CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 luglio 2023
150.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 95

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

  La seduta comincia alle 14.20.

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
C. 1322 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giulio TREMONTI, presidente, dà conto delle sostituzioni. Dà quindi la parola al relatore affinché illustri i profili di competenza della Commissione contenuti nel provvedimento e presenti la proposta di parere.

  Paolo FORMENTINI (LEGA), relatore, rileva che il provvedimento – composto di ventisette articoli – reca disposizioni urgenti necessarie a prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione e l'aggravamento di quelle pendenti attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione e alle sentenze della Corte di giustizia dell'UE, nonché a favorire la riduzione del numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti del nostro Paese (che attualmente ammontano a 84).
  Passando all'articolato, illustra le disposizioni di competenza della Commissione Esteri, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per ogni ulteriore approfondimento.
  In primo luogo, menziona l'articolo 5, che reca disposizioni in materia di cumulo dei periodi di contribuzione maturati presso le organizzazioni internazionali. In particolare,Pag. 96 tale norma – che mira a sanare la procedura di pre-contenzioso EU Pilot(2021) 10047-Empl – modifica la disciplina del computo (su domanda) dei periodi di contribuzione pensionistica maturati, in base a rapporti di lavoro dipendente svolti presso organizzazioni internazionali, nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera. Tale possibilità – già introdotta, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, per il caso in cui il computo sia necessario al fine del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità o in favore dei superstiti – viene estesa all'ipotesi in cui il computo sia necessario per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata.
  Osserva che lo stesso articolo 5, al comma 2, provvede altresì alla quantificazione dell'onere finanziario derivante dalla modifica in esame e rinvia, per la relativa copertura, alle disposizioni di cui al successivo articolo 26.
  Passando all'articolo 18, evidenzia che esso provvede ad una serie di adeguamenti della normativa italiana ad alcuni regolamenti dell'Unione europea inquadrati nella cornice normativa del codice delle frontiere Schengen, e in particolare quelli che prevedono: l'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS); l'istituzione di un sistema di ingressi/uscite (EES), con registrazione dei dati di ingresso e di uscita nonché relativi al respingimento dei cittadini di Paesi terzi; l'istituzione di un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'Unione europea nel settore delle frontiere e dei visti e nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione.
  Tra le disposizioni di maggiore interesse per la III Commissione segnala l'attribuzione al Tribunale amministrativo regionale della competenza sul ricorso avverso il provvedimento di diniego, annullamento o revoca delle «autorizzazioni di viaggio» od il provvedimento di divieto di reingresso del cittadino di Paese terzo «fuori-termine» identificato, durante i controlli alla frontiera, in uscita dal territorio nazionale.
  Precisa che nel corso dell'esame presso il Senato si è aggiunta l'attribuzione al Tribunale amministrativo regionale della competenza a decidere sul ricorso contro i provvedimenti di respingimento dalla frontiera di immediata applicazione per lo straniero sprovvisto dei requisiti di ingresso.
  Per quanto concerne, in particolare, le competenze della III Commissione, evidenzia anche il comma 1, lettera a), n. 2, che introduce disposizioni aggiuntive al Testo unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero (TUI): tra le altre cose, si prevede l'adozione di uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia, per determinare le «autorità di frontiera», nonché quelle «competenti in materia di immigrazione», preposte alla verifica all'interno del territorio dello Stato italiano se siano soddisfatte le condizioni d'ingresso o di soggiorno nello spazio Schengen, nonché all'esame delle condizioni di residenza dei cittadini di Paesi terzi nel territorio, e titolate a provvedere all'eventuale rimpatrio. I decreti interministeriali devono anche indicare «l'autorità designata responsabile della prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi».
  Osserva che la citata decretazione ministeriale, inoltre, è chiamata a disciplinare le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema di ingressi/uscite (EES) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati a Paesi terzi od organizzazioni internazionali.
  Menzionare brevemente anche l'articolo 20, che modifica la disciplina in materia di rilascio e ritiro dei passaporti a genitori che abbiano figli di minore età e non adempiano – o vi sia fondato pericolo di mancato adempimento – a precisi doveri stabiliti dall'autorità giudiziaria nei confronti dei figli medesimi o di altri soggetti non autosufficienti, anche sotto il profilo economico, o individuati dalla legge. Con riguardo ai profili di competenza della III Commissione, segnala che, nel caso in cui il minore sia residente all'estero, il giudice competente ad inibire il rilascio del passaporto è il tribunale del luogo di ultima Pag. 97residenza in Italia o il tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero).
  Da ultimo, rileva che l'articolo 23 reca l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai regolamenti UE n. 2019/125 e n. 2021/821, rispettivamente in materia di commercio di prodotti utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (cioè beni ad utilizzo prevalentemente civile, ma tali da poter essere utilizzati anche a fini militari).
  Più nel dettaglio, la lettera d) dell'articolo in esame, chiarisce che l'organismo cui è affidata l'applicazione della normativa nazionale in materia – il decreto legislativo n. 221 del 2017 – è l'Autorità nazionale UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento), articolazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, precisando altresì che il personale di tale autorità include anche le unità già ivi distaccate per lo svolgimento delle attività connesse al rilascio delle autorizzazioni ai sensi della legge sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (legge n. 185 del 1990).
  La successiva lettera e) reca alcune modifiche al Comitato consultivo presso l'Autorità UAMA, prevedendo in particolare che esso esprima un parere obbligatorio sull'irrogazione delle sanzioni amministrative.
  La lettera g) specifica che, salva diversa previsione nei regolamenti UE concernenti misure restrittive, l'Autorità UAMA rilascia autorizzazioni specifiche individuali in merito ai prodotti listati per effetto di sanzioni, senza distinguere tra operazioni di esportazione o di fornitura di assistenza tecnica.
  La lettera h) chiarisce che il Ministro degli affari esteri può vietare l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati per motivi di pubblica sicurezza, prevenzione di atti di terrorismo e rispetto dei diritti umani. La norma dispone anche che gli operatori che intendano esportare prodotti di sorveglianza informatica hanno l'obbligo di informare l'Autorità UAMA quando sussistono motivi per sospettare che tali prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a usi come la produzione di armi chimiche, biologiche o nucleari o a scopi militari in violazione di embarghi o di norme interne del Paese di importazione.
  La lettera i) contiene norme sui termini di durata delle autorizzazioni specifiche individuali, prevedendo anche che, su richiesta dell'operatore, la loro scadenza possa essere prorogata più di una volta dall'Autorità UAMA.
  La lettera l) precisa che un'autorizzazione globale individuale può essere rilasciata all'esportatore che abbia già ottenuto autorizzazioni individuali per uno o più prodotti a duplice uso o per merci soggette al regolamento anti-tortura. Viene inoltre soppresso il riferimento alla predisposizione, da parte del MAECI, di linee guida per individuare i Paesi di destinazione verso cui gli operatori possono esportare i prodotti a duplice uso o le merci soggette al regolamento anti-tortura.
  La lettera m) precisa che l'Autorità UAMA rilascia licenze solo in riferimento a prodotti a duplice uso listati.
  La lettera o) sopprime l'obbligo di ritiro dell'originale dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità UAMA, nei casi in cui l'operatore economico non si conformi ai requisiti stabiliti dall'Autorità o sopravvengano motivi di sicurezza dello Stato e di rispetto degli obblighi internazionali assunti dall'Italia in materia di non proliferazione.
  La lettera p) prevede una specifica procedura per le richieste di autorizzazione al trasferimento di informazioni classificate incluse in prodotti a duplice uso da trasferire all'interno dell'Unione europea, che prevede il coinvolgimento del Dipartimento per le informazioni e la sicurezza (DIS).
  La lettera r) inserisce anche gli importatori tra i soggetti che possono essere destinatari di misure ispettive, svolte dall'Autorità UAMA anche in collaborazione con gli organi preposti alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica ed al controllo Pag. 98doganale, fiscale e valutario, nonché con l'eventuale apporto dei Servizi di informazione per la sicurezza; viene di conseguenza eliminato il riferimento ad un apposito decreto del MAECI per disciplinare tale collaborazione.
  La lettera s) e la lettera t) inaspriscono le sanzioni, rispettivamente, per le operazioni illecite di esportazione, transito o trasferimento all'interno dell'Unione europea di prodotti a duplice uso, e per le violazioni del regolamento anti-tortura.
  Infine, la lettera u), in materia di sanzioni relative a prodotti listati per effetto di misure restrittive dell'Unione europea, riformula i comportamenti illeciti in armonia con quanto previsto per prodotti duplice uso e regolamento anti tortura; nel dettaglio, la disposizione introduce una sanzione amministrativa – da 15 mila a 90 mila euro – per le violazioni degli obblighi di informazione, conservazione ed esibizione di documenti relativi ad operazioni che hanno ad oggetto tali prodotti.
  Alla luce di queste considerazioni, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Il sottosegretario Giorgio SILLI si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

  Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) annuncia l'astensione del suo gruppo sul parere in esame. Pur apprezzando le norme di competenza della Commissione, in particolare quelle contenute nell'articolo 23, sottolinea che il decreto-legge in esame contiene norme estranee alla materia, come quelle relative all'ex ILVA di Taranto. Evidenzia inoltre che l'uso dello strumento del decreto-legge ha compresso in maniera ingiustificabile il ruolo dell'esame delle Commissioni, tanto più che alcune norme del decreto debordano dalla materia oggetto del decreto.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

  La seduta comincia alle 14.25.

Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero.
C. 960 Toni Ricciardi ed altri.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele POZZOLO (FDI), relatore, in premessa, sottolinea che la proposta di legge in esame è finalizzata a reperire specifiche risorse per poter assumere personale aggiuntivo negli uffici diplomatici e consolari all'estero in modo che questi riescano a evadere più efficientemente e rapidamente le richieste di emissione di passaporti all'estero.
  Evidenzia infatti che, come precisato nella relazione illustrativa allegata alla proposta di legge, una porzione significativa di domanda di passaporti presso la rete diplomatico-consolare rimane costantemente inevasa, generando una forte percezione di abbandono e causando un grave disservizio. Inoltre, senza un passaporto valido è impossibile ottenere lo SPID all'estero.
  A tal riguardo, ricorda che l'articolo 24 del decreto-legge n. 76 del 2020 ha previsto che tutte le Amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 28 febbraio 2021, utilizzino esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica, ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedano ai propri servizi in rete. A fronte di questa prescrizione generale, il decreto-legge «Milleproroghe 2023» (decreto-legge n. 198 del 2022), in relazione ai servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all'estero, ha prorogato, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2025, il termine per il rilascio di credenziali per l'identificazione e l'accesso da parte dei connazionali ai propri servizi in rete diverse da SPID, carta d'identità Pag. 99elettronica o carta nazionale dei servizi, disponendo altresì la proroga, dal 31 marzo 2023 al 31 marzo 2026, del termine ultimo per l'utilizzo di quelle già rilasciate e non ancora scadute. Tale proroga ha lo scopo di evitare una improvvisa regressione dei servizi digitali finora erogati, essendo le attuali modalità di rilascio delle credenziali SPID da parte degli «Identity Provider» poco incentivanti per chi risiede all'estero.
  Evidenzia, altresì, che, secondo il portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), sono 5.806.068 i cittadini italiani risiedenti all'estero (anno 2022), cifra che risulta essere in continuo aumento. Infatti, secondo quanto riportato nel Rapporto italiani nel mondo del 2022 della Fondazione Migrantes, l'Italia ha perso in un anno lo 0,5 per cento di popolazione residente (-1,1 per cento dal 2020), mentre all'estero questa percentuale è cresciuta nell'ultimo anno del 2,7 per cento, con quasi 154 mila nuove iscrizioni all'estero contro gli oltre 274 mila residenti «persi» dall'Italia.
  Rileva che, nello specifico, la proposta di legge in esame prevede che i proventi derivanti dal versamento degli importi dovuti da chi richiede il rilascio del passaporto all'estero siano attribuiti mensilmente al bilancio dell'ufficio diplomatico-consolare che ha rilasciato il relativo passaporto, in misura percentuale rispetto al totale degli introiti collegati all'emissione di passaporti e carte di identità. Come precisato nel secondo periodo del comma 1, tali risorse devono essere a loro volta destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale interinale e per l'acquisizione di servizi destinati, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, alle operazioni preliminari connesse al rilascio dei passaporti, alla validazione del codice fiscale per i residenti all'estero e ai servizi maggiormente richiesti, quali il rilascio del passaporto e della carta di identità elettronica.
  Il comma 2 specifica che la percentuale degli introiti in questione è pari al 30 per cento a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge e per i successivi ventiquattro mesi; al 20 per cento per i successivi dodici mesi e al 15 per cento dal trentasettesimo mese in poi.
  Segnalare che si tratta di una soluzione simile a quanto previsto dall'articolo 1, comma 429, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016), che ha riassegnato il 30 per cento dei versamenti effettuati per la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana (pari a 300 euro) allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per essere a loro volta attribuiti agli uffici dei consolati di ciascuna Circoscrizione consolare in proporzione ai versamenti ricevuti. La ratio della disposizione è quella di destinate tali importi al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari.
  Infine, osserva che il comma 3 dell'articolo unico della proposta di legge in esame dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).
  Peraltro, la relazione illustrativa allegata al provvedimento, fa presente che la norma non dovrebbe comportare ulteriori oneri, venendo utilizzate dotazioni strumentali già presenti negli uffici diplomatico-consolari (PC, lettori di impronte, stampanti passaporti), nonché favorendo l'utilizzo ottimale, su tutto l'orario di lavoro, delle risorse presenti.

  Il sottosegretario Giorgio SILLI si associa alle considerazioni svolte dal relatore. Rileva che la proposta di legge in esame va valutata favorevolmente, perché contribuisce a risolvere carenze oggettive dei servizi consolari. Nel seguito dell'esame, essa potrà certamente essere perfezionata, ma costituisce una base di discussione già avanzata.

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  Toni RICCIARDI (PD-IDP), ringraziando il relatore per l'accurata esposizione, riepiloga i principali contenuti della proposta di legge di cui è primo firmatario. Osserva che essa nasce da un serrato confronto con i cittadini italiani residenti all'estero e con i responsabili dei servizi consolari. Sottolinea che si tratta di un insieme di norme che, sul medio periodo, non dovrebbe comportare oneri e dovrebbe sostanzialmente autofinanziarsi.

  Federica ONORI (M5S), apprezzando lo spirito della proposta di legge in esame, propone di cogliere l'occasione dell'esame per avviare, attraverso un ciclo di audizioni, un approfondimento sul complesso dei servizi consolari per gli italiani all'estero.

  Ettore ROSATO (A-IV-RE), dichiarandosi in accordo sia con le considerazioni svolte dal collega Ricciardi sia con quelle svolte dalla collega Onori, pone il problema più ampio del rafforzamento della rete diplomatica italiana. Nel merito, suggerisce di tenere separato l'esame preliminare della proposta di legge e lo svolgimento di un approfondimento sui servizi diplomatici e consolari, con particolare relazione al tema del sostegno delle imprese.

  Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Rosato e propone di proseguire in maniera serrata l'esame della proposta di legge in esame. Il ciclo di audizioni proposto potrebbe in ogni caso essere svolto nell'ambito del Comitato sugli italiani nel mondo, di prossima costituzione. Decisivo e urgente appare poi un confronto col Ministero dell'economia sul finanziamento della proposta di legge.

  Federica ONORI (M5S) precisa che il ciclo di audizioni proposto, in analogia a quanto praticato con altri provvedimenti all'esame della Commissione, dovrebbe essere breve e non ostativo a un rapido esame della proposta di legge.

  Simone BILLI (LEGA) accoglie con favore la proposta e auspica che il ciclo di audizioni possa essere istruito nell'ambito dell'istituendo Comitato permanente.

  Giulio TREMONTI. presidente, propone di proseguire l'esame in una successiva seduta. Osserva che il tema è certamente molto ampio, ma che la proposta di legge in esame rappresenta un primo contributo concreto alla risoluzione di un problema ormai annoso. Suggerisce di includere nel ciclo di audizioni una valutazione sulla possibile estensione del progetto «Polis» delle Poste italiane alla comunità italiana all'estero.

  Il sottosegretario Giorgio SILLI, associandosi alle considerazioni svolte dall'onorevole Rosato, sottolinea che, al contrario di quanto accade per altre politiche pubbliche, la politica estera richiede investimenti a lungo termine, talora non ben conosciuti dall'opinione pubblica, ma necessari alla promozione del sistema Paese.

  Giulio TREMONTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 26 luglio 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.00 alle 15.10.