CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 luglio 2023
149.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 65

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 25 luglio 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

  La seduta comincia alle 15.40.

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
C. 1322 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di Fratelli d'Italia ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Avverte che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), sul disegno di legge in titolo nella giornata odierna. Cede quindi la parola alla relatrice, on. Di Maggio, per lo svolgimento della relazione introduttiva.

  Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice, riferisce che la VII Commissione Cultura, è chiamata ad esprime, un parere alla XIV Commissione Politiche europee, sul disegno di legge in titolo recante Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e preinfrazione pendenti nei Pag. 66confronti dello Stato italiano, nel testo come modificato dall'altro ramo del Parlamento.
  Ricorda, preliminarmente, che la legge n. 234 del 2012, che regola l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, oltre alla legge europea e alla legge di delegazione europea, individua anche altri strumenti per assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE.
  In particolare l'articolo 38, in tema di «Attuazione di singoli atti normativi dell'Unione europea», prevede che «in casi di particolare importanza politica, economica e sociale, tenuto conto anche di eventuali atti parlamentari di indirizzo, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta alle Camere un apposito disegno di legge recante le disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione di un atto normativo emanato dagli organi dell'Unione europea riguardante le materie di competenza legislativa statale». Per il provvedimento in esame rileva invece l'articolo 37 della legge n. 234 del 2012 (che viene espressamente richiamato in premessa).
  Tale disposizione prevede che «il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei può proporre al Consiglio dei ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data presunta di entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento». Qualora si ricorra a tali ulteriori provvedimenti, «il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare» (articolo 37, comma 2).
  Con riferimento agli ambiti di competenza e di interesse della VII Commissione segnala, in particolare, le seguenti disposizioni, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per la descrizione estesa delle disposizioni in commento.
  I commi 1 e 2 dell'articolo 11 estendono al personale docente e a quello tecnico e amministrativo delle istituzioni AFAM il diritto al riconoscimento per intero come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, del servizio non di ruolo prestato presso le predette istituzioni. In relazione al personale docente, si richiede che lo stesso sia stato immesso e confermato in ruolo, mentre per il personale tecnico e amministrativo si richiede la sola avvenuta immissione in ruolo. Il comma 3 prevede che, ai fini previdenziali, le suddette disposizioni operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 14 giugno 2023 (data di entrata in vigore del presente decreto; il testo originario faceva invece riferimento all'entrata in vigore «delle medesime disposizioni»). Il comma 3-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, consente alle istituzioni AFAM di indire, a determinate condizioni, «procedure di reclutamento straordinarie», distinte per istituzione e settore artistico-disciplinare. Il comma 4 rinvia all'articolo 26 del provvedimento in esame per quanto riguarda la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
  Secondo quanto si evince dalla stessa relazione illustrativa, «la disposizione [l'articolo 11, commi 1 e 2] mira a superare le criticità constatate nella procedura di infrazione n. 2014/4231, nell'ambito della quale la Commissione UE ha evidenziato che l'Italia abbia violato le clausole 4 e 5 dell'“Accordo quadro” allegato alla direttiva 1999/70/CE, in base al quale il contratto di lavoro “a tempo determinato” può essere utilizzato – in quanto meno vantaggioso per il lavoratore di quello “a tempo indeterminato” – solo al fine di fronteggiare esigenze straordinarie ed occasionali, chiedendo, pertanto, che si ponga fine alla prassi di perpetuare forme contrattuali destinate a situazioni del tutto eccezionali, in Pag. 67violazione della normativa nazionale e di quella europea».
  L'articolo 14 – cui sono state apportate alcune modifiche formali in sede di conversione – reca disposizioni in materia di riconoscimento del servizio, agli effetti della carriera, per il personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023-2024. In particolare, esso prevede che i servizi cosiddetti «pre-ruolo» del personale scolastico, non integralmente considerati dalle norme finora vigenti, vengano riconosciuti per intero, ai fini delle ricostruzioni di carriera, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva n. 99/70/CE sul lavoro a tempo determinato, a seguito dell'avvio di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia.
  Evidenzia, quindi, che sia le disposizioni citate di cui all'articolo 11 che quelle dell'articolo 14 mirano a superare le criticità constatate nella procedura d'infrazione 2014/4231. Al riguardo si ricorda che la Commissione europea ha deciso, il 19 aprile 2023, di inviare un parere motivato all'Italia (INFR(2014)4231) per il recepimento non corretto nell'ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che vieta discriminazioni a danno dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. La normativa italiana – secondo il comunicato della Commissione non previene né sanziona in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per diverse categorie di lavoratori del settore pubblico in Italia. Tra questi, insegnanti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica, operatori sanitari, lavoratori del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e del settore operistico, personale degli istituti pubblici di ricerca, lavoratori forestali e volontari dei vigili del fuoco nazionali. Nel comunicato – fra l'altro – si legge che «alcuni di questi lavoratori hanno anche condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, situazione che costituisce una discriminazione e contravviene al diritto dell'Unione.
  La Commissione ha quindi avviato la procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alle autorità italiane nel luglio 2019, seguita da una lettera complementare di costituzione in mora nel dicembre 2020. Sebbene l'Italia abbia fornito spiegazioni sulle proprie norme nazionali, la Commissione le ha ritenute non soddisfacenti e dà ora seguito all'esame con un parere motivato. L'Italia dispone ora di 2 mesi per rimediare alle carenze individuate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE».
  L'articolo 15, per l'anno 2023, estende il riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (Carta del docente), prevista dalla legge n. 107 del 2015 per un importo di 500 euro annui a persona, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, stanziando a tal fine 10,9 milioni di euro. L'intervento è volto a recepire l'ordinanza del 18 maggio 2022 della Corte di giustizia dell'Unione europea, Sezione VI, nella causa C-450-21 (UC c. Ministero dell'istruzione), resa in sede di rinvio pregiudiziale.
  L'articolo 16 individua il Ministero della giustizia quale Autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). Il Ministero della giustizia provvede quindi alla verifica dell'autenticità e, solo in base all'adempimento di tale formalità, vi appone la formula esecutiva. Secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa, lo Stato italiano non aveva ancora provveduto a designare l'Autorità competente all'espletamento delle suddette formalità. Pertanto, la norma in commento è adottata al fine di evitare l'apertura di procedure di infrazione.
  L'articolo 19 modifica la legge di bilancio 2022 al fine di prevedere che le agevolazioni fiscali concesse in favore delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI siano subordinate alla destinazionePag. 68 del 100 per cento (anziché del 20) degli utili al finanziamento delle attività statutarie non commerciali.
  In particolare, l'articolo 19 in esame modifica l'articolo 1, commi 185 e 187 della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021):
  La lettera a) dell'articolo 19 in esame sostituisce interamente, mantenendone ferme le finalità sopra ricordate, il comma 185 prevedendo che, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, gli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive destinino integralmente gli stessi allo sviluppo delle attività statutarie non commerciali. Quindi, l'esenzione degli utili dall'IRES e dall'IRAP è garantita a fronte della destinazione del 100 per cento (anziché del 20 per cento) di tali utili al finanziamento delle attività statutarie non commerciali. Contrariamente a quanto avviene nel testo pre-vigente del comma 185, tali attività non commerciali non sono espressamente elencate.
  In conseguenza delle modifiche apportate al comma 185, la lettera b) dell'articolo 19 in esame dispone l'abrogazione del comma 187 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2022.
  Nella relazione illustrativa, il Governo specifica che l'obiettivo della modifica è quello di escludere che la misura possa falsare, o minacciare di falsare la concorrenza, ossia che la stessa possa in qualche modo favorire le attività commerciali svolte dalle federazioni sportive (impregiudicata la valutazione se tali attività siano o meno esercitate in concorrenza con altri operatori). Secondo il Governo, inoltre, l'assenza di una elencazione delle attività non commerciali a cui vanno destinati gli utili serve a meglio evidenziare che si tratta di una misura che non deve avere effetti di mercato, e che le attività verso cui si devono impiegare gli utili commerciali non devono avere natura commerciale. Secondo il Governo, inoltre, tale modifica chiarisce che la misura di agevolazione fiscale disciplinata dal comma 185 non rientra nella nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
  Formula, infine, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.45.

SEDE REFERENTE

  Martedì 25 luglio 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

  La seduta comincia alle 15.45.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico.
C. 835 Sasso.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 luglio 2023.

  Federico MOLLICONE, presidente, ricorda che nel corso di tale seduta il relatore, on. Sasso, ha presentato gli emendamenti 3.7, 4.4 e 5.2 a cui sono stati presentati due subemendamenti su nessuno dei quali sono stati ravvisati profili di inammissibilità.Pag. 69
  Avverte che i predetti emendamenti e i relativi subemendamenti sono inclusi nel fascicolo in distribuzione. Avverte infine che l'emendamento 1.18 del Relatore è stato ritirato.
  Non essendovi richieste di intervento sul complesso degli emendamenti, invita il relatore a esprimere il parere sugli emendamenti presentati, a cominciare da quelli riferiti all'articolo 1.

  Rossano SASSO (LEGA), relatore, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere contrario sull'emendamento Boschi 1.1, esprime parere favorevole sull'emendamento Boschi 1.2, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Montaruli 1.3, Amato 1.4, Amato 1.5, Piccolotti 1.6 e Manzi 1.7 a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3); esprime parere contrario sull'emendamento Boschi 1.8, raccomanda l'approvazione dell'emendamento del Relatore 1.9, esprime parere contrario sugli emendamenti Manzi 1.10 e 1.11; raccomanda l'approvazione dell'emendamento del Relatore 1.12 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Boschi 1.13 e Piccolotti 1.14, esprime parere contrario sugli emendamenti Piccolotti 1.15, 1.16 e 1.17, esprime parere contrario sull'emendamento Boschi 1.19 e 1.20, raccomanda l'approvazione dell'emendamento del Relatore 1.21, esprime parere contrario sull'emendamento Manzi 1.22, esprime parere favorevole sull'emendamento Amato 1.23, esprime parere contrario sugli emendamenti Manzi 1.24 e 1.25, esprime parere favorevole sull'emendamento Montaruli 1.26. Esprime, infine, parere contrario sugli emendamenti Amato 1.27, Amato 1.28, Manzi 1.29, Amato 1.30, Boschi 1.31 e 1.32 nonché sull'articolo aggiuntivo Amato 1.01.

  La sottosegretaria Paola FRASSINETTI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

  La Commissione respinge l'emendamento Boschi 1.1 ed approva l'emendamento Boschi 1.2 (vedi allegato 3).

  Alessandro AMORESE (FDI) dichiara di accogliere la riformulazione proposta dell'emendamento Montaruli 1.3.

  Gaetano AMATO (M5S), dichiara di accogliere la riformulazione proposta dal relatore degli emendamenti a sua prima firma 1.4 e 1.5.

  Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) dichiara di non accogliere la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.6.

  Irene MANZI (PD-IDP) dichiara di accogliere la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento a sua prima firma 1.7 esprimendo comunque rammarico per il parere contrario espresso sugli altri emendamenti riferiti all'articolo 1 presentati dal suo gruppo. Auspica pertanto che nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea sia possibile discutere ulteriori modifiche ed integrazioni alla proposta di legge in esame.

  La Commissione approva gli emendamenti Montaruli 1.3, Amato 1.4 e 1.5 Manzi 1.7 come riformulati in identico testo (vedi allegato 3).

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Piccolotti 1.6, l'emendamento Boschi 1.8 ed approva l'emendamento 1.9 del Relatore (vedi allegato 3). Con distinte votazioni respinge gli emendamenti Manzi 1.10 e 1.11 ed approva gli emendamenti 1.12, 1.13 e 1.14 del Relatore (vedi allegato 3). Respinge quindi, con distinte votazioni gli emendamenti Piccolotti 1.15, 1.16 e 1.17 nonché gli emendamenti Boschi 1.19 e 1.20 mentre approva l'emendamento 1.21 del Relatore (vedi allegato 3); respinge l'emendamento Manzi 1.22, approva l'emendamento Amato 1.23 (vedi allegato 3), respinge gli emendamenti Manzi 1.24 e 1.25 mentre approva l'emendamento Montaruli 1.26 (vedi allegato 3). Respinge, infine, gli emendamenti Amato 1.27 e 1.28, Manzi 1.29, Amato 1.30, Boschi 1.31 e 1.32 e l'articolo aggiuntivo Amato 1.01.

Pag. 70

  Rossano SASSO (LEGA), relatore, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, raccomandando l'approvazione dell'emendamento a sua firma 2.1, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Piccolotti 2.2 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Piccolotti 2.3 e Manzi 2.4.

  La sottosegretaria Paola FRASSINETTI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

  La Commissione approva l'emendamento 2.1 del Relatore (vedi allegato 3).

  Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) nel sottolineare come la proposta di legge in esame affronti certamente tematiche assai rilevanti si rammarica del fatto che sia stato espresso parere contrario sugli emendamenti presentati dal suo gruppo relativi all'articolo 1 che avevano la finalità di individuare soluzioni utili per gli studenti evitando un approccio eccessivamente repressivo.
  Illustra quindi le finalità dell'emendamento 2.2, a sua prima firma, evidenziando l'importanza di prevedere un sostegno psicologico destinato agli studenti al fine di instaurare un dialogo proficuo evitando di ricorrere solo a norme incriminatrici. Dichiara quindi di non comprendere il parere contrario del relatore.

  Irene MANZI (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento Piccolotti 2.2. evidenziando l'estrema importanza del tema del sostegno psicologico al fine di fornire strumenti adeguati alla comunità scolastica per affrontare un fenomeno preoccupante. Al riguardo ritiene siano necessarie misure a carattere preventivo e non solo repressivo. Evidenzia quindi come il suo gruppo sia interessato a prevedere interventi volti a migliorare il benessere di tutta la comunità scolastica evitando di ricorrere solo a norme repressive e sanzionatrici di comportamenti che, al contrario, andrebbero, scoraggiati.

  Anna Laura ORRICO (M5S) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Piccolotti 2.2. condividendo le considerazioni svolte dalle colleghe Piccolotti e manzi. Ricorda come anche il Ministro Valditara abbia annunciato di voler rendere strutturali le norme che prevedono il sostegno psicologico nelle scuole.
  Dichiara quindi di non aver compreso le ragioni del parere contrario espresso dal Relatore e dal Governo auspicando che sulle criticità evidenziate possa esservi un ulteriore approfondimento al fine di individuare strumenti di prevenzione dei comportamenti aggressivi.

  Mauro BERRUTO (PD-IDP) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Piccolotti 2.2., in esame ricordando come anche durante le audizioni sia emersa più volte l'importanza di misure a carattere preventivo di comportamenti sbagliati.

  Rossano SASSO (LEGA) alla luce del dibattito fin qui svolto chiarisce come le sanzioni previste riguardano i parenti degli studenti e comunque soggetti maggiori di età. In particolare evidenzia come nel testo della proposta di legge vi siano espliciti riferimenti ad interventi di varia natura non repressiva quali ad esempio quelli previsti alle lettere c) ed f) dell'articolo 1, nonché all'articolo 2. Ritiene quindi che il testo in esame contenga varie forme di attenzione e sensibilità nei confronti della comunità scolastica.

  Gaetano AMATO (M5S) sottolinea l'importanza di prevedere una forma di supporto psicologico destinato agli studenti, inteso come strumento di prevenzione di fatti certamente gravi.

  La Commissione, con distinte votazioni respinge gli emendamenti Piccolotti 2.2 e 2.3 e l'emendamento Manzi 2.4.

  Rossano SASSO (LEGA), relatore, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere contrario sugli emendamenti Boschi 3.2, Piccolotti 3.3 e Boschi 3.4, esprime parere favorevole sull'emendamento del Relatore 3.6 e ne illustra una Pag. 71riformulazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3), esprime parere contrario sul subemendamento Caso 0.3.7.1, raccomandando, infine, l'approvazione dell'emendamento del Relatore 3.7.

  La sottosegretaria Paola FRASSINETTI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

  Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 3.3 volto ad istituire la Giornata nazionale per la scuola pubblica, a suo giudizio più rispondente agli obiettivi della proposta di legge evitando la previsione di ulteriori Giornate nazionali da celebrare su temi eccessivamente specifici. Si tratta infatti di voler restituire dignità a tali celebrazioni e auspica che nel corso dell'esame in Assemblea vi possa essere una riflessione più approfondita sul senso da dare all'istituzione di nuove Giornate nazionali da celebrare.

  La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Boschi 3.2, Piccolotti 3.3 e Boschi 3.4 mentre approva l'emendamento 3.6 del Relatore come riformulato (vedi allegato 3).

  Federico MOLLICONE, presidente avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.6 del Relatore come riformulato, deve ritenersi precluso l'emendamento Boschi 3.5.

  La Commissione con distinte votazioni respinge il subemendamento Caso 0.3.7.1 ed approva l'emendamento 3.7 del Relatore (vedi allegato 3).

  Rossano SASSO (LEGA), relatore, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere contrario sugli emendamenti Piccolotti 4.1, Manzi 4.2 e Boschi 4.3, raccomandando l'approvazione dell'emendamento del Relatore 4.4.

  La sottosegretaria Paola FRASSINETTI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Piccolotti 4.1, Manzi 4.2, Boschi 4.3 e approva l'emendamento 4.4 del Relatore (vedi allegato 3).

  Rossano SASSO (LEGA), relatore, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 5, esprime parere contrario sugli emendamenti Boschi 5.1 sul subemendamento Manzi 0.5.2.1 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento del Relatore 5.2.

  La sottosegretaria Paola FRASSINETTI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Boschi 5.1 e il subemendamento Manzi 0.5.2.1 mentre approva l'emendamento 5.2 del Relatore (vedi allegato 3).

  Rossano SASSO (LEGA), relatore, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere contrario sugli emendamenti Manzi 6.1 e 6.2.

  La sottosegretaria Paola FRASSINETTI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Manzi 6.1 e 6.2.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che, essendosi concluso l'esame degli emendamenti, il testo come risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Pag. 72

Istituzione del Museo della Shoah in Roma.
C. 1295 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Federico MOLLICONE, presidente e relatore, riferisce che la Commissione VII Cultura avvia oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge in titolo, nel testo come modificato dal Senato. La proposta di legge si compone di un unico articolo.
  Il comma 1 prevede che al fine di concorrere a mantenere viva e presente la memoria della tragedia della Shoah e realizzare il «Museo della Shoah» con sede in Roma, il Ministero della cultura partecipa alla «Fondazione Museo della Shoah» in Roma, ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  Il comma 2 dispone che alla gestione del Museo di cui al comma 1 provvede la Fondazione Museo della Shoah.
  Il comma 3 stabilisce che la Fondazione Museo della Shoah è posta sotto la vigilanza del Ministero della cultura secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Tale attività è svolta dal predetto Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Il comma 4 autorizza per la realizzazione e il funzionamento del Museo la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023, di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,050 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, ivi provvedendosi, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023, 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzati alle spese necessarie alla realizzazione del Museo, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura (lettera a)) e quanto a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinati alla copertura dei fabbisogni di funzionamento del Museo, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura (lettera b)).
  Il comma 5 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Infine, al fine di accelerare l'iter del provvedimento, che al Senato è stato approvato all'unanimità, chiede ai rappresentanti dei gruppi se siano disponibili a rinunciare ad ogni ulteriore istruttoria legislativa nonché alla presentazione di proposte emendative. In tal modo la Commissione potrebbe inviare il testo alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere e concludere l'esame del provvedimento in tempi rapidi.
  Sul punto ritiene che nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, possa essere raggiunta un'intesa al riguardo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.15.