CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 agosto 2023
154.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 7

SEDE REFERENTE

  Martedì 1° agosto 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi.

  La seduta comincia alle 14.05.

Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva.
C. 715-B cost. approvata, in seconda deliberazione, dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 luglio 2023.

  Nazario PAGANO, presidente, nel ricordare che nella precedente seduta è stato illustrato il provvedimento, rammenta altresì che, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento, ai fini della seconda deliberazione, i progetti di legge costituzionale sono riesaminati in Commissione senza procedere all'esame di emendamenti. Dopo aver dato conto delle sostituzioni e aver ringraziato il Ministro Abodi per la presenza ai Pag. 8lavori della Commissione, avverte che nella seduta odierna si procederà alla votazione della proposta di conferire il mandato ai relatori, onorevoli Urzì e Berruto, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo.

  Mauro BERRUTO (PD-IDP), relatore, dopo aver ringraziato il Ministro per la sua presenza in Commissione, ricorda come il provvedimento abbia già avuto molteplici letture parlamentari e come dunque il contenuto sia già stato ampiamente descritto. Evidenzia che, se quelli odierni sono giorni complessi per il mondo dello sport, l'approvazione della modifica dell'articolo 33 della Costituzione rappresenta una boccata d'aria fresca. Sostiene che l'inserimento dell'attività sportiva in Costituzione non avrà solo valore simbolico, ma rappresenterà un importante cambio di paradigma, perché il neonato diritto allo sport richiederà adeguate politiche pubbliche, che fino ad oggi non sono esistite. Conferma il voto convintamente favorevole del suo gruppo e auspica che sul provvedimento si registri, anche nella seconda deliberazione alla Camera, una convergenza unitaria.

  Alessandro URZÌ (FDI), relatore, ringrazia il collega relatore, onorevole Berruto, per l'appello al voto unanime ed esprime orgoglio per la condivisione del provvedimento tra le diverse forze politiche oltre che per la scelta fatta dal Presidente della Commissione di designare due relatori, appartenenti a gruppi diversi, anche per esemplificare la condivisione dei valori sportivi. Sottolinea come la modifica della Costituzione non comporti l'enunciazione di principi solo formali, ma indichi una strada che dovrà essere perseguita per trasformare e mettere in pratica quei principi. Si dice convinto che in quella direzione si muoverà anzitutto il Ministro, che è stato sempre attento all'iter di questo provvedimento. Auspica infine un voto unanime tanto da parte della Commissione quanto da parte dell'Assemblea.

  Alfonso COLUCCI (M5S) esprime plauso per iniziativa di riforma dell'articolo 33 della Costituzione. Afferma che l'inserimento del valore dello sport in Costituzione, emendi lo sport da ogni riferimento marziale o razziale, adegui la normativa italiana a quella internazionale e non consenta più di qualificare lo sport – come fin qui fatto dalla giurisprudenza costituzionale – come fonte esclusivamente di diritti soggettivi. L'inserimento della pratica sportiva in Costituzione segna un preciso indirizzo legislativo e amministrativo, imponendo al legislatore e al Governo di perseguire politiche attive dello sport, che il suo Movimento declina come politiche in favore delle fasce più deboli della popolazione, affinché lo sport diventi uno strumento di libertà, di riscatto e di eguaglianza. Annuncia infine il voto convintamente favorevole del suo gruppo.

  Il Ministro Andrea ABODI esprime riconoscenza per il percorso svolto dalla Commissione e auspica che la modifica costituzionale possa essere definitivamente approvata nei primi giorni di settembre. Sottolinea la propria responsabilità nel dare concretezza alla modifica costituzionale, trasformando il riconoscimento dell'attività sportiva in un diritto di fatto. Afferma che questo mandato specifico orienterà la sua successiva azione di governo e che il primo terreno di applicazione concreta del diritto dovrà essere la scuola; auspica che tutti si facciano carico, a partire dalla prossima legge di bilancio, di trovare risorse non convenzionali per questa finalità. Rinnova infine il ringraziamento ai componenti della Commissione per l'approvazione in seconda lettura del provvedimento.

  Nazario PAGANO, presidente, ringrazia il Ministro per l'attenzione e per il rispetto manifestato nei confronti della Commissione e del Parlamento, sottolineando la profonda stima che, anche per questa ragione, nutre nei suoi confronti.

  La Commissione delibera all'unanimità di conferire il mandato ai relatori, onorevole Urzì e onorevole Berruto, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Pag. 9

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 14.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 1° agosto 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

  La seduta comincia alle 14.15.

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022) 548 final).
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1).
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio «Affari esteri» (10597/23).
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei documenti, rinviato nella seduta del 18 luglio 2023.

  Nazario PAGANO, presidente, ricorda che la relatrice, onorevole Kelany, nella seduta del 18 luglio 2023 ha illustrato i documenti in esame. Constata che non vi sono richieste di intervento.

  Sara KELANY (FDI), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere con condizioni formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 1° agosto 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE.
Atto n. 53.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Ricorda che il termine per l'espressione del parere parlamentare scadrà il 27 agosto prossimo.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo al nostro esame reca attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2021 sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE (Atto Governo 53) Nel ricordare che la suddetta direttiva (UE) 2021/1883 deve essere recepita dagli Stati membri entro il 18 novembre 2023, fa presente che lo schema in esame è stato predisposto in attuazione dell'articolo 1 della legge di delegazione europea 2021 (legge 4 agosto 2022, n. 127) che delega il Governo ad adottare i decreti Pag. 10legislativi per l'attuazione e il recepimento di atti dell'Unione europea. Segnala che per la direttiva in questione, contenuta nell'allegato A della legge di delegazione, non sono dettati princìpi e criteri direttivi specifici; resta ferma l'applicazione, ove inerenti, dei princìpi e criteri direttivi generali posti dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Rammenta altresì che l'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127, rinvia all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 per definire le procedure per l'esercizio della delega e che sulla base di tali procedure la Commissione Affari costituzionali è tenuta ad esprimersi entro il 27 agosto 2023. Al proposito segnala che il citato termine per l'espressione del parere parlamentare viene a scadere successivamente alla scadenza del termine di delega (18 luglio 2023), e dunque, per effetto dello «scorrimento dei termini» necessario a consentire l'espressione del parere parlamentare, previsto dal comma 3 del citato articolo 31 della legge n. 234 del 2012, lo stesso termine di delega è prorogato di tre mesi.
  Fa inoltre presente che la direttiva oggetto di attuazione sostituisce la direttiva 2009/50/CE che per la prima volta aveva introdotto una disciplina di favore per i lavoratori stranieri altamente qualificati, aggiornando i requisiti e le procedure finalizzate al rilascio del titolo di soggiorno per tali lavoratori, denominato Carta blu UE. Segnala quindi che la nuova direttiva amplia i presupposti, oggettivi e soggettivi, per il rilascio della Carta blu UE ai lavoratori stranieri altamente qualificati, stabilendo le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a tre mesi nel territorio degli Stati membri, e i diritti dei cittadini di Paesi terzi che intendono esercitare un lavoro altamente qualificato e dei loro familiari, nonché le condizioni di ingresso e di soggiorno e i diritti dei cittadini di Paesi terzi e dei loro familiari in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo ha concesso una Carta blu UE. Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo in esame composto da due articoli, fa presente che l'articolo 1 apporta alcune modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione (TUIM, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). In particolare il comma 1 dell'articolo 1 modifica in diversi punti l'articolo 27-quater del TUIM, introdotto nell'ordinamento dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, che ha attuato la prima direttiva sui lavoratori stranieri altamente qualificati, ossia la direttiva 2009/50/CE. Segnala in particolare che la lettera a) del comma 1 modifica i requisiti oggettivi di accesso alla Carta blu UE, previsti all'articolo 27-quater, comma 1, del TUIM, per i lavoratori stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica e che intendano entrare e soggiornare in Italia per periodi superiori ai tre mesi. In base alla modifica apportata tali lavoratori devono essere alternativamente in possesso: del titolo di istruzione superiore di livello terziario (la specificazione del livello non è presente nella formulazione vigente) rilasciato da autorità competente nel paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno biennale (attualmente è prevista la durata almeno triennale) o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno biennale o corrispondente almeno al livello 5 del Quadro Nazionale delle Qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018, recante Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate; di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contrattoPag. 11 di lavoro o all'offerta vincolante; di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25). Le lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema, intervenendo sui requisiti soggettivi, ampliano la platea dei soggetti che possono richiedere il rilascio della Carta blu UE.
  In particolare, viene modificato il comma 3 dell'articolo 27-quater TUIM che individua alcune categorie di stranieri esclusi dall'ambito di applicazione della Carta blu UE. Per effetto delle novelle apportate dalla disposizione in esame ne possono fare richiesta anche i seguenti soggetti, prima esclusi: i beneficiari di protezione internazionale (rimangono esclusi coloro che hanno fatto richiesta di protezione internazionale); i lavoratori stagionali; coloro che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari ai sensi dell'articolo 27-quinquies TUIM; i familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione in conformità alla direttiva 2004/38/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, così come recepita dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Fa presente che le lettere da e) a l) del comma 1 riguardano la procedura di presentazione della richiesta di nulla osta al lavoro che il datore di lavoro presenta allo sportello unico dell'immigrazione e di rilascio dello stesso, disciplinato dai commi da 4 a 10 dell'articolo 27-quater TUIM. In particolare, le lettere e), f) e g) innovano il comma 5 dell'articolo 27-quater TUIM, concernente gli allegati alla domanda di nulla osta al lavoro. In particolare, si prevede che il datore di lavoro debba indicare unitamente alla domanda la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno sei mesi (in luogo della durata di un anno come prevede la formulazione vigente) per lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti già indicati (titolo di istruzione o qualifica professionale); i requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, come indicati al comma 1, posseduti dallo straniero (attualmente si prevede che siano allegati solo il titolo di istruzione o la qualifica professionale superiore); l'importo della retribuzione annuale, come ricavata dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale importo deve essere in ogni caso non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall'ISTAT (attualmente l'importo non può essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria). La lettera h) aggiunge due nuovi commi, il comma 5-bis e il comma 5-ter, all'articolo 27-quater TUIM che concernono la particolare situazione, non regolamentata attualmente, del cittadino di un Paese terzo, titolare di altro titolo di soggiorno rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato, che presenta una nuova domanda di Carta blu UE. In tal caso non è necessario dimostrare i requisiti di natura oggettiva di cui al comma 1 (ad esclusione del titolo per l'esercizio di professione regolamentate), in quanto già verificati in fase di primo rilascio del titolo stesso (comma 5-bis). Inoltre, il datore di lavoro non è tenuto a verificare presso il centro dell'impiego competente la disponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, (comma 5-ter). La lettera i) reca una disposizione di coordinamento formale, mentre la lettera l) modifica il comma 8, che disciplina l'ipotesi di una comunicazione che sostituisce il nulla osta qualora il datore di lavoro sia stato riconosciuto tramite sottoscrizione del protocollo d'intesa con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro. In particolare, la novella prevede che, in tale circostanza, al lavoratore straniero altamente qualificato sia rilasciato dal questore il permesso di soggiornoPag. 12 entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione. Fermo restando il termine di 30 giorni, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero può soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino alla eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo della Carta blu (come previsto in generale per tutti i lavoratori in attesa del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 9-bis, TUIM). FA presente che la lettera m) del provvedimento in esame aggiunge i commi 11-bis e 11-ter al citato articolo 27-quater, sulla scorta dei quali è aggiornato il campo delle annotazioni della Carta blu UE al fine di includere sia i beneficiari di protezione internazionale (che come detto sopra sono stati inclusi tra coloro che possono chiedere la Carta blu), sia coloro in possesso delle competenze professionali non elencate nell'allegato I della direttiva 2021/1883. La lettera n) aggiunge un'ulteriore ipotesi di mancato rilascio del permesso, revoca o rifiuto del rinnovo, se risulta che lo straniero non sia più in possesso, alternativamente, delle condizioni previste al comma 5, lettere b) e c) (ossia del titolo di istruzione e della retribuzione minima), o di un contratto di lavoro valido per un lavoro altamente qualificato. Nel caso di mancanza di risorse sufficienti per mantenere se stesso senza ricorrere all'assistenza sociale, alla lettera o) mediante una novella al comma 12 dell'articolo 27-quater, si specifica che qualsiasi decisione di revocare una Carta blu UE o di rifiutarne il rinnovo deve tener conto delle specifiche circostanze del caso, rispettando il principio di proporzionalità. La lettera p) riduce a dodici mesi il termine previsto dal comma 13 dell'articolo 27-quater TUIM, concernente l'arco temporale entro il quale il lavoratore altamente qualificato è vincolato a esercitare attività lavorative conformi alle condizioni per le quali è stata rilasciato il titolo di soggiorno, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 13-ter. Parimenti si riduce da due anni a dodici mesi il termine entro il quale il cambiamento del datore di lavoro è soggetto all'autorizzazione della Direzione territoriale competente. La lettera q), con i nuovi commi 13-bis e 13-ter dell'articolo 27-quater TUIM, introduce due deroghe ai divieti indicati, prevedendo che il titolare di Carta blu UE: è autorizzato, durante il periodo di disoccupazione, a cercare e assumere un impiego in conformità alle condizioni che sottostanno al rilascio della Carta blu UE; può esercitare, in parallelo all'attività subordinata altamente qualificata, un'attività di lavoro autonomo. La lettera r) riduce da due anni a 12 mesi il termine, di cui al comma 15, dell'articolo 24-quater TUIM, che limita l'accesso al mercato del lavoro dei titolari di Carta blu UE. La lettera s) aggiunge al comma 16 dell'articolo 27-quater TUIM la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato nei confronti dei familiari di un titolare di Carta blu UE per i quali sia stato richiesto il ricongiungimento, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, sussistendone i requisiti, nonché la possibilità del rilascio contestuale del titolo di soggiorno al lavoratore altamente qualificato e ai suoi familiari. Evidenzia quindi che la lettera t), che sostituisce il comma 17 dell'articolo 27-quater TUIM, introduce la possibilità per lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro e in corso di validità di fare ingresso e soggiornare in Italia per svolgere un'attività professionale per un periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di 180 giorni. Dopo dodici mesi (anziché diciotto come attualmente previsto) di soggiorno legale in un altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu UE, rilasciata da detto Stato, potrà fare ingresso in Italia senza necessità del visto, al fine di esercitare una attività lavorativa specializzata. A questa previsione la disposizione aggiunge che l'interessato può esercitare l'attività lavorativa per un periodo superiore a 90 giorni, previo rilascio del nulla osta. Secondo la disposizione in esame poi, il datore di lavoro, nel presentare la domanda di nulla osta al lavoro, deve indicare, a pena di rigetto della domanda, oltre a quanto Pag. 13previsto dal comma 5 (proposta di contratto di lavoro o offerta di lavoro vincolante, titolo di istruzione e qualifica professionale, importo retribuzione): gli estremi della Carta blu Ue valida rilasciata dal primo Stato membro; gli estremi del documento di viaggio valido. Fermo restando che la domanda di nulla osta al lavoro può essere presentata dal datore di lavoro anche se il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora nel territorio del primo Stato membro, la disposizione in esame prevede che entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale ovvero dal rilascio del nulla osta ove già presente in territorio nazionale, lo straniero dichiara, allo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il predetto nulla osta, la propria presenza nel territorio nazionale ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. La disposizione provvede anche a specificare che le cause di rifiuto o revoca del rilascio del permesso di soggiorno previste per il lavoratore altamente specializzato (recate dai commi 9, 10 e 12 dell'articolo 27-quater) si applicano anche al lavoratore in possesso di Carta blu rilasciato da altro Stato membro. Inoltre, si prevede esplicitamente che anche per i lavoratori altamente specializzati si applicano le speciali sanzioni previste in via generale nei confronti del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori privi di permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato (articolo 22, commi 12, 12-bis, 12-ter, TUIM). Si applica anche la disciplina relativa al rilascio del permesso di soggiorno speciale in favore dello straniero che denunci il datore di lavoro per sfruttamento lavorativo (articolo 22, commi 12-quater e 12-quinquies TUIM). Fa presente che la lettera u) introduce tre ulteriori commi all'articolo 27-quater TUIM. Con il comma 18-bis si prevede che le informazioni relative ai requisiti e alle procedure necessarie per ottenere la Carta blu UE siano pubblicate sui siti istituzionali del Ministero del lavoro, del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri. In base al nuovo comma 18-ter, il Ministero del lavoro ha il compito di comunicare ogni anno alla Commissione europea e ogniqualvolta vi siano variazioni le seguenti informazioni: il fattore per determinare l'importo della soglia di retribuzione annuale; l'elenco delle professioni alle quali si applica una soglia di retribuzione più bassa; un elenco delle attività professionali consentite; le informazioni relative alla verifica della situazione del mercato del lavoro. Ogni due anni, il Ministero del lavoro effettua una consultazione pubblica con le amministrazioni interessate e con le parti sociali, sulla valutazione dell'elenco delle professioni contenute nell'allegato I, tenuto conto dell'evoluzione del mercato del lavoro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali redige, con cadenza quadriennale, anche avvalendosi dei dati del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri, una relazione avente ad oggetto l'applicazione della direttiva (UE) 2021/1883, recepita dal provvedimento in esame. Nella relazione vengono prioritariamente presi in esame gli aspetti relativi all'importo della soglia di retribuzione annuale. Infine, il nuovo comma 18-quater prevede che il Ministero dell'interno, e precisamente il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, è il punto di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente provvedimento. Il comma 2 dell'articolo 1 dello schema in esame, che modifica l'articolo 22, comma 11, TUIM, intervenendo su aspetti ulteriori rispetto ai contenuti della direttiva oggetto di recepimento, reca un aggiornamento tecnico – in relazione a norme sopravvenute – nella formulazione della disciplina generale in materia di permessi di soggiorno per motivi di lavoro dipendente che si applica a tutti i lavoratori stranieri e non solamente agli altamente specializzati. L'articolo 2 reca in fine la clausola di invarianza finanziaria.

  Nazario PAGANO, presidente, nel ricordare che, come preannunciato, il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 27 agosto, propone di prevederne la votazione nella seduta di domani. Si impegna comunque a verificare la disponibilità del Governo ad attendere il mese di settembrePag. 14 per l'espressione del parere da parte della Commissione.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, ritiene che, in assenza di motivi ostativi, la Commissione possa esprimere il proprio parere già nella giornata di domani.

  Nazario PAGANO, presidente, in assenza di obiezioni da parte dei gruppi di opposizione, conferma l'intenzione già preannunciata. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025.
Atto n. 54.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Rammenta che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scadrà il 18 agosto prossimo.

  Elisabetta GARDINI (FDI), relatrice, ricorda che una disciplina dei flussi migratori diretti in Italia è prevista dall'articolo 3 del Testo unico delle norme sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. Essa è demandata a due distinti atti: un documento triennale di programmazione, da adottare con decreto del Presidente della Repubblica, che reca i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato e un atto annuale, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che determina le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo. Ricorda che siffatto impianto normativo ha avuto applicazione saltuaria in relazione al profilo della programmazione triennale, mentre le quote di ingresso sono state determinate annualmente, in via transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  Fa presente che una diversa e derogatoria modulazione procedimentale è stata prevista per il triennio 2023-2025 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 20 del 2023, che ha accorpato in un unico atto – triennale – la programmazione triennale e la determinazione annuale delle quote, che il Testo unico demanda rispettivamente a un decreto del Presidente della Repubblica e a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Si tratta dell'atto del Governo n. 54, all'esame della Commissione: un unico atto avente forma di d.p.c.m che provvede sia alla determinazione annuale delle quote, distribuite durante il triennio (dunque le quote annuali sono determinate con riferimento a ciascun anno del triennio 2023-2025), sia alla determinazione dei criteri generali (valevoli per il triennio) per la definizione dei flussi di ingresso, tenuto conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro.
  Ricorda che, ai fini della predisposizione dello schema di atto, la Presidenza del Consiglio dei ministri sente i Ministri competenti per materia, gli iscritti nel registro delle associazioni impegnate nell'integrazione sociale degli immigrati – ai sensi dell'articolo 42 del Testo unico dell'immigrazione –, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. L'atto è quindi da adottarsi previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata, ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il decreto è comunque adottato.
  Evidenzia che l'atto del Governo n. 54 è stato trasmesso alle Camere il 19 luglio 2023 e che dunque la Commissione Affari costituzionali, come ricordato dal Presidente,Pag. 15 deve esprimere il proprio parere entro il 18 agosto 2023.
  Passando alla sintetica descrizione dei contenuti dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – e rinviando per il raffronto tra le quote previste da questo provvedimento e quelle dei precedenti decreti alla documentazione predisposta dal Servizio studi – evidenzia che lo schema si compone di 9 articoli ripartiti in 3 capi.
  Fa presente che il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 4, delinea i criteri per la determinazione dei flussi di ingresso. In particolare, l'articolo 1 contiene alcune definizioni, tra le quali quella di «quote», che indica le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato italiano per motivi di lavoro. L'articolo 2 stabilisce i criteri comuni in base ai quali determinare i flussi di ingresso di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato nel triennio 2023-2025 per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sia nell'ambito delle quote sia al di fuori di esse. Si tratta di perseguire la progressiva riduzione del divario tra flussi e fabbisogno del mercato del lavoro, coerente con la capacità di accoglienza e di inserimento nelle comunità locali (lettera a)); estendere i settori economici rientranti nei flussi di ingresso (lettera b)); potenziare gli strumenti di formazione nei Paesi di origine, per promuovere l'ingresso dei lavoratori stranieri formati (lettera c)); incentivare forme di collaborazione (anche mediante intese e accordi) con i Paesi «di origine e di transito» di flussi migratori, onde «facilitare la migrazione regolare e contrastare quella irregolare» (lettera d)); incentivare gli ingressi di lavoratori con alta qualificazione professionale (lettera e)); sostenere gli ingressi di apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito (lettera f)). L'articolo 3 prevede criteri aggiuntivi, specifici per gli ingressi nell'ambito delle quote. Si tratta anzitutto della previsione di quote preferenziali riservate ai lavoratori di Stati che promuovano (secondo intese con l'Italia) campagne mediatiche sui rischi per l'incolumità personale inerenti ai traffici migratori irregolari; in tal senso dispone la lettera a) con una previsione che recepisce quanto già dettato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 20 del 2023. Si tratta poi dell'assegnazione dei lavoratori agricoli con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, ai datori di lavoro che non siano risultati assegnatari di tutta o parte della manodopera richiesta; in tal senso dispone la lettera b) e anche questa previsione ripete quanto già dettato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 20 del 2023. Infine, si tratta di determinare una quota specifica per gli addetti ai settori dell'assistenza familiare e socio-sanitaria (lettera c)). Evidenzia poi che l'articolo 4 prevede criteri aggiuntivi, specifici per gli ingressi al di fuori delle quote «consentiti dalla legge». La disposizione prevede: di favorire nel triennio 2023-2025 l'incremento degli ingressi al di fuori delle quote (lettera a)); di prevedere ingressi per lavoro subordinato (anche stagionale) per cittadini di Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio (lettera b)), previsione che si salda con quanto previsto dall'articolo 1, comma 5-ter, del decreto-legge n. 20 del 2023; di potenziare le attività di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica organizzate nei Paesi di origine e conseguentemente aumentare gli ingressi di lavoratori stranieri riconosciuti apolidi rifugiati, che abbiano seguìto tali attività (lettera c)); di valorizzare i percorsi di studio e di formazione di cittadini stranieri in Italia, anche mediante la conversione in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori delle quote, dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione (lettera d)).
  Passando a descrivere sinteticamente il Capo II, composto dagli articoli da 5 a 7, afferma che queste previsioni stabiliscono il numero complessivo degli ingressi per singole annualità del triennio 2023-2025 e, in tale ambito, le quote per tipologia di ingresso di lavoratori stranieri, nel rispetto dei criteri definiti al Capo I. In particolare, evidenzia che ai sensi dell'articolo 5, le quote massime di ingresso di lavoratori Pag. 16stranieri da ammettere per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono, complessivamente, 136.000 per l'anno 2023, 151.000 per il 2024 e 165.000 per il 2025. Il successivo articolo 6 stabilisce, in primo luogo, il numero di ingressi nell'ambito delle quote per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo, ripartito per singola annualità (comma 1), come di seguito sintetizzato: 53.450 unità per l'anno 2023, di cui 52.770 per lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo; 61.950 unità per l'anno 2024, di cui 61.250 per lavoro subordinato e 700 per lavoro autonomo; 71.450 unità per l'anno 2025, di cui 70. 720 per lavoro subordinato e 730 per lavoro autonomo. I settori nei quali possono essere ammessi sul territorio nazionale lavoratori subordinati non stagionali sono i seguenti: autotrasporto merci per conto terzi; edilizia; settore turistico-alberghiero; meccanica; telecomunicazioni; settore alimentare; cantieristica navale; trasporto passeggeri con autobus; pesca; settore degli acconciatori, degli elettricisti e degli idraulici. Nell'ambito del numero di ingressi complessivi, ripartito per singola annualità, indicati dal comma 1, i successivi commi da 2 a 7 individuano, sia per il lavoro subordinato non stagionale, sia per il lavoro autonomo, riserve di quote per diverse fattispecie di lavoratori stranieri. Segnatamente il comma 2 individua, in attuazione della nuova disciplina della programmazione introdotta con l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 20 del 2023, l'attribuzione in via preferenziale di una quota annuale riservata ai lavoratori cittadini di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari, conformemente ad accordi o intese comunque denominati conclusi in materia con l'Italia. Si tratta di un contingente di 2.000 unità per il 2023, 2.500 unità per il 2024 e 3.000 unità per il 2025, suddiviso tra lavoro subordinato e lavoro autonomo. Fa presente che il comma 3, in linea con quanto già previsto nelle precedenti programmazioni annuali, individua il numero di ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale riservato a cittadini di Paesi che hanno accordi o intese di cooperazione in materia migratoria, dividendo la quota a seconda che si tratti di Paesi in cui gli accordi sono già vigenti – 25.000 unità per ciascuno degli anni del triennio – o in cui entreranno in vigore nel corso del triennio 2023-2025 (12.000 unità nel 2023, 20.000 unità nel 2024 e 28.000 unità nel 2025). Ricorda che i Paesi con cui sono stati stipulati accordi in materia migratoria risultano: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. Il comma 4 prevede tre diverse riserve di ingressi per ciascun anno del triennio, in favore di: a) lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela, fino ad un massimo di 100 unità, di cui 90 per lavoro subordinato e 10 per lavoro autonomo; b) apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, fino ad un massimo di 200 unità di cui 180 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo; c) lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria fino ad un massimo di 9.500 unità. I successivi commi 5 e 6 autorizzano, nell'ambito delle quote massime indicate dal comma 1 del medesimo articolo, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo. In particolare, il comma 5 autorizza la conversione di permessi di soggiorno per lavoro subordinato di: permessi di soggiorno per lavoro stagionale entro il limite di 4.000 unità sia nel 2023, sia nel 2024 e 5.000 unità nel 2025; permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi Pag. 17terzi da altro Stato UE entro il limite di 100 unità per ciascun anno del triennio. La conversione di permessi di soggiorno per lavoro autonomo è invece consentita dal comma 6 solo riguardo a permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato UE entro il limite di 50 unità per ciascun anno del triennio. Rammenta poi che il comma 7 riserva 500 quote ai lavoratori autonomi stranieri residenti all'estero appartenenti a specifiche categorie, come già garantito nelle programmazioni dei precedenti anni: si tratta di imprenditori, liberi professionisti, titolari di cariche societarie, artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale e cittadini stranieri per la costituzione di imprese start-up innovative. Quanto al successivo articolo 7, sottolinea che esso stabilisce il numero di ingressi da ammettere per lavoro subordinato stagionale, ripartito per singola annualità (comma 1), prevedendo in particolare 82.550 unità per l'anno 2023, 89.050 unità per l'anno 2024 e 93.550 unità per l'anno 2025. Ricorda che le quote per lavoro stagionale sono riservate per l'impiego nei settori agricolo e turistico-alberghiero, come nei precedenti anni. Il comma 2 specifica, nell'ambito del numero di ingressi complessivi indicati, il numero di ingressi di lavoratori subordinati stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria, pari a 8.000 unità nel 2023, 12.000 unità nel 2024 e 14.000 nel 2025. Sono poi previsti ingressi di lavoratori di Stati che promuovono per i propri cittadini campagne di informazione dei rischi di incolumità derivanti dai traffici migratori irregolari, pari a 2.500 unità nel 2023, 3.000 unità nel 2024 e 14.000 nel 2025 e, infine, ingressi per apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, pari a 50 unità per ogni anno del triennio. Il comma 3 riserva una quota di 2.000 unità ciascun anno del triennio agli ingressi per lavoro stagionale pluriennale, ossia per quei cittadini stranieri appartenenti ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria con l'Italia sopra richiamati e che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. Nell'ambito delle quote complessive per lavoro stagionale, lo schema di decreto riserva inoltre, sempre per i lavoratori provenienti dagli Stati che abbiano sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria con l'Italia sopra richiamati. In particolare, per il settore agricolo (articolo 7, comma 4), 40.000 unità nel 2023, 41.000 unità nel 2024 e 42.000 nel 2025 ai lavoratori le cui domande di nulla osta siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro: Confederazione nazionale coltivatori diretti, Confederazione italiana agricoltori, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, della Confederazione di produttori agricoli e dell'Alleanza delle cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane). Per il settore turistico (comma 5), 30.000 unità nel 2023, 31.000 unità nel 2024 e 32.000 nel 2025, i lavoratori le cui domande di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale. In ogni caso le Associazioni datoriali non si limitano all'inoltro delle istanze, ma hanno l'impegno di sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione, fino alla sottoscrizione dei contratti di lavoro, inclusi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla vigente normativa.
  Quanto al Capo III dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composto dagli articoli 8 e 9 e relativi alle procedure di ingresso, evidenzia in particolare che l'articolo 8 fissa i termini di presentazione, da parte dei datori di lavoro interessati, delle richieste di nulla osta al lavoro, necessarie per rientrare nelle quote di lavoratori stabilite dal Pag. 18provvedimento. Analiticamente, per l'anno 2023, dalle ore 9 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nella Gazzetta Ufficiale fino all'esaurimento delle quote o comunque entro il 31 dicembre 2023 per i lavoratori subordinati non stagionali provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto con l'Italia accordi di cooperazione in materia migratoria; per gli anni 2024 e 2025 il termine decorrerà dalle ore 9 del 5 febbraio fino all'esaurimento delle quote ovvero fino al 31 dicembre. Un ulteriore termine scatterà, per l'anno 2023, dalle ore 9 del sessantaduesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nella Gazzetta Ufficiale fino all'esaurimento delle quote o comunque entro il 31 dicembre 2023 e riguarderà i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di altri Paesi con i quali nel corso del triennio 2023-2025 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria (articolo 6, comma 3, lettera b); lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in diretta di ascendenza residenti in Venezuela ovvero apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato ONU per i rifugiati o dalle autorità competenti nei paesi di primo asilo o di transito o, infine, lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria (articolo 6, comma 4); lavoratori in possesso di permessi di soggiorno per lavoro stagionale o di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato UE ai fini della loro conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato (articolo 6, comma 5); per gli anni 2024 e 2025 il termine decorrerà dallo ore 9 del 7 febbraio fino all'esaurimento delle quote ovvero fino al 31 dicembre. Infine, un ulteriore termine, per l'anno 2023 scatterà dalle ore 9 del settantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nella Gazzetta Ufficiale fino all'esaurimento delle quote o comunque entro il 31 dicembre 2023 per i lavoratori stagionali di cui all'articolo 7; per gli anni 2024 e 2025 il termine decorrerà dalle ore 9 del 12 febbraio fino all'esaurimento delle quote ovvero fino al 31 dicembre. Rammenta infine che l'articolo 9 prevede invece disposizioni attuative. In particolare, il comma 1 prevede che le quote per il lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, siano ripartite dal Ministero del lavoro tra gli ispettorati territoriali del lavoro, le regioni e le province autonome e che, trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dei termini per la presentazione delle domande, se il Ministero del lavoro rileva quote significative non utilizzate, può effettuare una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessità (comma 2). In base al comma 3, ulteriori disposizioni attuative saranno individuate con una circolare congiunta dei ministeri dell'interno, del lavoro, dell'agricoltura, del turismo, sentito il Ministero degli esteri, che dovrà essere comunicata sui siti web dei ministeri. La stessa circolare dovrà indicare la documentazione necessaria per la dimostrazione da parte del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero di aver previamente esperito la verifica, presso il Centro per l'impiego dell'indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale (comma 4); per indisponibilità si intende alternativamente, l'assenza di riscontro da parte del Centro per l'impiego dell'individuazione di lavoratori rispondenti alle caratteristiche richieste, decorsi quindici giorni lavorativi dalla richiesta di personale o la non idoneità del lavoratore individuato dal Centro per l'impiego o infine la sua mancata presentazione decorsi venti giorni lavorativi dalla richiesta di personale (comma 5); a tal fine il datore di lavoro presenta un'autocertificazione con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
  In conclusione, rammenta alla Commissione che il termine per l'espressione di questo parere al Governo scade il prossimo 18 agosto e auspica dunque che già nei prossimi giorni sia possibile esprimere un parere favorevole.

Pag. 19

  Nazario PAGANO, presidente, evidenzia che, se forse sullo schema di decreto legislativo A.G. n. 53 sussiste la possibilità che il Governo consenta alla Commissione di esprimersi nel mese settembre, più difficile sarà il medesimo risultato per il decreto flussi in esame.

  Alfonso COLUCCI (M5S) sottolinea come il suo gruppo sia intenzionato ad approfondire l'esame di entrambi gli atti del Governo, tanto del n. 53 quanto del n. 54, invitando dunque la Presidenza a prendere contatto con il Governo per verificare se sia possibile attendere entrambi i pareri parlamentari oltre i termini previsti, e comunque alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

  Nazario PAGANO, presidente, ribadisce l'esigenza di distinguere i due atti del Governo in quanto se, per l'A.G. n. 53 sono previsti tempi più lunghi per l'espressione del parere, lo stesso non può dirsi per il c.d. decreto flussi. Garantisce che si attiverà comunque per verificare la disponibilità del Governo ad attendere entrambi i pareri parlamentari oltre i termini previsti, e comunque alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.