CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 28 luglio 2023
152.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Venerdì 28 luglio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Claudio Durigon.

  La seduta comincia alle 15.20.

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.
C. 1239-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, comunica che il rappresentante del Governo ha segnalato l'esigenza di un rinvio dell'esame del provvedimento al fine di poter completare l'istruttoria sui profili finanziari delle modifiche al provvedimento introdotte nel corso dell'esame in sede referente.
  Apprezzate le circostanze, non essendovi obiezioni, sospende la seduta sino alle ore 16.15.

  La seduta, sospesa alle 15.25, riprende alle 16.25.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, rappresenta che il Governo non ha ancora completato i propri approfondimenti sul testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea.
  Non essendovi obiezioni, sospende ulteriormente la seduta fino alle ore 17.

  La seduta, sospesa alle 16.25, riprende alle 17.40.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che, in questa sede, la Commissione è chiamata ad esaminare il testo risultante dalle proposte emendative approvate dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro nel corso dell'esame in sede referente, segnalando altresì che è in distribuzione il testo dell'errata corrige riferita al testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea.
  Nel segnalare che, nella seduta del 26 luglio 2023, la Commissione Bilancio ha espresso sul testo originario del provvedimentoPag. 4 un parere favorevole con otto condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e una condizione, fa presente preliminarmente che le Commissioni di merito hanno integralmente recepito le condizioni formulate.
  Quanto alle ulteriori modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una compiuta disamina degli effetti finanziari delle diverse disposizioni, si sofferma sulle norme per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma consente, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, fino a non oltre il 31 dicembre 2026, di coprire le relative posizioni dirigenziali vacanti mediante conferimento di incarichi dirigenziali in numero non superiore a 4 unità, anche in deroga ai limiti percentuali di cui al medesimo comma 5-bis. Rileva che, in virtù della richiamata disposizione del decreto legislativo n. 165 del 2001, tale conferimento può essere disposto anche in favore di dirigenti non appartenenti ai propri ruoli, purché dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero di organi costituzionali previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento, di cui al comma 1-bis.
  Al riguardo, nell'evidenziare preliminarmente che i limiti percentuali massimi cui la norma in esame intende derogare, sono stati in realtà resi inefficaci, in via generale, e soppressi dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 80 del 2021, non ha osservazioni da formulare dal punto di vista finanziario nel presupposto, sul quale chiede conferma al Governo, che i suddetti conferimenti operino, oltre che nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, come precisato dalla relazione tecnica, anche nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in capo alla medesima Presidenza del Consiglio. Inoltre, al fine di escludere il sopraggiungere di eventuali effetti onerosi, andrebbe valutata, a suo avviso, l'opportunità di prevedere, nell'ipotesi di collocamento fuori ruolo, che, per tutta la durata dell'impiego del suddetto personale, venga reso indisponibile un numero di posti finanziariamente equivalente nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, posto che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, in relazione a ciascun collocamento fuori ruolo, nella qualifica iniziale del ruolo stesso, deve essere lasciato scoperto un posto. Segnala che la norma riconosce, altresì, agli esperti parte del contingente di personale assegnato, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021, al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, al quale è consentito per esigenze di missione l'uso di un mezzo proprio, la corresponsione dell'indennità chilometrica di cui all'articolo 15, della legge n. 836 del 1973, di cui al comma 1-ter. Al riguardo, pur considerato che tale indennità è corrisposta nel limite delle risorse finanziarie previste comma 3 dell'articolo 10 del medesimo decreto-legge n. 80 per le esigenze di funzionamento del contingente di personale assegnato a tale struttura, ossia euro 3.000.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 ed euro 2.000.000 per il 2026, fa presente che andrebbe comunque confermato da parte del Governo che le suddette risorse, anche alla luce della novella intervenuta, risultino ancora adeguate per far fronte alle finalità di spesa alle quali le stesse sono preordinate a normativa vigente.
  Con riferimento al comma 5-bis del medesimo articolo 1, evidenzia che la norma prevede che, nella determinazione dei trattamenti economici dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri vengano «considerati», come riporta testualmente la norma, gli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo, nei limiti delle risorse utilizzabili a legislazione vigente destinate al trattamento economico spettante al personale assegnato ai predetti uffici senza nuovi o maggiori oneri a carico Pag. 5della finanza pubblica. Al riguardo ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito all'effettiva portata normativa della disposizione introdotta, che potrebbe comportare un incremento dei trattamenti retributivi del personale di cui trattasi con conseguenti maggiori oneri a carico della pubblica amministrazione a fronte dei quali, stante la natura degli oneri medesimi, la clausola di invarianza finanziaria potrebbe risultare inidonea ad evitarne l'insorgenza.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, commi 5-ter e 5-quater, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, a decorrere dal 2023, anche al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù sia riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prevedendo altresì lo stanziamento dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della medesima Agenzia, pari a 11.876 euro a decorrere dal 2023. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare la quantificazione degli oneri, complessivamente pari a 125.000 euro annui a decorrere dal 2023, anche in considerazione del fatto che questi ultimi sono configurati come tetto di spesa a fronte di spese di carattere retributivo, e dunque tendenzialmente incomprimibili, al sussistere dei relativi presupposti.
  In merito ai profili di copertura finanziaria delle medesime norme, fa presente che il comma 5-quater dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dalle misure in tema di trattamento economico del personale dell'Agenzia italiana per la gioventù, di cui al comma 5-ter, pari a 125.000 euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 143, della legge n. 160 del 2019, finalizzato a perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri. Rileva che detto Fondo, istituito con una dotazione di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, è stato rifinanziato, per l'importo di 55 milioni di euro in ragione d'anno, dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 44 del 2023. In proposito, ferma restando l'esiguità della riduzione prevista rispetto alla dotazione complessiva del Fondo, appare comunque necessario, a suo avviso, acquisire una conferma del Governo in merito all'effettiva compatibilità della medesima riduzione rispetto ai fabbisogni di spesa programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso.
  Con riferimento all'articolo 1-ter, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma riconduce in capo alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) le attività di formazione superiore, specializzazione e aggiornamento professionale nelle materie della fiscalità del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali nonché al reclutamento mediante specifico corso-concorso di dirigenti delle medesime amministrazioni. Evidenzia che, a tal fine, viene previsto che tali amministrazioni stipulino con il Dipartimento della funzione pubblica e con la SNA apposite convenzioni per definire, tra l'altro, a decorrere dal 2024, un numero non inferiore a 15 corsi specialistici l'anno, nonché la complessiva organizzazione di corsi-concorso per il reclutamento di personale dirigenziale in coerenza con la programmazione dei fabbisogni di personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, di cui ai commi 1 e 6. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale chiede al Governo elementi di valutazione idonei a darne conferma, che, come espressamente previsto dal comma 7, alle suddette attività formative, nonché a quelle definite in via convenzionale e alla predisposizione dei corsi-concorso si possa effettivamente provvedere nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, rispettivamente riferiti alla SNA, per la parte già destinata all'attività di formazione in materia tributaria, agli enti beneficiari delle attività formative convenzionali e agli enti nei cui riguardi i corsi-concorsi sono svolti.
  Segnala che si prevede, inoltre, che spetti prioritariamente alla SNA, in via convenzionale,Pag. 6 la formazione continua e l'aggiornamento dei magistrati tributari mediante l'organizzazione di specifici corsi, laddove nell'assetto vigente tale attività viene assicurata dal Consiglio di presidenza di giustizia tributaria nonché dalla Scuola centrale tributaria, di cui al comma 5. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale chiede al Governo elementi di valutazione idonei a darne conferma, che le suddette attività formativa su base convenzionale con soggetti esterni all'amministrazione della giustizia tributaria, e prioritariamente con la SNA, vengano svolte nell'ambito e nei limiti delle risorse già destinate a legislazione vigente per lo svolgimento delle attività formative e di aggiornamento dei giudici tributari secondo le modalità attualmente previste.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1-quater, evidenzia che la norma dispone la rideterminazione della dotazione organica dell'Ente parco nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, in aumento rispetto a quanto previsto dalla dotazione organica indicata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2013 richiamato dalle norme. Fa presente che la rideterminazione, secondo quanto specificato dalla norma medesima, è disposta senza determinare maggiori oneri, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, nel rispetto del principio di invarianza della spesa per il personale che è quella risultante dal rendiconto generale 2022 approvato. Tanto premesso, rileva che, dal tenore testuale della norma, la nuova dotazione organica dovrebbe essere ricognitiva della spesa sostenuta nel 2022. In proposito, oltre a confermare detta ipotesi, ritiene necessario che il Governo chiarisca se sull'Ente gravino, a legislazione vigente, obblighi di riduzione della spesa che verrebbero meno in forza dell'approvazione della norma in esame: in tal caso, pur non emergendo nuovi oneri, verrebbero vanificati risparmi che potrebbero essere stati registrati nei tendenziali.
  Con riferimento all'articolo 2, comma 1, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma riformula la disposizione, già presente nel testo originario del provvedimento, volta a consentire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Evidenzia che il nuovo testo proposto, pur richiamando i vincoli assunzionali previsti a legislazione vigente, sopprime la clausola di neutralità finanziaria recata nel testo iniziale e consente le assunzioni anche in deroga alla dotazione organica e al piano di fabbisogno di personale. Tanto premesso, considera necessario che il Governo chiarisca se il nuovo testo adottato risulti suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 3, comma 2-bis, rileva, in merito ai profili di quantificazione, che la norma consente, al personale del comparto ricerca dipendente dell'ANPAL trasferito all'INAPP, di chiedere il trasferimento presso altro ente di ricerca. In proposito, qualora il trasferimento sia configurato come un diritto soggettivo del richiedente, andrebbero acquisiti, a suo avviso, elementi circa le procedure e i vincoli volti a garantire che dall'applicazione della norma in esame non derivino nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni di provenienza o di destinazione, fermo restando che si potrebbe valutare l'opportunità di inserire al riguardo un'apposita clausola di invarianza finanziaria.
  Con riferimento all'articolo 3 commi 6-bis, 6-ter e 16-bis, in merito ai profili di quantificazione, rileva che il comma 1, lettera a), capoverso comma 6-bis, prevede che il Ministero del lavoro possa utilizzare le procedure accelerate di reclutamento del personale previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, per il reclutamento del personale indicato nella tabella B dell'allegato 2 del medesimo decreto anche per il reclutamento di altre categorie di personale specificatamente indicate, che, invece, è effettuato a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie. Atteso il contenuto procedimentale della disposizione, non ha osservazioni da formulare. Evidenzia, inoltre, che il comma 1, lettera a), capoverso comma 6-ter, autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel biennio 2024-2025, a reclutare un contingente pari a sei dirigenti di seconda Pag. 7fascia: i relativi oneri sono quantificati in misura pari a 819.509 euro annui a decorrere dall'anno 2024. A tal proposito sarebbe necessario, a suo avviso, che il Governo fornisse dati a conferma della correttezza della quantificazione proposta, anche in considerazione del fatto che l'onere, sebbene di carattere non modulabile, viene configurato come un limite di spesa. Evidenzia, infine, che il comma 1, lettera c), destina il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge n. 160 del 2019, a realizzare la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori non solo del personale del comparto Ministeri, come previsto a legislazione vigente, ma anche di quello impiegato presso l'ANPAL e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Con riguardo a tale disposizione non ha osservazioni da formulare, posto che il fondo di cui trattasi opera nei limiti delle proprie disponibilità.
  Con riferimento all'articolo 3-bis, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 58-bis del decreto-legge n. 124 del 2019 prevedendo che il Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare – Previdenza Italia venga sostituito dall'Associazione italiana per la previdenza complementare – Assoprevidenza. Evidenzia come venga altresì previsto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provveda a erogare direttamente ad Assoprevidenza, entro il 31 marzo di ciascun anno, le risorse di cui al comma 5 dell'articolo 58-bis del decreto-legge n. 124 del 2019 (2 milioni di euro fino al 2034). In via transitoria, per l'anno 2023, dette risorse sono erogate entro il 30 settembre 2023.
  Al riguardo rileva che né Previdenza Italia né Assoprevidenza risultano inclusi nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato. Ciò premesso, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – su cui ritiene necessaria una conferma da parte del Governo – che la quota di risorse per l'anno in corso non sia già stata erogata in favore di Previdenza Italia, posto che la disposizione prevede comunque di assegnare il contributo per l'anno in corso ad Assoprevidenza entro il 30 settembre 2023.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3-ter, rileva che la norma prevede che, ferma restando la dotazione organica complessiva dei dirigenti generali, il Ministero delle imprese e del made in Italy si articoli in quattro dipartimenti e, conseguentemente, che venga meno la figura del Segretario generale, oggi prevista. Tale riorganizzazione prevede, dunque, un incremento di tre unità del numero dei dirigenti generali cui spetterà il trattamento retributivo previsto per la fascia retributiva più elevata. Tanto premesso, evidenzia preliminarmente che la relazione tecnica ha chiarito che l'incremento retributivo corrisposto al singolo dirigente è di 70.000 euro e che la riorganizzazione consentirà l'assegnazione dei nuovi incarichi solo a partire dal 2024; l'onere complessivo di 210.000 euro annui a decorrere dal 2024 è, dunque, coerente con i dati e le ipotesi formulate della relazione tecnica: sotto questo profilo non ha pertanto osservazioni da formulare. Tenuto conto comunque che i predetti oneri non risultano delimitabili entro un limite di spesa, trattandosi di oneri derivanti da retribuzioni, andrebbe acquisita, a suo avviso, una valutazione da parte del Governo circa l'opportunità di configurarli come una previsione di spesa, ossia come una spesa valutata, anziché come un'autorizzazione di spesa.
  Con riferimento all'articolo 4-bis, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma modifica la disciplina relativa al Centro alti studi per la difesa (CASD) al fine di qualificarlo come Scuola superiore universitaria soggetta all'indirizzo e al coordinamento del Ministero dell'università, limitatamente agli aspetti di competenza, laddove nell'assetto vigente il Centro è stato qualificato dall'articolo 238-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 come Scuola superiore ad ordinamento speciale della difesa, per un periodo sperimentale di tre anni, con oneri quantificati per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e a decorrere dal 2024, di cui al comma 1, lettera a), n. 2. La norma interviene, inoltre, a rideterminare lo status giuridico ed economico dei professoriPag. 8 e dei ricercatori del CASD/Scuola superiore universitaria attribuendo agli stessi rispettivamente lo status giuridico ed economico di professori e ricercatori universitari; ciò a fronte dell'assetto vigente che, con riguardo ai soli professori, 2 ordinari e 2 associati, prevede l'incardinamento degli stessi nella dotazione organica del personale civile della difesa, di cui al comma 1, lettera d). Rileva che viene, altresì, disposto che anche le spese di manutenzione straordinaria della Scuola, al pari di quanto previsto a legislazione vigente con riferimento a quelle ordinarie, restino a carico del bilancio del Ministero della difesa, di cui al comma 1, lettera e). Al riguardo evidenzia l'opportunità di acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle suddette disposizioni al fine di poter valutare la sostenibilità delle stesse nel quadro delle spese a suo tempo autorizzate dall'articolo 238-bis del decreto-legge n. 34 del 2020. Non ha osservazioni da formulare in merito al comma 2 del medesimo articolo 4-bis, stante il contenuto ordinamentale della disposizione, che demanda ad un decreto interministeriale l'adozione delle disposizioni necessarie ad assicurare il funzionamento dei licei militari riguardo alle materie espressamente indicate.
  Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 4-ter evidenzia che il comma 1 prevede che il Ministero della difesa eroghi corsi di formazione e di perfezionamento professionale, diretti unicamente ai militari in servizio, nelle materie afferenti alle proprie esigenze organizzative interne, demandando ad un decreto interministeriale l'adozione delle relative linee guida attuative. Al riguardo non formula osservazioni nel presupposto, sul quale chiede conferma al Governo, che i corsi in riferimento possano essere istituiti e svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in capo all'amministrazione della Difesa, in coerenza con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2271 del codice dell'ordinamento militare, che stabilisce che dall'attuazione del predetto codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5, comma 1-bis, evidenzia che la norma abroga il comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il predetto comma 687, cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, aveva, al primo periodo, confermato la permanenza della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica nei ruoli del Servizio sanitario nazionale e, al secondo periodo, che per il triennio 2022-2024, la suddetta dirigenza sarebbe stata compresa nell'area della contrattazione collettiva della sanità. In proposito, considera necessario che il Governo chiarisca quali siano le conseguenze sul piano giuridico e finanziario derivanti dalla soppressione di disposizioni che individuano il ruolo di appartenenza della dirigenza amministrativa professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale nonché le relative aree di contrattazione collettiva, in mancanza dell'introduzione di una nuova disciplina al riguardo.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 8, comma 1, lettera a-bis) e comma 2-bis evidenzia che la norma, che modifica l'articolo 8 del presente decreto-legge, dispone che, con il decreto attuativo di ripartizione delle risorse del Fondo per l'implementazione del Piano oncologico Nazionale 2023-2027, una quota parte delle risorse sia erogata in base al raggiungimento di specifici obiettivi e al rispetto di termini stabiliti per ciascuna regione o provincia autonoma e sia altresì previsto un meccanismo premiale. Inoltre, si dispone che, con il medesimo decreto, sia istituito il Coordinamento generale delle reti oncologiche presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute. Infine, viene introdotta una clausola di invarianza finanziaria riferita all'articolo 8 medesimo.
  In proposito, ritiene necessario che il Governo fornisca elementi di informazione in merito all'istituzione del Coordinamento generale delle reti oncologiche presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, al fine Pag. 9di verificare l'effettiva possibilità per il Ministero della salute di potervi provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente, come previsto dalla clausola di invarianza introdotta al comma 2-bis.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 9, commi da 1-bis a 1-sexies, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Osservatorio nazionale sulle sanzioni da codice della strada composto da tre membri, di cui uno con funzione di presidente. Per il funzionamento dell'Osservatorio e per la corresponsione dei predetti compensi è autorizzata la spesa di euro 50.000 per l'anno 2023 e di euro 150.000 annui a decorrere dall'anno 2024, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle infrastrutture dei trasporti, relativo al bilancio triennale 2023-2025. Ciò posto, considera necessario che il Governo fornisca dati ed elementi di informazione utili ai fini di una valutazione della congruità della spesa autorizzata.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 9, comma 1-septies, evidenzia che la norma disciplina le modalità di erogazione delle indennità da corrispondere ai componenti del Comitato speciale istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici e di quelle da corrispondere ai componenti del Consiglio stesso. La norma, inoltre, specifica che l'ammontare delle indennità è calcolato secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al terzo periodo dell'articolo 3, comma 4, dell'allegato I.11 annesso al codice dei contratti pubblici. Per quanto riguarda i componenti del Comitato, poiché l'articolo 45, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021 stabilisce che agli esperti non spettano indennità e gettoni di presenza ma è riconosciuto il solo rimborso delle spese nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, mentre il comma 3 dispone che ai componenti del Comitato speciale sono corrisposti un'indennità pari al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso l'amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma di 35.000 euro annui comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione e un rimborso per le spese documentate sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ritiene che andrebbe chiarito quali siano gli effetti finanziari del riconoscimento dell'indennità nei termini fissati dalla presente disposizione.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, evidenzia che la norma incrementa la dotazione di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della cultura di dieci unità, anche estranee alla pubblica amministrazione, e di dieci ulteriori unità qualificate come consiglieri: in base alla disciplina vigente, queste ultime unità possono essere chiamate «nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al Gabinetto», come disposto dall'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169. Tanto premesso, pur considerando che l'onere è configurato come tetto di spesa a fronte di un contingente di assunzioni il cui onere risulta modulabile nell'ambito di un tetto di spesa, ritiene comunque opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito ai dati sottostanti alla quantificazione dell'onere, anche al fine di verificare se l'onere medesimo si riferisca integralmente all'aumento della dotazione di personale dei predetti uffici di diretta collaborazione, posto che l'incremento del numero dei consiglieri dovrebbe aver luogo come previsto dalla disciplina vigente, peraltro non derogata dalla norma in esame, «nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al Gabinetto» o se, invece, esso di riferisca anche a quest'ultimo incremento.
  Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 12-bis, evidenzia che la norma modifica la disciplina della Fondazione Centro sperimentale di cinematografiaPag. 10 eliminando il direttore generale dall'elenco degli organi della Fondazione, aumentando da 4 a 6 il numero dei componenti del consiglio di amministrazione – oltre al presidente – e modificando la composizione del comitato scientifico. Inoltre, un'ulteriore modifica specifica più in dettaglio le finalità della Fondazione confermando che questa svolge attività di ricerca e sperimentazione e di alta formazione. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge si provvede alla costituzione del consiglio di amministrazione della fondazione e del comitato scientifico. Fino a tale costituzione restano in carica il precedente consiglio di amministrazione e il precedente comitato scientifico.
  In proposito, per quanto riguarda la cessazione dei vecchi organi, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti da tale anticipata cessazione, con particolare riguardo ai trattamenti spettanti ai componenti degli organi che cessano la loro attività.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 12-ter, evidenzia che la norma integra una disposizione vigente ai cui sensi gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa si adeguano ai principi dettati dalla disciplina in materia di amministrazioni pubbliche. Segnala che le integrazioni ora introdotte stabiliscono che ogni altra disposizione rivolta ai soggetti presenti nell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni non trova applicazione nei confronti dei sopra citati enti a meno che la legge non lo preveda espressamente. Considerato che la disposizione non è corredata di relazione tecnica e che non ne appare individuabile la concreta portata applicativa, dalla quale dipendono gli effetti finanziari, ritiene necessario che il Governo escluda che tale integrazione sia suscettibile di determinare effetti sui saldi di finanza pubblica.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 13-bis evidenzia che la norma incrementa la dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria di 1.947 unità di personale dell'area funzionari. Al riguardo ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo al fine di chiarire se la disposizione sia suscettibile di recare oneri non quantificati e privi di copertura.
  In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 15-bis, evidenzia che la norma disciplina il regime previdenziale applicabile ai magistrati onorari, a seconda che svolgano la funzione in via esclusiva o non esclusiva, e ne assimila i compensi ai redditi da lavoro dipendente. In proposito considera opportuno acquisire dati ed elementi dal Governo sia con riferimento agli eventuali effetti sul gettito fiscale derivanti dall'applicazione ai magistrati onorari del regime applicabile ai lavoratori dipendenti, sia con riferimento agli eventuali effetti sull'equilibrio delle gestioni previdenziali interessate dalla norma in esame.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 18-bis, commi da 1 a 5 e 7, segnala che il comma 1 prevede la fusione per incorporazione di SOSE in SOGEI. Il comma 2 prevede che nell'ambito di tale operazione il Ministero dell'economia e delle finanze acquisti la partecipazione della società da incorporare detenuta dalla Banca d'Italia, con il consenso della medesima Banca, tenendo conto del suo valore nominale. A fronte di tale acquisto è autorizzata la spesa di 435.000 euro per il 2023. Tale valore è stato stimato assumendo che il prezzo di vendita delle azioni detenute dalla Banca d'Italia sarebbe stato pari al valore nominale delle azioni da acquistare. Per effetto dell'approvazione di un subemendamento la partecipazione azionaria sarà invece acquistata «tenendo conto del suo valore nominale»: il subemendamento in parola non ha modificato la predetta autorizzazione di spesa. Tanto premesso, ritiene che il Governo dovrebbe chiarire se la quantificazione degli oneri, basata su un testo normativo poi modificato, risulti tuttora prudenziale e congrua al presumibile valore di acquisto. Per quanto concerne il comma 4, che prevede la decadenza dei consiglieri di amministrazione di SOGEI in carica, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa gli eventuali effetti finanziari derivanti da tale decadenza.Pag. 11
  In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 19-quater, evidenzia che la norma autorizza il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, per il triennio 2023-2025, a bandire procedure concorsuali per l'assunzione di sei unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e a trasformare tre rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno. Agli oneri, pari ad euro 17.000 per le procedure concorsuali e a euro 15.628 per la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo pieno per l'anno 2023 e ad euro 285.368 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, secondo la norma, a valere sulle risorse del bilancio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 25.049 euro per l'anno 2023 ed a euro 146.965 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte capitale di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, relativo al bilancio triennale 2023-2025. In proposito, tenuto conto che la norma non è corredata di relazione tecnica, ritiene necessario che siano forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere. In merito alla copertura a valere sulle risorse del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, considera necessario che il Governo assicuri che le risorse occorrenti possano essere utilizzate senza pregiudizio per altri fabbisogni di spesa del Parco medesimo. In merito alla copertura degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento, ritiene che andrebbe in primo luogo confermato che la minor spesa indicata rispetto a quella posta a carico del Parco sia dovuta agli effetti fiscali indotti dalle nuove assunzioni, dei quali comunque andrebbe fornita una quantificazione.
  Relativamente all'articolo 20, comma 6-quinquies, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma prevede che le risorse che il testo vigente dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 243 del 2016 destina alla stipula e all'esecuzione di specifiche convenzioni da parte della Scuola europea di Brindisi con il Segretariato generale delle scuole europee, siano iscritte su uno specifico capitolo di bilancio e siano finalizzate ad incrementare il fondo di funzionamento amministrativo-didattico della medesima Scuola ed alla retribuzione del personale docente e amministrativo, di madrelingua o esperto della stessa, come emerge dal comma 6-quinquies, lettera a). Viene, altresì, disposto che il personale contrattualizzato della Scuola europea di Brindisi da ultimo citato, nel limite delle risorse finanziarie previste a normativa vigente pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per la stipula dei relativi contratti a tempo determinato, concorre alla definizione dell'organico complessivo della Scuola medesima. Al fine di consentire la retribuzione del suddetto personale, il Ministero dell'istruzione provvede, inoltre, ad attribuire le risorse finanziarie, nei limiti del budget assegnato. Il Ministero dell'istruzione adotta, altresì, ogni opportuna misura, per il tramite dell'Ufficio scolastico regionale competente, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa nel conferimento degli incarichi da parte della Scuola europea e provvede al monitoraggio periodico della spesa avvalendosi del sistema informativo del Ministero, come previsto dal comma 6-quinquies, lettera b). Al riguardo, con riferimento al comma 6-quinquies, lettera a), ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito alla possibilità che la destinazione delle suddette risorse a nuova finalità di spesa sia compatibile con quelle alle quali le medesime risorse sono preordinate a normativa vigente. Non ha osservazioni da formulare altresì in riferimento al comma 6-quinquies, lettera b).
  In relazione all'articolo 21, comma 4-bis, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma in esame prevede che le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR possano attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ATA, a tempo determinato fino alla data del 31 Pag. 12dicembre 2023. Per l'attuazione della disposizione è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023. In proposito, non ha osservazioni da formulare. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023 si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-bis, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo n. 59 del 2017. Al riguardo, fa presente che tale ultima disposizione autorizza la spesa di 16,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per lo svolgimento, da parte di docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, delle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale di cui al medesimo articolo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento dal Governo circa l'effettiva disponibilità delle risorse individuate a copertura, nonché in merito al fatto che il loro utilizzo non pregiudichi la realizzazione degli interventi ai quali le medesime risorse sono preordinate, soprattutto considerando che la citata autorizzazione di spesa per l'anno 2023 risulterebbe integralmente utilizzata dalla disposizione in commento.
  Relativamente all'articolo 21, commi da 4-ter a 4-sexies, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito promuova la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della Piattaforma famiglie e studenti, che dovrà rappresentare un canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero e dalle istituzioni scolastiche ed educative statali. La norma prevede altresì che il Ministro dell'istruzione e del merito adotti uno o più decreti con i quali definisce, fra l'altro, i servizi digitali inclusi nella Piattaforma, gli standard tecnologici e i criteri di sicurezza, accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità, i limiti e le condizioni di accesso e le misure di sicurezza. L'attuazione è disposta con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Tanto premesso, considerato che la norma non è corredata di relazione tecnica, e che la stessa, da un lato è assistita da una clausola di invarianza, dall'altro, introduce nuovi adempimenti di carattere obbligatorio e potenzialmente onerosi, ritiene andrebbero acquisiti dati ed elementi idonei a suffragare l'ipotesi che la norma possa essere effettivamente attuata in condizioni di invarianza.
  In riferimento all'articolo 21, comma 4-octies, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la norma in esame prevede l'erogazione di un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in favore degli istituti atipici per sordomuti del Mezzogiorno a cui si provvede mediante la riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare considerato che l'onere è configurato come tetto di spesa. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che agli oneri derivanti dal comma 4-octies, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge n. 440 del 1997 che, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, per l'anno 2023 reca le occorrenti disponibilità. Ciò premesso, considerata l'esiguità delle risorse utilizzate a copertura e tenuto conto che dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2023-2025 risulta che il Fondo oggetto di riduzione presenta per l'anno 2024 una dotazione di competenza pari a circa 1,154 miliardi di euro, non ha osservazioni da formulare.
  Per quanto concerne l'articolo 28-quater, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma estende agli anni 2023, 2024 e 2025 l'incremento di 8 milioni di euro delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa. In primo luogo, evidenzia che l'incremento delle risorse per il triennio 2023-2025 è confermato in derogaPag. 13 all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 in base al quale l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche non possa superare il corrispondente importo determinato per il 2016. Inoltre, l'onere conseguente a tale incremento viene posto a valere sul bilancio dell'Agenzia stessa. Ciò stante, ritiene necessario che il Governo assicuri che le risorse occorrenti possano essere utilizzate senza pregiudizio per altri fabbisogni di spesa dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1, lettera b), dell'articolo 28-quater provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, quantificati in 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, e derivanti dall'estensione anche a tale triennio dell'incremento, per un importo di 8 milioni di euro per ciascun anno, delle risorse variabili del Fondo delle risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a valere sul bilancio dell'Agenzia stessa, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. In proposito, rammenta che tale Fondo reca una dotazione iniziale di bilancio per il triennio considerato pari a circa 396 milioni di euro per l'anno 2023, a circa 382,4 milioni di euro per l'anno 2024 e a circa 410,9 milioni di euro per l'anno 2025. Al riguardo, ritiene necessario acquisire una conferma del Governo in ordine alla disponibilità delle predette risorse per l'intero periodo di riferimento, nonché al fatto che la riduzione del citato Fondo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità alle quali le risorse utilizzate sono preordinate a legislazione vigente.
  Relativamente all'articolo 28-quinquies in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma istituisce la Cabina di regia per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare, presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze e composta da rappresentanti di specifiche amministrazioni indicate dalla norma. Ai lavori della stessa possono partecipare rappresentanti di enti, organismi o associazioni portatori di specifici interessi, come disposto dal comma 1. A supporto della Cabina di regia è preposta una struttura tecnica composta da 1 dirigente generale e 5 funzionari individuati tra il personale di ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero di altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto, con previsione, in caso di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, dell'indisponibilità di un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario, come previsto dal comma 3. È prevista, inoltre, l'assegnazione alla Cabina di regia di un contingente di esperti o consulenti, con un compenso nel limite di spesa complessivo di 170.000 euro per il 2023 e di euro 500.000 annui a decorrere dal 2024. Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di euro 100.000 per il 2023 e di euro 300.000 annui a decorrere dal 2024 secondo quanto previsto al comma 3. Ai componenti della Cabina di regia e ai partecipanti ai lavori non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, secondo le previsioni di cui al comma 4. Gli oneri complessivi derivanti dalla disposizione sono indicati pari a euro 407.241 per il 2023 e a euro 1.348.958 annui a decorrere dal 2024. Al riguardo rileva l'opportunità di acquisire i dati sottostanti la stima degli oneri recati dalla norma, al fine di poterne verificare la congruità. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 5 dell'articolo 28-quinquies provvede agli oneri derivanti dall'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, della Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, pari nel complesso a 407.241 euro per l'anno 2023 e a 1.348.958 euro annui a decorrere dal 2024, Pag. 14mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, rileva che la disposizione specifica gli importi in relazione a due sole voci di spesa che compongono i suddetti oneri – ossia quelle relative ai compensi spettanti al contingente di esperti e consulenti assegnato alla citata Cabina e quelle relative al funzionamento di quest'ultima – mentre non reca una espressa indicazione per la voce di spesa da cui originano i restanti oneri, ricavabili nel loro ammontare solo per differenza rispetto al totale. Ciò posto, mentre non ha osservazioni circa la capienza del Fondo utilizzato a copertura per l'anno 2023, che presenta per tale annualità, come risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, disponibilità residue per circa 20 milioni di euro, ritiene che andrebbe invece acquisita una conferma dal Governo in merito all'effettiva sussistenza delle risorse di cui si prevede l'utilizzo in via permanente per gli anni successivi a quello in corso.
  Rispetto all'articolo 28-septies, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame incrementano la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con riguardo all'area degli assistenti, di 200 unità a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è pertanto autorizzato per l'anno 2024 ad assumere, a tempo indeterminato un contingente di 200 unità appartenenti all'area degli assistenti. La disposizione provvede altresì alla quantificazione dell'onere che ne deriva e alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2023-2025. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca dati ed elementi volti a confermare la quantificazione degli oneri, sia per quanto attiene alle assunzioni a tempo indeterminato, sia per quanto riguarda le spese per procedure concorsuali sia per quelle di funzionamento, anche in considerazione del fatto che si tratta di oneri che, sebbene configurati come limiti di spesa, risultano per la gran parte non delimitabili entro un tetto di spesa.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 29, comma 1, lettera b-bis), rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 2 del decreto-legge n. 9 del 2022, relativo alla nomina di un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire, contenere ed eradicare la peste suina africana. La novella prevede la nomina di tre sub-commissari, cui sono conferiti taluni compiti specifici. Al riguardo, rileva quanto segue: i compiti ascritti ai sub-commissari riproducono prevalentemente quelli già previsti a legislazione vigente in capo al Commissario straordinario; l'avvalimento di altre amministrazioni pubbliche deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in virtù del richiamo all'articolo 2, comma 5 del decreto-legge n. 9 del 2022; i sub-commissari svolgono il proprio incarico a titolo gratuito, in virtù del richiamo all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 9 del 2022. Ciò posto, ritiene necessaria una conferma da parte del Governo che dall'istituzione dei tre sub-commissari non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica per spese di funzionamento, fermo restando che si potrebbe valutare l'opportunità di inserire al riguardo un'apposita clausola di invarianza finanziaria.
  Rispetto ai profili di quantificazione dell'articolo 29, comma 1-bis, rileva che le disposizioni in esame prevedono che le risorse del Fondo nazionale per la suinicoltura, nella misura di 400.000 euro per l'anno 2023, siano destinate anche a interventi di sostegno e tutela delle aziende faunistiche-venatorie e agrituristiche-venatorie. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare tenuto conto che la norma introduce una nuova finalizzazione di risorse già comunque destinate a spesa nel presupposto, sul quale ritiene che andrebbe Pag. 15acquisita conferma, della disponibilità delle risorse medesime.
  In merito alle modifiche introdotte dall'articolo 30 del decreto-legge, relativo alle attività in materia di controlli e di contrasto alle frodi agro-alimentari in capo ad AGE-Control Spa, osserva che il testo all'esame dell'Assemblea prevede che in capo ad AGE-Control Spa ricada non solo – come previsto dal testo originario – ogni attività di controllo affidata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dalle regioni o dagli organismi pagatori regionali sulla base di appositi accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, ma anche – in virtù della modifica – ogni altra attività di controllo affidata dalle province autonome di Trento e Bolzano o dagli organismi pagatori delle suddette province. In proposito, dal momento che AGE-Control Spa è un soggetto ricompreso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, ritiene utile acquisire dati ed elementi volti a confermare che l'Agenzia sia in grado di svolgere eventuali adempimenti non previsti a legislazione vigente nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Relativamente all'articolo 30, comma 4, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame autorizzano l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, inclusa nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche, a partecipare alla società dedicata, di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 234 del 2021, che esercita per conto di ISMEA le funzioni di soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici. Le norme non prevedono specifiche autorizzazioni di spesa. In proposito, ritiene necessario acquisire elementi di informazione da parte del Governo al fine di verificare se la disposizione sia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, in termini di fabbisogno, a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura.
  Per quanto concerne l'articolo 31, commi 3-bis e 3-ter, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che tali disposizioni modificano i commi 5 e 6 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 134 del 2022, che detta disposizioni in materia di riorganizzazione del sistema di identificazione e registrazione degli animali detenuti, prevedendo quanto segue: viene soppresso il riferimento agli operatori come soggetti tenuti alla corresponsione delle tariffe, sebbene, in conseguenza della modificazione introdotta, il testo mantenga comunque il riferimento alle tariffe senza per altro indicare esplicitamente i soggetti debitori; si sopprime la precisazione secondo la quale le tariffe sono destinate al finanziamento della gestione e all'adeguamento della Banca dati nazionale. La norma autorizza la spesa di 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la gestione e l'aggiornamento della Banca dati nazionale. Rileva che la norma risulta dunque volta a sopprimere, implicitamente, l'obbligo posto in capo agli operatori di versare delle tariffe che, a legislazione vigente, assicurano il finanziamento della gestione e all'adeguamento della Banca dati nazionale. In proposito, ritiene che andrebbe preliminarmente acquisita una valutazione del Governo circa l'esatta portata normativa della disposizione introdotta, in quanto la stessa non parrebbe avere l'effetto di sopprimere l'obbligo di versamento delle tariffe: la mera soppressione dell'individuazione esplicita del soggetto debitore, infatti, potrebbe non escludere che il medesimo soggetto risulti pur sempre debitore. Inoltre, tenuto conto che il funzionamento della Banca dati nazionale deriva da obblighi unionali e che dunque il suo finanziamento risulta imprescindibile, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alle fonti attraverso le quali sarà assicurato il finanziamento della Banca dati nazionale nel triennio 2023-2025. Infatti, nell'ipotesi in cui la norma – nella sua formulazione testuale – risultasse idonea a sopprimere l'obbligo di versamento delle tariffe, essa – in quanto introdotta con emendamento approvato in sede di conversione del decreto-legge – diverrebbe efficace con l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, ossia nel 2023, mentre il Pag. 16finanziamento statale sostitutivo delle tariffe inizierebbe dal 2026. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3-ter dell'articolo 31 provvede agli oneri derivanti dalla spesa autorizzata per la gestione e l'aggiornamento della Banca dati nazionale degli animali terrestri detenuti, pari a 4,45 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, mediante riduzione, per il predetto importo annuo a decorrere dal 2025, ultimo anno del triennio di bilancio in corso, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della salute, che reca le occorrenti disponibilità. In tale quadro, non formula pertanto osservazioni.
  Per quanto riguarda l'articolo 32-bis, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma autorizza il Parco nazionale delle Cinque terre, per il triennio 2023-2025, a bandire procedure concorsuali per l'assunzione di otto unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in aggiunta alla dotazione organica vigente. Agli oneri, pari ad euro 68.000 per l'anno 2023 per lo svolgimento delle procedure concorsuali ed euro 289.668 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco nazionale delle Cinque Terre. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 68.000 per l'anno 2023 ed euro 149.179 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo contributi pluriennali. In proposito, tenuto conto che la norma non è corredata di relazione tecnica, ritiene necessario che siano forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere. In merito alla copertura a valere sulle risorse del Parco nazionale delle Cinque Terre, ritiene necessario che il Governo assicuri che le risorse occorrenti possano essere utilizzate senza pregiudizio per altri fabbisogni di spesa del Parco medesimo. In merito alla copertura degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento, ritiene che andrebbe infine confermato che la minor spesa indicata rispetto a quella posta a carico del Parco sia dovuta agli effetti fiscali indotti dalle nuove assunzioni, dei quali comunque andrebbe fornita una quantificazione. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 32-bis provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, quantificati in 68.000 euro per l'anno 2023 e in 149.179 euro annui a decorrere dal 2024, derivanti dall'incremento della dotazione organica del Parco nazionale delle Cinque terre, i cui oneri sono posti a valere sul bilancio dell'ente medesimo, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. In proposito, nel rinviare a quanto in precedenza rilevato in merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 28-quater circa la dotazione del predetto Fondo, ritiene necessario acquisire una conferma del Governo in ordine alla disponibilità delle risorse in esso iscritte per l'intero periodo di riferimento, nonché al fatto che la riduzione del citato Fondo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità alle quali le risorse utilizzate sono preordinate a legislazione vigente.
  Per quanto concerne l'articolo 34, comma 1, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, a decorrere dal 30 settembre 2023, per le attività svolte dai pubblici dipendenti nominati negli organi giudicanti e inquirenti degli organi di giustizia sportiva, sia previsto un rimborso alle amministrazioni e organi di appartenenza a carico degli enti presso i quali viene svolta la prestazione. Al riguardo, pur rilevando che i predetti rimborsi dovrebbero dare luogo a flussi di risorse tra soggetti inclusi nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, ritiene comunque opportuno acquisire chiarimenti circa i possibiliPag. 17 effetti finanziari per i soggetti chiamati a effettuare il pagamento.
  Rispetto all'articolo 36-bis, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma dispone l'esenzione dall'IVA per determinate prestazioni relative all'attività didattica sportiva sia con riferimento a quelle rese a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame sia per quelle rese anteriormente a tale data prevedendo altresì, per queste ultime, l'applicazione dell'articolo 10, comma 1, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che prevede l'esenzione IVA per le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere. In proposito evidenzia che l'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge n. 146 del 2021 ha previsto l'applicazione dell'esenzione IVA per specifiche attività sportive, con applicazione a decorrere dal 1° luglio 2024. Pertanto ritiene in primo luogo necessario che il Governo fornisca chiarimenti circa il coordinamento dell'esenzione prevista dalla norma in esame con quella già introdotta dal citato decreto-legge, e conseguentemente circa gli effetti finanziari effettivamente ascrivibili alla disciplina ora introdotta. Ciò premesso, rileva comunque che la norma appare suscettibile di determinare effetti negativi privi di quantificazione e copertura. Tali effetti si produrrebbero sia con riferimento al minore gettito IVA che deriverebbe dall'applicazione dell'esenzione disposta, che comunque appare riguardare un ambito applicativo soggettivo e oggettivo diverso da quello previsto dal citato articolo 5, comma 15-quater, sia con riferimento ai rimborsi dovuti dall'amministrazione finanziaria in relazione all'applicazione dell'articolo 10, comma 1, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 con effetto retroattivo alle prestazioni rese anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione. Ritiene pertanto opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi informativi volti a verificare gli effetti finanziari della disposizione in esame.
  In merito ai profili di copertura finanziaria riferiti all'articolo 43, commi 4-bis e 4-ter, fa presente che il comma 4-bis dell'articolo 43 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa, per complessivi 57,7 milioni di euro per l'anno 2023, 124,6 milioni di euro per l'anno 2024, 26,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 3,2 milioni di euro per l'anno 2026, destinata a lavori di adeguamento e ristrutturazione delle strutture sanitarie della regione Lazio in vista del Giubileo 2025, tramite le seguenti modalità: quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2023, a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, a valere sulla quota assegnata alla regione Lazio; quanto a 17,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 24,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 11,3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022. In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, ritiene preliminarmente necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito alla previsione secondo cui gli importi ivi richiamati sono indicati al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, dal momento che tale specificazione dovrebbe logicamente essere piuttosto riferita alla quantificazione dei sottostanti oneri. Tanto premesso, ricorda che l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione è quella relativa all'esecuzione da parte di regioni e province autonome di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, il cui importo, per effetto di ripetuti rifinanziamenti intervenuti nel corso degli anni, ammonta complessivamente a 34 miliardi di euro. In proposito, evidenzia che le predette risorse sono iscritte sul capitolo 7464 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, nell'ambito del vigente bilancio di previsione dello Stato per il triennio in corso, presenta una dotazione di 905 milioni di euro per l'anno Pag. 182023, di 1,355 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1,715 miliardi di euro per l'anno 2025. Rammenta, altresì, che parte delle risorse di cui alla citata autorizzazione di spesa è stata da ultimo ripartita tra le regioni, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente, ad opera rispettivamente della delibera CIPE n. 51 del 2019, per un ammontare di 4 miliardi di euro, e del decreto del Ministro della salute 20 luglio 2022, per un ammontare di ulteriori 1,9 miliardi di euro. Alla luce dei predetti provvedimenti di riparto, alla regione Lazio risultano nel complesso assegnati circa 579 milioni di euro. In tale quadro, stante il tenore letterale della norma di copertura, che trae le risorse occorrenti dalla corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, a valere sulla quota «assegnata» alla regione Lazio, ritiene che sarebbe utile acquisire maggiori elementi di informazione dal Governo circa le risorse di cui si prevede l'utilizzo, in particolare chiarendo se esse derivino dai citati provvedimenti di riparto o da altri atti analoghi in precedenza adottati ovvero se le stesse debbano ancora essere assegnate alla regione medesima. Ritiene altresì necessario acquisire una rassicurazione circa il fatto che l'impiego di tali risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria pubblica ai quali le stesse sono destinate. In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, fa presente che il citato comma 7 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'avvio di opere indifferibili, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026. In proposito, segnala che il citato Fondo è iscritto sul capitolo 7492 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e che, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, presenta per l'anno 2023 una disponibilità residua di 718,8 milioni di euro. Ciò premesso, nel prendere atto, con specifico riferimento all'anno 2023, della astratta congruità delle risorse utilizzate a copertura, ritiene che sarebbe opportuno acquisire dal Governo una conferma, da un lato, in merito all'effettiva disponibilità delle predette risorse anche per gli esercizi finanziari successivi a quello in corso, dall'altro, circa il fatto che l'utilizzo delle stesse risorse non pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sul Fondo in esame, anche in considerazione del fatto che ad esso possono accedere, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche, gli interventi finanziati con risorse del PNRR, del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, nonché ulteriori interventi prioritari indicati dalla norma istitutiva del Fondo, a partire da quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019.

  Il sottosegretario Claudio DURIGON, in risposta alle richieste di chiarimento testé formulate, fa presente che, con riferimento all'articolo 1, comma 1-bis, al conferimento degli incarichi dirigenziali relativi alle posizioni vacanti da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri si provvederà a valere sulle risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Riguardo alle risorse finanziarie stanziate dal comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 80 del 2021, precisa che possono essere utilizzate ai fini della corresponsione dell'indennità chilometrica riconosciuta dall'articolo 1, comma 1-ter, senza pregiudicare le finalità di spesa alle quali le medesime risorse sono preordinate a legislazione vigente.
  Evidenzia che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5-bis, ai sensi delle quali nei trattamenti economici dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri sono considerati gli adeguamentiPag. 19 contributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tali disposizioni operano nei limiti delle risorse destinate a legislazione vigente al personale dei medesimi uffici.
  Con riferimento alle somme da riconoscere al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù a titolo di indennità di amministrazione e di retribuzione di posizione e di risultato, ai sensi dell'articolo 1, commi 5-ter e 5-quater, segnala che la quantificazione degli oneri indicata nel citato comma 5-quater corrisponde ai dati elaborati dall'Amministrazione interessata.
  Sottolinea che il Ministero dell'economia e delle finanze, la Scuola nazionale dell'amministrazione, l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia del demanio potranno far fronte alle attività formative, nonché a quelle definite in via convenzionale e alla predisposizione dei corsi-concorso, previste dall'articolo 1-ter, commi da 1 a 3, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio delle predette amministrazioni.
  Con riferimento al comma 5 dell'articolo 1-ter, relativo alle attività di formazione continua dei giudici e dei magistrati tributari, rileva che tali attività saranno svolte, sulla base di convenzioni appositamente stipulate, dalla Scuola nazionale dell'amministrazione o da altri soggetti esterni nell'ambito delle risorse già destinate a tali finalità a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 1-quater, afferma che resta confermato che la rideterminazione della dotazione organica dell'Ente parco nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise sarà comunque attuata nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente.
  Evidenzia, poi, che dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, in materia di assunzione da parte delle pubbliche amministrazioni di lavoratori socialmente utili, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che le medesime disposizioni conferiscono una facoltà che dovrà essere esercitata nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente.
  Rappresenta, altresì, che dall'attuazione dell'articolo 3, comma 2-bis, che consente ai dipendenti dell'ANPAL appartenenti al comparto ricerca e trasferiti all'INAPP di chiedere il trasferimento presso un altro ente pubblico di ricerca, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le procedure di mobilità saranno attuate secondo le modalità previste dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 3, comma 6-ter, che prevede il reclutamento di un contingente di dirigenti di seconda fascia presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, precisa che la quantificazione degli oneri indicata nel citato comma 6-ter corrisponde ai dati elaborati dall'Amministrazione interessata.
  Con riferimento all'articolo 3-bis, che prevede il riconoscimento di un contributo all'associazione Assoprevidenza, fa presente che le risorse stanziate dall'articolo 58-bis del decreto-legge n. 124 del 2019, non sono state erogate nel corso del presente esercizio finanziario al Comitato «Previdenza Italia».
  In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis, che rideterminano lo status giuridico ed economico dei professori e dei ricercatori del Centro alti studi per la difesa, assicura che le risorse stanziate dall'articolo 238-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 per le attività del medesimo Centro risultano adeguate a far fronte alla rideterminazione ivi prevista, senza pregiudicare le ulteriori finalità di spesa alle quali le medesime risultano preordinate.
  Constata che le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-bis, in materia di dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, nel sopprimere la previsione per cui la medesima dirigenza per il biennio 2022-2024 sarebbe stata compresa nell'Area della contrattazione collettiva della sanità, la riconducono all'Area Funzioni locali, con un intervento di carattere ordinamentale che Pag. 20non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Rileva che all'istituzione del Coordinamento generale delle reti oncologiche, prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera a-bis), si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente attribuite al Ministero della salute, senza pertanto determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Garantisce che la spesa autorizzata dal comma 1-quater dell'articolo 9 in relazione all'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulle sanzioni per le violazioni del codice della strada risulta congrua rispetto alle finalità cui la stessa è preordinata, fermo restando che alla determinazione dei compensi dei componenti del nuovo organismo si provvederà tramite successivo provvedimento di rango secondario nei limiti dello stanziamento autorizzato.
  In riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1-septies, che disciplinano le modalità di erogazione delle indennità da corrispondere ai componenti del Comitato speciale, istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e ai componenti del Consiglio stesso, fa presente che non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non prevedono la modifica degli importi delle indennità riconosciute ma si limitano ad individuare le modalità della loro corresponsione.
  Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2-bis, che incrementano il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della cultura, assicura che la quantificazione dei relativi oneri, indicata al comma 2-ter del medesimo articolo 12, risulta coerente con i dati elaborati dal medesimo Dicastero.
  Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 12-bis, che modificano la disciplina della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, rileva che l'anticipata cessazione degli attuali organi direttivi non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza.
  Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 12-ter, sottolinea che la deroga ivi prevista, relativa all'applicazione del decreto legislativo n. 165 del 2001 agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, fa comunque salva l'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevedono, tra l'altro, che i citati enti si adeguino ai princìpi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.
  Osserva che l'incremento della dotazione organica del personale del Ministero della giustizia, disposto dall'articolo 13-bis, comma 1, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il predetto incremento corrisponde alle assunzioni già autorizzate dalle leggi di bilancio per il 2021 e per il 2023, nonché dalla legge n. 134 del 2021 e dalla legge n. 206 del 2021, recanti rispettivamente delega al Governo per l'efficienza del processo penale e civile.
  Con riferimento all'articolo 15-bis, recante disposizioni previdenziali per i magistrati onorari, fa presente che gli oneri a suo tempo quantificati con riferimento alle disposizioni della legge di bilancio per il 2022, che hanno previsto l'assimilazione a redditi da lavoro dipendente dei compensi erogati ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati, è stata effettuata prevedendo prudenzialmente che tutti i magistrati aventi titolo alla stabilizzazione fossero confermati e optassero per il regime esclusivo, che determina l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS, e, pertanto, le disposizioni che consentono ai magistrati che esercitano le funzioni in via non esclusiva di iscriversi alla gestione separata non determinano oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione dei minori oneri contributivi connessi ai versamenti alla gestione separata.
  Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 18-bis, che prevedono la fusione per incorporazione della società SOSE nella società SOGEI, rileva che l'importo da versare per l'acquisto delle partecipazioni detenute dalla Banca d'Italia sarà, in ogni caso, determinato nel rispetto dell'autorizzazionePag. 21 di spesa di cui al comma 7 del medesimo articolo 18-bis.
  In relazione alle disposizioni dell'articolo 19-quater, assicura che alle nuove assunzioni in favore del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna si provvederà a valere sul bilancio autonomo del medesimo ente, senza pregiudizio per lo svolgimento delle ulteriori attività poste a carico del predetto bilancio autonomo.
  Evidenzia che le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 6-quinquies, lettera b), che destinano le risorse di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 243 del 2016 al funzionamento amministrativo-didattico della Scuola europea di Brindisi e alla retribuzione del personale docente e amministrativo di madre lingua o esperto, non sono suscettibili di pregiudicare la realizzazione degli ulteriori interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  All'articolo 21, comma 4-bis, constata che l'integrale riduzione per l'anno 2023, a fini di copertura, dell'autorizzazione di cui all'articolo 2-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 59 del 2017, risulta sostenibile in quanto le attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale da parte dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, alla cui remunerazione è destinata la citata autorizzazione di spesa, non saranno avviate prima del mese di gennaio 2024.
  Fa presente che alle disposizioni in materia di potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di cui all'articolo 28-quater, la medesima Agenzia potrà provvedere avvalendosi delle risorse disponibili nel proprio bilancio, senza pregiudizio degli ulteriori fabbisogni di spesa del medesimo ente.
  Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28-septies, che incrementano la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, segnala che la quantificazione dei relativi oneri corrisponde ai dati elaborati dall'Amministrazione interessata.
  Evidenzia che alle spese di funzionamento connesse alla nomina di tre sub-commissari con compiti di coordinamento e monitoraggio delle attività di prevenzione e contrasto della peste suina africana, prevista dall'articolo 29, comma 1, lettera b-bis), si potrà provvedere a valere sulle risorse disponibili nell'ambito della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 29 del 2022.
  Rileva che agli ulteriori compiti attribuiti alla società AGE-Control, per effetto delle modifiche introdotte all'articolo 30, comma 1, la medesima società potrà provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente, anche tenuto conto che le ulteriori attività previste saranno svolte sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990.
  Assicura che agli oneri derivanti dal comma 4 dell'articolo 30, che autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura a partecipare alla società Agri-CAT, quantificabili in circa 10.000 euro, si provvederà a valere sulle risorse finanziarie disponibili nel bilancio della medesima Agenzia e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 31, comma 3-bis, relative al finanziamento della gestione e dell'aggiornamento della Banca dati nazionale per la programmazione e l'esecuzione dei controlli di sanità pubblica veterinaria (BDN), segnala che il medesimo finanziamento continuerà ad essere assicurato, per il periodo compreso tra l'anno 2023 e l'anno 2025, a valere sulle risorse finanziarie iscritte nella contabilità speciale n. 5965 del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.
  Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 32-bis, evidenzia che alle nuove assunzioni in favore del Parco nazionale delle Cinque Terre si provvederà a valere sul bilancio autonomo del medesimo ente, senza pregiudizio per lo svolgimento delle ulteriori attività poste a carico del predetto bilancio autonomo.
  Con riguardo alle disposizioni dell'articolo 36-bis, in materia di regime dell'imposta sul valore aggiunto applicabile alle prestazioni di servizi legati alla pratica sportiva, afferma che non determinano effetti negativi in termini di gettito, in quanto Pag. 22il comma 1 del medesimo articolo 36-bis, prevede un'esenzione per le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, da parte di organismi senza fini di lucro, che hanno natura sostanzialmente ricognitiva della disciplina applicabile a legislazione vigente, mentre le disposizioni di cui al comma 2 riconoscono l'applicabilità alle prestazioni di servizi didattici e formativi rese prima della data di entrata in vigore della disposizione dell'esenzione prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in conformità con la previsione di esenzione di cui all'articolo 132, paragrafo 1), lettera m), della direttiva 2006/112/CE.
  Garantisce, infine, che le risorse stanziate a legislazione vigente relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge n. 160 del 2019, al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, al Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 e al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, utilizzate a copertura di quota parte degli oneri derivanti dal provvedimento, sono effettivamente disponibili e la loro riduzione non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi programmati a valere sulle rispettive dotazioni.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione,

    esaminato il testo del disegno di legge C. 1239-A, di conversione in legge del decreto-legge n. 75 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, comprensivo dell'errata corrige riferita allo stampato C. 1239-A;

    preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince, in particolare, che:

     con riferimento all'articolo 1, comma 1-bis, al conferimento degli incarichi dirigenziali relativi alle posizioni vacanti da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri si provvederà a valere sulle risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

     le risorse finanziarie stanziate dal comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 80 del 2021 possono essere utilizzate ai fini della corresponsione dell'indennità chilometrica riconosciuta dall'articolo 1, comma 1-ter, senza pregiudicare le finalità di spesa alle quali le medesime risorse sono preordinate a legislazione vigente;

     le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5-bis, ai sensi delle quali nei trattamenti economici dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri sono considerati gli adeguamenti contributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tali disposizioni operano nei limiti delle risorse destinate a legislazione vigente al personale dei medesimi uffici;

     con riferimento alle somme da riconoscere al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù a titolo di indennità di amministrazione e di retribuzione di posizione e di risultato, ai sensi dell'articolo 1, commi 5-ter e 5-quater, la quantificazione degli oneri indicata nel citato comma 5-quater corrisponde ai dati elaborati dall'Amministrazione interessata;

Pag. 23

     il Ministero dell'economia e delle finanze, la Scuola nazionale dell'amministrazione, l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia del demanio potranno far fronte alle attività formative, nonché a quelle definite in via convenzionale e alla predisposizione dei corsi-concorso, previste dall'articolo 1-ter, commi da 1 a 3, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio delle predette amministrazioni;

     con riferimento al comma 5 dell'articolo 1-ter, relativo alle attività di formazione continua dei giudici e dei magistrati tributari, tali attività saranno svolte, sulla base di convenzioni appositamente stipulate, dalla Scuola nazionale dell'amministrazione o da altri soggetti esterni nell'ambito delle risorse già destinate a tali finalità a legislazione vigente;

     con riferimento all'articolo 1-quater, resta confermato che la rideterminazione della dotazione organica dell'Ente parco nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise sarà comunque attuata nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente;

     dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, in materia di assunzione da parte delle pubbliche amministrazioni di lavoratori socialmente utili, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che le medesime disposizioni conferiscono una facoltà che dovrà essere esercitata nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente;

     dall'attuazione dell'articolo 3, comma 2-bis, che consente ai dipendenti dell'ANPAL appartenenti al comparto ricerca e trasferiti all'INAPP di chiedere il trasferimento presso un altro ente pubblico di ricerca, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le procedure di mobilità saranno attuate secondo le modalità previste dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente;

     con riferimento all'articolo 3, comma 6-ter, che prevede il reclutamento di un contingente di dirigenti di seconda fascia presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la quantificazione degli oneri indicata nel citato comma 6-ter corrisponde ai dati elaborati dall'Amministrazione interessata;

     con riferimento all'articolo 3-bis, che prevede il riconoscimento di un contributo all'associazione Assoprevidenza, le risorse stanziate dall'articolo 58-bis del decreto-legge n. 124 del 2019, non sono state erogate nel corso del presente esercizio finanziario al Comitato “Previdenza Italia”;

     con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis, che rideterminano lo status giuridico ed economico dei professori e dei ricercatori del Centro alti studi per la difesa, le risorse stanziate dall'articolo 238-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 per le attività del medesimo Centro risultano adeguate a far fronte alla rideterminazione ivi prevista, senza pregiudicare le ulteriori finalità di spesa alle quali le medesime risultano preordinate;

     le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-bis, in materia di dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, nel sopprimere la previsione per cui la medesima dirigenza per il biennio 2022-2024 sarebbe stata compresa nell'Area della contrattazione collettiva della sanità, la riconducono all'Area Funzioni locali, con un intervento di carattere ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

     all'istituzione del Coordinamento generale delle reti oncologiche, prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera a-bis), si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente attribuite al Ministero della salute, senza pertanto determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

     la spesa autorizzata dal comma 1-quater dell'articolo 9 in relazione all'istituzionePag. 24 dell'Osservatorio nazionale sulle sanzioni per le violazioni del codice della strada risulta congrua rispetto alle finalità cui la stessa è preordinata, fermo restando che alla determinazione dei compensi dei componenti del nuovo organismo si provvederà tramite successivo provvedimento di rango secondario nei limiti dello stanziamento autorizzato;

     le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1-septies, che disciplinano le modalità di erogazione delle indennità da corrispondere ai componenti del Comitato speciale, istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e ai componenti del Consiglio stesso non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non prevedono la modifica degli importi delle indennità riconosciute ma si limitano ad individuare le modalità della loro corresponsione;

     con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2-bis, che incrementano il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della cultura, la quantificazione dei relativi oneri, indicata al comma 2-ter del medesimo articolo 12, risulta coerente con i dati elaborati dal medesimo Dicastero;

     con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 12-bis, che modificano la disciplina della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, l'anticipata cessazione degli attuali organi direttivi non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza;

     con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 12-ter, la deroga ivi prevista, relativa all'applicazione del decreto legislativo n. 165 del 2001 agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, fa comunque salva l'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevedono, tra l'altro, che i citati enti si adeguino ai princìpi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica;

     l'incremento della dotazione organica del personale del Ministero della giustizia, disposto dall'articolo 13-bis, comma 1, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il predetto incremento corrisponde alle assunzioni già autorizzate dalle leggi di bilancio per il 2021 e per il 2023, nonché dalla legge n. 134 del 2021 e dalla legge n. 206 del 2021, recanti rispettivamente delega al Governo per l'efficienza del processo penale e civile;

     con riferimento all'articolo 15-bis, recante disposizioni previdenziali per i magistrati onorari, gli oneri a suo tempo quantificati con riferimento alle disposizioni della legge di bilancio per il 2022, che hanno previsto l'assimilazione a redditi da lavoro dipendente dei compensi erogati ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati, è stata effettuata prevedendo prudenzialmente che tutti i magistrati aventi titolo alla stabilizzazione fossero confermati e optassero per il regime esclusivo, che determina l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS, e, pertanto, le disposizioni che consentono ai magistrati che esercitano le funzioni in via non esclusiva di iscriversi alla gestione separata non determinano oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione dei minori oneri contributivi connessi ai versamenti alla gestione separata;

     con riferimento alle disposizioni dell'articolo 18-bis, che prevedono la fusione per incorporazione della società SOSE nella società SOGEI, l'importo da versare per l'acquisto delle partecipazioni detenute dalla Banca d'Italia sarà, in ogni caso, determinato nel rispetto dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 del medesimo articolo 18-bis;

     con riferimento alle disposizioni dell'articolo 19-quater, alle nuove assunzioni in favore del Parco geominerario storicoPag. 25 e ambientale della Sardegna si provvederà a valere sul bilancio autonomo del medesimo ente, senza pregiudizio per lo svolgimento delle ulteriori attività poste a carico del predetto bilancio autonomo;

     le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 6-quinquies, lettera b), che destinano le risorse di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 243 del 2016 al funzionamento amministrativo-didattico della Scuola europea di Brindisi e alla retribuzione del personale docente e amministrativo di madre lingua o esperto, non sono suscettibili di pregiudicare la realizzazione degli ulteriori interventi programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

     all'articolo 21, comma 4-bis, l'integrale riduzione per l'anno 2023, a fini di copertura, dell'autorizzazione di cui all'articolo 2-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 59 del 2017, risulta sostenibile in quanto le attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale da parte dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, alla cui remunerazione è destinata la citata autorizzazione di spesa, non saranno avviate prima del mese di gennaio 2024;

     alle disposizioni in materia di potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di cui all'articolo 28-quater, la medesima Agenzia potrà provvedere avvalendosi delle risorse disponibili nel proprio bilancio, senza pregiudizio degli ulteriori fabbisogni di spesa del medesimo ente;

     con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28-septies, che incrementano la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la quantificazione dei relativi oneri corrisponde ai dati elaborati dall'Amministrazione interessata;

     alle spese di funzionamento connesse alla nomina di tre sub-commissari con compiti di coordinamento e monitoraggio delle attività di prevenzione e contrasto della peste suina africana, prevista dall'articolo 29, comma 1, lettera b-bis), si potrà provvedere a valere sulle risorse disponibili nell'ambito della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 29 del 2022;

     agli ulteriori compiti attribuiti alla società AGE-Control, per effetto delle modifiche introdotte all'articolo 30, comma 1, la medesima società potrà provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente, anche tenuto conto che le ulteriori attività previste saranno svolte sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990;

     agli oneri derivanti dal comma 4 dell'articolo 30, che autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura a partecipare alla società Agri-CAT, quantificabili in circa 10.000 euro, si provvederà a valere sulle risorse finanziarie disponibili nel bilancio della medesima Agenzia e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

     con riferimento alle disposizioni dell'articolo 31, comma 3-bis, relative al finanziamento della gestione e dell'aggiornamento della Banca dati nazionale per la programmazione e l'esecuzione dei controlli di sanità pubblica veterinaria (BDN), il medesimo finanziamento continuerà ad essere assicurato, per il periodo compreso tra l'anno 2023 e l'anno 2025, a valere sulle risorse finanziarie iscritte nella contabilità speciale n. 5965 del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

     con riferimento alle disposizioni dell'articolo 32-bis, alle nuove assunzioni in favore del Parco nazionale delle Cinque Terre si provvederà a valere sul bilancio autonomo del medesimo ente, senza pregiudizio per lo svolgimento delle ulteriori attività poste a carico del predetto bilancio autonomo;

     le disposizioni dell'articolo 36-bis, in materia di regime dell'imposta sul valore aggiunto applicabile alle prestazioni di serviziPag. 26 legati alla pratica sportiva, non determinano effetti negativi in termini di gettito, in quanto il comma 1 del medesimo articolo 36-bis, prevedendo un'esenzione per le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, da parte di organismi senza fini di lucro, hanno natura sostanzialmente ricognitiva della disciplina applicabile a legislazione vigente, mentre le disposizioni di cui al comma 2 riconoscono l'applicabilità alle prestazioni di servizi didattici e formativi rese prima della data di entrata in vigore della disposizione dell'esenzione prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in conformità con la previsione di esenzione di cui all'articolo 132, paragrafo 1), lettera m), della direttiva 2006/112/CE;

     le risorse stanziate a legislazione relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge n. 160 del 2019, al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, al Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 e al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, utilizzate a copertura di quota parte degli oneri derivanti dal provvedimento, sono effettivamente disponibili e la loro riduzione non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi programmati a valere sulle rispettive dotazioni,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.».

  Il sottosegretario Claudio DURIGON concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 17.50.