CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 luglio 2023
150.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 114

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
C. 536 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 luglio 2023.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, ricorda che la Commissione, nella seduta dell'11 luglio 2023, ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di lunedì 17 luglio, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.
  Dopo aver segnalato che nella seduta del 18 luglio il rappresentante del Governo ha evidenziato che la relazione tecnica era ancora in corso di istruttoria presso le amministrazioni competenti, chiede alla sottosegretaria Savino un aggiornamento in ordine ai tempi di trasmissione della predetta relazione tecnica, considerando che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori della Camera nella giornata odierna.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente che allo stato non risulta ancora pervenuta la relazione tecnica predisposta dalle amministrazioni competenti richiesta dalla Commissione.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, sollecita la tempestiva trasmissione della relazione tecnica richiesta dalla Commissione.

  Marco GRIMALDI (AVS), nel ricordare che il Governo aveva assicurato che la relazione tecnica sarebbe stata depositata entro un termine idoneo a consentire l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea nella giornata odierna, afferma che un ulteriore rinvio crea evidenti problemi nei rapporti intercorrenti tra maggioranza e opposizione, dal momento che, secondo il calendario dei lavori approvato dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, il provvedimento avrebbe dovuto essere approvato prima della pausa estiva dei lavori parlamentari. Si chiede, dunque, quando il testo in esame potrà essere effettivamente discusso dall'Assemblea, anche considerando che il calendario della prossima settimanaPag. 115 prevede l'esame di due decreti-legge e del bilancio della Camera dei deputati.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, rispondendo al deputato Grimaldi, assicura che si attiverà affinché la relazione tecnica sul provvedimento sia messa a disposizione della Commissione nel più breve tempo possibile.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nel far notare che il Governo aveva espresso analoghe rassicurazioni nelle sedute precedenti, chiede che la sottosegretaria Savino assuma l'impegno a depositare la relazione tecnica entro una data certa.
  Nell'evidenziare il senso di responsabilità dimostrato dai gruppi di opposizione, che hanno sempre rispettato i patti assunti con la maggioranza e non hanno dato luogo a comportamenti ostruzionistici, esprime preoccupazione per i reiterati rinvii dovuti ai ritardi del Governo che di fatto, impedendo la discussione in Assemblea di un provvedimento fortemente sostenuto dall'opposizione, determinano una forma di prevaricazione della maggioranza.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S), associandosi alla richiesta avanzata dal deputato Pagano, chiede che la rappresentante del Governo indichi la data in cui sarà depositata la relazione tecnica.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, tenuto conto delle richieste dei rappresentanti dei gruppi di opposizione e delle esigenze istruttorie manifestate dal Governo, ritiene che il provvedimento potrebbe essere ragionevolmente iscritto all'ordine del giorno della seduta che sarà convocata il prossimo 1° agosto.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO assicura che il Governo assumerà ogni iniziativa utile a consentire la presentazione della relazione tecnica entro il prossimo 1° agosto.

  Marco GRIMALDI (AVS) osserva che, prima di martedì 1° agosto, nel corso di questa settimana la Commissione sarà convocata per esprimere il proprio parere all'Assemblea sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 75 del 2023. Nel sottolineare che, a suo avviso, vi sarebbero le condizioni per tenere tale seduta nella giornata di domani, giovedì 27 luglio, chiede che nella medesima seduta sia esaminato anche il provvedimento in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo attualmente in discussione.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nel ricordare che l'organizzazione dei lavori della Commissione sarà discussa nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi convocata al termine delle sedute odierne, rileva che con ogni probabilità nel corso della presente settimana non sarebbe possibile completare l'istruttoria necessaria ai fini della trasmissione della relazione tecnica sul provvedimento.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale.
C. 418-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle ulteriori proposte emendative riferite al provvedimento.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 3 degli emendamenti, che, rispetto al fascicolo n. 1, sul quale la Commissione si è pronunciata nella seduta dello scorso 18 luglio, reca – oltre alle proposte emendative 3.500, 4.500, 4.501 e 5.0500, che recepiscono le condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenute nel parere espresso dalla Commissione sul testo A del provvedimento – l'ulteriore articolo aggiuntivo Orrico 5.0100.Pag. 116
  Al riguardo, fa presente che tale ultima proposta emendativa è volta a prevedere che le istituzioni scolastiche, al fine di incentivare l'introduzione delle capacità non cognitive nel metodo didattico, possano promuovere, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, forme di collaborazione con le famiglie degli studenti e di tutta la comunità educante, composta da enti del Terzo settore, università, organizzazioni e altri soggetti certificati del territorio.
  In proposito, tenuto conto del carattere facoltativo delle menzionate attività e fermo restando il vincolo delle risorse disponibili a legislazione vigente, propone di esprimere nulla osta sull'articolo aggiuntivo Orrico 5.0100.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021.
C. 922-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, ricorda che il testo originario del provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione Bilancio nella seduta dello scorso 17 maggio, con l'espressione di un parere favorevole con due condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Rammenta, altresì, che in data 7 giugno 2023 la Commissione Affari esteri ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo integralmente le suddette condizioni senza apportare ulteriori modifiche al testo.
  Tutto ciò considerato, rileva che il testo ora all'esame dell'Assemblea non presenta profili problematici di carattere finanziario e, pertanto, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere.
C. 1135, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti alla proposta di legge. Osserva che le proposte emendative contenute nel medesimo fascicolo non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni da esse recate. Propone, pertanto, di esprimere sulle stesse nulla osta.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta della relatrice.

  La Commissione approva la proposta della relatrice.

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.
Testo unificato C. 249 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire Pag. 117il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 luglio 2023.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta del 18 luglio della relatrice, con riferimento all'articolo 4, fa presente in via preliminare, che allo stato attuale non risultano sussistere misure di politiche attive specifiche per i malati oncologici, tanto che la disposizione di cui al comma 2, al riguardo, rinvia ad un decreto attuativo di futura emanazione. Evidenzia pertanto che, attesa la natura programmatica della norma, essa non pare consentire, allo stato, di poter esprimere valutazioni sulla dichiarata invarianza di spesa, né di prevedere se l'individuazione di specifiche politiche non previste a legislazione vigente possa avvenire in regime di invarianza di spesa, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
  In relazione all'articolo 5, comma 1, precisa che il rilascio di specifici certificati, anche tenendo conto delle informazioni presenti nel fascicolo sanitario elettronico, rientra nell'ambito dei compiti già assegnati ai medici di medicina generale e alle strutture sanitarie pubbliche e, in quanto tali, coperti dalle risorse previste per l'accordo collettivo nazionale. Conferma, pertanto, che dalla norma non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
  In riferimento all'articolo 5, comma 4, precisa che, all'estensione dei compiti e dei casi nei quali potrà essere accordata tutela, a fronte di un trattamento di dati personali in violazione delle norme introdotte, il Garante potrà provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente, in ragione delle particolari competenze e delle professionalità già acquisite.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, concorda in merito alla necessità di precisare al comma 5 dell'articolo 5, che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal provvedimento in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti del Governo, formula la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione,

    esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 249 e abb., recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche;

    preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

     le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, che attribuiscono a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali il compito di promuovere politiche attive per assicurare alle persone che siano state affette da patologie oncologiche uguaglianza di opportunità nell'inserimento e nella permanenza al lavoro, nonché nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi, non garantiscono che dalla loro attuazione non possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica, giacché allo stato non sussistono misure di politica attiva specificamente indirizzate in favore dei malati oncologici;

     con riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, che prevedono la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari all'applicazione del provvedimento in esame senza oneri a carico dell'assistito, il rilascio di specifici certificati rientra nell'ambito dei compiti già assegnati ai medici di medicina generale e alle strutture sanitarie pubbliche, che potranno farvi fronte nell'ambito dalle risorse previste negli accordi collettivi nazionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Pag. 118

     ai nuovi compiti in materia di vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, attribuiti al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 5, comma 4, potrà farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in ragione delle particolari competenze e delle professionalità già acquisite dal medesimo Garante;

    rilevata la necessità di:

     configurare la promozione di specifiche politiche attive prevista dall'articolo 4, comma 2, in termini di facoltà da esercitare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al fine di scongiurare l'insorgenza di effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica;

     riformulare la clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 5 dell'articolo 5 al fine di assicurarne la necessaria prescrittività, prevedendo, in particolare, che le amministrazioni interessate provvedano alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: sono promosse con le seguenti: possono essere promosse, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

   All'articolo 5, sostituire il comma 5 con il seguente: Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.
C. 1239 Governo.
(Parere alle Commissioni I e XI).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 luglio 2023.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze (vedi allegato 1), contenente gli elementi di chiarimento richiesti dalla relatrice nella seduta del 19 luglio scorso. In estrema sintesi fa presente in primo luogo che le disposizioni di cui all'articolo 10, che prevedono la possibilità per l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, di rimodulare la propria dotazione organica, al fine di inquadrare come professionisti di I qualifica professionale il personale già inquadrato presso l'Amministrazione di provenienza con qualifica di funzionario, avranno attuazione nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali della medesima Agenzia.
  Segnala, inoltre, che l'importo delle spese di funzionamento autorizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 13, relative all'assunzione presso il Ministero della giustizia di 70 unità di personale dirigenziale di livello non generale, comprende spese per la formazione,Pag. 119 per il funzionamento degli uffici, per il mobilio e le dotazioni librarie.
  Con riferimento alla copertura finanziaria delle disposizioni dell'articolo 13, comma 5, relativo allo svolgimento di attività di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa da parte del Ministero della giustizia, rappresenta che le risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge di bilancio per l'anno 2023 ripartite in favore del Ministero della giustizia sono pari a 1.250.000 euro per l'anno 2023, a 1.562.500 euro per l'anno 2024 e a 1.875.000 euro a decorrere dall'anno 2025.
  Precisa, altresì, che l'importo delle spese di funzionamento indicato al comma 6 dell'articolo 14, derivanti dall'assunzione di personale dirigenziale presso l'amministrazione penitenziaria, riguarda spese per la formazione iniziale e continuativa, spese di missione per i tirocini formativi nonché spese per cancelleria, mobili e arredi e si riferisce non solo alle trenta unità di dirigente penitenziario da assumere ai sensi del precedente comma 5, ma anche al dirigente generale penitenziario da assumere ai sensi del successivo comma 8.
  Con riferimento all'articolo 15, fa presente che la stima degli oneri relativi alla commissione esaminatrice del concorso per l'accesso in magistratura riveste carattere di estrema prudenzialità, essendo stata elaborata nel presupposto che tutti i componenti della commissione provengano da una sede diversa da quella di svolgimento delle riunioni della stessa commissione.
  Evidenzia, inoltre, che le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, utilizzate, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 18, comma 3, sono effettivamente disponibili per tutte le annualità indicate dalla disposizione.
  Rappresenta, dunque, che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica potrà far fronte alle nuove attività istruttorie in materia di Emission Trading System, attribuite ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), e potrà avvalersi in via convenzionale di Unioncamere per l'implementazione informatica del Portale ETS nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che le necessarie risorse sono già state attribuite al medesimo Dicastero, rispettivamente, dall'articolo 23, comma 7, lettera n), e dall'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo n. 47 del 2020.
  Osserva che la rimodulazione della percentuale dei posti assegnabili mediante la procedura ordinaria e la procedura straordinaria di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica, disposta dal comma 6 dell'articolo 20, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, in considerazione dell'elevato numero di supplenti con più di 36 mesi di servizio e del numero di posti da bandire, le platee di aspiranti alle due procedure concorsuali sono in larga misura sovrapponibili e, in ogni caso, i docenti incaricati, a prescindere dall'immissione in ruolo, hanno diritto alla progressione per posizioni retributive dei corrispondenti docenti di ruolo.
  Con riferimento all'articolo 21, comma 2, rileva che la quantificazione degli oneri connessi allo svolgimento dei concorsi da parte del Ministero dell'istruzione e del merito e delle maggiori spese di funzionamento derivanti dalle nuove assunzioni è stata effettuata sulla base delle spese storiche riferite, rispettivamente, ad analoghe procedure concorsuali svolte negli anni precedenti e al funzionamento dell'Amministrazione centrale.
  Fa presente, poi, che l'incremento del fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito disposto dall'articolo 21, comma 3, è stato determinato tenendo conto dell'esigenza di riassorbire la mancata integrazione del fondo a valere sui risparmi derivanti dalla cessazione dal servizio di personale delle aree professionali e di incrementare le disponibilità finanziarie da destinare all'attuazione degli istituti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
  Evidenzia che gli oneri derivanti dalla riduzione della durata dei corsi di accesso a capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quantificati nelle tabelle elaborate dall'Amministrazione competente, corrispondono all'importo indicato dall'articoloPag. 120 26, comma 6, pari a 403.065 euro per l'anno 2023.
  Con riferimento alle disposizioni dell'articolo 27 in materia di potenziamento dell'organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, osserva che gli elementi forniti dall'Amministrazione competente circa gli oneri derivanti dalla corresponsione dei buoni pasto e dei compensi per il lavoro straordinario confermano la quantificazione effettuata nella relazione tecnica riferita ai commi 2 e 4 del medesimo articolo 27.
  Fa presente, altresì, che le disposizioni dell'articolo 30 relative alle attività di controllo affidate alla società Agecontrol hanno natura sostanzialmente ricognitiva di funzioni già affidate alla medesima società e, pertanto, ad esse si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Osserva che dalla nomina di un Commissario ad acta da parte del CONI per l'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 34 non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, da un lato, i soggetti su cui grava l'onere di adeguamento statutario vi provvederanno nell'ambito delle dotazioni disponibili, e, dall'altro, la nomina del predetto Commissario ha natura eventuale e allo stesso non saranno corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati.
  Infine, sottolinea che le disposizioni di cui all'articolo 42, nel prevedere che la concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga per le imprese di interesse strategico con almeno 1.000 lavoratori dipendenti abbia una durata massima di ulteriori quaranta settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2023, contemplano la possibilità di concedere l'integrazione salariale anche per periodi precedenti la data di approvazione del decreto in esame, giacché si prevede espressamente che l'integrazione sia autorizzata «in continuità con le tutele già autorizzate».

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, anche alla luce dei contenuti della nota depositata dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1239, di conversione in legge del decreto-legge n. 75 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le disposizioni di cui all'articolo 10, che prevedono la possibilità per l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, di rimodulare la propria dotazione organica, al fine di inquadrare come professionisti di I qualifica professionale il personale già inquadrato presso l'Amministrazione di provenienza con qualifica di Funzionario, avranno attuazione nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali della medesima Agenzia;

    l'importo delle spese di funzionamento autorizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 13, relative all'assunzione presso il Ministero della giustizia di 70 unità di personale dirigenziale di livello non generale, comprende spese per la formazione, per il funzionamento degli uffici, per il mobilio e le dotazioni librarie;

    con riferimento alla copertura finanziaria delle disposizioni dell'articolo 13, comma 5, relativo allo svolgimento di attività di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa da parte del Ministero della giustizia, le risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge di bilancio per l'anno 2023 ripartite in favore del Ministero della giustizia sono pari a 1.250.000 euro per l'anno 2023, a 1.562.500 euro per l'anno 2024 e a 1.875.000 euro a decorrere dall'anno 2025;

    l'importo delle spese di funzionamento indicato al comma 6 dell'articolo 14, Pag. 121derivanti dall'assunzione di personale dirigenziale presso l'amministrazione penitenziaria, riguarda spese per la formazione iniziale e continuativa, spese di missione per i tirocini formativi nonché spese per cancelleria, mobili e arredi e si riferisce non solo alle trenta unità di dirigente penitenziario da assumere ai sensi del precedente comma 5, ma anche al dirigente generale penitenziario da assumere ai sensi del successivo comma 8;

    con riferimento all'articolo 15, la stima degli oneri relativi alla commissione esaminatrice del concorso per l'accesso in magistratura riveste carattere di estrema prudenzialità, essendo stata elaborata nel presupposto che tutti i componenti della commissione provengano da una sede diversa da quella di svolgimento delle riunioni della stessa commissione;

    le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, utilizzate, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 18, comma 3, sono effettivamente disponibili per tutte le annualità indicate dalla disposizione;

    il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica potrà far fronte alle nuove attività istruttorie in materia di Emission Trading System, attribuite ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), e potrà avvalersi in via convenzionale di Unioncamere per l'implementazione informatica del Portale ETS nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che le necessarie risorse sono già state attribuite al medesimo Dicastero, rispettivamente, dall'articolo 23, comma 7, lettera n), e dall'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo n. 47 del 2020;

    la rimodulazione della percentuale dei posti assegnabili mediante la procedura ordinaria e la procedura straordinaria di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica, disposta dal comma 6 dell'articolo 20, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, in considerazione dell'elevato numero di supplenti con più di 36 mesi di servizio e del numero di posti da bandire, le platee di aspiranti alle due procedure concorsuali sono in larga misura sovrapponibili e, in ogni caso, i docenti incaricati, a prescindere dall'immissione in ruolo, hanno diritto alla progressione per posizioni retributive dei corrispondenti docenti di ruolo;

    con riferimento all'articolo 21, comma 2, la quantificazione degli oneri connessi allo svolgimento dei concorsi da parte del Ministero dell'istruzione e del merito e delle maggiori spese di funzionamento derivanti dalle nuove assunzioni è stata effettuata sulla base delle spese storiche riferite, rispettivamente, ad analoghe procedure concorsuali svolte negli anni precedenti e al funzionamento dell'Amministrazione centrale;

    l'incremento del fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito disposto dall'articolo 21, comma 3, è stato determinato tenendo conto dell'esigenza di riassorbire la mancata integrazione del fondo a valere sui risparmi derivanti dalla cessazione dal servizio di personale delle aree professionali e di incrementare le disponibilità finanziarie da destinare all'attuazione degli istituti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro;

    gli oneri derivanti dalla riduzione della durata dei corsi di accesso a capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quantificati nelle tabelle elaborate dall'Amministrazione competente, corrispondono all'importo indicato dall'articolo 26, comma 6, pari a 403.065 euro per l'anno 2023;

    con riferimento alle disposizioni dell'articolo 27 in materia di potenziamento dell'organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, gli elementi forniti dall'Amministrazione competente circa gli oneri derivantiPag. 122 dalla corresponsione dei buoni pasto e dei compensi per il lavoro straordinario confermano la quantificazione effettuata nella relazione tecnica riferita ai commi 2 e 4 del medesimo articolo 27;

    le disposizioni dell'articolo 30 relative alle attività di controllo affidate alla società Agecontrol hanno natura sostanzialmente ricognitiva di funzioni già affidate alla medesima società e, pertanto, ad esse si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    dalla nomina di un Commissario ad acta da parte del CONI per l'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 34 non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, da un lato, i soggetti su cui grava l'onere di adeguamento statutario vi provvederanno nell'ambito delle dotazioni disponibili, e, dall'altro, la nomina del predetto Commissario ha natura eventuale e allo stesso non saranno corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati;

    le disposizioni di cui all'articolo 42, nel prevedere che la concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga per le imprese di interesse strategico con almeno 1.000 lavoratori dipendenti abbia una durata massima di ulteriori quaranta settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2023, contemplano la possibilità di concedere l'integrazione salariale anche per periodi precedenti la data di approvazione del decreto in esame, giacché si prevede espressamente che l'integrazione sia autorizzata “in continuità con le tutele già autorizzate”;

   rilevata la necessità di:

    integrare la clausola di invarianza di cui all'articolo 11, comma 2, al fine di prevedere che alle attività di controllo ivi previste il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provveda non solo nell'ambito delle risorse umane ma anche di quelle strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    esplicitare all'articolo 14, comma 6, che l'importo delle spese di funzionamento ivi indicato comprende anche quelle connesse all'incremento della dotazione organica di una unità di dirigente generale penitenziario, di cui al successivo comma 8;

    precisare all'articolo 16, comma 3, che l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione è quella di cui all'articolo 2, comma 37, della legge n. 150 del 2005, anziché quella di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 26 del 2006 indicata nel testo del provvedimento, dal momento che quest'ultima disposizione non reca una autorizzazione di spesa ma una copertura finanziaria a valere sulle medesime risorse di cui all'articolo 2, comma 37, della legge n. 150 del 2005;

    allineare la copertura finanziaria degli oneri complessivamente recati dall'articolo 27, comma 5, agli oneri risultanti dalle singole autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 27;

    inserire all'articolo 28, comma 1, un'apposita clausola d'invarianza finanziaria volta a specificare che allo svolgimento delle prove concorsuali ivi previste si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    specificare all'articolo 29 che l'eventuale ricorso a ditte specializzate da parte del Commissario straordinario per la peste suina potrà avvenire nei limiti delle eventuali disponibilità risultanti dalla contabilità speciale intestata al Commissario stesso di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 9 del 2022, anziché a valere sulle risorse di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 2, posto che tale disposizione si limita a prevedere la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal richiamato comma 2-bis;

    precisare all'articolo 33 che gli oneri cui si fa fronte attraverso le maggiori entratePag. 123 derivanti dalla revisione della disciplina sulle plusvalenze nel settore sportivo sono quelli riferiti agli anni dal 2024 al 2027, anziché agli anni dal 2023 al 2027, come attualmente previsto dal testo, non essendo previsti oneri per l'anno 2023;

   rilevata, altresì, l'opportunità di:

    inserire all'articolo 4 una clausola d'invarianza finanziaria e l'espressa autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in considerazione del fatto che la riorganizzazione del Ministero della difesa, ivi prevista, implicherà una riallocazione delle risorse all'interno dello stato di previsione del medesimo Dicastero;

    ritenuto infine che, con riferimento all'articolo 27, comma 2, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato al presente provvedimento, dovrebbero essere indicati anche gli effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto delle spese relative ai buoni pasto connesse all'incremento della dotazione organica dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: risorse umane con le seguenti: risorse umane, strumentali e finanziarie.

   All'articolo 14, comma 6, dopo le parole: di cui ai commi 4 e 5 aggiungere le seguenti: nonché per le spese di funzionamento derivanti dal comma 8.

  Conseguentemente, all'articolo 14, comma 9, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dal comma 6,.

   All'articolo 16, comma 3, sostituire le parole: riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 con le seguenti: riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

   All'articolo 27, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: a euro 2.401.507 per il 2023 e a euro 7.204.519 annui a decorrere dal 2024 con le seguenti: a euro 2.401.508 per l'anno 2023 e a euro 7.204.520 annui a decorrere dall'anno 2024.

   All'articolo 28, comma 1, lettera a), dopo le parole: dei predetti tirocinanti aggiungere le seguenti: . Allo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

   All'articolo 29, comma 1, lettera g), sostituire le parole: utilizzando i fondi di cui al comma 2-quinquies del presente articolo con le seguenti: a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al comma 2-bis.

   All'articolo 33, comma 4, sostituire le parole: dal 2023 con le seguenti: dal 2024.

   All'articolo 34, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  e con la seguente condizione:

   All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

    a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pag. 124

    b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
C. 1322 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, ricorda preliminarmente che il testo iniziale del disegno di legge, che dispone la conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, è corredato di relazione tecnica, la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni. Evidenzia, inoltre, che gli emendamenti approvati dal Senato, ad eccezione di quelli di iniziativa governativa, non sono corredati di relazione tecnica. Ricorda, infine, che, in prima lettura, nel corso dell'esame in sede consultiva presso la 5a Commissione Bilancio del Senato, nella seduta del 5 luglio 2023 il Governo ha depositato una nota recante taluni elementi di chiarimento rispetto ai profili finanziari del provvedimento.
  Nel rinviare pertanto alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per una compiuta disamina degli aspetti finanziari del provvedimento, richiama in particolare l'attenzione sulle disposizioni del testo rispetto alle quali ritiene opportuno acquisire specifici chiarimenti da parte del Governo.
  Per quanto concerne l'articolo 5, recante disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 18, comma 2, della legge n. 115 del 2015, consentendo ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali, di cumulare i periodi assicurativi presso le assicurazioni di iscrizione con quelli maturati presso le organizzazioni internazionali, anche ai fini del conseguimento della pensione anticipata, mentre a legislazione previgente il cumulo era valevole per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti. Riguardo agli oneri recati dal provvedimento, preso atto dei parametri forniti dal Governo rileva che la stima risulta sostanzialmente verificabile ed è, peraltro, in linea con le stime relative alla previgente normativa che, con riferimento alle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, prevedeva oneri che, a regime, risultavano lievemente inferiori rispetto a quelli stimati dalla norma in esame relativamente all'anticipazione della pensione di anzianità. Con riferimento all'importo medio annuo lordo della pensione anticipata, prende atto della stima della relazione tecnica circa il parametro di 20.000 euro, che sembra riguardare la sola quota a carico dell'INPS, ma ritiene comunque utile acquisire sul punto una conferma. Considera altresì necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità dei tassi di inflazione scontati nella stima degli oneri, con particolare riguardo al tasso medio di inflazione dell'1,8 per cento stimato con riferimento al triennio 2023-2025, posto che nel Documento di Pag. 125economia e finanza dell'aprile 2023, la stima del deflatore dei consumi è indicata al 4,8 per cento nel 2023, al 2,7 per cento nel 2024 e al 2,0 per cento al 2025, per una media nel triennio del 3,5 per cento.
  Per quanto concerne l'articolo 8-bis, evidenzia che la norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un Fondo volto al monitoraggio e alla gestione dei siti Natura 2000 con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024. In particolare, osserva che le risorse del Fondo sono destinate a finanziare investimenti da parte delle regioni finalizzati alla realizzazione di misure di ripristino attivo, nonché all'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni. Al riguardo, nel rilevare che l'onere è comunque limitato all'entità della dotazione del Fondo in esame, tenuto conto che l'emendamento che ha introdotto la disposizione, approvato dal Senato in prima lettura, non è corredato di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ritiene che andrebbe comunque acquisita una conferma che le spese finanziabili siano integralmente classificabili come in conto capitale, posto che la relativa copertura è disposta mediante corrispondente riduzione di risorse anch'esse di conto capitale. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 8-bis provvede agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000, con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che reca le occorrenti disponibilità. Nel rilevare che, alla luce di tale ricostruzione, non ha osservazioni da formulare sulla copertura finanziaria in esame, segnala che la disposizione non autorizza espressamente il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  In relazione all'articolo 11, comma 3-bis, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma consente, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025, alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di indire procedure di reclutamento straordinarie, a valere sui posti che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi di vigenti graduatorie, riservate a docenti non di ruolo che abbiano svolto negli ultimi otto anni, presso le medesime istituzioni, specifiche attività, tra le quali anche quelle di insegnamento, per almeno tre anni anche non continuativi. Tali procedure sono finalizzate all'assunzione dei suddetti docenti a tempo indeterminato e alla loro conferma in ruolo. Per far fronte agli oneri relativi alle procedure di reclutamento viene previsto, a carico dei candidati, il pagamento di un contributo, la cui determinazione è rimessa al Ministero dell'università. Al riguardo osserva che, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che l'indizione delle procedure di reclutamento straordinarie a valere sui posti che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi di vigenti graduatorie, abbia luogo nei limiti delle facoltà assunzionali come definite nell'ambito della relativa programmazione delle attività di reclutamento. A questo riguardo rileva, per altro, che un vincolo analogo è contenuto all'articolo 2, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2019, in materia di procedure di reclutamento del personale AFAM. Su tale aspetto ritiene pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  Con riferimento all'articolo 12, evidenzia preliminarmente che la disposizione in esame è finalizzata a superare i rilievi della Commissione europea circa la natura della prestazione di lavoro resa dal personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco cosiddetto discontinuo, dalla stessa ritenuto assimilabile ad un rapporto di lavoro a tempo determinato e il cui rapporto con l'amministrazione andrebbe pertanto regolato secondo il suindicato istituto giuridico e non con le modalità semplificate degli attuali richiami in servizio. A tale Pag. 126fine, la norma delinea una disciplina volta a favorire il transito in ruolo del suddetto personale mediante apposite procedure concorsuali: in particolare viene previsto l'incremento delle dotazioni organiche delle qualifiche di vigile del fuoco e di operatore rispettivamente di 350 e di 200 unità, autorizzando, altresì, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, l'assunzione di un corrispondente numero di unità del predetto Corpo, a decorrere dal 1° ottobre 2023, con riserva integrale dei relativi posti in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco attualmente utilizzato in modo discontinuo, ai sensi dei commi 1 e 2. Osserva, in proposito, che le suddette assunzioni vengono disposte in un numero determinato di unità, laddove, a fronte dei relativi oneri configurati come limiti massimi di spesa, anch'esse avrebbero dovuto essere indicati entro un limite massimo.
  Relativamente all'articolo 14, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma, con riferimento al personale docente e a quello tecnico, amministrativo e ausiliario delle istituzioni scolastiche, dispone il riconoscimento per intero, come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici della carriera, del servizio non di ruolo prestato presso le medesime istituzioni; ciò in luogo del previgente regime che prevede, a tale riguardo, un riconoscimento soltanto parziale; in particolare per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo per i docenti, e per un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici, per gli ATA, come risultante dal comma 1, rispettivamente alle lettere a) e c).
  Rileva che, ai fini previdenziali, le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dall'entrata in vigore delle stesse disposizioni, come risultante dal comma 2. Evidenzia che gli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), sono indicati pari a euro 17.305.441 per il 2024, euro 26.604.529 per il 2025 ed euro 17.305.441 annui a decorrere dal 2026, mentre quelli di cui al comma 1, lettera c), sono, altresì, indicati pari a euro 1.518.396 per il 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dal 2024, e agli stessi si provvede ai sensi dell'articolo 26. Osserva che sul punto la relazione tecnica e l'ulteriore documentazione pervenuta al Senato forniscono un copioso corredo di dati ed elementi di valutazione ai fini della quantificazione dei suddetti importi, precisando, tra l'altro, che la norma, è finalizzata a far venir meno il contenzioso relativo alle ricostruzioni di carriera effettuate sulla base del previgente regime, che sono state impugnate dinanzi al giudice, anche con cause collettive, e che sono state in gran parte esitate con l'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo, prevenendo, inoltre, le cause relative al risarcimento del danno comunitario da abuso di contratti a termine. Osserva che la relazione tecnica precisa, inoltre, che la norma non possiede efficacia retroattiva e si applicherà alle richieste di ricostruzione di carriera che perverranno dagli immessi in ruolo dall'anno scolastico 2023/2024 in poi. Tanto premesso, pur prendendo atto dei summenzionati dati che consentono di verificare, nel complesso, gli importi degli oneri recati dalla disposizione, ritiene che andrebbero forniti innanzitutto dei chiarimenti da parte del Governo in merito agli eventuali effetti di trascinamento che la disciplina in esame potrebbe determinare nei confronti del personale già in servizio che, non avendo eventualmente provveduto ad effettuare ricorso avverso le ricostruzioni di carriera disciplinate in base al previgente regime, potrebbe ora essere indotto a instaurare un contenzioso nei confronti dell'amministrazione per vedersi riconosciuto il beneficio di cui trattasi, già previsto in linea generale dalla disciplina europea e limitato invece dalla disposizione in esame al solo personale immesso in ruolo dall'anno scolastico 2023/2024. Fa presente che andrebbero, inoltre, forniti chiarimenti in merito agli effetti finanziari ascritti al comma 1 con specifico riguardo al personale docente, di cui alla lettera a), e al personale ATA, di cui alla lettera c), così come riportati sul prospetto riepilogativo. Rileva che al riguardo, Pag. 127infatti, la determinazione degli importi relativi alle maggiori entrate fiscali e contributive, così come evidenziati sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, con riferimento al comma 1, lettera a), sono pari per ciascun anno del triennio 2024-2026 a circa 84 per cento degli importi di maggior spesa corrente lorda riferiti alla medesima disposizione. Osserva che con riferimento al comma 1, lettera c), i medesimi effetti di maggiori entrate fiscali e contributive riportati sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto sono altresì pari a circa il 46 per cento per il 2023 e a circa l'82 per cento per ciascun anno del triennio 2024-2026 degli importi di maggior spesa corrente lorda relativi alla medesima disposizione. Rileva che quanto evidenziato nel prospetto riepilogativo sembra, pertanto, discostarsi in modo consistente dalla prassi contabile finora seguita al riguardo, in base alla quale, le entrate correlate alle trattenute fiscali e previdenziali sui redditi da lavoro dipendente nelle pubbliche amministrazioni vengono stimate prudenzialmente in circa il 49 per cento della spesa lorda per i medesimi redditi.
  Per quanto concerne l'articolo 15, evidenzia che la disposizione estende il riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ovvero la Carta del docente, di cui alla legge n. 107 del 2015, per un importo di 500 euro annui a persona, per l'anno 2023 anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. Rileva che a tal fine, sono stanziati 10,9 milioni di euro per il 2023. Fa presente che l'intervento del legislatore, come evidenziato nella relazione illustrativa, è volto a recepire l'ordinanza del 18 maggio 2022 della Corte di giustizia dell'Unione europea, Sezione VI, nella causa C-450/21, che ha ritenuto non compatibile con il diritto europeo la limitazione del beneficio finanziario della Carta elettronica ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti non di ruolo o comunque a tempo determinato, in considerazione dell'analogia di situazione in cui le due categorie versano rispetto alla specifica esigenza di aggiornamento e formazione continua che lo strumento è teso a soddisfare. Rileva che la relazione tecnica e la nota depositata dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato forniscono le informazioni sulla cui base la quantificazione dell'onere per l'anno 2023 è ricostruibile. Al riguardo, dunque, pur rilevando preliminarmente che l'intervento viene ricondotto ad un limite di spesa e che la relazione tecnica fornisce gli elementi sulla cui base lo stanziamento risulta congruo rispetto alla finalità della misura da attuare, rileva tuttavia che la norma in esame interviene per il solo anno 2023, laddove la pronuncia unionale sopra citata parrebbe richiedere un intervento di carattere permanente in quanto «osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario [...], concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali [...]». Nel rammentare che la disciplina della Carta del docente è di carattere permanente, reputa pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo circa l'idoneità di un intervento una tantum per risolvere un'antinomia di carattere permanente.
  Riguardo all'articolo 17, evidenzia che la norma attribuisce la qualifica di «carte valori» agli attestati di iscrizione e alle attestazioni di soggiorno permanente rilasciati ai cittadini dell'Unione europea che intendano soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi o permanentemente. Osserva che le attestazioni sono prodotte e fornite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, secondo caratteristiche e modalità definiti con apposita convenzione tra il medesimo Istituto e il Ministero dell'interno. Rileva, altresì, che agli attestati si applicano l'imposta di bollo e, ai fini delle dichiarazioni e iscrizioni anagrafiche, dei diritti fissi e di segreteria, che restano di spettanza del comune incaricato della distribuzione, e che alla norma sono ascritti oneri valutati in 120.000 euro per l'anno Pag. 1282023 e in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  Secondo quanto specificato dalla relazione tecnica, la quantificazione dell'onere si basa sulla stima del fabbisogno nazionale di attestazioni pari a 160.000 al costo unitario di 1,25 euro, comprendente gli oneri per la produzione e fornitura dell'attestazione. Con riferimento al costo unitario considerato non si formulano osservazioni alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha chiarito che il predetto costo pari a 1,25 euro, su indicazione del Servizio bilancio dell'IPZS, deriva dalla quantificazione sia delle varie fasi produttive sia degli elementi di sicurezza presenti nel documento progettato in conformità del regolamento (UE) 1157/2019, ferma restando l'utilità di acquisire sul punto maggiori elementi di quantificazione anche alla luce di quanto affermato dalla stessa nota del Governo presentata nel corso dell'esame al Senato, che paragona le attestazioni in argomento «nel formato, per la modalità di consegna e per alcuni elementi di sicurezza presenti all'interno (carta filigranata, numerazione progressiva) al permesso di soggiorno cartaceo, il cui costo unitario è pari a 2,20 euro».
  Con riferimento all'articolo 18, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma modifica il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, per adeguarlo ad alcuni regolamenti dell'Unione europea. Tra i contenuti precettivi di questi ultimi, rilevano in particolare, entro la cornice normativa posta dal codice delle frontiere Schengen, l'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, ETIAS; l'istituzione di un sistema di ingressi/uscite, EES, con registrazione dei dati di ingresso e di uscita nonché relativi al respingimento, per i cittadini di Paesi terzi; l'istituzione di un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'Unione europea nel settore delle frontiere e dei visti e nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione. Evidenzia come l'articolo rechi una clausola di invarianza in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento delle stesse con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Fa presente che la relazione tecnica ribadisce l'assenza di oneri affermando, da un lato, il carattere ordinamentale delle norme e, dall'altro, che le amministrazioni interessate possono svolgere gli adempimenti e i compiti previsti con il ricorso alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Inoltre, rileva che la nota presentata dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato fornisce elementi di valutazione circa lo stato dei progetti realizzativi dei sistemi informativi EES, ETIAS e delle componenti tecnologiche dell'interoperabilità. Al riguardo, fa presente che la nota fornisce dati circa il finanziamento dei progetti che è totalmente a carico dell'Unione europea: 614.000 euro per il progetto ETIAS e 2.275.158,28 euro per il sistema EES. Con riferimento ai compiti assegnati alle autorità nazionali circa la gestione e l'implementazione delle basi dati afferenti ai sistemi informativi sopra richiamati, rileva che per i profili di quantificazione appare necessario che il Governo assicuri che le amministrazioni possano espletare i nuovi compiti con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, posto che le risorse dell'Unione europea, sulla base di quanto emerge dalla predetta nota, sembrerebbero destinate allo sviluppo e progettazione delle basi dati e non anche alla gestione e alla acquisizione dell'hardware necessario al loro funzionamento.
  Con riferimento all'articolo 24-bis, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano modifiche al decreto legislativo n. 70 del 2014, in materia di diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, prevedendone l'adeguamento al regolamento UE n. 782 del 2021. Con riferimento, in particolare, alla disciplina transitoria contenuta nel comma 2 dell'articolo in esame, rileva che andrebbe chiarito se siano prevedibili Pag. 129effetti di contenzioso promosso degli operatori di settore riguardo alle sanzioni ad essi applicate per fatti commessi nel periodo compreso fra l'8 giugno 2023 e la futura data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Fa presente che la norma ora introdotta, infatti, prevede che le nuove disposizioni, ivi comprese quelle sanzionatorie, si applichino alle violazioni del regolamento UE n. 782 del 2021, cioè il nuovo regolamento, «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», mentre per le violazioni del regolamento CE n. 1371 del 2007, cioè il vecchio regolamento, «precedenti alla data del 7 giugno 2023 continua a trovare applicazione il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Evidenzia che non viene invece specificato quale sia la disciplina, sostanziale e sanzionatoria, applicabile nel periodo compreso fra l'8 giugno 2023 e la futura data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Su tale aspetto, considera pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.
  Riguardo l'articolo 25-bis, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma, introdotta con emendamento non corredato di relazione tecnica, modifica il decreto legislativo n. 6 del 2016 e il decreto legislativo n. 504 del 1995 al fine di estendere alcune disposizioni vigenti sui prodotti del tabacco ai prodotti del tabacco riscaldato. In proposito, con riferimento alla modifica apportata al comma 2, lettera e-bis), dell'articolo 39-bis del decreto legislativo n. 504 del 1994, in materia di applicazione dell'accisa sui tabacchi, pur rilevando che nel corso dell'esame in prima lettura il Governo ha escluso che dalla disposizione derivino effetti onerosi e che la Commissione Bilancio ha espresso parere non ostativo sul testo della proposta di legge inclusivo del presente emendamento, evidenzia comunque la necessità di acquisire dati ed elementi di maggiore dettaglio in merito ad eventuali effetti sul gettito fiscale che potrebbero determinarsi per effetto della predetta modifica in relazione alla tassazione sui tabacchi da inalazione senza combustione.
  Per quanto concerne l'articolo 26, in merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo in oggetto, al comma 1, lettere da a) a d), provvede agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031 e a euro 71.364.752 annui a decorrere dall'anno 2032, e agli oneri derivanti dall'articolo 5, valutati in euro 3.024.000 per l'anno 2023, in euro 3.097.000 per l'anno 2024, in euro 3.286.000 per l'anno 2025, in euro 3.574.000 per l'anno 2026, in euro 4.097.000 per l'anno 2027, in euro 4.773.000 per l'anno 2028, in euro 5.258.000 per l'anno 2029, in euro 5.624.000 per l'anno 2030, in euro 5.694.000 per l'anno 2031 e in euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032, tramite le seguenti modalità: quanto a euro 5.042.028 per l'anno 2023 ed euro 12.402.849 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile»; quanto a 120.000 euro per l'anno 2023 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'interno; quanto a euro 44.874.000 per l'anno 2023, a euro 44.997.000 per l'anno 2024, a euro 68.345.716 per l'anno 2025, a euro 70.817.750 per l'anno 2026, a euro 71.610.285 per l'anno 2027, a euro 72.741.815 per l'anno 2028, a euro 73.226.815 per l'anno 2029, a euro 73.592.815 per l'anno 2030, a euro 73.861.396 per l'anno 2031 e a euro 64.526.903 annui a decorrere dall'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo Pag. 130per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234; quanto a euro 3.332.509 per l'anno 2023, a euro 33.638.768 per l'anno 2024 e a euro 21.286.620 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Al riguardo, osserva preliminarmente che la relazione tecnica allegata al provvedimento afferma che ciascuna delle citate voci di copertura presenta le necessarie disponibilità.
  Ciò posto, in merito alla prima modalità di copertura finanziaria, nel rilevare che la stessa non sembra direttamente riconducibile a uno dei mezzi di copertura espressamente elencati all'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, osserva che gli stanziamenti incisi dovrebbero essere quelli allocati sui capitoli 1802 e 1822 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, che nel vigente bilancio di previsione dello Stato recano, rispettivamente, importi pari a euro 21.515.101 e a euro 1.487.748 per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025. In tale quadro, ferma l'opportunità di un chiarimento sull'idoneità della copertura finanziaria, prende atto della astratta congruità delle risorse utilizzate rispetto agli oneri cui essa provvede. Rileva che andrebbe, tuttavia, acquisita una conferma da parte del Governo in merito all'effettiva sostenibilità di tale riduzione di spesa a fronte dei fabbisogni originariamente previsti a valere sulla stessa, tenuto in particolare conto della natura obbligatoria degli oneri relativi al pagamento degli stipendi, come stabilito dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della citata legge n. 196 del 2009. Evidenzia, infine, che il comma 3 reca una generale clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che, fatto salvo quanto stabilito dal comma 1, dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nell'osservare che la disposizione non richiama espressamente tra le norme escluse dalla clausola di invarianza l'articolo 8-bis, che, come si è precedentemente evidenziato, al comma 3 reca una autonoma norma di copertura finanziaria, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di considerare che l'esclusione prevista dalla norma in esame si applichi anche all'articolo 8-bis.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in esame, aggiornata all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 2), riservandosi di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018.
C. 1149 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che il disegno di legge, già approvato senza modificazioni dal Senato, dispone la ratifica e l'esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018, ed è corredato di relazione tecnica.Pag. 131
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli oneri derivanti dal provvedimento, indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica, ammontano a euro 77.079 annui, di cui 55.879 euro hanno natura di previsione di spesa, ossia di oneri valutati, comprensivi di spese di missione, di trasferimento di detenuti in Italia, di comparizione di testimoni e periti, per il trasferimento di cose, per le squadre investigative comuni e per le consegne vigilate e controllate, mentre 17.200 euro hanno natura di limiti massimi di spesa, ossia di oneri autorizzati, comprensivi di spese di traduzione di atti e documenti, spese per compensi per testimoni e periti, per videoconferenze e interpretariato.
  Al riguardo, non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, che appaiono in linea con quelli forniti da relazioni tecniche presentate in passato in relazione a provvedimenti di analogo contenuto normativo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 3, comma 1, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 10, 12, 18, 19 e 24 del Trattato oggetto di ratifica, valutati in euro 55.879 a decorrere dall'anno 2023, e dalle rimanenti spese derivanti dagli articoli 14 e 24 del medesimo Trattato, pari a euro 17.200 a decorrere dall'anno 2023. Sotto il profilo formale osserva che la disposizione in esame richiama per due volte le spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 24 del Trattato, che, più correttamente, costituiscono, in parte, spese valutate e, per la restante parte, spese autorizzate, nei termini indicati dalla relazione tecnica allegata al provvedimento. Ritiene che sarebbe stato, pertanto, preferibile fare riferimento nel primo caso a «quota parte» delle spese derivanti dall'articolo 24 e nel secondo caso alle «rimanenti» spese derivanti dal medesimo articolo. Complessivamente, rileva che gli oneri totali derivanti dal Trattato ammontano a 73.079 euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui 55.879 euro aventi natura di oneri valutati e 17.200 euro aventi natura di oneri autorizzati, e che alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità.
  Tutto ciò considerato, propone di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento.

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019.
C. 1150 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che il disegno di legge, già approvato senza modificazioni dal Senato, ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della Difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019, ed è corredato di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva che gli oneri complessivi derivanti dall'Accordo vengono indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica come valutati in euro 4.876 ad anni alterni a decorrere dal 2023. Al riguardo, prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica per cui tali oneri sono riferiti alle spese di missione relative all'invio in Ghana di una delegazione di due ufficiali, uno qualificato dalla relazione tecnica come generale di brigata e l'altro come tenente Pag. 132colonnello/maggiore, per partecipare agli incontri periodici; rileva, inoltre, che tali oneri, secondo il tenore della disposizione finanziaria, sono configurati come valutati, coerentemente con la prassi seguita per altre ratifiche. Quanto alla modulazione temporale dell'onere, non formula osservazioni nel presupposto che il primo incontro dei gruppi di lavoro tecnici si svolga nel 2023 in Ghana.
  Con riferimento alle riunioni di cooperazione che si svolgeranno in Italia e alle attività di cooperazione, prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, e confermato dal Governo durante l'esame al Senato, sull'articolo 7 dell'Accordo, per cui la Parte italiana non intende concedere alla Parte ghanese anticipazioni al personale interessato alle attività di collaborazione regolate dall'Accordo. Prende atto, altresì, di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in merito all'articolo 10 dell'Accordo, circa la natura meramente eventuale degli oneri correlati al risarcimento dei danni derivanti dalle attività di cooperazione. Evidenzia infatti che, in base a quanto espressamente previsto dall'articolo 4, comma 2, del disegno di legge di ratifica, e come precisato dalla relazione tecnica, a tali eventuali fattispecie dannose, e ai conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Rileva che tale previsione è coerente con la prassi seguita nel caso di altre ratifiche. Non ha nulla da osservare, infine, con riguardo ai trattamenti medici d'urgenza in favore del personale militare della Parte inviante, come all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), posto che, come precisato dalla relazione tecnica, questi saranno assicurati a condizione che la medesima Parte ne sostenga le spese.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutati in euro 4.876 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità. Ciò posto, non ha osservazioni da formulare. Rileva inoltre che l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica, ad esclusione degli articoli 2, 3, 4 e 5, oggetto di apposita copertura finanziaria ai sensi del precedente articolo 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 10, 12, paragrafo 1, lettera d), e 16, si farà fronte mediante apposito provvedimento legislativo. Anche a tale riguardo, non ha osservazioni da formulare.
  Tutto ciò considerato, formula la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione,

    esaminato il disegno di legge C. 1150, approvato dal Senato della Repubblica, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019;

    nel presupposto che il primo incontro dei Gruppi di lavoro tecnici di cui all'articolo 3 dell'Accordo si svolgerà in Ghana nel corso dell'anno 2023, in coerenza con il profilo temporale degli oneri indicato dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE»

  La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 14.25.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

  Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. Pag. 133– Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 14.25.

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023.
Doc. XIII, n. 1.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame della relazione, rinviato nella seduta del 4 luglio 2023.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nel rammentare che il relatore, onorevole Ottaviani, nella scorsa seduta ha illustrato i contenuti della Relazione, dà quindi la parola ai deputati che intendano intervenire per l'esame preliminare del predetto documento, fermo restando che la tempistica delle successive fasi della discussione potrà comunque essere più opportunamente definita dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) ricorda preliminarmente come il Ministro Fitto nel corso della sua audizione, svoltasi lo scorso 19 luglio dinanzi alle Commissioni Bilancio e Politiche dell'Unione europea di Camera e Senato ed avente ad oggetto la Relazione ora in esame, non avesse fornito alcuna risposta in merito alla tempistica e all'ammontare della terza rata del PNRR da liquidare in favore del nostro Paese, nonostante fosse stato più volte sollecitato dalle puntuali richieste di chiarimento rivoltegli da esponenti dei gruppi di opposizione.
  In particolare, segnala come nella predetta audizione il Ministro Fitto, per quanto invitato a rendere le pertinenti informazioni al Parlamento, tanto più urgenti in considerazione del significativo fabbisogno di cassa lamentato dai soggetti attuatori degli interventi programmati nell'ambito del PNRR, che avevano legittimamente fatto affidamento sull'anticipazione delle relative risorse, avesse reagito in maniera alquanto stizzita, senza peraltro fornire alcun dato al riguardo.
  Considera una tale reticenza da parte del Ministro Fitto ancor più censurabile alla luce del fatto che, decorse solo poche ore dalla citata audizione, il giorno successivo si è appreso dell'intervenuto accordo tra il Governo italiano e la Commissione europea in merito all'erogazione al nostro Paese della terza rata delle risorse del PNRR, sia pure defalcata dei circa 500 milioni di euro previsti in relazione all'obiettivo, non raggiunto nei termini prestabiliti, della realizzazione di nuovi alloggi universitari.
  Nel biasimare nuovamente che il Ministro Fitto, nella sua audizione, non abbia inteso fornire alle Commissioni competenti dei due rami del Parlamento un quadro completo ed aggiornato dello stato effettivo delle interlocuzioni allora in corso con la Commissione europea, osserva altresì come durante la stessa audizione sia stato sottaciuto un elemento non secondario relativo alla quarta rata del PNRR, dal momento che, oltre alla rimodulazione di 10 dei 27 obiettivi da raggiungere entro il primo semestre dell'anno 2023, ad essi si è aggiunto quello, non conseguito nei tempi inizialmente prestabiliti, concernente la realizzazione di alloggi universitari.
  Ritiene, conclusivamente, che la reticenza con la quale il Ministro Fitto ha riferito al Parlamento nel merito delle questioni su cui era interpellato costituisca un'intollerabile lesione non solo della dignità delle Camere ma anche del prestigio della carica istituzionale da lui rivestita, che gli impone di rapportarsi al proprio ruolo con disciplina e onore, come richiesto dalla nostra Carta costituzionale.

  Francesco FILINI (FDI) dichiara di non comprendere le critiche mosse al Ministro Fitto dal deputato Ubaldo Pagano, giudicandole ancora più sconcertanti alla luce del fatto che il Governo Meloni ha concluso pochi giorni addietro un accordo molto positivo con la Commissione europea per l'erogazione della terza rata delle risorse del PNRR. Evidenzia, in proposito, come anche l'obiettivo rappresentato dalla realizzazionePag. 134 di nuovi alloggi universitari dovesse essere in realtà conseguito nel secondo semestre del 2022, facendo dunque riferimento a un lasso di tempo in cui l'attuale Governo si era da poco insediato, motivo per cui, a suo avviso, occorrerebbe piuttosto interrogarsi sulle responsabilità del precedente Governo Draghi per il mancato conseguimento del citato obiettivo. Nel sottolineare peraltro che, in base al medesimo accordo con la Commissione europea, i circa 500 milioni di euro collegati alla realizzazione del predetto obiettivo saranno comunque erogati all'Italia con la quarta rata del PNRR, reputa perlomeno imbarazzante la presente discussione circa l'operato del Ministro Fitto, che, anche a prescindere dalle pur legittime polemiche politiche, dovrebbe piuttosto essere ringraziato per l'impegno profuso a favore del nostro Paese.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), non volendo intervenire nel merito delle questioni sollevate dal deputato Filini, sottolinea tuttavia come il collega Ubaldo Pagano avesse viceversa posto un problema di carattere oggettivo, cui ha senz'altro nuociuto un innegabile difetto di comunicazione da parte del Ministro Fitto. Rileva infatti che quest'ultimo, nella citata audizione dello scorso 19 luglio, ha evidentemente ritenuto di non dover fare alcun accenno all'importante accordo che pure era in via di conclusione tra il Governo italiano e la Commissione europea e di cui naturalmente non poteva che essere già allora ampiamente a conoscenza, mortificando in tal modo il ruolo istituzionalmente assegnato alle Commissioni della Camera e del Senato presso cui quella medesima audizione ha avuto luogo.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della relazione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 14.35.

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita.
(COM(2022) 548 final).
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023.
(Doc. LXXXVI, n. 1).
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio «Affari esteri».
(10597/23).
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei documenti in titolo.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), relatrice, nel sottolineare che la Commissione avvia oggi l'esame congiunto della Relazione programmatica 2023 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, del Programma di lavoro della Commissione europea e del Programma del trio di Presidenze del Consiglio dell'Unione europea, evidenzia preliminarmente che si tratta di un passaggio fondamentale per l'intervento del Parlamento nella definizione della politica europea dell'Italia. Ricorda che questi documenti, alla Camera, sono infatti oggetto di una vera e propria «sessione europea di fase ascendente», dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità del Governo e quelle delle Istituzioni dell'Unione per l'anno in corso, introdotta a partire dal 2011 per effetto della combinazione di modifiche legislative e di pronunce della Giunta per il regolamento.
  Segnala, in particolare, che la Relazione programmatica, predisposta ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, indica obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo Pag. 135nell'anno in corso. Unitamente agli strumenti di programmazione politica e legislativa dell'Unione europea, essa, secondo la procedura prevista dal parere della Giunta per il Regolamento della Camera del 14 luglio 2010, è stata assegnata a tutte le Commissioni permanenti, per i profili ricadenti nell'ambito delle rispettive competenze. Queste approvano un parere mentre l'esame generale è svolto dalla Commissione politiche dell'Unione europea la quale presenta una relazione all'Assemblea. La discussione in Assemblea di norma si conclude con l'approvazione di risoluzioni al Governo.
  Sottolinea dunque che si è in presenza dell'unica procedura annuale che consente a tutti gli organi parlamentari – le quattordici commissioni permanenti e l'Aula – di esprimersi in modo organico, coerente e, al tempo stesso, approfondito sulle linee di azione del nostro Paese a livello europeo. Rileva, altresì, che l'esame dei documenti presenta quest'anno un rilievo politico e strategico particolarmente significativo trattandosi della prima volta che le Camere sono chiamate a questo esercizio nella legislatura iniziata nello scorso ottobre. Per questa ragione, fa presente che intende concentrarsi sulla Relazione programmatica, che è stata predisposta dal Governo tenendo conto delle priorità di cui al Programma di lavoro della Commissione europea, di cui dà quindi sinteticamente conto rappresentando quanto segue.
  La Relazione del Governo si articola in quattro parti, relative rispettivamente allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle specifiche politiche strategiche, alla dimensione esterna dell'Unione europea, al coordinamento nazionale delle politiche europee. Ciascuna parte è suddivisa in capitoli tematici ai quali, secondo il modello utilizzato nei due anni precedenti, vengono ricondotti 113 «dossier» specifici, relativi a singole questioni o proposte legislative dell'Unione europea. Ogni dossier riporta l'obiettivo individuato, le azioni che il Governo intende porre in essere per perseguirlo nonché i risultati attesi.
  Rileva che assumono particolare rilievo per la Commissione Bilancio due dossier specifici, che fanno riferimento all'obiettivo «Un'economia al servizio delle persone» del programma della Commissione europea: il primo attiene alla riforma del quadro di governance economica dell'Unione europea; il secondo alla revisione intermedia del Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea 2021-2027, con la connessa istituzione di nuove risorse proprie.
  Per quanto riguarda, anzitutto, la riforma delle regole economiche e di bilancio dell'Unione europea, in corso di esame ormai dal febbraio 2020, ricorda che lo scorso 26 aprile la Commissione europea ha presentato tre proposte legislative. La prima sostituisce integralmente il regolamento europeo che disciplina il Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri dell'Unione europea e il cosiddetto braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita; la seconda modifica, invece, il regolamento sul braccio correttivo del Patto di stabilità e crescita, che detta le regole per l'attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi; la terza, infine, modifica la direttiva vigente sui quadri di bilancio degli Stati membri.
  Rammenta che la Commissione Bilancio ha recentemente avviato l'esame delle proposte e ha deliberato di svolgere un ciclo di audizioni qualificate per analizzarne più compiutamente e più approfonditamente gli aspetti di maggiore criticità e tecnicità. Ritiene dunque opportuno rinviare all'esame che sarà svolto in quella sede ogni considerazione al riguardo.
  Si limita, in proposito, a ricordare che la Relazione programmatica del Governo si sofferma sulla riforma in questione ricordando, in primo luogo, che l'attuale sistema di regole ha mostrato notevoli problematiche, come la prociclicità, la scarsa capacità di supportare investimenti per la transizione digitale e verde, l'assenza di percorsi di rientro del debito credibili e sostenibili sotto il profilo economico, politico e sociale.
  In secondo luogo, la Relazione dettaglia i princìpi chiave della posizione italiana: un percorso di riduzione del debito graduale ed economicamente e socialmente sostenibile; uno schema di salvaguardia per gli Pag. 136investimenti, inclusi quelli verdi e digitali; un approccio simmetrico nella procedura per gli squilibri macroeconomici eccessivi; la valorizzazione del contributo della procedura per gli squilibri macroeconomici nel rafforzare la titolarità nazionale delle riforme e la trazione politica, migliorando il coordinamento con il Patto di stabilità e crescita; una funzione di stabilizzazione efficace, possibilmente nel contesto di una capacità fiscale centralizzata, che sia anche in grado di supportare la fornitura dei beni pubblici europei.
  Infine, fa presente che la Relazione sostiene che sarebbe opportuno giungere alla definizione di un nuovo quadro prima della disapplicazione della clausola di salvaguardia generale del Patto, che, ricordo, avverrà, come preannunciato dalla Commissione europea, il 1° gennaio dell'anno prossimo.
  Nel programma di diciotto mesi del Consiglio il trio delle Presidenze sostiene che punterà a concludere il riesame delle norme di bilancio dell'Unione europea allo scopo di garantire la sostenibilità di bilancio nell'Unione europea e di promuovere la stabilità macroeconomica e la crescita, salvaguardando nel contempo la capacità degli Stati membri di finanziare investimenti sostenibili e produttivi e di adottare riforme strutturali, esaminando, inoltre, l'ulteriore sviluppo della dimensione sociale nel contesto del Semestre europeo.
  Con riferimento, invece, alla revisione intermedia del Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea 2021-2027 e alla connessa istituzione di nuove risorse proprie, ricorda che la Commissione europea ha presentato le sue proposte lo scorso 20 giugno.
  In particolare, fa presente che la Commissione europea sostiene che da quando, nel 2020, è stato adottato il QFP 2021-2027, l'Unione ha dovuto confrontarsi con una serie senza precedenti di sfide impreviste: gli ulteriori sviluppi della crisi pandemica, la crisi economica, la migrazione, che si è intensificata dopo la pandemia, la guerra russa in Ucraina e la conseguente crisi umanitaria ed energetica, la rapida accelerazione dell'inflazione e dei tassi di interesse, che ha inciso sul bilancio dell'Unione, tra l'altro attraverso il marcato rialzo dei costi di finanziamento di NextGenerationEU, nonché le ripetute perturbazioni delle catene di approvvigionamento globale.
  Dinanzi alle suddette sfide ed entro i vincoli attuali, il bilancio dell'Unione europea ha alimentato una forte risposta europea attingendo ai ristretti margini di flessibilità già previsti e ricorrendo ampiamente alla riprogrammazione. Tuttavia, tale risposta ha esaurito le risorse del bilancio unionale, ostacolando la sua capacità di affrontare persino le sfide più urgenti.
  Alla luce di queste premesse, osserva che la Commissione propone dunque un rafforzamento mirato del bilancio dell'Unione europea in un numero limitato di settori ritenuti prioritari, affinché esso possa continuare a conseguire gli obiettivi più essenziali. Propone, in particolare, di istituire un nuovo Strumento per l'Ucraina, di rafforzare il bilancio per affrontare il fenomeno migratorio nella sua duplice dimensione interna ed esterna e potenziare i partenariati con paesi terzi chiave, di istituire una nuova piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), per promuovere la competitività a lungo termine dell'Unione europea in materia di tecnologie critiche, nei settori della tecnologia estremamente avanzata e digitale, delle tecnologie pulite e delle biotecnologie, di creare un nuovo strumento, lo European Union Recovery Instrument (EURI), per far fronte ai maggiori costi di finanziamento di NextGenerationEU determinati dal rialzo senza precedenti dei tassi di interesse e di aumentare la dotazione dello Strumento di flessibilità per il periodo 2024-2027 al fine di fornire all'Unione europea gli strumenti per rispondere a esigenze impreviste durante il restante periodo del QFP.
  In sostanza, la Commissione europea chiede agli Stati membri di stanziare risorse aggiuntive per un totale di 68,5 miliardi di euro, dal momento che il totale è di 98,8 miliardi di euro, ma dei 50 miliardi di euro per l'Ucraina vengono conteggiati solo i 17 miliardi di euro in sovvenzioni a fondo perduto. Rileva che, secondo fonti di Pag. 137stampa, l'Italia dovrebbe versare circa 8,5 miliardi di euro.
  Fa quindi presente che, anche su queste proposte di grandissima importanza per l'interesse nazionale, la Commissione Bilancio dovrebbe avviare, unitamente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, un esame specifico ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla ripresa dei lavori parlamentari a settembre, ciò tenendo anche conto che la Commissione europea ha segnalato l'esigenza di concludere i negoziati sulle proposte, compresa l'approvazione del Parlamento europeo, entro la fine dell'anno in corso.
  Lo stesso ragionamento vale per il pacchetto di misure presentato per l'introduzione di nuove risorse proprie, che propone di adeguare la proposta sulla risorsa propria ETS e la proposta sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), entrambe presentate a dicembre 2021, e di istituire una nuova risorsa statistica temporanea, basata sugli utili delle imprese, che sarà sostituita da un eventuale contributo a titolo di «Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT)», quando la relativa proposta sarà stata presentata e approvata all'unanimità da tutti gli Stati membri. Osserva che non si tratta di un'imposta sulle società né si determina un aumento dei costi di conformità per le imprese, ma di un contributo nazionale versato dagli Stati membri basato sul risultato lordo di gestione per i settori delle società finanziarie e non finanziarie.
  In via generale, evidenzia che la Relazione programmatica annuncia l'impegno del Governo per garantire l'equilibrio tra la disciplina di bilancio e l'adeguato finanziamento delle politiche, salvaguardando sia le nuove ed ulteriori esigenze legate alla crisi in Ucraina, alle connesse problematiche nel settore dell'energia ed ai flussi migratori, sia le misure tradizionalmente di interesse nazionale, quali l'occupazione, la coesione, la politica agricola e le azioni esterne di cooperazione dell'Unione europea, preferibilmente in materia di partenariato mediterraneo. Circa le nuove risorse proprie, invece, la Relazione auspica che esse siano in grado di ridurre il contributo dell'Italia, a titolo di risorsa basata sul reddito nazionale lordo.
  Segnala, altresì, che nel Programma di lavoro 2023 la Commissione sostiene che le nuove risorse proprie garantiranno tipi di entrate più diversificati e resilienti ed eviteranno tagli indebiti ai programmi dell'Unione o aumenti eccessivi dei contributi degli Stati membri, mentre nel Programma di diciotto mesi del Consiglio, il trio delle Presidenze annuncia che lavorerà al riesame intermedio del QFP 2021-2027, garantendo nel contempo progressi sulle proposte legislative relative a nuove risorse proprie.
  In conclusione, alla luce di quanto testé riportato, ritiene che il parere della Commissione Bilancio sui documenti in esame possa limitarsi a ribadire il sostegno alle posizioni espresse dal Governo nella Relazione programmatica, rilevando come la definizione di indirizzi più puntuali potrà essere operata solo in esito all'esame degli specifici atti legislativi sulla riforma della governance e sulla revisione del quadro finanziario e delle risorse proprie. In tale quadro, potrebbe altresì valutarsi se vi siano le condizioni per esprimersi sui documenti programmatici una volta che siano definiti gli indirizzi rispetto alle principali questioni richiamate nella propria relazione.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto dei documenti ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 26 luglio 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.