro. Al riguardo, rileva che le disposizioni in esame, nel rinviare alla legge di bilancio per l'anno 2024, la determinazione di un beneficio a favore dei datori di lavoro, non ne specificano né la natura né ne stabiliscono l'ammontare, ma si limitano a prevedere che il beneficio sia disposto «per un periodo di tempo definito» – senza peraltro precisarne la durata – e «in misura progressivamente decrescente, proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro». In tale quadro, ritiene che le disposizioni non appaiono suscettibili di determinare vincoli a carico della finanza pubblica, giacché, da un lato, esse, al momento, non determinano oneri da coprire, stante il carattere non puntuale e non immediatamente precettivo dei loro contenuti, dall'altro, le stesse non risultano giuridicamente idonee ad imporre alla prossima legge di bilancio l'adozione delle misure ivi previste e, pertanto, in questo senso appaiono prive di effettivo contenuto normativo. Rileva, infatti, che, essendo la legge di bilancio equiordinata e successiva al presente provvedimento, la stessa legge di bilancio sarebbe comunque libera di disporre in senso diverso rispetto alle indicazioni provenienti da quest'ultimo.

  Il sottosegretario Federico FRENI segnala preliminarmente l'intrinseca onerosità dell'articolo 7 del provvedimento in esame, le cui disposizioni non appaiono redatte in conformità alle disposizioni dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, in materia di contabilità e finanza pubblica, ai sensi delle quali ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria degli oneri medesimi.
  In tale contesto, rileva che il citato articolo 7, stante la sua attuale formulazione, che opera di fatto un rinvio a un successivo provvedimento legislativo, si configura alla stregua di una norma preordinata a definire, con la prossima legge di bilancio per il 2024, un beneficio da erogare in favore dei datori di lavoro ricadenti nella disciplina di cui al presente provvedimento, con ciò prefigurando oneri a carico della finanza pubblica allo stato non quantificati Pag. 41né quantificabili e privi di corrispondente copertura finanziaria. Per tali ragioni, preannunzia pertanto la contrarietà del Governo sull'articolo 7 del provvedimento in discussione.
  Per quanto concerne, invece, le ulteriori questioni rilevate dal relatore, riferite in particolare al contenuto degli articoli da 1 a 4, preannunzia che il Governo si riserva di compiere su di esse i necessari approfondimenti istruttori, al fine, da un lato, di pervenire alla puntuale quantificazione degli oneri eventualmente derivanti dalla loro attuazione, e, dall'altro, di verificare con attenzione in quale misura le disposizioni in esame si intersechino con l'intervento normativo contenuto nel disegno di legge di delegazione europea 2022-2023, presentato alla Camera dei deputati lo scorso 27 luglio e volto a recepire nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2022/2041 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede al sottosegretario Freni di precisare le perplessità testé manifestate circa la potenziale intersezione tra il provvedimento in esame e l'intervento normativo volto al recepimento della citata direttiva (UE) 2022/2041, inserito nel disegno di legge di delegazione europea 2022-2023.

  Il sottosegretario Federico FRENI, nel confermare, come dianzi detto, l'esigenza di svolgere un'adeguata istruttoria, anche sul piano sistematico, circa il rapporto intercorrente tra la presente proposta di legge e l'intervento di recepimento nel nostro ordinamento della citata direttiva (UE) 2022/2041, ribadisce che la contrarietà del Governo riguarda al momento il solo articolo 7 del testo, mentre sulle rimanenti disposizioni l'Esecutivo si riserva appunto di compiere ogni dovuto approfondimento.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) si interroga sulla tempistica in base alla quale la Commissione potrà pervenire all'espressione del parere di propria competenza sui profili finanziari del provvedimento, tenuto conto che su quest'ultimo si è già svolta in Assemblea la discussione sulle linee generali.
  Ciò posto, ritiene opinabili le affermazioni rese dal sottosegretario Freni a supporto della contrarietà espressa con riferimento all'articolo 7 del presente provvedimento, considerando poco attinente il richiamo effettuato alle previsioni della legge n. 196 del 2009. Sottolinea, infatti, come il predetto articolo 7 non introduca di per sé alcuna forma di diritto soggettivo né comporti oneri diretti a carico della finanza pubblica, poiché le disposizioni in esso contenute, come rilevato dallo stesso relatore, si configurano alla stregua di un mero indirizzo al legislatore, limitandosi ad operare un semplice rinvio alla legge di bilancio per il 2024 per la definizione del beneficio previsto in favore dei datori di lavoro ricadenti nella disciplina di cui al presente provvedimento. In tale quadro, risulta a suo avviso del tutto evidente che non sussiste alcun vincolo o obbligo contenutistico posto a carico della futura legge di bilancio per il 2024, dal momento che quest'ultima ben potrà derogare a una antecedente disposizione legislativa di pari rango normativo. Invita pertanto la Commissione ad attenersi strettamente all'esercizio delle proprie competenze in sede consultiva, prescindendo da valutazioni di merito, che presuppongono necessariamente orientamenti di carattere politico.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nell'associarsi a quanto puntualmente osservato dalla collega Guerra, della quale ricorda la competenza in materia di finanza pubblica, anche alla luce delle sue precedenti esperienze governative, evidenzia che l'articolo 7 del provvedimento in esame, che rinvia alla legge di bilancio per il 2024 la definizione di un beneficio in favore dei datori di lavoro, non costituisce un obbligo che vincola il legislatore, poiché la futura legge di bilancio potrebbe anche legittimamente derogare a tale disposizione, e, pertanto, non comporta alcun effetto finanziario, rappresentando esclusivamente un indirizzo politico al legislatore. Osserva, del resto, che i benefici che potranno essere previsti dalla prossima legge di bilancio non necessariamentePag. 42 dovrebbero determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Ciò premesso, conclude che il parere contrario espresso dal sottosegretario Freni sulla citata disposizione sia riferito non tanto ai profili finanziari del provvedimento quanto piuttosto alla sua opportunità politica.

  Marco GRIMALDI (AVS), nel richiamare i contenuti del dossier predisposto dagli Uffici della Camera, evocati dal relatore nel suo intervento introduttivo, esprime perplessità sulle considerazioni formulate dal rappresentante del Governo che, a suo avviso, anzitutto non ha chiarito se dal provvedimento possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in conseguenza della possibile applicazione delle prescrizioni sul salario minimo ai contratti di lavoro di cui siano parte le amministrazioni pubbliche. A suo avviso, dalle elaborazioni svolte prima della presentazione della proposta di legge, il trattamento economico minimo orario applicato dalle pubbliche amministrazioni dovrebbe essere in ogni caso superiore ai 9 euro, ma ritiene comunque utile che il Governo svolga i dovuti approfondimenti. Non condivide, invece, le considerazioni circa l'onerosità dell'articolo 7 del provvedimento, che, come si è correttamente evidenziato, rappresenta una norma di indirizzo che, come tale, non è suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica.
  Nel rimarcare che l'intervento del rappresentante del Governo è stato di carattere prettamente politico, auspica che, nel prosieguo dell'esame, l'Esecutivo chiarisca quanto prima i dubbi sollevati ed esprima parere favorevole sui profili finanziari.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), nel ricordare che alla Commissione Bilancio spetta esprimere pareri esclusivamente sulla copertura finanziaria dei provvedimenti, mentre le Commissioni di merito ne esaminano il contenuto sotto il profilo dell'opportunità politica, a nome del proprio gruppo, concorda con le valutazioni esposte dal sottosegretario Freni.
  Osserva, infatti, che il rinvio, operato dall'articolo 7, alla legge di bilancio per il 2024 per l'istituzione di un beneficio che copra la differenza tra il trattamento economico orario corrisposto ai prestatori di lavoro e l'importo del salario minimo, non è ammissibile in base alla disciplina contabile, perché posticipa la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria a un momento successivo rispetto all'adozione del provvedimento, in violazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Conclude affermando che, se la Commissione avallasse tale disposizione, firmando una sorta di assegno in bianco, fonderebbe un precedente di copertura finanziaria non contestuale alla legge di spesa, in palese contrasto con le norme di contabilità.

  Luigi MARATTIN (A-IV-RE), nel sottolineare l'inutilità della norma prevista dall'articolo 7, concorda con l'osservazione che la disposizione non è idonea a produrre oneri finanziari.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) fa notare che troppo spesso negli ultimi tempi la Commissione Bilancio, che pure dovrebbe attenersi all'esame dei profili finanziari dei provvedimenti, ha approvato pareri che appaiono ispirarsi a considerazioni di carattere politico. Nel rilevare la discrasia tra le valutazioni espresse, da un lato, dal relatore e, dall'altro, dal rappresentante del Governo e dalla presidente del gruppo di maggioranza relativa, chiede al sottosegretario Freni di chiarire in quali termini rilevi una violazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione con riferimento al provvedimento in esame. Evidenzia, peraltro, che ci sono numerosi precedenti di disposizioni legislative che rinviano a successivi provvedimenti l'individuazione delle necessarie coperture finanziarie. Richiama, in primo luogo, la legge n. 162 del 2021 in materia di parità salariale, secondo cui i benefici della medesima legge possono essere previsti anche per gli anni successivi al 2022, previa emanazione di apposito provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse, nonché il disegno di legge per Pag. 43l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, che sostanzialmente rinvia a futuri provvedimenti l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e delle modalità per il relativo finanziamento.
  Ricorda, peraltro, che anche per il disegno di legge di delega fiscale, già approvato dalla Camera, la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe legislative è rinviata a successivi provvedimenti, da adottarsi prima dell'adozione dei decreti delegati.
  Sulla base dell'analisi di tali precedenti, domanda se abbia errato il relatore nell'affermare che l'articolo 7 non comporta effetti finanziari negativi oppure se, invece, il Governo invochi la carenza di copertura finanziaria al solo scopo di non esprimere apertamente il proprio dissenso rispetto ad una delle più rilevanti proposte presentate dai gruppi di opposizione.

  Il sottosegretario Federico FRENI, nel condividere il principio secondo il quale la Commissione Bilancio deve limitare il proprio parere alle conseguenze finanziarie dei provvedimenti, sottolinea che l'articolo 7, per quanto non istituisca situazioni giuridiche qualificabili come diritti, determina aspettative giuridiche che trovano tutela nella Costituzione e, quindi, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria.
  Ribadisce, infine, che si riserva di fornire ulteriori chiarimenti sulle implicazioni finanziarie delle altre disposizioni del provvedimento non appena completata l'istruttoria da parte delle amministrazioni competenti.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo di completare l'istruttoria sul provvedimento, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito del suo esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
C. 536 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 luglio 2023.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che la Commissione, nella seduta dell'11 luglio 2023, ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di lunedì 17 luglio, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.
  Dopo aver segnalato che la trasmissione di tale relazione tecnica è stata già sollecitata nelle sedute del 18 e del 26 luglio scorsi, chiede al sottosegretario Freni se la relazione richiesta sia effettivamente disponibile.

  Il sottosegretario Federico FRENI, nel far presente che la relazione tecnica sul provvedimento è pervenuta ieri al Ministero dell'economia e delle finanze ed è ora sottoposta alla verifica della Ragioneria generale dello Stato, assicura che sarà depositata agli atti della Commissione nella prossima seduta utile.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, tenuto conto di quanto riferito dal rappresentante del Governo, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 1° agosto 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretarioPag. 44 di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE.
Atto n. 53.
(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame mira al recepimento della direttiva 2021/1883, la quale ha operato una revisione della disciplina dell'Unione europea relativa alle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi o di apolidi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, abrogando, nell'ambito di tale revisione, la precedente direttiva 2009/50/CE.
  Per quanto riguarda l'articolo 1, in relazione all'estensione delle attività attribuite alle amministrazioni indicate dall'articolo, correlate all'ampliamento dei possibili beneficiari dell'articolo 27-quater o agli specifici compiti aggiuntivi derivanti dalle modifiche in esame, ritiene che l'asserita sostenibilità delle stesse a valere sulle risorse ordinariamente disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sia ampiamente plausibile, alla luce della limitata portata degli aggravi amministrativi previsti, delle delucidazioni fornite dalla relazione tecnica in merito allo scambio di dati e informazioni di cui alla lettera u) e del fatto che l'estensione della platea non sembra destinata ad essere molto rilevante e comunque riguarda un insieme di lavoratori di per sé quantitativamente contenuto. Considerando fra l'altro che la norma incide ovviamente soltanto sul flusso dei soggetti in questione, ritiene che l'ampliamento implicito nella stessa non sia tale da determinare aumenti degli adempimenti tali da suscitare tensioni organizzative nelle pubbliche amministrazioni, con conseguenti maggiori necessità di risorse.
  Ciò posto, propone di esprimere una valutazione favorevole sul provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/284 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento.
Atto n. 55.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, nel far presente che il provvedimento, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1 della legge di delegazione europea 2019-2020, reca l'attuazione della direttiva (UE) 2020/284 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento, segnala che il provvedimento è corredato di relazione tecnica che afferma che dalle disposizioni non derivano oneri per la finanza pubblica.
  Evidenzia che le disposizioni di cui all'articolo 1 modificano il decreto del presidente della Repubblica n. 633 del 1972 al fine di introdurvi il Titolo II-bis recante gli obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento. In particolare, viene disciplinato l'obbligo per i prestatori dei servizi di pagamento di conservazione della documentazione contenente determinate informazioniPag. 45 sui beneficiari e sui pagamenti relativi ai servizi di pagamento transfrontalieri da essi forniti in ogni trimestre, nonché l'obbligo di comunicazione di informazioni tra i prestatori dei servizi di pagamento del pagatore e i prestatori dei servizi di pagamento del beneficiario. È altresì disciplinata la trasmissione delle informazioni conservate ai sensi della precedente disposizione, prevedendo che le stesse siano trasmesse dai prestatori di servizi di pagamento all'Agenzia delle entrate e da questa al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP). In proposito rileva che la relazione tecnica precisa che l'Agenzia delle entrate esercita le attività indicate dalla disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Aggiunge che sono, inoltre dettate le regole attraverso cui avviene la localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento e indicate le informazioni da conservare e da trasmettere alle autorità fiscali.
  In relazione alle suddette disposizioni, fa presente che la relazione tecnica afferma che le stesse sono volte a contrastare alcune tipologie di frodi in materia di IVA e che dalle stesse pertanto potrebbero derivare effetti positivi di gettito, che non si ascrivono per ragioni prudenziali.
  Rileva inoltre che l'articolo 2 reca la disciplina sanzionatoria in caso di violazione degli obblighi di conservazione e di comunicazione di cui alle precedenti disposizioni. In merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, sotto il profilo della formulazione della disposizione, non ha osservazioni da formulare.
  Ciò posto, propone di esprimere una valutazione favorevole sul provvedimento.

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione.

  La seduta termina alle 14.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 1° agosto 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.45.

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita.
(COM(2022) 548 final).
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023.
(Doc. LXXXVI, n. 1).
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio «Affari esteri».
(10597/23).
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei documenti in titolo, rinviato nella seduta del 26 luglio 2023.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, fa presente che sta predisponendo la propria proposta di parere sui documenti in esame, assicurando che provvederà ad anticiparne i contenuti a tutti i componenti della Commissione in tempo utile per lo svolgimento della prossima seduta.

Pag. 46

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, preso atto di quanto affermato dalla relatrice, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame dei documenti ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 1° agosto 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.